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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/05/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1100/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1100/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10.02.1976;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi residenti a [...] Marzo n. 5, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Simona
Ordioni elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Varedo (MB), Via Beatrice D'Este
n.12, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) stabilire che i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) affidare il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto Per_1 della responsabilità genitoriale per le decisioni straordinarie e di rilevante interesse per il figlio e disgiunto per le ordinarie, con collocamento, coabitazione e dimora prevalente di entrambi i figli –
e - presso la madre nella casa famigliare sita in Varedo via 8 marzo n. 5 e relative Per_2 Per_1 pertinenze;
3) assegnare la casa famigliare in Varedo Via 8 Marzo n.5 e relative pertinenze alla Sig.ra Parte_1 per abitarla unitamente ai figli sino al raggiungimento della piena indipendenza personale ed economica di entrambi;
4) quanto alla regolamentazione del diritto di visita, in ragione dell'età dei figli – comprendendo anche i periodi di vacanza natalizia, pasquale ed estiva - stabilire che il padre ed i figli gestiscano il loro rapporto in piena autonomia;
5) stabilire che il Sig. versi alla Sig.ra - a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 Parte_1 ordinario dei figli - la somma mensile di €400,00 (€200,00 per ciascun figlio); detta somma subirà – come per legge - la rivalutazione ISTAT nella misura del 100% ogni anno a partire dall'anno successivo alla pubblicazione della emananda sentenza;
stabilire che il Sig. versi alla Sig.ra Pt_2 il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Monza, da intendersi Parte_1 integralmente ritrascritto.
6) stabilire che l'assegno unico sia interamente attribuito alla Sig.ra fin dal deposito del Parte_1 presente ricorso che lo utilizzerà per far fronte alle necessità dei figli;
7) stabilire che le detrazioni fiscali per i figli a carico, e ogni altro beneficio fiscale sempre riferiti ai figli (con l'esclusione dell'assegno unico) siano da porsi a favore dei genitori nella misura del
50% ciascuno;
8) preso atto che i coniugi hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e che in tal senso espressamente rinunciano ad ogni reciproca richiesta confermarne la reciproca indipendenza economica;
9) stabilire che il mutuo cointestato gravante sulla casa coniugale sia pagato dalle parti nella misura del 50% ciascuno fino alla sua estinzione, il Sig. corrisponderà in via anticipata entro il giorno Pt_2
25 di ogni mese la somma di sua spettanza pari al 50% alla Sig.ra che provvederà a pagare Parte_1 interamente la rata all'istituto bancario;
10) stabilire che le parti addivengano alla divisione delle auto ed in particolare che la Sig.ra divenga unica proprietaria dell'auto FIAT Doblò ER889XN e che il Sig. divenga Parte_1 Pt_2 unico proprietario dell'auto Toyota Yaris tg. CK901TF; in tal senso le parti dovranno provvedere agli indicati passaggi di proprietà dichiarando che intendono avvalersi del regime fiscale agevolato previsto per le transazioni che intervengono in forza di accordi di separazione;
11) reciprocamente i coniugi si impegnano a concedersi l'autorizzazione al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 14 maggio 2025.
II. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 19.02.2025, così provvede:
[...] Parte_2
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in
Varedo (MB) il 13 giugno 1998 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Varedo, anno 1998, n. 18, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Varedo (MB), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge.
IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 14 maggio 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1100/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10.02.1976;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi residenti a [...] Marzo n. 5, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Simona
Ordioni elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Varedo (MB), Via Beatrice D'Este
n.12, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) stabilire che i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) affidare il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto Per_1 della responsabilità genitoriale per le decisioni straordinarie e di rilevante interesse per il figlio e disgiunto per le ordinarie, con collocamento, coabitazione e dimora prevalente di entrambi i figli –
e - presso la madre nella casa famigliare sita in Varedo via 8 marzo n. 5 e relative Per_2 Per_1 pertinenze;
3) assegnare la casa famigliare in Varedo Via 8 Marzo n.5 e relative pertinenze alla Sig.ra Parte_1 per abitarla unitamente ai figli sino al raggiungimento della piena indipendenza personale ed economica di entrambi;
4) quanto alla regolamentazione del diritto di visita, in ragione dell'età dei figli – comprendendo anche i periodi di vacanza natalizia, pasquale ed estiva - stabilire che il padre ed i figli gestiscano il loro rapporto in piena autonomia;
5) stabilire che il Sig. versi alla Sig.ra - a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 Parte_1 ordinario dei figli - la somma mensile di €400,00 (€200,00 per ciascun figlio); detta somma subirà – come per legge - la rivalutazione ISTAT nella misura del 100% ogni anno a partire dall'anno successivo alla pubblicazione della emananda sentenza;
stabilire che il Sig. versi alla Sig.ra Pt_2 il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Monza, da intendersi Parte_1 integralmente ritrascritto.
6) stabilire che l'assegno unico sia interamente attribuito alla Sig.ra fin dal deposito del Parte_1 presente ricorso che lo utilizzerà per far fronte alle necessità dei figli;
7) stabilire che le detrazioni fiscali per i figli a carico, e ogni altro beneficio fiscale sempre riferiti ai figli (con l'esclusione dell'assegno unico) siano da porsi a favore dei genitori nella misura del
50% ciascuno;
8) preso atto che i coniugi hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e che in tal senso espressamente rinunciano ad ogni reciproca richiesta confermarne la reciproca indipendenza economica;
9) stabilire che il mutuo cointestato gravante sulla casa coniugale sia pagato dalle parti nella misura del 50% ciascuno fino alla sua estinzione, il Sig. corrisponderà in via anticipata entro il giorno Pt_2
25 di ogni mese la somma di sua spettanza pari al 50% alla Sig.ra che provvederà a pagare Parte_1 interamente la rata all'istituto bancario;
10) stabilire che le parti addivengano alla divisione delle auto ed in particolare che la Sig.ra divenga unica proprietaria dell'auto FIAT Doblò ER889XN e che il Sig. divenga Parte_1 Pt_2 unico proprietario dell'auto Toyota Yaris tg. CK901TF; in tal senso le parti dovranno provvedere agli indicati passaggi di proprietà dichiarando che intendono avvalersi del regime fiscale agevolato previsto per le transazioni che intervengono in forza di accordi di separazione;
11) reciprocamente i coniugi si impegnano a concedersi l'autorizzazione al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 14 maggio 2025.
II. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 19.02.2025, così provvede:
[...] Parte_2
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in
Varedo (MB) il 13 giugno 1998 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Varedo, anno 1998, n. 18, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Varedo (MB), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge.
IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 14 maggio 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi