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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 04/09/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 729/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Mariateresa Dieni – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 729/2024 e promossa con ricorso depositato il 18/10/2024 da:
(c.f. ), nato a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in 38065 Mori (TN), vicolo Pipel nr. 14; rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. DI LUCIA CINZIA (c.f. ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore in corso Rosmini n. 8 38068 Rovereto;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) nata AVELLINO (AV) il 13/08/1987 e residente CP_1 C.F._3 in 38065 Mori (TN) vicolo Pipel nr. 14; rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto di costituzione- dall'avv. CANESTRINI NICOLA (C.F. e dall'avv. C.F._4
MASSARA FEDERICO ( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei C.F._5 difensori in Corso A. Rosmini 46 38068 Rovereto;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni
Parte attrice: come da verbale del 23.07.2025;
Parte convenuta: come da verbale del 23.07.2025;
pagina1 di 7 Pubblico Ministero: “conclude chiedendo l'accoglimento delle condizioni concordemente concordate dalle parti”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 18.10.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, esponendo:
[...]
- che dalla relazione sentimentale fra le parti il 12.11.2015 è nata la figlia oggi di Persona_1 nove anni;
- che in data 02.06.2018 le parti si sono unite in matrimonio in regime di separazione dei beni;
- che sussisterebbero i presupposti per pronunciare la separazione fra le parti, attesa la crisi irreversibile che attraversa da alcuni anni la coppia, con addebito alla resistente in ragione delle plurime infedeltà da questa commesse e dei suoi agiti aggressivi nei confronti del marito;
- che sussisterebbero i presupposti per affidargli la minore in via esclusiva, con collocamento presso di sé e per la sospensione del diritto di visita fra la figlia e la madre o, in subordine, per l'esclusione dei pernottamenti presso quest'ultima o, ancora, per disporre visite in spazio neutro. Ed infatti:
1. la resistente avrebbe delegato le cure della figlia al padre, manifestando una certa freddezza ed indifferenza nei confronti di Per_1
2. , a partire dalla metà di agosto 2024, ossia dal momento in cui il ricorrente avrebbe CP_1 evidenziato l'esigenza di decidere in ordine alla loro relazione, avrebbe tenuto le seguenti condotte:
a) avrebbe posizionato un tracker sotto l'auto del marito: la donna avrebbe ammesso di averlo posizionato al fine di controllarne gli spostamenti (nella convinzione che quest'ultimo abbia una relazione extraconiugale);
b) avrebbe più volte minacciato il coniuge (di morte, di inviargli degli albanesi, che si sarebbe suicidata, che si sarebbe buttata dalle scale per poi incolparlo, di distruggerlo economicamente e personalmente);
c) avrebbe aggredito fisicamente il marito in tre occasioni, con pugni, calci, graffi, morsi, lanci di oggetti;
in data
08.09.2024 l'avrebbe aggredito con il manico di un ombrello (cfr. querela del 09.09.2024) per poi aggredirlo nuovamente dopo alcune ore con pugni, calci, lanci di oggetti, manate, tant'è che la minore, sollecitata dal padre, avrebbe chiesto aiuto ai vicini;
a seguito di tale ultimo episodio si sarebbe trasferito presso l'abitazione Pt_1 dei propri genitori assieme alla figlia, ma avrebbe chiamato i carabinieri accusandolo falsamente di CP_1 aver sottratto la minore;
Per tali condotte sarebbe stato aperto un procedimento penale a carico di CP_1 con persona offesa Parte_1
3. nonostante il disagio segnalato dalla scuola di (scoppiata in crisi di pianto) e l'opportunità Per_1 dell'attivazione di un sostegno psicologico, la madre non avrebbe risposto alle sollecitazioni delle insegnanti, rendendo di fatto impossibile per il padre l'attivazione del supporto;
4. la madre imporrebbe alla figlia i propri desiderata in ordine alle visite, nonostante quest'ultima abbia espresso disagio soprattutto nel pernottare presso di lei;
la sottoporrebbe, inoltre, a continue pressioni psicologiche con domande incalzanti e richieste di scegliere fra lei e il padre;
- che, quanto al profilo economico-patrimoniale, egli sarebbe comproprietario assieme alla moglie pagina2 di 7 della casa coniugale con mutuo cointestato;
lavorerebbe presso Dolomiti Energia con contratto a tempo pieno e indeterminato e verserebbe una rata di mutuo per la casa familiare ammontante ad €
580 circa;
la resistente, invece, sarebbe titolare di un salone di parrucchiera in Mori presso immobile condotto in locazione.
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto, in via Parte_1 indifferibile, l'assegnazione della casa familiare, la sospensione delle visite o, in subordine, la sospensione dei pernottamenti, ovvero prevedendo visite in spazio neutro, nonché di essere autorizzato ad attivare il percorso psicologico a favore della figlia. Nel merito il ricorrente chiede:
- di pronunciare la separazione con addebito alla resistente;
- di affidargli la minore in via esclusiva, con collocamento e residenza presso di lui, Per_1 assegnandogli la casa familiare;
- di sospendere le visite madre-figlia ovvero, in subordine, di sospendere i pernottamenti presso la madre o, ancora, di prevedere visite in spazio neutro;
- di porre a carico della madre unicamente il 50% delle spese straordinarie necessarie per la minore;
- di riconoscergli il diritto a percepire integralmente gli assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei figli;
- di condannare la resistente alla rifusione delle spese del giudizio.
2. Con decreto del 12.10.2024 la giudice delegata, ritenuto insussistente un rischio di pregiudizio imminente ed irreparabile e rigettata quindi la richiesta di adozione di provvedimenti indifferibili, ha fissato udienza per la trattazione della causa nel merito con abbreviazione dei termini, attese le allegazioni di violenze e le deduzioni circa le presunte difficoltà della minore a vedere la madre, ha nominato curatrice speciale della minore l'avv. Elisabetta Curzel, ha richiesto relazione al servizio sociale e informazioni all'Autorità Giudiziaria Penale in ordine a procedimenti definiti o pendenti a carico della resistente per le condotte descritte nel ricorso.
3. Con memoria di costituzione depositata il 22.11.2024 si è costituita i giudizio , la CP_1 quale:
- non ha specificamente negato le condotte sulla base delle quali il ricorrente fonda la propria richiesta di addebito, in specie i tradimenti e le condotte aggressive;
tuttavia, ha argomentato la sussistenza dei presupposti per l'addebito della separazione al marito. In particolare, quest'ultimo:
a) avrebbe coltivato, a partire dalla primavera del 2023, una relazione coniugale che avrebbe causato la crisi coniugale della coppia: ella avrebbe posizionato il tracker sull'auto di solo dopo la scoperta di detta Pt_1 relazione coniugale e con il consenso implicito del marito;
b) avrebbe tenuto delle condotte aggressive, in specie, in data 17.07.2024, alle ore 04:00, mentre era a letto con il marito e con la figlia e stava scrivendo un messaggio alla propria amica Parte_2 Pt_1 preso dalla gelosia, avrebbe iniziato a provocarla, accusandola di avere un amante;
la situazione sarebbe pagina3 di 7 degenerata e le avrebbe messo le mani al collo davanti alla bambina, sollevandola da terra e nella Pt_1 concitazione avrebbe colpito anche la minore ad una gamba;
anche nell'ambito del litigio del 08.09.2024 ella avrebbe riportato lesioni;
c) l'avrebbe spiata in casa mettendo una telecamera all'interno e avrebbe controllato i suoi spostamenti grazie ad un vecchio smartphone in disuso;
- ha lamentato che il padre arbitrariamente avrebbe allontanato la bambina dalla casa coniugale e le avrebbe impedito di vederla: solo grazie all'intervento del servizio sociale avrebbe potuto incontrarla per tre volte in tre mesi;
- ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'affidamento esclusivo della minore al padre, per il collocamento prevalente presso di lui e per la sospensione del diritto di visita fra lei e la figlia, ovvero per la previsione di un diritto di visita da esercitare in forma protetta, sostenendo, al contrario, la sussistenza dei presupposti per l'affidamento condiviso, per il collocamento prevalente presso di lei e la disciplina del diritto di visita padre-figlia secondo modalità ordinarie:
a) non sarebbe vero, infatti, che ella sarebbe madre assente e distante: al contrario, si sarebbe sempre occupata della figlia in maniera adeguata nonostante la libera professione la impegni molto, ritagliandosi comunque dei momenti di qualità da trascorre con con la quale avrebbe un rapporto di affetto;
Per_1
b) quanto alle tendenze suicidarie, la sua sarebbe stata una condotta provocatoria, tenuta a fronte dell'estrema esasperazione a cui l'aveva condotta che avrebbe pronunciato frasi del tipo “sei una poveretta, suicidati, Pt_1 vatti a buttare nell'Adige”;
c) rispetto al percorso di sostegno psicologico per appena scoperto che la figlia aveva avuto una crisi Per_1 emotiva a scuola, avrebbe chiesto un incontro con la scuola esprimendo sin da subito il proprio assenso all'attivazione di un percorso di sostegno psicologico della piccola: ella avrebbe omesso di prestare il proprio consenso a causa di un fraintendimento e comunque il padre non le avrebbe inviato alcuna richiesta;
d) potrebbe in ogni caso contare sul supporto dei nonni materni (ed anche paterni se disponibili), da sempre valido aiuto nell'accudimento della piccola, oltre che sulla flessibilità del proprio lavoro per gestire Per_1 avvalendosi, in estrema ratio, anche di una babysitter;
- che le parti sarebbe economicamente autosufficienti, non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di alcun assegno in favore dell'uno o dell'altra.
3.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto: CP_1
- di pronunciare la separazione con addebito al marito e, decorso il termine di legge, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
- di affidare la minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso di lei e con assegnazione della casa coniugale;
- di disciplinare il diritto di visita del padre secondo modalità ordinarie;
in subordine, per il caso di collocamento della minore presso il padre, di disciplinare il proprio diritto di visita, dopo un breve periodo di riavvicinamento con l'intermediazione e il supporto del servizio, secondo modalità libere
(dalla domenica al martedì mattina, oltre che dal lunedì mattina al martedì mattina nelle settimane in pagina4 di 7 cui il fine settimana è di competenza del padre);
- di porre a carico di ciascun genitore il mantenimento diretto della figlia quando presso di lui/lei, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- di riconoscere al genitore collocatario il diritto a percepire integralmente gli assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei figli;
- di condannare il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
4. Con memoria di costituzione depositata il 23.11.2024 si è costituita in giudizio la curatrice speciale della minore, avv. Elisabetta Curzel, la quale – premesso di aver incontrato la minore, la quale sarebbe apparsa socievole e allegra, salvo manifestare la propria difficoltà a parlare della madre, alla quale comunque dichiarerebbe di essere legata e che desidererebbe rivedere, salvo temere che la stessa urli, si arrabbi, la ponga a fronte della scelta se stare con lei o con il padre;
premesso altresì che la minore avrebbe manifestato sofferenza per i ricordi delle liti fra i genitori, le cui immagini le tornerebbero alla mente con una certa frequenza – ha insistito per la ripresa delle visite madre-figlia, una volta alla settimana, prima presso la sede del servizio e poi presso il domicilio della madre alla presenza di un educatore/una educatrice, per l'attivazione di un percorso di sostegno psicologico a favore di riservandosi ogni ulteriore conclusione all'esito dell'attività istruttoria. Per_1
5. Con ordinanza del 15.01.2025 sono stati pronunciati i provvedimenti temporanei urgenti e sono state ammesse le prove (prova orale e relazioni del servizio sociale).
