TRIB
Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/11/2025, n. 2682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2682 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, Seconda sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 385/2024 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 6356/2023 del Giudice di Pace di Gragnano TRA
di assistenza assicurativa Parte_1 automobilisti in circolazione internazionale Parte_2 con sede in Milano (MI) al Corso Sempione n. 39, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e per esso del procuratore ad negotia, Dott.
- C.F. - giusta atto notarile Controparte_1 CodiceFiscale_1
n. 11437 del 25-03-2016, quale domiciliatario, rapp.te ed Controparte_2 dei sinistri avvenuti in Italia per la , per il Controparte_3 tramite di rappresentato e difeso dall'Avvocato Controparte_4
OA LL del Foro di Benevento, con il quale elettivamente domicilia presso lo Studio dell'indicato Legale in Benevento (BN), CAP 82100, Via Enzo Marmorale n. 6, Fab. 4/A, il tutto giusta procura in calce all'originale dell'atto di appello APPELLANTE E
, rappresentato e difeso nel giudizio di I grado Controparte_5 dall'Avv. Francesca Esposito, con il quale ha eletto domicilio, nel giudizio di I grado, presso lo studio dello stesso Legale in Gragnano (NA), CAP 80054, alla Via San Sebastiano n. 3 APPELLATO E
, domiciliato ai fini del presente giudizio, ai sensi dell'art. CP_6 Parte_ 125 CdA, presso l' con sede in Milano al Corso Sempione n. 39, contumace nel giudizio di I grado APPELLATO CONTUMACE NONCHÉ
domiciliata ai fini del presente Controparte_3 Parte_ giudizio, ai sensi dell'art. 125 CdA, presso l' on sede in Milano al Corso Sempione n. 39, contumace nel giudizio di I grado APPELLATA CONTUMACE
*********** CONCLUSIONI: nei termini assegnati dal giudicante ex art. 189 c.p.c. le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni;
all'udienza del 13 novembre 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione, le parti si sono riportate alle conclusioni rassegnate in atti insistendo nel loro accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato quale Controparte_5 proprietario del veicolo Fiat 500 tg. ET038DS, evocava in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Gragnano Nikola Petkov e Lev. , in Controparte_3 persona dei legali rappresentanti pro tempore, rispettivamente in qualità di proprietario del Furgone Volkswagen avente targa di nazionalità estera tg. CA5907PX e relativa società assicurativa, nonché Controparte_7
al fine di sentir dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente
[...]
nella causazione del sinistro verificatosi il 30.8.2017, alle ore CP_6
22.00 circa, in Gragnano, alla via SS. Agerola, direzione Castellammare di Stabia e, per l'effetto, condannare l' in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni da lui patiti. A sostegno di tale tesi l'istante assumeva che, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, il furgone, per come sopra individuato, nell'occasione condotto da nell'uscire in retromarcia da una strada posta Persona_1 sul lato destro rispetto al senso di marcia della Fiat 500 condotta dall'attore, non si avvedeva di quest'ultima e si immetteva in modo azzardato e repentino sulla carreggiata dalla stessa occupata, urtandola alla parte anteriore. Evidenziava, quindi, che a seguito del violento impatto, il veicolo Fiat di proprietà attorea riportava svariati ed ingenti danni alla parte anteriore e alla meccanica quantificati, come da perizia di parte in atti, in euro 10.914,13. Deducendo per il descritto evento lesivo l'esclusiva responsabilità del conducente del furgone Volkswagen, assicurato con la Compagnia in virtù di polizza valida ed Controparte_8 operante al momento del sinistro, l'attore inoltrava in data 22.02.2018 richiesta di risarcimento danni a mezzo pec all' che, Pt_1 Parte_1
a suo dire, riconosceva il sinistro, incaricava la Società Controparte_4 della relativa gestione e nominava quale fiduciario il PI , il quale Per_2 espletava regolare perizia sul veicolo attoreo. I tentativi finalizzati ad una definizione bonaria della vertenza davano esito negativo sicché il si CP_5 vedeva costretto ad adire le vie giudiziarie. Nella causa, iscritta al n. 3011/2019 R.G., alla prima udienza del 6.02.2020 si costituiva ritualmente in giudizio il convenuto Parte_1
il quale, nell'impugnare l'avversa domanda risarcitoria e tutta la
[...] documentazione prodotta ex adverso, eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'improponibilità della domanda attrice per violazione del combinato disposto degli artt. 145 e 148 C.d.a. e, nel merito, l'infondatezza della domanda tanto in fatto quanto in diritto, contestando la veridicità storica del presunto sinistro de quo, come narrato in citazione e l'insussistenza del nesso di causalità tra i danni riportati dall'auto Fiat 500 reclamati ex adverso ed il dedotto sinistro, nonché il quantum della pretesa attorea. All'udienza del 30.6.2020 l'attore chiedeva ammettersi prova testimoniale, mentre l' depositando verbale dattiloscritto, produceva una visura Pt_1
PRA cronologica sul veicolo Fiat 500 tg. ET038DS assunto danneggiato da cui si evince che detto veicolo veniva venduto in data 11.12.2017 al prezzo di euro 10.500,00 ad un terzo, rispetto al quale l' chiedeva ammettersi Pt_1 prova testimoniale e, sempre in via istruttoria, chiedeva che si facesse ordine all'attore ex art. 210 c.p.c. di esibizione della Controparte_5 fattura che provasse la riparazione dell'auto Fiat 500 per i danni che assumeva subiti dal mezzo a seguito dell'addotto sinistro ovvero disporsi l'ispezione dell'auto Fiat 500 assunta danneggiata, ex art. 118 c.p.c., presso il nuovo proprietario del mezzo, invitandolo a far ispezionare il veicolo o comunque a metterlo a disposizione del nominando CTU. Il Giudice di Pace adito ammetteva esclusivamente la prova testimoniale richiesta dall'attore a mezzo dell'addotto teste rinviando la Testimone_1 causa alla successiva udienza del 28.09.2022 per la relativa escussione, non ammettendo alcuna delle richieste istruttorie articolate dal convenuto Parte_
, all'esito della testimonianza, disponeva una CTU cinematica. Sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite, il Giudice di Pace di Gragnano con sentenza n. 6356/2023 del 5.09.2023, depositata in cancelleria e pubblicata in data 10.11.2023 e non notificata, dichiarata la contumacia di e della CP_6 Controparte_9 Parte_
, accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, condannava l' in
[...] persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni patiti dall'attore dell'importo Controparte_5 complessivo di euro 8.689,64, oltre interessi dalla domanda, oltre che al pagamento delle spese giudiziali liquidate in euro 200,00 per spese ed euro 425,00 per la fase di studio, euro 352,00 per la fase introduttiva, euro 567,00 per la fase istruttoria e euro 746,00 per la fase decisoria, oltre il rimborso spese generali nella misura del 15% e oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv.to antistatario;
nonché al pagamento degli oneri professionali in relazione alla fase stragiudiziale che liquidava in euro 993,00 oltre spese generali (15% sul compenso totale) euro 148,95 e pertanto complessivamente euro 1.141,95. Parte_
1.1. Avverso tale provvedimento ha proposto gravame l' al fine di ottenerne la riforma integrale e, in particolare, di sentir dichiarare, in via preliminare, l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda attrice, come spiegata in primo grado da , per Controparte_5 violazione delle disposizioni di cui agli artt.145 e 148 C.d.A. e, nel merito, l'infondatezza della pretesa attorea per totale mancanza di prova in ordine alla veridicità storica dell'addotto sinistro, al nesso causale tra quest'ultimo e gli asseriti danni materiali nonché al quantum debeatur e, per l'effetto, ottenere la condanna alla restituzione delle somme corrisposte a seguito di formale richiesta di pagamento di controparte in virtù di quanto statuito dalla sentenza di primo grado “al solo ed unico fine di evitare l'aggravio delle minacciate spese esecutive”, ammontanti ad euro 9.238,07 per sorte capitale ed interessi ed euro 4.397,27 per compensi professionali in favore dell'Avv. Esposito Francesca (ivi incluse le spettanze del CTU, pari ad euro 510,00) indebitamente percepite dopo la pubblicazione della sentenza di I grado con conseguente condanna dell'attore appellato al Controparte_5 pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite del II grado del giudizio in Parte_ favore dell' Nel giudizio di secondo grado, verificata la regolarità della notifica dell'atto Cont di appello a mezzo PEC nei confronti di e Controparte_3 Parte_ di , entrambi domiciliati presso l' ne veniva dichiarata la CP_6 contumacia all'udienza del 10.09.2024. si costituiva Controparte_5 ritualmente eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, l'infondatezza dei motivi di doglianza. Acquisito il fascicolo di primo grado, il giudice, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 13.11.2025, rimetteva la causa in decisione.
2. Preliminarmente, va dato atto della procedibilità della domanda di appello tempestivamente spiegata entro il termine di rito dal deposito della sentenza impugnata.
2.1. Ancora in via preliminare, deve dichiararsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla parte appellata, atteso che, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., non sono richieste formule sacramentali ma che l'appello contenga una chiara individuazione dei punti contestati del provvedimento impugnato e delle argomentazioni con le quali l'impugnante intende contestare le ragioni addotte dal primo giudice, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello , il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Nel caso di specie, nell'atto di appello risultano ben delineati i capi di sen-tenza oggetto di gravame e gli specifici motivi di impugnazione. L'appello va, pertanto, dichiarato ammissibile ai sensi e per gli effetti delle norme richiamate.
3. Con il primo motivo di appello si denuncia l'erronea ed illegittima declaratoria di proponibilità della domanda risarcitoria, per avere il Giudice di Pace ritenuto - in contrasto con le prove documentali offerte dall'odierno appellante - che il avesse rispettato le condizioni di proponibilità CP_5 della domanda fissate dal Codice delle assicurazioni private, nulla argomentando rispetto alla circostanza che l'attore avesse messo il proprio veicolo a disposizione della compagnia assicuratrice per un'ispezione anteriore all'inizio della lite, come dedotto in citazione, eppure smentito dalla documentazione allegata in primo grado da odierna parte appellante.
3.1. Sul punto, giova richiamare le statuizioni della giurisprudenza di legittimità, ai sensi della quale: “l'interpretazione degli artt. 145 e 148 Codice delle assicurazioni private, norme che trovano i loro precedenti storici rispettivamente negli artt. 22 legge 24 dicembre 1969, n. 990 e 3 d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1997, n. 39. L'art. 145, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005 sancisce l'improponibilità della domanda giudiziale prima del decorso dei termini indicati, «decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148». Per quanto qui rileva, l'art. 148 del Codice delle assicurazioni private, invece, prescrive il contenuto della richiesta risarcitoria, stabilisce uno spatium deliberandi per l'assicuratore allo scopo di consentire la formulazione di una congrua offerta entro tempi predeterminati (imponendo così una condotta attiva e non inerte) ed esplicita anche i doveri di collaborazione del danneggiato, i quali incidono sui termini concessi alla compagnia assicuratrice per la comunicazione della proposta conciliativa”. (Cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 01829/2018) Avendo riguardo all'art. 145 («Proponibilità dell'azione di risarcimento»), la Suprema Corte, riconoscendo l'astratta ammissibilità di due diverse letture della norma menzionata, evidenzia, tuttavia che la prima opzione ermeneutica, in virtù della quale l'art. 145 d.lgs. n. 209 del 2005 deve essere inteso come una regola processuale di natura prettamente "formale”, prescrivendo al danneggiato, quale requisito per poter avviare il giudizio, soltanto il dovere di inviare una richiesta risarcitoria completa di tutti gli elementi necessari alla valutazione dell'istanza da parte dell'assicurazione, sostiene che la condizione di proponibilità della domanda si verifica una volta decorso il termine. Ad avviso della giurisprudenza di legittimità, tale lettura è, tuttavia, riduttiva perché non coglie la ratio legis della disposizione: “l'art. 145 Codice delle assicurazioni private ha un chiaro intento deflattivo, essendo evidente la finalità «di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari» (così Corte Cost., 3 maggio 2012, n. 111). Lo scopo del legislatore non è affidato soltanto alla prevista dilazione temporale (invero modesta) di sessanta/novanta giorni, ma - soprattutto - al procedimento ex art. 148 Codice delle assicurazioni private che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa ante causam, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa. Affinché la procedura di risarcimento descritta nella norma ora citata possa operare è indispensabile, però, che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere impostole e, cioè, di formulare un'«offerta congrua». La proponibilità della domanda risarcitoria, perciò, è legata ad un presupposto formale - la trasmissione di una richiesta contenente elementi (indicati nell'art. 148 Codice delle assicurazioni private) sufficienti a permettere all'assicuratore di «accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta» (in proposito Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, Rv. 642619-01) - ma anche ad un requisito sostanziale: poiché «la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.)» (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, in motivazione), il danneggiato è tenuto a collaborare con l'assicuratore per consentirgli di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno, attività finalizzate a una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea ad evitare il giudizio (alla «concreta praticabilità di una offerta congrua, meglio realizzabile (e non pretestuosamente eludibile)» fa riferimento Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18940 del 31/07/2017, in motivazione;
Corte Cost., 3 maggio 2012, n. 111, pone in relazione «l'onere di diligenza, a suo carico [del danneggiato], con l'obbligo di cooperazione imposto all'assicuratore, il quale, proprio in ragione della prescritta specificità di contenuto della istanza risarcitoria, non potrà agevolmente o pretestuosamente disattenderla, essendo tenuto alla formulazione di una proposta adeguata nel quantum»)”. Alla luce delle ragioni illustrate, si ritiene di dover condividere il seguente principio di diritto: “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, a norma dell'art. 145 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 l'azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 cod. civ.) e buona fede (art. 1375 cod. civ.), con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni private”. Non può dubitarsi del fatto che l'esito dell'improcedibilità della domanda – quale conseguenza del rifiuto a consentire di ispezionare (per poi periziare) il mezzo incidentato, in particolar modo quando la pretesa risarcitoria, come nel caso in esame, abbia ad oggetto i soli danni al veicolo – sia conforme a quell'interpretazione “teleologica” dell'art. 145 cod. assicurazioni, alla luce della ratio della norma evidenziata altresì dal Giudice delle leggi (Corte cost., sent. 3 maggio 2012, n.111). (Cfr. Cass. Civ., Sez. VI, sent. n. 01756/2022) Dal complessivo materiale istruttorio emerge che l'attore non abbia offerto prova di avere adempiuto a tale onere - cioè, quello di dimostrare il rispetto delle condizioni di proponibilità della domanda – e, anzi, sia stata fornita prova contraria da parte del convenuto che, pure, non ne era onerato.
3.2. Nella fattispecie in esame, deve ritenersi accertato che il ha CP_5 inoltrato lettera di messa in mora (22.2.2018) soltanto dopo aver già alienato il veicolo (12.10.2017) sottraendosi, al contempo, alla richiesta esibizione del medesimo (in data 6.3.2018): attività utile alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e alla formulazione di una congrua offerta risarcitoria. Inoltre, il medesimo deduceva falsamente in citazione di aver fatto ispezionare il veicolo nell'atto di citazione ed, a fronte della contestazione di controparte, prima evidenziava che non era stato possibile effettuare la perizia poiché il veicolo risultava alienato ed, in un secondo momento, all'udienza del 20.6.2020, invece, sosteneva che era stato fatto ispezionare, così come assunto in primo grado nell'atto di citazione, riservandosi di dimostrare con prova testi tale circostanza, prova testi, poi, non richiesta. In particolare, tali circostanze emergono dalla produzione documentale allegata in primo grado dalla compagnia assicurativa e, in particolare, dalla comunicazione con cui espressamente si indicavano le circostanze temporali in cui il veicolo poteva essere esaminato previo appuntamento e del riscontro negativo fornito dal perito incaricato da detta compagnia, che constatava, a fronte della richiesta di mettere a disposizione il veicolo, per consentire alla compagnia assicuratrice di procedere alla completa ricostruzione dell'accaduto, una completa inerzia del che non dava CP_5 alcun riscontro né si presentava. Tale circostanza, indice di un comportamento di totale indisponibilità dell'odierno appellato a sottoporre a perizia la Fiat rivenduta, del tutto pretermessa dalla sentenza impugnata, alla luce dei principi esposti, integra una violazione dei doveri di correttezza e buona fede, con conseguente fondatezza del primo motivo di gravame. D'altronde, accertato il rifiuto del danneggiato di mettere a disposizione della compagnia assicuratrice il mezzo coinvolto nel sinistro, tale circostanza ha impedito alla compagnia di operare le sue valutazioni, tanto più necessarie nel contesto di un sinistro in cui non vi sono elementi probatori di segno documentale che possano corroborare ab externo l'effettivo verificarsi del sinistro, al di fuori di alcune riproduzioni fotografiche ritraenti il veicolo senza data;
l'unica prova a sostegno della tesi attorea sarebbe rappresentata da un'unica testimonianza di un soggetto, peraltro non previamente indicato, che ha fornito indicazioni generiche (senza fornire precisazioni in ordine ai danni ed alla dinamica del sinistro - solo parte posteriore e anteriore senza indicare lato - che rendano verosimile il suo narrato) che, in ogni caso, stante il mancato intervento dell'Autorità e l'assenza, altresì, del modulo CAI, non potrebbe ritenersi ex se sufficienti a superare i dubbi sull'effettivo verificarsi del sinistro de quo, oltre che sull'incerta dinamica. Incidentalmente, si evidenzia che conferma si rinviene anche nelle risultanze della c.t.u. espletata in primo grado, poiché il perito, esprimendosi a favore della sola coerenza della dinamica ed i danni ritratti in foto, nulla poteva desumere in ordine alla compatibilità dei danni provati sui due mezzi, non essendo poi stato messo il veicolo a disposizione per la perizia neppure in un secondo momento. Per di più, quand'anche si fosse ritenuto provato l'effettivo verificarsi del sinistro, la domanda sarebbe stata al più ammissibile soltanto parzialmente poiché il perito riteneva, data l'entità dei danni, che l'attore dovesse aver avuto alla guida una velocità elevata, tale da far ipotizzare quanto meno un concorso di colpa, altro elemento di cui il giudice di prime cure non ha tenuto conto. Ne consegue che non può assolutamente condividersi la sentenza impugnata, poiché, muovendo da una corretta ripartizione dell'onere probatorio e da una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, emerge un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove da parte del giudice di prime cure, non essendovi prova del sinistro e, ancor prima, della proponibilità della domanda. La decisione di improcedibilità (rectius, improponibilità) della domanda risarcitoria si fonda sul riscontrato inadempimento di carattere sostanziale rilevante da parte del soggetto gravato di tale obbligo (mancata messa a disposizione del veicolo danneggiato per perizia, di cui sosteneva falsamente l'espletamento ed alienazione del veicolo ancor prima dell'inoltro della messa in mora) e di un atteggiamento contrario alle regole di buona fede ex art. 1175 cod. civ.. Risulta evidente che l'attore non ha voluto collaborare lealmente nello svolgimento delle trattative stragiudiziali, mostrando come unico intento quello di ricorrere direttamente alla tutela giurisdizionale. Ne discende che, in concreto, l'inadempimento ha determinato quella stasi, quella sospensione della procedura rilevante ai sensi del combinato disposto dell'art. 145 e 148 Cod. Ass. e che impediva l'avvio dell'azione giudiziaria, non avendo l'attore osservato le modalità ed i contenuti previsti dall'articolo 148. Ogni altra questione resta assorbita.
4. Le spese di lite del giudizio di primo grado, da riformarsi in parte alla luce di quanto sopra evidenziato, nonché quelle del giudizio di appello seguono il principio della soccombenza e si liquidano, in mancanza della nota spese in atti, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile. Le spese della c.t.u. espletata in primo grado vanno poste definitivamente a carico dell'appellato soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, quale giudice di secondo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara l'improponibilità della domanda;
B. condanna alla restituzione di quanto ricevuto Controparte_5 dall' in persona del legale rappresentante pro tempore, in Pt_1 esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali;
C. condanna al pagamento delle spese del giudizio di Controparte_5 primo grado in favore di in persona del legale rappresentante Pt_1 pro tempore, che liquida in euro 200,00 per spese ed euro 2.090,00 per compenso, oltre iva, c.p.a. e spese forfettarie nella misura del 15%; D. condanna al pagamento delle spese del giudizio di Controparte_5 appello in favore di in persona del legale rappresentante pro Pt_1 tempore, che liquida in euro 382,50 per spese ed euro 3.009,00 per compenso, oltre iva, c.p.a. e spese forfettarie nella misura del 15%; E. pone definitivamente a carico dell'appellato soccombente le spese di c.t.u. liquidate in primo grado. Così deciso in Torre Annunziata, il 29 novembre 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
di assistenza assicurativa Parte_1 automobilisti in circolazione internazionale Parte_2 con sede in Milano (MI) al Corso Sempione n. 39, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e per esso del procuratore ad negotia, Dott.
- C.F. - giusta atto notarile Controparte_1 CodiceFiscale_1
n. 11437 del 25-03-2016, quale domiciliatario, rapp.te ed Controparte_2 dei sinistri avvenuti in Italia per la , per il Controparte_3 tramite di rappresentato e difeso dall'Avvocato Controparte_4
OA LL del Foro di Benevento, con il quale elettivamente domicilia presso lo Studio dell'indicato Legale in Benevento (BN), CAP 82100, Via Enzo Marmorale n. 6, Fab. 4/A, il tutto giusta procura in calce all'originale dell'atto di appello APPELLANTE E
, rappresentato e difeso nel giudizio di I grado Controparte_5 dall'Avv. Francesca Esposito, con il quale ha eletto domicilio, nel giudizio di I grado, presso lo studio dello stesso Legale in Gragnano (NA), CAP 80054, alla Via San Sebastiano n. 3 APPELLATO E
, domiciliato ai fini del presente giudizio, ai sensi dell'art. CP_6 Parte_ 125 CdA, presso l' con sede in Milano al Corso Sempione n. 39, contumace nel giudizio di I grado APPELLATO CONTUMACE NONCHÉ
domiciliata ai fini del presente Controparte_3 Parte_ giudizio, ai sensi dell'art. 125 CdA, presso l' on sede in Milano al Corso Sempione n. 39, contumace nel giudizio di I grado APPELLATA CONTUMACE
*********** CONCLUSIONI: nei termini assegnati dal giudicante ex art. 189 c.p.c. le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni;
all'udienza del 13 novembre 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione, le parti si sono riportate alle conclusioni rassegnate in atti insistendo nel loro accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato quale Controparte_5 proprietario del veicolo Fiat 500 tg. ET038DS, evocava in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Gragnano Nikola Petkov e Lev. , in Controparte_3 persona dei legali rappresentanti pro tempore, rispettivamente in qualità di proprietario del Furgone Volkswagen avente targa di nazionalità estera tg. CA5907PX e relativa società assicurativa, nonché Controparte_7
al fine di sentir dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente
[...]
nella causazione del sinistro verificatosi il 30.8.2017, alle ore CP_6
22.00 circa, in Gragnano, alla via SS. Agerola, direzione Castellammare di Stabia e, per l'effetto, condannare l' in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni da lui patiti. A sostegno di tale tesi l'istante assumeva che, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, il furgone, per come sopra individuato, nell'occasione condotto da nell'uscire in retromarcia da una strada posta Persona_1 sul lato destro rispetto al senso di marcia della Fiat 500 condotta dall'attore, non si avvedeva di quest'ultima e si immetteva in modo azzardato e repentino sulla carreggiata dalla stessa occupata, urtandola alla parte anteriore. Evidenziava, quindi, che a seguito del violento impatto, il veicolo Fiat di proprietà attorea riportava svariati ed ingenti danni alla parte anteriore e alla meccanica quantificati, come da perizia di parte in atti, in euro 10.914,13. Deducendo per il descritto evento lesivo l'esclusiva responsabilità del conducente del furgone Volkswagen, assicurato con la Compagnia in virtù di polizza valida ed Controparte_8 operante al momento del sinistro, l'attore inoltrava in data 22.02.2018 richiesta di risarcimento danni a mezzo pec all' che, Pt_1 Parte_1
a suo dire, riconosceva il sinistro, incaricava la Società Controparte_4 della relativa gestione e nominava quale fiduciario il PI , il quale Per_2 espletava regolare perizia sul veicolo attoreo. I tentativi finalizzati ad una definizione bonaria della vertenza davano esito negativo sicché il si CP_5 vedeva costretto ad adire le vie giudiziarie. Nella causa, iscritta al n. 3011/2019 R.G., alla prima udienza del 6.02.2020 si costituiva ritualmente in giudizio il convenuto Parte_1
il quale, nell'impugnare l'avversa domanda risarcitoria e tutta la
[...] documentazione prodotta ex adverso, eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'improponibilità della domanda attrice per violazione del combinato disposto degli artt. 145 e 148 C.d.a. e, nel merito, l'infondatezza della domanda tanto in fatto quanto in diritto, contestando la veridicità storica del presunto sinistro de quo, come narrato in citazione e l'insussistenza del nesso di causalità tra i danni riportati dall'auto Fiat 500 reclamati ex adverso ed il dedotto sinistro, nonché il quantum della pretesa attorea. All'udienza del 30.6.2020 l'attore chiedeva ammettersi prova testimoniale, mentre l' depositando verbale dattiloscritto, produceva una visura Pt_1
PRA cronologica sul veicolo Fiat 500 tg. ET038DS assunto danneggiato da cui si evince che detto veicolo veniva venduto in data 11.12.2017 al prezzo di euro 10.500,00 ad un terzo, rispetto al quale l' chiedeva ammettersi Pt_1 prova testimoniale e, sempre in via istruttoria, chiedeva che si facesse ordine all'attore ex art. 210 c.p.c. di esibizione della Controparte_5 fattura che provasse la riparazione dell'auto Fiat 500 per i danni che assumeva subiti dal mezzo a seguito dell'addotto sinistro ovvero disporsi l'ispezione dell'auto Fiat 500 assunta danneggiata, ex art. 118 c.p.c., presso il nuovo proprietario del mezzo, invitandolo a far ispezionare il veicolo o comunque a metterlo a disposizione del nominando CTU. Il Giudice di Pace adito ammetteva esclusivamente la prova testimoniale richiesta dall'attore a mezzo dell'addotto teste rinviando la Testimone_1 causa alla successiva udienza del 28.09.2022 per la relativa escussione, non ammettendo alcuna delle richieste istruttorie articolate dal convenuto Parte_
, all'esito della testimonianza, disponeva una CTU cinematica. Sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite, il Giudice di Pace di Gragnano con sentenza n. 6356/2023 del 5.09.2023, depositata in cancelleria e pubblicata in data 10.11.2023 e non notificata, dichiarata la contumacia di e della CP_6 Controparte_9 Parte_
, accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, condannava l' in
[...] persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni patiti dall'attore dell'importo Controparte_5 complessivo di euro 8.689,64, oltre interessi dalla domanda, oltre che al pagamento delle spese giudiziali liquidate in euro 200,00 per spese ed euro 425,00 per la fase di studio, euro 352,00 per la fase introduttiva, euro 567,00 per la fase istruttoria e euro 746,00 per la fase decisoria, oltre il rimborso spese generali nella misura del 15% e oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv.to antistatario;
nonché al pagamento degli oneri professionali in relazione alla fase stragiudiziale che liquidava in euro 993,00 oltre spese generali (15% sul compenso totale) euro 148,95 e pertanto complessivamente euro 1.141,95. Parte_
1.1. Avverso tale provvedimento ha proposto gravame l' al fine di ottenerne la riforma integrale e, in particolare, di sentir dichiarare, in via preliminare, l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda attrice, come spiegata in primo grado da , per Controparte_5 violazione delle disposizioni di cui agli artt.145 e 148 C.d.A. e, nel merito, l'infondatezza della pretesa attorea per totale mancanza di prova in ordine alla veridicità storica dell'addotto sinistro, al nesso causale tra quest'ultimo e gli asseriti danni materiali nonché al quantum debeatur e, per l'effetto, ottenere la condanna alla restituzione delle somme corrisposte a seguito di formale richiesta di pagamento di controparte in virtù di quanto statuito dalla sentenza di primo grado “al solo ed unico fine di evitare l'aggravio delle minacciate spese esecutive”, ammontanti ad euro 9.238,07 per sorte capitale ed interessi ed euro 4.397,27 per compensi professionali in favore dell'Avv. Esposito Francesca (ivi incluse le spettanze del CTU, pari ad euro 510,00) indebitamente percepite dopo la pubblicazione della sentenza di I grado con conseguente condanna dell'attore appellato al Controparte_5 pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite del II grado del giudizio in Parte_ favore dell' Nel giudizio di secondo grado, verificata la regolarità della notifica dell'atto Cont di appello a mezzo PEC nei confronti di e Controparte_3 Parte_ di , entrambi domiciliati presso l' ne veniva dichiarata la CP_6 contumacia all'udienza del 10.09.2024. si costituiva Controparte_5 ritualmente eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, l'infondatezza dei motivi di doglianza. Acquisito il fascicolo di primo grado, il giudice, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 13.11.2025, rimetteva la causa in decisione.
2. Preliminarmente, va dato atto della procedibilità della domanda di appello tempestivamente spiegata entro il termine di rito dal deposito della sentenza impugnata.
2.1. Ancora in via preliminare, deve dichiararsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla parte appellata, atteso che, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., non sono richieste formule sacramentali ma che l'appello contenga una chiara individuazione dei punti contestati del provvedimento impugnato e delle argomentazioni con le quali l'impugnante intende contestare le ragioni addotte dal primo giudice, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello , il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Nel caso di specie, nell'atto di appello risultano ben delineati i capi di sen-tenza oggetto di gravame e gli specifici motivi di impugnazione. L'appello va, pertanto, dichiarato ammissibile ai sensi e per gli effetti delle norme richiamate.
3. Con il primo motivo di appello si denuncia l'erronea ed illegittima declaratoria di proponibilità della domanda risarcitoria, per avere il Giudice di Pace ritenuto - in contrasto con le prove documentali offerte dall'odierno appellante - che il avesse rispettato le condizioni di proponibilità CP_5 della domanda fissate dal Codice delle assicurazioni private, nulla argomentando rispetto alla circostanza che l'attore avesse messo il proprio veicolo a disposizione della compagnia assicuratrice per un'ispezione anteriore all'inizio della lite, come dedotto in citazione, eppure smentito dalla documentazione allegata in primo grado da odierna parte appellante.
3.1. Sul punto, giova richiamare le statuizioni della giurisprudenza di legittimità, ai sensi della quale: “l'interpretazione degli artt. 145 e 148 Codice delle assicurazioni private, norme che trovano i loro precedenti storici rispettivamente negli artt. 22 legge 24 dicembre 1969, n. 990 e 3 d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1997, n. 39. L'art. 145, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005 sancisce l'improponibilità della domanda giudiziale prima del decorso dei termini indicati, «decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148». Per quanto qui rileva, l'art. 148 del Codice delle assicurazioni private, invece, prescrive il contenuto della richiesta risarcitoria, stabilisce uno spatium deliberandi per l'assicuratore allo scopo di consentire la formulazione di una congrua offerta entro tempi predeterminati (imponendo così una condotta attiva e non inerte) ed esplicita anche i doveri di collaborazione del danneggiato, i quali incidono sui termini concessi alla compagnia assicuratrice per la comunicazione della proposta conciliativa”. (Cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 01829/2018) Avendo riguardo all'art. 145 («Proponibilità dell'azione di risarcimento»), la Suprema Corte, riconoscendo l'astratta ammissibilità di due diverse letture della norma menzionata, evidenzia, tuttavia che la prima opzione ermeneutica, in virtù della quale l'art. 145 d.lgs. n. 209 del 2005 deve essere inteso come una regola processuale di natura prettamente "formale”, prescrivendo al danneggiato, quale requisito per poter avviare il giudizio, soltanto il dovere di inviare una richiesta risarcitoria completa di tutti gli elementi necessari alla valutazione dell'istanza da parte dell'assicurazione, sostiene che la condizione di proponibilità della domanda si verifica una volta decorso il termine. Ad avviso della giurisprudenza di legittimità, tale lettura è, tuttavia, riduttiva perché non coglie la ratio legis della disposizione: “l'art. 145 Codice delle assicurazioni private ha un chiaro intento deflattivo, essendo evidente la finalità «di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari» (così Corte Cost., 3 maggio 2012, n. 111). Lo scopo del legislatore non è affidato soltanto alla prevista dilazione temporale (invero modesta) di sessanta/novanta giorni, ma - soprattutto - al procedimento ex art. 148 Codice delle assicurazioni private che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa ante causam, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa. Affinché la procedura di risarcimento descritta nella norma ora citata possa operare è indispensabile, però, che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere impostole e, cioè, di formulare un'«offerta congrua». La proponibilità della domanda risarcitoria, perciò, è legata ad un presupposto formale - la trasmissione di una richiesta contenente elementi (indicati nell'art. 148 Codice delle assicurazioni private) sufficienti a permettere all'assicuratore di «accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta» (in proposito Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, Rv. 642619-01) - ma anche ad un requisito sostanziale: poiché «la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.)» (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, in motivazione), il danneggiato è tenuto a collaborare con l'assicuratore per consentirgli di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno, attività finalizzate a una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea ad evitare il giudizio (alla «concreta praticabilità di una offerta congrua, meglio realizzabile (e non pretestuosamente eludibile)» fa riferimento Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18940 del 31/07/2017, in motivazione;
Corte Cost., 3 maggio 2012, n. 111, pone in relazione «l'onere di diligenza, a suo carico [del danneggiato], con l'obbligo di cooperazione imposto all'assicuratore, il quale, proprio in ragione della prescritta specificità di contenuto della istanza risarcitoria, non potrà agevolmente o pretestuosamente disattenderla, essendo tenuto alla formulazione di una proposta adeguata nel quantum»)”. Alla luce delle ragioni illustrate, si ritiene di dover condividere il seguente principio di diritto: “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, a norma dell'art. 145 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 l'azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 cod. civ.) e buona fede (art. 1375 cod. civ.), con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni private”. Non può dubitarsi del fatto che l'esito dell'improcedibilità della domanda – quale conseguenza del rifiuto a consentire di ispezionare (per poi periziare) il mezzo incidentato, in particolar modo quando la pretesa risarcitoria, come nel caso in esame, abbia ad oggetto i soli danni al veicolo – sia conforme a quell'interpretazione “teleologica” dell'art. 145 cod. assicurazioni, alla luce della ratio della norma evidenziata altresì dal Giudice delle leggi (Corte cost., sent. 3 maggio 2012, n.111). (Cfr. Cass. Civ., Sez. VI, sent. n. 01756/2022) Dal complessivo materiale istruttorio emerge che l'attore non abbia offerto prova di avere adempiuto a tale onere - cioè, quello di dimostrare il rispetto delle condizioni di proponibilità della domanda – e, anzi, sia stata fornita prova contraria da parte del convenuto che, pure, non ne era onerato.
3.2. Nella fattispecie in esame, deve ritenersi accertato che il ha CP_5 inoltrato lettera di messa in mora (22.2.2018) soltanto dopo aver già alienato il veicolo (12.10.2017) sottraendosi, al contempo, alla richiesta esibizione del medesimo (in data 6.3.2018): attività utile alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e alla formulazione di una congrua offerta risarcitoria. Inoltre, il medesimo deduceva falsamente in citazione di aver fatto ispezionare il veicolo nell'atto di citazione ed, a fronte della contestazione di controparte, prima evidenziava che non era stato possibile effettuare la perizia poiché il veicolo risultava alienato ed, in un secondo momento, all'udienza del 20.6.2020, invece, sosteneva che era stato fatto ispezionare, così come assunto in primo grado nell'atto di citazione, riservandosi di dimostrare con prova testi tale circostanza, prova testi, poi, non richiesta. In particolare, tali circostanze emergono dalla produzione documentale allegata in primo grado dalla compagnia assicurativa e, in particolare, dalla comunicazione con cui espressamente si indicavano le circostanze temporali in cui il veicolo poteva essere esaminato previo appuntamento e del riscontro negativo fornito dal perito incaricato da detta compagnia, che constatava, a fronte della richiesta di mettere a disposizione il veicolo, per consentire alla compagnia assicuratrice di procedere alla completa ricostruzione dell'accaduto, una completa inerzia del che non dava CP_5 alcun riscontro né si presentava. Tale circostanza, indice di un comportamento di totale indisponibilità dell'odierno appellato a sottoporre a perizia la Fiat rivenduta, del tutto pretermessa dalla sentenza impugnata, alla luce dei principi esposti, integra una violazione dei doveri di correttezza e buona fede, con conseguente fondatezza del primo motivo di gravame. D'altronde, accertato il rifiuto del danneggiato di mettere a disposizione della compagnia assicuratrice il mezzo coinvolto nel sinistro, tale circostanza ha impedito alla compagnia di operare le sue valutazioni, tanto più necessarie nel contesto di un sinistro in cui non vi sono elementi probatori di segno documentale che possano corroborare ab externo l'effettivo verificarsi del sinistro, al di fuori di alcune riproduzioni fotografiche ritraenti il veicolo senza data;
l'unica prova a sostegno della tesi attorea sarebbe rappresentata da un'unica testimonianza di un soggetto, peraltro non previamente indicato, che ha fornito indicazioni generiche (senza fornire precisazioni in ordine ai danni ed alla dinamica del sinistro - solo parte posteriore e anteriore senza indicare lato - che rendano verosimile il suo narrato) che, in ogni caso, stante il mancato intervento dell'Autorità e l'assenza, altresì, del modulo CAI, non potrebbe ritenersi ex se sufficienti a superare i dubbi sull'effettivo verificarsi del sinistro de quo, oltre che sull'incerta dinamica. Incidentalmente, si evidenzia che conferma si rinviene anche nelle risultanze della c.t.u. espletata in primo grado, poiché il perito, esprimendosi a favore della sola coerenza della dinamica ed i danni ritratti in foto, nulla poteva desumere in ordine alla compatibilità dei danni provati sui due mezzi, non essendo poi stato messo il veicolo a disposizione per la perizia neppure in un secondo momento. Per di più, quand'anche si fosse ritenuto provato l'effettivo verificarsi del sinistro, la domanda sarebbe stata al più ammissibile soltanto parzialmente poiché il perito riteneva, data l'entità dei danni, che l'attore dovesse aver avuto alla guida una velocità elevata, tale da far ipotizzare quanto meno un concorso di colpa, altro elemento di cui il giudice di prime cure non ha tenuto conto. Ne consegue che non può assolutamente condividersi la sentenza impugnata, poiché, muovendo da una corretta ripartizione dell'onere probatorio e da una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, emerge un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove da parte del giudice di prime cure, non essendovi prova del sinistro e, ancor prima, della proponibilità della domanda. La decisione di improcedibilità (rectius, improponibilità) della domanda risarcitoria si fonda sul riscontrato inadempimento di carattere sostanziale rilevante da parte del soggetto gravato di tale obbligo (mancata messa a disposizione del veicolo danneggiato per perizia, di cui sosteneva falsamente l'espletamento ed alienazione del veicolo ancor prima dell'inoltro della messa in mora) e di un atteggiamento contrario alle regole di buona fede ex art. 1175 cod. civ.. Risulta evidente che l'attore non ha voluto collaborare lealmente nello svolgimento delle trattative stragiudiziali, mostrando come unico intento quello di ricorrere direttamente alla tutela giurisdizionale. Ne discende che, in concreto, l'inadempimento ha determinato quella stasi, quella sospensione della procedura rilevante ai sensi del combinato disposto dell'art. 145 e 148 Cod. Ass. e che impediva l'avvio dell'azione giudiziaria, non avendo l'attore osservato le modalità ed i contenuti previsti dall'articolo 148. Ogni altra questione resta assorbita.
4. Le spese di lite del giudizio di primo grado, da riformarsi in parte alla luce di quanto sopra evidenziato, nonché quelle del giudizio di appello seguono il principio della soccombenza e si liquidano, in mancanza della nota spese in atti, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile. Le spese della c.t.u. espletata in primo grado vanno poste definitivamente a carico dell'appellato soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, quale giudice di secondo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara l'improponibilità della domanda;
B. condanna alla restituzione di quanto ricevuto Controparte_5 dall' in persona del legale rappresentante pro tempore, in Pt_1 esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali;
C. condanna al pagamento delle spese del giudizio di Controparte_5 primo grado in favore di in persona del legale rappresentante Pt_1 pro tempore, che liquida in euro 200,00 per spese ed euro 2.090,00 per compenso, oltre iva, c.p.a. e spese forfettarie nella misura del 15%; D. condanna al pagamento delle spese del giudizio di Controparte_5 appello in favore di in persona del legale rappresentante pro Pt_1 tempore, che liquida in euro 382,50 per spese ed euro 3.009,00 per compenso, oltre iva, c.p.a. e spese forfettarie nella misura del 15%; E. pone definitivamente a carico dell'appellato soccombente le spese di c.t.u. liquidate in primo grado. Così deciso in Torre Annunziata, il 29 novembre 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo