Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 14/01/2026, n. 24
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Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Accolto
    Applicabilità dell'art. 88, commi 4 e 4-bis, TUIR

    La Corte ritiene che la notifica del valore fiscale del credito non sia necessaria quando il credito rinunciato derivi da un finanziamento infruttifero di un socio che non sia imprenditore, amministratore o illimitatamente responsabile. Tale fattispecie è assimilabile alla rinuncia al TFM da parte di amministratori soci, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 124/2017, escludendo la tassazione di sopravvenienze attive e la necessità di comunicazione del valore fiscale del credito.

  • Accolto
    Compensazione tra crediti

    La Corte rileva che, sebbene la rinuncia al credito non fosse necessaria per attuare la compensazione, la compensazione opera di diritto e rende l'operazione fiscalmente irrilevante. Inoltre, la società ha regolarmente emesso fattura per le prestazioni rese, includendo l'importo tra i ricavi tassabili, e il costo è stato contabilizzato dal professionista.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 14/01/2026, n. 24
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
    Numero : 24
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

    Testo completo