6. Con sentenza n. 11/2025, pubblicata il 16.01.2025 è stata pronunciata la separazione fra le parti con rimessione dalla causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori domande versate in causa e in attesa della procedibilità della domanda di divorzio, formulata dalla resistente.
7. All'udienza del 21.05.2025 sono state assunte le prove orali ed è stata esaminata la relazione del servizio sociale.
8. All'udienza del 23.07.2025, assunto l'ultimo teste di parte resistente, la giudice ha formulato proposta conciliativa motiva, che le parti hanno accettato.
9. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
10. In data 21.08.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
11. Le conclusioni congiunte dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento: si richiama sul punto la motivazione di cui all'ordinanza del 16.01.2025, nonché la motivazione della proposta conciliativa formulata a verbale del 23.07.2025.
12. Oltre a ciò si aggiunga che, la regolamentazione proposta dalle parti non appare pregiudizievole per gli interessi della minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire pagina5 di 7 l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54.
12.1. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita della minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 473 bis 21, ultimo comma e 473 bis
51 c.p.c., prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e di seguito trascritto:
1. dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 prevalentemente presso il padre al quale va quindi assegnata la casa familiare;
2. dispone, quanto al diritto di visita madre-figlia, quanto segue:
a. trascorrerà con la minore i fine settimana alternati dal sabato pomeriggio al martedì mattina, CP_1 oltre a un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento nelle sole settimane che seguono il fine settimana di competenza della madre;
il protocollo verrà introdotto progressivamente nell'arco di due mesi;
il servizio di educativa domiciliare proseguirà ancora fino alla fine del 2025;
b. ciascun genitore trascorrerà con la minore il 50% delle vacanze natalizie e pasquali avendo cura di alternare, di anno in anno, i rispettivi periodi;
3. ciascun genitore avrà il diritto di trascorrere con la minore tre settimane di vacanza durante il periodo di sospensione scolastica estiva, di cui due anche consecutive, salvo diverso accordo delle parti a decorrere dall'anno 2026. I genitori avranno cura di comunicarsi reciprocamente i rispettivi periodi di vacanza entro il 31 maggio di ogni anno;
4. dispone che ciascun genitore concorra al mantenimento ordinario della minore Per_1 in via diretta;
[...]
5. dà mandato al servizio sociale di agevolare la comunicazione fra i genitori, aiutandoli a trovare soluzioni concordate relative alla minore fino al termine dell'anno 2025;
6. pone le spese straordinarie per la minore a carico di ciascun genitore nella misura del 50%; dette spese, disciplinate secondo le linee guida del C.N.F. dovranno essere concordate, ove previsto dalle menzionate linee guida, solo se superiori, per singola spesa ancorché frazionata,
a € 300,00;
7. riconosce ad il diritto a percepire integralmente gli assegni e i contributi Parte_1 previsti dalla legge a favore dei figli, mentre i benefici fiscali per i figli a carico saranno fruiti;
8. scioglie il matrimonio fra e celebrato il 18.06.2018 a CP_1 Parte_1
Mori alle medesime condizioni di cui alla separazione;
9. dispone la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
pagina6 di 7 10. compensa integralmente le spese del giudizio fra parte ricorrente e parte resistente;
11. condanna e in solido fra loro, a pagare a favore CP_1 Parte_1 dell'Erario le spese del giudizio relative alla difesa della curatrice speciale, liquidate (avendo a riferimento i valori medi dello scaglione da € 26.000 a € 52.000, trattandosi di causa di valore indeterminato e indeterminabile di normale complessità, a eccezione della fase decisoria, liquidata secondo i valori minimi, atteso il modulo decisionale semplificato) in €
3.082,00 per compensi oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.09.2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Mariateresa Dieni – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 729/2024 e promossa con ricorso depositato il 18/10/2024 da:
(c.f. ), nato a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in 38065 Mori (TN), vicolo Pipel nr. 14; rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. DI LUCIA CINZIA (c.f. ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore in corso Rosmini n. 8 38068 Rovereto;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) nata AVELLINO (AV) il 13/08/1987 e residente CP_1 C.F._3 in 38065 Mori (TN) vicolo Pipel nr. 14; rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto di costituzione- dall'avv. CANESTRINI NICOLA (C.F. e dall'avv. C.F._4
MASSARA FEDERICO ( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei C.F._5 difensori in Corso A. Rosmini 46 38068 Rovereto;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni
Parte attrice: come da verbale del 23.07.2025;
Parte convenuta: come da verbale del 23.07.2025;
pagina1 di 7 Pubblico Ministero: “conclude chiedendo l'accoglimento delle condizioni concordemente concordate dalle parti”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 18.10.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, esponendo:
[...]
- che dalla relazione sentimentale fra le parti il 12.11.2015 è nata la figlia oggi di Persona_1 nove anni;
- che in data 02.06.2018 le parti si sono unite in matrimonio in regime di separazione dei beni;
- che sussisterebbero i presupposti per pronunciare la separazione fra le parti, attesa la crisi irreversibile che attraversa da alcuni anni la coppia, con addebito alla resistente in ragione delle plurime infedeltà da questa commesse e dei suoi agiti aggressivi nei confronti del marito;
- che sussisterebbero i presupposti per affidargli la minore in via esclusiva, con collocamento presso di sé e per la sospensione del diritto di visita fra la figlia e la madre o, in subordine, per l'esclusione dei pernottamenti presso quest'ultima o, ancora, per disporre visite in spazio neutro. Ed infatti:
1. la resistente avrebbe delegato le cure della figlia al padre, manifestando una certa freddezza ed indifferenza nei confronti di Per_1
2. , a partire dalla metà di agosto 2024, ossia dal momento in cui il ricorrente avrebbe CP_1 evidenziato l'esigenza di decidere in ordine alla loro relazione, avrebbe tenuto le seguenti condotte:
a) avrebbe posizionato un tracker sotto l'auto del marito: la donna avrebbe ammesso di averlo posizionato al fine di controllarne gli spostamenti (nella convinzione che quest'ultimo abbia una relazione extraconiugale);
b) avrebbe più volte minacciato il coniuge (di morte, di inviargli degli albanesi, che si sarebbe suicidata, che si sarebbe buttata dalle scale per poi incolparlo, di distruggerlo economicamente e personalmente);
c) avrebbe aggredito fisicamente il marito in tre occasioni, con pugni, calci, graffi, morsi, lanci di oggetti;
in data
08.09.2024 l'avrebbe aggredito con il manico di un ombrello (cfr. querela del 09.09.2024) per poi aggredirlo nuovamente dopo alcune ore con pugni, calci, lanci di oggetti, manate, tant'è che la minore, sollecitata dal padre, avrebbe chiesto aiuto ai vicini;
a seguito di tale ultimo episodio si sarebbe trasferito presso l'abitazione Pt_1 dei propri genitori assieme alla figlia, ma avrebbe chiamato i carabinieri accusandolo falsamente di CP_1 aver sottratto la minore;
Per tali condotte sarebbe stato aperto un procedimento penale a carico di CP_1 con persona offesa Parte_1
3. nonostante il disagio segnalato dalla scuola di (scoppiata in crisi di pianto) e l'opportunità Per_1 dell'attivazione di un sostegno psicologico, la madre non avrebbe risposto alle sollecitazioni delle insegnanti, rendendo di fatto impossibile per il padre l'attivazione del supporto;
4. la madre imporrebbe alla figlia i propri desiderata in ordine alle visite, nonostante quest'ultima abbia espresso disagio soprattutto nel pernottare presso di lei;
la sottoporrebbe, inoltre, a continue pressioni psicologiche con domande incalzanti e richieste di scegliere fra lei e il padre;
- che, quanto al profilo economico-patrimoniale, egli sarebbe comproprietario assieme alla moglie pagina2 di 7 della casa coniugale con mutuo cointestato;
lavorerebbe presso Dolomiti Energia con contratto a tempo pieno e indeterminato e verserebbe una rata di mutuo per la casa familiare ammontante ad €
580 circa;
la resistente, invece, sarebbe titolare di un salone di parrucchiera in Mori presso immobile condotto in locazione.
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto, in via Parte_1 indifferibile, l'assegnazione della casa familiare, la sospensione delle visite o, in subordine, la sospensione dei pernottamenti, ovvero prevedendo visite in spazio neutro, nonché di essere autorizzato ad attivare il percorso psicologico a favore della figlia. Nel merito il ricorrente chiede:
- di pronunciare la separazione con addebito alla resistente;
- di affidargli la minore in via esclusiva, con collocamento e residenza presso di lui, Per_1 assegnandogli la casa familiare;
- di sospendere le visite madre-figlia ovvero, in subordine, di sospendere i pernottamenti presso la madre o, ancora, di prevedere visite in spazio neutro;
- di porre a carico della madre unicamente il 50% delle spese straordinarie necessarie per la minore;
- di riconoscergli il diritto a percepire integralmente gli assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei figli;
- di condannare la resistente alla rifusione delle spese del giudizio.
2. Con decreto del 12.10.2024 la giudice delegata, ritenuto insussistente un rischio di pregiudizio imminente ed irreparabile e rigettata quindi la richiesta di adozione di provvedimenti indifferibili, ha fissato udienza per la trattazione della causa nel merito con abbreviazione dei termini, attese le allegazioni di violenze e le deduzioni circa le presunte difficoltà della minore a vedere la madre, ha nominato curatrice speciale della minore l'avv. Elisabetta Curzel, ha richiesto relazione al servizio sociale e informazioni all'Autorità Giudiziaria Penale in ordine a procedimenti definiti o pendenti a carico della resistente per le condotte descritte nel ricorso.
3. Con memoria di costituzione depositata il 22.11.2024 si è costituita i giudizio , la CP_1 quale:
- non ha specificamente negato le condotte sulla base delle quali il ricorrente fonda la propria richiesta di addebito, in specie i tradimenti e le condotte aggressive;
tuttavia, ha argomentato la sussistenza dei presupposti per l'addebito della separazione al marito. In particolare, quest'ultimo:
a) avrebbe coltivato, a partire dalla primavera del 2023, una relazione coniugale che avrebbe causato la crisi coniugale della coppia: ella avrebbe posizionato il tracker sull'auto di solo dopo la scoperta di detta Pt_1 relazione coniugale e con il consenso implicito del marito;
b) avrebbe tenuto delle condotte aggressive, in specie, in data 17.07.2024, alle ore 04:00, mentre era a letto con il marito e con la figlia e stava scrivendo un messaggio alla propria amica Parte_2 Pt_1 preso dalla gelosia, avrebbe iniziato a provocarla, accusandola di avere un amante;
la situazione sarebbe pagina3 di 7 degenerata e le avrebbe messo le mani al collo davanti alla bambina, sollevandola da terra e nella Pt_1 concitazione avrebbe colpito anche la minore ad una gamba;
anche nell'ambito del litigio del 08.09.2024 ella avrebbe riportato lesioni;
c) l'avrebbe spiata in casa mettendo una telecamera all'interno e avrebbe controllato i suoi spostamenti grazie ad un vecchio smartphone in disuso;
- ha lamentato che il padre arbitrariamente avrebbe allontanato la bambina dalla casa coniugale e le avrebbe impedito di vederla: solo grazie all'intervento del servizio sociale avrebbe potuto incontrarla per tre volte in tre mesi;
- ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'affidamento esclusivo della minore al padre, per il collocamento prevalente presso di lui e per la sospensione del diritto di visita fra lei e la figlia, ovvero per la previsione di un diritto di visita da esercitare in forma protetta, sostenendo, al contrario, la sussistenza dei presupposti per l'affidamento condiviso, per il collocamento prevalente presso di lei e la disciplina del diritto di visita padre-figlia secondo modalità ordinarie:
a) non sarebbe vero, infatti, che ella sarebbe madre assente e distante: al contrario, si sarebbe sempre occupata della figlia in maniera adeguata nonostante la libera professione la impegni molto, ritagliandosi comunque dei momenti di qualità da trascorre con con la quale avrebbe un rapporto di affetto;
Per_1
b) quanto alle tendenze suicidarie, la sua sarebbe stata una condotta provocatoria, tenuta a fronte dell'estrema esasperazione a cui l'aveva condotta che avrebbe pronunciato frasi del tipo “sei una poveretta, suicidati, Pt_1 vatti a buttare nell'Adige”;
c) rispetto al percorso di sostegno psicologico per appena scoperto che la figlia aveva avuto una crisi Per_1 emotiva a scuola, avrebbe chiesto un incontro con la scuola esprimendo sin da subito il proprio assenso all'attivazione di un percorso di sostegno psicologico della piccola: ella avrebbe omesso di prestare il proprio consenso a causa di un fraintendimento e comunque il padre non le avrebbe inviato alcuna richiesta;
d) potrebbe in ogni caso contare sul supporto dei nonni materni (ed anche paterni se disponibili), da sempre valido aiuto nell'accudimento della piccola, oltre che sulla flessibilità del proprio lavoro per gestire Per_1 avvalendosi, in estrema ratio, anche di una babysitter;
- che le parti sarebbe economicamente autosufficienti, non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di alcun assegno in favore dell'uno o dell'altra.
3.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto: CP_1
- di pronunciare la separazione con addebito al marito e, decorso il termine di legge, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
- di affidare la minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso di lei e con assegnazione della casa coniugale;
- di disciplinare il diritto di visita del padre secondo modalità ordinarie;
in subordine, per il caso di collocamento della minore presso il padre, di disciplinare il proprio diritto di visita, dopo un breve periodo di riavvicinamento con l'intermediazione e il supporto del servizio, secondo modalità libere
(dalla domenica al martedì mattina, oltre che dal lunedì mattina al martedì mattina nelle settimane in pagina4 di 7 cui il fine settimana è di competenza del padre);
- di porre a carico di ciascun genitore il mantenimento diretto della figlia quando presso di lui/lei, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- di riconoscere al genitore collocatario il diritto a percepire integralmente gli assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei figli;
- di condannare il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
4. Con memoria di costituzione depositata il 23.11.2024 si è costituita in giudizio la curatrice speciale della minore, avv. Elisabetta Curzel, la quale – premesso di aver incontrato la minore, la quale sarebbe apparsa socievole e allegra, salvo manifestare la propria difficoltà a parlare della madre, alla quale comunque dichiarerebbe di essere legata e che desidererebbe rivedere, salvo temere che la stessa urli, si arrabbi, la ponga a fronte della scelta se stare con lei o con il padre;
premesso altresì che la minore avrebbe manifestato sofferenza per i ricordi delle liti fra i genitori, le cui immagini le tornerebbero alla mente con una certa frequenza – ha insistito per la ripresa delle visite madre-figlia, una volta alla settimana, prima presso la sede del servizio e poi presso il domicilio della madre alla presenza di un educatore/una educatrice, per l'attivazione di un percorso di sostegno psicologico a favore di riservandosi ogni ulteriore conclusione all'esito dell'attività istruttoria. Per_1
5. Con ordinanza del 15.01.2025 sono stati pronunciati i provvedimenti temporanei urgenti e sono state ammesse le prove (prova orale e relazioni del servizio sociale).
