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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/09/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dott.ssa LAURA CECCON Presidente rel.
Dott. MARCO SARAN Giudice
Dott. CARLO BAGGIO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 7193/2021 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data
11.11.2021 da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
TREVISO, viale MONTE GRAPPA 28, presso l'Avv. MADDALENA MANAVELLO, che la rappresenta e difende, congiuntamente all'Avv. ALDO AGOSTINACCHIO, per procura allegata all'atto di citazione e procura in data 02.03.23
ATTRICE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
VENEZIA MESTRE, piazza XXVII OTTOBRE 66/6, presso l'Avv. PATRIZIA
FABRIS PEA, che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTO nonché nei confronti di
, , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , ,
[...] CP_5 CP_6 CP_7 [...]
, , , , CP_8 CP_9 CP_10 Controparte_11
, e CP_12 Controparte_13 Controparte_14 CONVENUTI CONTUMACI
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER L'ATTRICE
Nel merito:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) annullare la scheda testamentaria redatta in data 27 gennaio 2013 dalla signora dal Pt_2 Pt_1
in quanto proveniente da persona incapace a testare ai sensi dell'art. 591 comma 2 n. 2 ovvero ai sensi dell'art. 591, comma 2, n. 3 c.c., per le ragioni indicate in atti;
2) aprire, conseguentemente, la successione legittima della signora e dunque accertarsi Persona_1
e dichiararsi che gli eredi della stessa sono, ab intestato i signori:
* dal – sorella – odierna attrice per la quota di ¼; Pt_1 Pt_1
* AL AL , AL – nipoti ex fratre, AL CP_2 CP_3 CP_1 Controparte_15
, per la complessiva quota di ¼;
[...]
* , , , , , Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9
, e – nipoti ex sorore , per la CP_10 Controparte_11 CP_12 Persona_1
complessiva quota di ¼;
* e - nipoti ex sorore , per la complessiva Controparte_13 Controparte_14 Parte_3
quota di 1/4;
3) accertarsi e dichiararsi che l'asse ereditario della de cuius è composto dalla sola somma ammontante ad
€ 83.162,65 salvo conguagli, di cui al saldo di c.c.b. n.ro 1000/5175 accesso presso Banca Intesa San
Paolo, filiale di Oderzo, detratte le passività e così per complessivi € 77.232,63, salvo la diversa somma, maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
4) condannarsi il signor alla restituzione dell'intera somma acquistata in virtù Controparte_1
dell'invalidità delle disposizioni testamentarie;
5) disporsi la divisione della somma di cui al punto 3) riconoscendosi all'odierna attrice la quota di ¼ (un quarto) secondo la ricostruzione parentale di cui al punto 2) che precede;
6) condannarsi il signor a corrispondere alla signora la somma di Controparte_1 Parte_1
€ 19.308,15 pari alla sua quota di diritto ovvero la diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o che verrà disposta dal Giudice anche in via equitativa oltre a interessi per rivalutazione dal dovuto al saldo;
In ogni ipotesi:
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie rigettate in corso di causa
PER IL CONVENUTO
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche in via istruttoria, rigettare le domande della sig.ra in quanto infondate, in fatto ed in Parte_1
diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa. Spese di lite rifuse
MOTIVI DELLA DECISIONE
Agisce in giudizio per sentir pronunciare, ai sensi dell'art. 591 Parte_1
comma 2 n. 2 ovvero ai sensi dell'art. 591, comma 2, n. 3 c.c., l'annullamento del testamento in data 27.01.13 redatto dalla sorella deceduta - vedova, Persona_1
senza figli - il 16 settembre 2020 a Oderzo, ove all'epoca risiedeva.
Deduce che la sorella fosse stata incapace di testare alla data dell'atto, con cui designò quale unico erede il nipote Controparte_1
Chiede quindi che, trattandosi di testamento invalido, la successione di Persona_1
sia disciplinata quale successione ab intestato e che vengano individuati quali
[...]
chiamati all'eredità, oltre all'attrice stessa (per la quota di 1/4), i seguenti soggetti, figli di fratelli e sorelle premorti:
* AL ZZ , ed il convenuto signor – nipoti CP_2 Controparte_3 Controparte_1
ex fratre, Giovanni Battista, per la complessiva quota di 1/4; Per_1
* , , , , Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 [...]
, e – nipoti ex sorore CP_9 CP_10 Controparte_11 CP_12 Persona_1
per la complessiva quota di 1/4;
[...]
* e - nipoti ex sorore per la Controparte_13 Controparte_14 Parte_3
complessiva quota di 1/4.
