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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/01/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4532/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione monocratica nella persona del giudice Vincenzo Ciliberti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I grado iscritta al numero 4532 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
(C.F. ), con gli avv. Dal Pont e Corsaro Parte_1 C.F._1
attrice contro
(C.F. ; P. I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Piazza convenuta e contro
Controparte_2
convenuto contumace avente ad oggetto: risarcimento dei danni, trattenuta in decisione con provvedimento ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dd. 10.10.2024 sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'attrice, come da note di trattazione per l'udienza dd. 10.10.2024: come da atto di citazione,
e cioè: accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità nella determinazione del sinistro per cui
è causa di condannarsi Controparte_2 Controparte_2
ed in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in via Controparte_1
solidale tra loro, al risarcimento integrale dei danni tutti patiti e patiendi, patrimoniali ed extrapatrimoniali ed anche per la procedura stipulazione di una convenzione assistita, nonché per la mancata adesione alla procedura di convenzione assistita, in favore dell'attrice sig.ra nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria Parte_1
secondo gli indici ISTAT e oltre gli interessi ex D. Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo. Spese,
1 diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA integralmente rifusi con distrazione degli stessi a favore del deducente procuratore che ha anticipato le prime e non riscossi i secondi. Sentenza esecutiva ex lege. In via istruttoria […]; per la convenuta come da note di trattazione per l'udienza dd. 10.10.2024: rigettarsi, CP_1
siccome improcedibile ex art. 148 del C.d.A. la domanda attorea per i motivi tutti dedotti in atti;
in via subordinata: rigettarsi in quanto infondata la domanda attorea;
in via ulteriormente subordinata: ritenuto sussistente un concorso di colpa a carico dell'attrice nel determinismo del sinistro per cui è lite. Ridursi le pretese attoree ex art. 1227 primo comma del c.c. a quanto risulterà di giustizia. Spese di lite integralmente rifuse ovvero compensate nel caso di accoglimento della domanda svolta in via di ultimo subordine.; in via istruttoria […].
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO agisce in giudizio per il risarcimento patiti in conseguenza del sinistro Parte_1
occorsole in Mestre il 5.8.2021 lungo via Fogazzaro. Era accaduto che, in sella alla propria bicicletta, aveva intrapreso una manovra di sorpasso di una vettura in sosta condotta dall'odierno convenuto;
mentre l'attrice eseguiva la manovra, quest'ultimo aprì la portiera. Per evitare l'urto l'attrice eseguì una manovra di evitamento all'esito della quale cadde. Ella propone giudizio per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoni conseguenti al sinistro.
Si è costituita in giudizio si è costituita in giudizio e ha Controparte_1 eccepito l'improcedibilità dell'azione ai sensi dell'art. 148 c.p.a., non avendo l'attrice adempiuto ai doveri di collaborazione con l'impresa assicuratrice. Nel merito osserva che non vi è prova dei fatti allegati dall'attrice e dei danni asseritamente patiti;
in via subordinata, eccepisce il concorso di colpa dell'attrice.
All'udienza del 4.5.2023è stata dichiarata la contumacia del convenuto
[...]
. Controparte_2
L'udienza è stata istruita a mezzo di prova testimoniale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va premesso che gli scritti conclusivi della convenuta debbono ritenersi tempestivi, in ragione del rispetto dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Con ogni evidenza, nel caso in cui l'udienza di precisazioni delle conclusioni si tenga nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c. i termini che decorrono dalla data dell'udienza debbono essere computati dalla comunicazione del provvedimento del giudice. Diversamente opinando, si verificherebbe una contrazione del tempo a disposizione per il deposito degli scritti conclusivi
2 con pregiudizio del diritto di difesa della parte dovuto a fatto ad essa non imputabile, consistente nei fisiologici tempi di elaborazione dei provvedimenti telematici ad opera della cancelleria.
*
2. L'attrice propone domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, derivanti da sinistro occorsole il 5.8.2021 in Mestre, dovuto all'interazione con un veicolo assicurato dalla convenuta e condotto dal convenuto contumace.
Giova premettere che non è contestata in giudizio la verificazione del sinistro;
la convenuta ne ha infatti contestato esclusivamente la dinamica.
La convenuta ha svolto eccezione pregiudiziale di procedibilità della domanda ai sensi degli artt. 145 e 148 d.lgs. 209/2005.
Le disposizioni richiamate, in ottica deflattiva del contenzioso giudiziario, prevedono che la domanda giudiziale relativa al risarcimento dei danni da circolazione dei veicoli – nel cui ambito sicuramente rientra la fattispecie oggetto di giudizio (per la nozione di circolazione relativamente al veicolo in sosta: Cass., sez. III, 11.2.2010 n. 3108) – siano procedibili una volta trascorso infruttuosamente il termine di sessanta o novanta giorni (a seconda della tipologia di danni), decorrenti dalla richiesta del danneggiato alla compagnia assicuratrice (sul tema: Cass., sez. III, 9.11.2022 n. 32919).
La finalità della procedura risarcitoria prevista dall'art. 148 d.lgs. 209/2005 è di deflazione del contenzioso giudiziario;
per realizzare tale finalità la procedura è improntata a un canone di correttezza e buona fede rigorose (la sentenza riportata discorre di uberrima bona fides) da parte di entrambe le parti.
Ne deriva che non è idonea a realizzare la condizione di procedibilità una richiesta risarcitoria incompleta o solo apparentemente completa, ma sostanzialmente inidonea a consentire alla compagnia assicuratrice la formulazione di una proposta definitoria della vertenza;
ne deriva per altro verso che per giovarsi dell'eccezione di improponibilità la compagnia deve tempestivamente, e cioè nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 148, co. 5, d.lgs. 209/2005, chiedere le integrazioni rese necessarie da una discovery incompleta da parte del danneggiato
(Cass., sez. III, 9.11.2022 n. 32919; Cass., sez. III, 25.7.2024 n. 20802).
*
2.2. Nel caso di specie la gestione della vertenza risarcitoria prima dell'instaurazione del presente giudizio si è svolta nei termini che seguono, secondo quanto desumibile dalla documentazione in atti.
Con raccomandata spedita il 21.1.2022 e pervenuta alla compagnia assicuratrice in data
1.2.2022, l'attrice ha chiesto alla convenuta il risarcimento dei danni patiti in riferimento al
3 sinistro oggetto di causa. La missiva indica il veicolo coinvolto, il nominativo della danneggiata, la data e il luogo del sinistro, le modalità di verificazione dello stesso;
reca la generica affermazione di responsabilità del convenuto contumace;
indica la qualifica di lavoratrice dell'attrice al momento del sinistro;
rimanda ad allegati relativi allo scambio di generalità (si deve ritenere dei soggetti coinvolti nel sinistro), alla documentazione medica, al consenso al trattamento dei dati, alle ricevute di spesa, alla dichiarazione ai sensi dell'art. 142
d.lgs. 209/2005 e all'invito alla negoziazione assistita;
afferma che l'attrice era guarita con postumi da valutare in sede medico-legale (doc. 12 fasc. attrice). Gli allegati menzionati dalla missiva non sono stati prodotti nel fascicolo telematico del processo.
Il 10.2.2022 la compagnia assicuratrice, per il tramite di società accertatrice di sinistri già incaricata per l'accertamento dei danni alle cose coinvolte nel sinistro (doc. 1 fasc. convenuta), ha chiesto al procuratore della danneggiata, che già aveva firmato per conto di quest'ultima la richiesta di risarcimento dei danni, la fissazione di appuntamento per l'accertamento dei danni alle cose (doc. 3 fasc. convenuta).
La richiesta è stata reiterata il 14.2.2022 (doc. 4 fasc. convenuta).
È emerso dall'istruttoria che nei medesimi giorni lo studio incaricato dalla convenuta ha più volte contattato lo studio legale del procuratore della danneggiata al fine di combinare un appuntamento per la verifica dei danni alle cose lamentati (teste , segretaria dello Tes_1 studio legale del procuratore della danneggiata: “lo studio peritale incaricato dall'assicurazione ha chiamato più volte, almeno due o tre volte in quel periodo [si CP_1
intende 14/15.2.2022] verso febbraio lo studio Corsaro, perché volevano visionare la bicicletta incidentata;
volevano mettersi direttamente in contatto con la signora […] Parte_1
l'episodio a cui ci si riferisce nella domanda postami è proprio la volta che lo studio Corsaro
è stato contattato dallo studio peritale;
che io ricordi, non ho mai telefonato lo studio peritale, sono sempre stati loro a contattarci;
mi ricordo di aver parlato con la signora dello Pt_2
studio peritale, tanto è vero che mi sono segnata il nome sul bigliettino;
lo studio peritale ci ha ricontattati altre volte perché volevano vedere la bicicletta;
questi ulteriori contatti sono accaduti nelle settimane successive;
in queste occasioni ho sempre cercato di favorire il contatto fra lo studio peritale e il signor;
dopo la telefonata del 14 o 15.2.2022 siamo CP_3
stati contattati ancora un paio di volte dallo studio peritale;
come ho già detto abbiamo ricevuto un paio di telefonate nelle settimane successive al contatto del 14 o 15.2.2022 per visionare la bicicletta;
anche in occasione di queste successive telefonate abbiamo sempre messo lo studio peritale in condizioni di visionare la bicicletta”, verbale di udienza dd.
5.3.2024).
4 Il 31.3.2022 la compagnia convenuta ha informato l'attrice che non disponeva allo stato di elementi di prova per poter liquidare l'indennizzo; ha pertanto invitato la stessa a contattare la compagnia al fine di comunicarle documentazione utile alla definizione della vertenza. Il diniego di risarcimento è stato espressamente condizionato dalla compagnia allo stato dei fatti e non è stato qualificato in termini di definitività (“[…] allo stato non è possibile accogliere la sua richiesta di risarcimento […] Resta fermo che il verbale non ancora disponibile potrebbe modificare la decisione assunta. Qualora fosse a sua disposizione qualsiasi ulteriore elemento utile per una diversa valutazione del danno, la invitiamo a contattarci ai recapiti sopra indicati”, doc. 6 fasc. convenuta).
Il 20.6.2022 la compagnia convenuta ha nuovamente comunicato alla danneggiata di non poter accogliere la richiesta risarcitoria in assenza di cooperazione. Anche questa comunicazione non presenta i tratti di una risposta definitiva: la compagnia si è infatti detta disposta a rivedere la propria posizione all'esito di eventuale ispezione dei beni (“La invitiamo pertanto a consentire
l'ispezione del mezzo danneggiato o, in alternativa, a favorire al perito incaricato delle fotografie ad alta risoluzione, possibilmente in formato elettronico. Qualora fosse a sua disposizione qualsiasi ulteriore elemento utile per una diversa valutazione del danno, la invitiamo a contattarci ai recapiti sopra indicati”, doc. 7 fasc. convenuta).
È pacifico e peraltro confermato dalla deposizione del teste , compagno non convivente Tes_2
dell'attrice, che tali accertamenti mai hanno avuto luogo (“sono stato avvisato dalla segretaria dello studio legale Corsaro tempo fa, nel 2023 anche se non posso ricordare con sicurezza, la quale mi ha avvertito che sarebbero arrivati a vedere la bicicletta incidentata della signora
invece non ho mai ricevuto altri tipi di telefonate relativi alla bicicletta;
tenevo Parte_1
[la] bici in giardino dopo averla prelevata dal luogo del sinistro”, verbale di udienza dd.
5.3.2024).
Il 28.6.2022 l'attrice ha proposto il presente giudizio.
L'8.9.2022 la compagnia convenuta ha invitato la danneggiata a sottoporsi a visita medica per l'accertamento degli eventuali postumi del sinistro sulla sua persona (doc. 9 fasc. convenuta).
Occorre distinguere nel caso di specie la domanda risarcitoria avente ad oggetto il risarcimento patrimoniale per i danni alle cose da quella avente ad oggetto i danni non patrimoniali per lesioni personali, in ragione delle vicende precedenti all'instaurazione del presente giudizio, appena illustrate.
*
2.2.1. Quanto alla domanda di risarcimento dei danni alle cose l'eccezione di improponibilità dell'azione è fondata.
5 Ai sensi dell'art. 148, co. 3, d.lgs. 209/2005 il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose nei termini di cui al comma 1 dello stesso articolo. Qualora ciò accada i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi.
Con essi sono sospesi ai sensi dell'art. 145 d.lgs. 209/2005 i termini per la proposizione della domanda in sede giudiziale (principio desumibile da Cass., sez. III, 9.11.2022 n. 32919: “gli articoli 145 e 148 cod. ass. vanno dunque letti insieme: quando sono scaduti i termini per l'offerta, la domanda è proponibile;
se i termini per l'offerta sono prorogati, è differito altresì lo spatium deliberandi per la proponibilità della domanda;
se l'assicuratore non chiede l'integrazione dei documenti, i termini per l'offerta continuano a correre e, con essi, il termine dilatorio della proponibilità della domanda”).
Ai sensi dell'art. 148, co. 5, d.lgs. 209/2005, come sopra ricordato, la richiesta integrativa da parte dell'assicurazione deve pervenire entro trenta giorni dalla richiesta risarcitoria del danneggiato.
Nel caso di specie la richiesta risarcitoria è del 21.1.2022 (pervenuta alla compagnia in data
1.2.2022).
La prima richiesta di integrazioni e di accertamento della compagnia, per il tramite del soggetto incaricato, è del 10.2.2022, entro dunque il mese dalla richiesta risarcitoria.
Questa richiesta di accertamenti è rimasta inevasa per motivi, irrilevanti nella presente sede e comunque non addebitabili alla convenuta, per quanto emerso dall'istruttoria. Deve infatti ritenersi sufficiente ad adempiere il dovere collaborativo incombente alla compagnia assicuratrice la richiesta svolta da quest'ultima, o da soggetti espressione della stessa, al procuratore della danneggiata, il quale nella gestione della vertenza spende il nome del soggetto danneggiato e dunque validamente riceve le comunicazioni per ogni effetto di legge. Né peraltro nel caso di specie vi è questione tra le parti circa i poteri di rappresentanza di chi gestì la vertenza risarcitoria per conto della danneggiata.
Queste richieste sono state reiterate per tutto il mese di febbraio 2022, una seconda volta per e- mail e poi tramite almeno tre colloqui telefonici intercorsi nella seconda metà di febbraio per iniziativa esclusiva della compagnia assicuratrice, come si è desunto dall'istruttoria.
Può dunque ritenersi sussistente nel caso di specie un sostanziale rifiuto della collaborazione da parte della danneggiata alla definizione in via stragiudiziale della controversia.
Ne deriva che ai sensi dell'art. 148, co. 3, d.lgs. 209/2005 i termini per l'offerta dell'assicurazione e per la proponibilità dell'azione giudiziaria sono rimasti sospesi almeno dall'epoca dei colloqui telefonici fra convenuta e procuratore della danneggiata.
6 Peraltro, anche ove non interpretata in termini di rifiuto dell'accertamento, la condotta di mancata risposta alle richieste di accertamento ha determinato comunque un effetto sospensivo dei termini di proponibilità dell'azione ai sensi dell'art. 148, co. 5, d.lgs. 209/2005, che prevede la sospensione dei termini per la definizione dell'offerta (e dunque per la proposizione dell'azione, come sopra visto) fino all'avvenuta integrazione.
L'eccezione di improponibilità va dunque accolta con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni alle cose.
*
2.2.2. Quanto ai danni alla persona dell'attrice, la documentazione in atti, sopra richiamata, dimostra che la prima richiesta di accertamenti è stata rivolta alla danneggiata solo nel settembre
2022, quando il presente giudizio era già stato incardinato ed era trascorso un termine superiore ai novanta giorni indicati negli artt. 145 e 148, co. 2, d.lgs. 209/2005.
Per i principi sopra esposti si deve concludere che la domanda è procedibile, poiché la richiesta di accertamenti avvenne tardivamente, oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 148, co.
5, d.lgs. 209/2005.
Pertanto, l'eccezione di improponibilità sul punto non è fondata.
Nondimeno, la domanda di risarcimento dei danni non può essere accolta.
L'attrice non ha infatti provato in giudizio di aver patito i danni alla lesione della propria integrità psico-fisica di cui chiede il risarcimento.
In atti sono stati infatti dimesse – a parte la relazione del professionista incaricato, che sul punto non ha alcun valore dimostrativo – esclusivamente una ricevuta di pagamento di fattura relativa a una prestazione professionale medica in materia di radiologia dell'11.10.2021; due ricevute di pagamento di prestazioni sanitarie in materia di ortopedia del 29.9.2021 e del 24.11.2021; due fatture dd. 15.11.2021 e 25.11.2021 per prestazioni sanitarie non specificate;
vari scontrini fiscali emessi da farmacie;
fattura del professionista incaricato della redazione del parere prodotto in atti.
Da nessuno di questi documenti si evince con certezza che l'attrice ha patito danni alla salute in conseguenza del sinistro oggetto di causa.
In assenza di referti sanitari coevi all'epoca del sinistro non è possibile inferire alcunché dalle sole specialità dei professionisti che hanno emesso le fatture (radiologia e ortopedia) o dall'intestazione della documentazione dimessa a istituti di cura.
Non è poi sufficiente la mera coincidenza temporale (peraltro nemmeno esatta) tra l'epoca di verificazione del sinistro e quella di formazione dei documenti prodotti in giudizio, in assenza di informazioni circa le prestazioni sanitarie usufruite dall'attrice.
7 La domanda va pertanto sul punto rigettata.
*
2.3. In definitiva la domanda è in parte non procedibile e in parte infondata.
*
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Quanto alla determinazione del valore della causa è da osservare che l'attrice ha chiesto il risarcimento dei danni nella misura di giustizia;
tuttavia le allegazioni contenute nell'atto di citazione (giorni di invalidità temporanea e percentuale di invalidità permanente, danni patrimoniali esposti) consentono di collocare tale valore nello scaglione da euro 5.200 a 26.000, in luogo di quello superiore applicabile per le cause di valore indeterminato.
I compensi vanno dunque liquidati facendo applicazione dei parametri tabellari medi per le cause di valore indeterminato e complessità bassa.
Vanno liquidate tutte le fasi, che tutte hanno avuto luogo nelle somme seguenti: euro 919 per la fase di studio, euro 777 per la fase introduttiva, euro 1.680 per la fase di trattazione, euro
1.701 per la fase decisionale.
Vanno poi liquidate le spese forfettarie in misura del 15%, il contributo per la previdenza forense e l'IVA se dovuta.
p.q.m.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, deduzione e difesa disattesa, così provvede:
1. dichiara improcedibile la domanda per quanto attiene il risarcimento dei danni alle cose;
2. rigetta nel resto la domanda;
3. pone le spese di lite in capo all'attrice che liquida in euro 5.077 per compensi, oltre
15% per spese forfettarie, contributo alla previdenza forense e IVA se dovuta.
Così deciso in Venezia l'11.1.2025.
Il giudice
Vincenzo Ciliberti
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione monocratica nella persona del giudice Vincenzo Ciliberti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I grado iscritta al numero 4532 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
(C.F. ), con gli avv. Dal Pont e Corsaro Parte_1 C.F._1
attrice contro
(C.F. ; P. I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Piazza convenuta e contro
Controparte_2
convenuto contumace avente ad oggetto: risarcimento dei danni, trattenuta in decisione con provvedimento ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dd. 10.10.2024 sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'attrice, come da note di trattazione per l'udienza dd. 10.10.2024: come da atto di citazione,
e cioè: accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità nella determinazione del sinistro per cui
è causa di condannarsi Controparte_2 Controparte_2
ed in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in via Controparte_1
solidale tra loro, al risarcimento integrale dei danni tutti patiti e patiendi, patrimoniali ed extrapatrimoniali ed anche per la procedura stipulazione di una convenzione assistita, nonché per la mancata adesione alla procedura di convenzione assistita, in favore dell'attrice sig.ra nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria Parte_1
secondo gli indici ISTAT e oltre gli interessi ex D. Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo. Spese,
1 diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA integralmente rifusi con distrazione degli stessi a favore del deducente procuratore che ha anticipato le prime e non riscossi i secondi. Sentenza esecutiva ex lege. In via istruttoria […]; per la convenuta come da note di trattazione per l'udienza dd. 10.10.2024: rigettarsi, CP_1
siccome improcedibile ex art. 148 del C.d.A. la domanda attorea per i motivi tutti dedotti in atti;
in via subordinata: rigettarsi in quanto infondata la domanda attorea;
in via ulteriormente subordinata: ritenuto sussistente un concorso di colpa a carico dell'attrice nel determinismo del sinistro per cui è lite. Ridursi le pretese attoree ex art. 1227 primo comma del c.c. a quanto risulterà di giustizia. Spese di lite integralmente rifuse ovvero compensate nel caso di accoglimento della domanda svolta in via di ultimo subordine.; in via istruttoria […].
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO agisce in giudizio per il risarcimento patiti in conseguenza del sinistro Parte_1
occorsole in Mestre il 5.8.2021 lungo via Fogazzaro. Era accaduto che, in sella alla propria bicicletta, aveva intrapreso una manovra di sorpasso di una vettura in sosta condotta dall'odierno convenuto;
mentre l'attrice eseguiva la manovra, quest'ultimo aprì la portiera. Per evitare l'urto l'attrice eseguì una manovra di evitamento all'esito della quale cadde. Ella propone giudizio per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoni conseguenti al sinistro.
Si è costituita in giudizio si è costituita in giudizio e ha Controparte_1 eccepito l'improcedibilità dell'azione ai sensi dell'art. 148 c.p.a., non avendo l'attrice adempiuto ai doveri di collaborazione con l'impresa assicuratrice. Nel merito osserva che non vi è prova dei fatti allegati dall'attrice e dei danni asseritamente patiti;
in via subordinata, eccepisce il concorso di colpa dell'attrice.
All'udienza del 4.5.2023è stata dichiarata la contumacia del convenuto
[...]
. Controparte_2
L'udienza è stata istruita a mezzo di prova testimoniale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va premesso che gli scritti conclusivi della convenuta debbono ritenersi tempestivi, in ragione del rispetto dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Con ogni evidenza, nel caso in cui l'udienza di precisazioni delle conclusioni si tenga nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c. i termini che decorrono dalla data dell'udienza debbono essere computati dalla comunicazione del provvedimento del giudice. Diversamente opinando, si verificherebbe una contrazione del tempo a disposizione per il deposito degli scritti conclusivi
2 con pregiudizio del diritto di difesa della parte dovuto a fatto ad essa non imputabile, consistente nei fisiologici tempi di elaborazione dei provvedimenti telematici ad opera della cancelleria.
*
2. L'attrice propone domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, derivanti da sinistro occorsole il 5.8.2021 in Mestre, dovuto all'interazione con un veicolo assicurato dalla convenuta e condotto dal convenuto contumace.
Giova premettere che non è contestata in giudizio la verificazione del sinistro;
la convenuta ne ha infatti contestato esclusivamente la dinamica.
La convenuta ha svolto eccezione pregiudiziale di procedibilità della domanda ai sensi degli artt. 145 e 148 d.lgs. 209/2005.
Le disposizioni richiamate, in ottica deflattiva del contenzioso giudiziario, prevedono che la domanda giudiziale relativa al risarcimento dei danni da circolazione dei veicoli – nel cui ambito sicuramente rientra la fattispecie oggetto di giudizio (per la nozione di circolazione relativamente al veicolo in sosta: Cass., sez. III, 11.2.2010 n. 3108) – siano procedibili una volta trascorso infruttuosamente il termine di sessanta o novanta giorni (a seconda della tipologia di danni), decorrenti dalla richiesta del danneggiato alla compagnia assicuratrice (sul tema: Cass., sez. III, 9.11.2022 n. 32919).
La finalità della procedura risarcitoria prevista dall'art. 148 d.lgs. 209/2005 è di deflazione del contenzioso giudiziario;
per realizzare tale finalità la procedura è improntata a un canone di correttezza e buona fede rigorose (la sentenza riportata discorre di uberrima bona fides) da parte di entrambe le parti.
Ne deriva che non è idonea a realizzare la condizione di procedibilità una richiesta risarcitoria incompleta o solo apparentemente completa, ma sostanzialmente inidonea a consentire alla compagnia assicuratrice la formulazione di una proposta definitoria della vertenza;
ne deriva per altro verso che per giovarsi dell'eccezione di improponibilità la compagnia deve tempestivamente, e cioè nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 148, co. 5, d.lgs. 209/2005, chiedere le integrazioni rese necessarie da una discovery incompleta da parte del danneggiato
(Cass., sez. III, 9.11.2022 n. 32919; Cass., sez. III, 25.7.2024 n. 20802).
*
2.2. Nel caso di specie la gestione della vertenza risarcitoria prima dell'instaurazione del presente giudizio si è svolta nei termini che seguono, secondo quanto desumibile dalla documentazione in atti.
Con raccomandata spedita il 21.1.2022 e pervenuta alla compagnia assicuratrice in data
1.2.2022, l'attrice ha chiesto alla convenuta il risarcimento dei danni patiti in riferimento al
3 sinistro oggetto di causa. La missiva indica il veicolo coinvolto, il nominativo della danneggiata, la data e il luogo del sinistro, le modalità di verificazione dello stesso;
reca la generica affermazione di responsabilità del convenuto contumace;
indica la qualifica di lavoratrice dell'attrice al momento del sinistro;
rimanda ad allegati relativi allo scambio di generalità (si deve ritenere dei soggetti coinvolti nel sinistro), alla documentazione medica, al consenso al trattamento dei dati, alle ricevute di spesa, alla dichiarazione ai sensi dell'art. 142
d.lgs. 209/2005 e all'invito alla negoziazione assistita;
afferma che l'attrice era guarita con postumi da valutare in sede medico-legale (doc. 12 fasc. attrice). Gli allegati menzionati dalla missiva non sono stati prodotti nel fascicolo telematico del processo.
Il 10.2.2022 la compagnia assicuratrice, per il tramite di società accertatrice di sinistri già incaricata per l'accertamento dei danni alle cose coinvolte nel sinistro (doc. 1 fasc. convenuta), ha chiesto al procuratore della danneggiata, che già aveva firmato per conto di quest'ultima la richiesta di risarcimento dei danni, la fissazione di appuntamento per l'accertamento dei danni alle cose (doc. 3 fasc. convenuta).
La richiesta è stata reiterata il 14.2.2022 (doc. 4 fasc. convenuta).
È emerso dall'istruttoria che nei medesimi giorni lo studio incaricato dalla convenuta ha più volte contattato lo studio legale del procuratore della danneggiata al fine di combinare un appuntamento per la verifica dei danni alle cose lamentati (teste , segretaria dello Tes_1 studio legale del procuratore della danneggiata: “lo studio peritale incaricato dall'assicurazione ha chiamato più volte, almeno due o tre volte in quel periodo [si CP_1
intende 14/15.2.2022] verso febbraio lo studio Corsaro, perché volevano visionare la bicicletta incidentata;
volevano mettersi direttamente in contatto con la signora […] Parte_1
l'episodio a cui ci si riferisce nella domanda postami è proprio la volta che lo studio Corsaro
è stato contattato dallo studio peritale;
che io ricordi, non ho mai telefonato lo studio peritale, sono sempre stati loro a contattarci;
mi ricordo di aver parlato con la signora dello Pt_2
studio peritale, tanto è vero che mi sono segnata il nome sul bigliettino;
lo studio peritale ci ha ricontattati altre volte perché volevano vedere la bicicletta;
questi ulteriori contatti sono accaduti nelle settimane successive;
in queste occasioni ho sempre cercato di favorire il contatto fra lo studio peritale e il signor;
dopo la telefonata del 14 o 15.2.2022 siamo CP_3
stati contattati ancora un paio di volte dallo studio peritale;
come ho già detto abbiamo ricevuto un paio di telefonate nelle settimane successive al contatto del 14 o 15.2.2022 per visionare la bicicletta;
anche in occasione di queste successive telefonate abbiamo sempre messo lo studio peritale in condizioni di visionare la bicicletta”, verbale di udienza dd.
5.3.2024).
4 Il 31.3.2022 la compagnia convenuta ha informato l'attrice che non disponeva allo stato di elementi di prova per poter liquidare l'indennizzo; ha pertanto invitato la stessa a contattare la compagnia al fine di comunicarle documentazione utile alla definizione della vertenza. Il diniego di risarcimento è stato espressamente condizionato dalla compagnia allo stato dei fatti e non è stato qualificato in termini di definitività (“[…] allo stato non è possibile accogliere la sua richiesta di risarcimento […] Resta fermo che il verbale non ancora disponibile potrebbe modificare la decisione assunta. Qualora fosse a sua disposizione qualsiasi ulteriore elemento utile per una diversa valutazione del danno, la invitiamo a contattarci ai recapiti sopra indicati”, doc. 6 fasc. convenuta).
Il 20.6.2022 la compagnia convenuta ha nuovamente comunicato alla danneggiata di non poter accogliere la richiesta risarcitoria in assenza di cooperazione. Anche questa comunicazione non presenta i tratti di una risposta definitiva: la compagnia si è infatti detta disposta a rivedere la propria posizione all'esito di eventuale ispezione dei beni (“La invitiamo pertanto a consentire
l'ispezione del mezzo danneggiato o, in alternativa, a favorire al perito incaricato delle fotografie ad alta risoluzione, possibilmente in formato elettronico. Qualora fosse a sua disposizione qualsiasi ulteriore elemento utile per una diversa valutazione del danno, la invitiamo a contattarci ai recapiti sopra indicati”, doc. 7 fasc. convenuta).
È pacifico e peraltro confermato dalla deposizione del teste , compagno non convivente Tes_2
dell'attrice, che tali accertamenti mai hanno avuto luogo (“sono stato avvisato dalla segretaria dello studio legale Corsaro tempo fa, nel 2023 anche se non posso ricordare con sicurezza, la quale mi ha avvertito che sarebbero arrivati a vedere la bicicletta incidentata della signora
invece non ho mai ricevuto altri tipi di telefonate relativi alla bicicletta;
tenevo Parte_1
[la] bici in giardino dopo averla prelevata dal luogo del sinistro”, verbale di udienza dd.
5.3.2024).
Il 28.6.2022 l'attrice ha proposto il presente giudizio.
L'8.9.2022 la compagnia convenuta ha invitato la danneggiata a sottoporsi a visita medica per l'accertamento degli eventuali postumi del sinistro sulla sua persona (doc. 9 fasc. convenuta).
Occorre distinguere nel caso di specie la domanda risarcitoria avente ad oggetto il risarcimento patrimoniale per i danni alle cose da quella avente ad oggetto i danni non patrimoniali per lesioni personali, in ragione delle vicende precedenti all'instaurazione del presente giudizio, appena illustrate.
*
2.2.1. Quanto alla domanda di risarcimento dei danni alle cose l'eccezione di improponibilità dell'azione è fondata.
5 Ai sensi dell'art. 148, co. 3, d.lgs. 209/2005 il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose nei termini di cui al comma 1 dello stesso articolo. Qualora ciò accada i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi.
Con essi sono sospesi ai sensi dell'art. 145 d.lgs. 209/2005 i termini per la proposizione della domanda in sede giudiziale (principio desumibile da Cass., sez. III, 9.11.2022 n. 32919: “gli articoli 145 e 148 cod. ass. vanno dunque letti insieme: quando sono scaduti i termini per l'offerta, la domanda è proponibile;
se i termini per l'offerta sono prorogati, è differito altresì lo spatium deliberandi per la proponibilità della domanda;
se l'assicuratore non chiede l'integrazione dei documenti, i termini per l'offerta continuano a correre e, con essi, il termine dilatorio della proponibilità della domanda”).
Ai sensi dell'art. 148, co. 5, d.lgs. 209/2005, come sopra ricordato, la richiesta integrativa da parte dell'assicurazione deve pervenire entro trenta giorni dalla richiesta risarcitoria del danneggiato.
Nel caso di specie la richiesta risarcitoria è del 21.1.2022 (pervenuta alla compagnia in data
1.2.2022).
La prima richiesta di integrazioni e di accertamento della compagnia, per il tramite del soggetto incaricato, è del 10.2.2022, entro dunque il mese dalla richiesta risarcitoria.
Questa richiesta di accertamenti è rimasta inevasa per motivi, irrilevanti nella presente sede e comunque non addebitabili alla convenuta, per quanto emerso dall'istruttoria. Deve infatti ritenersi sufficiente ad adempiere il dovere collaborativo incombente alla compagnia assicuratrice la richiesta svolta da quest'ultima, o da soggetti espressione della stessa, al procuratore della danneggiata, il quale nella gestione della vertenza spende il nome del soggetto danneggiato e dunque validamente riceve le comunicazioni per ogni effetto di legge. Né peraltro nel caso di specie vi è questione tra le parti circa i poteri di rappresentanza di chi gestì la vertenza risarcitoria per conto della danneggiata.
Queste richieste sono state reiterate per tutto il mese di febbraio 2022, una seconda volta per e- mail e poi tramite almeno tre colloqui telefonici intercorsi nella seconda metà di febbraio per iniziativa esclusiva della compagnia assicuratrice, come si è desunto dall'istruttoria.
Può dunque ritenersi sussistente nel caso di specie un sostanziale rifiuto della collaborazione da parte della danneggiata alla definizione in via stragiudiziale della controversia.
Ne deriva che ai sensi dell'art. 148, co. 3, d.lgs. 209/2005 i termini per l'offerta dell'assicurazione e per la proponibilità dell'azione giudiziaria sono rimasti sospesi almeno dall'epoca dei colloqui telefonici fra convenuta e procuratore della danneggiata.
6 Peraltro, anche ove non interpretata in termini di rifiuto dell'accertamento, la condotta di mancata risposta alle richieste di accertamento ha determinato comunque un effetto sospensivo dei termini di proponibilità dell'azione ai sensi dell'art. 148, co. 5, d.lgs. 209/2005, che prevede la sospensione dei termini per la definizione dell'offerta (e dunque per la proposizione dell'azione, come sopra visto) fino all'avvenuta integrazione.
L'eccezione di improponibilità va dunque accolta con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni alle cose.
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2.2.2. Quanto ai danni alla persona dell'attrice, la documentazione in atti, sopra richiamata, dimostra che la prima richiesta di accertamenti è stata rivolta alla danneggiata solo nel settembre
2022, quando il presente giudizio era già stato incardinato ed era trascorso un termine superiore ai novanta giorni indicati negli artt. 145 e 148, co. 2, d.lgs. 209/2005.
Per i principi sopra esposti si deve concludere che la domanda è procedibile, poiché la richiesta di accertamenti avvenne tardivamente, oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 148, co.
5, d.lgs. 209/2005.
Pertanto, l'eccezione di improponibilità sul punto non è fondata.
Nondimeno, la domanda di risarcimento dei danni non può essere accolta.
L'attrice non ha infatti provato in giudizio di aver patito i danni alla lesione della propria integrità psico-fisica di cui chiede il risarcimento.
In atti sono stati infatti dimesse – a parte la relazione del professionista incaricato, che sul punto non ha alcun valore dimostrativo – esclusivamente una ricevuta di pagamento di fattura relativa a una prestazione professionale medica in materia di radiologia dell'11.10.2021; due ricevute di pagamento di prestazioni sanitarie in materia di ortopedia del 29.9.2021 e del 24.11.2021; due fatture dd. 15.11.2021 e 25.11.2021 per prestazioni sanitarie non specificate;
vari scontrini fiscali emessi da farmacie;
fattura del professionista incaricato della redazione del parere prodotto in atti.
Da nessuno di questi documenti si evince con certezza che l'attrice ha patito danni alla salute in conseguenza del sinistro oggetto di causa.
In assenza di referti sanitari coevi all'epoca del sinistro non è possibile inferire alcunché dalle sole specialità dei professionisti che hanno emesso le fatture (radiologia e ortopedia) o dall'intestazione della documentazione dimessa a istituti di cura.
Non è poi sufficiente la mera coincidenza temporale (peraltro nemmeno esatta) tra l'epoca di verificazione del sinistro e quella di formazione dei documenti prodotti in giudizio, in assenza di informazioni circa le prestazioni sanitarie usufruite dall'attrice.
7 La domanda va pertanto sul punto rigettata.
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2.3. In definitiva la domanda è in parte non procedibile e in parte infondata.
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3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Quanto alla determinazione del valore della causa è da osservare che l'attrice ha chiesto il risarcimento dei danni nella misura di giustizia;
tuttavia le allegazioni contenute nell'atto di citazione (giorni di invalidità temporanea e percentuale di invalidità permanente, danni patrimoniali esposti) consentono di collocare tale valore nello scaglione da euro 5.200 a 26.000, in luogo di quello superiore applicabile per le cause di valore indeterminato.
I compensi vanno dunque liquidati facendo applicazione dei parametri tabellari medi per le cause di valore indeterminato e complessità bassa.
Vanno liquidate tutte le fasi, che tutte hanno avuto luogo nelle somme seguenti: euro 919 per la fase di studio, euro 777 per la fase introduttiva, euro 1.680 per la fase di trattazione, euro
1.701 per la fase decisionale.
Vanno poi liquidate le spese forfettarie in misura del 15%, il contributo per la previdenza forense e l'IVA se dovuta.
p.q.m.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, deduzione e difesa disattesa, così provvede:
1. dichiara improcedibile la domanda per quanto attiene il risarcimento dei danni alle cose;
2. rigetta nel resto la domanda;
3. pone le spese di lite in capo all'attrice che liquida in euro 5.077 per compensi, oltre
15% per spese forfettarie, contributo alla previdenza forense e IVA se dovuta.
Così deciso in Venezia l'11.1.2025.
Il giudice
Vincenzo Ciliberti
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