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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/03/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in riassunzione iscritta al ruolo il 21/02/2023 al n. 339/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. ), corrente in Creazzo (VI), Parte_1 P.IVA_1
via Piazzon n. 42, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Marcella Zanchetta
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura in calce all'atto di citazione in riassunzione
-appellante/attrice in riassunzione-
CONTRO
(C.F. ), anche quale erede di CP_1 C.F._1 Per_1
pagina 1 di 46 nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso in Per_2
causa dall'avv. Silvana Nardelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Corso Porta Nuova n. 11, Verona, indirizzo PEC
come da procura allegata alla Email_1
comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio
-appellato/convenuto in riassunzione-
avente per oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e
trascrizioni,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
12.12.2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE/ATTRICE IN RIASSUNZIONE:
Ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, produzione reiette:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia adita, in totale e/o parziale riforma
della sentenza n. 800/2016 emessa dal Tribunale di Verona pubblicata il
31/03/2016, ed in accoglimento del presente appello:
In via principale
- Accertare il diritto a qualsiasi titolo della soc. convenuta, anche e non ultimo
per effetto della normativa sopravvenuta nelle more del presente giudizio D.L.
16/07/2020 n. 76 convertito nella L. 120/2020, a mantenere gli immobili di sua
proprietà così catastalmente censiti: Comune di Isola Della Scala N.C.E.U. Fg.
45 mapp. 1673 sub 1,2,3,4,5,6,7,8, e 38, sul luogo in cui attualmente si trovano
ed alle attuali distanze dai confini e dagli immobili di proprietà dei Sigg. CP_1
pagina 2 di 46 e così catastalmente censiti: N.C.E.U. Comune di isola CP_1 Parte_2
Della Scala (VR) CF Sez. A f 6 mapp. 154, 390, 391; CT F 45 mapp 154 e 299.
Nel merito, richiamate integralmente le conclusioni di primo grado:
Ogni contraria domanda, eccezione e conclusione reiette:
- rigettarsi per i motivi di cui in atti ed a seguito delle risultanze istruttorie, le
domande tutte formulate dagli attori e nei CP_1 Parte_2
confronti della convenuta società (ora in Liquidazione), siccome nulle, Pt_1
inammissibili e/o comunque infondate sia in fatto che in diritto.
In ogni caso
Condannarsi parte appellata alla rifusione dei danni e delle spese subite dalla
soc. appellata a seguito di responsabilità aggravata p. e p. dall'art. 96 cpc per
aver posto in esecuzione sia la Sentenza n. 800/2016 Tribunale di Verona,
oggetto del presente appello, sia la Sentenza n. 2712/2017 di questa Ill.ma Corte
d'Appello (cassata con Sentenza n. 36542/2022 pubbl. il 14/12/2022 dalla
Suprema Corte di Cassazione) con comportamenti processuali contrari agli
impegni assunti e comunque privi della normale prudenza.
- Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa oltre ad IVA e CPA come per
legge oltre alle spese generali e successive, anche del primo grado del giudizio,
del giudizio di appello n. 2904/2016 R.G. e del giudizio di Cassazione.
- Non si accetta il contraddittorio su nuove o diverse domande proposte dai
convenuti appellati, né su nuove deduzioni, argomentazioni e produzioni
documentali.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO/CONVENUTO IN
RIASSUNZIONE:
pagina 3 di 46 Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello:
- autorizzare la difesa dell'appellato al deposito nel fascicolo telematico della
sentenza del Tribunale di Verona n. 1365/2023 resa nella causa n. 4119/2016
RG, in quanto documento sopravvenuto e rilevante ai fini del decidere, per le
ragioni di cui sopra;
nonché, respinta ogni contraria domanda, istanza, anche
istruttoria, eccezione e difesa, così giudicare
- in via pregiudiziale di rito:
- dichiarare l'appello inammissibile perché inammissibili sono le motivazioni
tutte dell'appello stesso ai sensi dell'art. 342, co. 1, c.p.c., in quanto non
contengono le indicazioni delle parti della sentenza impugnata che l'appellante
intende appellare e delle modifiche che chiede alla ricostruzione dei fatti
compiuti dal Giudice di primo grado;
ed in quanto non contengono le
indicazioni delle circostanze dalle quali deriverebbe la violazione di legge e la
loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
- dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348 bis, co. 1, c.p.c., stante l'assenza
di ragionevole probabilità d'accoglimento;
- dichiarare inammissibile ogni nuova domanda, eccezione e conclusione
dell'appellante per il divieto di cui all'art. 345 c.p.c., ed in particolare quelle
volte ad allegare e far valere un preteso avvenuto acquisto per usucapione di
una servitù a mantenere le distanze in misura inferiore a quelle legali, mai
proposte in primo grado, dove non è mai stato dedotto alcun titolo acquisitivo
del preteso diritto;
Pa
- dichiarare l'eccezione di usucapione riproposta da in via riconvenzionale,
comunque inammissibile e/o infondata in virtù del giudicato di accertamento
pagina 4 di 46 negativo nel frattempo formatosi avanti al Tribunale di Verona con la sentenza
n. 1365/2023 di cui alle premesse delle presenti note
- nel merito:
- respingersi l'appello, in quanto totalmente infondato, e confermarsi la sentenza
impugnata del Tribunale di Verona n. 800 del 2016, con l'integrazione del
comando giudiziale ivi contenuto in termini di condanna ad arretrare i due
Edifici A almeno fino al rispetto della misura minima di legge, anche in Pt_3
termini di condanna, in via alternativa, alla loro demolizione per le ragioni già
dedotte con la comparsa di costituzione;
- richiamate in ogni caso e integralmente le domande e conclusioni di primo
grado;
Pa
- in ogni caso: con condanna di al pagamento delle spese legali del
precedente giudizio di cassazione, secondo l'Ordinanza che ne ha disposto il
rinvio avanti questa Corte, nonchè dei compensi, con rimborso forfettario sulle
spese generali, come da D.M. n. 55/2014 modificato con DM n. 147/2022, oltre
IVA e C.P.A., anche di questo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato il 6.10.2009, e CP_1 CP_2
convenivano, avanti al Tribunale di Verona, lamentando la violazione Parte_1
delle norme sulle distanze dalle costruzioni e dai confini da parte della società
convenuta che aveva curato la realizzazione di un piano di recupero, approvato dal Comune di Isola della Scala, nell'area attigua a quella di loro proprietà,
laddove una volta sorgevano una scuola ed un immobile adibito a magazzino/deposito.
pagina 5 di 46 Più nel dettaglio, la domanda degli attori, proprietari di un ampio compendio immobiliare, costituito da un fabbricato principale (ampia casa padronale) e altri accessori, con circostante corte e giardino, situato in Isola della Scala (VR) via
Rimembranza, riguardava edifici costruiti da P2 in esecuzione del Piano di
Recupero (P.R.11) - adottato dalla Giunta Comunale del Comune di Isola della
Scala in data 14.3.2007 ed approvato dal Consiglio Comunale in data 10.5.2007
- per la riqualificazione della zona indicata nella programmazione urbanistica come PR/11, costituita da zone scoperte e due fabbricati di vecchia costruzione adibiti a struttura scolastica (uno più propriamente a scuola e l'altro a laboratorio-magazzino), ormai da tempo in stato di disuso, attraverso la costruzione di un nuovo complesso immobiliare con destinazione residenziale,
direzionale e commerciale.
La società convenuta si costituiva, escludendo qualunque violazione di legge in ragione della natura dell'intervento eseguito (qualificabile come ristrutturazione eseguita mediante demolizione e ricostruzione di edifici nel perimetro del piano attuativo) e del rispetto delle preesistenti distanze dai confini e dai fabbricati dei confinanti.
Escussi alcuni testi indicati dalle parti ed espletata C.T.U., con incarico affidato all'ing. il Tribunale di Verona, con sentenza nr. 800/2016 del Per_3
24.03.2016 accertava che alcuni degli edifici costruiti da a ridosso del Pt_1
confine e dei fabbricati di proprietà avevano violato le distanze CP_3
di legge, da individuarsi nel caso di specie in quelle stabilite dal P.R. 11 e relativi allegati che imponeva distanze in misura minima tra edifici pari a m. 10,00 e dai confini di lotto pari almeno a 5 m., e, pertanto, condannava P2 ad arretrare tali pagina 6 di 46 Edifici fino al rispetto delle predette misure minime imposte dalla normativa applicabile.
Gli edifici che secondo il Tribunale violavano la normativa urbanistica (piano attuativo, N.T.A. e Regolamento Edilizio comunale) erano a) un edificio costituito da una palazzina di sei unità abitative disposte su tre piani fuori terra in unico blocco costruito ad una distanza di 1,76-3,10 ml dal muro di confine con il fondo di proprietà e ad una distanza di CP_3
6,25-6,05 ml dal fabbricato principale (un'antica e ampia casa padronale) posto su tale fondo (individuata dal CTU e nella sentenza di primo grado come
Edificio E);
b) un edificio composto da due villette familiari unite verticalmente, costruito –
insieme ad altri tre blocchi di villette bifamiliari, risultati rispettosi delle distanze
– ad una distanza di 5,54-5,86 dal muro di confine con la proprietà
[...]
e da altro secondario fabbricato di loro proprietà posto in adiacenza a CP_4
tale confine (individuata dal CTU e nella sentenza di primo grado come Edificio
A).
Il Tribunale precisava che la demolizione avrebbe dovuto riguardare anche il cappotto ed i balconi posti sul lato nord dell'edificio A, mentre riteneva legittima l'edificazione della tettoia realizzata da P2 tra il fabbricato A e l'edificio di proprietà dei coniugi posto sulla linea di confine in quanto costruita (come CP_1
il precedente magazzino) in aderenza rispetto all'immobile degli attori.
1.2 Con atto di citazione d'appello del 23.03.2016, impugnava la Parte_1
suddetta sentenza del Tribunale di Verona, chiedendone la riforma sulla base dei seguenti motivi.
pagina 7 di 46 1.2.1. Con il primo motivo, rubricato “Omessa e/o insufficiente e/o errata
motivazione della decisione. Omesso esame di fatti e dati rilevanti e di decisive
risultanze istruttorie, ” lamentava: Parte_4
• omessa valutazione della situazione preesistente all'attuale edificazione degli atti e delle dichiarazioni della P.A;
• omessa considerazione dell'art.
6.1.1. delle N.T.A. che, in ossequio a quanto prevede il D.M.
4.4.1968 n. 1444, autorizza distanze inferiori a quelle stabilite in via generale, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani attuativi con previsioni planovolumetriche;
• applicazione di norme riferite alle nuove costruzioni all'intervento di ristrutturazione da essa appellante realizzato (consistente nella demolizione e ricostruzione di immobili nella medesima area di sedime nel rispetto delle distanze preesistenti e della sagoma delle fondamenta preesistenti, senza comportare aumento di volumetria);
• impossibilità di ordinare la demolizione in quanto l'intervento doveva essere qualificato come ristrutturazione in base alle modifiche apportate al CP_5
dal DL. 69/2013 che aveva modificato l'art. 3 lett. d) eliminando la necessità del rispetto della medesima sagoma.
1.2.2. Con il secondo motivo intitolato “Errata e/o omessa valutazione delle
risultanze peritali. Omessa e/o contraddittoria e incongruente motivazione,
Errata valutazione di norme applicabili”, lamentava:
• l'erroneo computo del cappotto ai fini delle distanze legali in quanto doveva tenersi conto di quanto previsto dal d.lgs. n. 102/2014, che invece, disponeva che di tale intervento non si dovesse tenere conto;
pagina 8 di 46 • riferimento, a supporto della decisione, a valutazioni del C.T.U. in realtà non presenti nell'elaborato (era il caso della realizzazione di opere non conformi a quelle precedenti e non insistenti sul medesimo sedime e del mancato rispetto,
per i balconi dell'edificio E delle prescrizioni dell'art. 905 c.c., fermo restando che questi ultimi non andavano computati ai sensi delle NTA del PR 11 in quanto di profondità non superiore a 1,50 mt o comunque eccedenti di poco tale limite);
• impossibilità di ordinare la demolizione in forza della maturata usucapione,
eccepibile anche in appello e rilevabile d'ufficio in quanto oggetto di eccezione
Pa in senso lato che formulava con l'atto di gravame;
1.2.3. Con il terzo motivo, rubricato “Inadeguata ed insufficiente motivazione,.
Errata valutazione delle risultanze istruttorie. Irrazionale applicazione di
norme. Palese contraddizione” , lamentava l'erroneità della decisione per non avere considerato l'edificio sub A un corpo unico con la tettoia che pure aveva ritenuto non passibile di demolizione in quanto costruita in aderenza.
1.2.4 Con il quarto motivo, rubricato “Illegittima ed inammissibile attività
istruttoria supplementare;
inutilizzabilità della stessa ai fini probatori. Omessa
motivazione”, lamentava l'illegittimità dell'integrazione, oggetto delle risposte fornite con l'elaborato del 27.2.2013, avente ad oggetto la verifica dell'altezza massima dei fabbricati ed i lavori necessari per portare i fabbricati di parte convenuta (tettoia compresa) alle distanze di 5 metri dal confine e di 10 metri dai fabbricati attorei.
1.2.5 Con il quinto motivo lamentava che erano state poste a suo carico anche le spese relative alla riduzione dell'ipoteca iscritta dai consorti (riguardante CP_1
pagina 9 di 46 appartamenti, inseriti nel perimetro del piano, per i quali era pacificamente esclusa qualunque violazione della normativa sulle distanze).
1.2.6 Si costituivano anche in appello e sollecitando la CP_1 Per_2
declaratoria di improcedibilità per tardiva iscrizione della causa a ruolo e comunque il rigetto del gravame.
1.2.7 Questa Corte con sentenza n. 2712/2017 dichiarava improcedibile l'appello, rilevando che la busta contenente la citazione non era stata accettata dalla cancelleria (che conseguentemente non aveva rilasciato la c.d. quarta ricevuta prevista dalla normativa sul PCT) a seguito della verifica dell'omessa scansione del contributo unificato e della marca da bollo di Euro 27,00, mentre l'atto completo era stato ridepositato solo in data 27.7.2016 e, quindi, oltre il termine previsto dagli artt. 347 e 165 c.p.c.. La cancelleria aveva, invece legittimamente rifiutato l'accettazione del primo atto in quanto non conforme alle norme del D.P.R. n. 115/2002.
1.3 Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione da ed Parte_1
il relativo giudizio trovava epilogo nella sentenza n. 36542/2022, con la quale venivano accolti il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso sul presupposto che la norma applicata da questa Corte – l'art. 295, comma 4, T.U.
spese di giustizia – riguardava solo i depositi analogici e non anche per quelli digitali, valendo, invece, al caso di specie la regola secondo cui le mere irregolarità fiscali non possono compromettere l'esperibilità dell'azione in giudizio e più specificamente il diritto di impugnazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 16 bis, settimo comma, d.l. 170/2012, convertito in legge 17.12.2012 n. 221, il deposito si dà per avvenuto nel momento in cui è generata la ricevuta di pagina 10 di 46 avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del
Ministero di Giustizia. Da quel momento, secondo la Corte di Cassazione, non residuava alcuno spazio per il rifiuto di ricezione degli atti per irregolarità fiscale degli stessi da parte del cancelliere, il quale avrebbe dovuto provvedere alla riscossione delle somme dovute con le modalità ordinarie. Il deposito dell'atto d'appello, essendo stata generata nel caso di specie la predetta ricevuta (c.d.
seconda ricevuta), era, pertanto, tempestivo, rimanendo così assorbito il motivo di gravame sull'omessa concessione della rimessione in termini che pure era stata sollecitata nel corso del giudizio di secondo grado.
La Suprema Corte cassava la sentenza impugnata, rinviando a questa Corte
affinché, in diversa composizione, esaminasse le questioni sollevate in appello,
decidendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
1.4.1 A seguito della sentenza della Suprema Corte, il giudizio è stato riassunto da che ha riproposto le doglianze formulate nel precedente giudizio Parte_1
d'appello ed ha così concluso:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia adita, applicando i principi di
diritto enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.
36542/2022 pubbl. il 14/12/2022, in accoglimento della domanda della soc.
attrice:
- In via preliminare sospendersi la provvisoria esecutorietà della impugnata
sentenza ex artt. 283, 351 cpc, inaudita altera parte o, in via subordinata, a
seguito di fissazione all'uopo di udienza di comparizione parti;
- Voglia la Corte d'Appello di Venezia, in riforma della sentenza impugnata, ed
in accoglimento del presente appello:
pagina 11 di 46 In via principale
- Accertare il diritto, per effetto di usucapione, della soc. convenuta a mantenere
gli immobili di sua proprietà così catastalmente censiti: Comune di Isola Della
Scala N.C.E.U. Fg. 45 mapp. 1673 sub 1,2,3,4,5,6,7,8, e 38, sul luogo in cui
attualmente si trovano ed alle attuali distanze dai confini e dagli immobili di
proprietà dei Sigg. e così catastalmente censiti: CP_1 Parte_2
N.C.E.U. Comune di isola Della Scala (VR) CF Sez. A f 6 mapp. 154, 390, 391;
CT F 45 mapp 154 e 299.
