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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/03/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Giudice Dionisio Pantano ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 2544 /2021 r.g.a.c., assunta in decisione all'udienza del 13.3.2025 vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Francesco CARNUCCIO attrice
contro
(c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Rosa LOMBARDO P.IVA_1
convenuta oggetto: risarcimento del danno parentale conclusioni: come da verbale di udienza del 13.3.2025
CONCISA ESPOSIZIONE del FATTO e delle RAGIONI della
DECISIONE
1 , in proprio e quale erede legittima della madre, signora Parte_1 Pt_2
ha citato in giudizio l'
[...] Controparte_1
chiedendo che il Tribunale di Reggio Calabria condannasse quest'ultima al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, iure proprio e iure successionis, conseguenti al decesso del padre . Persona_1
Ha esposto che:
- il 7 novembre 2003 (padre e dante causa dell'attrice), a Persona_1
1 seguito di una caduta in bagno, accusava forti dolori al torace, tant'è che chiedeva aiuto ai propri familiari lamentando di essersi rotto le costole;
- questi ultimi richiedevano l'intervento del servizio 118, che prestava prontamente i primi soccorsi e portava il al pronto soccorso del presidio Per_1
ospedaliero di Locri;
- nel predetto ospedale era effettuata la diagnosi di “valida contusione tratto dorso-lombo-sacrale del rachide con sospetta frattura”, con conseguente ricovero e con l'effettuazione di ulteriori esami strumentali ematochimici e radiografici (rx bacino per anche e rachide dorso lombare in due proiezioni) nonché consulenza cardiologica per “cuore polmonare cronico”;
- l'8 novembre 2003, il non veniva sottoposto ad alcuna visita medica Per_1
sino alle ore 21,00, allorché veniva richiesto l'intervento urgente del medico per le gravi condizioni di shock in cui versava il paziente che, pertanto, veniva ricoverato presso il reparto di chirurgia subintensiva salvo poi rientrare nel reparto di provenienza il giorno seguente;
- il 9 novembre 2003, nel reparto di ortopedia, il accusava ripetuti Per_1
episodi di ipotensione arteriosa sicché veniva disposta visita geriatrica;
- alle 19,30 dello stesso giorno interveniva il medico di guardia di ortopedia in quanto il predetto paziente risultava affetto da shock, sicché veniva disposta consulenza rianimatoria urgente, elettrocardiogramma e visita cardiologica urgente;
- il cardiologo, intervenuto alle ore 19,50, accertava l'arresto cardiorespiratorio del e, una volta che quest'ultimo riprendeva il battito cardiaco, Persona_1
disponeva il trasferimento del paziente medesimo nel reparto di rianimazione;
- in questa sede venivano effettuati nuovi esami del sangue e radiografici e si accertava l'esistenza di fratture costali multiple, pur in presenza di opacamento totale dell'emitorace destro;
- veniva quindi applicato il drenaggio per l'accertata presenza di una copiosa emorragia, con raccolta di quasi 2 litri di sangue;
- alle ore 3,00 del 10 novembre 2003 interveniva la morte di . Persona_1
- a seguito di denuncia dei familiari, la Procura della Repubblica presso il
2 Tribunale di Locri avviava procedimento penale per omicidio colposo a carico dei medici del presidio ospedaliero di Locri che avevano avuto in cura il predetto paziente dal 7 al 10 novembre 2003, disponendo – tra l'altro – consulenza medico-
legale diretta alla individuazione delle cause e dei responsabili del decesso;
- che il consulente tecnico del pubblico ministero, dott. , Persona_2
effettuato l'esame autoptico e gli altri necessari accertamenti, concludeva che la morte del era stata causata dall'emorragia provocata dalle lacerazioni al Per_1
polmone procurate dalle costole posteriori fratturate a causa della caduta accidentale, rilevando la responsabilità del radiologo intervenuto il 7.11.2003 (dott. Per_3
nonché dei medici del pronto soccorso (dott. e del reparto
[...] Persona_4
di ortopedia (dott.sse e ) quanto al Persona_5 Persona_6
prematuro decesso del;
Per_1
- con decreto del 31.5.2007 veniva disposto il rinvio a giudizio dei dottori e , Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6
accusati del reato di omicidio colposo per avere procurato la morte del sig.
[...]
, quali sanitari del P.O. di Locri che avevano avuto in cura quest'ultimo dal Per_1
7 al 10 novembre 2003, giorno del suo decesso;
- in particolare, al dott. quale medico radiologo, veniva Persona_3
addebitato di avere omesso la diagnosi di fratture costali dell'emitorace destro e, più precisamente, la mancata descrizione delle fratture della settima e ottava costola dell'emitorace destro, pur rilevabili dal radiogramma del 7.11.2003; inoltre, allo stesso veniva attribuita la colpa di aver usato raggi “poco duri”, che avevano causato una scarsa visualizzazione delle arcate costali, senza procedere a un'ulteriore esame con l'utilizzo di raggi “più duri”;
Contr
- veniva ritualmente evocata in giudizio l (oggi Parte_3
[...]
quale responsabile civile, essendo i predetti imputati medici del Controparte_1
P.O. di Locri e quindi dipendenti dell'anzidetta ; Controparte_1
- l di Locri, regolarmente citata, partecipava al giudizio col Pt_3
patrocinio dell'avv. Giovanni Tringali;
- si costituiva parte civile e si costituivano altresì parte civile gli Parte_1
3 altri familiari del defunto, ossia , e Persona_7 Persona_8 [...]
; Per_9
- all'esito dell'istruttoria dibattimentale, il Tribunale di Locri con sentenza n.
225/2010 del 13 ottobre 2010, depositata il 18 ottobre 2010, statuiva quanto segue
“… letti gli artt. 533, 535 c.p.p., dichiara responsabile del reato allo Persona_3
stesso ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena
di mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa … Letto l'art. 539 c.p.p., condanna al risarcimento del Persona_3
danno in favore delle costituite parti civili rimandando per la determinazione dell'entità dello stesso davanti al competente giudice civile. Letto l'art. 541 c.p.p.,
condanna alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza Persona_3
delle parti civili, che liquida … per la difesa di RO GI …””;
- con la medesima sentenza venivano invece assolti gli altri imputati, accusati anch'essi del delitto di cui all'art. 589 c.p.;
- veniva ritenuto dal Tribunale unico responsabile del predetto Persona_3
reato di omicidio colposo, perché il referto radiologico da lui redatto era stato alla base del comportamento omissivo degli altri medici;
egli, infatti, non aveva descritto le fratture pure evincibili dal radiogramma effettuato il 7 novembre 2003 ed, inoltre, nel referto era giunto a conclusioni certe, escludendo fratture, non solo per il bacino ma anche all'emitorace destro, area in cui si trovavano le coste che risultavano invece fratturate;
- in particolare, aveva espresso il seguente parere medico nel referto del 7 novembre 2003 “rx emitorace destro e bacino, all'indagine attuale non sono riconoscibili lesioni traumatiche ossee”;
- l'istruttoria dibattimentale del processo penale aveva dimostrato con certezza la sussistenza delle fratture della settima e ottava costola, le quali erano presenti e rilevabili dal radiogramma effettuato dal medesimo il 7 novembre 2003 e Per_3
l'assenza di alcuna giustificazione per la scarsa qualità delle lastre (che comunque evidenziavano le fratture), in considerazione del fatto che il radiologo avrebbe dovuto quanto meno dare atto nel referto di tale connotazione dei radiogrammi ed avrebbe,
4 comunque, potuto e dovuto ripetere l'esame radiologico attraverso modalità diverse, ad esempio, effettuando le radiografie attraverso raggi più duri che avrebbero meglio evidenziato le fratture medesime;
- in sostanza, l'avere indicato senza alcuna formula dubitativa l'inesistenza di fratture al costato, aveva certamente indotto i medici che avevano seguito il paziente nel reparto ad omettere ogni possibile indagine in ordine alla possibilità che il paziente medesimo avesse riportato nella caduta la frattura di alcune coste;
- con sentenza n. 10303/2013 del 21.3.2013, depositata il 19.6.2013 e passata in giudicato, la Corte di appello di Reggio Calabria statuiva quanto segue: “visto
l'art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza emessa il 13.10.2010 dal Giudice
Monocratico presso il Tribunale di Locri, appellata da dichiara Parte_4
non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato ascritto perché estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Condanna l'appellante al
pagamento delle spese delle costituite parti civili per il presente grado del giudizio, liquidate in …”
In considerazione della concorrente responsabilità dell Controparte_3
per la condotta imperita e negligente del suo dipendente, ha chiesto la Parte_1
condanna della stessa:
- al risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale;
- al risarcimento del danno, pro quota in qualità di erede, da perdita parentale patito dalla signora , moglie di e deceduta il 30.9.2004, Parte_2 Persona_1
con questi convivente al tempo del decesso;
- al risarcimento del danno non patrimoniale iure successionis e, in particolare, del danno terminale e del danno morale sofferto da;
Persona_1
Ha formulato le seguenti conclusioni: 'voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis, condannare l' in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante p.t., al risarcimento – in favore dell'attrice, signora , Parte_1
in proprio e quale erede legittima della madre, signora - dei danni Parte_2
tutti, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure successionis, conseguenti al decesso del sig. , mediante il pagamento della somma di danaro che Persona_1
5 verrà accertata nel corso della causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al soddisfo. Vittoria di spese e compensi di causa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore'.
Deve subito rilevarsi che nel referto delle radiografie effettuate nella stessa giornata del 7 novembre 2003 dal radiologo, dott. non veniva Persona_3
descritta la presenza delle fratture costali della settima e dell'ottava costa dell'emitorace destro, che pure erano rilevabili nel relativo radiogramma.
2.Costituendosi in giudizio l ha formulato le seguenti Controparte_3
conclusioni: 'voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rjectis:
in via preliminare dichiarare la inammissibilità della domanda di risarcimento danni formulata sia iure proprio che iure ereditatis per il defunto padre
e la defunta madre in ragione del rapporto giuridico sotteso per intervenuta prescrizione del diritto fatto valere, atteso il decorso del termine decennale e/o quinquennale prescritto;
in via subordinata autorizzare la convenuta a Controparte_3
chiamare nel presente giudizio il dottore ) , Persona_3 CodiceFiscale_2
ex dirigente medico pel P.O. di Locri, in funzione del vincolo di solidarietà nel giudizio di responsabilità civile e quale autore del fatto illecito accertato e destinatario delle statuizioni civili, con invito a costituirsi ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., nel termine di gg. 20 prima dell'udienza indicata nel
presente atto, oppure di quella fissata, ai sensi dell'art. 168 bis ultimo comma c.p.c.
Con l'espressa avvertenza che nella comparsa di costituzione e risposta , da depositare nei termini di legge a pena di decadenza, dovrà dichiarare se intende
chiamare in giudizio un terzo, proporre domande riconvenzionali, proporre le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili di ufficio e le eccezioni di incompetenza per territorio ex art.38 cpc con riferimento a tutti i criteri alternativi della competenza , e formulare i propri mezzi di prova e le proprie conclusioni e, in
caso di mancata costituzione in giudizio sim procederà in sua legittima contumacia, ai sensi dell'art.291 c.p.c.;
in estremo subordine, nell'ipotesi d'accoglimento della domanda dichiarare
6 Il Dr. in via esclusiva e/o concorrente con la convenuta Persona_3 [...]
tenuto al pagamento di tutte le somme che dovessero essere accertate e CP_1
liquidate in corso di causa'.
Ha eccepito preliminarmente la prescrizione del diritto fatto valere deducendo che l'evento morte – fatto rilevante ai fini della decorrenza del dies a quo - è risalente al 10.11.2003 e da quella data deve pertanto far decorrere il termine per l'azione del diritto, iure proprio e iure successionis, tanto a titolo di eredità paterna che di quella materna.
Ha precisato, sul punto, che non può individuarsi altro termine di decorrenza e/o di interruzione della prescrizione, per come vorrebbe intendere l'attrice, che ritiene lo statuito penale quale accertamento del diritto alla quantificazione del danno riconosciuto con la sentenza divenuta esecutiva, per come attestato dal cancelliere in data 20.9.2013.
Ha rilevato che, ove si consideri che la condanna è stata formulata solo nei confronti del Dr. , è solo nei confronti di questi che può essere ritenuto Persona_3
accertata la potenzialità del danno e valida la interruzione del termine prescrizionale, non già nei confronti della azienda il cui unico atto valido ai fini interruttivi è da rinvenirsi in quello dell'atto introduttivo del giudizio, notificato a ben 20 anni dopo l'evento morte.
Ha poi eccepito la genericità della domanda risarcitoria evidenziando che la mera titolarità di un rapporto familiare o anche di convivenza non determinano automaticamente il diritto al risarcimento del danno, dovendo i congiunti “provare la effettività e la consistenza della relazione parentale.
Ha infine eccepito la non risarcibilità nel caso di specie del danno catastrofale.
3.Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., in assenza di richieste istruttorie, la causa è stata differita all'udienza del 5.3.2025 per la precisazione delle conclusioni e, ordinata la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la stessa è stata trattenuta in decisione.
4.In merito alla causa del decesso di ed alla responsabilità Persona_1
dell' Controparte_1
7 La sentenza emessa dal Tribunale di Locri in data 13.10.2010, benché priva della condanna del responsabile civile, come previsto dall'art. 538 comma 3 c.p.p., e, in realtà, priva di alcuna motivazione sul punto, è stata resa nel corso di un dibattimento al quale ha preso parte, in qualità di responsabile civile, l' CP_3
che, infatti, ha formulato le proprie conclusioni attraverso l'avv. Giovanni
[...]
Tringali.
Detta sentenza, divenuta irrevocabile ai fini delle statuizioni civili il 19.9.2013, ha accertato che ha cagionato la morte di , avvenuta il Persona_3 Persona_1
10.11.2003, in quanto, nella qualità di radiologo, ha omesso la diagnosi delle fratture costali all'emitorace destro e più precisamente ha omesso di descrivere le fratture della settima e della ottava costola dell'emitorace destro, pur rilevabili dal radiogramma, ed ha utilizzato raggi “poco duri”, causa questi ultimi di una scarsa visualizzazione delle arcate costali, senza procedere ad ulteriore esame con l'utilizzo di raggi “più duri”.
4.1.La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che:
- in tema di rapporti tra giudizio civile risarcitorio e giudizio penale, l'efficacia probatoria della sentenza penale dibattimentale di condanna passata in giudicato non
è circoscritta all'interno dei limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, segnati dall'art. 651 c.p.p., attinenti alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale ed alla sua ascrivibilità all'imputato, potendo il giudice civile utilizzare le prove assunte nel processo penale, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico
(Cass. n. 12901/2024);
- il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, senza peraltro averne l'obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede (Cass. n. 12164/2021).
8 La lettura della sentenza n. 225/2010 consente di ritenere appurata la causalità in ordine al decesso di della condotta imperita e negligente del dott. Persona_1
. Persona_3
Sul punto, ivi si legge: “all'esito dell'istruttoria, risultano dimostrate
l'ascrivibilità della suddetta condotta all'imputato, la sua correlazione eziologica con l'evento morte e la connotazione colposa della condotta. Deve rilevarsi, in primo
luogo, che l'istruttoria ha condotto ad appurare con certezza che le fratture della settima ed ottava costa erano presenti ed erano rilevabili dal radiogramma effettuato nel pomeriggio del 7.11.2003.
Depone in tal senso quanto riferito dallo specialista radiologo che, Per_10
analizzando il radiogramma del 7.11.03, ha descritto le suddette fratture, sia nel contesto della sua attività di ausiliario del consulente del pubblico ministero, sia nel corso dell'escussione in dibattimento. Nell'elaborato lo specialista, in ordine ai tre
radiogrammi eseguiti il 7.11.2003, “rx bacino per anche in due proiezioni;
rachide dorso lombare;
rx emitorace destro...”, ha osservato “...i radiogrammi esaminati non apparivano tecnicamente perfetti per verosimile scarsa collaborazione del paziente traumatizzato e per l'uso talora di un basso voltaggio ed amperaggio (raggi poco
duri)” ed ha concluso che “... Le proiezioni oblique dell'emitorace destro appaiono tecnicamente non corrette verosimilmente per scarsa collaborazione del paziente traumatizzato e per l'uso di raggi poco duri e quindi con scarsa visualizzazione delle
arcate costali. Dalla disamina di questi ultimi radiogrammi si registra frattura dell'arco posteriore delle VII e dell'VIII costa dell'emitorace dx…”.
In dibattimento, sono stati nuovamente sottoposti al teste i radiogrammi del
7.11.2003 e quest'ultimo, dopo aver ribadito che la qualità degli stessi era pessima,
ha confermato che riscontrava una “frattura ingranata” sulla settima e sull'ottava costa…
L'imputato ha invece refertato (cfr. ref.n. 1465 del 7.11.03) Per_3
“emitorace dx, col. dorso lombare bacino, emitorace dx e bacino: all'indagine attuale non sono riconoscibili lesioni traumatiche ossee”, non rilevando la presenza delle fratture e non evidenziando la scarsa qualità dei radiogrammi. ln ordine alla
9 condotta dell'imputato , il consulente del pubblico ministero ha riferito che Per_3
“... ortopedico e radiologo ... nel pomeriggio del 7 novembre 2003 ... se avessero proceduto ad un'accurata intervista anamnestica/traumatologica nonché ad un
puntuale esame clinico sarebbero stati nella condizione di formulare la diagnosi di fratture costali multiple... allo specialista radiologo si addebita la mancata descrizione delle fratture costali della settima e dell'ottava costa dell'emitorace
destro che pure sono presenti nel radiogramma del 7.11.2003, oltre al fatto di aver utilizzato raggi poco duri che hanno causato una scarsa visualizzazione delle arcate costali. Quindi avrebbe dovuto procedere ad un ulteriore esame radiografico del torace con utilizzo di più duri che avrebbero consentito una migliore visualizzazione
delle arcate costali, laddove fosse stata correttamente posta la diagnosi si sarebbe proceduto ad una monitorizzazione radiografica del torace ed all'apposizione di un drenaggio ...
Il consulente ha concluso che la condotta tenuta dal radiologo era colposa per imperizia perché non aveva descritto le fratture costali pur rilevabili dalla radiografia espletata e comunque non aveva ripetuto l'esame con raggi più duri che le avrebbero rese più evidenti…
Il che - si ritiene - si sia verificato, nel caso di specie, nel quale l'evento morte
è scaturito dall'interazione di condotte riconducibili ai diversi sanitari intervenuti' connotate da analoghe violazioni delle leges artis. Come già evidenziato, nel caso de
quo, l'imputato non ha descritto le fratture pur evincibili dal radiogramma Per_3
del 7.11.2003 ed, inoltre, nel referto, ha riportato conclusioni certe in merito non solo al bacino, ma anche all'emitorace destro (area in cui si trovano le coste che erano invece fratturate: si legge nel referto del 7.11.2003 emitorace dx e bacino
all'indagine attuale non sono riconoscibili lesioni traumatiche ossee.
Laddove pure il radiologo avesse avuto dall'inadeguatezza della strumentazione a sua disposizione o dalla scarsa collaborazione del paziente,
causata dal dolore, avrebbe dovuto esplicitarlo nel referto o, comunque, avrebbe dovuto ripetere l'esame: tutto ciò non è avvenuto, con la conseguenza che i sanitari, che successivamente hanno avuto in cura il paziente, si sono trovati di fronte ad
10 un'indicazione netta non solo in merito al tratto delle anche e dorso lombo sacrale - sul quale era stata fissata inizialmente l'attenzione - ma in rapporto a tutto
l'emitorace destro.
Appare evidente che l'affermazione dello specialista era tale da condizionare la valutazione dei medici intervenuti dopo di lui, in modo da indurli ad analizzare tutti gli altri sintomi del paziente formulando ipotesi diagnostiche che prescindevano
dalle fratture costali, nei limiti in cui, ovviamente, gli altri sintomi fossero suscettibili di interpretazioni differenti compatibili con la rilevata assenza di fratture…
Se l'imputato avesse descritto le fratture, pur presenti nel radiogramma del
7.11.2003, avrebbe fornito ai sanitari intervenuti dopo di lui un fondamentale
campanello d'allarme che, secondo un elevato grado di probabilità logica, avrebbe consentito agli stessi, a fronte del progressivo decrescere dei valori dell'emocromo di sospettare subito del fatto che fosse in corso una perdita ematica e di intervenire
in modo repentino applicando il drenaggio o, se necessario, sollecitando l'intervento dei medici del reparto di chirurgia.
Si ritiene che ciò sarebbe avvenuto con elevato grado di probabilità logica, perché, una volta conclamata la presenza di fratture costali, la necessità di tenere
sotto controllo il paziente e di intervenire con tempestività, nel caso in cui i valori dell'emocromo divengano inequivocabilmente indicativi di una perdita ematica, onde scongiurare il rischio dell'emitorace, costituisce una prestazione professionale non
connotata da peculiare difficoltà o implicante particolare perizia.
Nella vicenda clinica di tutto questo non si è verificato. Persona_1
L'erronea diagnosi di ha condizionato le valutazioni cliniche dei Per_3
medici intervenuti successivamente, tra cui le imputate e , la cui Per_5 Per_6
omessa diagnosi ha contribuito a rafforzare l'effetto deviante del referto radiografico, con la conseguenza che i sanitari, intervenuti il giorno 10 novembre
2003, hanno dovuto confrontarsi con il fatto obiettivo che un radiologo e due
ortopedici non avevano diagnosticato delle fratture, che in realtà erano presenti.
Appare invero evidente che all'imputato non era richiesto di Per_3
diagnosticare una perdita ematica che, all'atto del suo intervento - come
11 documentato dal radiogramma del 7.11.2003 - non si era ancora verificata, ma era richiesto, invece, di leggere correttamente il radiogramma diagnosticando le fratture che hanno costituito la causa da cui, nel trascorrere delle ore, è scaturito l'emitorace
che ha condotto alla morte del . Per_1
E' chiaro dunque che l'imputato non è stato dominus esclusivo del Per_3
decorso causale e che la sua condotta ha operato come concausa, che, interagendo
quella degli altri sanitari intervenuti, ha contribuito al verificarsi dell'evento…
Non si riscontra, nell'articolarsi delle vicende, successive all'erronea diagnosi dell'imputato , alcun evento particolare in grado di deviare in maniera Per_3
imprevedibile il decorso causale, tale non potendo considerarsi, per le sopra
esplicitate ragioni, la condotta causalmente efficiente ed anche colposa degli altri sanitari…
Invero, l'evento verificatosi è, senz'altro, la concretizzazione di uno dei rischi
che le leges artis, che sono state violate, miravano a prevenire: è difatti evidente che il verificarsi dell'emotorace costituisca espressione di uno dei possibili rischi che
l'effettuazione di una corretta e tempestiva diagnosi delle fratture tendevano ad evitare”
4.2.Come noto, ai sensi dell'art. 1228 c.c. 'salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro'.
Fatta applicazione della predetta disposizione ad un caso nel quale, come detto, risulta accertata la colpa di un sanitario dipendente dell in Controparte_3
assenza di un qualsiasi fattore eccezionale che possa incidere, escludendola, sull'attribuzione di responsabilità anche alla struttura sanitaria che delle prestazioni del sanitario si sia avvalsa per adempiere ai suoi obblighi istituzionali e contrattuali, deve concludersi che l'odierna convenuta deve essere ritenuta responsabile del fatto colposo del dott. . Persona_3
5.Eccezione di prescrizione
Occorre preliminarmente rilevare che in tema di richiesta di risarcimento danni avanzata dagli stretti congiunti di un paziente ricoverato presso una struttura sanitaria,
12 qualora essi facciano valere il danno patito “iure proprio” da perdita del rapporto parentale, deve escludersi che l'azione esercitata sia riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il ricoverato;
ne consegue che l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale, atteso che questi ultimi non possono essere nella specie qualificati “terzi protetti dal contratto”,
potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse del quale tali terzi siano portatori risulti anch'esso strettamente connesso a quello regolato già sul piano della programmazione negoziale (così: Cass. n. 14258/2020).
Ai sensi dell'art. 2947 c.c. 'il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato'.
Ai sensi del comma 3 della predetta disposizione: 'in ogni caso, se il fatto è
considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati ai primi due commi,
con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile'.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 2953 c.c. 'i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni'.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio che l'actio iudicati ex art. 2953 c.c. opera anche in relazione ad una pronuncia definitiva di condanna generica emessa in sede penale e, in difetto di espressa limitazione contenuta in tale pronuncia, si estende a tutte le pretese risarcitorie comunque correlate al reato, senza possibilità di ritenere soggette al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c. pretese relative a danni che, sebbene non specificamente dedotti nell'atto di costituzione di parte civile, siano comunque conseguenti al reato (Cass. n.
4318/2019).
13 In particolare, nella sentenza da ultimo citata, la Suprema Corte ha precisato che “… non possono esservi dubbi sulla portata onnicomprensiva della pronuncia di condanna (generica) e non risultano pertanto di alcuna utilità né l'esame dell'atto di
costituzione di parte civile né quello delle conclusioni rassegnate (dalla parte civile) in dibattimento …; un siffatto accertamento è infatti ultroneo a fronte di una condanna generica che, non distinguendo fra categorie di danni, si riferisce
evidentemente ad ogni tipo di pregiudizio scaturito dal reato. Il “fuoco” dell'accertamento deve pertanto essere spostato dalla domanda formulata con l'atto di costituzione di parte civile al contenuto della pronuncia emessa dal giudice penale, che concerne - come detto- ogni tipo di danno, senza distinzione o limitazione alcuna”.
E' bene precisare che la condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno in favore del danneggiato costituitosi parte civile spiega effetti pure nei confronti del responsabile civile, indipendentemente dalla partecipazione di quest'ultimo al processo penale, poiché la sua qualità di condebitore solidale (anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 1310 c.c.) non dipende dal previo riconoscimento della responsabilità risarcitoria in sede penale, stante la natura di accertamento della esistente situazione di diritto sostanziale insita nella pronuncia giurisdizionale;
ne consegue l'applicabilità, nei confronti del responsabile civile, dell'art. 2953 c.c. in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno (Cass. n. 10141/2022).
Alla luce di quanto detto, quindi, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
L'evento dannoso, costituente reato, si è verificato il 10.11.2003 ed in atti sussiste la prova che all'udienza del 27.6.2008 si è costituita parte Parte_1
civile, determinando così l'interruzione del termine di prescrizione (così Cass. n.
26711/2024) e ciò sia per i diritti vantati iure proprio che per quelli vantati iure hereditatis; la sentenza penale di condanna di è divenuta irrevocabile Persona_3
il 19.9.2013 ed il presente giudizio risulta incardinato ben prima del decorso del termine decennale di prescrizione, applicabile ai sensi dell'art. 2953 c.c., in presenza di un giudicato.
14
6.Lesione del rapporto parentale. Domanda di risarcimento del danno iure proprio
Come noto, l'art. 2059 cod. civ. non disciplina un'autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., bensì perimetra le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c. e cioè la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso.
L'unica differenza tra il danno non patrimoniale e quello patrimoniale consiste pertanto nel fatto che quest'ultimo è risarcibile in tutti i casi in cui ricorrano gli elementi di un fatto illecito, mentre il primo lo è nei soli casi previsti dalla legge. Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona,
come tali costituzionalmente garantiti, è, peraltro, risarcibile - sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni:
(a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad un'abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile);
(b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza);
(c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità
della vita od alla felicità.
La perdita di una persona cara, per effetto di un fatto illecito altrui, costituisce senz'altro un caso di danno non patrimoniale risarcibile ed implica necessariamente
15 una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto - del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva - del danno non patrimoniale.
Ne consegue che è inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e del danno morale (Cass. SS.UU. n. 26972/2008).
Si è precisato, peraltro, che il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta “iure proprio” ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e, ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno (Cass. n. 18284/2021).
Si è infine osservato che il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. “danno in re ipsa”, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione
(così Cass. n. 25541/2022).
6.1.In punto di liquidazione dei danni, si è precisato che il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, ferma restando la possibilità che la valutazione equitativa si traduca nell'utilizzo di un sistema di liquidazione diverso (il quale attinga, ove reputato utile, anche alla fonte
16 rappresentata dall'intervallo di valori numerici offerto dalla versione della tabella milanese anteriore a quella del giugno 2022), purché sorretto da un'adeguata motivazione che dia conto delle circostanze prese in considerazione dal giudice per la quantificazione del danno risarcibile nel caso concreto (in questi termini: Cass. n.
5948/2023).
6.2.Applicati i suesposti e condivisi canoni ermeneutici al caso di specie,
ritiene documentato il giudicante che:
è la figlia terzogenita di;
Parte_1 Persona_1
-al momento del decesso, quest'ultimo aveva 79 anni, la figlia ne aveva 39 e la moglie, ne aveva 80; Parte_2
-i due vivevano nello stesso quartiere o quantomeno vicini gli uni agli altri, tanto che, come emergente dagli atti del procedimento penale, l'odierna attrice è sopraggiunta – unitamente al proprio coniuge – presso l'abitazione del genitore prima ancora dell'arrivo dell'autoambulanza;
-tra i due sussistevano rapporti affettivi che appaiono avvalorati dalla circostanza di fatto appena sopra esposta.
6.3.Venendo alla liquidazione del danno, ritiene il giudicante di fare applicazione dei criteri previsti dall'osservatorio sulla giustizia civile presso il
Tribunale di Milano per il risarcimento del danno parentale, caratterizzandosi lo stesso per l'utilizzo di un criterio a punti che tiene conto:
- dell'età della vittima primaria (fino a 28 punti per danno non patrimoniale presumibile - sofferenza interiore e dinamico-relazionale);
- dell'età della vittima secondaria (fino a 28 punti per danno non patrimoniale presumibile - sofferenza interiore e dinamico-relazionale);
- della convivenza (16 punti per danno non patrimoniale presumibile - sofferenza interiore e dinamico relazionale - nel caso di convivenza delle due vittime;
8 punti per danno non patrimoniale presumibile - sofferenza interiore e dinamico relazionale - potranno essere attribuiti nel caso in cui vittima primaria e vittima secondaria, pur non essendo conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;
17 - della sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius (fino a 16 punti per danno non patrimoniale presumibile - sofferenza interiore e dinamico relazionale) con applicazione dei seguenti punteggi
➢ nessun superstite: 16 punti;
➢ 1 superstite: 14 punti;
➢ 2 superstiti: 12 punti;
➢ 3 superstiti: 9 punti;
- della qualità e dell'intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: fino a 30 punti;
si terrà conto della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva) sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria
(dimensione dinamico relazionale), valutando se procedere alla liquidazione del parametro E con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale;
ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro E, si potrà tener conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate (anche con presunzioni).
Nelle note esplicative alla predetta tabella si precisa, con particolare pertinenza con il caso di specie, che:
- ove in un determinato rapporto parentale ricorrano circostanze che consentano di presumere di regola (salvo prova contraria, sempre possibile) una relazione affettiva intensa, sarà possibile attribuire il massimo dei punti per il parametro E;
- il totale monetario non può di regola superare € 336.500,00, salva la ricorrenza di circostanze eccezionali.
6.3.1.Tanto premesso, il giudicante ritiene che all'attrice, per la lesione del rapporto parentale con il padre, , debba essere riconosciuto l'importo Persona_1
di € 222.927,00 (12 punti per l'età della vittima primaria;
22 punti per l'età della vittima secondaria;
9 punti per la presenza di tre superstiti – madre e due fratelli -; 14
18 punti per la qualità e l'intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto perduto).
Occorre precisare che non conviveva con il padre al momento Parte_1
del decesso, non abitava nello stesso stabile o complesso condominiale e che, quanto alla qualità ed all'intensità della relazione affettiva, l'attrice ha omesso di formulare qualsiasi richiesta istruttoria al fine di dimostrare la frequenza dei contatti, la condivisione delle festività o altre circostanze particolarmente significative.
Ritiene il giudicante, infatti, che alle circostanze allegate in citazione ed espressive di un ancor maggior legame affettivo tra padre e figlia non sia applicabile il principio di non contestazione.
L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste, infatti, soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte, con la conseguenza che spetta a chi denunci la violazione del principio di non contestazione allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa, non essendo altrimenti configurabile a carico della predetta un onere di contestazione sulla questione (così Cass. n. 4681/2023).
In altre parole, è impensabile che l'odierna convenuta fosse a conoscenza della specifica qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto ed è inconfigurabile, quindi, a suo carico un onere di contestare circostanze per la stessa ignote.
L'onere di provare dette circostanze, ossia la specifica qualità ed intensità della relazione affettiva, lo si ribadisce, gravava sull'attrice che, come detto, ha omesso di fornire un adeguato supporto probatorio alle allegazioni effettuate in citazione.
In questo contesto, dunque, devono essere valorizzati – attribuendo 12 punti al parametro equitativo di cui alla richiamata tabella utilizzata - la sussistenza di un'assistenza domestica, desumibile dalla prontezza dell'intervento della e Per_1
del marito dinanzi all'infortunio di , la penosità della malattia di Persona_1
quest'ultimo durante il sia pur breve ricovero che, presuntivamente, si è riverberata, in termini di sofferenza morale, sulla odierna attrice e la particolare vicinanza affettiva tra vittima primaria e secondaria, ossia padre e figlia.
19
7.Lesione del rapporto parentale. Domanda di risarcimento del danno iure hereditatis pro quota.
ha agito altresì iure hereditario, pro quota, per ottenere il Parte_1
risarcimento del danno parentale subito dalla madre per il decesso del Parte_2
marito.
Occorre preliminarmente rilevare che i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune,
o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti (Cass. n.
10585/2024).
Anche sul punto, l'attrice ha omesso di formulare qualsiasi istanza istruttoria circa la qualità dei rapporti in concreto sussistenti tra e Persona_1 Parte_2
sicché, ricorrendo alla prova presuntiva e valorizzando quanto emergente dagli atti del procedimento penale, occorre ritenere che i due fossero conviventi e che comunque tra i due sussistessero rapporti affettivi consolidatisi nel corso del tempo.
Pertanto, si ritiene congruo liquidare l'importo di € 89.953,00 [269.859/3] alla luce del riconoscimento di: 12 punti per età della vittima primaria;
12 punti per età della vittima secondaria;
16 punti per la convivenza, 9 punti per la presenza di tre superstiti e 20 punti per qualità ed intensità dei rapporti].
8.Danno tanatologico. Domanda di risarcimento del danno iure hereditatis pro quota.
In merito alla domanda risarcitoria iure hereditatis per danno da morte, la
Suprema Corte ha in più occasioni affermato l'inconfigurabilità di un autonomo danno tanatologico, ossia della perdita della vita anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile, non integrando un danno
20 risarcibile per colui che la subisce (invocabile, dunque, iure successionis dai suoi eredi), potendo, invece, configurarsi come pregiudizio da perdita del rapporto parentale, risarcibile iure proprio in favore dei congiunti, rispetto al quale la durata presumibile della residua sopravvivenza della vittima primaria rileva quale parametro per la relativa liquidazione equitativa (Cass. n. 35998/2023).
Si è condivisibilmente detto, infatti, che, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità “iure hereditatis” di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso – dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Cass. SS. UU. n. 15350/2015).
In conclusione, quanto al cd. danno tanatologico, residua un margine di operatività concreto nel solo caso in cui la persona ferita non muoia immediatamente;
in tali casi, lo stesso può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento sia del danno biologico temporaneo - che di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore e deve essere accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno cosciente - sia del danno non patrimoniale consistito nella
“formido mortis”, che andrà verificato di caso in caso e che ricorrerà esclusivamente ove la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente (16272/2023).
Si è infine precisato che in caso di infortunio dal quale sia derivato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del danno rende necessaria una liquidazione affidata ad un criterio
21 equitativo puro che tenga conto dell'enormità della sofferenza psichica, giacché tale danno, ancorché temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità e la durata della consapevolezza della vittima non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma soltanto sul piano della quantificazione del risarcimento secondo criteri di proporzionalità e di equità (Cass. n. 16592/2019).
8.1.Applicati i suesposti e condivisi canoni ermeneutici al caso di specie,
occorre rilevare che non è provato che abbia avuto consapevolezza Persona_1
della propria sorte e della morte imminente e, anzi, la peculiarità del caso di specie induce a rilevare che detta previsione infausta fosse imprevedibile per il danneggiato, essendosi determinata la morte dello stesso in seguito ad una caduta nel bagno di casa ed all'infrazione di alcune costole alla quale, di norma, non segue il decesso dell'infortunato. Non è poi provato che, in seguito agli eventi tragici, determinati dall'omessa diagnosi, quali l'arresto cardiocircolatorio, sia seguito un periodo di lucidità e la consapevolezza, in capo al , del possibile esito infausto del suo Per_1
decorso.
Deve ritenersi provato, invece, il danno biologico temporaneo pari a tre giorni, dal 7.11.2003 al 10.11.2003.
Esso, personalizzato con aumento del 100%, deve ritenersi pari ad € 230,00
(690€/3), deve essere riconosciuto iure hereditario alla odierna attrice.
9.Alla luce di quanto esposto, , a fronte delle domande avanzate, Parte_1
ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno pari ad € 313.110,00 (€ 230,00 + €
89.953,00 + € 222.927,00).
Come noto, peraltro, ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente ad un fatto illecito, sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito (in questi termini: Cass.
n. 11899/2016). Sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento è
22 necessario applicare, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (integrante un lucro cessante).
Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso (Cass. n.
2979/2023).
10.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei valori leggermente superiori a quelli intermedi tra i minimi ed i medi di cui al d.m. n. 55/2014 (così come successivamente modificato ed integrato), tenuto conto della limitata attività difensiva svolta nella fase istruttoria e decisoria (forma meramente orale) nonché dell'incidenza dell'attività professionale svolta sull'esito della lite;
il valore della controversia è tratto dal decisum.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
[...]
- condanna l' al Controparte_1
risarcimento del danno subito, iure proprio e iure hereditario, da , Parte_1
liquidato in € 313.110,00, oltre agli interessi legali sulla somma devalutata alla data della morte di e quindi rivalutata anno per anno;
Persona_1
- condanna l alla rifusione Controparte_1
delle spese legali sostenute da liquidate in € 18.000,00 da distrarsi in Parte_1
favore dell'avv. Francesco Carnuccio, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Reggio Calabria il 20.3.2025
Il Giudice dott. Dionisio Pantano
23
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Giudice Dionisio Pantano ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 2544 /2021 r.g.a.c., assunta in decisione all'udienza del 13.3.2025 vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Francesco CARNUCCIO attrice
contro
(c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Rosa LOMBARDO P.IVA_1
convenuta oggetto: risarcimento del danno parentale conclusioni: come da verbale di udienza del 13.3.2025
CONCISA ESPOSIZIONE del FATTO e delle RAGIONI della
DECISIONE
1 , in proprio e quale erede legittima della madre, signora Parte_1 Pt_2
ha citato in giudizio l'
[...] Controparte_1
chiedendo che il Tribunale di Reggio Calabria condannasse quest'ultima al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, iure proprio e iure successionis, conseguenti al decesso del padre . Persona_1
Ha esposto che:
- il 7 novembre 2003 (padre e dante causa dell'attrice), a Persona_1
1 seguito di una caduta in bagno, accusava forti dolori al torace, tant'è che chiedeva aiuto ai propri familiari lamentando di essersi rotto le costole;
- questi ultimi richiedevano l'intervento del servizio 118, che prestava prontamente i primi soccorsi e portava il al pronto soccorso del presidio Per_1
ospedaliero di Locri;
- nel predetto ospedale era effettuata la diagnosi di “valida contusione tratto dorso-lombo-sacrale del rachide con sospetta frattura”, con conseguente ricovero e con l'effettuazione di ulteriori esami strumentali ematochimici e radiografici (rx bacino per anche e rachide dorso lombare in due proiezioni) nonché consulenza cardiologica per “cuore polmonare cronico”;
- l'8 novembre 2003, il non veniva sottoposto ad alcuna visita medica Per_1
sino alle ore 21,00, allorché veniva richiesto l'intervento urgente del medico per le gravi condizioni di shock in cui versava il paziente che, pertanto, veniva ricoverato presso il reparto di chirurgia subintensiva salvo poi rientrare nel reparto di provenienza il giorno seguente;
- il 9 novembre 2003, nel reparto di ortopedia, il accusava ripetuti Per_1
episodi di ipotensione arteriosa sicché veniva disposta visita geriatrica;
- alle 19,30 dello stesso giorno interveniva il medico di guardia di ortopedia in quanto il predetto paziente risultava affetto da shock, sicché veniva disposta consulenza rianimatoria urgente, elettrocardiogramma e visita cardiologica urgente;
- il cardiologo, intervenuto alle ore 19,50, accertava l'arresto cardiorespiratorio del e, una volta che quest'ultimo riprendeva il battito cardiaco, Persona_1
disponeva il trasferimento del paziente medesimo nel reparto di rianimazione;
- in questa sede venivano effettuati nuovi esami del sangue e radiografici e si accertava l'esistenza di fratture costali multiple, pur in presenza di opacamento totale dell'emitorace destro;
- veniva quindi applicato il drenaggio per l'accertata presenza di una copiosa emorragia, con raccolta di quasi 2 litri di sangue;
- alle ore 3,00 del 10 novembre 2003 interveniva la morte di . Persona_1
- a seguito di denuncia dei familiari, la Procura della Repubblica presso il
2 Tribunale di Locri avviava procedimento penale per omicidio colposo a carico dei medici del presidio ospedaliero di Locri che avevano avuto in cura il predetto paziente dal 7 al 10 novembre 2003, disponendo – tra l'altro – consulenza medico-
legale diretta alla individuazione delle cause e dei responsabili del decesso;
- che il consulente tecnico del pubblico ministero, dott. , Persona_2
effettuato l'esame autoptico e gli altri necessari accertamenti, concludeva che la morte del era stata causata dall'emorragia provocata dalle lacerazioni al Per_1
polmone procurate dalle costole posteriori fratturate a causa della caduta accidentale, rilevando la responsabilità del radiologo intervenuto il 7.11.2003 (dott. Per_3
nonché dei medici del pronto soccorso (dott. e del reparto
[...] Persona_4
di ortopedia (dott.sse e ) quanto al Persona_5 Persona_6
prematuro decesso del;
Per_1
- con decreto del 31.5.2007 veniva disposto il rinvio a giudizio dei dottori e , Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6
accusati del reato di omicidio colposo per avere procurato la morte del sig.
[...]
, quali sanitari del P.O. di Locri che avevano avuto in cura quest'ultimo dal Per_1
7 al 10 novembre 2003, giorno del suo decesso;
- in particolare, al dott. quale medico radiologo, veniva Persona_3
addebitato di avere omesso la diagnosi di fratture costali dell'emitorace destro e, più precisamente, la mancata descrizione delle fratture della settima e ottava costola dell'emitorace destro, pur rilevabili dal radiogramma del 7.11.2003; inoltre, allo stesso veniva attribuita la colpa di aver usato raggi “poco duri”, che avevano causato una scarsa visualizzazione delle arcate costali, senza procedere a un'ulteriore esame con l'utilizzo di raggi “più duri”;
Contr
- veniva ritualmente evocata in giudizio l (oggi Parte_3
[...]
quale responsabile civile, essendo i predetti imputati medici del Controparte_1
P.O. di Locri e quindi dipendenti dell'anzidetta ; Controparte_1
- l di Locri, regolarmente citata, partecipava al giudizio col Pt_3
patrocinio dell'avv. Giovanni Tringali;
- si costituiva parte civile e si costituivano altresì parte civile gli Parte_1
3 altri familiari del defunto, ossia , e Persona_7 Persona_8 [...]
; Per_9
- all'esito dell'istruttoria dibattimentale, il Tribunale di Locri con sentenza n.
225/2010 del 13 ottobre 2010, depositata il 18 ottobre 2010, statuiva quanto segue
“… letti gli artt. 533, 535 c.p.p., dichiara responsabile del reato allo Persona_3
stesso ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena
di mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa … Letto l'art. 539 c.p.p., condanna al risarcimento del Persona_3
danno in favore delle costituite parti civili rimandando per la determinazione dell'entità dello stesso davanti al competente giudice civile. Letto l'art. 541 c.p.p.,
condanna alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza Persona_3
delle parti civili, che liquida … per la difesa di RO GI …””;
- con la medesima sentenza venivano invece assolti gli altri imputati, accusati anch'essi del delitto di cui all'art. 589 c.p.;
- veniva ritenuto dal Tribunale unico responsabile del predetto Persona_3
reato di omicidio colposo, perché il referto radiologico da lui redatto era stato alla base del comportamento omissivo degli altri medici;
egli, infatti, non aveva descritto le fratture pure evincibili dal radiogramma effettuato il 7 novembre 2003 ed, inoltre, nel referto era giunto a conclusioni certe, escludendo fratture, non solo per il bacino ma anche all'emitorace destro, area in cui si trovavano le coste che risultavano invece fratturate;
- in particolare, aveva espresso il seguente parere medico nel referto del 7 novembre 2003 “rx emitorace destro e bacino, all'indagine attuale non sono riconoscibili lesioni traumatiche ossee”;
- l'istruttoria dibattimentale del processo penale aveva dimostrato con certezza la sussistenza delle fratture della settima e ottava costola, le quali erano presenti e rilevabili dal radiogramma effettuato dal medesimo il 7 novembre 2003 e Per_3
l'assenza di alcuna giustificazione per la scarsa qualità delle lastre (che comunque evidenziavano le fratture), in considerazione del fatto che il radiologo avrebbe dovuto quanto meno dare atto nel referto di tale connotazione dei radiogrammi ed avrebbe,
4 comunque, potuto e dovuto ripetere l'esame radiologico attraverso modalità diverse, ad esempio, effettuando le radiografie attraverso raggi più duri che avrebbero meglio evidenziato le fratture medesime;
- in sostanza, l'avere indicato senza alcuna formula dubitativa l'inesistenza di fratture al costato, aveva certamente indotto i medici che avevano seguito il paziente nel reparto ad omettere ogni possibile indagine in ordine alla possibilità che il paziente medesimo avesse riportato nella caduta la frattura di alcune coste;
- con sentenza n. 10303/2013 del 21.3.2013, depositata il 19.6.2013 e passata in giudicato, la Corte di appello di Reggio Calabria statuiva quanto segue: “visto
l'art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza emessa il 13.10.2010 dal Giudice
Monocratico presso il Tribunale di Locri, appellata da dichiara Parte_4
non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato ascritto perché estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Condanna l'appellante al
pagamento delle spese delle costituite parti civili per il presente grado del giudizio, liquidate in …”
In considerazione della concorrente responsabilità dell Controparte_3
per la condotta imperita e negligente del suo dipendente, ha chiesto la Parte_1
condanna della stessa:
- al risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale;
- al risarcimento del danno, pro quota in qualità di erede, da perdita parentale patito dalla signora , moglie di e deceduta il 30.9.2004, Parte_2 Persona_1
con questi convivente al tempo del decesso;
- al risarcimento del danno non patrimoniale iure successionis e, in particolare, del danno terminale e del danno morale sofferto da;
Persona_1
Ha formulato le seguenti conclusioni: 'voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis, condannare l' in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante p.t., al risarcimento – in favore dell'attrice, signora , Parte_1
in proprio e quale erede legittima della madre, signora - dei danni Parte_2
tutti, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure successionis, conseguenti al decesso del sig. , mediante il pagamento della somma di danaro che Persona_1
5 verrà accertata nel corso della causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al soddisfo. Vittoria di spese e compensi di causa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore'.
Deve subito rilevarsi che nel referto delle radiografie effettuate nella stessa giornata del 7 novembre 2003 dal radiologo, dott. non veniva Persona_3
descritta la presenza delle fratture costali della settima e dell'ottava costa dell'emitorace destro, che pure erano rilevabili nel relativo radiogramma.
2.Costituendosi in giudizio l ha formulato le seguenti Controparte_3
conclusioni: 'voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rjectis:
in via preliminare dichiarare la inammissibilità della domanda di risarcimento danni formulata sia iure proprio che iure ereditatis per il defunto padre
e la defunta madre in ragione del rapporto giuridico sotteso per intervenuta prescrizione del diritto fatto valere, atteso il decorso del termine decennale e/o quinquennale prescritto;
in via subordinata autorizzare la convenuta a Controparte_3
chiamare nel presente giudizio il dottore ) , Persona_3 CodiceFiscale_2
ex dirigente medico pel P.O. di Locri, in funzione del vincolo di solidarietà nel giudizio di responsabilità civile e quale autore del fatto illecito accertato e destinatario delle statuizioni civili, con invito a costituirsi ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., nel termine di gg. 20 prima dell'udienza indicata nel
presente atto, oppure di quella fissata, ai sensi dell'art. 168 bis ultimo comma c.p.c.
Con l'espressa avvertenza che nella comparsa di costituzione e risposta , da depositare nei termini di legge a pena di decadenza, dovrà dichiarare se intende
chiamare in giudizio un terzo, proporre domande riconvenzionali, proporre le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili di ufficio e le eccezioni di incompetenza per territorio ex art.38 cpc con riferimento a tutti i criteri alternativi della competenza , e formulare i propri mezzi di prova e le proprie conclusioni e, in
caso di mancata costituzione in giudizio sim procederà in sua legittima contumacia, ai sensi dell'art.291 c.p.c.;
in estremo subordine, nell'ipotesi d'accoglimento della domanda dichiarare
6 Il Dr. in via esclusiva e/o concorrente con la convenuta Persona_3 [...]
tenuto al pagamento di tutte le somme che dovessero essere accertate e CP_1
liquidate in corso di causa'.
Ha eccepito preliminarmente la prescrizione del diritto fatto valere deducendo che l'evento morte – fatto rilevante ai fini della decorrenza del dies a quo - è risalente al 10.11.2003 e da quella data deve pertanto far decorrere il termine per l'azione del diritto, iure proprio e iure successionis, tanto a titolo di eredità paterna che di quella materna.
Ha precisato, sul punto, che non può individuarsi altro termine di decorrenza e/o di interruzione della prescrizione, per come vorrebbe intendere l'attrice, che ritiene lo statuito penale quale accertamento del diritto alla quantificazione del danno riconosciuto con la sentenza divenuta esecutiva, per come attestato dal cancelliere in data 20.9.2013.
Ha rilevato che, ove si consideri che la condanna è stata formulata solo nei confronti del Dr. , è solo nei confronti di questi che può essere ritenuto Persona_3
accertata la potenzialità del danno e valida la interruzione del termine prescrizionale, non già nei confronti della azienda il cui unico atto valido ai fini interruttivi è da rinvenirsi in quello dell'atto introduttivo del giudizio, notificato a ben 20 anni dopo l'evento morte.
Ha poi eccepito la genericità della domanda risarcitoria evidenziando che la mera titolarità di un rapporto familiare o anche di convivenza non determinano automaticamente il diritto al risarcimento del danno, dovendo i congiunti “provare la effettività e la consistenza della relazione parentale.
Ha infine eccepito la non risarcibilità nel caso di specie del danno catastrofale.
3.Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., in assenza di richieste istruttorie, la causa è stata differita all'udienza del 5.3.2025 per la precisazione delle conclusioni e, ordinata la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la stessa è stata trattenuta in decisione.
4.In merito alla causa del decesso di ed alla responsabilità Persona_1
dell' Controparte_1
7 La sentenza emessa dal Tribunale di Locri in data 13.10.2010, benché priva della condanna del responsabile civile, come previsto dall'art. 538 comma 3 c.p.p., e, in realtà, priva di alcuna motivazione sul punto, è stata resa nel corso di un dibattimento al quale ha preso parte, in qualità di responsabile civile, l' CP_3
che, infatti, ha formulato le proprie conclusioni attraverso l'avv. Giovanni
[...]
Tringali.
Detta sentenza, divenuta irrevocabile ai fini delle statuizioni civili il 19.9.2013, ha accertato che ha cagionato la morte di , avvenuta il Persona_3 Persona_1
10.11.2003, in quanto, nella qualità di radiologo, ha omesso la diagnosi delle fratture costali all'emitorace destro e più precisamente ha omesso di descrivere le fratture della settima e della ottava costola dell'emitorace destro, pur rilevabili dal radiogramma, ed ha utilizzato raggi “poco duri”, causa questi ultimi di una scarsa visualizzazione delle arcate costali, senza procedere ad ulteriore esame con l'utilizzo di raggi “più duri”.
4.1.La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che:
- in tema di rapporti tra giudizio civile risarcitorio e giudizio penale, l'efficacia probatoria della sentenza penale dibattimentale di condanna passata in giudicato non
è circoscritta all'interno dei limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, segnati dall'art. 651 c.p.p., attinenti alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale ed alla sua ascrivibilità all'imputato, potendo il giudice civile utilizzare le prove assunte nel processo penale, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico
(Cass. n. 12901/2024);
- il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, senza peraltro averne l'obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede (Cass. n. 12164/2021).
8 La lettura della sentenza n. 225/2010 consente di ritenere appurata la causalità in ordine al decesso di della condotta imperita e negligente del dott. Persona_1
. Persona_3
Sul punto, ivi si legge: “all'esito dell'istruttoria, risultano dimostrate
l'ascrivibilità della suddetta condotta all'imputato, la sua correlazione eziologica con l'evento morte e la connotazione colposa della condotta. Deve rilevarsi, in primo
luogo, che l'istruttoria ha condotto ad appurare con certezza che le fratture della settima ed ottava costa erano presenti ed erano rilevabili dal radiogramma effettuato nel pomeriggio del 7.11.2003.
Depone in tal senso quanto riferito dallo specialista radiologo che, Per_10
analizzando il radiogramma del 7.11.03, ha descritto le suddette fratture, sia nel contesto della sua attività di ausiliario del consulente del pubblico ministero, sia nel corso dell'escussione in dibattimento. Nell'elaborato lo specialista, in ordine ai tre
radiogrammi eseguiti il 7.11.2003, “rx bacino per anche in due proiezioni;
rachide dorso lombare;
rx emitorace destro...”, ha osservato “...i radiogrammi esaminati non apparivano tecnicamente perfetti per verosimile scarsa collaborazione del paziente traumatizzato e per l'uso talora di un basso voltaggio ed amperaggio (raggi poco
duri)” ed ha concluso che “... Le proiezioni oblique dell'emitorace destro appaiono tecnicamente non corrette verosimilmente per scarsa collaborazione del paziente traumatizzato e per l'uso di raggi poco duri e quindi con scarsa visualizzazione delle
arcate costali. Dalla disamina di questi ultimi radiogrammi si registra frattura dell'arco posteriore delle VII e dell'VIII costa dell'emitorace dx…”.
In dibattimento, sono stati nuovamente sottoposti al teste i radiogrammi del
7.11.2003 e quest'ultimo, dopo aver ribadito che la qualità degli stessi era pessima,
ha confermato che riscontrava una “frattura ingranata” sulla settima e sull'ottava costa…
L'imputato ha invece refertato (cfr. ref.n. 1465 del 7.11.03) Per_3
“emitorace dx, col. dorso lombare bacino, emitorace dx e bacino: all'indagine attuale non sono riconoscibili lesioni traumatiche ossee”, non rilevando la presenza delle fratture e non evidenziando la scarsa qualità dei radiogrammi. ln ordine alla
9 condotta dell'imputato , il consulente del pubblico ministero ha riferito che Per_3
“... ortopedico e radiologo ... nel pomeriggio del 7 novembre 2003 ... se avessero proceduto ad un'accurata intervista anamnestica/traumatologica nonché ad un
puntuale esame clinico sarebbero stati nella condizione di formulare la diagnosi di fratture costali multiple... allo specialista radiologo si addebita la mancata descrizione delle fratture costali della settima e dell'ottava costa dell'emitorace
destro che pure sono presenti nel radiogramma del 7.11.2003, oltre al fatto di aver utilizzato raggi poco duri che hanno causato una scarsa visualizzazione delle arcate costali. Quindi avrebbe dovuto procedere ad un ulteriore esame radiografico del torace con utilizzo di più duri che avrebbero consentito una migliore visualizzazione
delle arcate costali, laddove fosse stata correttamente posta la diagnosi si sarebbe proceduto ad una monitorizzazione radiografica del torace ed all'apposizione di un drenaggio ...
Il consulente ha concluso che la condotta tenuta dal radiologo era colposa per imperizia perché non aveva descritto le fratture costali pur rilevabili dalla radiografia espletata e comunque non aveva ripetuto l'esame con raggi più duri che le avrebbero rese più evidenti…
Il che - si ritiene - si sia verificato, nel caso di specie, nel quale l'evento morte
è scaturito dall'interazione di condotte riconducibili ai diversi sanitari intervenuti' connotate da analoghe violazioni delle leges artis. Come già evidenziato, nel caso de
quo, l'imputato non ha descritto le fratture pur evincibili dal radiogramma Per_3
del 7.11.2003 ed, inoltre, nel referto, ha riportato conclusioni certe in merito non solo al bacino, ma anche all'emitorace destro (area in cui si trovano le coste che erano invece fratturate: si legge nel referto del 7.11.2003 emitorace dx e bacino
all'indagine attuale non sono riconoscibili lesioni traumatiche ossee.
Laddove pure il radiologo avesse avuto dall'inadeguatezza della strumentazione a sua disposizione o dalla scarsa collaborazione del paziente,
causata dal dolore, avrebbe dovuto esplicitarlo nel referto o, comunque, avrebbe dovuto ripetere l'esame: tutto ciò non è avvenuto, con la conseguenza che i sanitari, che successivamente hanno avuto in cura il paziente, si sono trovati di fronte ad
10 un'indicazione netta non solo in merito al tratto delle anche e dorso lombo sacrale - sul quale era stata fissata inizialmente l'attenzione - ma in rapporto a tutto
l'emitorace destro.
Appare evidente che l'affermazione dello specialista era tale da condizionare la valutazione dei medici intervenuti dopo di lui, in modo da indurli ad analizzare tutti gli altri sintomi del paziente formulando ipotesi diagnostiche che prescindevano
dalle fratture costali, nei limiti in cui, ovviamente, gli altri sintomi fossero suscettibili di interpretazioni differenti compatibili con la rilevata assenza di fratture…
Se l'imputato avesse descritto le fratture, pur presenti nel radiogramma del
7.11.2003, avrebbe fornito ai sanitari intervenuti dopo di lui un fondamentale
campanello d'allarme che, secondo un elevato grado di probabilità logica, avrebbe consentito agli stessi, a fronte del progressivo decrescere dei valori dell'emocromo di sospettare subito del fatto che fosse in corso una perdita ematica e di intervenire
in modo repentino applicando il drenaggio o, se necessario, sollecitando l'intervento dei medici del reparto di chirurgia.
Si ritiene che ciò sarebbe avvenuto con elevato grado di probabilità logica, perché, una volta conclamata la presenza di fratture costali, la necessità di tenere
sotto controllo il paziente e di intervenire con tempestività, nel caso in cui i valori dell'emocromo divengano inequivocabilmente indicativi di una perdita ematica, onde scongiurare il rischio dell'emitorace, costituisce una prestazione professionale non
connotata da peculiare difficoltà o implicante particolare perizia.
Nella vicenda clinica di tutto questo non si è verificato. Persona_1
L'erronea diagnosi di ha condizionato le valutazioni cliniche dei Per_3
medici intervenuti successivamente, tra cui le imputate e , la cui Per_5 Per_6
omessa diagnosi ha contribuito a rafforzare l'effetto deviante del referto radiografico, con la conseguenza che i sanitari, intervenuti il giorno 10 novembre
2003, hanno dovuto confrontarsi con il fatto obiettivo che un radiologo e due
ortopedici non avevano diagnosticato delle fratture, che in realtà erano presenti.
Appare invero evidente che all'imputato non era richiesto di Per_3
diagnosticare una perdita ematica che, all'atto del suo intervento - come
11 documentato dal radiogramma del 7.11.2003 - non si era ancora verificata, ma era richiesto, invece, di leggere correttamente il radiogramma diagnosticando le fratture che hanno costituito la causa da cui, nel trascorrere delle ore, è scaturito l'emitorace
che ha condotto alla morte del . Per_1
E' chiaro dunque che l'imputato non è stato dominus esclusivo del Per_3
decorso causale e che la sua condotta ha operato come concausa, che, interagendo
quella degli altri sanitari intervenuti, ha contribuito al verificarsi dell'evento…
Non si riscontra, nell'articolarsi delle vicende, successive all'erronea diagnosi dell'imputato , alcun evento particolare in grado di deviare in maniera Per_3
imprevedibile il decorso causale, tale non potendo considerarsi, per le sopra
esplicitate ragioni, la condotta causalmente efficiente ed anche colposa degli altri sanitari…
Invero, l'evento verificatosi è, senz'altro, la concretizzazione di uno dei rischi
che le leges artis, che sono state violate, miravano a prevenire: è difatti evidente che il verificarsi dell'emotorace costituisca espressione di uno dei possibili rischi che
l'effettuazione di una corretta e tempestiva diagnosi delle fratture tendevano ad evitare”
4.2.Come noto, ai sensi dell'art. 1228 c.c. 'salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro'.
Fatta applicazione della predetta disposizione ad un caso nel quale, come detto, risulta accertata la colpa di un sanitario dipendente dell in Controparte_3
assenza di un qualsiasi fattore eccezionale che possa incidere, escludendola, sull'attribuzione di responsabilità anche alla struttura sanitaria che delle prestazioni del sanitario si sia avvalsa per adempiere ai suoi obblighi istituzionali e contrattuali, deve concludersi che l'odierna convenuta deve essere ritenuta responsabile del fatto colposo del dott. . Persona_3
5.Eccezione di prescrizione
Occorre preliminarmente rilevare che in tema di richiesta di risarcimento danni avanzata dagli stretti congiunti di un paziente ricoverato presso una struttura sanitaria,
12 qualora essi facciano valere il danno patito “iure proprio” da perdita del rapporto parentale, deve escludersi che l'azione esercitata sia riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il ricoverato;
ne consegue che l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale, atteso che questi ultimi non possono essere nella specie qualificati “terzi protetti dal contratto”,
potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse del quale tali terzi siano portatori risulti anch'esso strettamente connesso a quello regolato già sul piano della programmazione negoziale (così: Cass. n. 14258/2020).
Ai sensi dell'art. 2947 c.c. 'il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato'.
Ai sensi del comma 3 della predetta disposizione: 'in ogni caso, se il fatto è
considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati ai primi due commi,
con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile'.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 2953 c.c. 'i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni'.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio che l'actio iudicati ex art. 2953 c.c. opera anche in relazione ad una pronuncia definitiva di condanna generica emessa in sede penale e, in difetto di espressa limitazione contenuta in tale pronuncia, si estende a tutte le pretese risarcitorie comunque correlate al reato, senza possibilità di ritenere soggette al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c. pretese relative a danni che, sebbene non specificamente dedotti nell'atto di costituzione di parte civile, siano comunque conseguenti al reato (Cass. n.
4318/2019).
13 In particolare, nella sentenza da ultimo citata, la Suprema Corte ha precisato che “… non possono esservi dubbi sulla portata onnicomprensiva della pronuncia di condanna (generica) e non risultano pertanto di alcuna utilità né l'esame dell'atto di
costituzione di parte civile né quello delle conclusioni rassegnate (dalla parte civile) in dibattimento …; un siffatto accertamento è infatti ultroneo a fronte di una condanna generica che, non distinguendo fra categorie di danni, si riferisce
evidentemente ad ogni tipo di pregiudizio scaturito dal reato. Il “fuoco” dell'accertamento deve pertanto essere spostato dalla domanda formulata con l'atto di costituzione di parte civile al contenuto della pronuncia emessa dal giudice penale, che concerne - come detto- ogni tipo di danno, senza distinzione o limitazione alcuna”.
E' bene precisare che la condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno in favore del danneggiato costituitosi parte civile spiega effetti pure nei confronti del responsabile civile, indipendentemente dalla partecipazione di quest'ultimo al processo penale, poiché la sua qualità di condebitore solidale (anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 1310 c.c.) non dipende dal previo riconoscimento della responsabilità risarcitoria in sede penale, stante la natura di accertamento della esistente situazione di diritto sostanziale insita nella pronuncia giurisdizionale;
ne consegue l'applicabilità, nei confronti del responsabile civile, dell'art. 2953 c.c. in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno (Cass. n. 10141/2022).
Alla luce di quanto detto, quindi, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
L'evento dannoso, costituente reato, si è verificato il 10.11.2003 ed in atti sussiste la prova che all'udienza del 27.6.2008 si è costituita parte Parte_1
civile, determinando così l'interruzione del termine di prescrizione (così Cass. n.
26711/2024) e ciò sia per i diritti vantati iure proprio che per quelli vantati iure hereditatis; la sentenza penale di condanna di è divenuta irrevocabile Persona_3
il 19.9.2013 ed il presente giudizio risulta incardinato ben prima del decorso del termine decennale di prescrizione, applicabile ai sensi dell'art. 2953 c.c., in presenza di un giudicato.
14
6.Lesione del rapporto parentale. Domanda di risarcimento del danno iure proprio
Come noto, l'art. 2059 cod. civ. non disciplina un'autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., bensì perimetra le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c. e cioè la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso.
L'unica differenza tra il danno non patrimoniale e quello patrimoniale consiste pertanto nel fatto che quest'ultimo è risarcibile in tutti i casi in cui ricorrano gli elementi di un fatto illecito, mentre il primo lo è nei soli casi previsti dalla legge. Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona,
come tali costituzionalmente garantiti, è, peraltro, risarcibile - sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni:
(a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad un'abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile);
(b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza);
(c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità
della vita od alla felicità.
La perdita di una persona cara, per effetto di un fatto illecito altrui, costituisce senz'altro un caso di danno non patrimoniale risarcibile ed implica necessariamente
15 una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto - del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva - del danno non patrimoniale.
Ne consegue che è inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e del danno morale (Cass. SS.UU. n. 26972/2008).
Si è precisato, peraltro, che il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta “iure proprio” ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e, ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno (Cass. n. 18284/2021).
Si è infine osservato che il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. “danno in re ipsa”, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione
(così Cass. n. 25541/2022).
6.1.In punto di liquidazione dei danni, si è precisato che il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, ferma restando la possibilità che la valutazione equitativa si traduca nell'utilizzo di un sistema di liquidazione diverso (il quale attinga, ove reputato utile, anche alla fonte
16 rappresentata dall'intervallo di valori numerici offerto dalla versione della tabella milanese anteriore a quella del giugno 2022), purché sorretto da un'adeguata motivazione che dia conto delle circostanze prese in considerazione dal giudice per la quantificazione del danno risarcibile nel caso concreto (in questi termini: Cass. n.
5948/2023).
6.2.Applicati i suesposti e condivisi canoni ermeneutici al caso di specie,
ritiene documentato il giudicante che:
è la figlia terzogenita di;
Parte_1 Persona_1
-al momento del decesso, quest'ultimo aveva 79 anni, la figlia ne aveva 39 e la moglie, ne aveva 80; Parte_2
-i due vivevano nello stesso quartiere o quantomeno vicini gli uni agli altri, tanto che, come emergente dagli atti del procedimento penale, l'odierna attrice è sopraggiunta – unitamente al proprio coniuge – presso l'abitazione del genitore prima ancora dell'arrivo dell'autoambulanza;
-tra i due sussistevano rapporti affettivi che appaiono avvalorati dalla circostanza di fatto appena sopra esposta.
6.3.Venendo alla liquidazione del danno, ritiene il giudicante di fare applicazione dei criteri previsti dall'osservatorio sulla giustizia civile presso il
Tribunale di Milano per il risarcimento del danno parentale, caratterizzandosi lo stesso per l'utilizzo di un criterio a punti che tiene conto:
- dell'età della vittima primaria (fino a 28 punti per danno non patrimoniale presumibile - sofferenza interiore e dinamico-relazionale);
- dell'età della vittima secondaria (fino a 28 punti per danno non patrimoniale presumibile - sofferenza interiore e dinamico-relazionale);
- della convivenza (16 punti per danno non patrimoniale presumibile - sofferenza interiore e dinamico relazionale - nel caso di convivenza delle due vittime;
8 punti per danno non patrimoniale presumibile - sofferenza interiore e dinamico relazionale - potranno essere attribuiti nel caso in cui vittima primaria e vittima secondaria, pur non essendo conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;
17 - della sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius (fino a 16 punti per danno non patrimoniale presumibile - sofferenza interiore e dinamico relazionale) con applicazione dei seguenti punteggi
➢ nessun superstite: 16 punti;
➢ 1 superstite: 14 punti;
➢ 2 superstiti: 12 punti;
➢ 3 superstiti: 9 punti;
- della qualità e dell'intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: fino a 30 punti;
si terrà conto della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva) sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria
(dimensione dinamico relazionale), valutando se procedere alla liquidazione del parametro E con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale;
ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro E, si potrà tener conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate (anche con presunzioni).
Nelle note esplicative alla predetta tabella si precisa, con particolare pertinenza con il caso di specie, che:
- ove in un determinato rapporto parentale ricorrano circostanze che consentano di presumere di regola (salvo prova contraria, sempre possibile) una relazione affettiva intensa, sarà possibile attribuire il massimo dei punti per il parametro E;
- il totale monetario non può di regola superare € 336.500,00, salva la ricorrenza di circostanze eccezionali.
6.3.1.Tanto premesso, il giudicante ritiene che all'attrice, per la lesione del rapporto parentale con il padre, , debba essere riconosciuto l'importo Persona_1
di € 222.927,00 (12 punti per l'età della vittima primaria;
22 punti per l'età della vittima secondaria;
9 punti per la presenza di tre superstiti – madre e due fratelli -; 14
18 punti per la qualità e l'intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto perduto).
Occorre precisare che non conviveva con il padre al momento Parte_1
del decesso, non abitava nello stesso stabile o complesso condominiale e che, quanto alla qualità ed all'intensità della relazione affettiva, l'attrice ha omesso di formulare qualsiasi richiesta istruttoria al fine di dimostrare la frequenza dei contatti, la condivisione delle festività o altre circostanze particolarmente significative.
Ritiene il giudicante, infatti, che alle circostanze allegate in citazione ed espressive di un ancor maggior legame affettivo tra padre e figlia non sia applicabile il principio di non contestazione.
L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste, infatti, soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte, con la conseguenza che spetta a chi denunci la violazione del principio di non contestazione allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa, non essendo altrimenti configurabile a carico della predetta un onere di contestazione sulla questione (così Cass. n. 4681/2023).
In altre parole, è impensabile che l'odierna convenuta fosse a conoscenza della specifica qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto ed è inconfigurabile, quindi, a suo carico un onere di contestare circostanze per la stessa ignote.
L'onere di provare dette circostanze, ossia la specifica qualità ed intensità della relazione affettiva, lo si ribadisce, gravava sull'attrice che, come detto, ha omesso di fornire un adeguato supporto probatorio alle allegazioni effettuate in citazione.
In questo contesto, dunque, devono essere valorizzati – attribuendo 12 punti al parametro equitativo di cui alla richiamata tabella utilizzata - la sussistenza di un'assistenza domestica, desumibile dalla prontezza dell'intervento della e Per_1
del marito dinanzi all'infortunio di , la penosità della malattia di Persona_1
quest'ultimo durante il sia pur breve ricovero che, presuntivamente, si è riverberata, in termini di sofferenza morale, sulla odierna attrice e la particolare vicinanza affettiva tra vittima primaria e secondaria, ossia padre e figlia.
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7.Lesione del rapporto parentale. Domanda di risarcimento del danno iure hereditatis pro quota.
ha agito altresì iure hereditario, pro quota, per ottenere il Parte_1
risarcimento del danno parentale subito dalla madre per il decesso del Parte_2
marito.
Occorre preliminarmente rilevare che i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune,
o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti (Cass. n.
10585/2024).
Anche sul punto, l'attrice ha omesso di formulare qualsiasi istanza istruttoria circa la qualità dei rapporti in concreto sussistenti tra e Persona_1 Parte_2
sicché, ricorrendo alla prova presuntiva e valorizzando quanto emergente dagli atti del procedimento penale, occorre ritenere che i due fossero conviventi e che comunque tra i due sussistessero rapporti affettivi consolidatisi nel corso del tempo.
Pertanto, si ritiene congruo liquidare l'importo di € 89.953,00 [269.859/3] alla luce del riconoscimento di: 12 punti per età della vittima primaria;
12 punti per età della vittima secondaria;
16 punti per la convivenza, 9 punti per la presenza di tre superstiti e 20 punti per qualità ed intensità dei rapporti].
8.Danno tanatologico. Domanda di risarcimento del danno iure hereditatis pro quota.
In merito alla domanda risarcitoria iure hereditatis per danno da morte, la
Suprema Corte ha in più occasioni affermato l'inconfigurabilità di un autonomo danno tanatologico, ossia della perdita della vita anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile, non integrando un danno
20 risarcibile per colui che la subisce (invocabile, dunque, iure successionis dai suoi eredi), potendo, invece, configurarsi come pregiudizio da perdita del rapporto parentale, risarcibile iure proprio in favore dei congiunti, rispetto al quale la durata presumibile della residua sopravvivenza della vittima primaria rileva quale parametro per la relativa liquidazione equitativa (Cass. n. 35998/2023).
Si è condivisibilmente detto, infatti, che, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità “iure hereditatis” di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso – dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Cass. SS. UU. n. 15350/2015).
In conclusione, quanto al cd. danno tanatologico, residua un margine di operatività concreto nel solo caso in cui la persona ferita non muoia immediatamente;
in tali casi, lo stesso può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento sia del danno biologico temporaneo - che di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore e deve essere accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno cosciente - sia del danno non patrimoniale consistito nella
“formido mortis”, che andrà verificato di caso in caso e che ricorrerà esclusivamente ove la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente (16272/2023).
Si è infine precisato che in caso di infortunio dal quale sia derivato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del danno rende necessaria una liquidazione affidata ad un criterio
21 equitativo puro che tenga conto dell'enormità della sofferenza psichica, giacché tale danno, ancorché temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità e la durata della consapevolezza della vittima non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma soltanto sul piano della quantificazione del risarcimento secondo criteri di proporzionalità e di equità (Cass. n. 16592/2019).
8.1.Applicati i suesposti e condivisi canoni ermeneutici al caso di specie,
occorre rilevare che non è provato che abbia avuto consapevolezza Persona_1
della propria sorte e della morte imminente e, anzi, la peculiarità del caso di specie induce a rilevare che detta previsione infausta fosse imprevedibile per il danneggiato, essendosi determinata la morte dello stesso in seguito ad una caduta nel bagno di casa ed all'infrazione di alcune costole alla quale, di norma, non segue il decesso dell'infortunato. Non è poi provato che, in seguito agli eventi tragici, determinati dall'omessa diagnosi, quali l'arresto cardiocircolatorio, sia seguito un periodo di lucidità e la consapevolezza, in capo al , del possibile esito infausto del suo Per_1
decorso.
Deve ritenersi provato, invece, il danno biologico temporaneo pari a tre giorni, dal 7.11.2003 al 10.11.2003.
Esso, personalizzato con aumento del 100%, deve ritenersi pari ad € 230,00
(690€/3), deve essere riconosciuto iure hereditario alla odierna attrice.
9.Alla luce di quanto esposto, , a fronte delle domande avanzate, Parte_1
ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno pari ad € 313.110,00 (€ 230,00 + €
89.953,00 + € 222.927,00).
Come noto, peraltro, ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente ad un fatto illecito, sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito (in questi termini: Cass.
n. 11899/2016). Sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento è
22 necessario applicare, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (integrante un lucro cessante).
Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso (Cass. n.
2979/2023).
10.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei valori leggermente superiori a quelli intermedi tra i minimi ed i medi di cui al d.m. n. 55/2014 (così come successivamente modificato ed integrato), tenuto conto della limitata attività difensiva svolta nella fase istruttoria e decisoria (forma meramente orale) nonché dell'incidenza dell'attività professionale svolta sull'esito della lite;
il valore della controversia è tratto dal decisum.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
[...]
- condanna l' al Controparte_1
risarcimento del danno subito, iure proprio e iure hereditario, da , Parte_1
liquidato in € 313.110,00, oltre agli interessi legali sulla somma devalutata alla data della morte di e quindi rivalutata anno per anno;
Persona_1
- condanna l alla rifusione Controparte_1
delle spese legali sostenute da liquidate in € 18.000,00 da distrarsi in Parte_1
favore dell'avv. Francesco Carnuccio, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Reggio Calabria il 20.3.2025
Il Giudice dott. Dionisio Pantano
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