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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/04/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 820/2021 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 820/2021 R. G., vertente tra
(C.F. e P. IVA di seguito anche solo Parte_1 P.IVA_1
Parte
), con sede in piazza Salimbeni 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1
rappresentata e difesa come in atti dagli Avv.ti Alberto Giaconia e Antonino Gitto, presso il cui studio in Catania, via Francesco Crispi, 247 è elettivamente domiciliata;
- appellante
contro
(P. IVA , di seguito anche ”), Controparte_1 P.IVA_2 CP_1 in persona del curatore, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Gianpiero Picciolo, ed elettivamente domiciliato in Messina, viale Luigi Cadorna, 2, presso lo studio dell'avv. Giuseppe De
Domenico;
- appellato
1 ******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1005/2021, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data
11 ottobre 2021 nel giudizio iscritto al n. 981/2009 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: […] 3) nel merito, in accoglimento dei motivi di appello, ritenere e dichiarare la mancanza dei presupposti soggettivo e oggettivo dell'azione revocatoria e per l'effetto riformare la sentenza n. 1005/2021, con rigetto della domanda della Curatela;
4) sempre nel merito ed in subordine, ridurre la condanna di pagamento, escludendo le operazioni di giroconto sul conto corrente oggetto di causa e provenienti dai conti anticipi, non avendo carattere solutorio;
5) sempre nel merito e in subordine, ove dovesse confermare la pronuncia di condanna della al Pt_1
pagamento delle rimesse solutorie, indicare quale data di decorrenza degli interessi legali sulla sorte capitale il 24/6/2009 e non la data di dichiarazione di fallimento, 5) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del presente giudizio”.
Per l'appellato: “Per tutto quanto fin qui esposto, la Curatela, ritualmente autorizzata e rappresentata, chiede che l'On. Collegio e l'Ill.mo Sig. Giudice Istruttore, nelle rispettive competenze, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa e previa acquisizione dei fascicoli del giudizio di 1° grado, voglia: 1) ritenere e/o dichiarare inammissibile e/o improcedibile, ovvero rigettare nel merito l'appello proposto, siccome infondato in fatto ed inattendibile in diritto e, per
l'effetto, confermare la sentenza di 1° grado e quindi: a) accertare e dichiarare che la ditta, poi fallita, effettuava sul conto corrente bancario n. 10252/Z, intrattenuto presso l'agenzia di Falcone della Banca NA AR EN PA (oggi, ), rimesse bancarie Parte_1 revocabili ex art. 67/2 l.f., per un ammontare complessivo di €. 199.548,00 (centonovantanovemila cinquecentoquarantotto /00 euro); b) accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 67/2 legge fall. (ante riforma) e, per l'effetto, dichiarare inefficaci, nei confronti della massa dei creditori, le suddette rimesse bancarie, effettuate da parte di;
c) accertare e CP_1
dichiarare che la ditta, poi fallita, effettuava sul medesimo conto corrente bancario n. 10252/Z, ulteriori versamenti (quali anticipi su fatture dai conti nn. 10875J e 11010B), revocabili ex art. 67/2
l.f., per un ammontare complessivo di €. 96.794,00; d) accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 67/2 legge fall. (ante riforma) e, per l'effetto, dichiarare inefficaci, nei confronti della massa dei creditori, i suddetti pagamenti (anticipi), effettuati da parte di
[...]
; e) accertare e dichiarare, altresì, che la ditta poi fallita, effettuava, dopo la dichiarazione CP_1
2 di fallimento, sul conto corrente n. 10252/Z, ulteriori rimesse bancarie, per un ammontare complessivo di €. 7.000,00; f) accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti previsti dall'art.
44 legge fall. e, per l'effetto, dichiarare inefficaci, nei confronti della massa dei creditori, i suddetti versamenti effettuati da parte di , successivamente alla sentenza di fallimento;
g) CP_1 condannare, per l'effetto, la convenuta al pagamento della complessiva somma di €. 303.342,00 (€.
199.548,00 + €. 7.000,00 + €. 96.794,00), oltre interessi dalla data di dichiarazione di fallimento o, in subordine, dalla domanda giudiziale, al soddisfo. 3) Ove occorra, per mero scrupolo, si insiste nelle richieste istruttorie di cui alla memoria depositata, in 1° grado, ex art. 183/6 n. 2 cpc . 4) Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 22 giugno 2009, la curatela del fallimento Controparte_1
conveniva in giudizio la affinché, ai sensi dell'art. 67
[...] Parte_1
comma 2 legge fallimentare, fossero dichiarati inefficaci nei confronti dei creditori fallimentari le seguenti operazioni eseguite sul conto corrente n. 10252/Z, intestato alla ditta fallita e aperto presso la filiale di Falcone della (poi ): le rimesse bancarie, Controparte_2 Parte_1 pari a € 199.548,00, eseguite nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
i versamenti, pari a
€ 96.794,00, eseguiti a titolo di acconto di fatture;
le ulteriori rimesse bancarie, pari a € 7.000,00, eseguite dopo la dichiarazione di fallimento. Parte si costituiva in giudizio con comparsa del 4-8 gennaio 2010, preliminarmente eccependo la nullità della citazione avversaria per assoluta indeterminatezza dell'oggetto, e chiedendone comunque il rigetto per la mancanza dei presupposti, soggettivo e oggettivo, per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare.
Istruita la causa mediante le memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., l'escussione di testi e l'espletamento di CTU, il Tribunale la definiva con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., non notificata, nella quale, definitivamente pronunciando, così statuiva: “1) Accoglie la domanda così come svolta da parte attrice e dichiara che la ditta, poi fallita, effettuava sul conto corrente bancario n. 10252/Z, intrattenuto presso l'agenzia di Falcone della Banca NA AR EN PA (oggi,
[...]
), rimesse bancarie revocabili ex art. 67/2 l.f., per un ammontare complessivo Parte_1 di €. 303.347,34 (trecentotremilatrecentoquarantasette/34 euro); 2) Dichiara che la ditta poi fallita, ha effettuato, dopo la dichiarazione di fallimento, sul conto corrente n. 10252/Z, ulteriori rimesse bancarie, per un ammontare complessivo di €. 7.000,00; 3) Dichiara inefficaci, ex art. 44 legge fall., nei confronti della massa dei creditori, i suddetti versamenti (€. 7.000,00) effettuati da parte di
[...]
, successivamente alla sentenza di fallimento;
4) Condanna, per l'effetto, la convenuta CP_1 Pt_1
3 al pagamento della complessiva somma di €. 303.347,34, oltre interessi dalla data di dichiarazione di fallimento al soddisfo;
5) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida, per come motivato, nella somma di €. 20.000,00 per compensi oltre spese esenti per €. 905,24, spese generali e oneri fiscali. 6) Pone in via definitiva le spese di CTU così come liquidate in corso di causa a carico della convenuta, con obbligo di rimborso verso la parte Pt_1 anticipataria per la quota eventualmente già anticipata”.
Richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di accertamento dei presupposti soggettivo e oggettivo ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria di cui all'art. 67 legge fallimentare, il primo giudice riteneva sussistenti entrambi i requisiti.
In particolar modo, quanto al presupposto oggettivo, condivideva appieno l'operato del CTU nominato, che aveva espletato il mandato affidatole nel pieno rispetto dei principi giurisprudenziali di legittimità concernenti la determinazione delle rimesse revocabili eseguite nel periodo sospetto.
Quanto al presupposto soggettivo, valorizzava le dichiarazioni dei testi Testimone_1
(secondo cui “i conti di che trattasi erano costantemente destinati al rientro e c'era la presenza di numerosi assegni ed effetti cambiari insoluti o richiamati al notaio - in base a quello che ricordo i conti erano costantemente in una situazione di scopertura non autorizzata;
pertanto qualsiasi versamento era destinato al rientro per gli affidamenti intrattenuti […]”) e Persona_1 moglie del fallito (secondo cui “la Banca fosse a conoscenza delle difficoltà economiche della ditta di mio marito poiché quest'ultima le aveva rappresentate alla Banca in diverse occasioni alle quali io ho partecipato, facendo presente l'avvenuta chiusura del capannone a seguito di un ordine del
Prefetto; detta chiusura che è stata rappresentata alla Banca ha determinato rallentamento dell'attività lavorativa di mio marito con diminuzione del fatturato”), sostenendo in base a esse la prova della conoscenza, da parte della Banca, dello stato d'insolvenza di e, di CP_1 conseguenza, il requisito soggettivo per l'esercizio dell'azione revocatoria.
Sul quantum, il primo giudice rimarcava innanzitutto che la stima eseguita dal CTU, pari a €
303.342,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, non era stata oggetto di contestazione. Aderiva integralmente al contenuto della consulenza, nella quale si precisava che il rapporto tra conto anticipi e conto ordinario fosse di complementarità, in quanto, diversamente, “la revocatoria di somme sul conto anticipi potrebbe portare a una indebita duplicazione delle operazioni revocate […] – quindi
– […] gli importi revocabili sono quelli accreditati sul conto corrente ordinario”, individuando l'importo delle rimesse eseguite nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento nella misura di
€ 226.642,32 e di quelle successive alla dichiarazione in € 4.000,00 per accredito e in € 3.000,00 per versamento di contante, e infine evidenziando che il conto corrente n. 10252Z aperto a nome del fallito “non godesse di alcun affidamento”.
4 In conclusione, riconosciuti i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare, accoglieva la domanda della parte attrice, ritenendo altresì dovuti gli interessi legali senza rivalutazione monetaria, in quanto debito di valuta, decorrenti dalla dichiarazione di fallimento.
Parte impugnava la richiamata sentenza con appello, notificato il 15 novembre 2021 e depositato il 25 novembre 2021, con cui ne chiedeva la riforma, previa sospensione della relativa efficacia esecutiva, anche solo nella parte concernente il pagamento degli interessi legali dalla data del fallimento, in base a tre motivi.
Con il primo motivo, lamentava l'erroneità della pronuncia nella parte in cui era stata riconosciuta la sussistenza del presupposto soggettivo per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare.
Osservava come il primo giudice avesse irragionevolmente fondato la sua decisione sulle dichiarazioni di solo due dei testi escussi, ossia e senza Testimone_1 Persona_1
considerare le dichiarazioni degli altri testi sentiti.
In realtà, le dichiarazioni del teste erano da ritenere inattendibili, poiché relative a circostanze Tes_1
– la scopertura non autorizzata del conto corrente e l'esistenza di assegni insoluti e richiamati – che non potevano essere dimostrate per testi, ma solo documentalmente.
D'altro canto, neppure quelle rese dalla teste potevano ritenersi degne di fede. Infatti, esse Per_1
erano prive di qualsiasi riferimento che permettesse di collocare esattamente nel tempo i fatti dichiarati;
si limitavano ad attestare presunte “difficoltà economiche” del tutto inconferenti rispetto all'insolvenza; e, soprattutto, erano totalmente inattendibili perché provenienti da una persona dotata di un interesse personale nella causa, siccome moglie del fallito.
Il primo giudice, altresì, non aveva neppure colto la contraddittorietà delle dichiarazioni della Per_1 rispetto a quelle rese dal teste all'udienza dell'11 marzo 2013. Sul punto, la sig.ra Testimone_2
aveva riferito che la chiusura del capannone della ditta fallita in seguito a un provvedimento Per_1 dell'autorità amministrativa avrebbe determinato il rallentamento dell'attività lavorativa del marito: da ciò il Tribunale aveva dedotto la conoscenza da parte della banca dello stato di insolvenza della ditta poi fallita. Al contrario, il sig. aveva dichiarato che, in quel frangente, il cancello di Tes_2
entrata del capannone era stato chiuso e diversi macchinari erano stati spostati nel capannone adiacente, riferendo che la consegna da parte dei fornitori era stata eseguita nel secondo capannone dopo la chiusura del primo.
Considerando che la stessa curatela aveva ammesso che il detto capannone adiacente, dove di fatto era proseguita l'attività del fallito, apparteneva ad altra società di cui la sig.ra era titolare, il Per_1
Tribunale avrebbe quindi dovuto concludere che l'attività del fallito, dopo la chiusura del capannone, era proseguita nel capannone adiacente, di proprietà della ditta della moglie.
5 Parte lamentava inoltre che la conoscenza dello stato d'insolvenza da parte della Banca era stata affermata sull'errato presupposto che quest'ultima non potesse non conoscere l'esposizione debitoria del suo cliente, così come l'andamento negativo della relativa attività imprenditoriale. Detti elementi, viceversa, tutt'al più potevano essere considerati segno di difficoltà economiche, insufficienti di per sé a integrare il presupposto richiesto per l'esercizio della revocatoria. Inoltre, il conto corrente, per quanto con saldo negativo, riportava movimenti in dare e in avere, a dimostrazione della concreta attività della ditta. Aggiungeva altresì che, non essendo le procedure mobiliari e le istanze di fallimento oggetto di pubblicità, la banca non era tenuta a conoscerle. Quanto ai protesti, fermo restando il loro reale valore di presunzione semplice, rilevava come il primo giudice li avesse valutati in modo superficiale, trascurando che mancava la prova della loro pubblicazione e che i titoli di credito insoluti, riferibili alla banca, risalivano al 2001, ben prima della dichiarazione di fallimento
(avvenuta nel 2004) e del periodo di operatività dell'art. 67 legge fallimentare.
In conclusione, quindi, il fallimento non aveva adeguatamente provato che la banca fosse a conoscenza dello stato d'insolvenza del debitore. Parte Con il secondo motivo, si doleva della stima delle rimesse solutorie eseguita dal CTU.
Infatti, il consulente aveva erroneamente considerato solutorie anche le operazioni di giroconto provenienti dai conti anticipi. In realtà, al meccanismo del conto anticipi e del conto corrente ordinario doveva riconoscersi funzione ripristinatoria della possibilità di godere di nuove anticipazioni.
Pertanto, l'anticipazione con disposizioni in addebito non avrebbe mai potuto ridurre il preesistente scoperto, stante l'autoliquidazione dell'operazione di anticipo.
In altri termini, poiché il giroconto non estingue lo scoperto, ma ne rappresenta il suo normale funzionamento, il Tribunale avrebbe dovuto escludere dall'importo oggetto di condanna la somma di
€ 109.439,04, pari ai giroconti complessivi sul conto corrente dai conti anticipi.
Con il terzo motivo, subordinato al rigetto dei precedenti motivi, osservava che il Tribunale, pur correttamente definendo gli interessi legali quale debito di valuta, aveva erroneamente determinato il loro decorso dalla data della dichiarazione di fallimento e non dalla data della domanda giudiziale (nella specie il 24 giugno 2009), come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Si costituiva in giudizio la con comparsa depositata il 21 Controparte_3 marzo 2022, instando per il rigetto dell'appello avversario, previa dichiarazione di inammissibilità dello stesso ai sensi degli artt. 342, 345 e 348 c.p.c., e riproponendo integralmente le difese svolte in primo grado, senza prendere specificamente posizione sui motivi d'appello cagionati dalla sentenza gravata.
6 Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e istruita la causa, il Collegio, dopo una serie di rinvii, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In esito a tale udienza, la Corte tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Decorsi i citati termini, previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via preliminare, il Collegio rileva che non è stato proposto gravame avverso il capo della sentenza impugnata che ha statuito sull'inefficacia, ai sensi dell'art. 44 legge fallimentare, del versamento di € 7.000,00 eseguito da successivamente alla sentenza di fallimento. CP_1
Sicché, su di esso deve intendersi intervenuto il giudicato interno.
Parte
§ 2. Venendo al merito, con il primo motivo d'appello la censura la sentenza di primo grado laddove il primo giudice ha ritenuto dimostrato il requisito della scientia decoctionis da parte della banca, con l'effetto di rendere revocabili le rimesse bancarie eseguite sul conto corrente n.
10252/Z prima della dichiarazione di fallimento per un ammontare complessivo di €. 303.347,34.
Lamenta in particolare che tale condizione sarebbe stata erroneamente dimostrata tramite elementi probatori inattendibili o inconducenti, e comunque valutati superficialmente. Aggiunge inoltre che la sua conoscenza delle difficoltà economiche del proprio cliente, ove provata, non avrebbe potuto comunque essere equiparata alla conoscenza dello stato d'insolvenza richiesta dall'art. 67. Peraltro, detto elemento avrebbe dovuto ritenersi escluso poiché il conto intestato a CP_1
era movimentato sia in dare sia in avere, segno della regolare attività della ditta.
Ancora, si duole del fatto che il primo giudice aveva erroneamente valutato i protesti e i titoli di credito allegati in atti, essendo gli uni privi di prova della relativa pubblicazione e comunque riferiti a cambiali, e gli altri relativi del 2001, quindi ben prima della dichiarazione di fallimento.
Il motivo è infondato.
La fattispecie in esame ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 67, comma 2 della legge fallimentare, a mente del quale, nella disciplina vigente ratione temporis, “Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati, se compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento”.
7 Detto altrimenti, la norma dispone la revocabilità di tali operazioni, se eseguite nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento, ove il curatore fallimentare dimostri che l'altra parte sia stata a conoscenza dello stato d'insolvenza in cui versava il debitore, successivamente fallito.
A tal fine, l'art. 5 della legge fallimentare descrive lo stato d'insolvenza come quella situazione che “si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”: più nel dettaglio, esso si desume
“non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività” (Cass.
Civ., 32280/2022; v. anche C. Appello Brescia, 532/2023).
Quanto alla prova della scientia decoctionis, secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, “la conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore, al fine della revocatoria fallimentare, secondo la previsione dell'articolo 67, comma 2, della legge fallimentare, deve essere effettiva e non meramente potenziale;
agli effetti della revoca, pertanto, assume rilievo non la semplice conoscibilità oggettiva dello stato di insolvenza dell'imprenditore ma soltanto la concreta situazione psicologica dell'acquirente al momento del compimento dell'atto impugnato, la quale, tuttavia, può essere desunta anche da semplici indizi, sempre che questi (come ad esempio protesti, procedure esecutive, ipoteche giudiziali), in ragione della loro gravità, precisione e concordanza, siano tali da far presumere l'effettiva scientia decoctionis da parte dell'acquirente, nel senso che quest'ultimo, a fronte dell'emergenza di siffatte circostanze, non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione in cui versava il venditore;
in particolare, ai fini della revocatoria fallimentare di compravendita ai senso dell'articolo 67, comma 2, della legge fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente, che deve essere effettiva e non meramente potenziale, può essere provata dal curatore, su cui incombe il relativo onere probatorio, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti” (da ultimo v. Cass. Civ., 10780/2024; v. anche Cass. 11696/2020).
Spetta, quindi, al giudice “selezionare analiticamente gli elementi indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria, per poi sottoporli a una valutazione complessiva che fornisca la certezza logica del menzionato stato soggettivo, da ritenersi sussistente non quando sia provata la conoscenza dello stato di decozione dell'impresa da parte di quello specifico creditore, né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento a una figura di contraente astratto, ma quando la probabilità della
"scientia decoctionis" trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali,
8 organizzative, topografiche, culturali) nelle quali il terzo si sia concretamente trovato ad operare”
(tra le altre v. Cass. Civ. 27070/2022, 24655/2020).
Tra dette condizioni, particolarmente significativa è quella in cui versano le banche o gli istituti di credito, cui la Suprema Corte ha ripetutamente riconosciuto una posizione qualificata: “la circostanza per cui la banca fosse a conoscenza dello stato di decozione della società, poi fallita, nel momento in cui riceveva importi da parte della società medesima, ciò che comporta l'obbligo di restituzione degli importi alla curatela fallimentare, può essere provata per presunzione in primis facendo leva sulla qualità di operatore economico qualificato della banca che, pur non integrando da sola la prova dell'effettiva conoscenza dei sintomi dell'insolvenza, impone di considerare la professionalità e l'avvedutezza con cui, normalmente, gli istituti di credito esercitano la loro attività”
(Cass. Civ., 18727/2023; v. anche Cass. Civ. 26681/2021).
Ne deriva allora che, affinché si possa ritenere dimostrata la scientia decoctionis da parte del terzo, il curatore fallimentare è chiamato a dare prova della concreta situazione psicologica dello stesso al momento del compimento dell'atto impugnato. Ciò può realizzarsi anche attraverso indizi che siano gravi, precisi e concordanti a tal punto da indurre a ritenere che il terzo non avrebbe potuto non cogliere i segnali o i sintomi rivelatori dello stato di insolvenza in cui versava il soggetto fallito.
Tali indizi, inoltre, devono essere valutati dal giudice con specifico riferimento alle circostanze temporali, locali, economiche e organizzative nelle quali operano i soggetti coinvolti, nonché – e in particolare – avendo riguardo alle caratteristiche soggettive degli stessi, attribuendo precipuo valore all'eventuale natura qualificata del terzo (come nel caso di una banca o di altro istituto di credito).
Tanto premesso, in applicazione dei citati principi di diritto e alla luce degli elementi probatori e indiziari risultanti dagli atti di causa, il Collegio ritiene sussistente la conoscenza, da parte della Parte
dello stato d'insolvenza in cui versava la prima del fallimento. CP_1
Tale conoscenza può considerarsi dimostrata in primo luogo in base alle risultanze degli estratti del conto corrente n. 10252 Z, intestato a e intrattenuto da questo presso la BCP CP_1
Parte Siracusa (poi poi relativi al periodo tra il 15 luglio 2003 e il 15 luglio 2004, CP_2
nonché ai trimestri precedenti a partire dal quarto trimestre del 1999.
Da essi, infatti, come pure rilevato dal CTU nel suo elaborato peritale (p. 24), emerge che, salvo per due versamenti “effettuati in data 15.09.2003 e in data 05.07.2004”, che hanno riportato il saldo disponibile in positivo, il saldo del conto corrente è rimasto costantemente negativo in tutto il periodo sospetto e anche ben prima di esso, già a partire dalla prima rilevazione disponibile – relativa al quarto trimestre del 1999.
9 Infatti, nel quarto trimestre del 1999 il saldo era pari a - € 6.245,88; nel primo trimestre del
2000, a - € 17.440,24; nel secondo trimestre del 2000, a - € 20.856,66; nel terzo trimestre del 2000 a
- € 19.558,23; nel quarto trimestre del 2000 a - € 18.027,08; nel primo trimestre 2001 a - € 22.863,41; nel secondo trimestre 2001 a - € 32.750,02; nel terzo trimestre 2001 a - € 26.233,89; nel quarto trimestre del 2001 a - € 22.928,51; nel primo trimestre del 2002 a - € 35.391,89; nel secondo trimestre
2002 a - € 43.897,71; nel terzo trimestre 2002 a - € 29.989,07; nel quarto trimestre del 2002 a - €
8.608,17; nel primo trimestre del 2003 a - € 9.677,79; nel secondo trimestre del 2003 a - € 14.376,36; nel terzo trimestre del 2003 a - € 13.633,35; nel quarto trimestre del 2003 a - € 10.607,11; nel primo trimestre del 2004, a - € 6.498,61; nel secondo trimestre del 2004 a - € 5.433,12; alla data del fallimento, a - € 2.137,08.
Pertanto, già soltanto in base a questa circostanza la banca odierna appellante, essendo il sig. un proprio correntista, non poteva non percepire il potenziale rischio di insolvenza in cui CP_1
versava la ditta successivamente concretizzatosi nel fallimento. CP_1
In ogni caso, tale persistente situazione di disavanzo è ulteriormente corroborata dal contenuto dell'attestazione (all. 1 alla memoria art. 183 n. 2 di primo grado della curatela fallimentare), resa con efficacia di prova piena dal notaio in Barcellona P.G. in data 2 aprile 2009, allegata Persona_2 alla memoria art. 183 n. 2 della curatela fallimentare e rimasta incontestata, dell'avvenuta levata contro la ditta di complessivi n. 68 protesti di cambiali tra il 4 luglio 2001 e il 18 CP_1
febbraio 2005: nello specifico, per quel che concerne il periodo sospetto, sono stati elevati n. 28 protesti cambiari per un importo complessivo di € 20.976,21. Avendo il medesimo notaio altresì dichiarato che “dei nominati protesti è stata data la pubblicità prevista dalla legge avendo il sottoscritto effettuato tutte le comunicazioni e le pubblicazioni previste dalla legge, ivi compresa la comunicazione effettuata mensilmente alla Camera di Commercio di Messina per l'inserimento nei relativi elenchi”, il Collegio non ravvisa ragioni per dubitare che detti protesti fossero stati resi conoscibili anche all'istituto di credito presso il quale il fallito intratteneva il proprio rapporto di conto corrente.
Non contraddicono la conclusione raggiunta neppure le dichiarazioni rese dai testi Tes_1
e rispettivamente alle udienze del 9 luglio 2012 e del 7 aprile 2014.
[...] Persona_1
In particolare, il primo ha riferito che: “in base a quello che ricordo, i conti erano costantemente in una situazione di scopertura non autorizzata […]; aggiungo che sugli estratti conto esaminati, di sovente si riscontravano commissioni per reclami bancari, in relazione anche ad assegni successivamente rinegoziati, ossia insoluti”, così, in sostanza, comprovando come la ditta di cui il sig. era titolare avesse incontrato croniche difficoltà nell'assolvere alle proprie obbligazioni. CP_1
10 Con riferimento a tali dichiarazioni, peraltro, è da rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la scopertura non autorizzata risulta documentalmente provata negli atti di causa, come rilevato dal CTU che ha espressamente affermato: “Dalla documentazione in atti si ha contezza della circostanza che il conto corrente ordinario n. 10252Z non godesse di alcun affidamento” (v. CTU pp. 12 e 24).
Dagli estratti conto depositati in giudizio e relativi al periodo sospetto, inoltre, si evince altresì
l'addebito di una serie di assegni protestati o insoluti: n. 0121615832-05040-82070 del 16-17 settembre 2003, per € 3.200,00; n. 0701851458-03019-82380 del 9-10 ottobre 2003, per € 2.900,00;
n. 4800822266-07601-16500 del 20-21 ottobre 2003, per € 2.000,00; n. 4800822241-07601-16500 del 7-10 novembre 2003, per € 1.500,00; n. 0148144561-05040-82071 del 12-13 novembre 2003, per
€ 3.200,00; n. 104436457-5040-82070 del 22 dicembre 2003, per € 4.000,00; n. 3004411988 del 5-6 aprile 2004, per € 1.320,00, con relativo addebito di spese in data 7-8 aprile 2004 per € 12,34; n.
0101402191 dell'1-2 luglio 2004, per € 4.000,00, per un totale complessivamente protestato/insoluto di € 22.132,34.
Dal che, può trarsi ulteriore conferma delle difficoltà che il fallito aveva incontrato nel fare fronte alle sue obbligazioni.
Quanto alle dichiarazioni di deve innanzitutto premettersi che, ad avviso Persona_1
di questa Corte, va escluso ogni profilo di inattendibilità strettamente inerente alla qualità di familiare della teste, in ossequio all'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti [...], l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità” (v. tra le altre Cass. Civ.
2295/2021, 25358/2015).
Tanto detto, esse, segnatamente nella parte in cui si riferisce che “[…] posso dire che già nel
2003 la ditta di mio marito si trovava in difficoltà economica, a seguito della chiusura del capannone presso il quale mio marito svolgeva l'attività principale; posso dire che la fosse a conoscenza Pt_1 delle difficoltà economiche della ditta di mio marito, poiché quest'ultimo le aveva rappresentate alla in diverse occasioni, alle quali io ho partecipato, facendo presenti l'avvenuta chiusura del Pt_1 capannone a seguito di un ordine del Prefetto […]”,
In conclusione, ritiene quindi il Collegio che correttamente il primo giudice ha ravvisato sussistente il requisito della scientia decoctionis da parte della con la conseguenza che il Pt_1 motivo d'appello deve essere rigettato.
11 § 3. Anche il secondo motivo non è meritevole di accoglimento.
In proposito, va richiamato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti effettuati alla banca da parte del correntista, la natura solutoria delle relative operazioni, necessaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma 2, l.fall. (se eseguite nel periodo sospetto e ricorrendo la "scientia decoctionis dell'accipiens"), ricorre anche nell'ipotesi in cui gli accreditamenti provengano, sotto forma di rimesse e come giroconti, dal conto anticipi al conto corrente ordinario, allorché esse siano state utilizzate in via di fatto per ridurre ovvero eliminare lo scoperto dell'unico conto operativo, quello ordinario, e non assumendo alcuna rilevanza che il conto anticipi presenti un saldo attivo o passivo” (Cass. Civ. 13449/2011).
“Il conto in questione, infatti”, prosegue la Suprema Corte, “non è normalmente operativo, ma costituisce una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla
al cliente. Su di esso, in sostanza, l'istituto annota in "dare" al correntista l'importo di dette Pt_1
anticipazioni, di volta in volta erogate in occasione della presentazione di effetti o della c.d. carta commerciale, e glielo riannota in "avere" una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante (in virtù del mandato all'incasso usualmente conferitogli): attraverso l'annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare a usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli.
Ne consegue che (quantomeno sino alla data di definitiva chiusura, ove questa intervenga prima della dichiarazione di fallimento) il saldo passivo di tali conti non è indicativo di uno scoperto
e che gli accrediti in essi annotati non costituiscono rimesse solutorie. Il rapporto di debito/credito fra la e il correntista è invece rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente Pt_1 ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono, mediante "giroconto" […] e, nel momento in cui vengono definitivamente accreditate al correntista, rappresentano anch'esse rimesse revocabili nei limiti in cui hanno contribuito a ridurre o eliminare lo scoperto”.
Detto altrimenti, gli anticipi provenienti dal relativo conto e accreditati tramite operazione di giroconto sul conto corrente ordinario intrattenuto dal correntista con l'istituto di credito, ove di fatto utilizzati per ridurre lo scoperto su quest'ultimo conto, sono revocabili siccome dotati di finalità solutoria, senza che il saldo del conto anticipi, sia esso attivo o passivo, rivesta alcuna rilevanza in tale valutazione.
Pertanto, nel caso di specie, come correttamente riportato dalla CTU (pp. 13 e 21), stante la mancanza di affidamento nel conto corrente di cui il fallito era titolare, alle rimesse accreditate sul conto ordinario e provenienti dai conti anticipi n. 10275 J e 11010 B deve riconoscersi natura
12 solutoria, trattandosi di versamenti che, alla stregua di qualsiasi altro accredito eseguito da terzi, hanno contribuito a ridurre l'esposizione debitoria del correntista verso l'istituto di credito.
Quindi, il Tribunale ha correttamente ravvisato la loro revocabilità, insieme con le ulteriori rimesse costituite dai versamenti e dagli insoluti eseguiti nel periodo sospetto, nei limiti in cui abbiano contribuito a ridurre lo scoperto, ossia nella misura – per come calcolata dalla consulente d'ufficio – di € 117.717,04.
Il motivo d'appello sul punto va per l'effetto rigettato.
Deve invece essere accolto il terzo motivo d'appello, concernente la data di decorrenza degli interessi sulle somme oggetto di condanna alla restituzione.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “L'azione revocatoria fallimentare, ex art. 67, commi 1 e 2, l. fall., ha natura costitutiva e l'obbligazione restitutoria cui sia condannato l'accipiens integra un debito di valuta e non di valore, con la conseguenza che colui che agisce ha un autonomo diritto di ottenere, in relazione alla somma da restituirsi, anche la corresponsione degli interessi, che retroagiscono alla data della relativa domanda giudiziale, se proposta, ovvero, in caso contrario, decorrono dalla data della sentenza di accoglimento” (Cass.
Civ., 31652/2024; v. anche Cass. Civ., 5495/2022).
Di conseguenza, in riforma della sentenza impugnata, va statuita la decorrenza degli interessi sulle somme oggetto di revoca dovute dall'odierna appellante a partire dalla data della proposizione della domanda giudiziale e fino al soddisfo.
§ 4. Regolamentazione delle spese del giudizio.
Il (parziale) accoglimento dell'appello impone di rivedere (d'ufficio) il regime delle spese processuali di primo e secondo grado in base ad un giudizio unitario, che tenga conto, secondo pacifica giurisprudenza, della globalità della contesa e del suo esito finale.
La Suprema Corte si è occupata più volte del concetto di soccombenza (Cfr. Cass. Civ. nn. 2262 del 20/08/1966, 3309 del 03/06/1985, 15705 del 27/07/2005) ed è principio pacifico e risalente, che, ai fini della regolazione delle spese, la soccombenza deve essere valutata in base all'esito complessivo del giudizio, ossia al risultato finale conseguito dall'attore.
Corollario di tale principio è che in caso di accoglimento solo parziale della domanda il giudice può disporre la totale o parziale compensazione delle spese, ma non può mai condannare l'attore, pur sempre parzialmente vittorioso, al pagamento di parte delle spese sostenute dal convenuto (vedasi
Cass. Civ. nn. 26918 del 24/10/2018, 19122 del 28/09/2015).
13 In questa prospettiva reputa la Corte che, risultando parte attrice (oggi appellata) vittoriosa sulla domanda principale e (a seguito dell'appello) parzialmente soccombente in ordine alla domanda accessoria di decorrenza degli interessi (oltre che sulla domanda di rivalutazione monetaria, già disattesa dal giudice di prime cure), sussistono i presupposti per compensare tra le parti 1/5 delle
Parte spese del giudizio, dovendosi porre la rimanente parte di 4/5 a carico della prevalentemente soccombente.
Tali spese devono liquidarsi, per entrambi i gradi, in base ai parametri tariffari di cui al D. M.
n. 55/2014 come parzialmente modificato con D. M. n. 37/2018 (in vigore dal 26 aprile 2018) – qui applicabile ratione temporis – nonché da ultimo con D.M. n. 147/2022, in linea con il principio recentemente affermato dalla Suprema Corte, cui va data continuità in questa sede, secondo il quale
“in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D. M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.
Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di <> evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza ” (così Cass. Civ. n.
31884/2018).
Ne discende che per il primo grado, tenuto conto del valore rapportato al diritto accertato e applicando i parametri tariffari medi di cui al D.M. n. 37/2018, in considerazione della entità delle questioni trattate e del rilievo delle prestazioni defensionali rese, si liquidano (per la quota dei 4/5) in complessivi € 17.109,60 a titolo di onorario (di cui € 2.700,00 per la fase di studio della controversia,
€ 1.781,60 per la fase introduttiva, € 7.932,00 per la fase istruttoria e € 4.696,00 per la fase decisionale, detratto 1/5), oltre rimborso del contributo unificato (nella misura dei 4/5) e oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Per il secondo grado, seguendo gli stessi criteri di cui sopra e in applicazione del D.M. n.
147/2022, va liquidata (per la frazione di 4/5) la somma di €. 16.095,20 (di cui €. 3.511,20 per la fase di studio della controversia, €. 2.041,60 per la fase introduttiva del giudizio, €. 4.704,00 per la fase
14 trattazione ed € 5.838,40 per la fase decisionale, detratto 1/5), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, ad IVA e CPA come per legge.
Va precisato che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto
(enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata
(ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e":
"e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr.
Cass. n. 15182 del 12/05/2022); tuttavia, tale voce va riconosciuta, attesa la marginalità del suo rilievo in considerazione della limitata attività di trattazione/istruzione espletata nel presente giudizio, nel valore minimo della relativa tariffa.
Restano ferme le spese di CTU già addossate a carico della convenuta. Pt_1
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1
avverso la sentenza n. 1005/2021, emessa dal Tribunale di Controparte_1
Barcellona P.G. in data 11 ottobre 2021 nel giudizio iscritto al n. 981/2009 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza appellata, dispone che gli interessi dovuti sulla somma da corrispondere dalla alla curatela ai sensi dell'art. 67 legge fallimentare, di Pt_1
cui al n. 4) del dispositivo della sentenza impugnata, maturino a partire dal giorno della domanda giudiziale (anziché dalla data di dichiarazione di fallimento), fino al soddisfo;
2) conferma nel resto la sentenza appellata;
3) condanna la in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento in favore della appellata, delle spese processuali del primo e del CP_3
secondo grado del giudizio - previa loro compensazione nella misura di 1/5 – che si liquidano (nella misura di 4/5) rispettivamente (come in parte motiva specificato) in complessivi:
15 € 17.109,60 (per il primo grado) per onorario, oltre al rimborso dei 4/5 del contributo unificato;
€. 16.095,20 (per il grado d'appello), per onorario;
oltre (per entrambi i gradi di giudizio) al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 15 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Augusto Sabatini)
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario UPP, dott.
Per_3
16
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 820/2021 R. G., vertente tra
(C.F. e P. IVA di seguito anche solo Parte_1 P.IVA_1
Parte
), con sede in piazza Salimbeni 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1
rappresentata e difesa come in atti dagli Avv.ti Alberto Giaconia e Antonino Gitto, presso il cui studio in Catania, via Francesco Crispi, 247 è elettivamente domiciliata;
- appellante
contro
(P. IVA , di seguito anche ”), Controparte_1 P.IVA_2 CP_1 in persona del curatore, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Gianpiero Picciolo, ed elettivamente domiciliato in Messina, viale Luigi Cadorna, 2, presso lo studio dell'avv. Giuseppe De
Domenico;
- appellato
1 ******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1005/2021, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data
11 ottobre 2021 nel giudizio iscritto al n. 981/2009 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: […] 3) nel merito, in accoglimento dei motivi di appello, ritenere e dichiarare la mancanza dei presupposti soggettivo e oggettivo dell'azione revocatoria e per l'effetto riformare la sentenza n. 1005/2021, con rigetto della domanda della Curatela;
4) sempre nel merito ed in subordine, ridurre la condanna di pagamento, escludendo le operazioni di giroconto sul conto corrente oggetto di causa e provenienti dai conti anticipi, non avendo carattere solutorio;
5) sempre nel merito e in subordine, ove dovesse confermare la pronuncia di condanna della al Pt_1
pagamento delle rimesse solutorie, indicare quale data di decorrenza degli interessi legali sulla sorte capitale il 24/6/2009 e non la data di dichiarazione di fallimento, 5) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del presente giudizio”.
Per l'appellato: “Per tutto quanto fin qui esposto, la Curatela, ritualmente autorizzata e rappresentata, chiede che l'On. Collegio e l'Ill.mo Sig. Giudice Istruttore, nelle rispettive competenze, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa e previa acquisizione dei fascicoli del giudizio di 1° grado, voglia: 1) ritenere e/o dichiarare inammissibile e/o improcedibile, ovvero rigettare nel merito l'appello proposto, siccome infondato in fatto ed inattendibile in diritto e, per
l'effetto, confermare la sentenza di 1° grado e quindi: a) accertare e dichiarare che la ditta, poi fallita, effettuava sul conto corrente bancario n. 10252/Z, intrattenuto presso l'agenzia di Falcone della Banca NA AR EN PA (oggi, ), rimesse bancarie Parte_1 revocabili ex art. 67/2 l.f., per un ammontare complessivo di €. 199.548,00 (centonovantanovemila cinquecentoquarantotto /00 euro); b) accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 67/2 legge fall. (ante riforma) e, per l'effetto, dichiarare inefficaci, nei confronti della massa dei creditori, le suddette rimesse bancarie, effettuate da parte di;
c) accertare e CP_1
dichiarare che la ditta, poi fallita, effettuava sul medesimo conto corrente bancario n. 10252/Z, ulteriori versamenti (quali anticipi su fatture dai conti nn. 10875J e 11010B), revocabili ex art. 67/2
l.f., per un ammontare complessivo di €. 96.794,00; d) accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 67/2 legge fall. (ante riforma) e, per l'effetto, dichiarare inefficaci, nei confronti della massa dei creditori, i suddetti pagamenti (anticipi), effettuati da parte di
[...]
; e) accertare e dichiarare, altresì, che la ditta poi fallita, effettuava, dopo la dichiarazione CP_1
2 di fallimento, sul conto corrente n. 10252/Z, ulteriori rimesse bancarie, per un ammontare complessivo di €. 7.000,00; f) accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti previsti dall'art.
44 legge fall. e, per l'effetto, dichiarare inefficaci, nei confronti della massa dei creditori, i suddetti versamenti effettuati da parte di , successivamente alla sentenza di fallimento;
g) CP_1 condannare, per l'effetto, la convenuta al pagamento della complessiva somma di €. 303.342,00 (€.
199.548,00 + €. 7.000,00 + €. 96.794,00), oltre interessi dalla data di dichiarazione di fallimento o, in subordine, dalla domanda giudiziale, al soddisfo. 3) Ove occorra, per mero scrupolo, si insiste nelle richieste istruttorie di cui alla memoria depositata, in 1° grado, ex art. 183/6 n. 2 cpc . 4) Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 22 giugno 2009, la curatela del fallimento Controparte_1
conveniva in giudizio la affinché, ai sensi dell'art. 67
[...] Parte_1
comma 2 legge fallimentare, fossero dichiarati inefficaci nei confronti dei creditori fallimentari le seguenti operazioni eseguite sul conto corrente n. 10252/Z, intestato alla ditta fallita e aperto presso la filiale di Falcone della (poi ): le rimesse bancarie, Controparte_2 Parte_1 pari a € 199.548,00, eseguite nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
i versamenti, pari a
€ 96.794,00, eseguiti a titolo di acconto di fatture;
le ulteriori rimesse bancarie, pari a € 7.000,00, eseguite dopo la dichiarazione di fallimento. Parte si costituiva in giudizio con comparsa del 4-8 gennaio 2010, preliminarmente eccependo la nullità della citazione avversaria per assoluta indeterminatezza dell'oggetto, e chiedendone comunque il rigetto per la mancanza dei presupposti, soggettivo e oggettivo, per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare.
Istruita la causa mediante le memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., l'escussione di testi e l'espletamento di CTU, il Tribunale la definiva con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., non notificata, nella quale, definitivamente pronunciando, così statuiva: “1) Accoglie la domanda così come svolta da parte attrice e dichiara che la ditta, poi fallita, effettuava sul conto corrente bancario n. 10252/Z, intrattenuto presso l'agenzia di Falcone della Banca NA AR EN PA (oggi,
[...]
), rimesse bancarie revocabili ex art. 67/2 l.f., per un ammontare complessivo Parte_1 di €. 303.347,34 (trecentotremilatrecentoquarantasette/34 euro); 2) Dichiara che la ditta poi fallita, ha effettuato, dopo la dichiarazione di fallimento, sul conto corrente n. 10252/Z, ulteriori rimesse bancarie, per un ammontare complessivo di €. 7.000,00; 3) Dichiara inefficaci, ex art. 44 legge fall., nei confronti della massa dei creditori, i suddetti versamenti (€. 7.000,00) effettuati da parte di
[...]
, successivamente alla sentenza di fallimento;
4) Condanna, per l'effetto, la convenuta CP_1 Pt_1
3 al pagamento della complessiva somma di €. 303.347,34, oltre interessi dalla data di dichiarazione di fallimento al soddisfo;
5) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida, per come motivato, nella somma di €. 20.000,00 per compensi oltre spese esenti per €. 905,24, spese generali e oneri fiscali. 6) Pone in via definitiva le spese di CTU così come liquidate in corso di causa a carico della convenuta, con obbligo di rimborso verso la parte Pt_1 anticipataria per la quota eventualmente già anticipata”.
Richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di accertamento dei presupposti soggettivo e oggettivo ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria di cui all'art. 67 legge fallimentare, il primo giudice riteneva sussistenti entrambi i requisiti.
In particolar modo, quanto al presupposto oggettivo, condivideva appieno l'operato del CTU nominato, che aveva espletato il mandato affidatole nel pieno rispetto dei principi giurisprudenziali di legittimità concernenti la determinazione delle rimesse revocabili eseguite nel periodo sospetto.
Quanto al presupposto soggettivo, valorizzava le dichiarazioni dei testi Testimone_1
(secondo cui “i conti di che trattasi erano costantemente destinati al rientro e c'era la presenza di numerosi assegni ed effetti cambiari insoluti o richiamati al notaio - in base a quello che ricordo i conti erano costantemente in una situazione di scopertura non autorizzata;
pertanto qualsiasi versamento era destinato al rientro per gli affidamenti intrattenuti […]”) e Persona_1 moglie del fallito (secondo cui “la Banca fosse a conoscenza delle difficoltà economiche della ditta di mio marito poiché quest'ultima le aveva rappresentate alla Banca in diverse occasioni alle quali io ho partecipato, facendo presente l'avvenuta chiusura del capannone a seguito di un ordine del
Prefetto; detta chiusura che è stata rappresentata alla Banca ha determinato rallentamento dell'attività lavorativa di mio marito con diminuzione del fatturato”), sostenendo in base a esse la prova della conoscenza, da parte della Banca, dello stato d'insolvenza di e, di CP_1 conseguenza, il requisito soggettivo per l'esercizio dell'azione revocatoria.
Sul quantum, il primo giudice rimarcava innanzitutto che la stima eseguita dal CTU, pari a €
303.342,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, non era stata oggetto di contestazione. Aderiva integralmente al contenuto della consulenza, nella quale si precisava che il rapporto tra conto anticipi e conto ordinario fosse di complementarità, in quanto, diversamente, “la revocatoria di somme sul conto anticipi potrebbe portare a una indebita duplicazione delle operazioni revocate […] – quindi
– […] gli importi revocabili sono quelli accreditati sul conto corrente ordinario”, individuando l'importo delle rimesse eseguite nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento nella misura di
€ 226.642,32 e di quelle successive alla dichiarazione in € 4.000,00 per accredito e in € 3.000,00 per versamento di contante, e infine evidenziando che il conto corrente n. 10252Z aperto a nome del fallito “non godesse di alcun affidamento”.
4 In conclusione, riconosciuti i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare, accoglieva la domanda della parte attrice, ritenendo altresì dovuti gli interessi legali senza rivalutazione monetaria, in quanto debito di valuta, decorrenti dalla dichiarazione di fallimento.
Parte impugnava la richiamata sentenza con appello, notificato il 15 novembre 2021 e depositato il 25 novembre 2021, con cui ne chiedeva la riforma, previa sospensione della relativa efficacia esecutiva, anche solo nella parte concernente il pagamento degli interessi legali dalla data del fallimento, in base a tre motivi.
Con il primo motivo, lamentava l'erroneità della pronuncia nella parte in cui era stata riconosciuta la sussistenza del presupposto soggettivo per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare.
Osservava come il primo giudice avesse irragionevolmente fondato la sua decisione sulle dichiarazioni di solo due dei testi escussi, ossia e senza Testimone_1 Persona_1
considerare le dichiarazioni degli altri testi sentiti.
In realtà, le dichiarazioni del teste erano da ritenere inattendibili, poiché relative a circostanze Tes_1
– la scopertura non autorizzata del conto corrente e l'esistenza di assegni insoluti e richiamati – che non potevano essere dimostrate per testi, ma solo documentalmente.
D'altro canto, neppure quelle rese dalla teste potevano ritenersi degne di fede. Infatti, esse Per_1
erano prive di qualsiasi riferimento che permettesse di collocare esattamente nel tempo i fatti dichiarati;
si limitavano ad attestare presunte “difficoltà economiche” del tutto inconferenti rispetto all'insolvenza; e, soprattutto, erano totalmente inattendibili perché provenienti da una persona dotata di un interesse personale nella causa, siccome moglie del fallito.
Il primo giudice, altresì, non aveva neppure colto la contraddittorietà delle dichiarazioni della Per_1 rispetto a quelle rese dal teste all'udienza dell'11 marzo 2013. Sul punto, la sig.ra Testimone_2
aveva riferito che la chiusura del capannone della ditta fallita in seguito a un provvedimento Per_1 dell'autorità amministrativa avrebbe determinato il rallentamento dell'attività lavorativa del marito: da ciò il Tribunale aveva dedotto la conoscenza da parte della banca dello stato di insolvenza della ditta poi fallita. Al contrario, il sig. aveva dichiarato che, in quel frangente, il cancello di Tes_2
entrata del capannone era stato chiuso e diversi macchinari erano stati spostati nel capannone adiacente, riferendo che la consegna da parte dei fornitori era stata eseguita nel secondo capannone dopo la chiusura del primo.
Considerando che la stessa curatela aveva ammesso che il detto capannone adiacente, dove di fatto era proseguita l'attività del fallito, apparteneva ad altra società di cui la sig.ra era titolare, il Per_1
Tribunale avrebbe quindi dovuto concludere che l'attività del fallito, dopo la chiusura del capannone, era proseguita nel capannone adiacente, di proprietà della ditta della moglie.
5 Parte lamentava inoltre che la conoscenza dello stato d'insolvenza da parte della Banca era stata affermata sull'errato presupposto che quest'ultima non potesse non conoscere l'esposizione debitoria del suo cliente, così come l'andamento negativo della relativa attività imprenditoriale. Detti elementi, viceversa, tutt'al più potevano essere considerati segno di difficoltà economiche, insufficienti di per sé a integrare il presupposto richiesto per l'esercizio della revocatoria. Inoltre, il conto corrente, per quanto con saldo negativo, riportava movimenti in dare e in avere, a dimostrazione della concreta attività della ditta. Aggiungeva altresì che, non essendo le procedure mobiliari e le istanze di fallimento oggetto di pubblicità, la banca non era tenuta a conoscerle. Quanto ai protesti, fermo restando il loro reale valore di presunzione semplice, rilevava come il primo giudice li avesse valutati in modo superficiale, trascurando che mancava la prova della loro pubblicazione e che i titoli di credito insoluti, riferibili alla banca, risalivano al 2001, ben prima della dichiarazione di fallimento
(avvenuta nel 2004) e del periodo di operatività dell'art. 67 legge fallimentare.
In conclusione, quindi, il fallimento non aveva adeguatamente provato che la banca fosse a conoscenza dello stato d'insolvenza del debitore. Parte Con il secondo motivo, si doleva della stima delle rimesse solutorie eseguita dal CTU.
Infatti, il consulente aveva erroneamente considerato solutorie anche le operazioni di giroconto provenienti dai conti anticipi. In realtà, al meccanismo del conto anticipi e del conto corrente ordinario doveva riconoscersi funzione ripristinatoria della possibilità di godere di nuove anticipazioni.
Pertanto, l'anticipazione con disposizioni in addebito non avrebbe mai potuto ridurre il preesistente scoperto, stante l'autoliquidazione dell'operazione di anticipo.
In altri termini, poiché il giroconto non estingue lo scoperto, ma ne rappresenta il suo normale funzionamento, il Tribunale avrebbe dovuto escludere dall'importo oggetto di condanna la somma di
€ 109.439,04, pari ai giroconti complessivi sul conto corrente dai conti anticipi.
Con il terzo motivo, subordinato al rigetto dei precedenti motivi, osservava che il Tribunale, pur correttamente definendo gli interessi legali quale debito di valuta, aveva erroneamente determinato il loro decorso dalla data della dichiarazione di fallimento e non dalla data della domanda giudiziale (nella specie il 24 giugno 2009), come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Si costituiva in giudizio la con comparsa depositata il 21 Controparte_3 marzo 2022, instando per il rigetto dell'appello avversario, previa dichiarazione di inammissibilità dello stesso ai sensi degli artt. 342, 345 e 348 c.p.c., e riproponendo integralmente le difese svolte in primo grado, senza prendere specificamente posizione sui motivi d'appello cagionati dalla sentenza gravata.
6 Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e istruita la causa, il Collegio, dopo una serie di rinvii, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In esito a tale udienza, la Corte tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Decorsi i citati termini, previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via preliminare, il Collegio rileva che non è stato proposto gravame avverso il capo della sentenza impugnata che ha statuito sull'inefficacia, ai sensi dell'art. 44 legge fallimentare, del versamento di € 7.000,00 eseguito da successivamente alla sentenza di fallimento. CP_1
Sicché, su di esso deve intendersi intervenuto il giudicato interno.
Parte
§ 2. Venendo al merito, con il primo motivo d'appello la censura la sentenza di primo grado laddove il primo giudice ha ritenuto dimostrato il requisito della scientia decoctionis da parte della banca, con l'effetto di rendere revocabili le rimesse bancarie eseguite sul conto corrente n.
10252/Z prima della dichiarazione di fallimento per un ammontare complessivo di €. 303.347,34.
Lamenta in particolare che tale condizione sarebbe stata erroneamente dimostrata tramite elementi probatori inattendibili o inconducenti, e comunque valutati superficialmente. Aggiunge inoltre che la sua conoscenza delle difficoltà economiche del proprio cliente, ove provata, non avrebbe potuto comunque essere equiparata alla conoscenza dello stato d'insolvenza richiesta dall'art. 67. Peraltro, detto elemento avrebbe dovuto ritenersi escluso poiché il conto intestato a CP_1
era movimentato sia in dare sia in avere, segno della regolare attività della ditta.
Ancora, si duole del fatto che il primo giudice aveva erroneamente valutato i protesti e i titoli di credito allegati in atti, essendo gli uni privi di prova della relativa pubblicazione e comunque riferiti a cambiali, e gli altri relativi del 2001, quindi ben prima della dichiarazione di fallimento.
Il motivo è infondato.
La fattispecie in esame ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 67, comma 2 della legge fallimentare, a mente del quale, nella disciplina vigente ratione temporis, “Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati, se compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento”.
7 Detto altrimenti, la norma dispone la revocabilità di tali operazioni, se eseguite nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento, ove il curatore fallimentare dimostri che l'altra parte sia stata a conoscenza dello stato d'insolvenza in cui versava il debitore, successivamente fallito.
A tal fine, l'art. 5 della legge fallimentare descrive lo stato d'insolvenza come quella situazione che “si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”: più nel dettaglio, esso si desume
“non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività” (Cass.
Civ., 32280/2022; v. anche C. Appello Brescia, 532/2023).
Quanto alla prova della scientia decoctionis, secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, “la conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore, al fine della revocatoria fallimentare, secondo la previsione dell'articolo 67, comma 2, della legge fallimentare, deve essere effettiva e non meramente potenziale;
agli effetti della revoca, pertanto, assume rilievo non la semplice conoscibilità oggettiva dello stato di insolvenza dell'imprenditore ma soltanto la concreta situazione psicologica dell'acquirente al momento del compimento dell'atto impugnato, la quale, tuttavia, può essere desunta anche da semplici indizi, sempre che questi (come ad esempio protesti, procedure esecutive, ipoteche giudiziali), in ragione della loro gravità, precisione e concordanza, siano tali da far presumere l'effettiva scientia decoctionis da parte dell'acquirente, nel senso che quest'ultimo, a fronte dell'emergenza di siffatte circostanze, non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione in cui versava il venditore;
in particolare, ai fini della revocatoria fallimentare di compravendita ai senso dell'articolo 67, comma 2, della legge fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente, che deve essere effettiva e non meramente potenziale, può essere provata dal curatore, su cui incombe il relativo onere probatorio, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti” (da ultimo v. Cass. Civ., 10780/2024; v. anche Cass. 11696/2020).
Spetta, quindi, al giudice “selezionare analiticamente gli elementi indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria, per poi sottoporli a una valutazione complessiva che fornisca la certezza logica del menzionato stato soggettivo, da ritenersi sussistente non quando sia provata la conoscenza dello stato di decozione dell'impresa da parte di quello specifico creditore, né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento a una figura di contraente astratto, ma quando la probabilità della
"scientia decoctionis" trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali,
8 organizzative, topografiche, culturali) nelle quali il terzo si sia concretamente trovato ad operare”
(tra le altre v. Cass. Civ. 27070/2022, 24655/2020).
Tra dette condizioni, particolarmente significativa è quella in cui versano le banche o gli istituti di credito, cui la Suprema Corte ha ripetutamente riconosciuto una posizione qualificata: “la circostanza per cui la banca fosse a conoscenza dello stato di decozione della società, poi fallita, nel momento in cui riceveva importi da parte della società medesima, ciò che comporta l'obbligo di restituzione degli importi alla curatela fallimentare, può essere provata per presunzione in primis facendo leva sulla qualità di operatore economico qualificato della banca che, pur non integrando da sola la prova dell'effettiva conoscenza dei sintomi dell'insolvenza, impone di considerare la professionalità e l'avvedutezza con cui, normalmente, gli istituti di credito esercitano la loro attività”
(Cass. Civ., 18727/2023; v. anche Cass. Civ. 26681/2021).
Ne deriva allora che, affinché si possa ritenere dimostrata la scientia decoctionis da parte del terzo, il curatore fallimentare è chiamato a dare prova della concreta situazione psicologica dello stesso al momento del compimento dell'atto impugnato. Ciò può realizzarsi anche attraverso indizi che siano gravi, precisi e concordanti a tal punto da indurre a ritenere che il terzo non avrebbe potuto non cogliere i segnali o i sintomi rivelatori dello stato di insolvenza in cui versava il soggetto fallito.
Tali indizi, inoltre, devono essere valutati dal giudice con specifico riferimento alle circostanze temporali, locali, economiche e organizzative nelle quali operano i soggetti coinvolti, nonché – e in particolare – avendo riguardo alle caratteristiche soggettive degli stessi, attribuendo precipuo valore all'eventuale natura qualificata del terzo (come nel caso di una banca o di altro istituto di credito).
Tanto premesso, in applicazione dei citati principi di diritto e alla luce degli elementi probatori e indiziari risultanti dagli atti di causa, il Collegio ritiene sussistente la conoscenza, da parte della Parte
dello stato d'insolvenza in cui versava la prima del fallimento. CP_1
Tale conoscenza può considerarsi dimostrata in primo luogo in base alle risultanze degli estratti del conto corrente n. 10252 Z, intestato a e intrattenuto da questo presso la BCP CP_1
Parte Siracusa (poi poi relativi al periodo tra il 15 luglio 2003 e il 15 luglio 2004, CP_2
nonché ai trimestri precedenti a partire dal quarto trimestre del 1999.
Da essi, infatti, come pure rilevato dal CTU nel suo elaborato peritale (p. 24), emerge che, salvo per due versamenti “effettuati in data 15.09.2003 e in data 05.07.2004”, che hanno riportato il saldo disponibile in positivo, il saldo del conto corrente è rimasto costantemente negativo in tutto il periodo sospetto e anche ben prima di esso, già a partire dalla prima rilevazione disponibile – relativa al quarto trimestre del 1999.
9 Infatti, nel quarto trimestre del 1999 il saldo era pari a - € 6.245,88; nel primo trimestre del
2000, a - € 17.440,24; nel secondo trimestre del 2000, a - € 20.856,66; nel terzo trimestre del 2000 a
- € 19.558,23; nel quarto trimestre del 2000 a - € 18.027,08; nel primo trimestre 2001 a - € 22.863,41; nel secondo trimestre 2001 a - € 32.750,02; nel terzo trimestre 2001 a - € 26.233,89; nel quarto trimestre del 2001 a - € 22.928,51; nel primo trimestre del 2002 a - € 35.391,89; nel secondo trimestre
2002 a - € 43.897,71; nel terzo trimestre 2002 a - € 29.989,07; nel quarto trimestre del 2002 a - €
8.608,17; nel primo trimestre del 2003 a - € 9.677,79; nel secondo trimestre del 2003 a - € 14.376,36; nel terzo trimestre del 2003 a - € 13.633,35; nel quarto trimestre del 2003 a - € 10.607,11; nel primo trimestre del 2004, a - € 6.498,61; nel secondo trimestre del 2004 a - € 5.433,12; alla data del fallimento, a - € 2.137,08.
Pertanto, già soltanto in base a questa circostanza la banca odierna appellante, essendo il sig. un proprio correntista, non poteva non percepire il potenziale rischio di insolvenza in cui CP_1
versava la ditta successivamente concretizzatosi nel fallimento. CP_1
In ogni caso, tale persistente situazione di disavanzo è ulteriormente corroborata dal contenuto dell'attestazione (all. 1 alla memoria art. 183 n. 2 di primo grado della curatela fallimentare), resa con efficacia di prova piena dal notaio in Barcellona P.G. in data 2 aprile 2009, allegata Persona_2 alla memoria art. 183 n. 2 della curatela fallimentare e rimasta incontestata, dell'avvenuta levata contro la ditta di complessivi n. 68 protesti di cambiali tra il 4 luglio 2001 e il 18 CP_1
febbraio 2005: nello specifico, per quel che concerne il periodo sospetto, sono stati elevati n. 28 protesti cambiari per un importo complessivo di € 20.976,21. Avendo il medesimo notaio altresì dichiarato che “dei nominati protesti è stata data la pubblicità prevista dalla legge avendo il sottoscritto effettuato tutte le comunicazioni e le pubblicazioni previste dalla legge, ivi compresa la comunicazione effettuata mensilmente alla Camera di Commercio di Messina per l'inserimento nei relativi elenchi”, il Collegio non ravvisa ragioni per dubitare che detti protesti fossero stati resi conoscibili anche all'istituto di credito presso il quale il fallito intratteneva il proprio rapporto di conto corrente.
Non contraddicono la conclusione raggiunta neppure le dichiarazioni rese dai testi Tes_1
e rispettivamente alle udienze del 9 luglio 2012 e del 7 aprile 2014.
[...] Persona_1
In particolare, il primo ha riferito che: “in base a quello che ricordo, i conti erano costantemente in una situazione di scopertura non autorizzata […]; aggiungo che sugli estratti conto esaminati, di sovente si riscontravano commissioni per reclami bancari, in relazione anche ad assegni successivamente rinegoziati, ossia insoluti”, così, in sostanza, comprovando come la ditta di cui il sig. era titolare avesse incontrato croniche difficoltà nell'assolvere alle proprie obbligazioni. CP_1
10 Con riferimento a tali dichiarazioni, peraltro, è da rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la scopertura non autorizzata risulta documentalmente provata negli atti di causa, come rilevato dal CTU che ha espressamente affermato: “Dalla documentazione in atti si ha contezza della circostanza che il conto corrente ordinario n. 10252Z non godesse di alcun affidamento” (v. CTU pp. 12 e 24).
Dagli estratti conto depositati in giudizio e relativi al periodo sospetto, inoltre, si evince altresì
l'addebito di una serie di assegni protestati o insoluti: n. 0121615832-05040-82070 del 16-17 settembre 2003, per € 3.200,00; n. 0701851458-03019-82380 del 9-10 ottobre 2003, per € 2.900,00;
n. 4800822266-07601-16500 del 20-21 ottobre 2003, per € 2.000,00; n. 4800822241-07601-16500 del 7-10 novembre 2003, per € 1.500,00; n. 0148144561-05040-82071 del 12-13 novembre 2003, per
€ 3.200,00; n. 104436457-5040-82070 del 22 dicembre 2003, per € 4.000,00; n. 3004411988 del 5-6 aprile 2004, per € 1.320,00, con relativo addebito di spese in data 7-8 aprile 2004 per € 12,34; n.
0101402191 dell'1-2 luglio 2004, per € 4.000,00, per un totale complessivamente protestato/insoluto di € 22.132,34.
Dal che, può trarsi ulteriore conferma delle difficoltà che il fallito aveva incontrato nel fare fronte alle sue obbligazioni.
Quanto alle dichiarazioni di deve innanzitutto premettersi che, ad avviso Persona_1
di questa Corte, va escluso ogni profilo di inattendibilità strettamente inerente alla qualità di familiare della teste, in ossequio all'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti [...], l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità” (v. tra le altre Cass. Civ.
2295/2021, 25358/2015).
