Articolo 44 della Legge 23 febbraio 1974, n. 63
Articolo 43Articolo 45
Versione
4 aprile 1974
Art. 44.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1972 (articolo 40). L. 192.675.141 Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139.625 Somme riscosse e non versate (colonna p del riepilogo dell'entrata) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 22.369 Residui attivi al 31 dicembre 1972 . . . . . . . . . . L. 192.837.135
Entrata in vigore il 4 aprile 1974