TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/03/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2107/2021
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2107 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno
2021, vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Corrado Parte_1 C.F._1
Trozzi, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio CP_1 C.F._2
Buonemani, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio – domande accessorie al divorzio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: conclude riportandosi a tutti i propri scritti difensivi, da intendersi, quivi,
espressamente ripetuti e trascritti, ed avuto anche riguardo ai risultati dell'attività istruttoria espletata,
insiste per la riconsiderazione dei presupposti per la prosecuzione dell'obbligo di mantenimento posto a
pagina 1 di 8 carico del proprio assistito ed in caso affermativo, rimodulare, in ogni caso, l'entità dell'eventuale
assegno, alla luce della nuova situazione patrimoniale degli ex coniugi, intervenuta in epoca successiva
alla Sentenza di separazione. Si allega, a tal fine, l'Ordinanza della Corte di Cassazione, in data
25.06.2024, con la quale è stata definitivamente attribuita alla signora la piena ed CP_1
esclusiva proprietà, senza nessun onere obbligatorio a suo cario, dell'ex casa familiare con relative
pertinenze ed accessori. L'Avv. Corrado Trozzi, chiede che la causa venga posta in decisione con
concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con Osservanza.
Per parte resistente: insiste nell'ammissione degli altri mezzi istruttori articolati nella 2^ memoria
183 cpc e, in subordine, conclude chiedendo, preliminarmente, l'ammissione dei predetti mezzi
istruttori soprattutto dei punti da F) ad M) e, in via ancora più subordinata cautelativa, riportandosi
alle conclusioni rassegnate nelle comparse di costituzione depositate in data 14-10-2021 e 22-9-2022 da
intendersi qui trascritte e chiedendone integrale accoglimento con vittoria di spese e spettanze
professionali con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 2510/2022, pubblicata il 31.12.2022, il Tribunale di Latina
dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Pt_1
e , in Latina, in data 7.9.1980;
[...] CP_1
Espletata l'istruttoria e precisate le conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa alla decisione collegiale, con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
- il merito della lite
Essendo già stata pronunciata sentenza non definitiva di divorzio, in questa sede deve disporsi sulle domande accessorie.
Rimessione della causa in istruttoria
Preliminarmente, va rigettata la richiesta avanzata da parte resistente di ammissione dei mezzi di prova articolati, previa remissione della causa in istruttoria, essendo la stessa sufficientemente istruita e matura per la decisione.
Assegno divorzile
pagina 2 di 8 Merita accoglimento la richiesta avanzata da di riconoscere in suo favore CP_1
l'assegno divorzile, per quanto di seguito esposto.
Come noto, le Sezioni Unite della Cassazione (con la pronuncia dell'11.7.2018 n. 18287) hanno chiarito che l'accertamento dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive richiede un'analisi composita da parte del Giudice, da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6.
In altri termini, il Giudice dovrà verificare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, alle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio.
In altri termini, l'assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del
1970, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa - un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa.
Nel caso di specie, è incontestabile che sussista una sperequazione reddituale tra le parti.
pagina 3 di 8 Risulta difatti la percezione, da parte di oltre che della pensione anche di Parte_1
redditi derivanti dallo svolgimento, privatamente, della professione medica (v. verbale udienza presidenziale, dichiarazioni Percepisco una pensione di € 1.300 circa al mese. Pt_1
Prima facevo anche la guardia medica e percepivo € 2.000 al mese oltre all'attività libero-professionale.
Tuttora esercito l'attività libero-professionale ma con intensità molto minore rispetto a prima
percependo circa € 300 al mese) nello studio di sua proprietà, presso il quale il ricorrente ha anche dichiarato di affittare stanze ad altri medici (v. verbale udienza 6.2.2024, interpello
3) il dott. è medico chirurgo specializzato in Omeopatia e svolge Parte_1 Pt_1
attività privata di libero professionista e agopuntura presso lo studio in Latina Viale Le
Corbusier affittando anche stanze a suoi colleghi;
Sul cap 3) Si è vero).
Dalle dichiarazioni reddituali in atti risulta la percezione, nel 2023, da parte del (v. Pt_1
dichiarazione reddituale 2024), di un reddito complessivo lordo annuo pari a 21.532,00 euro.
La , invece, risulta percepire unicamente quanto alla stessa corrisposto dal marito a CP_1
titolo di assegno di mantenimento.
La resistente, difatti, ha dedotto di non aver mai lavorato, se non come segretaria per il marito per un breve periodo, essendosi sempre dovuta occupare della gestione domestica e dell'accudimento dei figli (v. verbale udienza presidenziale, dichiarazioni : Non CP_1
lavoro né ho mai lavorato se non come “segretaria” presso lo studio di mio marito per un breve periodo
circa venti anni fa).
Ciò posto, la riconducibilità causale della rilevante disparità della situazione economico-
patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo a scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, prospettata dalla resistente, ha trovato riscontro nell'attività istruttoria espletata.
Lo stesso difatti, in sede di interpello, ha confessato che la moglie, nel corso del lungo Pt_1
matrimonio (circa 35 anni), si è sempre occupata della gestione domestica e dell'accudimento dei figli (v. verbale 6.2.2024, interpello 1) La sig.ra è casalinga e si è Parte_1 CP_1
sempre occupata della casa e dei figli;
Sul cap.1) Si è vero; Sul cap1). Tale circostanza è stata altresì confermata dal teste v. verbale udienza 18.6.2024, dichiarazioni Testimone_1
pagina 4 di 8 : 1) La sig.ra è casalinga e si è sempre occupata della casa e dei figli Testimone_1 CP_1
Si è vero, lo so perché sono amica della ). CP_1
Deve, pertanto, essere remunerato il ruolo trainante endo-familiare assunto dalla a CP_1
vantaggio del nucleo familiare e della carriera del marito, cui quest'ultimo ha potuto dedicarsi liberamente (come medico della Asl, come libero professionista e come imprenditore, attesa la costituzione, in costanza di matrimonio della Aurora Srl) beneficiando dell'attività domestica prestata dalla moglie.
Quanto alla determinazione dell'assegno divorzile occorre considerare che la resistente (65
anni) non ha dedotto di aver subito un sacrificio di proprie concrete prospettive professionali
(non avendo neanche prospettato di aver avuto delle ambizioni professionali cui avrebbe rinunciato), ciò non di meno, come la Suprema Corte insegna “il mancato sacrificio di aspettative professionali ed economiche del coniuge cd. debole può incidere sulla componente perequativa-riequilibratrice dell'assegno di mantenimento prevedendone una riduzione ma non un azzeramento laddove risulti, come nel caso di specie, che il coniuge abbia con le proprie maggiori incombenze familiari comunque contribuito, oltre alla realizzazione della vita familiare, al successo professionale ed economico dell'altro coniuge e,
conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale di tale coniuge
”(Cass. Civ., Sez. VI - 1, ord., 20 ottobre 2021 n. 29195).
Tutto ciò premesso, tenuto conto della disparità reddituale dei coniugi, della durata del matrimonio (35 anni) e del contributo offerto dalla moglie nell'arco della vita matrimoniale alla realizzazione personale/professionale del marito ed al ménage familiare, valutato altresì
il patrimonio immobiliare di pregio di cui entrambe le parti sono intestatarie (v. quadro fabbricati di cui alle dichiarazioni reddituali in atti da cui risulta la proprietà, in capo alla
, oltre che della casa coniugale – con rendita catastale pari a 1.756,00 – anche di un CP_1
secondo immobile, contraddistinto da codice utilizzo 2 quindi come immobile tenuto a disposizione, – con rendita catastale pari a 1.198,00; v. quadro fabbricati di cui alle dichiarazioni reddituali in atti da cui risulta la proprietà, in capo, al di un immobile, Pt_1
nel quale esercita la propria attività professionale, con rendita catastale pari a 1.913,00) reputa pagina 5 di 8 equo il Collegio porre a carico di l'obbligo di corrispondere a il Parte_1 CP_1
versamento della somma mensile di euro 600,00, oltre rivalutazione ISTAT indice F.O.I, a far data dalla pronuncia dichiarativa di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti (sentenza n. 2510/2022 emessa dal Tribunale di Latina in data27.12.2022, pubblicata in data 31.12.2022).
Le ulteriori domande di parte resistente
La richiesta avanzata da parte resistente in ordine alla condanna del al pagamento in Pt_1
suo favore, nella misura del 40%, del TFR percepito è inammissibile, stante la mancata percezione del trattamento di fine rapporto da parte del ricorrente.
difatti, ha versato in atti una dichiarazione promanante dalla Parte_1 [...]
(comunicazione n. registro ufficiale U. 0077923.05-09- Parte_2
2023) da cui risulta che lo stesso non ha mai percepito il trattamento di fine rapporto dalla Asl
per le attività di sostituto nella Medicina dei Servizi Territoriali e di Continuità Assistenziale e quale medico convenzionato di Assistenza Primaria, in quanto non previsto dall'Accordo
Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti di i Medici di Medicina Generale.
La domanda di parte ricorrente è stata, pertanto, spiegata, in assenza dei presupposti ex lege previsti (ovvero la percezione del TFR da parte del coniuge lavoratore) e non può che essere dichiarata inammissibile.
Inoltre, ha chiesto di riconoscersi in suo favore del 50% del valore delle quote del dr. CP_1
della Aurora srl, comprensivo di stabilimento e quanto di spettanza della società anche Parte_1
in ordine a beni mobili, strumentali, altri immobili, avviamento, crediti e, conseguentemente (quote peraltro, nelle more del giudizio, dal donate ai figli), la condanna del ricorrente al Pt_1
pagamento a favore della resistente di tutte le somme a lei spettanti ed indebitamente percepite e
percepende dal dr. da determinarsi in corso di causa ed in subordine anche Parte_1
equitativamente oltre interessi. La resistente ha altresì chiesto di riconoscersi in suo favore il
50% della titolarità dell'immobile in Latina viale Le Corbusier fg 168 part.lla 2189 sub 127 previa
revoca della dichiarazione stragiudiziale erroneamente eseguita dalla stessa sig.ra in sede CP_1
di Rogito ai sensi dell'art. 179 lett. F c.c. ed accertamento negativo dell'asserito contestato acquisto
pagina 6 di 8 soltanto fittizio eseguito dal Dr con ricavato del trasferimento di suoi beni personali e, Parte_1
conseguentemente, per la condanna del dr. al pagamento a favore della sig.ra Parte_1 CP_1
della quota parte di sua spettanza, da determinarsi in corso di causa e/o anche equitativamente,
[...]
oltre interessi, relativa all'indebita occupazione senza titolo da parte del dr. del predetto Parte_1
immobile in Latina viale Le Corbusier fg 168 part.lla 2189 sub 127 per la quota parte della sig.ra
[...]
. CP_1
Tali domande non possono che essere dichiarate inammissibili.
Come noto, difatti, nei giudizi di separazione e di divorzio, è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione e di divorzio, soggette al rito speciale, con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno,
soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione,
ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
Spese di lite
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
ferma la sentenza parziale di divorzio n. 2510/2022, pubblicata il 31.12.2022, così provvede:
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere (entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese) € 600,00 mensili in favore di , a titolo di assegno divorzile, oltre CP_1
rivalutazione ISTAT, indice F.O.I., a far data dalla pronuncia dichiarativa di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti (sentenza n. 2510/2022,
pubblicata il 31.12.2022);
DICHIARA inammissibile la domanda avanzata da in ordine alla CP_1
corresponsione in suo favore di quota parte del T.F.R. percepito da;
Parte_1
pagina 7 di 8 DICHIARA inammissibili le ulteriori domande spiegate da;
CP_1
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Latina, in camera di consiglio il 19.3.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Tania Monetti Pier Luigi De Cinti
pagina 8 di 8
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2107 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno
2021, vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Corrado Parte_1 C.F._1
Trozzi, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio CP_1 C.F._2
Buonemani, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio – domande accessorie al divorzio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: conclude riportandosi a tutti i propri scritti difensivi, da intendersi, quivi,
espressamente ripetuti e trascritti, ed avuto anche riguardo ai risultati dell'attività istruttoria espletata,
insiste per la riconsiderazione dei presupposti per la prosecuzione dell'obbligo di mantenimento posto a
pagina 1 di 8 carico del proprio assistito ed in caso affermativo, rimodulare, in ogni caso, l'entità dell'eventuale
assegno, alla luce della nuova situazione patrimoniale degli ex coniugi, intervenuta in epoca successiva
alla Sentenza di separazione. Si allega, a tal fine, l'Ordinanza della Corte di Cassazione, in data
25.06.2024, con la quale è stata definitivamente attribuita alla signora la piena ed CP_1
esclusiva proprietà, senza nessun onere obbligatorio a suo cario, dell'ex casa familiare con relative
pertinenze ed accessori. L'Avv. Corrado Trozzi, chiede che la causa venga posta in decisione con
concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con Osservanza.
Per parte resistente: insiste nell'ammissione degli altri mezzi istruttori articolati nella 2^ memoria
183 cpc e, in subordine, conclude chiedendo, preliminarmente, l'ammissione dei predetti mezzi
istruttori soprattutto dei punti da F) ad M) e, in via ancora più subordinata cautelativa, riportandosi
alle conclusioni rassegnate nelle comparse di costituzione depositate in data 14-10-2021 e 22-9-2022 da
intendersi qui trascritte e chiedendone integrale accoglimento con vittoria di spese e spettanze
professionali con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 2510/2022, pubblicata il 31.12.2022, il Tribunale di Latina
dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Pt_1
e , in Latina, in data 7.9.1980;
[...] CP_1
Espletata l'istruttoria e precisate le conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa alla decisione collegiale, con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
- il merito della lite
Essendo già stata pronunciata sentenza non definitiva di divorzio, in questa sede deve disporsi sulle domande accessorie.
Rimessione della causa in istruttoria
Preliminarmente, va rigettata la richiesta avanzata da parte resistente di ammissione dei mezzi di prova articolati, previa remissione della causa in istruttoria, essendo la stessa sufficientemente istruita e matura per la decisione.
Assegno divorzile
pagina 2 di 8 Merita accoglimento la richiesta avanzata da di riconoscere in suo favore CP_1
l'assegno divorzile, per quanto di seguito esposto.
Come noto, le Sezioni Unite della Cassazione (con la pronuncia dell'11.7.2018 n. 18287) hanno chiarito che l'accertamento dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive richiede un'analisi composita da parte del Giudice, da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6.
In altri termini, il Giudice dovrà verificare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, alle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio.
In altri termini, l'assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del
1970, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa - un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa.
Nel caso di specie, è incontestabile che sussista una sperequazione reddituale tra le parti.
pagina 3 di 8 Risulta difatti la percezione, da parte di oltre che della pensione anche di Parte_1
redditi derivanti dallo svolgimento, privatamente, della professione medica (v. verbale udienza presidenziale, dichiarazioni Percepisco una pensione di € 1.300 circa al mese. Pt_1
Prima facevo anche la guardia medica e percepivo € 2.000 al mese oltre all'attività libero-professionale.
Tuttora esercito l'attività libero-professionale ma con intensità molto minore rispetto a prima
percependo circa € 300 al mese) nello studio di sua proprietà, presso il quale il ricorrente ha anche dichiarato di affittare stanze ad altri medici (v. verbale udienza 6.2.2024, interpello
3) il dott. è medico chirurgo specializzato in Omeopatia e svolge Parte_1 Pt_1
attività privata di libero professionista e agopuntura presso lo studio in Latina Viale Le
Corbusier affittando anche stanze a suoi colleghi;
Sul cap 3) Si è vero).
