Articolo 2447 sexies del Codice civile
Articolo 2423 terArticolo 2426
Versione
1 gennaio 2004
>
Versione
29 febbraio 2004
Art. 2447-sexies.

(Libri obbligatori e altre scritture contabili).

Con riferimento allo specifico affare cui un patrimonio e' destinato ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis, gli amministratori ((. . .)) tengono separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti.
Qualora siano emessi strumenti finanziari, la societa' deve altresi' tenere un libro indicante le loro caratteristiche, l'ammontare di quelli emessi e di quelli estinti, le generalita' dei titolari degli strumenti nominativi e i trasferimenti e i vincoli ad essi relativi.
Entrata in vigore il 29 febbraio 2004
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente