CGT2
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 14/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MESSINI D'AGOSTINI PIERO, Presidente
SCIAUDONE AN, Relatore
ZIROLDI ALBERTO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1069/2021 depositato il 10/08/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2 Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Rappresentante difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ferrara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 51/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FERRARA sez. 2 e pubblicata il 11/02/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD02I3006372019 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD01I3006452019 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD01I3006472019 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni dell'appellante
Riformare integralmente la Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara n. 51, pronunciata il 17/12/2020 e depositata l'11/2/2021 e, conseguentemente, dichiarare illegittimi gli Avvisi di Accertamento
a suo tempo impugnati.
Conclusioni dell'appellato
Rigettare l'appello, confermando la sentenza impugnata, con vittoria di spese, competenze e onorari per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_4 S.R.L. (già Società_1 s.a.s. di Ricorrente_1 e C.”), Ricorrente_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_3 hanno impugnato gli Avvisi di Accertamento nn. THD02I300637/2019, THD01I300645/2019 e THD01I300647/2019, con cui venivano accertate maggiori imposte IRPEF e relative Addizionali Regionale e Comunale - in capo ai soci Ricorrente_3
e Ricorrente_2 - titolari di quote pari, rispettivamente, al 49% e 51% -, oltre sanzioni ed interessi (il terzo socio era socio d'opera senza partecipazione al capitale).
Secondo l'Amministrazione finanziaria doveva essere recuperate a tassazione, in capo alla società - a titolo di sopravvenienza attiva, ai sensi dell'art. 88, comma 4- bis, del D.P.R. 917/1986 -, una somma pari
€ 57.340,00, della quale la società aveva beneficiato a seguito della rinuncia operata dal socio
Ricorrente_2 ad una parte (pari appunto ad € 57.340,00) del maggior credito da lui vantato per finanziamenti infruttiferi erogati a favore della società partecipata.
Nella prospettazione dell'Amministrazione Finanziaria, la somma doveva essere recuperata, in quanto il socio rinunciante non aveva comunicato alla partecipata il valore fiscale del credito rinunciato.
Poiché per effetto della tipologia del maggior ricavo accertato -sopravvenienza attiva-, il recupero non comportava riflessi nei confronti della società ma soltanto nei confronti dei soci, per trasparenza, il maggior reddito veniva attribuito solo a questi ultimi.
Con la propria impugnazione, i ricorrenti deducevano la nullità degli avvisi di accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 88, commi 4 e 4-bis, TUIR, tenuto conto che, essendo la norma rivolta solamente a soci titolari di reddito d'impresa, non poteva applicarsi nel caso in questione, visto che il socio che rinuncia
è una persona fisica non esercente l'attività d'impresa; la incompatibilità tra la qualifica di imprenditore e quella di socio accomandante e di dottore commercialista;
la nullità degli avvisi di accertamento per violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 53 Cost. con riferimento alla tesi dell'“incasso giuridico”.
A seguito della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle entrate, la quale insisteva per la conferma della legittimità del proprio operato, la CTP di Ferrara rigettava il ricorso.
Avverso la decisione propongono appello gli originari ricorrenti, riproponendo nella sostanza le medesime doglianze avanzate in primo grado.
L'Agenzia delle entrate resiste al gravame e ne chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Si deve infatti ritenere che, quando il credito al quale si rinuncia trovi il fondamento in un finanziamento infruttifero di un socio, che non sia imprenditore, non sia amministratore e non sia neanche illimitatamente responsabile dei debiti della società, la notifica del valore fiscale del credito non sia necessaria, secondo la previsione di cui all'art. 88, commi 4 e 4-bis, TUIR.