Dalle dichiarazioni reddituali in atti risulta la percezione, nel 2023, da parte del (v. Pt_1
dichiarazione reddituale 2024), di un reddito complessivo lordo annuo pari a 21.532,00 euro.
La , invece, risulta percepire unicamente quanto alla stessa corrisposto dal marito a CP_1
titolo di assegno di mantenimento.
La resistente, difatti, ha dedotto di non aver mai lavorato, se non come segretaria per il marito per un breve periodo, essendosi sempre dovuta occupare della gestione domestica e dell'accudimento dei figli (v. verbale udienza presidenziale, dichiarazioni : Non CP_1
lavoro né ho mai lavorato se non come “segretaria” presso lo studio di mio marito per un breve periodo
circa venti anni fa).
Ciò posto, la riconducibilità causale della rilevante disparità della situazione economico-
patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo a scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, prospettata dalla resistente, ha trovato riscontro nell'attività istruttoria espletata.
Lo stesso difatti, in sede di interpello, ha confessato che la moglie, nel corso del lungo Pt_1
matrimonio (circa 35 anni), si è sempre occupata della gestione domestica e dell'accudimento dei figli (v. verbale 6.2.2024, interpello 1) La sig.ra è casalinga e si è Parte_1 CP_1
sempre occupata della casa e dei figli;
Sul cap.1) Si è vero; Sul cap1). Tale circostanza è stata altresì confermata dal teste v. verbale udienza 18.6.2024, dichiarazioni Testimone_1
pagina 4 di 8 : 1) La sig.ra è casalinga e si è sempre occupata della casa e dei figli Testimone_1 CP_1
Si è vero, lo so perché sono amica della ). CP_1
Deve, pertanto, essere remunerato il ruolo trainante endo-familiare assunto dalla a CP_1
vantaggio del nucleo familiare e della carriera del marito, cui quest'ultimo ha potuto dedicarsi liberamente (come medico della Asl, come libero professionista e come imprenditore, attesa la costituzione, in costanza di matrimonio della Aurora Srl) beneficiando dell'attività domestica prestata dalla moglie.
Quanto alla determinazione dell'assegno divorzile occorre considerare che la resistente (65
anni) non ha dedotto di aver subito un sacrificio di proprie concrete prospettive professionali
(non avendo neanche prospettato di aver avuto delle ambizioni professionali cui avrebbe rinunciato), ciò non di meno, come la Suprema Corte insegna “il mancato sacrificio di aspettative professionali ed economiche del coniuge cd. debole può incidere sulla componente perequativa-riequilibratrice dell'assegno di mantenimento prevedendone una riduzione ma non un azzeramento laddove risulti, come nel caso di specie, che il coniuge abbia con le proprie maggiori incombenze familiari comunque contribuito, oltre alla realizzazione della vita familiare, al successo professionale ed economico dell'altro coniuge e,
conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale di tale coniuge
”(Cass. Civ., Sez. VI - 1, ord., 20 ottobre 2021 n. 29195).
Tutto ciò premesso, tenuto conto della disparità reddituale dei coniugi, della durata del matrimonio (35 anni) e del contributo offerto dalla moglie nell'arco della vita matrimoniale alla realizzazione personale/professionale del marito ed al ménage familiare, valutato altresì
il patrimonio immobiliare di pregio di cui entrambe le parti sono intestatarie (v. quadro fabbricati di cui alle dichiarazioni reddituali in atti da cui risulta la proprietà, in capo alla
, oltre che della casa coniugale – con rendita catastale pari a 1.756,00 – anche di un CP_1
secondo immobile, contraddistinto da codice utilizzo 2 quindi come immobile tenuto a disposizione, – con rendita catastale pari a 1.198,00; v. quadro fabbricati di cui alle dichiarazioni reddituali in atti da cui risulta la proprietà, in capo, al di un immobile, Pt_1
nel quale esercita la propria attività professionale, con rendita catastale pari a 1.913,00) reputa pagina 5 di 8 equo il Collegio porre a carico di l'obbligo di corrispondere a il Parte_1 CP_1
versamento della somma mensile di euro 600,00, oltre rivalutazione ISTAT indice F.O.I, a far data dalla pronuncia dichiarativa di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti (sentenza n. 2510/2022 emessa dal Tribunale di Latina in data27.12.2022, pubblicata in data 31.12.2022).
Le ulteriori domande di parte resistente
La richiesta avanzata da parte resistente in ordine alla condanna del al pagamento in Pt_1
suo favore, nella misura del 40%, del TFR percepito è inammissibile, stante la mancata percezione del trattamento di fine rapporto da parte del ricorrente.
difatti, ha versato in atti una dichiarazione promanante dalla Parte_1 [...]
(comunicazione n. registro ufficiale U. 0077923.05-09- Parte_2
2023) da cui risulta che lo stesso non ha mai percepito il trattamento di fine rapporto dalla Asl
per le attività di sostituto nella Medicina dei Servizi Territoriali e di Continuità Assistenziale e quale medico convenzionato di Assistenza Primaria, in quanto non previsto dall'Accordo
Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti di i Medici di Medicina Generale.
La domanda di parte ricorrente è stata, pertanto, spiegata, in assenza dei presupposti ex lege previsti (ovvero la percezione del TFR da parte del coniuge lavoratore) e non può che essere dichiarata inammissibile.
Inoltre, ha chiesto di riconoscersi in suo favore del 50% del valore delle quote del dr. CP_1
della Aurora srl, comprensivo di stabilimento e quanto di spettanza della società anche Parte_1
in ordine a beni mobili, strumentali, altri immobili, avviamento, crediti e, conseguentemente (quote peraltro, nelle more del giudizio, dal donate ai figli), la condanna del ricorrente al Pt_1
pagamento a favore della resistente di tutte le somme a lei spettanti ed indebitamente percepite e
percepende dal dr. da determinarsi in corso di causa ed in subordine anche Parte_1
equitativamente oltre interessi. La resistente ha altresì chiesto di riconoscersi in suo favore il
50% della titolarità dell'immobile in Latina viale Le Corbusier fg 168 part.lla 2189 sub 127 previa
revoca della dichiarazione stragiudiziale erroneamente eseguita dalla stessa sig.ra in sede CP_1
di Rogito ai sensi dell'art. 179 lett. F c.c. ed accertamento negativo dell'asserito contestato acquisto
pagina 6 di 8 soltanto fittizio eseguito dal Dr con ricavato del trasferimento di suoi beni personali e, Parte_1
conseguentemente, per la condanna del dr. al pagamento a favore della sig.ra Parte_1 CP_1
della quota parte di sua spettanza, da determinarsi in corso di causa e/o anche equitativamente,
[...]
oltre interessi, relativa all'indebita occupazione senza titolo da parte del dr. del predetto Parte_1
immobile in Latina viale Le Corbusier fg 168 part.lla 2189 sub 127 per la quota parte della sig.ra
[...]
. CP_1
Tali domande non possono che essere dichiarate inammissibili.
Come noto, difatti, nei giudizi di separazione e di divorzio, è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione e di divorzio, soggette al rito speciale, con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno,
soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione,
ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
Spese di lite
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
ferma la sentenza parziale di divorzio n. 2510/2022, pubblicata il 31.12.2022, così provvede:
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere (entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese) € 600,00 mensili in favore di , a titolo di assegno divorzile, oltre CP_1
rivalutazione ISTAT, indice F.O.I., a far data dalla pronuncia dichiarativa di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti (sentenza n. 2510/2022,
pubblicata il 31.12.2022);
DICHIARA inammissibile la domanda avanzata da in ordine alla CP_1
corresponsione in suo favore di quota parte del T.F.R. percepito da;
Parte_1
pagina 7 di 8 DICHIARA inammissibili le ulteriori domande spiegate da;
CP_1
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Latina, in camera di consiglio il 19.3.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Tania Monetti Pier Luigi De Cinti
pagina 8 di 8