Articolo 10 della Legge 11 agosto 1991, n. 271
Articolo 9Articolo 11
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10 settembre 1991
Art. 10. 1. L' articolo 68 del testo unico n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
"Art. 68 - 1. Appena compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente da' inizio alle operazioni di scrutinio.
2. Allo scopo, uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale e' dato il voto ed il cognome del candidato al quale e' attribuita la preferenza, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.
3. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto e' stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
4. E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
5. E' vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.
6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.
7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruita' dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale".
2. I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dall' articolo 68 del testo unico n. 361 del 1957 sono segnalati al presidente della corte d'appello da parte degli uffici immediatamente sopraordinati agli uffici elettorali di sezione, comunque denominati, ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell' articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 21 marzo 1990, n. 53 .
Nota all' art. 10 :
- Il comma 4 dell'art. 1 della legge n. 53/1990 cosi' dispone:
"4. Il presidente della corte d'appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall'albo:
a) di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;
b) di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;
c) di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;
d) di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960 ;
e) di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati si sono resi responsabili di gravi inadempienze.".
Entrata in vigore il 10 settembre 1991