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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siena, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siena |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:31 in composizione monocratica:
PAZZAGLIA ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 219/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale EN - Viale Europa 67/69 53100 EN SI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - EN - Via Sprugnoli 12 53100 EN SI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10420230003594719000 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in persona dell'ex liquidatore Nominativo_1 Nominativo_1, con ricorso regolarmente notificato, evocava in giudizio sia l'ADE EN sia l'ADER EN, chiedendo a questa Corte, previa sospensione, di annullare la cartella di pagamento impugnata, meglio descritta nell'atto introduttivo (IRAP 2018 per € 4.444,81).
La ricorrente assumeva che: 1) l'atto impugnato era stato notificato a soggetto giuridico definitivamente estinto, per decorso del termine di cui all'art. 28 co. 4 D. Lgs. 175/14 (termine quinquennale c.d. di “ultrattività fiscale”); 2) il credito IRAP 2018 portato dalla cartella era estinto, per intervenuta prescrizione quinquennale.
Resisteva la sola ADE EN, premettendo che i motivi di ricorso riguardavano il solo operato dell'ADER
EN, soggetto che ha emesso e notificato la cartella impugnata ma che intendeva comunque prendere posizione su tali eccezioni, che comunque investono l'esistenza stessa dell'obbligazione tributaria, anche perché, per consolidato indirizzo di legittimità, l'agente della riscossione sarebbe solo adiectus solutionis causa e quindi l'ente impositore è legittimato passivo non solo in relazione ai vizi attinenti il proprio operato ma anche a quelli attinenti l'attività dell'agente, con cui si era previamente coordinato e che gli aveva fornito i documenti allegati alle controdeduzioni.
Tanto premesso, ADE EN deduceva: 1) in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, sia per difetto di legittimazione attiva ad causam del liquidatore della società estinta sia per carenza d'interesse ad agire ex art. 100 cpc, dello stesso soggetto;
2) nel merito, la non intervenuta maturazione della prescrizione del credito IRAP 2018 portato dalla cartella, essendo il relativo termine pari a dieci anni.
All'odierna udienza, la Corte si ritirava per deliberare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va chiarito che è corretto quanto dedotto dall'ente resistente che ha qualificato l'agente della riscossione come mero adiectus solutionis causa dell'ente creditore, con la conseguenza che quest'ultimo è legittimato a replicare in giudizio alle eccezioni del contribuente relative non solo al proprio operato ma anche a quello dell'agente della riscossione (indirizzo di legittimità consolidato, da ultimo Cass. civ. ord. n. 97/15).
Tanto chiarito in via preliminare, il ricorso è inammissibile, sotto i due distinti profili evidenziati dall'ente resistente nel primo motivo di ricorso. In primo luogo, manca al liquidatore della società estinta, la legittimazione attiva ad causam.
Egli è mero destinatario della notifica della cartella intestata alla società estinta ma non è legittimato ad impugnarla in giudizio e quindi a farne valere dei vizi, attinenti alla notifica o alla prescrizione del credito. La legittimazione processuale in materia, infatti, spetta solo ed esclusivamente agli ex soci. La giurisprudenza di legittimità lo ha chiarito con nettezza (Cass. civ. ord. n. 753/24, parte motiva): “1.1. Come osservato da
Cass. n. 16362 del 30/07/2020, “nel processo tributario, l'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono – venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali – ma si trasferiscono ai soci”, discendendone “che i soci peculiari successori della società subentrano ex art. 110 c.p.c. nella legittimazione processuale facente capo all'ente”, mentre deve “escludersi la legittimazione 'ad causam' del liquidatore della società estinta […] il quale può essere destinatario di un'autonoma azione risarcitoria ma non della pretesa attinente al debito sociale”.
E non v'è dubbio, come correttamente osserva l'Ufficio, che la cartella porti una pretesa attinente al debito sociale, come del resto affermato dallo stesso ricorrente, discendendone l'inammissibilità del ricorso depositato dal liquidatore piuttosto che dal socio.
Negli stessi termini si è espressa Cass. civ. n. 32304/2019 (richiamata in motivazione da Cass. 753/24, sopra citata) per la quale “con affermazioni estensibili tanto alle società di capitali, che a società di persone, associazioni non riconosciute e cooperative, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore”.
Il ricorso inoltre, è anche inammissibile per carenza d'interesse ad agire ex art. 100 cpc dello stesso liquidatore della società estinta.
Egli è infatti mero ricevente dell'atto ma non è destinatario diretto della richiesta di pagamento: soggetto iscritto a ruolo è la sola società e non la persona del liquidatore, il cui compito si esaurisce con la chiusura della liquidazione e quindi non ha interesse ad agire in giudizio.
Non è infine neppure condivisibile l'assunto della ricorrente secondo cui, una volta spirato il termine quinquennale della c.d. “ultrattività fiscale”, non possa più essere formata e notificata la cartella nei confronti della società. Anche sul punto la giurisprudenza di legittimità si è già espressa con chiarezza (Cass. civ. n.
753/24): “In tema di riscossione, l'atto impositivo intestato a società di persone o di capitali estinta è valido ed efficace, anche se notificato agli ex soci collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio della società (analogamente a quanto previsto dall'art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 in caso di morte del debitore) o singolarmente a taluno di essi, non essendo necessaria l'emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi, giacché l'estinzione determina un peculiare fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempiute della società, rispondendone illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, a seconda che, pendente societate, fossero illimitatamente o limitatamente responsabili per i debiti sociali”.
Per quanto sopra, il ricorso è inammissibile e ogni altro motivo di ricorso si considera assorbito. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore (€ 4.444,80)
e della complessità bassa della controversia.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese, che liquida nell'importo di euro 600,00 (seicento/00) per compensi, oltre eventuali accessori di legge.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:31 in composizione monocratica:
PAZZAGLIA ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 219/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale EN - Viale Europa 67/69 53100 EN SI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - EN - Via Sprugnoli 12 53100 EN SI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10420230003594719000 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in persona dell'ex liquidatore Nominativo_1 Nominativo_1, con ricorso regolarmente notificato, evocava in giudizio sia l'ADE EN sia l'ADER EN, chiedendo a questa Corte, previa sospensione, di annullare la cartella di pagamento impugnata, meglio descritta nell'atto introduttivo (IRAP 2018 per € 4.444,81).
La ricorrente assumeva che: 1) l'atto impugnato era stato notificato a soggetto giuridico definitivamente estinto, per decorso del termine di cui all'art. 28 co. 4 D. Lgs. 175/14 (termine quinquennale c.d. di “ultrattività fiscale”); 2) il credito IRAP 2018 portato dalla cartella era estinto, per intervenuta prescrizione quinquennale.
Resisteva la sola ADE EN, premettendo che i motivi di ricorso riguardavano il solo operato dell'ADER
EN, soggetto che ha emesso e notificato la cartella impugnata ma che intendeva comunque prendere posizione su tali eccezioni, che comunque investono l'esistenza stessa dell'obbligazione tributaria, anche perché, per consolidato indirizzo di legittimità, l'agente della riscossione sarebbe solo adiectus solutionis causa e quindi l'ente impositore è legittimato passivo non solo in relazione ai vizi attinenti il proprio operato ma anche a quelli attinenti l'attività dell'agente, con cui si era previamente coordinato e che gli aveva fornito i documenti allegati alle controdeduzioni.
Tanto premesso, ADE EN deduceva: 1) in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, sia per difetto di legittimazione attiva ad causam del liquidatore della società estinta sia per carenza d'interesse ad agire ex art. 100 cpc, dello stesso soggetto;
2) nel merito, la non intervenuta maturazione della prescrizione del credito IRAP 2018 portato dalla cartella, essendo il relativo termine pari a dieci anni.
All'odierna udienza, la Corte si ritirava per deliberare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va chiarito che è corretto quanto dedotto dall'ente resistente che ha qualificato l'agente della riscossione come mero adiectus solutionis causa dell'ente creditore, con la conseguenza che quest'ultimo è legittimato a replicare in giudizio alle eccezioni del contribuente relative non solo al proprio operato ma anche a quello dell'agente della riscossione (indirizzo di legittimità consolidato, da ultimo Cass. civ. ord. n. 97/15).
Tanto chiarito in via preliminare, il ricorso è inammissibile, sotto i due distinti profili evidenziati dall'ente resistente nel primo motivo di ricorso. In primo luogo, manca al liquidatore della società estinta, la legittimazione attiva ad causam.
Egli è mero destinatario della notifica della cartella intestata alla società estinta ma non è legittimato ad impugnarla in giudizio e quindi a farne valere dei vizi, attinenti alla notifica o alla prescrizione del credito. La legittimazione processuale in materia, infatti, spetta solo ed esclusivamente agli ex soci. La giurisprudenza di legittimità lo ha chiarito con nettezza (Cass. civ. ord. n. 753/24, parte motiva): “1.1. Come osservato da
Cass. n. 16362 del 30/07/2020, “nel processo tributario, l'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono – venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali – ma si trasferiscono ai soci”, discendendone “che i soci peculiari successori della società subentrano ex art. 110 c.p.c. nella legittimazione processuale facente capo all'ente”, mentre deve “escludersi la legittimazione 'ad causam' del liquidatore della società estinta […] il quale può essere destinatario di un'autonoma azione risarcitoria ma non della pretesa attinente al debito sociale”.
E non v'è dubbio, come correttamente osserva l'Ufficio, che la cartella porti una pretesa attinente al debito sociale, come del resto affermato dallo stesso ricorrente, discendendone l'inammissibilità del ricorso depositato dal liquidatore piuttosto che dal socio.
Negli stessi termini si è espressa Cass. civ. n. 32304/2019 (richiamata in motivazione da Cass. 753/24, sopra citata) per la quale “con affermazioni estensibili tanto alle società di capitali, che a società di persone, associazioni non riconosciute e cooperative, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore”.
Il ricorso inoltre, è anche inammissibile per carenza d'interesse ad agire ex art. 100 cpc dello stesso liquidatore della società estinta.
Egli è infatti mero ricevente dell'atto ma non è destinatario diretto della richiesta di pagamento: soggetto iscritto a ruolo è la sola società e non la persona del liquidatore, il cui compito si esaurisce con la chiusura della liquidazione e quindi non ha interesse ad agire in giudizio.
Non è infine neppure condivisibile l'assunto della ricorrente secondo cui, una volta spirato il termine quinquennale della c.d. “ultrattività fiscale”, non possa più essere formata e notificata la cartella nei confronti della società. Anche sul punto la giurisprudenza di legittimità si è già espressa con chiarezza (Cass. civ. n.
753/24): “In tema di riscossione, l'atto impositivo intestato a società di persone o di capitali estinta è valido ed efficace, anche se notificato agli ex soci collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio della società (analogamente a quanto previsto dall'art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 in caso di morte del debitore) o singolarmente a taluno di essi, non essendo necessaria l'emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi, giacché l'estinzione determina un peculiare fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempiute della società, rispondendone illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, a seconda che, pendente societate, fossero illimitatamente o limitatamente responsabili per i debiti sociali”.
Per quanto sopra, il ricorso è inammissibile e ogni altro motivo di ricorso si considera assorbito. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore (€ 4.444,80)
e della complessità bassa della controversia.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese, che liquida nell'importo di euro 600,00 (seicento/00) per compensi, oltre eventuali accessori di legge.