L'ipotesi in questione, che ricorre nel caso di specie, è del tutto assimilabile al caso della rinuncia al TFM da parte degli amministratori soci, per i quali l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 124 del 2017, ha stabilito che, essendosi in presenza di crediti per il TFM dovuto a persone fisiche non esercenti un'attività di impresa, non è “ravvisabile alcuna differenza tra il valore fiscale dei crediti rinunciati e il loro valore nominale
", e "la società partecipata non dovrà tassare alcuna sopravvenienza attiva ai sensi del comma 4bis dell'articolo 88 del TUIR”. La medesima risoluzione afferma anche che “allo stesso modo, non si ritiene necessaria la comunicazione alla società partecipata del valore fiscale dei crediti oggetto di rinuncia (articolo
88, comma 4-bis, secondo periodo), non potendosi verificare quelle distorsioni - dovute appunto alla mancata coincidenza tra il valore nominale dei crediti e il loro valore fiscale (ad esempio, per effetto di svalutazione)
- che il legislatore ha inteso scongiurare e che sono ravvisabili soltanto in presenza di un'attività di impresa”.
In realtà, nella fattispecie sottoposta all'attenzione della Corte, la operazione portata a termine dalle parti corrisponde alla compensazione tra un credito vantato dalla società per servizi resi al socio ed un credito vantato dal socio, non imprenditore, a titolo di finanziamento infruttifero. Ora, è certamente vero che il meccanismo della rinuncia al credito, utilizzato per attuare la compensazione non era necessario, dal momento che la compensazione legale si verifica di diritto al momento della coesistenza dei reciproci debiti e crediti;
ma è pur vero che, proprio perché la compensazione opera di diritto, la operazione è fiscalmente irrilevante.
Peraltro, risulta dagli atti di causa, che la società abbia regolarmente emesso fattura per le prestazioni rese, cosicché il relativo importo è stato regolarmente considerato tra i ricavi ai fini della formazione del reddito della società, e pertanto sottoposto alla relativa tassazione;
così come, correlativamente, il costo sostenuto per le prestazioni ricevute è stato contabilizzato tra le uscite sostenute dal professionista.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9
Accoglie l'appello e annulla gli avvisi di accertamento impugnati.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado che liquida in € 3.000,00, oltre oneri di lege, se dovuti.
Bologna, 15.12.2025
Il Relatore Il Presidente
NT Sciaudone PI SI D'Agostini
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MESSINI D'AGOSTINI PIERO, Presidente
SCIAUDONE AN, Relatore
ZIROLDI ALBERTO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1069/2021 depositato il 10/08/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2 Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Rappresentante difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ferrara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 51/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FERRARA sez. 2 e pubblicata il 11/02/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD02I3006372019 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD01I3006452019 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD01I3006472019 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni dell'appellante
Riformare integralmente la Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara n. 51, pronunciata il 17/12/2020 e depositata l'11/2/2021 e, conseguentemente, dichiarare illegittimi gli Avvisi di Accertamento
a suo tempo impugnati.
Conclusioni dell'appellato
Rigettare l'appello, confermando la sentenza impugnata, con vittoria di spese, competenze e onorari per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_4 S.R.L. (già Società_1 s.a.s. di Ricorrente_1 e C.”), Ricorrente_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_3 hanno impugnato gli Avvisi di Accertamento nn. THD02I300637/2019, THD01I300645/2019 e THD01I300647/2019, con cui venivano accertate maggiori imposte IRPEF e relative Addizionali Regionale e Comunale - in capo ai soci Ricorrente_3
e Ricorrente_2 - titolari di quote pari, rispettivamente, al 49% e 51% -, oltre sanzioni ed interessi (il terzo socio era socio d'opera senza partecipazione al capitale).
Secondo l'Amministrazione finanziaria doveva essere recuperate a tassazione, in capo alla società - a titolo di sopravvenienza attiva, ai sensi dell'art. 88, comma 4- bis, del D.P.R. 917/1986 -, una somma pari
€ 57.340,00, della quale la società aveva beneficiato a seguito della rinuncia operata dal socio
Ricorrente_2 ad una parte (pari appunto ad € 57.340,00) del maggior credito da lui vantato per finanziamenti infruttiferi erogati a favore della società partecipata.
Nella prospettazione dell'Amministrazione Finanziaria, la somma doveva essere recuperata, in quanto il socio rinunciante non aveva comunicato alla partecipata il valore fiscale del credito rinunciato.
Poiché per effetto della tipologia del maggior ricavo accertato -sopravvenienza attiva-, il recupero non comportava riflessi nei confronti della società ma soltanto nei confronti dei soci, per trasparenza, il maggior reddito veniva attribuito solo a questi ultimi.
Con la propria impugnazione, i ricorrenti deducevano la nullità degli avvisi di accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 88, commi 4 e 4-bis, TUIR, tenuto conto che, essendo la norma rivolta solamente a soci titolari di reddito d'impresa, non poteva applicarsi nel caso in questione, visto che il socio che rinuncia
è una persona fisica non esercente l'attività d'impresa; la incompatibilità tra la qualifica di imprenditore e quella di socio accomandante e di dottore commercialista;
la nullità degli avvisi di accertamento per violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 53 Cost. con riferimento alla tesi dell'“incasso giuridico”.
A seguito della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle entrate, la quale insisteva per la conferma della legittimità del proprio operato, la CTP di Ferrara rigettava il ricorso.
Avverso la decisione propongono appello gli originari ricorrenti, riproponendo nella sostanza le medesime doglianze avanzate in primo grado.
L'Agenzia delle entrate resiste al gravame e ne chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Si deve infatti ritenere che, quando il credito al quale si rinuncia trovi il fondamento in un finanziamento infruttifero di un socio, che non sia imprenditore, non sia amministratore e non sia neanche illimitatamente responsabile dei debiti della società, la notifica del valore fiscale del credito non sia necessaria, secondo la previsione di cui all'art. 88, commi 4 e 4-bis, TUIR.
L'ipotesi in questione, che ricorre nel caso di specie, è del tutto assimilabile al caso della rinuncia al TFM da parte degli amministratori soci, per i quali l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 124 del 2017, ha stabilito che, essendosi in presenza di crediti per il TFM dovuto a persone fisiche non esercenti un'attività di impresa, non è “ravvisabile alcuna differenza tra il valore fiscale dei crediti rinunciati e il loro valore nominale
", e "la società partecipata non dovrà tassare alcuna sopravvenienza attiva ai sensi del comma 4bis dell'articolo 88 del TUIR”. La medesima risoluzione afferma anche che “allo stesso modo, non si ritiene necessaria la comunicazione alla società partecipata del valore fiscale dei crediti oggetto di rinuncia (articolo
88, comma 4-bis, secondo periodo), non potendosi verificare quelle distorsioni - dovute appunto alla mancata coincidenza tra il valore nominale dei crediti e il loro valore fiscale (ad esempio, per effetto di svalutazione)
- che il legislatore ha inteso scongiurare e che sono ravvisabili soltanto in presenza di un'attività di impresa”.
In realtà, nella fattispecie sottoposta all'attenzione della Corte, la operazione portata a termine dalle parti corrisponde alla compensazione tra un credito vantato dalla società per servizi resi al socio ed un credito vantato dal socio, non imprenditore, a titolo di finanziamento infruttifero. Ora, è certamente vero che il meccanismo della rinuncia al credito, utilizzato per attuare la compensazione non era necessario, dal momento che la compensazione legale si verifica di diritto al momento della coesistenza dei reciproci debiti e crediti;
ma è pur vero che, proprio perché la compensazione opera di diritto, la operazione è fiscalmente irrilevante.
Peraltro, risulta dagli atti di causa, che la società abbia regolarmente emesso fattura per le prestazioni rese, cosicché il relativo importo è stato regolarmente considerato tra i ricavi ai fini della formazione del reddito della società, e pertanto sottoposto alla relativa tassazione;
così come, correlativamente, il costo sostenuto per le prestazioni ricevute è stato contabilizzato tra le uscite sostenute dal professionista.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9
Accoglie l'appello e annulla gli avvisi di accertamento impugnati.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado che liquida in € 3.000,00, oltre oneri di lege, se dovuti.
Bologna, 15.12.2025
Il Relatore Il Presidente
NT Sciaudone PI SI D'Agostini