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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 28/02/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. 1209/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 1209/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], ed ai fini del Parte_1 C.F._1 presente giudizio domiciliata in Crotone alla via Largo Umberto I n.53 presso lo studio dell'Avv. Maria
Deufemia (CF ; pec: , che la rappresenta e difende per C.F._2 Email_1 mandato in calce al ricorso
E
(CF: ), nato a [...] il [...], ed ai fini del Parte_2 C.F._3 presente giudizio domiciliato in Crotone alla via Largo Umberto I n.53 presso lo studio dell'Avv. Maria
Deufemia (CF ; pec: , che lo rappresenta e difende per C.F._2 Email_1 mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
Conclusioni: rassegnate all'udienza del 12/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.: “le parti dichiarano di non volersi riconciliare e si riportano integralmente al proprio atto introduttivo, chiedendo di confermare le condizioni concordate dai coniugi.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. c.p.c., depositato in data 11/11/2024, Parte_1
e esponevano: Parte_2 - di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 31/08/2023 nel Comune di Crotone
(KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 86, Anno 2023, parte
2, serie A;
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- che le numerose incomprensioni e discussioni hanno fatto venir meno quell'affectio coniugalis che rappresenta il presupposto di ogni sano rapporto matrimoniale, e vista l'impossibilità definitiva di risanamento della vita di coppia, decidevano di separarsi.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro; 2) La casa coniugale sita in Crotone alla via Discesa
Bastione Castello n.81B, di proprietà del sig. rimarrà allo stesso insieme a tutto Parte_2
l'arredo in essa presente;
3) Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento senza nulla chiedere all'altro poiché indipendenti ed autonomi e quindi dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualunque assegno di mantenimento per sé stessi;
4) l'autovettura modello Toyota di proprietà del sig. ma in uso alla sig.ra ritornerà nella piena proprietà e possesso Pt_2 Pt_1 del e viceversa l'autovettura modello smart intestata alla sig.ra ma in uso al Pt_2 Pt_1 Pt_2 ritornerà nella proprietà e possesso della sig.ra 5) i due animaletti domestici saranno gestiti Pt_1 dalla sig.ra .” Parte_1
Con decreto del 27/11/2024 di assegnazione della causa, il Presidente disponeva la comparizione personale dei coniugi all'udienza del 15/01/2025. Con istanza del 29/11/2024 le parti chiedevano che l'udienza del 15/01/2025 fosse sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art 127 ter c.p.c., ed il Giudice con decreto autorizzava la trattazione scritta della stessa.
Dopo un rinvio concesso per la produzione di integrazione documentale, con ordinanza del 15/01/2025 il giudice relatore rinviava all'udienza del 12/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
In data 17/01/2025, le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni di separazione summenzionate.
Visto il parere favorevole del P.M., letti gli atti, all'udienza del 12/02/2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.1209/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiarala separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 31/08/2023 nel Comune di
Crotone (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 86, Anno
2023, parte 2, serie A;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 20.02.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 1209/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], ed ai fini del Parte_1 C.F._1 presente giudizio domiciliata in Crotone alla via Largo Umberto I n.53 presso lo studio dell'Avv. Maria
Deufemia (CF ; pec: , che la rappresenta e difende per C.F._2 Email_1 mandato in calce al ricorso
E
(CF: ), nato a [...] il [...], ed ai fini del Parte_2 C.F._3 presente giudizio domiciliato in Crotone alla via Largo Umberto I n.53 presso lo studio dell'Avv. Maria
Deufemia (CF ; pec: , che lo rappresenta e difende per C.F._2 Email_1 mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
Conclusioni: rassegnate all'udienza del 12/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.: “le parti dichiarano di non volersi riconciliare e si riportano integralmente al proprio atto introduttivo, chiedendo di confermare le condizioni concordate dai coniugi.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. c.p.c., depositato in data 11/11/2024, Parte_1
e esponevano: Parte_2 - di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 31/08/2023 nel Comune di Crotone
(KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 86, Anno 2023, parte
2, serie A;
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- che le numerose incomprensioni e discussioni hanno fatto venir meno quell'affectio coniugalis che rappresenta il presupposto di ogni sano rapporto matrimoniale, e vista l'impossibilità definitiva di risanamento della vita di coppia, decidevano di separarsi.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro; 2) La casa coniugale sita in Crotone alla via Discesa
Bastione Castello n.81B, di proprietà del sig. rimarrà allo stesso insieme a tutto Parte_2
l'arredo in essa presente;
3) Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento senza nulla chiedere all'altro poiché indipendenti ed autonomi e quindi dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualunque assegno di mantenimento per sé stessi;
4) l'autovettura modello Toyota di proprietà del sig. ma in uso alla sig.ra ritornerà nella piena proprietà e possesso Pt_2 Pt_1 del e viceversa l'autovettura modello smart intestata alla sig.ra ma in uso al Pt_2 Pt_1 Pt_2 ritornerà nella proprietà e possesso della sig.ra 5) i due animaletti domestici saranno gestiti Pt_1 dalla sig.ra .” Parte_1
Con decreto del 27/11/2024 di assegnazione della causa, il Presidente disponeva la comparizione personale dei coniugi all'udienza del 15/01/2025. Con istanza del 29/11/2024 le parti chiedevano che l'udienza del 15/01/2025 fosse sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art 127 ter c.p.c., ed il Giudice con decreto autorizzava la trattazione scritta della stessa.
Dopo un rinvio concesso per la produzione di integrazione documentale, con ordinanza del 15/01/2025 il giudice relatore rinviava all'udienza del 12/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
In data 17/01/2025, le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni di separazione summenzionate.
Visto il parere favorevole del P.M., letti gli atti, all'udienza del 12/02/2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.1209/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiarala separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 31/08/2023 nel Comune di
Crotone (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 86, Anno
2023, parte 2, serie A;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 20.02.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli