Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/03/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Liquidazione controllata n. 10-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pescara
Sezione Civile
Settore Procedure Concorsuali
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Elio Bongrazio Presidente
Dott. Federica Colantonio Giudice rel.
Dott. Daniela Angelozzi Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promossa da Parte_1
(C.F. nato ad [...] il [...], residente in
[...] C.F._1
VA (PE) via C. Goldoni n. 2, elettivamente domiciliato per tutti i fini ed effetti di legge, in
Pescara Viale G. Marconi n. 166, presso lo studio dell'Avv. Augusto Careni (C.F.
), il quale lo rappresenta, assiste e difende, giusta mandato in calce al ricorso;
C.F._2
RICORRENTE
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso con il quale ha chiesto che venga aperta la propria Parte_1
liquidazione controllata;
vista la documentazione prodotta;
ritenuto che
sussistano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:
A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Pescara;
B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione
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C) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice. L'OCC ha attestato altresì che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori;
D) sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
E) è da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso. Il ricorrente, infatti, a fronte di una esposizione debitoria di oltre
900 mila euro, gode di uno stipendio mensile di euro 2.700,00 circa (sul quale gravano due pignoramenti presso terzi rispettivamente di € 540,00 e di € 386,00 mensili direttamente in busta paga) e non è titolare di beni immobili o beni mobili registrati. E', perciò, del tutto evidente che il ricorrente con la liquidazione dei suoi beni e con i propri redditi (una volta soddisfatte le esigenze di sostentamento) non sia in grado di far fronte agli ingenti debiti (già tutti esigibili), da cui è gravato, versando quindi in condizioni di sovraindebitamento;
F) il gestore, nella propria relazione, ha ritenuto ragionevole individuare quale reddito da retribuzione destinabile al soddisfacimento dei creditori, detratte le spese di mantenimento
(euro 1.800, di cui euro 400,00 per canone di locazione), l'importo mensile pari ad euro
900,00;
Ritenuto che la procedura liquidatoria abbia carattere generale e determini l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvo i limiti previsti dall'art. 268, c. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono rilievo la proposta e il piano liquidatorio formulati dal debitore;
Rilevato che ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
Ritenuto che la quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente debba essere effettuata (con efficacia ex tunc) dal Giudice delegato una volta acquisita la documentazione necessaria, anche con riferimento ad eventuali spese straordinarie periodiche indispensabili al fabbisogno familiare, e previa istanza e motivato parere del liquidatore (il quale pertanto dovrà altresì esprimere il proprio motivato parere sulla necessità della spesa mensile di € 200
Pag. 2 a 6 per “manutenzione automezzi” che il ricorrente indica nell'elenco delle spese correnti, sebbene non risulti intestatario di beni mobili registrati, e sulla spesa di € 100 per spese sportive);
Ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC Dott.ssa Persona_1
Osservato che la liquidazione del compenso del gestore della crisi e del liquidatore, ove si tratti del medesimo soggetto, avviene in maniera unitaria ad opera del Giudice Delegato (art. 275, 3° comma,
CCII) ed ha quale base di calcolo l'attivo messo a disposizione dei creditori, con esclusione quindi della parte di reddito trattenuta dal ricorrente per il suo mantenimento (art. 268, 4° comma lett. B,
CCII), con la conseguenza che l'importo finale liquidato dal Giudice Delegato potrà anche essere inferiore all'importo eventualmente concordato con l'OCC in occasione del conferimento dell'incarico, perché commisurato all'importo attivo effettivamente liquidato e non alla mera stima del valore dell'attivo; stante l'unicità del compenso fra OCC e liquidatore, da liquidarsi a fine procedura, non dovrà essere incluso alcun compenso dell'OCC nello stato passivo a favore degli altri creditori;
Ricordato infine che, ai sensi dell'art. 6 CCII, l'unico credito avente natura prededucibile è quello vantato dal OCC/liquidatore e non anche quello del professionista legale o di altre figure professionali che assistono il debitore (e lo stato passivo approvato dal liquidatore dovrà necessariamente recepire tale disposizione legislativa, nonostante la diversa indicazione contenuta nella relazione particolareggiata dell'OCC e/o nel ricorso introduttivo); inoltre il compenso riconoscibile al legale andrà necessariamente limitato alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento (avendo quale base di calcolo il presumibile attivo ricavabile dalla procedura), stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata e tenuto conto del grado di complessità della procedura;
infine, il compenso riconoscibile all'eventuale consulente o advisor finanziario dovrà essere in ogni caso parametrato all'attività che in concreto risulti essere stata svolta in favore della ricorrente e alla complessità della procedura, tenuto conto che l'onere di verifica della situazione economica della debitrice, delle soluzioni da adottare e della documentazione necessaria incombe sull'OCC;
Ritenuto, in definitiva, che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CC II e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CC II;
p.q.m.
Visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII,
1) Dichiara l'apertura della liquidazione controllata di (C.F. Parte_1
nato ad [...] il [...]; C.F._1
2) Nomina Giudice delegato la Dott.ssa Federica Colantonio;
Pag. 3 a 6 3) Nomina liquidatore la Dott.ssa Persona_1
4) Ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ivi compresi i redditi prodotti nel triennio, esclusa la somma che verrà determinata per le spese di mantenimento;
il provvedimento
è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
7) Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare del ricorrente che risulta escluso dalla liquidazione;
8) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, salvo diversa disposizione di legge, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di
Parte_1
9) Dichiara che, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessa l'operatività della cessione del quinto/pignoramento dello stipendio/pensione spettante a Parte_1
ordinandosi al soggetto tenuto ai pagamenti di interrompere le trattenute;
10) Dispone che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione:
- trattenga, da subito, quanto verificato e indicato dall'OCC nella relazione allegata al ricorso quale quota mensile di reddito/pensione che può essere messo dal ricorrente a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;
- comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore;
(ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione;
(iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, provvisoriamente la somma indicata dal liquidatore nella sua relazione che a breve sarà confermata o rideterminata dal giudice delegato;
Pag. 4 a 6 - chieda nel più breve termine possibile al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: : I) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo (le spese, specie se periodiche, dovranno essere per quanto possibile documentate); II) computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole del c.p.c.; III) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia, con proprio parere in merito;
11) Autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155- quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
12) Dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi, alle spese e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
Pag. 5 a 6 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso dell'OCC, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
13) Ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura.
Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal
Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;
14) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del
Tribunale di Pescara o sito del Ministero, con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod., e sia trascritta nei registri immobiliari e al PRA. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata;
15) Dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 11/03/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Colantonio Dott. Elio Bongrazio
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