Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 1100 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2022, avverso la sentenza del
Tribunale di Benevento numero 419 pubblicata il 24 febbraio 2022 e notificata il successivo 25 febbraio 2022, avente a oggetto pagamento di compensi professionali e vertente tra
Avv. Francesco Fimmanò (cf , in proprio nonché C.F._1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Luca Caravella
(cf ), elettivamente domiciliato nel proprio studio in Napoli, C.F._2
Centro Direzionale, Isola E/1, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello (per le comunicazioni: pec - Email_1
; Email_2
appellante
e
1
Commissario Liquidatore, Avv. Fernando Bianco, rappresentato e difeso dall'Avv.
Giuseppe Bosco (cf ), elettivamente domiciliato in , C.F._3 CP_1
Via del Pomerio, 7, nello studio del difensore giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec
; Email_3
appellato
nonché
(p. iva/cf ), in E_ P.IVA_2 persona del Presidente, Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3
Roberto Prozzo (cf ), elettivamente domiciliata in , C.F._4 CP_1
Via Pietro Nenni, 13, nello studio del difensore, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in primo grado (per le comunicazioni: pec
; Email_4
appellata
CONCLUSIONI
All'udienza del 1 ottobre 2024, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'Avv. Fimmanò conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Benevento, la
[...]
deducendo di aver prestato la propria opera professionale in favore E_ del in un giudizio nei confronti della Controparte_1 convenuta articolato in due gradi di merito e giudizio di legittimità, CP_2 precisando che nel corso del primo grado di giudizio, iscritto al numero di rg
1529/2001 e definito con sentenza 713/2013, era stata resa sentenza parziale a seguito della quale avevano tratto origine il giudizio di appello dinanzi alla Corte di
Appello di Napoli, rg 2319/2004, e il giudizio dinnanzi alla Corte di cassazione, rg
2744/2007. Il giudizio di legittimità si era concluso con pronuncia di cessazione della materia del contendere a seguito di transazione tra le parti alla quale il difensore non
2 aveva partecipato. Il legale, pertanto, ai sensi dell'art. 68 LP (ora art. 13 L 247/2012), reclamava dalla solidalmente responsabile, il pagamento dei propri compensi, CP_2 quantificati complessivamente in € 313.037,26, nei quali era incluso, altresì,
l'importo di € 1.888,54, afferente alle spese di pignoramento affrontate per eseguire, nei confronti della la sentenza 713/2013 che disponeva la distrazione delle CP_2 spese di lite in favore del difensore del . CP_1
Si costituiva in giudizio contestando la domanda, nell'an e E_ nel quantum, chiedendo e ottenendo essere autorizzata a chiamare in causa, per essere dallo stesso manlevata, il , in virtù dell'impegno assunto da Controparte_1 questo con l'atto di transazione del 22 aprile 2014 di provvedere al pagamento dei compensi del proprio difensore e tenerla indenne in caso di contenzioso.
Il coatta Controparte_4 CP_5 si costituiva, anch'esso in giudizio resistendo alla domanda della quale chiedeva l'integrale rigetto.
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, così statuiva: “
1. L'avv. Fimmanò ha chiesto la condanna della (oggi Controparte_6 E_
) al pagamento di competenze professionali maturate per l'attività
[...] difensiva svolta in favore del (d'ora innanzi Controparte_7
“ ”) nel: giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Benevento, R.G.NR. CP_1
1529/2001, sino alla pronuncia non definitiva nr. 563/2004; giudizio di appello avverso tale pronuncia, iscritto al R.G.NR. 2319/2004, definito con sentenza della
Corte di Appello di Napoli nr. 2590/2007; giudizio innanzi alla Corte di Cassazione avverso la suindicata sentenza della Corte di Appello di Napoli, iscritto al R.G.NR.
27449/2007, definito con sentenza nr. 4396/2015 di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. La domanda è stata proposta ex art. 68 L. Prof. Forense in forza della transazione stipulata in data 22/4/2014 tra
l'istituto di credito e il , transazione alla quale l'avv. Fimmanò non ha CP_1 partecipato.
2. Con l'accordo del 22/4/2014 l'istituto di credito e il hanno inteso CP_1 definire in via transattiva il contezioso pendente innanzi alla Corte di Cassazione
(avvero la sentenza della Corte di Appello di Napoli nr. 2590/2007) ed il procedimento pendente innanzi al Tribunale di Benevento di opposizione avverso il
3 precetto notificato in forza della sentenza del medesimo tribunale nr. 713/2013, resa definizione del proc. iscritto al R.G.NR. 1529/2001. Pertanto, l'impegno assunto dal
al punto 8) della transazione di provvedere al pagamento delle CP_1 competenze professionali “dovute” all'avv. Fimmanò deve intendersi riferito a quelle maturate con riferimento ai giudizi in ordine ai quali è intervenuta la transazione, quindi, al giudizio innanzi alla Cassazione ed a quello di opposizione a precetto, che, non è oggetto di causa. Già solo per tale motivo, ad avviso del giudicante, la banca non può essere ritenuta coobbligata ex art. 68 L. Forense al pagamento dei compensi maturati dall'avv. Fimmanò con riferimento a giudizi estranei al contenuto dell'accordo transattivo, giudizi già conclusi alla data del 22/4/2014 (il giudizio iscritto al R.G.NR. 1529/2001 è stato definito con sentenza nr. 713/2013) e con riferimento a prestazioni rese oltre tre anni prima di tale data (nel giudizio
R.G.NR. 1529/2001 sino alla pronuncia non definitiva nr. 563/2004 e nel giudizio di appello R.G.NR. 2319/2004 conclusosi con sentenza nr. 2590/2007, secondo la prospettazione della domanda).
3. In ogni caso e comunque, si rileva che nella transazione del 22/4/2014 le parti non hanno previsto l'estinzione del giudizio in Cassazione ex art. 307 c.p.c., ma hanno pattuito di chiedere alla corte una pronuncia di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, pronunzia che effettivamente è intervenuta in data 4/3/2015 (con sent. nr. 4396/2015, in cui i giudici di legittimità hanno dato atto dell'intervenuta transazione della lite). Pertanto, considerato che la
Corte di Cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere statuendo anche in ordine alle spese di lite, di cui ha disposto la compensazione, alla fattispecie non trova applicazione la previsione di cui all'art. 68 della L. Forense.
Infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, “l'art. 68 della legge professionale forense, il quale implica l'esistenza di un accordo tra le parti diretto a sottrarre al giudice la pronuncia sulle spese, non si applica nelle ipotesi in cui la causa sia definita con una decisione di cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione” (Cassazione, Sez. Lav., sent. nr. 2221/2019). Per tale ragione la pretesa formulata dall'avv. Fimmanò nei confronti dell'istituto di credito non ha fondamento giuridico.
4. Giova, poi, evidenziare che il ha documentato l'accordo transattivo CP_1 stipulato con l'avv. Fimmanò in data 20/7/2004 avente ad oggetto le competenze
4 professionali maturate da quest'ultimo in una pluralità di giudizi, tra cui quello iscritto innanzi al Tribunale di Benevento con R.G.NR. 1529/2001 e quello iscritto innanzi alla Corte di Appello di Napoli con R.G.NR. 2319/2004. In forza di tale accordo il ha corrisposto all'avv. Fimmano la somma €.330.000 (con CP_1 pagamenti effettuati in data 21/10/2004, 31/12/2004 e 20/10/2006, come documentato) “a saldo e stralcio del dovuto”, pagamento che quest'ultimo ha ricevuto e incamerato senza formalizzare sul punto alcuna riserva. Tale accordo, come già detto, è relativo anche ai suindicati procedimenti innanzi al Tribunale di
Benevento e alla Corte di Appello di Napoli, indicati ai punti o) e punto XV della nota del 20/7/2004 (di accettazione della proposta transattiva da parte dell'avv.
Fimmanò). Infatti: il giudizio indicato al punto o) è stato proposto innanzi al
Tribunale di Benevento nei confronti della e del Controparte_6 Controparte_6
e ha lo stesso oggetto (revocatoria) e lo stesso valore (Lire 12.174.225.625, che corrisponde a €.6.287.463) di quello iscritto al R.G.NR. 1529/2001 (cfr. sent. nr.
713/2013). Peraltro, l'iter processuale del giudizio indicato al punto o), come risultante dalla nota spesa contenuta nel documento del 20/7/2004, è compatibile con quello del giudizio R.G.NR. 1529/2001, atteso che in tale nota spese è indicato anche il compenso per le comparse conclusionali, ma è altresì indicata l'udienza di prosieguo del processo per il deposito di CTU, elementi da cui è possibile desumere, in mancanza di prova contraria, che in tale giudizio è intervenuta una sentenza non definitiva, che ha richiesto il deposito di comparse conclusionali e con cui è stata disposta la rimessione sul ruolo per CTU, così come disposto con sentenza nr.
563/2004. Parimenti, il giudizio di appello indicato al punto XV dell'accordo transattivo del 20/7/2004 ha lo stesso oggetto e lo stesso valore di quello iscritto al
R.G.NR. 2590/2006 con riferimento al quale è stata proposta la domanda. Parte attrice non ha fornito prova di aver incardinato plurimi giudizi contro la CP_6
e del innanzi al Tribunale di Benevento e alla Corte di
[...] Controparte_6
Appello di Napoli aventi medesimo oggetto, valore e iter processuale.
Il consorzio ha documentato, altresì, che l'attore ha incamerato, dichiarandosi distrattario, per intero le spese di lite liquidate in €.20.000 dal Tribunale di
Benevento con la sentenza nr. 713/2013, resa a definizione del procedimento iscritto al R.G.NR. 1529/2001, laddove tutt'al più avrebbe avuto diritto a conseguire il compenso solo per l'attività difensiva espletata successivamente alla pubblicazione della sentenza non definitiva nr. 563/2004 (assistenza alla CTU e fase decisoria,
5 minimi tariffari così come da convenzione stipulata con il ), atteso che il CP_1 compenso per l'attività svolta sino a tale pronuncia è oggetto della transazione del
20/7/2004, adempiuta dall'ente.
5. In definitiva, per le ragioni di cui innanzi, la pretesa formulata dall'avv.
Fimmanò nei confronti dell'istituto di credito è priva di fondamento giuridico e fattuale, in quanto l'art. 68 L. Profess. Forense non trova applicazione alla fattispecie, e in quanto il ha documentato che tale pretesa è stata già CP_1 soddisfatta con l'adempimento dell'accordo del 20/7/2014 – dunque, con il pagamento della somma di €.330.000 – e con l'incameramento da parte dell'attore delle spese di lite liquidate con sentenza nr. 713/2013 (come eccepito in compensazione).
6. Tutto quanto innanzi premesso, la domanda è infondata ed è rigettata.
7. Le spese di lite sono poste in capo alla parte attrice secondo il principio della soccombenza e della causalità della chiamata (tra le tante, Cassazione, Sez. 2, ord. nr. 23123/2019) e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 – valore della lite compreso tra €.260.000 e €.520.000 – valori medi di liquidazione”.
Avverso la decisione proponeva appello l'Avv. Fimmanò, con atto di citazione notificato a mezzo pec il 7 marzo 2022 nonché a mezzo Ufficiale Giudiziario il 9 marzo 2022, invocandone l'integrale riforma, previa sospensione dell'esecutorietà, rassegnando le seguenti conclusioni: “- in via preliminare e cautelare, sospendere
(ex artt. 283 c.p.c. e 351 c.p.c.) inaudita altera parte (o, subordinatamente, previa fissazione d'udienza) e/o revocare la provvisoria esecutorietà e l'efficacia della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto che qui si abbiano per riportati;
- dichiarare viziata in fatto ed in diritto la sentenza n. 419/2022 (rep. n. 527/2022) della seconda sezione civile del Tribunale di Benevento – G. Unico dott. Aldo De
Luca, datata 21 febbraio 2022, depositata in cancelleria in data 24 febbraio 2022 e notificata il 25 febbraio 2022, nella causa inter partes, iscritta al n. 3243/2016 di
R.G., e di conseguenza e previa sua riforma, rigettate tutte le eccezioni sollevate anche d'ufficio in primo grado;
6
1. accertare e dichiarare, in ragione di tutto quanto innanzi dedotto e documentato, la sussistenza del diritto di credito del Prof. Avv. Francesco Fimmanò nei confronti della (già E_ [...]
(anche ai sensi dell'art. 68 della Legge Professionale Controparte_8
Forense - R.D.L. n. 1578 del 27/11/1933 e art. 13, comma 8, della l. n. 247/2012) per i compensi maturati in virtù dell'attività professionale espletata in favore del C.a.p. di nei giudizi come sopra individuati, in ossequio al principio della CP_1 solidarietà professionale e per effetto della transazione stipulata tra la
[...]
(già E_ Controparte_8
e il C.a.p. in data 22.4.2014 anche tenendo conto della nullità
[...] parziale della pattuizione dei compensi tra l'attore ed il;
CP_1
2. per l'effetto, condannare la (già E_
, in persona del l.r.p.t., al Controparte_8 pagamento in favore del Prof. Avv. Francesco Fimmanò della somma di Euro
313.037,26, oltre le relative maggiorazioni di legge in ragione dei risultati raggiunti, ovvero della diversa somma che la Corte riterrà congrua in virtù di quanto descritto e documentato, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo;
3. condannare la azioni (già E_ [...]
, in persona del l.r.p.t., al pagamento in Controparte_8 favore del Prof. Avv. Francesco Fimmanò delle spese, anche generali, e competenze del doppio grado di giudizio, gravati di i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4. condannare le parti appellate alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto dal Prof. Fimmanò in forza della sentenza oggi appellata”.
Con comparsa depositata il 22 giugno 2022, si costituiva in giudizio il
[...]
chiedendo il Controparte_9 rigetto del gravame con vittoria di spese del grado.
Con comparsa depositata in data 11 luglio 2022, si costituiva E_
concludendo per “il rigetto dell'appello, ed in ogni caso per il rigetto di tutte
[...] le domanda proposte dall'avv. Fimmanò nei confronti della ”, con condanna CP_2 alla refusione delle spese del grado nonché condanna ex art. 96 cpc.
Con ordinanza del 19/28 luglio 2022, la Corte, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 283 cpc, accoglieva l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
7 Alla prima udienza di trattazione il processo veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 1 ottobre 2024, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e l'appellato depositavano comparse e memorie di replica CP_1 conclusionali, l'appellata la sola memoria di replica conclusionale. CP_2
L'appellante formula quattro motivi di gravame così rubricati:
1) Erronea ricostruzione dei fatti e violazione dell'art. 68 del r.d.l. n. 1578/1933 e art. 13, comma 8, della l. n. 247/2012, degli artt. 1292 e ss., 1965 cod. civ. e degli artt. 88, 91, 92, 112, 115 e 116 c.p.c.;
2) Erronea ricostruzione dei fatti e violazione dell'art. 24 della L. n. 794 del 13 giugno 1942, degli artt. 1175, 1362, 1366, 1375, 1418, 1419, comma 2, e 2233, comma
2, cod. civ. e dell'art. 112 c.p.c.;
3) Erronea ricostruzione dei fatti e violazione dell'art. 24 della L. n. 794 del 13 giugno 1942 e degli artt. 13 e 13 bis L. n. 27/2012, degli artt. 1175, 1334, 1362, 1366,
1375 e 2233, comma 2, cod. civ. e degli artt. 88, 112, 115 e 116 c.p.c.;
4) Violazione degli artt. 1292 e ss. cod. civ. e degli artt. 88, 91, 92 e 103 c.p.c.”.
Con primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che l'impegno assunto dal con atto di transazione con la di cui al punto 8), dovesse riferirsi al CP_1 CP_2 pagamento delle competenze professionali con riferimento al giudizio di legittimità e a quello pendente dinnanzi al Tribunale di Benevento di opposizione a precetto notificato in forza di sentenza 713/2012, con esclusione, pertanto, del vincolo di solidarietà ex art. 68 LP con riguardo a giudizi estranei all'accordo, per prestazioni rese oltre tre anni prima della transazione in processi già definiti. Inoltre, viene censurato il provvedimento laddove il Tribunale ha statuito che l'art. 68 LP non sarebbe applicabile al caso di specie, definito con sentenza di cessazione della materia del contendere, che attiene, invece, ad accordi volti a sottrarre al giudice la pronuncia sulle spese.
Con riguardo al primo profilo, la difesa appellante argomenta che il primo giudice non avrebbe correttamente valutato la circostanza che oggetto della transazione era la
8 lite e non il processo. Il giudizio si considera concluso quando si forma il giudicato, non quando è definito il singolo grado, tanto che la prescrizione presuntiva triennale decorre, per tutte le prestazioni rese nei vari gradi, dall'irrevocabilità della decisione.
La transazione abbraccia tutta l'area della controversia e, quindi, deve comprendere anche il regolamento delle competenze spettanti ai difensori.
In relazione, poi, all'applicabilità al caso di specie dell'art. 68 LP, l'appellante rileva come la giurisprudenza richiamata in sentenza dal Tribunale sia stata erroneamente interpretata. Nel caso concreto, infatti, la Corte di cassazione, preso atto dell'intervenuta transazione, ha definito il processo con una pronuncia in rito, con declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse ad agire e compensazione delle spese di lite, come regolate dalle parti. L'art. 68 della legge professionale forense non sarebbe applicabile, invece, solo quando la causa sia definita dal giudice con una pronuncia di cessazione della materia del contendere in forza di sopravvenuti accordi transattivi, al contempo, dovendo pronunciare sul regolamento delle spese di lite sulla base del principio della soccombenza virtuale.
L'obbligazione solidale prevista dalla norma sussisterebbe, invece, ogni volta in cui la transazione intercorsa tra le parti sottrae al giudice la definizione del giudizio e la pronuncia in ordine alle spese.
Le questioni agitate con prima parte del motivo vanno trattate unitamente al secondo motivo di gravame, per la loro connessione, mentre il secondo profilo di censura è fondato.
Difatti, il principio secondo il quale l'articolo 68 della legge professionale forense
(ora art. 13) non è applicabile quando la causa sia definita dal giudice con una pronuncia di cessazione della materia del contendere in forza di sopravvenuti accordi transattivi e, al contempo, di statuizione sulla richiesta di condanna alle spese per soccombenza virtuale, non è stato correttamente applicato alla fattispecie oggetto di causa, nella quale le parti hanno interamente regolato i rapporti oggetto di lite, ivi incluso quello afferente al regolamento delle spese professionali, prevedendone la integrale compensazione.
L'accordo intercorso tra le parti ha, dunque, sottratto del tutto al giudice la definizione del processo che, infatti, si è concluso con pronuncia in rito di
9 inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse e compensazione delle spese, così come stabilito dalle parti.
Il precedente della Suprema Corte, citato in sentenza dal primo giudice, nel quale la Cassazione ha affermato, conformemente al consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, che l'art. 68 della LP non può essere applicato quando la causa sia definita con una pronunzia di cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione, chiarisce, in motivazione, che esso va riferito a ipotesi “in cui vi sia stata una decisione del giudice, seppure soltanto finalizzata a provvedere sulle spese”, circostanza che, come emerge dalla lettura della transazione e della sentenza 4396/2015 della Cassazione, non ricorre nel caso di specie, nel quale la
Corte ha espressamente dato atto che “Alla luce della documentazione prodotta il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse essendo cessata la materia del contendere”, precisando, appunto, che, “...quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi sia controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda ... viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia in rito che accerti la cessazione della materia del contendere...” (Cass. Sez. Lav. 2221/2019).
L'accordo intervenuto tra le parti ha, pertanto, sottratto completamente al giudice il potere-dovere di pronunciare sul merito della controversia, con la conseguenza della piena applicabilità, al caso di specie, del disposto della norma richiamata.
La censura merita, pertanto, accoglimento.
Con secondo motivo di impugnazione l'appellante si duole che il primo giudice abbia statuito come nulla fosse dovuto a titolo di compenso in ragione dell'intervenuta transazione tra il legale e il , in forza di accordo del 20 CP_1 luglio 2004, col quale il difensore accettava a saldo e stralcio la somma di €
330.000,00, incassando, altresì, l'ulteriore importo di € 20.000,00, afferente alle spese di lite liquidate con sentenza 713/2013 e distratte in suo favore, travisando i fatti di causa.
Dall'attenta lettura della nota inviata dal difensore al il 20 luglio 2004, CP_1 nella quale l'avvocato si dichiarava disponibile ad accettare la somma di €
10 330.000,00 per tutte le attività elencate, si sarebbe dovuta trarre la conclusione che dall'accordo erano escluse tutte le ulteriori attività prestate tra le quali la fase successiva alla sentenza parziale del giudizio di primo grado, conclusa con sentenza
713/2013, la fase esecutiva della detta sentenza, la fase conclusiva dell'appello e la difesa dinnanzi alla Corte di Cassazione. Il primo giudice non avrebbe poi considerato che, come ammesso dallo stesso , con la successiva nota del 13 ottobre CP_1
2004, il legale si dichiarava nuovamente disponibile ad accettare tale somma e precisava che “all'avvenuto tempestivo pagamento …tutti i giudizi in essere saranno da me portati a termine senza alcun ulteriore onere, a titolo di onorari e diritti per il
(compresi ovviamente gli appelli fino alla relativa sentenza)”. CP_1
L'importo convenuto era stato pagato e sarebbe residuata, in ogni caso, la corresponsione dei compensi per il giudizio di legittimità e la fase esecutiva della sentenza del Tribunale di Benevento 713/2013.
Inoltre, il Tribunale non aveva tenuto conto che la convenzione con la quale le parti avevano regolato i compensi, delibera 42 del 15 febbraio 2000, era stata risolta dal professionista per violazione dei canoni di correttezza e buona fede e grave inadempimento del , come da nota del legale del 1 settembre 2014. CP_1
Infine, nel corso del giudizio di primo grado, l'allora attore aveva eccepito la nullità degli accordi sul compenso, concordato al di sotto dei minimi tariffari inderogabili ai sensi dell'art. 24 L. 794/1942, principio questo obliterato dal Tribunale.
Le doglianze sono parzialmente fondate.
Con riguardo alla transazione intercorsa tra il e il legale, con nota del 20 CP_1 luglio 2004, l'Avv. Fimmanò ha, infatti, inoltrato al cliente nota spese afferente a tutte le controversie patrocinate, tra le quali, pacificamente quella pendente dinnanzi al Tribunale di Benevento rg 1529/2001 (comprensiva della fase sino alla sentenza non definitiva e della successiva attività per il giudizio ancora in corso) nonché quella instaurata dinnanzi alla Corte di Appello di Napoli rg 2319/2004 (prod. I CP_1 grado, pag. 46 e ss depositata in grado di appello), per un totale complessivo di €
545.050,52, oltre accessori. Il legale si dichiarava disponibile ad accettare, a saldo e stralcio del dovuto, l'importo di € 330.000,00, da pagarsi con le modalità indicate.
Con successiva nota del 13 ottobre 2004 (pag. 74 prod. l'Avv. CP_1
Fimmanò, confermava di accettare l'importo di cui sopra, prorogando il termine per il
11 pagamento dell'importo di € 280.000,00 al 31 dicembre 2004 e, quanto, al rimanente importo di € 50.000,00 alla pubblicazione di tutte le sentenze relative a tutti i giudizi di appello pendenti presso la Corte di Appello di Napoli per le revocatorie.
Circa l'avvenuto pagamento da parte del della somma concordata non vi CP_1
è contestazione tra le parti e, nella comunicazione del 13 ottobre 2004, il legale precisava, come dedotto dallo stesso appellante, che “... all'avvenuto tempestivo pagamento a tali condizioni, tutti i giudizi in essere a oggi saranno da me portati a termine senza ulteriore onere, a titolo di onorari e diritti per il (compresi CP_1 ovviamente gli appelli fino alla relativa sentenza)”.
Il difensore, inoltre, richiedeva al , al fine di provvedere alla notifica “dei CP_1 restanti nove appelli”, il pagamento di un adeguato acconto specificando che “la somma che verserete sarà decurtata dal totale dovuto come sopra determinato”.
Il tenore letterale dell'accordo transattivo intervenuto tra l'Avv. Fimmanò e il conduce, dunque, a disattendere la tesi propugnata che dall'accordo erano CP_1 escluse le ulteriori attività prestate, tra le quali la fase successiva alla sentenza parziale del giudizio di primo grado e la fase conclusiva dell'appello, giacché
l'appellante ha chiaramente accettato la somma, da lui stesso quantificata a saldo e stralcio e ritenuta satisfattiva anche con espresso riferimento alle attività ulteriori da compiersi per tutti i giudizi ancora pendenti, ivi inclusi quelli di I e II grado oggetto del presente processo, rimanendone, invece, esclusi il giudizio di legittimità, instaurato successivamente all'accordo nell'anno 2007 e la richiesta di pagamento dei compensi afferente all'avvio del pignoramento nei confronti della in CP_2 esecuzione della sentenza 713/2013 che ha distratto le spese poste a carico del soccombente istituto in favore del difensore, ed entro tale limite la doglianza va accolta.
Con riguardo alla dedotta risoluzione per inadempimento del della CP_1 convenzione 45/2000, la tesi dell'appellante non può trovare, parimenti, accoglimento.
Dalla lettura della missiva del 1 settembre 2014 (doc. 20 prod. appellante), con la quale il legale comunicava al la risoluzione della convenzione e la rinuncia CP_1 all'incarico conferito per il giudizio dinnanzi alla Cassazione, non emergono, neanche
12 in punto di contestazione, condotte inadempienti da parte del , quanto CP_1 piuttosto un'evidente incrinatura del rapporto avvocato/cliente, avendo il legale lamentato di non aver ottenuto delucidazioni circa la propria posizione di legale del
CAP, dopo aver curato il primo grado di giudizio della revocatoria nonché il grado di appello con riferimento alla sentenza non definitiva, nonché di non aver ottenuto risposta in ordine al pagamento dei compensi all'esito della pubblicazione della sentenza 713/2013, che definiva il primo grado di giudizio (invero ricompresi nell'accordo transattivo del 2004 nei termini sopra chiariti). Inoltre, il difensore si doleva di non essere stato messo al corrente del tentativo di bonario componimento della controversia, intercorso tra le parti, dunque, venuto meno il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, si riteneva, per tali ragioni, libero di determinare il compenso sulla base dei valori massimi tariffari.
Non solo non sono concretamente ravvisabili condotte inadempienti da parte del ma, sul punto, non è stato articolato alcun mezzo istruttorio nel primo CP_1 grado di giudizio.
La doglianza va, quindi, respinta.
Con terzo motivo di censura l'appellante si duole che il Tribunale non abbia proceduto a determinare i giusti compensi per l'attività, documentalmente provata e incontestabile, svolta dal legale nell'ambito del contenzioso con la banca.
L'appellante richiama il principio per il quale la misura degli onorari dovuti dal cliente al proprio legale prescinde dalla liquidazione contenuta nella sentenza, nonché quello per cui in virtù del provvedimento di distrazione delle spese in favore del difensore, si instaura fra costui e la parte soccombente un rapporto autonomo che si affianca a quello di prestazione d'opera, rimanendo libero il professionista di rivolgersi al cliente per la parte di compenso che ecceda quella liquidata dal giudice oppure per l'intero. La quantificazione del compenso dovuta dal cliente non è condizionata alle statuizioni del giudice che condanna la parte soccombente;
dunque, solo un'inequivoca rinuncia al maggior compenso potrebbe impedire al legale di pretendere onorari maggiori di quelli liquidati in sentenza.
Il legale, pertanto, anche in ragione della nullità della convenzione, quantificava i compensi a lui spettanti per l'elevata complessità delle questioni giuridiche affrontate, la particolare rilevanza e difficoltà delle attività prodromiche alla
13 instaurazione del giudizio nonché gli esiti positivi ottenuti in tutti i gradi di giudizio, in applicazione delle tariffe ratione temporis applicabili, insistendo per la determinazione dei compensi nella misura massima prevista dalle tariffe.
Ribadisce, altresì, l'appellante che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto che il aveva corrisposto al legale quanto dovuto per i giudizi di merito e per CP_1 quello di legittimità, erroneamente valutando il contenuto della transazione intercorsa tra le parti, senza la partecipazione del difensore, dalla quale si evincerebbe, invece, chiaramente, che era stata riconosciuta l'esistenza del debito per i compensi del difensore.
Infine, il Tribunale avrebbe omesso di valutare che il si era CP_1 riconosciuto debitore del legale con nota del 4 maggio 2015 nonché che le contestazioni sollevate sulla misura del compenso erano, oltre che destituite di fondamento, del tutto generiche.
L'eccezione di nullità della convezione che regolava i compensi del professionista è fondata.
La Suprema Corte ha, infatti, con sentenza 8539/2018, ribadito - richiamando i precedenti orientamenti - tra cui Cass. SS UU 4673/1986 sulla quale si tornerà oltre,
“il consolidato orientamento di questa Corte, orientamento secondo il quale il principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari, stabilito dall'art. 24 della legge 13 giugno 1942, n. 794, sugli onorari di avvocato e procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile, comportava la nullità delle convenzioni stipulate tra una parte ed il proprio legale, ove esse contemplassero una rinuncia totale o parziale ai suddetti minimi, posta in essere strumentalmente per violare la norma imperativa,
a meno che non risultasse una causa gratuita – in tutto o in parte - per ragioni varie, oltre che di amicizia e parentela, anche di semplice convenienza, ovvero sussistessero motivi meritevoli di tutela tali da escludere ogni possibilità di conseguire maggiori vantaggi economici attraverso un accaparramento della clientela;
siffatti leciti motivi di rinuncia ai minimi inderogabili costituivano doveroso oggetto di accertamento da parte del giudice del merito. Ciò sul presupposto che il compenso professionale è un diritto patrimoniale comunque disponibile e che la convenienza giustificatrice della rinuncia ai minimi tariffari potesse concretarsi in una forma di esercizio dell'autonomia negoziale, non
14 deponendo, tuttavia, ex se in tal senso il carattere semplice o ripetitivo delle relative prestazioni defensionali, che al più poteva rilevare al fine della concreta quantificazione dei compensi fra il minimo ed il massimo”.
Nessuna ragione giustificatrice di un accordo sugli onorari inferiore ai minimi tariffari è stata in concreto dedotta dal . CP_1
La nullità della convenzione non comporta, però, invalidità della transazione intervenuta nel 2004 tra l'Avv. Fimmanò e il , trattandosi di diritti CP_1 disponibili e di tanto non dubita neanche l'appellante. Inoltre, come correttamente argomentato dall'appellato, essa non investe l'intero contratto giacché, come statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione, “Con riguardo a prestazioni professionali di avvocato e procuratore, l'art. 24 della legge 13 giugno 1942 n. 794, sull'inderogabilità dei minimi tariffari, comporta la nullità del patto, intervenuto con il cliente ... nella parte in cui contempli onorari inferiori a tali minimi, ma non osta, in applicazione dei principi in tema di nullità parziale di cui all'art. 1419 cod. civ., a che esso mantenga validità ed efficacia quale espressione della volontà dei contraenti di fissare il compenso professionale nella suddetta misura minima”
(SSUU 4673/1986).
Di tanto occorrerà tenere conto nella determinazione degli onorari spettanti al professionista con riguardo al giudizio rg 27449/2007 dinnanzi alla Corte di cassazione.
Occorre, però, preliminarmente, affrontare l'eccezione posta dall'appellato di compensazione delle somme - pacificamene dovute e delle quali, in CP_1 effetti, il si è riconosciuto debitore senza che ciò possa però vincolare la CP_1 controparte - per il patrocinio nel giudizio di legittimità con quelle incassate dal legale dalla a seguito di condanna dell'istituto con distrazione delle spese di CP_2 lite in favore del difensore, con sentenza del Tribunale di Benevento 713/2013; eccezione che va disattesa.
Il professionista, infatti, con la già richiamata nota del 13 ottobre 2004, sollevava il suo cliente da ogni ulteriore onere, a titolo di onorari e diritti ma tanto CP_1 non implica rinuncia a riscuotere compensi liquidati giudizialmente a carico della controparte soccombente, con la quale si instaura un rapporto autonomo. Il
però, che per accordo successivo con l'istituto di credito assume di aver CP_1
15 rimborsato l'importo versato al legale, accollandosi il relativo onere, non ha provveduto, come avrebbe dovuto e potuto, a chiedere, ai sensi dell'art. 93, III comma, cpc, nelle forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento dimostrando di aver soddisfatto il credito del difensore.
Non può ritenersi che giovi alla la dichiarazione di voler profittare della CP_2 transazione intervenuta nel 2004 tra il legale e il . CP_1
Difatti, gli onorari afferenti ai giudizi di I e II grado erano già stati saldati dal cliente al difensore, a fronte proprio dell'accordo del 2004, in epoca di molto antecedente la transazione del 2014 intercorsa tra il e la dunque, il CP_1 CP_2 vincolo di solidarietà previsto dalla legge professionale, spiegava effetti unicamente con riguardo al compenso ancora dovuto per il solo giudizio di legittimità, non assumendo la banca rispetto ai precedenti gradi di giudizio la posizione di debitore in solido di cui all'art. 1304 cc.
Sulla scorta degli accordi sul compenso intervenuti tra il legale e il e del CP_1 principio sopra richiamato di nullità parziale, ai sensi dell'art. 1419 cc, come espresso dalle SS UU della Cassazione richiamata, gli onorari spettanti al professionista vanno, quindi determinati, secondo i valori minimi tariffari previsti dal dm 55/2014, all'epoca vigenti, essendosi l'attività del legale esaurita – a differenza di quanto argomentato dalla – all'esito del giudizio definito con sentenza 4396/2015. CP_2
L'oggetto del giudizio - che verteva sulla nullità per indeterminatezza della domanda proposta dal , sulla conoscenza dello stato di insolvenza del CP_1
, sul rigetto dell'eccezione di prescrizione nonché, con controricorso, CP_1 sull'esclusione di una operazione dalla revocatoria, dunque questioni giuridiche di non particolare difficoltà - e l'attività effettivamente svolta, limitata alla fase introduttiva, consentono, in ogni caso, di liquidare l'onorario con riguardo ai detti valori minimi tariffari.
Il valore della lite va correttamente determinato in € 6.287.462,81 (L
12.174.225.625), giacché l'oggetto del giudizio, come già chiarito, non era, come argomentato dalla difesa appellata, la minor somma di L 2.655.681.895, investendo i motivi di ricorso l'intera domanda proposta dal . CP_1
L'onorario minimo per i giudizi dinnanzi alla Cassazione, previsto dal dm 55/2014, vigente sino all'anno 2018, è pari a € 11.184,00, esclusa la fase decisionale non
16 richiesta dal difensore, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge.
Da ultimo, l'Avv. Fimmanò chiede la liquidazione degli onorari afferenti all'avvio della procedura esecutiva per il recupero delle spese di lite attribuite con sentenza
713/2013, corrisposte dalla solo successivamente e che non le CP_2 ricomprendevano, spese quantificate dall'appellante, per la sola fase di studio della controversia, in € 947,00 con aumento del 33% per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa.
Anche ove si potesse prescindere dal rilievo che il gravame non contiene un'espressa censura di omessa pronuncia sul punto, l'appellante ha allegato atto di precetto, titolo esecutivo e verbale di pignoramento mobiliare infruttuoso (doc. 13) del 21 aprile 2014 col quale l'Ufficiale Giudiziario dà atto che l'Ufficio legale della
Banca esecutata, si dichiarava disponibile a effettuare il pagamento dell'importo precettato, consegnando al legale presente per delega del creditore assegno circolare dell'importo di € 25.164,20, “già bonificato all'Avv. Fimmanò e dallo stesso restituito alla Banca a mezzo bonifico”.
Per un profilo, dunque, risulta dal verbale dell'Ufficiale Giudiziario che l'Istituto di credito avesse, già prima del pignoramento, provveduto a saldare l'atto di precetto, non avendo fornito l'appellante alcun chiarimento né negato o contestato la circostanza dichiarata nel verbale. Per altro aspetto, l'assegno circolare venne accettato senza riserva alcuna dal legale delegato dal creditore procedente, il quale non ha inteso iscrivere a ruolo il pignoramento o, comunque, non ha provato di avervi provveduto, anche solo per ottenere le spese della procedura esecutiva, per le quali ben avrebbe potuto agire esecutivamente, in forza del medesimo titolo, se cagionate dall'inadempimento del debitore (Cass. 9877/2021). Nulla, dunque, può liquidarsi a tale titolo.
In conclusione, pertanto, l'appello può trovare accoglimento per quanto di ragione con la precisazione che la questione della improcedibilità della domanda di manleva formulata dalla nei confronti del CP_2 Controparte_9
, sollevata dall'appellante e rilevabile d'ufficio, è assorbita dalla
[...] mancata riproposizione della domanda da parte della nel E_ presente grado di giudizio, con conseguente decadenza ai sensi dell'art. 346 cpc.
17 Il complessivo esito del giudizio, con rilevante riduzione del quantum originariamente richiesto e parziale fondatezza delle eccezioni sollevate dagli appellati, consente di compensare integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento numero 419 pubblicata il 24 febbraio 2022, proposto dall'Avv.
Fimmanò Francesco nei confronti di _1
, così dispone:
[...]
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna in persona del E_ legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore dell'Avv. Fimmanò l'importo di
€ 11.184,00 oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, oltre interessi legali dalla data della domanda;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7 marzo 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
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