Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siena, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 36
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Notifica a soggetto giuridico estinto per decorso del termine di ultrattività fiscale

    La Corte ha ritenuto che la notifica di un atto impositivo intestato a una società estinta sia valida ed efficace anche se effettuata agli ex soci, in virtù di un fenomeno successorio, e che il termine di ultrattività fiscale non impedisca tale notifica.

  • Rigettato
    Estinzione del credito IRAP per prescrizione quinquennale

    La Corte ha ritenuto che il termine di prescrizione per il credito IRAP sia decennale e non quinquennale, escludendo quindi l'intervenuta prescrizione.

  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva del liquidatore

    La Corte ha accolto l'eccezione, dichiarando l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva del liquidatore, in quanto successore processuale della società estinta è unicamente il socio.

  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse ad agire del liquidatore

    La Corte ha accolto l'eccezione, dichiarando l'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse ad agire del liquidatore, il quale non è il soggetto iscritto a ruolo e il cui interesse ad agire in giudizio è venuto meno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siena, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 36
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siena
    Numero : 36
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

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