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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/03/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 423/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da: in proprio e in qualità di liquidatore della Parte_1 CP_1 in liquidazione, rappresentati e difesi, per mandato in atti,
[...] dagli avv. Claudio Cecchella del foro di Pisa e Andrea Milanta , presso lo studio del quale in Carrara, Corso Carlo Rosselli 8, sono elettiva- mente domiciliati,
APPELLANTI
contro
, in persona del suo legale rappresentan- Controparte_2 te pro tempore, nella qualità di mandataria di Controparte_3 rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Massimo Man- nocchi, presso il cui studio domicilio digitale
[...]
, è elettivamente domiciliata, Email_1
APPELLATA
e contro
, in persona del suo legale rappresentan- Controparte_2 te pro tempore, nella qualità di mandataria di rap- Controparte_4 presentata e difesa, per mandato in atti, dagli avv. Francesca Aliverti e
Roberto Radaelli, presso il cui studio in Milano,V. Donizzetti 2, è eletti- vamente domiciliata,
1 APPELLATA
APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
e contro
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_5 nella qualità di mandataria di rappresentata Controparte_6
e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Teodoro Carsillo presso il cui domicilio digitale , è elettiva- Email_2 mente domiciliata,
APPELLATA
APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
e contro
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_7 rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Sergio Menchini, presso il cui studio in Genova, V. Fieschi 3/17, è elettivamente domici- liata,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per le parti appellanti: “Piaccia all'Ill.ma Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma integrale della sentenza impugnata emessa dal Giudice monocratico del
Tribunale di Massa, n. 222/2022, indicata in epigrafe, 1. nel merito, accertare che nulla è dovuto dalla nei confronti delle banche convenute, ovvero Controparte_1 dei soggetti cessionari dei pretesi crediti, per le considerazioni contenute nella narrativa del ricorso per opposizione all'esecuzione e dell'atto di citazione, anche per nullità e/o annullabilità dei rapporti di mutuo intercorrenti tra le parti;
dichiarare quindi la nullità del pignoramento perfezionato e di tutti gli atti esecutivi conse- guenti posti in essere dalla in pregiudizio al Dott. Controparte_8 quale terzo datore di ipoteca e l'eventuale iniziativa esecutiva eserci- Parte_1 tata dalle banche intervenute in sostituzione del creditore precedente, ovvero nei confronti dei soggetti cessionari dei pretesi crediti e, per l'effetto, condannare que- sti ultimi ai danni provocati, ai sensi dell'art. 96, 2° o 3° comma c.p.c., da liquidarsi d'ufficio, oltre le spese e competenze difensive del difensore di , Controparte_1 oltre accessori;
2. in via istruttoria:
2.1. ammettere e disporre tutti i mezzi istruttori richiesti dalla nella memoria ex art. 183, 6° Controparte_1 Parte_2 comma, n. 2, c.p.c., indicata al punto 4 e al punto 5 di detta memoria;
2.2. chiama- re il consulente Dott. a chiarimenti/integrazione della consulenza Persona_1 resa in sede di reclamo avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensiva ex
2 art. 624 c.p.c., formulata da , al fine di - te- Controparte_9 nuto conto della consulenza d'ufficio agli atti e acquisita in sede cautelare - rical- colare i rapporti dare/avere tra la e le ban- Controparte_9 che, in considerazione di tutti i documenti prodotti agli atti di causa e che attestano gli ulteriori pagamenti parziali non tenuti presenti nella precedente fase. Procedere alla disamina dei rapporti tra la e tutte le banche convenute, in Controparte_1 considerazione dei nuovi documenti prodotti, secondo i quesiti posti dal Collegio in fase cautelare.
2.3. acquisire, se non già fatto, il fascicolo della fase cautelare re- cante n. 2112/18 e gli altri ad esso riuniti (n. 2113/18, n. 2115/18 e n. 2646/18), con i fascicoli di parte del Dott. e della in li- Parte_1 Controparte_1 quidazione, acquisiti nei singoli fascicoli, con i documenti in essi prodotti, anche in forma cartacea, e autorizzare sin d'ora al deposito cartaceo dei 4 colli contenenti la documentazione bancaria relativa ai rapporti con le singole banche.
4. Condan- nare le convenute, in solido tra loro, ai compensi professionali dei difensori degli opponenti, di entrambe i gradi di giudizio, oltre spese forfettarie, anticipazioni e accessori di legge.”.
Per la parte Appellata : “respingere l'appello proposto dalla socie- CP_3 tà e dal dottor e in generale Controparte_9 Parte_1 ogni loro domanda, istanza, motivo di appello, eccezione e deduzione per inam- missibilità infondatezza in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
- conse- guentemente confermare la sentenza di primo grado 222/2022 emessa il 23 mar- zo 2022 dal Tribunale di Massa.”.
Per la parte Appellata e Appellante in via incidentale “piaccia Controparte_4 all'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, domanda, eccezione, moti- vo di appello e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria, statuizione e accertamento del caso, rifiutato il contraddittorio sulle domande ed eccezioni nuo- ve, modificate e tardive, così giudicare: In via incidentale in riforma parziale della
Sentenza n. 222/2022 emessa il 23 marzo 2022 dal Tribunale di Massa, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'opposizione e delle pretese avversarie per mancata instaurazione del giudizio di merito nei termini perentori concessi ex art. 616 c.p.c. e per tutte le ragioni esposte sub punto A. In via princi- pale e nel merito: - respingere l'appello proposto dalla società
[...]
e dal dottor e in generale ogni loro domanda, Controparte_9 Parte_1 istanza, motivo di appello, eccezione e deduzione per inammissibilità infondatezza in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
- conseguentemente confermare la sentenza di primo grado 222/2022 emessa il 23 marzo 2022 dal Tribunale di
Massa; In ogni caso: - porre a carico degli appellanti le spese giudiziali, con liqui-
3 dazione del 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, 4% CPA e 22%
IVA.”.
Per la parte Appellata e Appellante in via incidentale “Vo- Controparte_10 glia la Corte di appello adita, In via pregiudiziale e incidentale, in riforma dell'impugnata Sentenza n.222/2022 emessa in data 23.3.2022 dal Tribunale di
Massa, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle pretese avversarie in forza delle ragioni di cui al paragrafo 1 del presente atto. In via su- bordinata, rigettare l'avverso gravame, in quanto inammissibile e, comunque, in- fondato in fatto ed in diritto. In via ulteriormente gradata, rigettare tutte le pretese formulate dagli appellanti, in quanto inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi, da maggiorarsi del rimborso forfetta- rio, C.P.A. e I.V.A.”.
Per la parte appellata “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Geno- CP_7 va respinta ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, anche istruttoria, riget- tare l'appello proposto dalla e dal Dott. Controparte_9 [...] per inammissibilità ed infondatezza dei motivi confermando la sentenza Persona_2 di primo grado n. 222/2022 emessa il 23 marzo 2022 dal Tribunale di Massa;
-in ogni caso rigettare l'opposizione proposta da e le domande tutte Parte_1 Cont avanzate, anche da nei confronti di Controparte_11 perché prescritte, infondate e non provate;
- condannare gli Controparte_12 appellanti a rifondere a favore di e spese giudiziali del presente Controparte_12 giudizio oltre spese generali ed accessori di legge.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
e proponevano Parte_1 Controparte_9 opposizione all'esecuzione per espropriazione immobiliare promossa nei confronti di quale terzo datore di ipoteca, da Banca Monte Parte_1 dei Paschi di Siena spa in forza di titoli stragiudiziali dei quali le parti oppo- nenti eccepivano la nullità per mancanza di causa e in subordine l'annullabilità per vizio del consenso.
Nel giudizio si costituivano i successori a titolo particolare nei diritti
contro
- versi e gli altri intervenuti nell'espropriazione muniti di titolo esecutivo.
Con sentenza n. 222 del 23 marzo 2022 il Tribunale di Massa così sta- tuiva:
“definitivamente provvedendo, respinge l'opposizione proposta da Per_2
e avverso l'esecuzione per espropriazione im-
[...] Controparte_1
4 mobiliare proposta nei confronti del primo da , Controparte_13
e Controparte_6 Controparte_7 condanna l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio in favore di que- ste ultime in via di solidarietà attiva liquidate complessivamente in comples- sivi E. 12.300,00 oltre ad oneri di legge;
”.