Nel merito, richiamate integralmente le conclusioni di primo grado: Ogni
contraria domanda, eccezione e conclusione reiette: - rigettarsi per i motivi di
cui in atti ed a seguito delle risultanze istruttorie, le domande tutte formulate
dagli attori e nei confronti della convenuta società CP_1 Parte_2
(ora in Liquidazione), siccome nulle, inammissibili e/o comunque Pt_1
infondate sia in fatto che in diritto.
- Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa oltre ad IVA e CPA come per
legge ed oltre alle spese generali e successive, anche del primo grado del
giudizio, oltrechè del giudizio di appello n. 2904/2016 R.G. e del giudizio di
Cassazione.
Assolto l'onere di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2022
come da condanna di cui alla Sentenza n. 2712/2017 Corte d'Appello di
Venezia, cassata con rinvio dalla Suprema Corte con sentenza n. 36542/2022, se
ne chiede pronuncia di restituzione con gli interessi dal versamento (in
Fascicolo giudizio n. 2904/2016 Corte Appello Venezia).
pagina 12 di 46 - Non si accetta il contraddittorio su nuove o diverse domande proposte dai
convenuti appellati, né su nuove deduzioni, argomentazioni e produzioni
documentali
1.4.2 Si è costituito in proprio e quale erede di CP_1 CP_2
eccependo la tardività dell'eccezione/domanda di usucapione e sollecitando comunque la declaratoria di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. o il rigetto del gravame. Inoltre, ha dato conto di quanto accaduto successivamente alla pronuncia di questa Corte, ovvero:
- l'esecuzione di lavori di restauro sugli immobili di sua proprietà;
- la pendenza della causa nr. 4139/2016 R.G. Tribunale di Verona introdotta da
Pa per fare accertare il diritto a mantenere le costruzioni realizzate nel luogo in cui si trovano per intervenuta usucapione;
- il rigetto, con sentenza n. 1838/2022 del Tribunale di Verona, impugnata avanti
Pa questa Corte, della domanda di risarcimento formulata da nei suoi confronti per l'abusiva trascrizione della domanda decisa dal medesimo Tribunale con la sentenza di cui si deve occupare questo Collegio;
- l'avvio della procedura esecutiva n. 2153/2018 R.E. Tribunale di Verona per dare attuazione alla sentenza n. 800/2016 del medesimo ufficio – oggetto del presente gravame - nel cui ambito P2 aveva presentato opposizione ex art. 615
c.p.c. respinta con sentenza n. 2334/2019, non impugnata e passata in giudicato;
- il deposito nell'ambito della predetta procedura esecutiva di consulenza tecnica depositata il 15.12.2022 a firma dell'ing. secondo cui l'unica possibilità Per_4
di attuazione del titolo è la demolizione totale sia dell'edificio E (composto da 6
unità abitative) sia dell'edificio A (composto da due villette familiari terra cielo),
pagina 13 di 46 non essendo possibile, per motivi di staticità, procedere all'arretramento degli edifici.
Ha, inoltre, eccepito, attesa la vendita di tre appartamenti facenti parte degli
Pa edifici A ed E, la carenza di interesse di alla proposizione del gravame.
Ha chiesto, infine, attesi gli esiti della consulenza dell'ing. che il Per_4
dispositivo venga integrato con la previsione, in via alternativa rispetto all'arretramento disposto dal primo giudice, della demolizione integrale degli edifici. Tale richiesta è stata formulata sul presupposto che “nell'ambito
dell'azione di riduzione in pristino ex artt. 872-873 c.c. riconducibile all'actio negatoria servitutis avente carattere reale, è consentito al giudice di individuare
quali siano le soluzioni necessarie in termini alternativi di arretramento o
demolizione idonei a ristabilire il rispetto del limite legale, senza che per questo
incorra in violazione alcuna dell'art. 112 c.p.c.”
1.4.3 L'attrice con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 15.6.2023
ha eccepito la tardività della richiesta integrazione del dispositivo, che avrebbe dovuto formare oggetto di appello incidentale.
1.4.4 Dichiarata inammissibile l'istanza di inibitoria, la causa, a seguito di rinvio chiesto congiuntamente dalle parti per i medesimi incombenti per la pendenza di trattative, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12.12.2024, con assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1.4.5 L'attrice nelle sue note ex art. 127 ter c.p.c. ha chiesto, tra l'altro, la condanna ex art. 96, comma 2 o 1, c.p.c. del convenuto in relazione ai pagina 14 di 46 “comportamenti processuali posti in essere in questa fase di giudizio” (tale richiesta è stata formulata dopo avere ricordato l'instaurazione del procedimento ex art. 612 c.p.c. innanzi al Tribunale di Verona per ottenere la determinazione delle precise modalità di esecuzione degli obblighi di fare e l'atto di intervento del 30.1.2018 nel multiplo procedimento immobiliare n. 6/2017 e 161/2017 R.E.
Tribunale di Verona.
Ha, inoltre, modificato le conclusioni già rassegnate con l'atto introduttivo del giudizio di riassunzione, chiedendo di accertare il suo diritto “a qualsiasi titolo
anche e non ultimo per effetto della normativa sopravvenuta (..) a mantenere gli
immobili di sua proprietà sul luogo in cui attualmente si trovano”.
1.4.6 Il con le sue note scritte ha depositato la sentenza del Tribunale di CP_1
Verona n. 1365/2023, che ha deciso la causa n. 4119/2016 R.G., rigettando la domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù a mantenere gli edifici costruiti da P2 alle distanze attuali, ed ha formulato, attesa la mancanza di impugnazione della pronuncia, eccezione di giudicato esterno “in
punto accertamento negativo dell'usucapione di servitù a mantenere gli edifici
da essa costruiti alle distanze attuali dedotta da P2, in via di eccezione
riconvenzionale, anche a fondamento dell'appello proposto contro la sentenza n.
800/2016 del Tribunale di Verona”.
1.4.7 P2 nella comparsa conclusionale ha ricordato alcune novelle legislative che avrebbero inciso sulle domande proposte dagli attori in primo grado, inibendo la demolizione dei fabbricati (qualora ritenuta possibile in base alla normativa vigente all'epoca degli interventi ed al D.L. n. 69 del 2013 la cui approvazione era stata già segnalata nel procedimento definito con la sentenza cassata).
pagina 15 di 46 In particolar modo, l'appellante ha evidenziato:
“a) Con sentenza sezione IV, 14 settembre 2017, n. 4337, il Consiglio di Stato è
tornato sul tema dei limiti di distanza fra costruzioni, affermando che: l'art. 9,
commi 1 e 2 del DM 1444/1968 riguarda la nuova pianificazione del territorio e
quindi i nuovi edifici, intendendosi per tali gli edifici o parti di essi costruiti per
la prima volta;
l'art. 9, commi 1 e 2 del DM 1444/1968 (già in allora vigente)
non riguarda gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e dunque gli
immobili che costituiscono il prodotto della demolizione di immobili preesistenti
con successiva ricostruzione. Appare, dunque, evidente come la previsione del
limite inderogabile di distanza è rivolto agli immobili o parti di essi costruiti
“per la prima volta”, ma non agli immobili che costituiscono il prodotto della
demolizione di immobili preesistenti con successiva ricostruzione (in tal senso
anche , 3 marzo 2017 n. 74); ciò che rileva per Controparte_6
l'applicazione del limite inderogabile di distanza di 10 metri non è la formale
definizione dell'intervento, ma il dato concreto della preesistenza di un immobile
che si trovava a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 9, comma 1, n. 2.
b) il D. L. 32/2019 (c.d. “ ) convertito in Legge 14 giugno 2019 Controparte_7
n. 55 ha introdotto modifiche ampliative all'art. 2 D.P.R. n. 380/2001 e di
conseguenza all'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 (che comunque già stabiliva il
concetto generale secondo cui gli interventi di demolizione e ricostruzione sono
consentiti se rispettano le distanze legittimamente preesistenti), e specifica che
devono essere considerate opere di demolizione e ricostruzione quelle che
assicurano la coincidenza dell'area di sedime e del volume degli immobili
ricostruiti rispetto a quelli demoliti;
c) il D. L. 16/07/2020 n. 76 convertito nella
pagina 16 di 46 L. 120/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni” che ancor più conferma la piena
legittimità delle opere edilizie realizzate da , modificando ed integrando il Pt_1
D.P.R. 380/2001, ha fornito delucidazioni ampliando ed estendendo il concetto
di “Ristrutturazione edilizia”, e giungendo a tal fine ad eliminare (oltre al già
superato concetto di sagoma) anche i limiti relativi al sedime ed alla
preesistente volumetria. In particolare l'art. 10 della Legge Semplificazioni è
intervenuto in modo sostanziale sull'art.
2-bis, comma 1–ter, del T.U. edilizia, in
tema di rispetto della disciplina delle distanze tra edifici in caso di interventi di
demolizione e ricostruzione di edifici già esistenti e sull'art. 3 comma 1 lettera
d) del T.U. relativo alla definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia,
con specifico riguardo sempre agli interventi di demolizione e ricostruzione di
immobili preesistenti.
Quanto al D.P.R. 380/2001 – articolo 2 bis, comma 1-ter, il testo aggiornato è il
seguente
1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di
edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la
modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli
edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle
distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente
riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti
fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito,
sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee
A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in
zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici
pagina 17 di 46 comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di
particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e
ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di
recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti
salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e
urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela.
Quanto al D.P.R. 380/2001 – articolo 3, comma 1, lettera d), il testo aggiornato
riporta:
“interventi di ristrutturazione edilizia”, (…) Nell'ambito degli interventi di
ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e
ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie
per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della
normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per
l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi
espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici
comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di
rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli
interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o
demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la
preesistente consistenza.”
1.4.8 Il nella propria comparsa conclusionale ha eccepito l'inammissibilità CP_1
della modifica della domanda principale di controparte come sopra formulata e la preclusione alla sua trattazione in forza del passaggio in giudicato della sentenza pagina 18 di 46 n. 1365/23 del Tribunale di Verona (prodotta con tale memoria unitamente all'attestazione di definitività della cancelleria) sul preteso acquisto per usucapione.
1.4.9. Il convenuto nella memoria di replica ha preso posizione anche nel merito sulla rilevanza della normativa sopravvenuta argomentata nella comparsa conclusionale di controparte, evidenziandone l'inconferenza in quanto il nuovo edificio deve trovarsi alla medesima distanza dell'edificio demolito, ciò che,
anche sulla scorta di quanto accertato dalla sentenza n. 1365/2023 del Tribunale
di Verona, non può dirsi. Ha, inoltre, evidenziato che risulta pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui lo ius superveniens non può incidere sugli effetti di un giudicato sull'illegittimità della costruzione quale è quello risultante dalla pronuncia testé citata.
*****
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. si appalesa inconsistente, posto che l'appellante ha dedotto elementi di critica senz'altro sufficienti per individuare le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, avendo affiancato alla parte volitiva una parte argomentativa idonea a confutare ed a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (come condivisibilmente affermato da Cass. Sez. Un. del 16/11/2017 n. 27199).
****
3. Ai fini della decisione risulta preferibile un'esposizione unitaria dei vari punti, in rito o nel merito, rilevanti ai fini della decisione.
pagina 19 di 46 3.1. Va innanzitutto evidenziata l'irrilevanza della vendita di due (e non tre come eccepito dal appartamenti degli immobili oggetto dell'ordine di CP_1
demolizione avvenuta in corso di causa: la società convenuta non ha perso la legittimazione, trattandosi di un trasferimento a titolo particolare nel diritto controverso in presenza del quale il processo continua ex art. 111 c.p.c. tra le parti originarie.
Pa
3.2 L'eccezione di accertamento dell'acquisto per usucapione del diritto di di mantenere gli immobili di sua proprietà formulata nel giudizio d'appello conclusosi con la sentenza nr. 2712/2017 è inammissibile in quanto eccezione in senso stretto, che avrebbe dovuto essere formulata nel giudizio di primo grado,
fermo restando che quella proposta dall'odierna attrice in riassunzione era una vera e propria domanda giacché nelle conclusioni all'epoca rassegnate si chiedeva, sia pure “a seguito dell'eccezione riconvenzionale di cui alla
narrativa dell'atto introduttivo del giudizio d'appello” di accertare per effetto
“il diritto (..) della società appellante a mantenere gli immobili di sua proprietà
(…)”. A maggior ragione va dichiarata l'inammissibilità della domanda inserita nelle conclusioni formulate nel presente giudizio con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 13.6.2022.
La questione, come meglio si dirà nel prosieguo, è ora definitivamente superata dalla sentenza pronunciata nel 2023 dal Tribunale di Verona, passata in giudicato, dimessa dalla convenuta.
Pa
3.3. In relazione alle richieste, formulate da con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.9.2024, di
“accertare il diritto a qualsiasi titolo della soc. convenuta, anche e non ultimo
pagina 20 di 46 per effetto della normativa sopravvenuta nelle more del presente giudizio (..) a
mantenere gli immobili di sua proprietà” si rileva:
- per la richiesta di accertamento dell'avvenuta usucapione vale quanto indicato sub 3.2;
- il riferimento allo ius superveniens è da intendersi come fatto impeditivo della pronuncia demolitoria per essere gli interventi realizzati qualificabili attualmente come ristrutturazione e, quindi, non soggetti al rispetto delle norme sulle distanze dalle costruzioni e dal confine vigenti all'epoca della realizzazione dell'intervento; tale eccezione è sicuramente esaminabile nel merito giacché
l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla "regula iuris" enunciata dalla
Corte di cassazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c. viene meno quando la norma da applicare in aderenza a tale principio sia stata successivamente abrogata,
modificata o sostituita per effetto di "ius superveniens", ovvero dichiarata costituzionalmente illegittima successivamente alla pronuncia rescindente,
dovendo, in questo caso, farsi applicazione, rispetto ai fatti già accertati nelle precedenti fasi del processo, del diritto sopravvenuto, che travalica il principio di diritto enunciato dalla sentenza di rinvio (cfr. Cass. sez. 1, sentenza n. 26193 del
19/12/2016); tale regola vale a maggior ragione nel caso in cui il rinvio al giudice di merito sia, come nel caso di specie, di natura restitutoria, limitandosi il giudice di legittimità ad una pronuncia meramente processuale;
- del tutto indeterminato è il riferimento ad altre modalità di acquisto del diritto della convenuta giacché, come meglio si chiarirà nel prosieguo, le questioni sulle quali vertono i motivi d'appello e le difese del attengono alla CP_1
legittimità originaria degli interventi di edificazione, alla legittimità
pagina 21 di 46 sopravvenuta di tali interventi ed alla preclusione della pronuncia demolitoria per effetto dell'acquisto ex artt. 1153 e ss. cod. civ..
3.4. L'eccezione di inammissibilità della seconda integrazione della C.T.U. non ha pregio in quanto la consulenza tecnica è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti che può essere disposto dal giudice per avere chiarimenti su aspetti tecnici rilevanti ai fini della decisione. Va, peraltro, osservato che le
Pa questioni oggetto dell'integrazione contestata da non sono state dal Tribunale
poste a fondamento della pronuncia impugnata e, per quanto si dirà oltre, trattasi di accertamenti estranei ai punti nodali della decisione.
*****
4. Risulta pacifico che gli immobili oggetto di causa sono stati edificati a distanza notevolmente inferiore rispetto a quella prevista in via generale per le edificazioni nel Comune di Isola della Scala (5 metri dal confine, 10 metri tra costruzioni con pareti finestrate). Invero, l'edificio contrassegnato con la lettera
E (palazzina di sei unità abitative disposte su tre piani fuori terra in un unico blocco) è stato costruito ad una distanza di 1,76 -3 mt dal muro di confine con il fondo di proprietà di e ad una distanza di 6,25- 6,05 ml dal CP_3
fabbricato principale (un'antica e ampia casa padronale) posto su tale fondo.
Inoltre, l'edificio contrassegnato con la lettera A (composto da due villette familiari unite verticalmente, costruito insieme ad altri tre blocchi di villette bifamiliari, risultati rispettosi delle distanze) si trova ad una distanza di 5,54-
5,86 dal muro di confine con la proprietà e da altro secondario fabbricato CP_1
di sua proprietà posto in adiacenza a tale confine.
*****
pagina 22 di 46 5. Le questioni che occorre affrontare per la decisione del gravame sono le seguenti:
Pa a) la natura dell'intervento eseguito da e la normativa applicabile all'epoca dell'edificazione;
b) laddove i manufatti siano stati eretti senza il rispetto delle regole sulle distanze come individuate sub a), l'incidenza eventuale del c.d. ius superveniens.
c) per il solo caso di rigetto del gravame, se sia possibile l'integrazione del dispositivo nei termini suggeriti dal convenuto in riassunzione/appellato.
*****
6.1 Le edificazioni contestate non possono essere qualificate come intervento di ristrutturazione sulla base di quanto previsto dall'art. 3 lett. d) del D.P.R. n. 380
del 2001 nella versione vigente all'epoca dell'approvazione del piano di recupero. Invero, l'edificio E (palazzina disposta su due livelli composta di sei unità abitative) ha una forma (rettangolare) diversa da quella dell'ex scuola (a L,
con una protuberanza verso sud secondo quanto precisato dal teste ). Tes_1
La variazione della pianta, secondo quanto accertato nella consulenza espletata
Pa nel giudizio introdotto da è stata circa del 20%. Inoltre, il “vecchio”
fabbricato presentava diverse finestre nel prospetto nord. La scuola, inoltre,
aveva due piani fuori terra ed un piano seminterrato, mentre la palazzina residenziale presenta tre piani fuori terra. Infine, rispetto al fabbricato preesistente sono stati costruiti balconi su tutti e quattro i lati del corpo di fabbrica.
Quanto all'edificio contrassegnato con la lettera A), trattasi di struttura del tutto diversa rispetto alla preesistente dal momento che il magazzino era realizzato in pagina 23 di 46 aderenza all'immobile del e lo scivolo di accesso al piano interrato era CP_1
localizzato all'interno del lotto in un'altra posizione. Con la nuova edificazione è
stato creato un nuovo fabbricato congiunto a quello del da una tettoia CP_1
(anch'essa di nuova creazione) che sovrasta il nuovo scivolo di accesso al piano interrato.
Risulta, pertanto, evidente un mutamento sia di sedime che di sagoma rispetto agli edifici preesistenti. L'intervento non può, allora, essere definito come ristrutturazione ai sensi dell'art. 3 lett. d) nella formulazione vigente all'epoca in cui i lavori furono autorizzati. Precisava, infatti, la norma che “Nell'ambito degli
interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti
nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello
preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla
normativa antisismica;
”
6.2. Rileva il Collegio che, anche volendo qualificare gli interventi eseguiti come ristrutturazione, le conclusioni cui si è giunti in ordine all'illegittimità originaria delle opere realizzate non muterebbero.
Invero, come evidenziato dal Tribunale, sulla scorta di quanto rilevato dal
C.T.U., il Isola della Scala con deliberazione di Giunta Comunale n. Parte_5
45/2007 ha approvato il Piano di Recupero di Iniziativa Privata – in sigla PR 11
– con destinazione residenziale, direzionale e commerciale delle aree già di proprietà di e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del CP_8
10.05.2007 ha approvato il predetto piano stabilendo, tra l'altro, che “Il Piano
ha efficacia per dieci anni rimanendo fermo a tempo indeterminato soltanto
pagina 24 di 46 l'obbligo di osservare nelle costruzioni di nuovi edifici e nella modificazione di
quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni stabiliti nel piano stesso”
Nell'allegato A al P.R. 11, denominato “relazione tecnico illustrativa, dati
catastali e tabelle dati”, tra i parametri di intervento sono indicati i seguenti standard urbanistici: volume max 5.000 mc comprensivo dell'esistente; altezza massima degli edifici quella esistente al momento dell'adozione del piano e comunque non superiore a 9 metri (…) e “ per quanto riguarda le distanze da
strade, confini e costruzioni (secondo l'art. 6 delle N.T.A. della Variante
Parziale al PRG) si dovrà fare riferimento alla normativa esistente del PRG e
comunque con un minimo di 10,00 mt tra edifici o aderenze”
L'art.
6.1.1. delle N.T.A. stabilisce che la distanza tra pareti di cui almeno una finestrata di diversi edifici deve essere non inferiore a 10,00.
E' pur vero che, come rilevato dall'attrice, la norma ammette distanze inferiori nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di Piano Attuativo con previsioni planivolumetriche. Il Comune, però, non si è avvalso di tale facoltà di deroga, avendo scelto di fare riferimento alla normativa generale che, secondo quanto prevede l'art. 6, è “pertanto da applicare, salvo esplicita esclusione, in
tutte le zone territoriali omogenee”. In ogni caso la deroga avrebbe potuto operare tra edifici ricadenti all'interno del perimetro del piano attuativo e, quindi,
non avrebbe potuto influire sulla presente controversia, posto che gli immobili del si trovano all'esterno dell'area oggetto del PR n. 11. CP_1
L'art.
6.1.2. stabilisce che la distanza dai confini di lotto deve essere non inferiore a ml 5,00.
pagina 25 di 46 Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore in vigore nel mese di giugno 2004 ribadivano che per il P.R.11 “la nuova edificazione potrà
interessare tutte le ZTO nel rispetto delle distanze minime di legge e dei vincoli
presenti”. Il concetto di nuova edificazione, soggetta al rispetto delle norme sulle distanze, non si identifica con quello di nuova costruzione di cui all'art. 3
del D.P.R. n. 380 del 2001, ma è più ampio, come si evince dalla precisazione contenuta nelle N.T.A. secondo cui “Gli edifici esistenti sono utilizzati da una
struttura scolastica che necessita di spazio maggiore e nuove attrezzature per
l'adeguamento alla normativa specifica dato l'incremento delle richieste”. In
altri termini, il Comune aveva ben chiaro che l'attuazione del piano avrebbe comportato la demolizione dei “vecchi” immobili e la costruzione di altri edifici,
intendendo ribadire che quanto realizzato ex novo avrebbe dovuto rispettare le norme generali sulle distanze poc'anzi citate.
In buona sostanza il Comune di Isola della Scala, avvalendosi della facoltà
concessa dall'art. 873 c.c, ha inteso estendere a tutti i tipi di intervento di demolizione/ricostruzione le norme previste per le nuove costruzioni, sicché, se anche l'intervento fosse stato qualificabile come ristrutturazione ai sensi dell'art. 3 lett. d) del D.P.R. n. 380 del 2001 nella versione all'epoca vigente, la ditta costruttrice avrebbe comunque dovuto rispettare le norme generali sulle distanze.
*****
7. Si tratta a questo punto di comprendere se le modifiche intervenute a partire dal 2013 impediscano di ordinare l'arretramento dei manufatti sulla base del principio, che pur trova generale applicazione in giurisprudenza, secondo cui (ex
plurimis Cass. sez. 2, Sentenza n. 4980 del 02/03/2007 ) in caso di successione pagina 26 di 46 nel tempo di norme edilizie, la nuova disciplina, se meno restrittiva, è applicabile anche alle costruzioni realizzate prima della sua entrata in vigore, con l'unico limite dell'eventuale giudicato formatosi nella controversia sulla legittimità della costruzione stessa, onde la illegittimità dell'eventuale ordine di demolizione degli edifici originariamente illeciti alla stregua delle precedenti norme, nei limiti in cui siano consentiti dalla normativa sopravvenuta.
7.1 La materia è stata interessata da molteplici interventi legislativi che hanno avuto come effetto il progressivo ampliamento della nozione di ristrutturazione.
Come detto in precedenza, la formulazione dell'art. 3 lett. d) del TU Edilizia
prevedeva che nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia fossero ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva ricostruzione nel rispetto della medesima sagoma e volume.
Il D.L. n. 68/2013, convertito in legge n. 98/2013 ha eliminato la necessità del rispetto della medesima sagoma.
Successivamente, il D.L. 32/2019, convertito nella L. 55/2019, è intervenuto sul tema delle distanze per le costruzioni al fine di semplificare e velocizzare i procedimenti sottesi alla realizzazione degli interventi edilizi di rigenerazione del tessuto edificatorio nelle aree urbane.
In questo quadro, come già osservato da Cass. ordinanza nr. 12751/2023, la
L.55/2019 ha operato una serie di modifiche agli standard urbanistici fissati dal
D.M. 1444/1968, che prevedeva limiti inderogabili "di distanza tra i fabbricati",
tali da vincolare i comuni nell'adozione degli strumenti urbanistici e tali da poter essere invocati, previa disapplicazione dello strumento urbanistico eventualmente difforme, nelle controversie tra privati.
pagina 27 di 46 I cambiamenti al D.M. n.1444/1968 sono in concreto intervenuti mediante le modifiche apportate dal D.L. n.32/2019 all'art.2 bis del TU edilizia, con riferimento a quelle disposizioni che consentivano a Regioni e Province
autonome di adottare disposizioni derogatorie sulle distanze legali.
Il D.L. n.32/2019 ha aggiunto i seguenti commi al citato art. 2 bis :
"1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella
definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli
ambiti urbani consolidati del proprio territorio.”
1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è
comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti
purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume
dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di
quest'ultimo."
Discende da quanto sopra delineato che con le modifiche apportate dall'art.5 del
D.L. n.32/2019, all'art. 2 bis del TU edilizia, la demolizione e ricostruzione di un fabbricato è consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo. In caso diverso, le eventuali disposizioni derogatorie sulle distanze devono comunque essere previste dai Comuni nell'ambito degli strumenti urbanistici.
Al fine di allargare l'ambito degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione urbana, senza incorrere nel rilievo di incostituzionalità che aveva colpito alcune pagina 28 di 46 leggi regionali intervenute in attuazione delle ricordate modifiche legislative, il legislatore è nuovamente intervenuto sul Testo Unico dell'Edilizia.
L'art.10 del D. L. 16.7.2020 n.76 convertito con modificazioni dalla
L.11.9.2020 n. 120, secondo quanto osservato dalla Suprema Corte nella citata pronuncia, ha inciso profondamente sulla struttura del DPR 6.6.2001, n.380
attraverso una serie di interventi puntuali, aventi come finalità l'esigenza di
“semplificare e accelerare le procedure edilizie, di assicurare il recupero e la
qualificazione del patrimonio esistente e lo sviluppo di processi di
rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in
sicurezza sismica e contenimento del consumo del suolo”.
Proprio in tema di distanze tra gli edifici, la novità introdotta dalla L. 120/2020 è
la rivisitazione del concetto di “ristrutturazione edilizia” ( art. 3, comma 1 lett. d del DPR 380/2001) ed il suo conseguente coordinamento con la definizione di
“manutenzione straordinaria” ( art.3, comma 1, lett.b) del DPR 380/2001).
In tal senso sono orientate le norme in tema di demolizione- ricostruzione, che costituiscono il fulcro della normativa inserita con la L.120/2020.
Ai sensi del novellato art. 3, lettera d) costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
La norma prosegue affermando che, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, sono ricompresi altresì' gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e pagina 29 di 46 caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. Inoltre, al solo fine di promuovere interventi di rigenerazione urbana, sono ammessi incrementi di volumetria, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali.
Per effetto delle citate modifiche il quadro normativo si è delineato nei seguenti termini:
a) gli interventi di ristrutturazione possono consistere anche in demolizioni e ricostruzioni in cui, rispetto all'edificio originario mutino la sagoma, i prospetti ,
il sedime e le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche. In tali casi,
l'intervento deve mantenersi rispettoso unicamente del volume preesistente, con possibilità di formazione di un manufatto tipologicamente anche radicalmente diverso dal preesistente;
b) quando, invece, “la legislazione vigente o gli strumenti comunali lo
consentano”, sono ammessi incrementi di volumetria “anche per interventi di
rigenerazione urbana”.
c) questa flessibilità derogatoria non è ammessa né per gli edifici tutelati, per le zone A (o come diversamente definite dalle leggi regionali) così come nei
“centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio
storico e architettonico”, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici. In tali ipotesi, la ricostruzione ed il ripristino degli edifici crollati o demoliti deve mantenersi fedele all'esistente, ossia deve rispettare non solo il pagina 30 di 46 volume, ma anche la sagoma, il sedime e le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio demolito, senza possibilità di incrementi volumetrici.
Come osservato dal giudice di legittimità, le criticità emerse con il c.d “Decreto
del Fare” (D. L. 69/2013) e con il “Decreto Sbloccacantieri” (L.55/2019) sono state superate con il nuovo testo dell'art.2 bis, comma 1 ter, che consente di sfruttare gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti.
Ne è seguita, infatti, la modifica dell'art.2 bis, comma 1 ter del Testo Unico
dell'Edilizia, da parte della L.120/2020, che, nel nuovo testo, così recita: “in
ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici,
anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica
dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai
confini, la ricostruzione e' comunque consentita nei limiti delle distanze
legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti
per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e
con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti
delle distanze legittimamente preesistenti”
La citata ordinanza ha puntualizzato che la norma introduce il principio secondo cui ogni intervento di demolizione – ricostruzione, nel contesto di un intervento unitario, indipendentemente dalla qualificazione come ristrutturazione o nuova costruzione (“in ogni caso di intervento che preveda la demolizione e
ricostruzione di edifici”), può essere realizzato sulla linea di confine del pagina 31 di 46 fabbricato demolito, anche ove quest'ultimo risulti “legittimamente” posto ad una distanza da fabbricati e da confini inferiore da quelle attualmente previste.
La norma prosegue indicando la possibilità che anche eventuali incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti all'intervento possano essere collocati sul filo dell'edificio preesistente, anche fuori della sagoma e con superamento dell'altezza del manufatto demolito.
Il giudice di legittimità al termine dell'approfondita analisi sulle varie modifiche che hanno riguardato la nozione di ristrutturazione edilizia ha condivisibilmente concluso che allo stato attuale della normativa, in ogni caso di demolizione con ricostruzione - e quindi anche in presenza di aumento di volumetria nei casi consentiti dall'art. 3, lett. d) del TUE - la costruzione deve rispettare le distanze preesistenti. Ha, inoltre, puntualizzato che, come chiarito anche dalla relazione ministeriale al decreto semplificazioni (D.L. n. 76 del 2020), l'art. 2, comma 1-
ter, ha rimosso il vincolo del medesimo sedime e della medesima sagoma ma solo per gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione disciplinati da un piano urbanistico che preveda un programma di rigenerazione urbana.
7.2.1 Venendo al caso di specie, osserva il Collegio innanzitutto che dalla
Pa relazione alla denuncia di inizio attività, presentata in data 14.8.2008 da ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, D.P.R. n. 380 /2021, sottoscritta dall'arch.
risulta che tutti gli immobili oggetto di lite si trovano in zona A Centro Per_5
Storico, Servizi e Verde Privato del P.R.G. P2, pertanto, ha svolto le sue considerazioni sulla rilevanza della normativa sopravvenuta senza considerare la classificazione urbanistica dell'area, ciò che è assai rilevante posto che la pagina 32 di 46 nozione di ristrutturazione per immobili ricadenti nel perimetro del centro storico
è quella delineata nella precedente lett. c) che richiede il rispetto di diversi parametri urbanistici pacificamente non presenti nel caso di specie.
7.2.2. Va, in secondo luogo, osservato non vi è prova che gli attuali edifici siano stati costruiti alla medesima distanza dal confine di quelli precedentemente esistenti. Le tavole allegate alla pratica urbanistica non consentono un utile raffronto sotto tale aspetto tra stato di fatto e stato di progetto ed è significativo
Pa che nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 1365/2023 del Tribunale di
Verona, abbia chiesto ed ottenuto l'ammissione di una C.T.U. volta a fare accertare tale preesistenza. Il Tribunale in quel giudizio, sulla scorta delle conclusioni cui è pervenuto il suo ausiliario, ha ritenuto che fosse impossibile accertare se la posizione degli edifici demoliti fosse identica a quella degli edifici costruiti (significativamente, ha evidenziato che nella documentazione consegnata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Isola della Scala non era presente nessuna planimetria o rilievo della situazione precedente).
Tale presupposto è stato, peraltro, condivisibilmente escluso dal Tribunale, posto che dalle fotografie scattate ante e post intervento erano visibili profonde differenze tra i manufatti: nell'edificio scolastico preesistente (sostituito dalla palazzina E) non erano presenti balconi o aggetti, mentre nel fabbricato realizzato da P2 sono presenti balconi su ogni lato della struttura;
l'edificio scolastico preesistente aveva una pianta a L, mentre il corpo di fabbrica di recente realizzazione ha pianta rettangolare;
il fabbricato scolastico preesistente era caratterizzato da due piani fuori terra e seminterrato, mentre l'unità P2 ha tre livelli fuori terra.
pagina 33 di 46 Tali verifiche sono state condotte dal Tribunale al fine di accertare se tra il vecchio ed il nuovo fabbricato vi fossero divergenze di sagoma, di cubatura e di facciata posto che, ove così fosse stato, il diritto eventualmente sorto di mantenere la costruzione precedente sarebbe comunque venuto meno con la realizzazione della nuova costruzione.
Trattasi di accertamenti che costituiscono il presupposto logico/giuridico della decisione del Tribunale di rigettare la domanda di usucapione e che fanno,
pertanto, stato nel presente giudizio sulla base del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.
Le decisioni cui è pervenuto il Tribunale nella citata sentenza “sull'usucapione”
sono comunque coerenti con quanto statuito nella sentenza impugnata le cui considerazioni, anche a prescindere dal vincolo del giudicato, sono del tutto condivisibili (i rilievi sull'esistente effettuati dal C.T.U. della causa di primo grado portano alle medesime conclusioni di quelle della causa “parallela” di usucapione).
Per quanto riguarda, invece, il fabbricato contrassegnato dalla lettera A, è
evidente, per la tipologia di intervento autorizzato, che la linea di confine non è
la medesima della preesistenza. Il fabbricato demolito era, infatti, un magazzino/deposito realizzato sul lato nord in aderenza al fabbricato posto a confine della proprietà mentre le palazzine di abitazione dell'immobile CP_1
sono state realizzate in posizione arretrata rispetto alla predetta linea di confine,
venendo tale edificazione congiunta a quella dell'immobile del mediante CP_1
una tettoia in legno che sovrasta lo scivolo di accesso al piano interrato delle pagina 34 di 46 autorimesse realizzato con il progetto approvato (si ricorda che lo scivolo è
collocato in posizione diversa rispetto al precedente accesso alle autorimesse).
Il Tribunale, con statuizione che questo Collegio condivide per le considerazioni che si andranno ad esporre, ha qualificato la tettoia come edificio autonomo costruito in aderenza [e, come tale, non passibile di demolizione ai sensi dell'art. 877 c.p.c.].
Risulta anche sotto tale profilo confermata la non coincidenza tra la distanza dal confine del nuovo edificio (che è solo quello composto dalle palazzine) e quella del preesistente magazzino/deposito.
*****
8.1 Il Tribunale di Verona ha correttamente stabilito che la parte di edificio da abbattere deve tenere conto del cappotto, posto che nessuna norma all'epoca ne stabiliva l'irrilevanza nella misurazione delle distanze tra edifici o rispetto al confine e la normativa richiamata dalla convenuta è ininfluente rispetto al caso di specie in quanto abrogata.
In ogni caso va evidenziato che l'art. 14 del d.lgs. n. 140 del 2014 – richiamato nelle difese di P2 - consentiva la deroga alle distanze nel caso di interventi,
fossero essi nuova costruzione (comma 6) o riqualificazione dell'esistente
(comma 7), che consentissero rispettivamente “una riduzione minima del 20 per
cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui
al medesimo decreto legislativo” e “una riduzione minima del 10 per cento dei
limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
pagina 35 di 46 successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto
legislativo”
P2 non ha neppure dedotto, e tanto meno dimostrato, che il cappotto installato consentisse il raggiungimento di siffatti obiettivi di risparmio energetico.
8.2 Si deve, altresì, analizzare la successiva normativa – pur non richiamata nelle difese dell'attrice - sulla base del principio iura novit curia.
8.2.1 L'art. 13 del D.Lgs. n. 73 del 14/07/2020, modificando il comma 7 dell'art. 14 del D. Lgs. 102/2014, ha disposto che, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori e inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni,
certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non è
considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura.
Inoltre, la stessa norma precisa che, entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici.
Rimangono, però, salvi i limiti alle distanze stabiliti dal Codice Civile.
La novella legislativa non incide nella presente controversia sia perché
l'intervento eseguito da non è qualificabile come ristrutturazione sia perché Pa
pagina 36 di 46 non è stata dedotta, e tanto meno dimostrata, la riduzione dei limiti di trasmittanza.
8.2.2. Va dato atto, infine, che il legislatore è nuovamente intervenuto sulla materia con l'articolo 33 bis del cd. Decreto Semplificazioni bis, modificando il comma 3 del citato articolo 119 del DL n. 34 del 2020 (cd. Decreto Rilancio),
che nella versione attuale specifica che gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate all'articolo 873
del codice civile, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e per quelli rientranti nella disciplina del superbonus.
Il nuovo art. 119, comma 3 del Decreto Rilancio, quindi, consente di non conteggiare il maggiore spessore derivante dal cappotto termico neanche per il rispetto delle distanze minime riportate all'articolo 873 c.c. purché siano rispettati i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo
14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica
(A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima pagina 37 di 46 e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
La norma attualmente vigente, quindi, richiede il rispetto di requisiti tecnici e la produzione di asseverazioni pacificamente estranee alle pratiche edilizie presentate.
*****
9. Circa la rilevanza dei balconi installati sul prospetto nord dell'edificio E, le conclusioni cui è giunto il Tribunale sono coerenti con le risultanze della consulenza tecnica.
9.1 Il C.T.U. ha suddiviso l'analisi della facciata nord in cinque parti. Per quelle nelle quali erano stati realizzati i balconi ha rilevato:
- zona B: sui balconi posti al piano primo e secondo è installato un controparapetto interno al balcone fissato obliquamente rispetto al medesimo;
tale controparapetto si trova circa a 152 cm dalla mezzeria alla base del muro
(che è il punto che va considerato ai fini del calcolo delle distanze per quanto esaustivamente esposto nella consulenza); inoltre, la sagoma del balcone si trova a 79 cm dalla mezzeria se riferita alla base del muro (189 cm totali – 110 cm sporgenza balcone)
- zona C: sui balconi posti al primo ed al secondo piano il controparapetto interno al balcone è posto a circa 72 cm dalla facciata esterna del fabbricato ed a
143 cm dalla mezzeria del muro di confine (in tale tratto la distanza tra fabbricato e muro di confine è pari a circa 200 cm);
- zona D: anche in tale zona la sagoma del balcone sporge di circa 110 cm dalla facciata esterna del fabbricato, mentre il parapetto è collocato a circa 100 cm pagina 38 di 46 dalla facciata del fabbricato;
pertanto la sagoma del balcone si trova a circa 139
cm dalla mezzeria del muro di confine, mentre il parapetto si trova a circa 149
cm dalla mezzeria del muro di confine (in tale tratto la distanza tra il fabbricato ed il muro di confine risulta pari a circa 234 cm);
- zona E: la distanza tra lo spigolo nord-ovest del fabbricato e la mezzeria del muro, al netto del cappotto e dell'intonaco esterno, è pari a 307 cm (in tale tratto la distanza tra lo spigolo del fabbricato ed il muro risulta pari a circa 285 cm);
9.2 Le N.T.A. richiamate dal C.T.U. stabiliscono, tra l'altro, che la distanza minima dei fabbricati dai vari confini è la minore tra tutte quelle misurabili nel punto più vicino tra fabbricato e confine. Inoltre, i balconi aperti non vengono considerati purché la loro profondità non superi 1,50 mt.
9.3 Ulteriormente, l'art. 905 c.c. stabilisce che non possono costruirsi balconi o altri sporti muniti di parapetto che permettano di affacciarsi sul fondo del vicino se non vi è distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere.
9.4 In buona sostanza, i balconi non rispettano le N.T.A. e in alcuni casi neppure le distanze stabilite dall'art. 905 c.c.
9.5 Si deve, inoltre, ricordare che, come evidenziato da Cass. sez. 2, con ordinanza n. 25191 del 17/09/2021, non sono computabili ai fini delle distanze legali tra edifici le sporgenze esterne del fabbricato che abbiano funzione meramente artistica o ornamentale, mentre costituiscono corpo di fabbrica le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi sostenuti da solette aggettanti, anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità e ampiezza, giacché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano pagina 39 di 46 nel concetto civilistico di costruzione, in quanto destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati.
Tale pronuncia si pone in continuità con la consolidata giurisprudenza di legittimità che ha condivisibilmente ritenuto che i balconi debbano sempre essere considerati ai fini del calcolo della distanza tra edifici e tra questi ed il confine.
Le sole parti delle quali può non tenersi conto, in detto calcolo, sono quelle aggettanti, aventi una funzione esclusivamente artistica ed ornamentale, quali fregi, sculture in aggetto e simili.
I balconi realizzati sul lato nord presentano, come è evidente anche dalle foto scattate dall'ausiliario, le caratteristiche evidenziate nella pronuncia da ultimo citata.
9.6. Si è detto che in base alle norme urbanistiche del Comune di Isola della
Scala i balconi vanno considerati ai fini delle distanze, ma, quand'anche fossero state approvate norme di contenuto diverso, le conclusioni sarebbero state le medesime. Invero, in tema di distanze tra costruzioni su fondi finitimi, ai sensi dell'articolo 873 c. c., con riferimento alla determinazione del relativo calcolo,
poiché il balcone, estendendo in superficie il volume edificatorio, costituisce corpo di fabbrica, e poiché l'articolo 9 del D. M. 2 aprile 1968 - applicabile alla fattispecie, disciplinata dalla legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967 n. 765- stabilisce la distanza minima di mt.
10 tra pareti finestrate e pareti antistanti, un regolamento edilizio che stabilisca un criterio di misurazione della distanza tra edifici che non tenga conto dell'estensione del balcone, è "contra legem" in quanto, sottraendo dal calcolo della distanza l'estensione del balcone, viene a determinare una distanza tra pagina 40 di 46 fabbricati inferiore a mt. 10, violando il distacco voluto dalla cd. legge ponte
(legge 6 agosto 1967 n. 765, che, con l'articolo 17, ha aggiunto alla legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 l'articolo 41 quinquies, il cui comma non fa rinvio al D. M. 2 aprile 1968, che all'articolo 9, numero 2, ha prescritto il predetto limite di mt. 10 (cfr. Cass. sez. 2, sentenza n. 17089 del 27/07/2006).
9.7. Consegue da quanto detto che i balconi sono stati costruiti in violazione della normativa, locale e/o codicistica, sulle distanze e che vanno demoliti.
*****
10 La pretesa di P2 di considerare la tettoia posta a cavallo della proprietà CP_1
e del fabbricato A come una sorta di prolungamento di quest'ultimo al fine di qualificare tale immobile come costruito in aderenza al manufatto del convenuto
è priva di fondamento.
10.1 Significativamente, l'appellante non ha indicato alcuna norma del Piano
Regolatore del Comune di Isola della Scala che avalli siffatta soluzione. Risulta,
invece, che l'attuale Regolamento edilizio di quel Comune, approvato nel 2023,
contenga (art. 98) una specifica previsione sulle tettorie, considerate come interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione a seconda della misura della volumetria in rapporto a quella dell'edificio residenziale a cui accedono.
Significativamente la norma regolamenta quelli che in rubrica vengono indicati come “altre opere di corredo agli edifici” e “manufatti di modeste dimensioni”.
E' anche sotto tale profilo chiaro che la tettoia non può essere considerata una parte dell'edificio A, ma che è un fabbricato autonomo che poggia su di esso.
10.2 Peraltro, le conclusioni cui si è giunti non muterebbero anche in presenza di una normativa locale di diverso contenuto. Invero, come ricordato ex plurimis da pagina 41 di 46 Cass. sez. 2, con ordinanza n. 5145 del 21/02/2019 costituisce "costruzione" ex art. 873 c.c. anche un manufatto che, seppure privo di pareti, realizzi una determinata volumetria (nella specie è stato ritenuto che, ai sensi dell'art. 873
cod. civ., integrasse gli estremi della costruzione la realizzazione proprio di una tettoia) .
10.2. In conclusione sul punto, la tettoia posta a confine con la proprietà è CP_1
un fabbricato autonomo che deve rispettare le distanze dalle costruzioni e dai confini a meno che, come avvenuto nel caso di specie, non sia costruita,
analogamente al precedente fabbricato, in aderenza. La palazzina residenziale su cui poggia rimane, invece, una nuova edificazione che, come detto sopra, deve rispettare le norme sulle distanze dalle costruzioni e dai confini.
*****
11. L'integrazione del dispositivo chiesta dal non è consentita sia in CP_1
quanto la questione inerente la sussistenza di un pericolo per la staticità della rimanente porzione degli edifici A ed E non ha formato oggetto delle domande formulate nel giudizio di primo grado o comunque di appello incidentale avverso la sentenza di primo grado sia perché in ogni caso il convenuto non ha dimostrato la sussistenza di un concreto interesse ad ottenere già in questa sede una pronuncia di accertamento dell'impossibilità di mantenere in piedi la parte di edifici di P2 posta da una distanza maggiore da quella consentita.
Consegue che ogni decisione sul punto è rimessa al Giudice dell'Esecuzione del
Tribunale di Verona, che dovrà valutare se l'attuazione del titolo esecutivo richieda o meno la demolizione integrale dei fabbricati.
*****
pagina 42 di 46 12. Sono ripetute nel dispositivo tutte le statuizioni rilevanti per la soluzione della controversia.
*****
13.1. Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio vanno liquidate sulla base dell'esito complessivo della lite, applicando i parametri delle cause di valore indeterminabile a media complessità. P2 risulta soccombente e va condannata a rifondere le spese del così liquidate: CP_1
- Giudizio di primo grado: Euro 12.500,00 per compenso (comprensivo del procedimento cautelare svoltosi in corso di causa) ed Euro 262,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge (gli esborsi sono solo quelli relativi alla trascrizione della domanda giudiziale, non essendo stata rinvenuta nei fascicoli dimessi la prova del versamento di ulteriori somme);
- Giudizio d'appello conclusosi con la sentenza n. 2712/2017 di questa
Corte: Euro 8.066,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge;
- Giudizio di Cassazione: Euro 6.585,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Giudizio di rinvio: Euro 12.156,00 per compenso oltre a spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge (si liquida anche la fase istruttoria perché vi è stata l'integrazione/modifica delle domande svolte nei precedenti gradi di giudizio e la produzione di significativa documentazione di formazione successiva).
pagina 43 di 46 Le spese della C.T.U. espletata in primo grado vanno definitivamente poste a carico della convenuta.
13.2 L'istanza di condanna ex art. 96, commi 1 o 2, c.p.c. formulata dall'attrice risulta almeno parzialmente inammissibile in quanto, secondo quanto dedotto dal risulta pendente altro giudizio sull'illegittimità della trascrizione della CP_1
domanda di demolizione nei pubblici registri (e tale giudizio, secondo quanto pure evidenziato dal convenuto in riassunzione nelle memorie conclusive del presente giudizio, si è chiuso con una pronuncia, passata in giudicato, a lui favorevole).
Ad ogni modo, la condotta del non è in alcun modo sanzionabile, attesa CP_1
Pa l'illegittimità dell'edificazione di accertata con la presente sentenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa civile in riassunzione, a seguito dell'ordinanza n. 36542/2022 della Corte di Cassazione emessa il 28.10.2022:
1) condanna la convenuta ad arretrare l'edificio realizzato e denominato E
prospiciente la via pubblica Rimembranza, identificato catastalmente al C.T.
Comune di Isola della Scala fg. 45 Part. 1673 sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 38 negli elaborati a firma dell CTU ing. alla distanza di almeno 5 metri dal Persona_6
muro di confine (misurazione che va effettuata dalla parete esterna, tenendo conto sia della sporgenza esterna dei balconi sia del cappotto esterno, secondo la linea di base del muro di confine e a partire dalla facciata del muro di confine che dà sulla proprietà convenuta) con la proprietà attorea nonché – con i medesimi criteri – a distanza di mt. 10 dall'edificio attoreo (identificato pagina 44 di 46 catastalmente al C.F. del Comune di Isola della Scala fg. 6 part. 154, adibito ad abitazione)
2) condanna ad arretrare il corpo di fabbrica dell'edificio realizzato e Parte_1
denominato A negli elaborati a firma del CTU ing. (identificato Persona_6
catastalmente al CT Comune di Isola della Scala, 45, part. 1673, subb 7-8) alla distanza minima di m. 10 (cappotto esterno da considerare ai fini del rispetto della distanza minima) dalla parete del fabbricato di parte attrice (identificato catastalmente al C.F. del Comune di Isola della Scala, Sez. A, fg. 6, part. 154,
adibito ad abitazione, descritto e riprodotto nella CTU quale “fabbricato accessorio”);
3) condanna a rifondere ad le spese di lite, così liquidate: Parte_1 CP_1
• giudizio di primo grado: Euro 12.500,00 per compenso (comprensivo del procedimento cautelare svoltosi in corso di causa) ed Euro 262,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
• giudizio d'appello conclusosi con la sentenza n. 2712/2017 di questa Corte:
Euro 8.066,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
• giudizio di Cassazione: Euro 6.585,00 per compenso oltre a spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge;
• giudizio di rinvio: Euro 12.156,00 per compenso oltre a spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge
Venezia, 11 marzo 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
pagina 45 di 46 Dott. Luca Marani
Dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 46 di 46
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in riassunzione iscritta al ruolo il 21/02/2023 al n. 339/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. ), corrente in Creazzo (VI), Parte_1 P.IVA_1
via Piazzon n. 42, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Marcella Zanchetta
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura in calce all'atto di citazione in riassunzione
-appellante/attrice in riassunzione-
CONTRO
(C.F. ), anche quale erede di CP_1 C.F._1 Per_1
pagina 1 di 46 nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso in Per_2
causa dall'avv. Silvana Nardelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Corso Porta Nuova n. 11, Verona, indirizzo PEC
come da procura allegata alla Email_1
comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio
-appellato/convenuto in riassunzione-
avente per oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e
trascrizioni,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
12.12.2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE/ATTRICE IN RIASSUNZIONE:
Ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, produzione reiette:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia adita, in totale e/o parziale riforma
della sentenza n. 800/2016 emessa dal Tribunale di Verona pubblicata il
31/03/2016, ed in accoglimento del presente appello:
In via principale
- Accertare il diritto a qualsiasi titolo della soc. convenuta, anche e non ultimo
per effetto della normativa sopravvenuta nelle more del presente giudizio D.L.
16/07/2020 n. 76 convertito nella L. 120/2020, a mantenere gli immobili di sua
proprietà così catastalmente censiti: Comune di Isola Della Scala N.C.E.U. Fg.
45 mapp. 1673 sub 1,2,3,4,5,6,7,8, e 38, sul luogo in cui attualmente si trovano
ed alle attuali distanze dai confini e dagli immobili di proprietà dei Sigg. CP_1
pagina 2 di 46 e così catastalmente censiti: N.C.E.U. Comune di isola CP_1 Parte_2
Della Scala (VR) CF Sez. A f 6 mapp. 154, 390, 391; CT F 45 mapp 154 e 299.
Nel merito, richiamate integralmente le conclusioni di primo grado:
Ogni contraria domanda, eccezione e conclusione reiette:
- rigettarsi per i motivi di cui in atti ed a seguito delle risultanze istruttorie, le
domande tutte formulate dagli attori e nei CP_1 Parte_2
confronti della convenuta società (ora in Liquidazione), siccome nulle, Pt_1
inammissibili e/o comunque infondate sia in fatto che in diritto.
In ogni caso
Condannarsi parte appellata alla rifusione dei danni e delle spese subite dalla
soc. appellata a seguito di responsabilità aggravata p. e p. dall'art. 96 cpc per
aver posto in esecuzione sia la Sentenza n. 800/2016 Tribunale di Verona,
oggetto del presente appello, sia la Sentenza n. 2712/2017 di questa Ill.ma Corte
d'Appello (cassata con Sentenza n. 36542/2022 pubbl. il 14/12/2022 dalla
Suprema Corte di Cassazione) con comportamenti processuali contrari agli
impegni assunti e comunque privi della normale prudenza.
- Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa oltre ad IVA e CPA come per
legge oltre alle spese generali e successive, anche del primo grado del giudizio,
del giudizio di appello n. 2904/2016 R.G. e del giudizio di Cassazione.
- Non si accetta il contraddittorio su nuove o diverse domande proposte dai
convenuti appellati, né su nuove deduzioni, argomentazioni e produzioni
documentali.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO/CONVENUTO IN
RIASSUNZIONE:
pagina 3 di 46 Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello:
- autorizzare la difesa dell'appellato al deposito nel fascicolo telematico della
sentenza del Tribunale di Verona n. 1365/2023 resa nella causa n. 4119/2016
RG, in quanto documento sopravvenuto e rilevante ai fini del decidere, per le
ragioni di cui sopra;
nonché, respinta ogni contraria domanda, istanza, anche
istruttoria, eccezione e difesa, così giudicare
- in via pregiudiziale di rito:
- dichiarare l'appello inammissibile perché inammissibili sono le motivazioni
tutte dell'appello stesso ai sensi dell'art. 342, co. 1, c.p.c., in quanto non
contengono le indicazioni delle parti della sentenza impugnata che l'appellante
intende appellare e delle modifiche che chiede alla ricostruzione dei fatti
compiuti dal Giudice di primo grado;
ed in quanto non contengono le
indicazioni delle circostanze dalle quali deriverebbe la violazione di legge e la
loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
- dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348 bis, co. 1, c.p.c., stante l'assenza
di ragionevole probabilità d'accoglimento;
- dichiarare inammissibile ogni nuova domanda, eccezione e conclusione
dell'appellante per il divieto di cui all'art. 345 c.p.c., ed in particolare quelle
volte ad allegare e far valere un preteso avvenuto acquisto per usucapione di
una servitù a mantenere le distanze in misura inferiore a quelle legali, mai
proposte in primo grado, dove non è mai stato dedotto alcun titolo acquisitivo
del preteso diritto;
Pa
- dichiarare l'eccezione di usucapione riproposta da in via riconvenzionale,
comunque inammissibile e/o infondata in virtù del giudicato di accertamento
pagina 4 di 46 negativo nel frattempo formatosi avanti al Tribunale di Verona con la sentenza
n. 1365/2023 di cui alle premesse delle presenti note
- nel merito:
- respingersi l'appello, in quanto totalmente infondato, e confermarsi la sentenza
impugnata del Tribunale di Verona n. 800 del 2016, con l'integrazione del
comando giudiziale ivi contenuto in termini di condanna ad arretrare i due
Edifici A almeno fino al rispetto della misura minima di legge, anche in Pt_3
termini di condanna, in via alternativa, alla loro demolizione per le ragioni già
dedotte con la comparsa di costituzione;
- richiamate in ogni caso e integralmente le domande e conclusioni di primo
grado;
Pa
- in ogni caso: con condanna di al pagamento delle spese legali del
precedente giudizio di cassazione, secondo l'Ordinanza che ne ha disposto il
rinvio avanti questa Corte, nonchè dei compensi, con rimborso forfettario sulle
spese generali, come da D.M. n. 55/2014 modificato con DM n. 147/2022, oltre
IVA e C.P.A., anche di questo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato il 6.10.2009, e CP_1 CP_2
convenivano, avanti al Tribunale di Verona, lamentando la violazione Parte_1
delle norme sulle distanze dalle costruzioni e dai confini da parte della società
convenuta che aveva curato la realizzazione di un piano di recupero, approvato dal Comune di Isola della Scala, nell'area attigua a quella di loro proprietà,
laddove una volta sorgevano una scuola ed un immobile adibito a magazzino/deposito.
pagina 5 di 46 Più nel dettaglio, la domanda degli attori, proprietari di un ampio compendio immobiliare, costituito da un fabbricato principale (ampia casa padronale) e altri accessori, con circostante corte e giardino, situato in Isola della Scala (VR) via
Rimembranza, riguardava edifici costruiti da P2 in esecuzione del Piano di
Recupero (P.R.11) - adottato dalla Giunta Comunale del Comune di Isola della
Scala in data 14.3.2007 ed approvato dal Consiglio Comunale in data 10.5.2007
- per la riqualificazione della zona indicata nella programmazione urbanistica come PR/11, costituita da zone scoperte e due fabbricati di vecchia costruzione adibiti a struttura scolastica (uno più propriamente a scuola e l'altro a laboratorio-magazzino), ormai da tempo in stato di disuso, attraverso la costruzione di un nuovo complesso immobiliare con destinazione residenziale,
direzionale e commerciale.
La società convenuta si costituiva, escludendo qualunque violazione di legge in ragione della natura dell'intervento eseguito (qualificabile come ristrutturazione eseguita mediante demolizione e ricostruzione di edifici nel perimetro del piano attuativo) e del rispetto delle preesistenti distanze dai confini e dai fabbricati dei confinanti.
Escussi alcuni testi indicati dalle parti ed espletata C.T.U., con incarico affidato all'ing. il Tribunale di Verona, con sentenza nr. 800/2016 del Per_3
24.03.2016 accertava che alcuni degli edifici costruiti da a ridosso del Pt_1
confine e dei fabbricati di proprietà avevano violato le distanze CP_3
di legge, da individuarsi nel caso di specie in quelle stabilite dal P.R. 11 e relativi allegati che imponeva distanze in misura minima tra edifici pari a m. 10,00 e dai confini di lotto pari almeno a 5 m., e, pertanto, condannava P2 ad arretrare tali pagina 6 di 46 Edifici fino al rispetto delle predette misure minime imposte dalla normativa applicabile.
Gli edifici che secondo il Tribunale violavano la normativa urbanistica (piano attuativo, N.T.A. e Regolamento Edilizio comunale) erano a) un edificio costituito da una palazzina di sei unità abitative disposte su tre piani fuori terra in unico blocco costruito ad una distanza di 1,76-3,10 ml dal muro di confine con il fondo di proprietà e ad una distanza di CP_3
6,25-6,05 ml dal fabbricato principale (un'antica e ampia casa padronale) posto su tale fondo (individuata dal CTU e nella sentenza di primo grado come
Edificio E);
b) un edificio composto da due villette familiari unite verticalmente, costruito –
insieme ad altri tre blocchi di villette bifamiliari, risultati rispettosi delle distanze
– ad una distanza di 5,54-5,86 dal muro di confine con la proprietà
[...]
e da altro secondario fabbricato di loro proprietà posto in adiacenza a CP_4
tale confine (individuata dal CTU e nella sentenza di primo grado come Edificio
A).
Il Tribunale precisava che la demolizione avrebbe dovuto riguardare anche il cappotto ed i balconi posti sul lato nord dell'edificio A, mentre riteneva legittima l'edificazione della tettoia realizzata da P2 tra il fabbricato A e l'edificio di proprietà dei coniugi posto sulla linea di confine in quanto costruita (come CP_1
il precedente magazzino) in aderenza rispetto all'immobile degli attori.
1.2 Con atto di citazione d'appello del 23.03.2016, impugnava la Parte_1
suddetta sentenza del Tribunale di Verona, chiedendone la riforma sulla base dei seguenti motivi.
pagina 7 di 46 1.2.1. Con il primo motivo, rubricato “Omessa e/o insufficiente e/o errata
motivazione della decisione. Omesso esame di fatti e dati rilevanti e di decisive
risultanze istruttorie, ” lamentava: Parte_4
• omessa valutazione della situazione preesistente all'attuale edificazione degli atti e delle dichiarazioni della P.A;
• omessa considerazione dell'art.
6.1.1. delle N.T.A. che, in ossequio a quanto prevede il D.M.
4.4.1968 n. 1444, autorizza distanze inferiori a quelle stabilite in via generale, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani attuativi con previsioni planovolumetriche;
• applicazione di norme riferite alle nuove costruzioni all'intervento di ristrutturazione da essa appellante realizzato (consistente nella demolizione e ricostruzione di immobili nella medesima area di sedime nel rispetto delle distanze preesistenti e della sagoma delle fondamenta preesistenti, senza comportare aumento di volumetria);
• impossibilità di ordinare la demolizione in quanto l'intervento doveva essere qualificato come ristrutturazione in base alle modifiche apportate al CP_5
dal DL. 69/2013 che aveva modificato l'art. 3 lett. d) eliminando la necessità del rispetto della medesima sagoma.
1.2.2. Con il secondo motivo intitolato “Errata e/o omessa valutazione delle
risultanze peritali. Omessa e/o contraddittoria e incongruente motivazione,
Errata valutazione di norme applicabili”, lamentava:
• l'erroneo computo del cappotto ai fini delle distanze legali in quanto doveva tenersi conto di quanto previsto dal d.lgs. n. 102/2014, che invece, disponeva che di tale intervento non si dovesse tenere conto;
pagina 8 di 46 • riferimento, a supporto della decisione, a valutazioni del C.T.U. in realtà non presenti nell'elaborato (era il caso della realizzazione di opere non conformi a quelle precedenti e non insistenti sul medesimo sedime e del mancato rispetto,
per i balconi dell'edificio E delle prescrizioni dell'art. 905 c.c., fermo restando che questi ultimi non andavano computati ai sensi delle NTA del PR 11 in quanto di profondità non superiore a 1,50 mt o comunque eccedenti di poco tale limite);
• impossibilità di ordinare la demolizione in forza della maturata usucapione,
eccepibile anche in appello e rilevabile d'ufficio in quanto oggetto di eccezione
Pa in senso lato che formulava con l'atto di gravame;
1.2.3. Con il terzo motivo, rubricato “Inadeguata ed insufficiente motivazione,.
Errata valutazione delle risultanze istruttorie. Irrazionale applicazione di
norme. Palese contraddizione” , lamentava l'erroneità della decisione per non avere considerato l'edificio sub A un corpo unico con la tettoia che pure aveva ritenuto non passibile di demolizione in quanto costruita in aderenza.
1.2.4 Con il quarto motivo, rubricato “Illegittima ed inammissibile attività
istruttoria supplementare;
inutilizzabilità della stessa ai fini probatori. Omessa
motivazione”, lamentava l'illegittimità dell'integrazione, oggetto delle risposte fornite con l'elaborato del 27.2.2013, avente ad oggetto la verifica dell'altezza massima dei fabbricati ed i lavori necessari per portare i fabbricati di parte convenuta (tettoia compresa) alle distanze di 5 metri dal confine e di 10 metri dai fabbricati attorei.
1.2.5 Con il quinto motivo lamentava che erano state poste a suo carico anche le spese relative alla riduzione dell'ipoteca iscritta dai consorti (riguardante CP_1
pagina 9 di 46 appartamenti, inseriti nel perimetro del piano, per i quali era pacificamente esclusa qualunque violazione della normativa sulle distanze).
1.2.6 Si costituivano anche in appello e sollecitando la CP_1 Per_2
declaratoria di improcedibilità per tardiva iscrizione della causa a ruolo e comunque il rigetto del gravame.
1.2.7 Questa Corte con sentenza n. 2712/2017 dichiarava improcedibile l'appello, rilevando che la busta contenente la citazione non era stata accettata dalla cancelleria (che conseguentemente non aveva rilasciato la c.d. quarta ricevuta prevista dalla normativa sul PCT) a seguito della verifica dell'omessa scansione del contributo unificato e della marca da bollo di Euro 27,00, mentre l'atto completo era stato ridepositato solo in data 27.7.2016 e, quindi, oltre il termine previsto dagli artt. 347 e 165 c.p.c.. La cancelleria aveva, invece legittimamente rifiutato l'accettazione del primo atto in quanto non conforme alle norme del D.P.R. n. 115/2002.
1.3 Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione da ed Parte_1
il relativo giudizio trovava epilogo nella sentenza n. 36542/2022, con la quale venivano accolti il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso sul presupposto che la norma applicata da questa Corte – l'art. 295, comma 4, T.U.
spese di giustizia – riguardava solo i depositi analogici e non anche per quelli digitali, valendo, invece, al caso di specie la regola secondo cui le mere irregolarità fiscali non possono compromettere l'esperibilità dell'azione in giudizio e più specificamente il diritto di impugnazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 16 bis, settimo comma, d.l. 170/2012, convertito in legge 17.12.2012 n. 221, il deposito si dà per avvenuto nel momento in cui è generata la ricevuta di pagina 10 di 46 avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del
Ministero di Giustizia. Da quel momento, secondo la Corte di Cassazione, non residuava alcuno spazio per il rifiuto di ricezione degli atti per irregolarità fiscale degli stessi da parte del cancelliere, il quale avrebbe dovuto provvedere alla riscossione delle somme dovute con le modalità ordinarie. Il deposito dell'atto d'appello, essendo stata generata nel caso di specie la predetta ricevuta (c.d.
seconda ricevuta), era, pertanto, tempestivo, rimanendo così assorbito il motivo di gravame sull'omessa concessione della rimessione in termini che pure era stata sollecitata nel corso del giudizio di secondo grado.
La Suprema Corte cassava la sentenza impugnata, rinviando a questa Corte
affinché, in diversa composizione, esaminasse le questioni sollevate in appello,
decidendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
1.4.1 A seguito della sentenza della Suprema Corte, il giudizio è stato riassunto da che ha riproposto le doglianze formulate nel precedente giudizio Parte_1
d'appello ed ha così concluso:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia adita, applicando i principi di
diritto enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.
36542/2022 pubbl. il 14/12/2022, in accoglimento della domanda della soc.
attrice:
- In via preliminare sospendersi la provvisoria esecutorietà della impugnata
sentenza ex artt. 283, 351 cpc, inaudita altera parte o, in via subordinata, a
seguito di fissazione all'uopo di udienza di comparizione parti;
- Voglia la Corte d'Appello di Venezia, in riforma della sentenza impugnata, ed
in accoglimento del presente appello:
pagina 11 di 46 In via principale
- Accertare il diritto, per effetto di usucapione, della soc. convenuta a mantenere
gli immobili di sua proprietà così catastalmente censiti: Comune di Isola Della
Scala N.C.E.U. Fg. 45 mapp. 1673 sub 1,2,3,4,5,6,7,8, e 38, sul luogo in cui
attualmente si trovano ed alle attuali distanze dai confini e dagli immobili di
proprietà dei Sigg. e così catastalmente censiti: CP_1 Parte_2
N.C.E.U. Comune di isola Della Scala (VR) CF Sez. A f 6 mapp. 154, 390, 391;
CT F 45 mapp 154 e 299.
Nel merito, richiamate integralmente le conclusioni di primo grado: Ogni
contraria domanda, eccezione e conclusione reiette: - rigettarsi per i motivi di
cui in atti ed a seguito delle risultanze istruttorie, le domande tutte formulate
dagli attori e nei confronti della convenuta società CP_1 Parte_2
(ora in Liquidazione), siccome nulle, inammissibili e/o comunque Pt_1
infondate sia in fatto che in diritto.
- Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa oltre ad IVA e CPA come per
legge ed oltre alle spese generali e successive, anche del primo grado del
giudizio, oltrechè del giudizio di appello n. 2904/2016 R.G. e del giudizio di
Cassazione.
Assolto l'onere di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2022
come da condanna di cui alla Sentenza n. 2712/2017 Corte d'Appello di
Venezia, cassata con rinvio dalla Suprema Corte con sentenza n. 36542/2022, se
ne chiede pronuncia di restituzione con gli interessi dal versamento (in
Fascicolo giudizio n. 2904/2016 Corte Appello Venezia).
pagina 12 di 46 - Non si accetta il contraddittorio su nuove o diverse domande proposte dai
convenuti appellati, né su nuove deduzioni, argomentazioni e produzioni
documentali
1.4.2 Si è costituito in proprio e quale erede di CP_1 CP_2
eccependo la tardività dell'eccezione/domanda di usucapione e sollecitando comunque la declaratoria di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. o il rigetto del gravame. Inoltre, ha dato conto di quanto accaduto successivamente alla pronuncia di questa Corte, ovvero:
- l'esecuzione di lavori di restauro sugli immobili di sua proprietà;
- la pendenza della causa nr. 4139/2016 R.G. Tribunale di Verona introdotta da
Pa per fare accertare il diritto a mantenere le costruzioni realizzate nel luogo in cui si trovano per intervenuta usucapione;
- il rigetto, con sentenza n. 1838/2022 del Tribunale di Verona, impugnata avanti
Pa questa Corte, della domanda di risarcimento formulata da nei suoi confronti per l'abusiva trascrizione della domanda decisa dal medesimo Tribunale con la sentenza di cui si deve occupare questo Collegio;
- l'avvio della procedura esecutiva n. 2153/2018 R.E. Tribunale di Verona per dare attuazione alla sentenza n. 800/2016 del medesimo ufficio – oggetto del presente gravame - nel cui ambito P2 aveva presentato opposizione ex art. 615
c.p.c. respinta con sentenza n. 2334/2019, non impugnata e passata in giudicato;
- il deposito nell'ambito della predetta procedura esecutiva di consulenza tecnica depositata il 15.12.2022 a firma dell'ing. secondo cui l'unica possibilità Per_4
di attuazione del titolo è la demolizione totale sia dell'edificio E (composto da 6
unità abitative) sia dell'edificio A (composto da due villette familiari terra cielo),
pagina 13 di 46 non essendo possibile, per motivi di staticità, procedere all'arretramento degli edifici.
Ha, inoltre, eccepito, attesa la vendita di tre appartamenti facenti parte degli
Pa edifici A ed E, la carenza di interesse di alla proposizione del gravame.
Ha chiesto, infine, attesi gli esiti della consulenza dell'ing. che il Per_4
dispositivo venga integrato con la previsione, in via alternativa rispetto all'arretramento disposto dal primo giudice, della demolizione integrale degli edifici. Tale richiesta è stata formulata sul presupposto che “nell'ambito
dell'azione di riduzione in pristino ex artt. 872-873 c.c. riconducibile all'actio negatoria servitutis avente carattere reale, è consentito al giudice di individuare
quali siano le soluzioni necessarie in termini alternativi di arretramento o
demolizione idonei a ristabilire il rispetto del limite legale, senza che per questo
incorra in violazione alcuna dell'art. 112 c.p.c.”
1.4.3 L'attrice con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 15.6.2023
ha eccepito la tardività della richiesta integrazione del dispositivo, che avrebbe dovuto formare oggetto di appello incidentale.
1.4.4 Dichiarata inammissibile l'istanza di inibitoria, la causa, a seguito di rinvio chiesto congiuntamente dalle parti per i medesimi incombenti per la pendenza di trattative, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12.12.2024, con assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1.4.5 L'attrice nelle sue note ex art. 127 ter c.p.c. ha chiesto, tra l'altro, la condanna ex art. 96, comma 2 o 1, c.p.c. del convenuto in relazione ai pagina 14 di 46 “comportamenti processuali posti in essere in questa fase di giudizio” (tale richiesta è stata formulata dopo avere ricordato l'instaurazione del procedimento ex art. 612 c.p.c. innanzi al Tribunale di Verona per ottenere la determinazione delle precise modalità di esecuzione degli obblighi di fare e l'atto di intervento del 30.1.2018 nel multiplo procedimento immobiliare n. 6/2017 e 161/2017 R.E.
Tribunale di Verona.
Ha, inoltre, modificato le conclusioni già rassegnate con l'atto introduttivo del giudizio di riassunzione, chiedendo di accertare il suo diritto “a qualsiasi titolo
anche e non ultimo per effetto della normativa sopravvenuta (..) a mantenere gli
immobili di sua proprietà sul luogo in cui attualmente si trovano”.
1.4.6 Il con le sue note scritte ha depositato la sentenza del Tribunale di CP_1
Verona n. 1365/2023, che ha deciso la causa n. 4119/2016 R.G., rigettando la domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù a mantenere gli edifici costruiti da P2 alle distanze attuali, ed ha formulato, attesa la mancanza di impugnazione della pronuncia, eccezione di giudicato esterno “in
punto accertamento negativo dell'usucapione di servitù a mantenere gli edifici
da essa costruiti alle distanze attuali dedotta da P2, in via di eccezione
riconvenzionale, anche a fondamento dell'appello proposto contro la sentenza n.
800/2016 del Tribunale di Verona”.
1.4.7 P2 nella comparsa conclusionale ha ricordato alcune novelle legislative che avrebbero inciso sulle domande proposte dagli attori in primo grado, inibendo la demolizione dei fabbricati (qualora ritenuta possibile in base alla normativa vigente all'epoca degli interventi ed al D.L. n. 69 del 2013 la cui approvazione era stata già segnalata nel procedimento definito con la sentenza cassata).
pagina 15 di 46 In particolar modo, l'appellante ha evidenziato:
“a) Con sentenza sezione IV, 14 settembre 2017, n. 4337, il Consiglio di Stato è
tornato sul tema dei limiti di distanza fra costruzioni, affermando che: l'art. 9,
commi 1 e 2 del DM 1444/1968 riguarda la nuova pianificazione del territorio e
quindi i nuovi edifici, intendendosi per tali gli edifici o parti di essi costruiti per
la prima volta;
l'art. 9, commi 1 e 2 del DM 1444/1968 (già in allora vigente)
non riguarda gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e dunque gli
immobili che costituiscono il prodotto della demolizione di immobili preesistenti
con successiva ricostruzione. Appare, dunque, evidente come la previsione del
limite inderogabile di distanza è rivolto agli immobili o parti di essi costruiti
“per la prima volta”, ma non agli immobili che costituiscono il prodotto della
demolizione di immobili preesistenti con successiva ricostruzione (in tal senso
anche , 3 marzo 2017 n. 74); ciò che rileva per Controparte_6
l'applicazione del limite inderogabile di distanza di 10 metri non è la formale
definizione dell'intervento, ma il dato concreto della preesistenza di un immobile
che si trovava a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 9, comma 1, n. 2.
b) il D. L. 32/2019 (c.d. “ ) convertito in Legge 14 giugno 2019 Controparte_7
n. 55 ha introdotto modifiche ampliative all'art. 2 D.P.R. n. 380/2001 e di
conseguenza all'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 (che comunque già stabiliva il
concetto generale secondo cui gli interventi di demolizione e ricostruzione sono
consentiti se rispettano le distanze legittimamente preesistenti), e specifica che
devono essere considerate opere di demolizione e ricostruzione quelle che
assicurano la coincidenza dell'area di sedime e del volume degli immobili
ricostruiti rispetto a quelli demoliti;
c) il D. L. 16/07/2020 n. 76 convertito nella
pagina 16 di 46 L. 120/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni” che ancor più conferma la piena
legittimità delle opere edilizie realizzate da , modificando ed integrando il Pt_1
D.P.R. 380/2001, ha fornito delucidazioni ampliando ed estendendo il concetto
di “Ristrutturazione edilizia”, e giungendo a tal fine ad eliminare (oltre al già
superato concetto di sagoma) anche i limiti relativi al sedime ed alla
preesistente volumetria. In particolare l'art. 10 della Legge Semplificazioni è
intervenuto in modo sostanziale sull'art.
2-bis, comma 1–ter, del T.U. edilizia, in
tema di rispetto della disciplina delle distanze tra edifici in caso di interventi di
demolizione e ricostruzione di edifici già esistenti e sull'art. 3 comma 1 lettera
d) del T.U. relativo alla definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia,
con specifico riguardo sempre agli interventi di demolizione e ricostruzione di
immobili preesistenti.
Quanto al D.P.R. 380/2001 – articolo 2 bis, comma 1-ter, il testo aggiornato è il
seguente
1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di
edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la
modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli
edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle
distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente
riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti
fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito,
sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee
A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in
zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici
pagina 17 di 46 comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di
particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e
ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di
recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti
salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e
urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela.
Quanto al D.P.R. 380/2001 – articolo 3, comma 1, lettera d), il testo aggiornato
riporta:
“interventi di ristrutturazione edilizia”, (…) Nell'ambito degli interventi di
ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e
ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie
per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della
normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per
l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi
espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici
comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di
rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli
interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o
demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la
preesistente consistenza.”
1.4.8 Il nella propria comparsa conclusionale ha eccepito l'inammissibilità CP_1
della modifica della domanda principale di controparte come sopra formulata e la preclusione alla sua trattazione in forza del passaggio in giudicato della sentenza pagina 18 di 46 n. 1365/23 del Tribunale di Verona (prodotta con tale memoria unitamente all'attestazione di definitività della cancelleria) sul preteso acquisto per usucapione.
1.4.9. Il convenuto nella memoria di replica ha preso posizione anche nel merito sulla rilevanza della normativa sopravvenuta argomentata nella comparsa conclusionale di controparte, evidenziandone l'inconferenza in quanto il nuovo edificio deve trovarsi alla medesima distanza dell'edificio demolito, ciò che,
anche sulla scorta di quanto accertato dalla sentenza n. 1365/2023 del Tribunale
di Verona, non può dirsi. Ha, inoltre, evidenziato che risulta pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui lo ius superveniens non può incidere sugli effetti di un giudicato sull'illegittimità della costruzione quale è quello risultante dalla pronuncia testé citata.
*****
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. si appalesa inconsistente, posto che l'appellante ha dedotto elementi di critica senz'altro sufficienti per individuare le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, avendo affiancato alla parte volitiva una parte argomentativa idonea a confutare ed a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (come condivisibilmente affermato da Cass. Sez. Un. del 16/11/2017 n. 27199).
****
3. Ai fini della decisione risulta preferibile un'esposizione unitaria dei vari punti, in rito o nel merito, rilevanti ai fini della decisione.
pagina 19 di 46 3.1. Va innanzitutto evidenziata l'irrilevanza della vendita di due (e non tre come eccepito dal appartamenti degli immobili oggetto dell'ordine di CP_1
demolizione avvenuta in corso di causa: la società convenuta non ha perso la legittimazione, trattandosi di un trasferimento a titolo particolare nel diritto controverso in presenza del quale il processo continua ex art. 111 c.p.c. tra le parti originarie.
Pa
3.2 L'eccezione di accertamento dell'acquisto per usucapione del diritto di di mantenere gli immobili di sua proprietà formulata nel giudizio d'appello conclusosi con la sentenza nr. 2712/2017 è inammissibile in quanto eccezione in senso stretto, che avrebbe dovuto essere formulata nel giudizio di primo grado,
fermo restando che quella proposta dall'odierna attrice in riassunzione era una vera e propria domanda giacché nelle conclusioni all'epoca rassegnate si chiedeva, sia pure “a seguito dell'eccezione riconvenzionale di cui alla
narrativa dell'atto introduttivo del giudizio d'appello” di accertare per effetto
“il diritto (..) della società appellante a mantenere gli immobili di sua proprietà
(…)”. A maggior ragione va dichiarata l'inammissibilità della domanda inserita nelle conclusioni formulate nel presente giudizio con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 13.6.2022.
La questione, come meglio si dirà nel prosieguo, è ora definitivamente superata dalla sentenza pronunciata nel 2023 dal Tribunale di Verona, passata in giudicato, dimessa dalla convenuta.
Pa
3.3. In relazione alle richieste, formulate da con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.9.2024, di
“accertare il diritto a qualsiasi titolo della soc. convenuta, anche e non ultimo
pagina 20 di 46 per effetto della normativa sopravvenuta nelle more del presente giudizio (..) a
mantenere gli immobili di sua proprietà” si rileva:
- per la richiesta di accertamento dell'avvenuta usucapione vale quanto indicato sub 3.2;
- il riferimento allo ius superveniens è da intendersi come fatto impeditivo della pronuncia demolitoria per essere gli interventi realizzati qualificabili attualmente come ristrutturazione e, quindi, non soggetti al rispetto delle norme sulle distanze dalle costruzioni e dal confine vigenti all'epoca della realizzazione dell'intervento; tale eccezione è sicuramente esaminabile nel merito giacché
l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla "regula iuris" enunciata dalla
Corte di cassazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c. viene meno quando la norma da applicare in aderenza a tale principio sia stata successivamente abrogata,
modificata o sostituita per effetto di "ius superveniens", ovvero dichiarata costituzionalmente illegittima successivamente alla pronuncia rescindente,
dovendo, in questo caso, farsi applicazione, rispetto ai fatti già accertati nelle precedenti fasi del processo, del diritto sopravvenuto, che travalica il principio di diritto enunciato dalla sentenza di rinvio (cfr. Cass. sez. 1, sentenza n. 26193 del
19/12/2016); tale regola vale a maggior ragione nel caso in cui il rinvio al giudice di merito sia, come nel caso di specie, di natura restitutoria, limitandosi il giudice di legittimità ad una pronuncia meramente processuale;
- del tutto indeterminato è il riferimento ad altre modalità di acquisto del diritto della convenuta giacché, come meglio si chiarirà nel prosieguo, le questioni sulle quali vertono i motivi d'appello e le difese del attengono alla CP_1
legittimità originaria degli interventi di edificazione, alla legittimità
pagina 21 di 46 sopravvenuta di tali interventi ed alla preclusione della pronuncia demolitoria per effetto dell'acquisto ex artt. 1153 e ss. cod. civ..
3.4. L'eccezione di inammissibilità della seconda integrazione della C.T.U. non ha pregio in quanto la consulenza tecnica è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti che può essere disposto dal giudice per avere chiarimenti su aspetti tecnici rilevanti ai fini della decisione. Va, peraltro, osservato che le
Pa questioni oggetto dell'integrazione contestata da non sono state dal Tribunale
poste a fondamento della pronuncia impugnata e, per quanto si dirà oltre, trattasi di accertamenti estranei ai punti nodali della decisione.
*****
4. Risulta pacifico che gli immobili oggetto di causa sono stati edificati a distanza notevolmente inferiore rispetto a quella prevista in via generale per le edificazioni nel Comune di Isola della Scala (5 metri dal confine, 10 metri tra costruzioni con pareti finestrate). Invero, l'edificio contrassegnato con la lettera
E (palazzina di sei unità abitative disposte su tre piani fuori terra in un unico blocco) è stato costruito ad una distanza di 1,76 -3 mt dal muro di confine con il fondo di proprietà di e ad una distanza di 6,25- 6,05 ml dal CP_3
fabbricato principale (un'antica e ampia casa padronale) posto su tale fondo.
Inoltre, l'edificio contrassegnato con la lettera A (composto da due villette familiari unite verticalmente, costruito insieme ad altri tre blocchi di villette bifamiliari, risultati rispettosi delle distanze) si trova ad una distanza di 5,54-
5,86 dal muro di confine con la proprietà e da altro secondario fabbricato CP_1
di sua proprietà posto in adiacenza a tale confine.
*****
pagina 22 di 46 5. Le questioni che occorre affrontare per la decisione del gravame sono le seguenti:
Pa a) la natura dell'intervento eseguito da e la normativa applicabile all'epoca dell'edificazione;
b) laddove i manufatti siano stati eretti senza il rispetto delle regole sulle distanze come individuate sub a), l'incidenza eventuale del c.d. ius superveniens.
c) per il solo caso di rigetto del gravame, se sia possibile l'integrazione del dispositivo nei termini suggeriti dal convenuto in riassunzione/appellato.
*****
6.1 Le edificazioni contestate non possono essere qualificate come intervento di ristrutturazione sulla base di quanto previsto dall'art. 3 lett. d) del D.P.R. n. 380
del 2001 nella versione vigente all'epoca dell'approvazione del piano di recupero. Invero, l'edificio E (palazzina disposta su due livelli composta di sei unità abitative) ha una forma (rettangolare) diversa da quella dell'ex scuola (a L,
con una protuberanza verso sud secondo quanto precisato dal teste ). Tes_1
La variazione della pianta, secondo quanto accertato nella consulenza espletata
Pa nel giudizio introdotto da è stata circa del 20%. Inoltre, il “vecchio”
fabbricato presentava diverse finestre nel prospetto nord. La scuola, inoltre,
aveva due piani fuori terra ed un piano seminterrato, mentre la palazzina residenziale presenta tre piani fuori terra. Infine, rispetto al fabbricato preesistente sono stati costruiti balconi su tutti e quattro i lati del corpo di fabbrica.
Quanto all'edificio contrassegnato con la lettera A), trattasi di struttura del tutto diversa rispetto alla preesistente dal momento che il magazzino era realizzato in pagina 23 di 46 aderenza all'immobile del e lo scivolo di accesso al piano interrato era CP_1
localizzato all'interno del lotto in un'altra posizione. Con la nuova edificazione è
stato creato un nuovo fabbricato congiunto a quello del da una tettoia CP_1
(anch'essa di nuova creazione) che sovrasta il nuovo scivolo di accesso al piano interrato.
Risulta, pertanto, evidente un mutamento sia di sedime che di sagoma rispetto agli edifici preesistenti. L'intervento non può, allora, essere definito come ristrutturazione ai sensi dell'art. 3 lett. d) nella formulazione vigente all'epoca in cui i lavori furono autorizzati. Precisava, infatti, la norma che “Nell'ambito degli
interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti
nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello
preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla
normativa antisismica;
”
6.2. Rileva il Collegio che, anche volendo qualificare gli interventi eseguiti come ristrutturazione, le conclusioni cui si è giunti in ordine all'illegittimità originaria delle opere realizzate non muterebbero.
Invero, come evidenziato dal Tribunale, sulla scorta di quanto rilevato dal
C.T.U., il Isola della Scala con deliberazione di Giunta Comunale n. Parte_5
45/2007 ha approvato il Piano di Recupero di Iniziativa Privata – in sigla PR 11
– con destinazione residenziale, direzionale e commerciale delle aree già di proprietà di e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del CP_8
10.05.2007 ha approvato il predetto piano stabilendo, tra l'altro, che “Il Piano
ha efficacia per dieci anni rimanendo fermo a tempo indeterminato soltanto
pagina 24 di 46 l'obbligo di osservare nelle costruzioni di nuovi edifici e nella modificazione di
quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni stabiliti nel piano stesso”
Nell'allegato A al P.R. 11, denominato “relazione tecnico illustrativa, dati
catastali e tabelle dati”, tra i parametri di intervento sono indicati i seguenti standard urbanistici: volume max 5.000 mc comprensivo dell'esistente; altezza massima degli edifici quella esistente al momento dell'adozione del piano e comunque non superiore a 9 metri (…) e “ per quanto riguarda le distanze da
strade, confini e costruzioni (secondo l'art. 6 delle N.T.A. della Variante
Parziale al PRG) si dovrà fare riferimento alla normativa esistente del PRG e
comunque con un minimo di 10,00 mt tra edifici o aderenze”
L'art.
6.1.1. delle N.T.A. stabilisce che la distanza tra pareti di cui almeno una finestrata di diversi edifici deve essere non inferiore a 10,00.
E' pur vero che, come rilevato dall'attrice, la norma ammette distanze inferiori nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di Piano Attuativo con previsioni planivolumetriche. Il Comune, però, non si è avvalso di tale facoltà di deroga, avendo scelto di fare riferimento alla normativa generale che, secondo quanto prevede l'art. 6, è “pertanto da applicare, salvo esplicita esclusione, in
tutte le zone territoriali omogenee”. In ogni caso la deroga avrebbe potuto operare tra edifici ricadenti all'interno del perimetro del piano attuativo e, quindi,
non avrebbe potuto influire sulla presente controversia, posto che gli immobili del si trovano all'esterno dell'area oggetto del PR n. 11. CP_1
L'art.
6.1.2. stabilisce che la distanza dai confini di lotto deve essere non inferiore a ml 5,00.
pagina 25 di 46 Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore in vigore nel mese di giugno 2004 ribadivano che per il P.R.11 “la nuova edificazione potrà
interessare tutte le ZTO nel rispetto delle distanze minime di legge e dei vincoli
presenti”. Il concetto di nuova edificazione, soggetta al rispetto delle norme sulle distanze, non si identifica con quello di nuova costruzione di cui all'art. 3
del D.P.R. n. 380 del 2001, ma è più ampio, come si evince dalla precisazione contenuta nelle N.T.A. secondo cui “Gli edifici esistenti sono utilizzati da una
struttura scolastica che necessita di spazio maggiore e nuove attrezzature per
l'adeguamento alla normativa specifica dato l'incremento delle richieste”. In
altri termini, il Comune aveva ben chiaro che l'attuazione del piano avrebbe comportato la demolizione dei “vecchi” immobili e la costruzione di altri edifici,
intendendo ribadire che quanto realizzato ex novo avrebbe dovuto rispettare le norme generali sulle distanze poc'anzi citate.
In buona sostanza il Comune di Isola della Scala, avvalendosi della facoltà
concessa dall'art. 873 c.c, ha inteso estendere a tutti i tipi di intervento di demolizione/ricostruzione le norme previste per le nuove costruzioni, sicché, se anche l'intervento fosse stato qualificabile come ristrutturazione ai sensi dell'art. 3 lett. d) del D.P.R. n. 380 del 2001 nella versione all'epoca vigente, la ditta costruttrice avrebbe comunque dovuto rispettare le norme generali sulle distanze.
*****
7. Si tratta a questo punto di comprendere se le modifiche intervenute a partire dal 2013 impediscano di ordinare l'arretramento dei manufatti sulla base del principio, che pur trova generale applicazione in giurisprudenza, secondo cui (ex
plurimis Cass. sez. 2, Sentenza n. 4980 del 02/03/2007 ) in caso di successione pagina 26 di 46 nel tempo di norme edilizie, la nuova disciplina, se meno restrittiva, è applicabile anche alle costruzioni realizzate prima della sua entrata in vigore, con l'unico limite dell'eventuale giudicato formatosi nella controversia sulla legittimità della costruzione stessa, onde la illegittimità dell'eventuale ordine di demolizione degli edifici originariamente illeciti alla stregua delle precedenti norme, nei limiti in cui siano consentiti dalla normativa sopravvenuta.
7.1 La materia è stata interessata da molteplici interventi legislativi che hanno avuto come effetto il progressivo ampliamento della nozione di ristrutturazione.
Come detto in precedenza, la formulazione dell'art. 3 lett. d) del TU Edilizia
prevedeva che nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia fossero ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva ricostruzione nel rispetto della medesima sagoma e volume.
Il D.L. n. 68/2013, convertito in legge n. 98/2013 ha eliminato la necessità del rispetto della medesima sagoma.
Successivamente, il D.L. 32/2019, convertito nella L. 55/2019, è intervenuto sul tema delle distanze per le costruzioni al fine di semplificare e velocizzare i procedimenti sottesi alla realizzazione degli interventi edilizi di rigenerazione del tessuto edificatorio nelle aree urbane.
In questo quadro, come già osservato da Cass. ordinanza nr. 12751/2023, la
L.55/2019 ha operato una serie di modifiche agli standard urbanistici fissati dal
D.M. 1444/1968, che prevedeva limiti inderogabili "di distanza tra i fabbricati",
tali da vincolare i comuni nell'adozione degli strumenti urbanistici e tali da poter essere invocati, previa disapplicazione dello strumento urbanistico eventualmente difforme, nelle controversie tra privati.
pagina 27 di 46 I cambiamenti al D.M. n.1444/1968 sono in concreto intervenuti mediante le modifiche apportate dal D.L. n.32/2019 all'art.2 bis del TU edilizia, con riferimento a quelle disposizioni che consentivano a Regioni e Province
autonome di adottare disposizioni derogatorie sulle distanze legali.
Il D.L. n.32/2019 ha aggiunto i seguenti commi al citato art. 2 bis :
"1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella
definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli
ambiti urbani consolidati del proprio territorio.”
1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è
comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti
purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume
dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di
quest'ultimo."
Discende da quanto sopra delineato che con le modifiche apportate dall'art.5 del
D.L. n.32/2019, all'art. 2 bis del TU edilizia, la demolizione e ricostruzione di un fabbricato è consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo. In caso diverso, le eventuali disposizioni derogatorie sulle distanze devono comunque essere previste dai Comuni nell'ambito degli strumenti urbanistici.
Al fine di allargare l'ambito degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione urbana, senza incorrere nel rilievo di incostituzionalità che aveva colpito alcune pagina 28 di 46 leggi regionali intervenute in attuazione delle ricordate modifiche legislative, il legislatore è nuovamente intervenuto sul Testo Unico dell'Edilizia.
L'art.10 del D. L. 16.7.2020 n.76 convertito con modificazioni dalla
L.11.9.2020 n. 120, secondo quanto osservato dalla Suprema Corte nella citata pronuncia, ha inciso profondamente sulla struttura del DPR 6.6.2001, n.380
attraverso una serie di interventi puntuali, aventi come finalità l'esigenza di
“semplificare e accelerare le procedure edilizie, di assicurare il recupero e la
qualificazione del patrimonio esistente e lo sviluppo di processi di
rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in
sicurezza sismica e contenimento del consumo del suolo”.
Proprio in tema di distanze tra gli edifici, la novità introdotta dalla L. 120/2020 è
la rivisitazione del concetto di “ristrutturazione edilizia” ( art. 3, comma 1 lett. d del DPR 380/2001) ed il suo conseguente coordinamento con la definizione di
“manutenzione straordinaria” ( art.3, comma 1, lett.b) del DPR 380/2001).
In tal senso sono orientate le norme in tema di demolizione- ricostruzione, che costituiscono il fulcro della normativa inserita con la L.120/2020.
Ai sensi del novellato art. 3, lettera d) costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
La norma prosegue affermando che, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, sono ricompresi altresì' gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e pagina 29 di 46 caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. Inoltre, al solo fine di promuovere interventi di rigenerazione urbana, sono ammessi incrementi di volumetria, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali.
Per effetto delle citate modifiche il quadro normativo si è delineato nei seguenti termini:
a) gli interventi di ristrutturazione possono consistere anche in demolizioni e ricostruzioni in cui, rispetto all'edificio originario mutino la sagoma, i prospetti ,
il sedime e le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche. In tali casi,
l'intervento deve mantenersi rispettoso unicamente del volume preesistente, con possibilità di formazione di un manufatto tipologicamente anche radicalmente diverso dal preesistente;
b) quando, invece, “la legislazione vigente o gli strumenti comunali lo
consentano”, sono ammessi incrementi di volumetria “anche per interventi di
rigenerazione urbana”.
c) questa flessibilità derogatoria non è ammessa né per gli edifici tutelati, per le zone A (o come diversamente definite dalle leggi regionali) così come nei
“centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio
storico e architettonico”, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici. In tali ipotesi, la ricostruzione ed il ripristino degli edifici crollati o demoliti deve mantenersi fedele all'esistente, ossia deve rispettare non solo il pagina 30 di 46 volume, ma anche la sagoma, il sedime e le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio demolito, senza possibilità di incrementi volumetrici.
Come osservato dal giudice di legittimità, le criticità emerse con il c.d “Decreto
del Fare” (D. L. 69/2013) e con il “Decreto Sbloccacantieri” (L.55/2019) sono state superate con il nuovo testo dell'art.2 bis, comma 1 ter, che consente di sfruttare gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti.
Ne è seguita, infatti, la modifica dell'art.2 bis, comma 1 ter del Testo Unico
dell'Edilizia, da parte della L.120/2020, che, nel nuovo testo, così recita: “in
ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici,
anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica
dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai
confini, la ricostruzione e' comunque consentita nei limiti delle distanze
legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti
per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e
con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti
delle distanze legittimamente preesistenti”
La citata ordinanza ha puntualizzato che la norma introduce il principio secondo cui ogni intervento di demolizione – ricostruzione, nel contesto di un intervento unitario, indipendentemente dalla qualificazione come ristrutturazione o nuova costruzione (“in ogni caso di intervento che preveda la demolizione e
ricostruzione di edifici”), può essere realizzato sulla linea di confine del pagina 31 di 46 fabbricato demolito, anche ove quest'ultimo risulti “legittimamente” posto ad una distanza da fabbricati e da confini inferiore da quelle attualmente previste.
La norma prosegue indicando la possibilità che anche eventuali incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti all'intervento possano essere collocati sul filo dell'edificio preesistente, anche fuori della sagoma e con superamento dell'altezza del manufatto demolito.
Il giudice di legittimità al termine dell'approfondita analisi sulle varie modifiche che hanno riguardato la nozione di ristrutturazione edilizia ha condivisibilmente concluso che allo stato attuale della normativa, in ogni caso di demolizione con ricostruzione - e quindi anche in presenza di aumento di volumetria nei casi consentiti dall'art. 3, lett. d) del TUE - la costruzione deve rispettare le distanze preesistenti. Ha, inoltre, puntualizzato che, come chiarito anche dalla relazione ministeriale al decreto semplificazioni (D.L. n. 76 del 2020), l'art. 2, comma 1-
ter, ha rimosso il vincolo del medesimo sedime e della medesima sagoma ma solo per gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione disciplinati da un piano urbanistico che preveda un programma di rigenerazione urbana.
7.2.1 Venendo al caso di specie, osserva il Collegio innanzitutto che dalla
Pa relazione alla denuncia di inizio attività, presentata in data 14.8.2008 da ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, D.P.R. n. 380 /2021, sottoscritta dall'arch.
risulta che tutti gli immobili oggetto di lite si trovano in zona A Centro Per_5
Storico, Servizi e Verde Privato del P.R.G. P2, pertanto, ha svolto le sue considerazioni sulla rilevanza della normativa sopravvenuta senza considerare la classificazione urbanistica dell'area, ciò che è assai rilevante posto che la pagina 32 di 46 nozione di ristrutturazione per immobili ricadenti nel perimetro del centro storico
è quella delineata nella precedente lett. c) che richiede il rispetto di diversi parametri urbanistici pacificamente non presenti nel caso di specie.
7.2.2. Va, in secondo luogo, osservato non vi è prova che gli attuali edifici siano stati costruiti alla medesima distanza dal confine di quelli precedentemente esistenti. Le tavole allegate alla pratica urbanistica non consentono un utile raffronto sotto tale aspetto tra stato di fatto e stato di progetto ed è significativo
Pa che nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 1365/2023 del Tribunale di
Verona, abbia chiesto ed ottenuto l'ammissione di una C.T.U. volta a fare accertare tale preesistenza. Il Tribunale in quel giudizio, sulla scorta delle conclusioni cui è pervenuto il suo ausiliario, ha ritenuto che fosse impossibile accertare se la posizione degli edifici demoliti fosse identica a quella degli edifici costruiti (significativamente, ha evidenziato che nella documentazione consegnata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Isola della Scala non era presente nessuna planimetria o rilievo della situazione precedente).
Tale presupposto è stato, peraltro, condivisibilmente escluso dal Tribunale, posto che dalle fotografie scattate ante e post intervento erano visibili profonde differenze tra i manufatti: nell'edificio scolastico preesistente (sostituito dalla palazzina E) non erano presenti balconi o aggetti, mentre nel fabbricato realizzato da P2 sono presenti balconi su ogni lato della struttura;
l'edificio scolastico preesistente aveva una pianta a L, mentre il corpo di fabbrica di recente realizzazione ha pianta rettangolare;
il fabbricato scolastico preesistente era caratterizzato da due piani fuori terra e seminterrato, mentre l'unità P2 ha tre livelli fuori terra.
pagina 33 di 46 Tali verifiche sono state condotte dal Tribunale al fine di accertare se tra il vecchio ed il nuovo fabbricato vi fossero divergenze di sagoma, di cubatura e di facciata posto che, ove così fosse stato, il diritto eventualmente sorto di mantenere la costruzione precedente sarebbe comunque venuto meno con la realizzazione della nuova costruzione.