6. Con sentenza n. 11/2025, pubblicata il 16.01.2025 è stata pronunciata la separazione fra le parti con rimessione dalla causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori domande versate in causa e in attesa della procedibilità della domanda di divorzio, formulata dalla resistente.
7. All'udienza del 21.05.2025 sono state assunte le prove orali ed è stata esaminata la relazione del servizio sociale.
8. All'udienza del 23.07.2025, assunto l'ultimo teste di parte resistente, la giudice ha formulato proposta conciliativa motiva, che le parti hanno accettato.
9. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
10. In data 21.08.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
11. Le conclusioni congiunte dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento: si richiama sul punto la motivazione di cui all'ordinanza del 16.01.2025, nonché la motivazione della proposta conciliativa formulata a verbale del 23.07.2025.
12. Oltre a ciò si aggiunga che, la regolamentazione proposta dalle parti non appare pregiudizievole per gli interessi della minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire pagina5 di 7 l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54.
12.1. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita della minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 473 bis 21, ultimo comma e 473 bis
51 c.p.c., prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e di seguito trascritto:
1. dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 prevalentemente presso il padre al quale va quindi assegnata la casa familiare;
2. dispone, quanto al diritto di visita madre-figlia, quanto segue:
a. trascorrerà con la minore i fine settimana alternati dal sabato pomeriggio al martedì mattina, CP_1 oltre a un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento nelle sole settimane che seguono il fine settimana di competenza della madre;
il protocollo verrà introdotto progressivamente nell'arco di due mesi;
il servizio di educativa domiciliare proseguirà ancora fino alla fine del 2025;
b. ciascun genitore trascorrerà con la minore il 50% delle vacanze natalizie e pasquali avendo cura di alternare, di anno in anno, i rispettivi periodi;
3. ciascun genitore avrà il diritto di trascorrere con la minore tre settimane di vacanza durante il periodo di sospensione scolastica estiva, di cui due anche consecutive, salvo diverso accordo delle parti a decorrere dall'anno 2026. I genitori avranno cura di comunicarsi reciprocamente i rispettivi periodi di vacanza entro il 31 maggio di ogni anno;
4. dispone che ciascun genitore concorra al mantenimento ordinario della minore Per_1 in via diretta;
[...]
5. dà mandato al servizio sociale di agevolare la comunicazione fra i genitori, aiutandoli a trovare soluzioni concordate relative alla minore fino al termine dell'anno 2025;
6. pone le spese straordinarie per la minore a carico di ciascun genitore nella misura del 50%; dette spese, disciplinate secondo le linee guida del C.N.F. dovranno essere concordate, ove previsto dalle menzionate linee guida, solo se superiori, per singola spesa ancorché frazionata,
a € 300,00;
7. riconosce ad il diritto a percepire integralmente gli assegni e i contributi Parte_1 previsti dalla legge a favore dei figli, mentre i benefici fiscali per i figli a carico saranno fruiti;
8. scioglie il matrimonio fra e celebrato il 18.06.2018 a CP_1 Parte_1
Mori alle medesime condizioni di cui alla separazione;
9. dispone la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
pagina6 di 7 10. compensa integralmente le spese del giudizio fra parte ricorrente e parte resistente;
11. condanna e in solido fra loro, a pagare a favore CP_1 Parte_1 dell'Erario le spese del giudizio relative alla difesa della curatrice speciale, liquidate (avendo a riferimento i valori medi dello scaglione da € 26.000 a € 52.000, trattandosi di causa di valore indeterminato e indeterminabile di normale complessità, a eccezione della fase decisoria, liquidata secondo i valori minimi, atteso il modulo decisionale semplificato) in €
3.082,00 per compensi oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.09.2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
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