L'attrice chiede altresì:
a) che venga accertata la consistenza dell'asse ereditario, che indica come costituita dal solo saldo di c/c n.ro 1000/5175 accesso presso Banca Intesa San Paolo, filiale di Oderzo, pari ad euro 83.162,65, detratte le passività già sostenute da e così, al netto, Controparte_1
pari ad euro 77.232,63;
b) che sia condannato alla restituzione dell'intera somma acquisita in forza Controparte_1
del testamento invalido;
c) che sia disposta la divisione della somma predetta, con riconoscimento in proprio favore della quota di 1/4;
d) che sia condannato, per l'effetto, al pagamento in suo favore della Controparte_1
somma di euro 19.308,15, pari alla sua quota di diritto, con maggiorazione di “interessi per rivalutazione” dal dovuto al saldo.
Si è costituito in giudizio il solo , contestando la sussistenza dei presupposti Controparte_1
per l'annullamento del testamento: in primo luogo, per non essere mai stato adottato nei confronti della testatrice un provvedimento di interdizione, né altra misura giudiziale di protezione che l'avesse privata dei propri diritti civili e della capacità di testare;
in ogni caso, perché al momento dell'atto ella neppure si sarebbe trovata in una condizione di incapacità naturale di intendere e di volere.
***
La domanda attorea di annullamento del testamento è infondata e come tale va respinta, unitamente a quelle - ulteriori - rispetto alle quali essa ha rilievo pregiudiziale.
Quanto alla richiesta formulata ai sensi dell'art. 591, secondo comma n. 2) c.c., difetta in radice il requisito formale che nei confronti della testatrice fosse stato adottato un provvedimento di interdizione.
E' ben vero che nei confronti di allora ancora residente in [...]Persona_1
(residenza mantenuta sino al 14 maggio 2013), in data 18.09.12 venne adottata una misura di protezione prevista dal codice civile svizzero, con nomina di una curatrice.
Nel doc. 2 attoreo (atto del Giudice di Pace svizzero in data 25.03.13, indirizzato alla curatrice) si legge: “Come Lei sa, la signora beneficia di una misura di tutela ai sensi dell'art.
392, comma 1 e 393, comma 2 CC, nota come “curatela combinata” a causa dei suoi gravi problemi cognitivi e della sua incapacità di intendere e di volere”.
Nello stesso atto viene dal Giudice richiamato anche il contenuto di una “lettera del dott. dell'11 aprile 2012 dalla quale emerge che ‹‹la signora soffre di un significativo deterioramento Per_2 cognitivo;
con riferimento al grado di compromissione della sua memoria, la signora non è attualmente più in grado di intendere e di volere››”.
Il provvedimento giudiziale del 18.09.12 tuttavia non è stato prodotto, né è stata prodotta la relazione medica sopra indicata e pertanto non è possibile apprezzarne direttamente il contenuto.
E' stato allegato sub doc. 10 attoreo un estratto del Codice Civile svizzero che riporta il contenuto degli articoli richiamati.
Art. 392
“Se l'istituzione di una curatela appare manifestamente sproporzionata rispetto all'estensione dei compiti,
l'autorità di protezione degli adulti può:
1. provvedere di moto proprio a quanto necessario, segnatamente dando il consenso a un negozio giuridico;
2. conferire a un terzo l'incarico di provvedere a singoli compiti;
oppure
3. designare una persona o un servizio idonei con diritto di controllo e informazione in determinati ambiti”.
Art. 393, comma 2
“L'amministrazione di sostegno non limita l'esercizio dei diritti civili dell'interessato”.
Da essi si è in grado di ricavare, pur non potendo direttamente esaminare il provvedimento giudiziale, che la misura adottata nel settembre 2012 interessava solamente determinati ambiti di tutela della persona e non comportava pertanto la totale privazione della capacità di agire della testatrice.
Ciò trova una implicita conferma nell'adozione, in data 06.06.13, di una sentenza del
Giudice di Pace svizzero (doc. 3 attoreo), con cui venne “aggravata” la precedente misura di curatela combinata di rappresentanza e amministrazione ai sensi degli artt. 392, cap. 1 e
393, cap. 2 e venne adottata la più incisiva misura di “curatela combinata ai sensi dell'art. 394, comma 1 CC e di amministrazione ai sensi dell'art. 395, comma 1 CC con blocco dell'accesso a determinati beni ai sensi dell'art. 395, comma 3 CC (…)”.
Né rileva il provvedimento in data 24.01.13 adottato in via cautelare (richiamato anch'esso nel doc. 3)con cui venne semplicemente disposto il blocco del conto corrente intestato alla de cuius, con autorizzazione esclusivamente alla curatrice ad accedervi per effettuare i pagamenti delle spese correnti: anch'esso atto incidente solo sulla sfera patrimoniale, in un ambito circoscritto. In conclusione, all'epoca della redazione del testamento AL ZZ non era Pt_2
sottoposta ad interdizione, né ad altra misura ad essa corrispondente nel sistema giuridico svizzero che ne comportasse l'identico effetto di totale privazione della capacità di agire.
Quanto alla richiesta formulata ai sensi dell'art. 591, secondo comma n. 3) c.c., va premesso che “in tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo”
(Cass. 3934/18 e, conforme, Cass. 27351/14).
Nel caso in esame, come sopra evidenziato, non sono stati prodotti né il provvedimento di apertura della “curatela combinata” del 18.10.12, né il certificato medico del dott. Per_2
richiamato nel doc. 2 (si conferma il giudizio di inammissibilità già espresso dal G.I. in merito ai due capitoli di prova orale finalizzati alla sua audizione, in quanto meramente riproduttivi di quanto già riportato nel doc. 2 e comunque di contenuto valutativo): al collegio è preclusa pertanto ogni valutazione in merito alla condizione della de cuius (se, ad esempio, le difficoltà di gestione si manifestassero limitatamente alla gestione patrimoniale, se ella fosse affetta da patologie, se esse investissero solo la sfera fisica o anche quella cognitiva e, in caso affermativo, in quale misura), potendo solo essere dedotto dal tipo di misura adottata che ella non abbisognasse di una “curatela generale” (art. 398 del Codice
Civile elvetico: “1 Una curatela generale è istituita se una persona ha un particolare bisogno d'aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento. 2 La curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche. 3 L'interessato
è privato per legge dell'esercizio dei diritti civili”).
La sua condizione di capacità di autodeterminarsi e di testare, dunque, va presunta, incombendo l'onere - rigoroso - di dimostrare che ella invece ne fosse priva alla data di redazione dell'atto su chi ne sostiene l'invalidità, l'attrice nel caso in esame. Tale onere non è stato assolto, per l'inidoneità non solo della documentazione sopra indicata, ma pure di quella oggetto di ulteriore produzione e di quanto risultato a seguito dell'assunzione di prova orale.
Il doc. 3, avente ad oggetto l'adozione di una più stringente forma di tutela adottata nel giugno 2013, è innanzitutto successivo alla data di stesura del testamento.
E' ben vero che in tale documento si dà atto in premessa che (cognome da Parte_4
coniugata)“soffre di una grave alterazione delle capacità cognitive”, “che, in riferimento al grado di compromissione della sua memoria, è incapace di intendere e di volere”, “che ha notevoli Parte_4
difficoltà di comprensione e tende a ripetersi spesso”, “che, secondo Natalie Monn (n.d.r. Assistente sociale), la misura in atto “non è sufficiente a coprire la sua necessità di tutela”, che la morte del marito “ha alterato il suo stato di salute”, che la signora aveva “firmato una procura a favore di suo nipote relativa al suo patrimonio bancario e che, inoltre, una nipote di suo marito le avrebbe chiesto una quota del patrimonio del defunto , che “l'assistenza fornita dai parenti o dai servizi Persona_3
pubblici o privati sembra insufficiente”, ma conclude nel senso che i più ampi poteri di rappresentanza attribuiti al curatore avrebbero riguardato i “rapporti con i terzi, in particolare in materia di alloggio, sanità, affari sociali, amministrazione e questioni legali” e che la rappresentanza nella gestione del patrimonio e nel compimento degli atti giuridici avrebbe riguardato i bisogni ordinari dell'interessata.
Anche in questa occasione, dunque, la misura venne limitata alla sola sfera patrimoniale ed ai soli bisogni ordinari.
In questo stesso senso, peraltro, anche il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno adottato dal giudice italiano (doc. 4), dopo che fece rientro Persona_1
in Italia (maggio 2013).
Il provvedimento, che reca la data del 25.02.14, fa riferimento in premessa a difficoltà della beneficiaria “ad attendere alla cura della propria persona” ed all'esigenza di “assicurare
l'espletamento di operazioni semplici, quali il disbrigo delle pratiche relative alla pensione e a gestione ordinaria dei beni di sua competenza”, tanto che i poteri attribuiti all'Amministratore di
Sostegno furono limitatati alla rappresentanza nel compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione. Va rammentato che, ai sensi dell'art. 409, primo comma c.c., “il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno”.
Né elementi decisivi che depongano nel senso dell'incapacità naturale si possono ricavare dalla testimonianza della nipote , figlia dell'attrice. Testimone_1
Ella ha riferito di essersi recata con la madre in Svizzera nel corso del mese di gennaio
2013, poco dopo la morte del marito della de cuius, e che nell'occasione vennero contattate dai Servizi Sociali, cui un funzionario di banca si era rivolto per segnalare che la zia si era presentata in banca accompagnata da una persona, cui intendeva rilasciare una procura ad operare sul conto.
AL ha dichiarato che era stato lui ad accompagnare la zia in quell'occasione, CP_1
confermando che ella volesse conferirgli la procura, precisando che fu lei a condurlo presso la banca - che egli non conosceva - e a rapportarsi con il funzionario, perché lui non parlava il francese.
ALla testimonianza emerge che la segnalazione ai Servizi venne effettuata perché, a parere del funzionario, la signora appariva “disorientata e confusa”, ma la teste ha aggiunto: “ma nulla di più concreto”.
Si tratta quindi di un semplice giudizio, peraltro generico e riportato de relato.
La teste ha aggiunto altresì di essere tornata in Svizzera in epoca successiva, senza essere in grado di indicare il periodo (“Non ricordo la data, potrebbe essere stato anche a febbraio 2013”), semplicemente collocandolo temporalmente prima del maggio 2013, quando la zia fece ritorno in Italia.
Le venne riferito nell'occasione dagli operatori dei servizi che la zia manifestava un degrado cognitivo, suggerendole di parlare con il suo medico di base. La stessa teste ha dichiarato di avere trovato la casa molto in disordine, la zia deperita fisicamente e priva di assistenza di una badante o di persone di servizio. Il dottore le riferì che l'anno precedente aveva sottoposto la zia ad alcuni test e che già allora la zia “aveva manifestato dei deficit che mi aveva detto essere dovuti all'età e non ad eventi acuti, tipo un ictus” e che “era sicuramente peggiorata rispetto all'anno precedente, ipotizzando che potesse essere anche in conseguenza del decesso del marito”.
Ha dichiarato poi: “Il medico svizzero parlava di deterioramento cognitivo. Non ricordo le parole esatte, ma il senso era che la zia non era più in grado di badare a se stessa. Non ricordo se avesse fatto riferimento specifico alla capacità di intendere e di volere”.
Anche tali circostanze non sono sufficienti ad integrare la prova rigorosa richiesta per superare la presunzione di capacità di testare: in primo luogo, perchè, recando il testamento la data del 27.01.13, quanto riferito è certamente successivo e non è comunque possibile apprezzarne la vicinanza temporale.
Quanto alle dichiarazioni rilasciate dal medico, quanto riportato dalla teste nulla aggiunge, per la genericità sia della valutazione riportata, sia del riferimento a non meglio specificati
“deficit”, nonché per l'assenza di qualsiasi riferimento a dati specifici relativi alle risultanze dei test somministrati.
In conclusione, considerato che, in base alle pronunce di legittimità sopra menzionate,
“una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive” della de cuius non sareebbe stata in ogni caso sufficiente a comportarne l'incapacità di testare e che il collegio, in mancanza di documentazione medica che avrebbe consentito, anche a mezzo di una CTU, di apprezzare quali fossero le condizioni di alla data di redazione del Persona_1
testamento, quanto risultante dai provvedimenti giudiziali (implicanti mera attenuazione, limitata a specifici atti di natura patrimoniale, della capacità di agire) e dalla testimonianza assunta, non consente di ritenere integrata la prova della sussistenza di una condizione di incapacità naturale della de cuius al momento dell'atto.
La domanda diretta all'annullamento del testamento risulta dunque infondata e, dal suo rigetto, discende quello delle ulteriori richieste fondate sul presupposto della sua invalidità.
La condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto segue Controparte_1
la soccombenza dell'attrice.
Liquidazione come da dispositivo, ai minimi tariffari relativi allo scaglione di valore
5.201,00/26.000,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, essendo stata la difesa del convenuto incentrata sull'unico profilo dell'invalidità del testamento;
a valori medi invece per la fase istruttoria/trattazione, essendo stata assunta prova testimoniale.
Nulla per le spese nei confronti degli altri convenuti, rimasti contumaci.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
1) rigetta la domanda di annullamento del testamento redatto in data 27.01.13 da
[...]
Persona_1
2) per l'effetto, respinge le ulteriori domande attoree;
3) condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che liquida in euro 3.380,00 per onorari, oltre a rimborso
[...]
spese generali, IVA e CPA;
4) nulla per le spese verso i convenuti contumaci.
Così deciso in Treviso, camera di consiglio del 23 settembre 2025
IL PRESIDENTE EST.
dott.ssa Laura Ceccon
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dott.ssa LAURA CECCON Presidente rel.
Dott. MARCO SARAN Giudice
Dott. CARLO BAGGIO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 7193/2021 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data
11.11.2021 da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
TREVISO, viale MONTE GRAPPA 28, presso l'Avv. MADDALENA MANAVELLO, che la rappresenta e difende, congiuntamente all'Avv. ALDO AGOSTINACCHIO, per procura allegata all'atto di citazione e procura in data 02.03.23
ATTRICE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
VENEZIA MESTRE, piazza XXVII OTTOBRE 66/6, presso l'Avv. PATRIZIA
FABRIS PEA, che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTO nonché nei confronti di
, , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , ,
[...] CP_5 CP_6 CP_7 [...]
, , , , CP_8 CP_9 CP_10 Controparte_11
, e CP_12 Controparte_13 Controparte_14 CONVENUTI CONTUMACI
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER L'ATTRICE
Nel merito:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) annullare la scheda testamentaria redatta in data 27 gennaio 2013 dalla signora dal Pt_2 Pt_1
in quanto proveniente da persona incapace a testare ai sensi dell'art. 591 comma 2 n. 2 ovvero ai sensi dell'art. 591, comma 2, n. 3 c.c., per le ragioni indicate in atti;
2) aprire, conseguentemente, la successione legittima della signora e dunque accertarsi Persona_1
e dichiararsi che gli eredi della stessa sono, ab intestato i signori:
* dal – sorella – odierna attrice per la quota di ¼; Pt_1 Pt_1
* AL AL , AL – nipoti ex fratre, AL CP_2 CP_3 CP_1 Controparte_15
, per la complessiva quota di ¼;
[...]
* , , , , , Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9
, e – nipoti ex sorore , per la CP_10 Controparte_11 CP_12 Persona_1
complessiva quota di ¼;
* e - nipoti ex sorore , per la complessiva Controparte_13 Controparte_14 Parte_3
quota di 1/4;
3) accertarsi e dichiararsi che l'asse ereditario della de cuius è composto dalla sola somma ammontante ad
€ 83.162,65 salvo conguagli, di cui al saldo di c.c.b. n.ro 1000/5175 accesso presso Banca Intesa San
Paolo, filiale di Oderzo, detratte le passività e così per complessivi € 77.232,63, salvo la diversa somma, maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
4) condannarsi il signor alla restituzione dell'intera somma acquistata in virtù Controparte_1
dell'invalidità delle disposizioni testamentarie;
5) disporsi la divisione della somma di cui al punto 3) riconoscendosi all'odierna attrice la quota di ¼ (un quarto) secondo la ricostruzione parentale di cui al punto 2) che precede;
6) condannarsi il signor a corrispondere alla signora la somma di Controparte_1 Parte_1
€ 19.308,15 pari alla sua quota di diritto ovvero la diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o che verrà disposta dal Giudice anche in via equitativa oltre a interessi per rivalutazione dal dovuto al saldo;
In ogni ipotesi:
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie rigettate in corso di causa
PER IL CONVENUTO
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche in via istruttoria, rigettare le domande della sig.ra in quanto infondate, in fatto ed in Parte_1
diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa. Spese di lite rifuse
MOTIVI DELLA DECISIONE
Agisce in giudizio per sentir pronunciare, ai sensi dell'art. 591 Parte_1
comma 2 n. 2 ovvero ai sensi dell'art. 591, comma 2, n. 3 c.c., l'annullamento del testamento in data 27.01.13 redatto dalla sorella deceduta - vedova, Persona_1
senza figli - il 16 settembre 2020 a Oderzo, ove all'epoca risiedeva.
Deduce che la sorella fosse stata incapace di testare alla data dell'atto, con cui designò quale unico erede il nipote Controparte_1
Chiede quindi che, trattandosi di testamento invalido, la successione di Persona_1
sia disciplinata quale successione ab intestato e che vengano individuati quali
[...]
chiamati all'eredità, oltre all'attrice stessa (per la quota di 1/4), i seguenti soggetti, figli di fratelli e sorelle premorti:
* AL ZZ , ed il convenuto signor – nipoti CP_2 Controparte_3 Controparte_1
ex fratre, Giovanni Battista, per la complessiva quota di 1/4; Per_1
* , , , , Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 [...]
, e – nipoti ex sorore CP_9 CP_10 Controparte_11 CP_12 Persona_1
per la complessiva quota di 1/4;
[...]
* e - nipoti ex sorore per la Controparte_13 Controparte_14 Parte_3
complessiva quota di 1/4.
L'attrice chiede altresì:
a) che venga accertata la consistenza dell'asse ereditario, che indica come costituita dal solo saldo di c/c n.ro 1000/5175 accesso presso Banca Intesa San Paolo, filiale di Oderzo, pari ad euro 83.162,65, detratte le passività già sostenute da e così, al netto, Controparte_1
pari ad euro 77.232,63;
b) che sia condannato alla restituzione dell'intera somma acquisita in forza Controparte_1
del testamento invalido;
c) che sia disposta la divisione della somma predetta, con riconoscimento in proprio favore della quota di 1/4;
d) che sia condannato, per l'effetto, al pagamento in suo favore della Controparte_1
somma di euro 19.308,15, pari alla sua quota di diritto, con maggiorazione di “interessi per rivalutazione” dal dovuto al saldo.
Si è costituito in giudizio il solo , contestando la sussistenza dei presupposti Controparte_1
per l'annullamento del testamento: in primo luogo, per non essere mai stato adottato nei confronti della testatrice un provvedimento di interdizione, né altra misura giudiziale di protezione che l'avesse privata dei propri diritti civili e della capacità di testare;
in ogni caso, perché al momento dell'atto ella neppure si sarebbe trovata in una condizione di incapacità naturale di intendere e di volere.
***
La domanda attorea di annullamento del testamento è infondata e come tale va respinta, unitamente a quelle - ulteriori - rispetto alle quali essa ha rilievo pregiudiziale.
Quanto alla richiesta formulata ai sensi dell'art. 591, secondo comma n. 2) c.c., difetta in radice il requisito formale che nei confronti della testatrice fosse stato adottato un provvedimento di interdizione.
E' ben vero che nei confronti di allora ancora residente in [...]Persona_1
(residenza mantenuta sino al 14 maggio 2013), in data 18.09.12 venne adottata una misura di protezione prevista dal codice civile svizzero, con nomina di una curatrice.
Nel doc. 2 attoreo (atto del Giudice di Pace svizzero in data 25.03.13, indirizzato alla curatrice) si legge: “Come Lei sa, la signora beneficia di una misura di tutela ai sensi dell'art.
392, comma 1 e 393, comma 2 CC, nota come “curatela combinata” a causa dei suoi gravi problemi cognitivi e della sua incapacità di intendere e di volere”.
Nello stesso atto viene dal Giudice richiamato anche il contenuto di una “lettera del dott. dell'11 aprile 2012 dalla quale emerge che ‹‹la signora soffre di un significativo deterioramento Per_2 cognitivo;
con riferimento al grado di compromissione della sua memoria, la signora non è attualmente più in grado di intendere e di volere››”.
Il provvedimento giudiziale del 18.09.12 tuttavia non è stato prodotto, né è stata prodotta la relazione medica sopra indicata e pertanto non è possibile apprezzarne direttamente il contenuto.
E' stato allegato sub doc. 10 attoreo un estratto del Codice Civile svizzero che riporta il contenuto degli articoli richiamati.
Art. 392
“Se l'istituzione di una curatela appare manifestamente sproporzionata rispetto all'estensione dei compiti,
l'autorità di protezione degli adulti può:
1. provvedere di moto proprio a quanto necessario, segnatamente dando il consenso a un negozio giuridico;
2. conferire a un terzo l'incarico di provvedere a singoli compiti;
oppure
3. designare una persona o un servizio idonei con diritto di controllo e informazione in determinati ambiti”.
Art. 393, comma 2
“L'amministrazione di sostegno non limita l'esercizio dei diritti civili dell'interessato”.
Da essi si è in grado di ricavare, pur non potendo direttamente esaminare il provvedimento giudiziale, che la misura adottata nel settembre 2012 interessava solamente determinati ambiti di tutela della persona e non comportava pertanto la totale privazione della capacità di agire della testatrice.
Ciò trova una implicita conferma nell'adozione, in data 06.06.13, di una sentenza del
Giudice di Pace svizzero (doc. 3 attoreo), con cui venne “aggravata” la precedente misura di curatela combinata di rappresentanza e amministrazione ai sensi degli artt. 392, cap. 1 e
393, cap. 2 e venne adottata la più incisiva misura di “curatela combinata ai sensi dell'art. 394, comma 1 CC e di amministrazione ai sensi dell'art. 395, comma 1 CC con blocco dell'accesso a determinati beni ai sensi dell'art. 395, comma 3 CC (…)”.
Né rileva il provvedimento in data 24.01.13 adottato in via cautelare (richiamato anch'esso nel doc. 3)con cui venne semplicemente disposto il blocco del conto corrente intestato alla de cuius, con autorizzazione esclusivamente alla curatrice ad accedervi per effettuare i pagamenti delle spese correnti: anch'esso atto incidente solo sulla sfera patrimoniale, in un ambito circoscritto. In conclusione, all'epoca della redazione del testamento AL ZZ non era Pt_2
sottoposta ad interdizione, né ad altra misura ad essa corrispondente nel sistema giuridico svizzero che ne comportasse l'identico effetto di totale privazione della capacità di agire.
Quanto alla richiesta formulata ai sensi dell'art. 591, secondo comma n. 3) c.c., va premesso che “in tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo”
(Cass. 3934/18 e, conforme, Cass. 27351/14).
Nel caso in esame, come sopra evidenziato, non sono stati prodotti né il provvedimento di apertura della “curatela combinata” del 18.10.12, né il certificato medico del dott. Per_2
richiamato nel doc. 2 (si conferma il giudizio di inammissibilità già espresso dal G.I. in merito ai due capitoli di prova orale finalizzati alla sua audizione, in quanto meramente riproduttivi di quanto già riportato nel doc. 2 e comunque di contenuto valutativo): al collegio è preclusa pertanto ogni valutazione in merito alla condizione della de cuius (se, ad esempio, le difficoltà di gestione si manifestassero limitatamente alla gestione patrimoniale, se ella fosse affetta da patologie, se esse investissero solo la sfera fisica o anche quella cognitiva e, in caso affermativo, in quale misura), potendo solo essere dedotto dal tipo di misura adottata che ella non abbisognasse di una “curatela generale” (art. 398 del Codice
Civile elvetico: “1 Una curatela generale è istituita se una persona ha un particolare bisogno d'aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento. 2 La curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche. 3 L'interessato
è privato per legge dell'esercizio dei diritti civili”).
La sua condizione di capacità di autodeterminarsi e di testare, dunque, va presunta, incombendo l'onere - rigoroso - di dimostrare che ella invece ne fosse priva alla data di redazione dell'atto su chi ne sostiene l'invalidità, l'attrice nel caso in esame. Tale onere non è stato assolto, per l'inidoneità non solo della documentazione sopra indicata, ma pure di quella oggetto di ulteriore produzione e di quanto risultato a seguito dell'assunzione di prova orale.
Il doc. 3, avente ad oggetto l'adozione di una più stringente forma di tutela adottata nel giugno 2013, è innanzitutto successivo alla data di stesura del testamento.
E' ben vero che in tale documento si dà atto in premessa che (cognome da Parte_4
coniugata)“soffre di una grave alterazione delle capacità cognitive”, “che, in riferimento al grado di compromissione della sua memoria, è incapace di intendere e di volere”, “che ha notevoli Parte_4
difficoltà di comprensione e tende a ripetersi spesso”, “che, secondo Natalie Monn (n.d.r. Assistente sociale), la misura in atto “non è sufficiente a coprire la sua necessità di tutela”, che la morte del marito “ha alterato il suo stato di salute”, che la signora aveva “firmato una procura a favore di suo nipote relativa al suo patrimonio bancario e che, inoltre, una nipote di suo marito le avrebbe chiesto una quota del patrimonio del defunto , che “l'assistenza fornita dai parenti o dai servizi Persona_3
pubblici o privati sembra insufficiente”, ma conclude nel senso che i più ampi poteri di rappresentanza attribuiti al curatore avrebbero riguardato i “rapporti con i terzi, in particolare in materia di alloggio, sanità, affari sociali, amministrazione e questioni legali” e che la rappresentanza nella gestione del patrimonio e nel compimento degli atti giuridici avrebbe riguardato i bisogni ordinari dell'interessata.
Anche in questa occasione, dunque, la misura venne limitata alla sola sfera patrimoniale ed ai soli bisogni ordinari.
In questo stesso senso, peraltro, anche il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno adottato dal giudice italiano (doc. 4), dopo che fece rientro Persona_1
in Italia (maggio 2013).
Il provvedimento, che reca la data del 25.02.14, fa riferimento in premessa a difficoltà della beneficiaria “ad attendere alla cura della propria persona” ed all'esigenza di “assicurare
l'espletamento di operazioni semplici, quali il disbrigo delle pratiche relative alla pensione e a gestione ordinaria dei beni di sua competenza”, tanto che i poteri attribuiti all'Amministratore di
Sostegno furono limitatati alla rappresentanza nel compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione. Va rammentato che, ai sensi dell'art. 409, primo comma c.c., “il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno”.
Né elementi decisivi che depongano nel senso dell'incapacità naturale si possono ricavare dalla testimonianza della nipote , figlia dell'attrice. Testimone_1
Ella ha riferito di essersi recata con la madre in Svizzera nel corso del mese di gennaio
2013, poco dopo la morte del marito della de cuius, e che nell'occasione vennero contattate dai Servizi Sociali, cui un funzionario di banca si era rivolto per segnalare che la zia si era presentata in banca accompagnata da una persona, cui intendeva rilasciare una procura ad operare sul conto.
AL ha dichiarato che era stato lui ad accompagnare la zia in quell'occasione, CP_1
confermando che ella volesse conferirgli la procura, precisando che fu lei a condurlo presso la banca - che egli non conosceva - e a rapportarsi con il funzionario, perché lui non parlava il francese.
ALla testimonianza emerge che la segnalazione ai Servizi venne effettuata perché, a parere del funzionario, la signora appariva “disorientata e confusa”, ma la teste ha aggiunto: “ma nulla di più concreto”.
Si tratta quindi di un semplice giudizio, peraltro generico e riportato de relato.
La teste ha aggiunto altresì di essere tornata in Svizzera in epoca successiva, senza essere in grado di indicare il periodo (“Non ricordo la data, potrebbe essere stato anche a febbraio 2013”), semplicemente collocandolo temporalmente prima del maggio 2013, quando la zia fece ritorno in Italia.
Le venne riferito nell'occasione dagli operatori dei servizi che la zia manifestava un degrado cognitivo, suggerendole di parlare con il suo medico di base. La stessa teste ha dichiarato di avere trovato la casa molto in disordine, la zia deperita fisicamente e priva di assistenza di una badante o di persone di servizio. Il dottore le riferì che l'anno precedente aveva sottoposto la zia ad alcuni test e che già allora la zia “aveva manifestato dei deficit che mi aveva detto essere dovuti all'età e non ad eventi acuti, tipo un ictus” e che “era sicuramente peggiorata rispetto all'anno precedente, ipotizzando che potesse essere anche in conseguenza del decesso del marito”.
Ha dichiarato poi: “Il medico svizzero parlava di deterioramento cognitivo. Non ricordo le parole esatte, ma il senso era che la zia non era più in grado di badare a se stessa. Non ricordo se avesse fatto riferimento specifico alla capacità di intendere e di volere”.
Anche tali circostanze non sono sufficienti ad integrare la prova rigorosa richiesta per superare la presunzione di capacità di testare: in primo luogo, perchè, recando il testamento la data del 27.01.13, quanto riferito è certamente successivo e non è comunque possibile apprezzarne la vicinanza temporale.
Quanto alle dichiarazioni rilasciate dal medico, quanto riportato dalla teste nulla aggiunge, per la genericità sia della valutazione riportata, sia del riferimento a non meglio specificati
“deficit”, nonché per l'assenza di qualsiasi riferimento a dati specifici relativi alle risultanze dei test somministrati.
In conclusione, considerato che, in base alle pronunce di legittimità sopra menzionate,
“una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive” della de cuius non sareebbe stata in ogni caso sufficiente a comportarne l'incapacità di testare e che il collegio, in mancanza di documentazione medica che avrebbe consentito, anche a mezzo di una CTU, di apprezzare quali fossero le condizioni di alla data di redazione del Persona_1
testamento, quanto risultante dai provvedimenti giudiziali (implicanti mera attenuazione, limitata a specifici atti di natura patrimoniale, della capacità di agire) e dalla testimonianza assunta, non consente di ritenere integrata la prova della sussistenza di una condizione di incapacità naturale della de cuius al momento dell'atto.
La domanda diretta all'annullamento del testamento risulta dunque infondata e, dal suo rigetto, discende quello delle ulteriori richieste fondate sul presupposto della sua invalidità.
La condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto segue Controparte_1
la soccombenza dell'attrice.
Liquidazione come da dispositivo, ai minimi tariffari relativi allo scaglione di valore
5.201,00/26.000,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, essendo stata la difesa del convenuto incentrata sull'unico profilo dell'invalidità del testamento;
a valori medi invece per la fase istruttoria/trattazione, essendo stata assunta prova testimoniale.
Nulla per le spese nei confronti degli altri convenuti, rimasti contumaci.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
1) rigetta la domanda di annullamento del testamento redatto in data 27.01.13 da
[...]
Persona_1
2) per l'effetto, respinge le ulteriori domande attoree;
3) condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che liquida in euro 3.380,00 per onorari, oltre a rimborso
[...]
spese generali, IVA e CPA;
4) nulla per le spese verso i convenuti contumaci.
Così deciso in Treviso, camera di consiglio del 23 settembre 2025
IL PRESIDENTE EST.
dott.ssa Laura Ceccon