Trattasi di accertamenti che costituiscono il presupposto logico/giuridico della decisione del Tribunale di rigettare la domanda di usucapione e che fanno,
pertanto, stato nel presente giudizio sulla base del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.
Le decisioni cui è pervenuto il Tribunale nella citata sentenza “sull'usucapione”
sono comunque coerenti con quanto statuito nella sentenza impugnata le cui considerazioni, anche a prescindere dal vincolo del giudicato, sono del tutto condivisibili (i rilievi sull'esistente effettuati dal C.T.U. della causa di primo grado portano alle medesime conclusioni di quelle della causa “parallela” di usucapione).
Per quanto riguarda, invece, il fabbricato contrassegnato dalla lettera A, è
evidente, per la tipologia di intervento autorizzato, che la linea di confine non è
la medesima della preesistenza. Il fabbricato demolito era, infatti, un magazzino/deposito realizzato sul lato nord in aderenza al fabbricato posto a confine della proprietà mentre le palazzine di abitazione dell'immobile CP_1
sono state realizzate in posizione arretrata rispetto alla predetta linea di confine,
venendo tale edificazione congiunta a quella dell'immobile del mediante CP_1
una tettoia in legno che sovrasta lo scivolo di accesso al piano interrato delle pagina 34 di 46 autorimesse realizzato con il progetto approvato (si ricorda che lo scivolo è
collocato in posizione diversa rispetto al precedente accesso alle autorimesse).
Il Tribunale, con statuizione che questo Collegio condivide per le considerazioni che si andranno ad esporre, ha qualificato la tettoia come edificio autonomo costruito in aderenza [e, come tale, non passibile di demolizione ai sensi dell'art. 877 c.p.c.].
Risulta anche sotto tale profilo confermata la non coincidenza tra la distanza dal confine del nuovo edificio (che è solo quello composto dalle palazzine) e quella del preesistente magazzino/deposito.
*****
8.1 Il Tribunale di Verona ha correttamente stabilito che la parte di edificio da abbattere deve tenere conto del cappotto, posto che nessuna norma all'epoca ne stabiliva l'irrilevanza nella misurazione delle distanze tra edifici o rispetto al confine e la normativa richiamata dalla convenuta è ininfluente rispetto al caso di specie in quanto abrogata.
In ogni caso va evidenziato che l'art. 14 del d.lgs. n. 140 del 2014 – richiamato nelle difese di P2 - consentiva la deroga alle distanze nel caso di interventi,
fossero essi nuova costruzione (comma 6) o riqualificazione dell'esistente
(comma 7), che consentissero rispettivamente “una riduzione minima del 20 per
cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui
al medesimo decreto legislativo” e “una riduzione minima del 10 per cento dei
limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
pagina 35 di 46 successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto
legislativo”
P2 non ha neppure dedotto, e tanto meno dimostrato, che il cappotto installato consentisse il raggiungimento di siffatti obiettivi di risparmio energetico.
8.2 Si deve, altresì, analizzare la successiva normativa – pur non richiamata nelle difese dell'attrice - sulla base del principio iura novit curia.
8.2.1 L'art. 13 del D.Lgs. n. 73 del 14/07/2020, modificando il comma 7 dell'art. 14 del D. Lgs. 102/2014, ha disposto che, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori e inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni,
certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non è
considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura.
Inoltre, la stessa norma precisa che, entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici.
Rimangono, però, salvi i limiti alle distanze stabiliti dal Codice Civile.
La novella legislativa non incide nella presente controversia sia perché
l'intervento eseguito da non è qualificabile come ristrutturazione sia perché Pa
pagina 36 di 46 non è stata dedotta, e tanto meno dimostrata, la riduzione dei limiti di trasmittanza.
8.2.2. Va dato atto, infine, che il legislatore è nuovamente intervenuto sulla materia con l'articolo 33 bis del cd. Decreto Semplificazioni bis, modificando il comma 3 del citato articolo 119 del DL n. 34 del 2020 (cd. Decreto Rilancio),
che nella versione attuale specifica che gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate all'articolo 873
del codice civile, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e per quelli rientranti nella disciplina del superbonus.
Il nuovo art. 119, comma 3 del Decreto Rilancio, quindi, consente di non conteggiare il maggiore spessore derivante dal cappotto termico neanche per il rispetto delle distanze minime riportate all'articolo 873 c.c. purché siano rispettati i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo
14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica
(A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima pagina 37 di 46 e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
La norma attualmente vigente, quindi, richiede il rispetto di requisiti tecnici e la produzione di asseverazioni pacificamente estranee alle pratiche edilizie presentate.
*****
9. Circa la rilevanza dei balconi installati sul prospetto nord dell'edificio E, le conclusioni cui è giunto il Tribunale sono coerenti con le risultanze della consulenza tecnica.
9.1 Il C.T.U. ha suddiviso l'analisi della facciata nord in cinque parti. Per quelle nelle quali erano stati realizzati i balconi ha rilevato:
- zona B: sui balconi posti al piano primo e secondo è installato un controparapetto interno al balcone fissato obliquamente rispetto al medesimo;
tale controparapetto si trova circa a 152 cm dalla mezzeria alla base del muro
(che è il punto che va considerato ai fini del calcolo delle distanze per quanto esaustivamente esposto nella consulenza); inoltre, la sagoma del balcone si trova a 79 cm dalla mezzeria se riferita alla base del muro (189 cm totali – 110 cm sporgenza balcone)
- zona C: sui balconi posti al primo ed al secondo piano il controparapetto interno al balcone è posto a circa 72 cm dalla facciata esterna del fabbricato ed a
143 cm dalla mezzeria del muro di confine (in tale tratto la distanza tra fabbricato e muro di confine è pari a circa 200 cm);
- zona D: anche in tale zona la sagoma del balcone sporge di circa 110 cm dalla facciata esterna del fabbricato, mentre il parapetto è collocato a circa 100 cm pagina 38 di 46 dalla facciata del fabbricato;
pertanto la sagoma del balcone si trova a circa 139
cm dalla mezzeria del muro di confine, mentre il parapetto si trova a circa 149
cm dalla mezzeria del muro di confine (in tale tratto la distanza tra il fabbricato ed il muro di confine risulta pari a circa 234 cm);
- zona E: la distanza tra lo spigolo nord-ovest del fabbricato e la mezzeria del muro, al netto del cappotto e dell'intonaco esterno, è pari a 307 cm (in tale tratto la distanza tra lo spigolo del fabbricato ed il muro risulta pari a circa 285 cm);
9.2 Le N.T.A. richiamate dal C.T.U. stabiliscono, tra l'altro, che la distanza minima dei fabbricati dai vari confini è la minore tra tutte quelle misurabili nel punto più vicino tra fabbricato e confine. Inoltre, i balconi aperti non vengono considerati purché la loro profondità non superi 1,50 mt.
9.3 Ulteriormente, l'art. 905 c.c. stabilisce che non possono costruirsi balconi o altri sporti muniti di parapetto che permettano di affacciarsi sul fondo del vicino se non vi è distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere.
9.4 In buona sostanza, i balconi non rispettano le N.T.A. e in alcuni casi neppure le distanze stabilite dall'art. 905 c.c.
9.5 Si deve, inoltre, ricordare che, come evidenziato da Cass. sez. 2, con ordinanza n. 25191 del 17/09/2021, non sono computabili ai fini delle distanze legali tra edifici le sporgenze esterne del fabbricato che abbiano funzione meramente artistica o ornamentale, mentre costituiscono corpo di fabbrica le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi sostenuti da solette aggettanti, anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità e ampiezza, giacché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano pagina 39 di 46 nel concetto civilistico di costruzione, in quanto destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati.
Tale pronuncia si pone in continuità con la consolidata giurisprudenza di legittimità che ha condivisibilmente ritenuto che i balconi debbano sempre essere considerati ai fini del calcolo della distanza tra edifici e tra questi ed il confine.
Le sole parti delle quali può non tenersi conto, in detto calcolo, sono quelle aggettanti, aventi una funzione esclusivamente artistica ed ornamentale, quali fregi, sculture in aggetto e simili.
I balconi realizzati sul lato nord presentano, come è evidente anche dalle foto scattate dall'ausiliario, le caratteristiche evidenziate nella pronuncia da ultimo citata.
9.6. Si è detto che in base alle norme urbanistiche del Comune di Isola della
Scala i balconi vanno considerati ai fini delle distanze, ma, quand'anche fossero state approvate norme di contenuto diverso, le conclusioni sarebbero state le medesime. Invero, in tema di distanze tra costruzioni su fondi finitimi, ai sensi dell'articolo 873 c. c., con riferimento alla determinazione del relativo calcolo,
poiché il balcone, estendendo in superficie il volume edificatorio, costituisce corpo di fabbrica, e poiché l'articolo 9 del D. M. 2 aprile 1968 - applicabile alla fattispecie, disciplinata dalla legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967 n. 765- stabilisce la distanza minima di mt.
10 tra pareti finestrate e pareti antistanti, un regolamento edilizio che stabilisca un criterio di misurazione della distanza tra edifici che non tenga conto dell'estensione del balcone, è "contra legem" in quanto, sottraendo dal calcolo della distanza l'estensione del balcone, viene a determinare una distanza tra pagina 40 di 46 fabbricati inferiore a mt. 10, violando il distacco voluto dalla cd. legge ponte
(legge 6 agosto 1967 n. 765, che, con l'articolo 17, ha aggiunto alla legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 l'articolo 41 quinquies, il cui comma non fa rinvio al D. M. 2 aprile 1968, che all'articolo 9, numero 2, ha prescritto il predetto limite di mt. 10 (cfr. Cass. sez. 2, sentenza n. 17089 del 27/07/2006).
9.7. Consegue da quanto detto che i balconi sono stati costruiti in violazione della normativa, locale e/o codicistica, sulle distanze e che vanno demoliti.
*****
10 La pretesa di P2 di considerare la tettoia posta a cavallo della proprietà CP_1
e del fabbricato A come una sorta di prolungamento di quest'ultimo al fine di qualificare tale immobile come costruito in aderenza al manufatto del convenuto
è priva di fondamento.
10.1 Significativamente, l'appellante non ha indicato alcuna norma del Piano
Regolatore del Comune di Isola della Scala che avalli siffatta soluzione. Risulta,
invece, che l'attuale Regolamento edilizio di quel Comune, approvato nel 2023,
contenga (art. 98) una specifica previsione sulle tettorie, considerate come interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione a seconda della misura della volumetria in rapporto a quella dell'edificio residenziale a cui accedono.
Significativamente la norma regolamenta quelli che in rubrica vengono indicati come “altre opere di corredo agli edifici” e “manufatti di modeste dimensioni”.
E' anche sotto tale profilo chiaro che la tettoia non può essere considerata una parte dell'edificio A, ma che è un fabbricato autonomo che poggia su di esso.
10.2 Peraltro, le conclusioni cui si è giunti non muterebbero anche in presenza di una normativa locale di diverso contenuto. Invero, come ricordato ex plurimis da pagina 41 di 46 Cass. sez. 2, con ordinanza n. 5145 del 21/02/2019 costituisce "costruzione" ex art. 873 c.c. anche un manufatto che, seppure privo di pareti, realizzi una determinata volumetria (nella specie è stato ritenuto che, ai sensi dell'art. 873
cod. civ., integrasse gli estremi della costruzione la realizzazione proprio di una tettoia) .
10.2. In conclusione sul punto, la tettoia posta a confine con la proprietà è CP_1
un fabbricato autonomo che deve rispettare le distanze dalle costruzioni e dai confini a meno che, come avvenuto nel caso di specie, non sia costruita,
analogamente al precedente fabbricato, in aderenza. La palazzina residenziale su cui poggia rimane, invece, una nuova edificazione che, come detto sopra, deve rispettare le norme sulle distanze dalle costruzioni e dai confini.
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11. L'integrazione del dispositivo chiesta dal non è consentita sia in CP_1
quanto la questione inerente la sussistenza di un pericolo per la staticità della rimanente porzione degli edifici A ed E non ha formato oggetto delle domande formulate nel giudizio di primo grado o comunque di appello incidentale avverso la sentenza di primo grado sia perché in ogni caso il convenuto non ha dimostrato la sussistenza di un concreto interesse ad ottenere già in questa sede una pronuncia di accertamento dell'impossibilità di mantenere in piedi la parte di edifici di P2 posta da una distanza maggiore da quella consentita.
Consegue che ogni decisione sul punto è rimessa al Giudice dell'Esecuzione del
Tribunale di Verona, che dovrà valutare se l'attuazione del titolo esecutivo richieda o meno la demolizione integrale dei fabbricati.
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pagina 42 di 46 12. Sono ripetute nel dispositivo tutte le statuizioni rilevanti per la soluzione della controversia.
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13.1. Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio vanno liquidate sulla base dell'esito complessivo della lite, applicando i parametri delle cause di valore indeterminabile a media complessità. P2 risulta soccombente e va condannata a rifondere le spese del così liquidate: CP_1
- Giudizio di primo grado: Euro 12.500,00 per compenso (comprensivo del procedimento cautelare svoltosi in corso di causa) ed Euro 262,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge (gli esborsi sono solo quelli relativi alla trascrizione della domanda giudiziale, non essendo stata rinvenuta nei fascicoli dimessi la prova del versamento di ulteriori somme);
- Giudizio d'appello conclusosi con la sentenza n. 2712/2017 di questa
Corte: Euro 8.066,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge;
- Giudizio di Cassazione: Euro 6.585,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Giudizio di rinvio: Euro 12.156,00 per compenso oltre a spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge (si liquida anche la fase istruttoria perché vi è stata l'integrazione/modifica delle domande svolte nei precedenti gradi di giudizio e la produzione di significativa documentazione di formazione successiva).
pagina 43 di 46 Le spese della C.T.U. espletata in primo grado vanno definitivamente poste a carico della convenuta.
13.2 L'istanza di condanna ex art. 96, commi 1 o 2, c.p.c. formulata dall'attrice risulta almeno parzialmente inammissibile in quanto, secondo quanto dedotto dal risulta pendente altro giudizio sull'illegittimità della trascrizione della CP_1
domanda di demolizione nei pubblici registri (e tale giudizio, secondo quanto pure evidenziato dal convenuto in riassunzione nelle memorie conclusive del presente giudizio, si è chiuso con una pronuncia, passata in giudicato, a lui favorevole).
Ad ogni modo, la condotta del non è in alcun modo sanzionabile, attesa CP_1
Pa l'illegittimità dell'edificazione di accertata con la presente sentenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa civile in riassunzione, a seguito dell'ordinanza n. 36542/2022 della Corte di Cassazione emessa il 28.10.2022:
1) condanna la convenuta ad arretrare l'edificio realizzato e denominato E
prospiciente la via pubblica Rimembranza, identificato catastalmente al C.T.
Comune di Isola della Scala fg. 45 Part. 1673 sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 38 negli elaborati a firma dell CTU ing. alla distanza di almeno 5 metri dal Persona_6
muro di confine (misurazione che va effettuata dalla parete esterna, tenendo conto sia della sporgenza esterna dei balconi sia del cappotto esterno, secondo la linea di base del muro di confine e a partire dalla facciata del muro di confine che dà sulla proprietà convenuta) con la proprietà attorea nonché – con i medesimi criteri – a distanza di mt. 10 dall'edificio attoreo (identificato pagina 44 di 46 catastalmente al C.F. del Comune di Isola della Scala fg. 6 part. 154, adibito ad abitazione)
2) condanna ad arretrare il corpo di fabbrica dell'edificio realizzato e Parte_1
denominato A negli elaborati a firma del CTU ing. (identificato Persona_6
catastalmente al CT Comune di Isola della Scala, 45, part. 1673, subb 7-8) alla distanza minima di m. 10 (cappotto esterno da considerare ai fini del rispetto della distanza minima) dalla parete del fabbricato di parte attrice (identificato catastalmente al C.F. del Comune di Isola della Scala, Sez. A, fg. 6, part. 154,
adibito ad abitazione, descritto e riprodotto nella CTU quale “fabbricato accessorio”);
3) condanna a rifondere ad le spese di lite, così liquidate: Parte_1 CP_1
• giudizio di primo grado: Euro 12.500,00 per compenso (comprensivo del procedimento cautelare svoltosi in corso di causa) ed Euro 262,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
• giudizio d'appello conclusosi con la sentenza n. 2712/2017 di questa Corte:
Euro 8.066,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
• giudizio di Cassazione: Euro 6.585,00 per compenso oltre a spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge;
• giudizio di rinvio: Euro 12.156,00 per compenso oltre a spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge
Venezia, 11 marzo 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
pagina 45 di 46 Dott. Luca Marani
Dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 46 di 46