Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, firmati a Bruxelles il 28 marzo 1977:
a) accordi relativi all'accessione di Papua Nuova Guinea, delle Repubbliche di Capo Verde e di Sao Tome' e Principe alla convenzione firmata a Lome' il 28 febbraio 1975 in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il consiglio delle Comunita' europee, da una parte, e gli Stati ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico), dall'altra, con relativi protocolli e atti finali;
b) accordo che modifica l'accordo interno firmato a Bruxelles l'11 luglio 1975 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita'.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, firmati a Bruxelles il 28 marzo 1977:
a) accordi relativi all'accessione di Papua Nuova Guinea, delle Repubbliche di Capo Verde e di Sao Tome' e Principe alla convenzione firmata a Lome' il 28 febbraio 1975 in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il consiglio delle Comunita' europee, da una parte, e gli Stati ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico), dall'altra, con relativi protocolli e atti finali;
b) accordo che modifica l'accordo interno firmato a Bruxelles l'11 luglio 1975 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita'.