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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/12/2024, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1165/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1165/2024 promossa da:
, nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Parte_1
Brianti del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore;
e da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Parte_2
Squarcina del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte nelle date del 16 e 18 novembre 2024, hanno chiesto l'accoglimento della domanda di divorzio alle condizioni già indicate in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17 febbraio 2024 e Parte_1 Parte_2 premettevano di avere contratto matrimonio in Napoli, il 21 luglio 2001, e che dalla loro unione è nato (il 29 luglio 2004) il figlio , divenuto maggiorenne ma non ancora indipendente sotto il Per_1 profilo economico.
Allegando una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, gli stessi ricorrenti chiedevano cumulativamente dichiararsi la loro separazione personale e lo scioglimento del matrimonio secondo le condizioni concordate (afferenti al mantenimento del figlio e ad altre questioni accessorie).
pagina 1 di 2 Dichiarata, con sentenza n. 11/2024 pubblicata il 22 aprile 2024, la separazione dei coniugi, la causa veniva rimessa sul ruolo in relazione al sindacato della domanda di scioglimento del matrimonio.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, precisavano le conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
La causa era quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Sussistono anzitutto i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto.
Per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, poi, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti, già omologate con la sentenza di separazione, non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano congrue alla luce degli allegati e documentati presupposti di fatto.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2
Napoli, il 21 luglio 2001, iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al n. 46, p. 1, s. sez. W, anno 2001, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso depositato il 17 febbraio 2024;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 29 novembre 2024
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1165/2024 promossa da:
, nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Parte_1
Brianti del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore;
e da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Parte_2
Squarcina del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte nelle date del 16 e 18 novembre 2024, hanno chiesto l'accoglimento della domanda di divorzio alle condizioni già indicate in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17 febbraio 2024 e Parte_1 Parte_2 premettevano di avere contratto matrimonio in Napoli, il 21 luglio 2001, e che dalla loro unione è nato (il 29 luglio 2004) il figlio , divenuto maggiorenne ma non ancora indipendente sotto il Per_1 profilo economico.
Allegando una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, gli stessi ricorrenti chiedevano cumulativamente dichiararsi la loro separazione personale e lo scioglimento del matrimonio secondo le condizioni concordate (afferenti al mantenimento del figlio e ad altre questioni accessorie).
pagina 1 di 2 Dichiarata, con sentenza n. 11/2024 pubblicata il 22 aprile 2024, la separazione dei coniugi, la causa veniva rimessa sul ruolo in relazione al sindacato della domanda di scioglimento del matrimonio.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, precisavano le conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
La causa era quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Sussistono anzitutto i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto.
Per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, poi, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti, già omologate con la sentenza di separazione, non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano congrue alla luce degli allegati e documentati presupposti di fatto.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2
Napoli, il 21 luglio 2001, iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al n. 46, p. 1, s. sez. W, anno 2001, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso depositato il 17 febbraio 2024;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 29 novembre 2024
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2