In estrema sintesi il Tribunale, disattesa l'eccezione di estinzione del pro- cesso di opposizione per inosservanza del termine di cui all'art. 616 c.p.c. poiché avverso l'ordinanza ex art. 624 c.p.c. che aveva negato la sospensi- va le parti opponenti avevano interposto reclamo e la pendenza del proce- dimento ex art. 669 terdecies è idonea a procrastinare la decorrenza di tale termine all'esito della relativa decisione, riteneva che l'azione di annulla- mento dei contratti di mutuo su cui si fondava l'esecuzione non fosse pro- spettabile in via meramente incidentale nel procedimento di opposizione, in quanto comportante un accertamento costitutivo.
Evidenziava altresì il Giudice di prime cure che sarebbe stato onere di parte opponente allegare e riscontrare la fattispecie della cessione in blocco dei contratti (e non unicamente dei crediti) in favore dei cessionari convenuti nel giudizio di opposizione.
Avverso tale decisione interponeva appello in proprio e in Parte_1 qualità di liquidatore della , con atto di citazione ri- Controparte_1 tualmente notificato in data 29 aprile 2022, chiedendo, per i motivi di cui in- fra, quanto in epigrafe trascritto.
Si costituivano nel giudizio di appello:
- nella qualità di mandataria di Controparte_2 [...]
con comparsa depositata in data 25 novembre 2022, CP_3 chiedendo la reiezione del gravame;
- , con comparsa depositata in data 19 dicembre CP_7
2023, chiedendo la reiezione del gravame.
- , nella qualità di mandataria di Controparte_2 [...]
con comparsa depositata in data 29 luglio 2022 e CP_14 [...]
, nella qualità di mandataria di Parte_3 Controparte_6 con comparsa depositata in data 29 luglio 2022, chiedendo la reie- zione del gravame e riproponendo, in via di appello incidentale,
l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'opposizione per tardivi- tà della riassunzione.
5 Con ordinanza 15 gennaio 2024 la Corte rinviava la controversia per preci- sazione delle conclusioni al 25 settembre 2024 e a tale udienza, tenutasi a trattazione scritta, i procuratori delle parti precisavamo le conclusioni.
Con ordinanza 2 ottobre 2024, la Corte tratteneva la controversia a decisio- ne, assegnando i termini di legge per il deposito di scritti conclusivi.
Il Collegio ritiene fondata l'eccezione preliminare di improcedibilità dell'opposizione riproposta in via di appello incidentale da CP_4
e con conseguente rigetto
[...] Controparte_6 dell'appello principale.
Ad avviso delle suddette parti appellate, posto che l'atto introduttivo del giu- dizio di merito dell'opposizione è stato notificato in data 13 agosto 2019 mentre il provvedimento della fase interdittale era stato emesso il 26 ottobre
2018 ed aveva assegnato termine di 45 giorni per l'introduzione del giudizio di merito, l'assunto del primo Giudice secondo cui “ ... la pendenza del pro- cedimento di cui all' art. 669 terdecies avente ad oggetto l' ordinanza di cui all' art. 624 c.p.c. si rivela idonea a procastinarne la decorrenza all' esito del- la relativa decisione poiché l' interpretazione sistematica della norma, in uno con quella dell' istituto del reclamo quale fase del processo cautelare sgan- ciata dalle regole proprie dell' impugnazione in quanto tecnicamente intro- duttiva di un ulteriore grado di giudizio, sembra comportare ragionevolmente
l' identificazione del provvedimento conclusivo del procedimento sull' inibito- ria con l' ordinanza del G.E. non sottoposta a riesame del Tribunale ovvero con quella da questo resa in esito al reclamo”, non appare condivisibile.
La ratio del combinato disposto degli artt. 624- 669 terdecies c.p.c. è infatti quella di evitare che i tempi per l'introduzione del giudizio di cognizione en- doesecutivo e la durata della parentesi cognitiva all'interno della procedura di espropriazione si dilatino eccessivamente e pertanto, ai fini dell'introduzione del giudizio di merito, i termini devono essere sempre quelli indicati nel provvedimento interdittale adottato ex artt. 615 e 616 c.p.c..
Rileva il Collegio che la Suprema Corte, con l'arresto sez. III n. 8957 del 5 maggio 2016, dato atto dell'esistenza, in dottrina e giurisprudenza, di un di- battito circa l'esistenza di una correlazione tra il procedimento di reclamo avverso il provvedimento che abbia concesso o negato la sospensione dell'esecuzione e il giudizio di merito e sulle ipotizzabili ricadute di tale corre-
6 lazione, ha statuito che, “in mancanza di ogni diversa previsione, deve af- fermarsi che spetta al g.e., all'atto della decisione sulla istanza di sospensio- ne, la fissazione alla parte di un termine perentorio per iniziare il giudizio di merito e che, qualora questo termine sia stato fissato, la proposizione del reclamo non lo fa venir meno e la parte è tenuto a rispettarlo a prescindere dall'esito e dalla durata del procedimento di reclamo” e che, ove l'opponente non rispetti tale termine perentorio, l'opposizione è inammissibile in quanto tardiva.
Non constano altri precedenti di legittimità, ma l'autorevole interpretazione è supportata dalla lettera dell'art. 616 c.p.c., che definisce perentorio il termine fissato dal G.E. per l'introduzione del giudizio di merito e da quella dell'art. 669 terdecies stesso codice, che, al VI comma, prevede espressamente che il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, salvo diversa disposizione del presidente del collegio investito del reclamo mede- simo.
La necessità che il giudizio di merito sia introdotto entro il termine fissato dal
GE a prescindere dalla pendenza del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. è infine confermata anche dalla lettera del III comma dell'art. 624 c.p.c., se- condo cui “Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, an- che d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancella- zione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese.”.
Sebbene la norma disciplini l'ipotesi in cui, nella fase cautelare, sia stata di- sposta la sospensione e l'ordinanza non sia stata reclamata o sia stata con- fermata in sede di reclamo (ovverosia l'ipotesi opposta rispetto a quella che ricorre nel caso di specie, in cui la sospensione è stata negata sia in prima battuta che in sede di reclamo), anch'essa ribadisce la perentorietà del ter- mine assegnato ex art. 616 cpc per l'introduzione del giudizio di merito.
Il primo Giudice avrebbe pertanto dovuto dichiarare improcedibile il giudizio di merito introdotto dalle parti odierne appellanti e l'impugnata decisione de- ve essere in tal senso riformata, in accoglimento dell'eccezione preliminare riproposta nel presente gravame dalle parti appellate e Controparte_4 [...]
Controparte_6
7 All'accoglimento dell'appello incidentale consegue il rigetto dell'impugnazione principale.
La riforma dell'impugnata decisione impone in ogni caso alla Corte di pro- cedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (tra le molte, sez. I, Sentenza n. 14916 del 13
Luglio 2020; sez. III, Ordinanza n. 9064 del 12 aprile 2018; sez, III, Sentenza
n. 3438 del 22 febbraio 2016 e sez. VI Lavoro, Ordinanza n. 6259 del 18 marzo 2014).
Le spese, tanto di primo che di secondo grado, devono essere poste a cari- co delle odierne parti appellanti e liquidate come segue, in favore di ciascu- na delle parti appellate, in base ai parametri di cui al DM 147/2022 nei valori minimi, tenuto conto del valore (indeterminato di complessità media ), della natura della controversia e della sua definizione in rito:
I grado
1. fase di studio € 1.064,00
2. fase introduttiva € 708,00
3. fase di trattazione € 1.869,00
4. fase decisionale € 1.790,00
Totale complessivi € 5.431,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA
II grado
1. fase di studio € 1.259,00
2. fase introduttiva € 833,00
3. fase di trattazione € 1.843,00
4. fase decisionale € 2.144,00
Totale complessivi € 6.079,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA
Ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introdutti- vo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), occorre dare atto che l'appello principale è respinto.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
8 1) Accoglie l'appello incidentale proposto da Controparte_4
e e, per l'effetto, in riforma Controparte_6 dell'impugnata decisione, dichiara improcedibile l'opposizione all'esecuzione proposta dalle parti odierne appellanti;
2) Respinge l'appello principale;
3) Dichiara tenute e condanna le parti appellanti, in via tra lo- ro solidale, a rifondere alle parti appellate le spese di lite di primo e di secondo grado, che liquida, per ciascuna parte ap- pellata, quanto al primo grado in € 5.431,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA ove dovuta e, quanto al secondo grado, in € 6.079,00 per compensi di avvo- cato, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA ove dovuta;
4) Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicem- bre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel
DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello principale è respinto;
5) Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova, alli 11 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario rel.
Dott. Roberta Di Maggio Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
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