Tanto detto, esse, segnatamente nella parte in cui si riferisce che “[…] posso dire che già nel
2003 la ditta di mio marito si trovava in difficoltà economica, a seguito della chiusura del capannone presso il quale mio marito svolgeva l'attività principale; posso dire che la fosse a conoscenza Pt_1 delle difficoltà economiche della ditta di mio marito, poiché quest'ultimo le aveva rappresentate alla in diverse occasioni, alle quali io ho partecipato, facendo presenti l'avvenuta chiusura del Pt_1 capannone a seguito di un ordine del Prefetto […]”,
In conclusione, ritiene quindi il Collegio che correttamente il primo giudice ha ravvisato sussistente il requisito della scientia decoctionis da parte della con la conseguenza che il Pt_1 motivo d'appello deve essere rigettato.
11 § 3. Anche il secondo motivo non è meritevole di accoglimento.
In proposito, va richiamato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti effettuati alla banca da parte del correntista, la natura solutoria delle relative operazioni, necessaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma 2, l.fall. (se eseguite nel periodo sospetto e ricorrendo la "scientia decoctionis dell'accipiens"), ricorre anche nell'ipotesi in cui gli accreditamenti provengano, sotto forma di rimesse e come giroconti, dal conto anticipi al conto corrente ordinario, allorché esse siano state utilizzate in via di fatto per ridurre ovvero eliminare lo scoperto dell'unico conto operativo, quello ordinario, e non assumendo alcuna rilevanza che il conto anticipi presenti un saldo attivo o passivo” (Cass. Civ. 13449/2011).
“Il conto in questione, infatti”, prosegue la Suprema Corte, “non è normalmente operativo, ma costituisce una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla
al cliente. Su di esso, in sostanza, l'istituto annota in "dare" al correntista l'importo di dette Pt_1
anticipazioni, di volta in volta erogate in occasione della presentazione di effetti o della c.d. carta commerciale, e glielo riannota in "avere" una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante (in virtù del mandato all'incasso usualmente conferitogli): attraverso l'annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare a usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli.
Ne consegue che (quantomeno sino alla data di definitiva chiusura, ove questa intervenga prima della dichiarazione di fallimento) il saldo passivo di tali conti non è indicativo di uno scoperto
e che gli accrediti in essi annotati non costituiscono rimesse solutorie. Il rapporto di debito/credito fra la e il correntista è invece rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente Pt_1 ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono, mediante "giroconto" […] e, nel momento in cui vengono definitivamente accreditate al correntista, rappresentano anch'esse rimesse revocabili nei limiti in cui hanno contribuito a ridurre o eliminare lo scoperto”.
Detto altrimenti, gli anticipi provenienti dal relativo conto e accreditati tramite operazione di giroconto sul conto corrente ordinario intrattenuto dal correntista con l'istituto di credito, ove di fatto utilizzati per ridurre lo scoperto su quest'ultimo conto, sono revocabili siccome dotati di finalità solutoria, senza che il saldo del conto anticipi, sia esso attivo o passivo, rivesta alcuna rilevanza in tale valutazione.
Pertanto, nel caso di specie, come correttamente riportato dalla CTU (pp. 13 e 21), stante la mancanza di affidamento nel conto corrente di cui il fallito era titolare, alle rimesse accreditate sul conto ordinario e provenienti dai conti anticipi n. 10275 J e 11010 B deve riconoscersi natura
12 solutoria, trattandosi di versamenti che, alla stregua di qualsiasi altro accredito eseguito da terzi, hanno contribuito a ridurre l'esposizione debitoria del correntista verso l'istituto di credito.
Quindi, il Tribunale ha correttamente ravvisato la loro revocabilità, insieme con le ulteriori rimesse costituite dai versamenti e dagli insoluti eseguiti nel periodo sospetto, nei limiti in cui abbiano contribuito a ridurre lo scoperto, ossia nella misura – per come calcolata dalla consulente d'ufficio – di € 117.717,04.
Il motivo d'appello sul punto va per l'effetto rigettato.
Deve invece essere accolto il terzo motivo d'appello, concernente la data di decorrenza degli interessi sulle somme oggetto di condanna alla restituzione.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “L'azione revocatoria fallimentare, ex art. 67, commi 1 e 2, l. fall., ha natura costitutiva e l'obbligazione restitutoria cui sia condannato l'accipiens integra un debito di valuta e non di valore, con la conseguenza che colui che agisce ha un autonomo diritto di ottenere, in relazione alla somma da restituirsi, anche la corresponsione degli interessi, che retroagiscono alla data della relativa domanda giudiziale, se proposta, ovvero, in caso contrario, decorrono dalla data della sentenza di accoglimento” (Cass.
Civ., 31652/2024; v. anche Cass. Civ., 5495/2022).
Di conseguenza, in riforma della sentenza impugnata, va statuita la decorrenza degli interessi sulle somme oggetto di revoca dovute dall'odierna appellante a partire dalla data della proposizione della domanda giudiziale e fino al soddisfo.
§ 4. Regolamentazione delle spese del giudizio.
Il (parziale) accoglimento dell'appello impone di rivedere (d'ufficio) il regime delle spese processuali di primo e secondo grado in base ad un giudizio unitario, che tenga conto, secondo pacifica giurisprudenza, della globalità della contesa e del suo esito finale.
La Suprema Corte si è occupata più volte del concetto di soccombenza (Cfr. Cass. Civ. nn. 2262 del 20/08/1966, 3309 del 03/06/1985, 15705 del 27/07/2005) ed è principio pacifico e risalente, che, ai fini della regolazione delle spese, la soccombenza deve essere valutata in base all'esito complessivo del giudizio, ossia al risultato finale conseguito dall'attore.
Corollario di tale principio è che in caso di accoglimento solo parziale della domanda il giudice può disporre la totale o parziale compensazione delle spese, ma non può mai condannare l'attore, pur sempre parzialmente vittorioso, al pagamento di parte delle spese sostenute dal convenuto (vedasi
Cass. Civ. nn. 26918 del 24/10/2018, 19122 del 28/09/2015).
13 In questa prospettiva reputa la Corte che, risultando parte attrice (oggi appellata) vittoriosa sulla domanda principale e (a seguito dell'appello) parzialmente soccombente in ordine alla domanda accessoria di decorrenza degli interessi (oltre che sulla domanda di rivalutazione monetaria, già disattesa dal giudice di prime cure), sussistono i presupposti per compensare tra le parti 1/5 delle
Parte spese del giudizio, dovendosi porre la rimanente parte di 4/5 a carico della prevalentemente soccombente.
Tali spese devono liquidarsi, per entrambi i gradi, in base ai parametri tariffari di cui al D. M.
n. 55/2014 come parzialmente modificato con D. M. n. 37/2018 (in vigore dal 26 aprile 2018) – qui applicabile ratione temporis – nonché da ultimo con D.M. n. 147/2022, in linea con il principio recentemente affermato dalla Suprema Corte, cui va data continuità in questa sede, secondo il quale
“in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D. M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.
Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di <
31884/2018).
Ne discende che per il primo grado, tenuto conto del valore rapportato al diritto accertato e applicando i parametri tariffari medi di cui al D.M. n. 37/2018, in considerazione della entità delle questioni trattate e del rilievo delle prestazioni defensionali rese, si liquidano (per la quota dei 4/5) in complessivi € 17.109,60 a titolo di onorario (di cui € 2.700,00 per la fase di studio della controversia,
€ 1.781,60 per la fase introduttiva, € 7.932,00 per la fase istruttoria e € 4.696,00 per la fase decisionale, detratto 1/5), oltre rimborso del contributo unificato (nella misura dei 4/5) e oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Per il secondo grado, seguendo gli stessi criteri di cui sopra e in applicazione del D.M. n.
147/2022, va liquidata (per la frazione di 4/5) la somma di €. 16.095,20 (di cui €. 3.511,20 per la fase di studio della controversia, €. 2.041,60 per la fase introduttiva del giudizio, €. 4.704,00 per la fase
14 trattazione ed € 5.838,40 per la fase decisionale, detratto 1/5), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, ad IVA e CPA come per legge.
Va precisato che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto
(enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata
(ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e":
"e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr.
Cass. n. 15182 del 12/05/2022); tuttavia, tale voce va riconosciuta, attesa la marginalità del suo rilievo in considerazione della limitata attività di trattazione/istruzione espletata nel presente giudizio, nel valore minimo della relativa tariffa.
Restano ferme le spese di CTU già addossate a carico della convenuta. Pt_1
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1
avverso la sentenza n. 1005/2021, emessa dal Tribunale di Controparte_1
Barcellona P.G. in data 11 ottobre 2021 nel giudizio iscritto al n. 981/2009 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza appellata, dispone che gli interessi dovuti sulla somma da corrispondere dalla alla curatela ai sensi dell'art. 67 legge fallimentare, di Pt_1
cui al n. 4) del dispositivo della sentenza impugnata, maturino a partire dal giorno della domanda giudiziale (anziché dalla data di dichiarazione di fallimento), fino al soddisfo;
2) conferma nel resto la sentenza appellata;
3) condanna la in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento in favore della appellata, delle spese processuali del primo e del CP_3
secondo grado del giudizio - previa loro compensazione nella misura di 1/5 – che si liquidano (nella misura di 4/5) rispettivamente (come in parte motiva specificato) in complessivi:
15 € 17.109,60 (per il primo grado) per onorario, oltre al rimborso dei 4/5 del contributo unificato;
€. 16.095,20 (per il grado d'appello), per onorario;
oltre (per entrambi i gradi di giudizio) al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 15 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Augusto Sabatini)
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario UPP, dott.
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