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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/03/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2835/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Stabile e con lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
contro
, in persona del legale AR rappresentante pro tempore, con sede legale in alla via Unità Italiana, 28, CP_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Lumaca e Marco Alois e con gli stessi elettivamente domiciliata presso l'U.O.C. Affari Legali in alla via Unità Italiana, 28 CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.05.2023, la ricorrente indicata in epigrafe, premettendo di essere dipendente dell' dal 01.01.2022, in servizio presso il Presidio Ospedaliero CP_1
di Maddaloni, nel reparto di Terapia Intensiva Rianimazione, con la qualifica di
Collaboratore Professionale sanitario Infermiere, inquadrata in cat. D fascia 0, nonché di osservare un orario di lavoro pari a 36 ore settimanali, come previsto dall'art. 43 del CCNL Comparto triennio 2019/2021, esponeva di essere - nello svolgimento delle proprie Pt_2
mansioni - obbligata, in ragione delle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto, ad utilizzare la divisa (costituita da camice o casacca e pantaloni, felpe e zoccoli) fornita dall'Azienda e dalla stessa custodita nei locali aziendali nella fase immediatamente precedente la prestazione lavorativa, per dismetterla nella fase immediatamente successiva nonché ad attendere alle operazioni di lettura delle cartelle cliniche e di scambio verbale di informazioni (“c.d. passaggio di consegne”) con i colleghi “montanti” e con quelli
“smontanti”.
Lamentava, inoltre, che le predette operazioni – pena l'irrogazione di sanzioni disciplinari da parte della datrice di lavoro – venivano dalla stessa svolte al di fuori del normale orario di lavoro, dovendo ella necessariamente recarsi presso il presidio ospedaliero diversi minuti prima dell'inizio del turno lavorativo, onde raggiungere gli spogliatoi, cambiarsi e accedere al proprio reparto con indosso la divisa;
specificava che, allo stesso modo, terminato il proprio turno di servizio, poteva allontanarsi dal reparto e timbrare per poi dismettere la divisa, uscendo, quindi, dall' diversi minuti dopo la fine del turno;
specificava, CP_1 infine, di espletare il proprio turno di servizio presso il Reparto di Terapia Intensiva
Rianimazione, situato al piano piano e che il marcatempo è ubicato al piano terra mentre gli spogliatoi sono situati al secondo piano.
Per tali ragioni, dunque, assumeva di aver diritto a vedersi retribuito il predetto tempo, sia in entrata che in uscita, in quanto comunque impiegato al servizio del datore di lavoro e, pertanto, da qualificarsi come orario lavorativo a tutti gli effetti.
Tanto premesso in fatto, richiamava, a supporto del proprio diritto a vedersi retribuito il tempo occorrente per indossare e dismettere la divisa, la direttiva della Giunta Regionale della Campania recante prot. N. 3153/C del 08.10.2010, precisando che il contenuta di tale Cont direttiva regionale veniva fatto proprio dall' con atto deliberativo n° 1370 del 17.11.2010, cui seguiva anche apposita comunicazione recante protocollo n° 457/GRU del 21.01.2011 a firma della dott.ssa Cosentino, che invitava tutti i responsabili di Presidio e distretto ad assicurare il corretto adempimento della predetta deliberazione n.° 1370.
Assumeva, infine, che parte resistente, con la deliberazione n° 998 del 31.07.2020, recepiva il contenuto del Contratto Integrativo Decentrato sottoscritto in data 18.05.2020 che, all'art. 3, punto 2, riconosceva, per l'appunto, il diritto alla vestizione e svestizione. Deduceva, infine, che la problematica in questione era stata oggetto di numerose pronunce della giurisprudenza di merito e legittimità evidenziando come la Suprema Corte, a più riprese, ha ritenuto che il tempo tuta sia senz'altro computabile nella nozione di lavoro ordinario allorquando l'attività risulti imposta ed eterodiretta dal datore di lavoro che ne disciplina, dunque, il tempo e il luogo di esecuzione.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “- accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, il diritto della ricorrente ad ottenere mensilmente in aggiunta anche la retribuzione corrispondente a dieci minuti per ogni turno di lavoro per le collegate operazioni di vestizione e vestizione e passaggio di consegne
a far data dalla assunzione 01/01/2022 ovvero secondo giustizia. Con riserva di ogni azione a parte anche per la quantificazione. - Accertare e dichiarare l'obbligo della convenuta datrice
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, sede legale in via Unità AR
d'Italia 28 81100 , autonomamente, di corrispondere alla parte istante il corrispettivo di dieci CP_1 minuti di retribuzione per ogni turno di lavoro effettuato, da indicarsi, accertarsi e quantificarsi in separato giudizio. - Lasciare salvo il diritto di ogni altra determinazione”, con vittoria di spese e con attribuzione.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva l' AR
, in persona del legale rappresentante p.t., che, preliminarmente, eccepiva
[...]
l'intervenuta prescrizione parziale quinquennale del diritto ex adverso vantato e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, chiedeva il rigetto del ricorso.
In particolare, deduceva l'infondatezza della domanda assumendo come, sotto il profilo meramente contrattuale, il c.d. “tempo tuta” non poteva esser considerato alla stregua dell'attività di servizio da computare nell'orario lavorativo e, dunque, nella retribuzione.
Sul punto, facendo leva su quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
20179/2018, sottolineava il carattere di attività prodromica all'attività lavorativa delle operazioni di vestizione e svestizione, rientrante a pieno titolo nell'alveo degli obblighi incombenti sul prestatore di lavoro al fine di adempiere diligentemente e correttamente la prestazione lavorativa, estraneo al sinallagma contrattuale, e, pertanto, non retribuibile.
Contestava, in ogni caso, quanto assunto dalla ricorrente in ordine al posizionamento del badge, asserendo che, nel Presidio Ospedaliero di Maddaloni, esso è ubicato al piano terra dell'edificio, costringendo, quindi, il personale, all'inizio del turno - nell'ordine - ad effettuare la timbratura in entrata a recarsi negli spogliatoi per indossare la divisa e, parimenti, al termine del turno, a dismettere la divisa, ad uscire dagli spogliatoi/reparto e ad effettuare la timbratura in uscita.
Contestava, inoltre, l'esistenza di un'eccedenza oraria non contabilizzata dal datore di lavoro, in assenza delle rilevazioni risultanti dai cartellini marcatempo, e non remunerata o considerata in alcun modo (recupero orario, straordinario, monte ore). Affermava, inoltre, che parte ricorrente nulla aveva dedotto, né provato, circa l'esistenza di direttive datoriali sui tempi di vestizione e dei conseguenti controlli sull'attività di vestizione, non essendo, ad ogni buon conto, mai stato assoggettato ad alcuna disposizione aziendale che gli imponesse di timbrare il cartellino dopo aver indossato la divisa e prima di dismetterla.
Concludeva evidenziando che, in ogni caso, l'attività di vestizione/svestizione così come lo scambio di consegne non erano mai state effettuate prima dell'inizio e dopo la fine del turno, ma rispettivamente dopo aver timbrato il cartellino in entrata e prima di aver timbrato il cartellino in uscita.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
La domanda è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, questo Giudice ritiene di condividere le argomentazioni adottate da giurisprudenza di questo Tribunale in fattispecie del tutto analoghe alla presente e che in questa sede si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Appare opportuno, preliminarmente, ricostruire il quadro giurisprudenziale di riferimento in ordine all'esistenza del diritto alla remunerazione del tempo dedicato alla vestizione/svestizione e, quindi, al passaggio di consegne, partendo proprio dalla nozione di orario di lavoro.
Com'è noto, l'art. 1, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 66/03, che ha recepito le Direttive 93/104
e 00/34 CE, concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, definisce orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
Nella lettura della giurisprudenza comunitaria, il fattore determinante che qualifica l'orario di lavoro è stato in genere ravvisato nell'obbligo per il lavoratore di essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e di tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (v., in tal senso, sent. Dellas e a., C-14/04, punto 48, nonché ordinanze Vorel, C-437105, punto 28, e
Grigore, C258/10, punto 63); pertanto, affinché un lavoratore possa essere considerato a disposizione del proprio datore di lavoro, egli deve essere posto in una situazione nella quale è obbligato giuridicamente ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro e ad esercitare la propria attività per il medesimo.
La giurisprudenza di legittimità, in relazione al diritto alla remunerazione del tempo impiegato per la vestizione/svestizione, ha ritenuto che ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo in cui indossare la divisa, l'attività di vestizione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa e, come tale, non deve essere retribuita (cfr. Cass. n. 15734/03; Cass. n. 19273/06, secondo cui se il lavoratore può scegliere, oltre che il tempo, anche il luogo ove indossare la divisa - anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro - l'attività rientra negli atti di diligenza preparatoria e, come tale, non deve essere retribuita;
Cass. n. 9215/12).
La Corte di Cassazione ha, però, anche chiarito che “nel rapporto di lavoro deve distinguersi una fase finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, e una fase preparatoria, relativa a prestazioni o attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina d'impresa ex art. 2104 c.c., comma 2 e autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale ad esempio può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria;
di conseguenza al tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro (tempo estraneo a quello destinato alla prestazione lavorativa finale) deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva” (v. Cass. n. 19358/2010); in tali ipotesi, cioè,
l'operazione risulta eterodiretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo e il luogo di esecuzione, per cui, rientrando nel tempo di lavoro, il periodo necessario a compierla deve essere retribuito (ex plurimis Cass. n. 9215/2012).
Recentemente, inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il tempo per la vestizione e svestizione deve essere remunerato non solo nei casi di eterodirezione
“esplicita”, ma anche in quelli di eterodirezione “implicita”, considerata la funzione assolta dalla divisa per alcune categorie professionali. In particolare, con riferimento alla divisa degli infermieri, si è affermato che le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi dell'obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria, perché trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell'Azienda ma dell'igiene pubblica e, come tali, esse devono ritenersi implicitamente autorizzate da parte dell' stessa;
per il lavoro all'interno delle CP_1
strutture sanitarie, infatti, anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (cfr. Cass. n. 3901/19, Cass. n.
12935/18).
Le citate pronunce rappresentano, del resto, uno sviluppo del precedente indirizzo, secondo cui l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti - quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento - o dalla specifica funzione che devono assolvere (Cass. n. 16604/19).
Pur con definizioni non sempre coincidenti, essendosi fatto riferimento in alcuni casi al concetto di “eterodirezione implicita”, in altri all'obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, in altri ancora all'esistenza di una “autorizzazione implicita”,
l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è, dunque, saldamente ancorato al riconoscimento dell'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora essa sia effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno (Cass. n. 16604/19).
Orbene, tanto premesso in termini generali, venendo al caso di specie, la domanda deve essere respinta per carenza di allegazioni e, quindi, di prova.
La ricorrente deduce di aver impiegato un tempo eccedentario rispetto a quello retribuito, per la vestizione/svestizione, ma non puntualizza in ricorso l'esatta articolazione temporale della prestazione lavorativa dedotta: invero, l'istante, dopo aver precisato di aver osservato un orario lavorativo normale pari a 36 ore settimanali, non specifica in nessun punto del ricorso né l'orario di inizio del turno di lavoro né quello in cui aveva termine la prestazione,
e neppure chiarisce l'orario esatto in cui avrebbe eseguito le operazioni di vestizione/svestizione, limitandosi a collocarle subito prima dell'inizio (ovvero subito dopo la fine) dell'orario rilevato tramite “badge”.
Trattandosi di un elemento integrante il fatto costitutivo del diritto in questa sede azionato,
l'onere deduttivo specifico e, quindi, probatorio, non può che ritenersi a carico della parte che lo invoca. In altri termini, poiché la ricorrente configura la vestizione e la svestizione della divisa come un'attività aggiuntiva rispetto a quella che assume essere stata effettivamente retribuita dal datore, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697, comma 1, c.c., sarebbe stato suo specifico onere dedurre puntualmente le modalità di esecuzione di detta attività preparatoria, anche al fine di corroborare le conclusioni che, altrettanto genericamente, ne trae sulla sua effettiva durata.
Di conseguenza, è da escludere che tale onere potesse essere adempiuto mediante l'espletamento della richiesta prova testimoniale, rilevato che le circostanze capitolate in ricorso risultano generiche e valutative, dunque inidonee ad offrire la prova dell'effettivo orario di ingresso e di uscita dei lavoratori, in assenza di deduzioni orarie specifiche.
Oltre alla evidenziata carenza assertiva, va poi osservato che, nella fattispecie al vaglio, manca del tutto la prova che l'attività di vestizione/svestizione al di fuori dell'orario di lavoro retribuito fosse eteroimposta dal datore di lavoro.
Nella specie, manca qualsivoglia allegazione in ordine alla eteroimposizione/eterodirezione esplicita, giacché dalla lettura del libello introduttivo non si ricava la descrizione delle modalità con cui sarebbe stata comunicata la procedura da seguire per effettuare correttamente le operazioni di vestizione/svestizione, né
l'indicazione dell'organo aziendale che avrebbe impartito un ordine in tal senso, come pure del soggetto eventualmente preposto al controllo di tali operazioni, e in ogni caso non è fatta menzione di provvedimenti disciplinari sofferti (anche non direttamente).
D'altro canto, pur volendo fare applicazione dei già ricordati principi in tema di
“eterodirezione implicita”, appare evidente, in base alle risultanze di causa, che neppure questa ricorre nel caso in esame.
Invero, la scrivente non ignora – né intende discostarsene – la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla parte ricorrente (cfr. Cass. ord. n. 8632/2020) in tema di eterodirezione implicita derivante dalla natura degli indumenti, secondo cui “la eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina di impresa, ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento, o dalla specifica funzione che devono assolvere, per obbligo imposto, lo si ripete, dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene attinenti alla gestione del servizio pubblico ed alla stessa incolumità del personale addetto”.
Tuttavia, reputa questo giudice che, nel caso di specie, le deduzioni attoree sul rispetto delle norme a tutela dell'igiene e della salute pubblica siano del tutto inconferenti e finanche contraddittorie: altro è il dovere – quello sì, eteroimposto – di effettuare le operazioni propedeutiche all'inizio della prestazione lavorativa vera e propria all'interno del presidio sanitario, nei locali a ciò adibiti;
altro è far discendere da tale obbligo – come vorrebbe parte ricorrente – l'ulteriore e diversa imposizione relativa al momento esatto in cui dette operazioni debbano essere compiute.
In particolare, nulla induce a presumere che tale momento si debba necessariamente collocare prima della timbratura del cartellino marcatempo in entrata, anziché immediatamente dopo (e, viceversa, subito dopo e non prima della timbratura in uscita). Contr Infatti, a tale riguardo, l' ha fermamente contestato la circostanza dedotta in ricorso circa il fatto che la vestizione e svestizione della divisa avvenisse rispettivamente prima della timbratura in entrata e dopo la timbratura in uscita, offrendo una ricostruzione esattamente opposta a quella lacunosamente descritta in ricorso.
Specificamente, secondo quanto precisato dalla stessa lavoratrice istante – e Contr opportunamente rimarcato dall' – nel PO di Maddaloni il “badge” è posizionato al piano terra dell'edificio, mentre gli spogliatoi si trovano al secondo piano, ragion per cui appare poco credibile che il dipendente, anziché effettuare la timbratura all'ingresso, si rechi prima negli spogliatoi ubicati al secondo piano per indossare la divisa, e poi scenda di nuovo al piano terra ad effettuare la timbratura;
com'è altrettanto illogico che, anziché dismettere la divisa per poi scendere al piano terra e “beggiare”, scenda appositamente ad effettuare la timbratura prima di cambiarsi, per poi risalire al piano, svestirsi e, quindi, scendere nuovamente al piano terra per uscire dall'ospedale.
Peraltro, accedendo alla (inverosimile) prospettazione attorea, che parrebbe fondata su una presunta eterodirezione implicita derivante dalla natura stessa e dalla funzione della divisa nel comparto sanitario, si dovrebbe ammettere che, stante l'allocazione del dispositivo marcatempo all'ingresso del presidio ospedaliero (circostanza incontestata), l'istante abbia posto in essere, per implicito ordine dell' , una condotta idonea a AR
contaminare la divisa da lavoro, dovendo ella prima indossare la divisa e poi attraversare il presidio e la parte aperta al pubblico per provvedere alla timbratura;
in altri termini, la Contr condotta asseritamente imposta dall' sarebbe paradossalmente tale da pregiudicare il bene – l'igiene pubblica, appunto – che, di contro, dovrebbe essere garantito attraverso la vestizione nell'imminenza della prestazione lavorativa.
Non a caso, l'odierna ricorrente si è limitata ad esporre di indossare la divisa e successivamente registrare la presenza, ovvero registrare l'uscita e successivamente cambiarsi, senza però fornire alcuna spiegazione in merito alla pretesa obbligatorietà (per imposizione esplicita o implicita) di tale sequenza.
Non possono, infine, trarsi, elementi a conforto della tesi di parte ricorrente dall'atto deliberativo n° 1370 del 17.11.2010, cui seguiva anche apposita comunicazione recante protocollo n° 457/GRU del 21.01.2011 a firma della dott.ssa Cosentino: nella comunicazione a firma della dott.ssa Cosentino si prende atto della “mancata uniformità di applicazione” del Decreto n. 21/2010 della Regione Campania “sulle modalità di passaggio di consegne per il personale del comparto turnista”. È evidente, allora, che la comunicazione in parola non contiene alcun riconoscimento dell'asserita mancata retribuzione del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, considerato che la giurisprudenza è unanime nel ritenere che sussiste il diritto alla retribuzione del cd. “tempo tuta”, a condizione che ricorra la prova che il datore di lavoro abbia imposto la timbratura in un momento successivo alla vestizione e in fase precedente alla svestizione e, comunque, dell'effettiva eccedenza del tempo di lavoro rispetto a quello retribuito – entrambe assenti, nella fattispecie in esame – il ricorso va rigettato, con assorbimento delle ulteriori doglianze.
Il tipo di decisione e la serialità del contenzioso, tenuto conto altresì dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
a) rigetta la domanda;
b) compensa integralmente le spese di lite.
S. Maria C.V., 19.03.2025 Il Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2835/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Stabile e con lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
contro
, in persona del legale AR rappresentante pro tempore, con sede legale in alla via Unità Italiana, 28, CP_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Lumaca e Marco Alois e con gli stessi elettivamente domiciliata presso l'U.O.C. Affari Legali in alla via Unità Italiana, 28 CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.05.2023, la ricorrente indicata in epigrafe, premettendo di essere dipendente dell' dal 01.01.2022, in servizio presso il Presidio Ospedaliero CP_1
di Maddaloni, nel reparto di Terapia Intensiva Rianimazione, con la qualifica di
Collaboratore Professionale sanitario Infermiere, inquadrata in cat. D fascia 0, nonché di osservare un orario di lavoro pari a 36 ore settimanali, come previsto dall'art. 43 del CCNL Comparto triennio 2019/2021, esponeva di essere - nello svolgimento delle proprie Pt_2
mansioni - obbligata, in ragione delle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto, ad utilizzare la divisa (costituita da camice o casacca e pantaloni, felpe e zoccoli) fornita dall'Azienda e dalla stessa custodita nei locali aziendali nella fase immediatamente precedente la prestazione lavorativa, per dismetterla nella fase immediatamente successiva nonché ad attendere alle operazioni di lettura delle cartelle cliniche e di scambio verbale di informazioni (“c.d. passaggio di consegne”) con i colleghi “montanti” e con quelli
“smontanti”.
Lamentava, inoltre, che le predette operazioni – pena l'irrogazione di sanzioni disciplinari da parte della datrice di lavoro – venivano dalla stessa svolte al di fuori del normale orario di lavoro, dovendo ella necessariamente recarsi presso il presidio ospedaliero diversi minuti prima dell'inizio del turno lavorativo, onde raggiungere gli spogliatoi, cambiarsi e accedere al proprio reparto con indosso la divisa;
specificava che, allo stesso modo, terminato il proprio turno di servizio, poteva allontanarsi dal reparto e timbrare per poi dismettere la divisa, uscendo, quindi, dall' diversi minuti dopo la fine del turno;
specificava, CP_1 infine, di espletare il proprio turno di servizio presso il Reparto di Terapia Intensiva
Rianimazione, situato al piano piano e che il marcatempo è ubicato al piano terra mentre gli spogliatoi sono situati al secondo piano.
Per tali ragioni, dunque, assumeva di aver diritto a vedersi retribuito il predetto tempo, sia in entrata che in uscita, in quanto comunque impiegato al servizio del datore di lavoro e, pertanto, da qualificarsi come orario lavorativo a tutti gli effetti.
Tanto premesso in fatto, richiamava, a supporto del proprio diritto a vedersi retribuito il tempo occorrente per indossare e dismettere la divisa, la direttiva della Giunta Regionale della Campania recante prot. N. 3153/C del 08.10.2010, precisando che il contenuta di tale Cont direttiva regionale veniva fatto proprio dall' con atto deliberativo n° 1370 del 17.11.2010, cui seguiva anche apposita comunicazione recante protocollo n° 457/GRU del 21.01.2011 a firma della dott.ssa Cosentino, che invitava tutti i responsabili di Presidio e distretto ad assicurare il corretto adempimento della predetta deliberazione n.° 1370.
Assumeva, infine, che parte resistente, con la deliberazione n° 998 del 31.07.2020, recepiva il contenuto del Contratto Integrativo Decentrato sottoscritto in data 18.05.2020 che, all'art. 3, punto 2, riconosceva, per l'appunto, il diritto alla vestizione e svestizione. Deduceva, infine, che la problematica in questione era stata oggetto di numerose pronunce della giurisprudenza di merito e legittimità evidenziando come la Suprema Corte, a più riprese, ha ritenuto che il tempo tuta sia senz'altro computabile nella nozione di lavoro ordinario allorquando l'attività risulti imposta ed eterodiretta dal datore di lavoro che ne disciplina, dunque, il tempo e il luogo di esecuzione.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “- accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, il diritto della ricorrente ad ottenere mensilmente in aggiunta anche la retribuzione corrispondente a dieci minuti per ogni turno di lavoro per le collegate operazioni di vestizione e vestizione e passaggio di consegne
a far data dalla assunzione 01/01/2022 ovvero secondo giustizia. Con riserva di ogni azione a parte anche per la quantificazione. - Accertare e dichiarare l'obbligo della convenuta datrice
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, sede legale in via Unità AR
d'Italia 28 81100 , autonomamente, di corrispondere alla parte istante il corrispettivo di dieci CP_1 minuti di retribuzione per ogni turno di lavoro effettuato, da indicarsi, accertarsi e quantificarsi in separato giudizio. - Lasciare salvo il diritto di ogni altra determinazione”, con vittoria di spese e con attribuzione.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva l' AR
, in persona del legale rappresentante p.t., che, preliminarmente, eccepiva
[...]
l'intervenuta prescrizione parziale quinquennale del diritto ex adverso vantato e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, chiedeva il rigetto del ricorso.
In particolare, deduceva l'infondatezza della domanda assumendo come, sotto il profilo meramente contrattuale, il c.d. “tempo tuta” non poteva esser considerato alla stregua dell'attività di servizio da computare nell'orario lavorativo e, dunque, nella retribuzione.
Sul punto, facendo leva su quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
20179/2018, sottolineava il carattere di attività prodromica all'attività lavorativa delle operazioni di vestizione e svestizione, rientrante a pieno titolo nell'alveo degli obblighi incombenti sul prestatore di lavoro al fine di adempiere diligentemente e correttamente la prestazione lavorativa, estraneo al sinallagma contrattuale, e, pertanto, non retribuibile.
Contestava, in ogni caso, quanto assunto dalla ricorrente in ordine al posizionamento del badge, asserendo che, nel Presidio Ospedaliero di Maddaloni, esso è ubicato al piano terra dell'edificio, costringendo, quindi, il personale, all'inizio del turno - nell'ordine - ad effettuare la timbratura in entrata a recarsi negli spogliatoi per indossare la divisa e, parimenti, al termine del turno, a dismettere la divisa, ad uscire dagli spogliatoi/reparto e ad effettuare la timbratura in uscita.
Contestava, inoltre, l'esistenza di un'eccedenza oraria non contabilizzata dal datore di lavoro, in assenza delle rilevazioni risultanti dai cartellini marcatempo, e non remunerata o considerata in alcun modo (recupero orario, straordinario, monte ore). Affermava, inoltre, che parte ricorrente nulla aveva dedotto, né provato, circa l'esistenza di direttive datoriali sui tempi di vestizione e dei conseguenti controlli sull'attività di vestizione, non essendo, ad ogni buon conto, mai stato assoggettato ad alcuna disposizione aziendale che gli imponesse di timbrare il cartellino dopo aver indossato la divisa e prima di dismetterla.
Concludeva evidenziando che, in ogni caso, l'attività di vestizione/svestizione così come lo scambio di consegne non erano mai state effettuate prima dell'inizio e dopo la fine del turno, ma rispettivamente dopo aver timbrato il cartellino in entrata e prima di aver timbrato il cartellino in uscita.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
La domanda è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, questo Giudice ritiene di condividere le argomentazioni adottate da giurisprudenza di questo Tribunale in fattispecie del tutto analoghe alla presente e che in questa sede si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Appare opportuno, preliminarmente, ricostruire il quadro giurisprudenziale di riferimento in ordine all'esistenza del diritto alla remunerazione del tempo dedicato alla vestizione/svestizione e, quindi, al passaggio di consegne, partendo proprio dalla nozione di orario di lavoro.
Com'è noto, l'art. 1, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 66/03, che ha recepito le Direttive 93/104
e 00/34 CE, concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, definisce orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
Nella lettura della giurisprudenza comunitaria, il fattore determinante che qualifica l'orario di lavoro è stato in genere ravvisato nell'obbligo per il lavoratore di essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e di tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (v., in tal senso, sent. Dellas e a., C-14/04, punto 48, nonché ordinanze Vorel, C-437105, punto 28, e
Grigore, C258/10, punto 63); pertanto, affinché un lavoratore possa essere considerato a disposizione del proprio datore di lavoro, egli deve essere posto in una situazione nella quale è obbligato giuridicamente ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro e ad esercitare la propria attività per il medesimo.
La giurisprudenza di legittimità, in relazione al diritto alla remunerazione del tempo impiegato per la vestizione/svestizione, ha ritenuto che ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo in cui indossare la divisa, l'attività di vestizione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa e, come tale, non deve essere retribuita (cfr. Cass. n. 15734/03; Cass. n. 19273/06, secondo cui se il lavoratore può scegliere, oltre che il tempo, anche il luogo ove indossare la divisa - anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro - l'attività rientra negli atti di diligenza preparatoria e, come tale, non deve essere retribuita;
Cass. n. 9215/12).
La Corte di Cassazione ha, però, anche chiarito che “nel rapporto di lavoro deve distinguersi una fase finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, e una fase preparatoria, relativa a prestazioni o attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina d'impresa ex art. 2104 c.c., comma 2 e autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale ad esempio può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria;
di conseguenza al tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro (tempo estraneo a quello destinato alla prestazione lavorativa finale) deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva” (v. Cass. n. 19358/2010); in tali ipotesi, cioè,
l'operazione risulta eterodiretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo e il luogo di esecuzione, per cui, rientrando nel tempo di lavoro, il periodo necessario a compierla deve essere retribuito (ex plurimis Cass. n. 9215/2012).
Recentemente, inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il tempo per la vestizione e svestizione deve essere remunerato non solo nei casi di eterodirezione
“esplicita”, ma anche in quelli di eterodirezione “implicita”, considerata la funzione assolta dalla divisa per alcune categorie professionali. In particolare, con riferimento alla divisa degli infermieri, si è affermato che le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi dell'obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria, perché trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell'Azienda ma dell'igiene pubblica e, come tali, esse devono ritenersi implicitamente autorizzate da parte dell' stessa;
per il lavoro all'interno delle CP_1
strutture sanitarie, infatti, anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (cfr. Cass. n. 3901/19, Cass. n.
12935/18).
Le citate pronunce rappresentano, del resto, uno sviluppo del precedente indirizzo, secondo cui l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti - quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento - o dalla specifica funzione che devono assolvere (Cass. n. 16604/19).
Pur con definizioni non sempre coincidenti, essendosi fatto riferimento in alcuni casi al concetto di “eterodirezione implicita”, in altri all'obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, in altri ancora all'esistenza di una “autorizzazione implicita”,
l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è, dunque, saldamente ancorato al riconoscimento dell'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora essa sia effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno (Cass. n. 16604/19).
Orbene, tanto premesso in termini generali, venendo al caso di specie, la domanda deve essere respinta per carenza di allegazioni e, quindi, di prova.
La ricorrente deduce di aver impiegato un tempo eccedentario rispetto a quello retribuito, per la vestizione/svestizione, ma non puntualizza in ricorso l'esatta articolazione temporale della prestazione lavorativa dedotta: invero, l'istante, dopo aver precisato di aver osservato un orario lavorativo normale pari a 36 ore settimanali, non specifica in nessun punto del ricorso né l'orario di inizio del turno di lavoro né quello in cui aveva termine la prestazione,
e neppure chiarisce l'orario esatto in cui avrebbe eseguito le operazioni di vestizione/svestizione, limitandosi a collocarle subito prima dell'inizio (ovvero subito dopo la fine) dell'orario rilevato tramite “badge”.
Trattandosi di un elemento integrante il fatto costitutivo del diritto in questa sede azionato,
l'onere deduttivo specifico e, quindi, probatorio, non può che ritenersi a carico della parte che lo invoca. In altri termini, poiché la ricorrente configura la vestizione e la svestizione della divisa come un'attività aggiuntiva rispetto a quella che assume essere stata effettivamente retribuita dal datore, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697, comma 1, c.c., sarebbe stato suo specifico onere dedurre puntualmente le modalità di esecuzione di detta attività preparatoria, anche al fine di corroborare le conclusioni che, altrettanto genericamente, ne trae sulla sua effettiva durata.
Di conseguenza, è da escludere che tale onere potesse essere adempiuto mediante l'espletamento della richiesta prova testimoniale, rilevato che le circostanze capitolate in ricorso risultano generiche e valutative, dunque inidonee ad offrire la prova dell'effettivo orario di ingresso e di uscita dei lavoratori, in assenza di deduzioni orarie specifiche.
Oltre alla evidenziata carenza assertiva, va poi osservato che, nella fattispecie al vaglio, manca del tutto la prova che l'attività di vestizione/svestizione al di fuori dell'orario di lavoro retribuito fosse eteroimposta dal datore di lavoro.
Nella specie, manca qualsivoglia allegazione in ordine alla eteroimposizione/eterodirezione esplicita, giacché dalla lettura del libello introduttivo non si ricava la descrizione delle modalità con cui sarebbe stata comunicata la procedura da seguire per effettuare correttamente le operazioni di vestizione/svestizione, né
l'indicazione dell'organo aziendale che avrebbe impartito un ordine in tal senso, come pure del soggetto eventualmente preposto al controllo di tali operazioni, e in ogni caso non è fatta menzione di provvedimenti disciplinari sofferti (anche non direttamente).
D'altro canto, pur volendo fare applicazione dei già ricordati principi in tema di
“eterodirezione implicita”, appare evidente, in base alle risultanze di causa, che neppure questa ricorre nel caso in esame.
Invero, la scrivente non ignora – né intende discostarsene – la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla parte ricorrente (cfr. Cass. ord. n. 8632/2020) in tema di eterodirezione implicita derivante dalla natura degli indumenti, secondo cui “la eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina di impresa, ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento, o dalla specifica funzione che devono assolvere, per obbligo imposto, lo si ripete, dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene attinenti alla gestione del servizio pubblico ed alla stessa incolumità del personale addetto”.
Tuttavia, reputa questo giudice che, nel caso di specie, le deduzioni attoree sul rispetto delle norme a tutela dell'igiene e della salute pubblica siano del tutto inconferenti e finanche contraddittorie: altro è il dovere – quello sì, eteroimposto – di effettuare le operazioni propedeutiche all'inizio della prestazione lavorativa vera e propria all'interno del presidio sanitario, nei locali a ciò adibiti;
altro è far discendere da tale obbligo – come vorrebbe parte ricorrente – l'ulteriore e diversa imposizione relativa al momento esatto in cui dette operazioni debbano essere compiute.
In particolare, nulla induce a presumere che tale momento si debba necessariamente collocare prima della timbratura del cartellino marcatempo in entrata, anziché immediatamente dopo (e, viceversa, subito dopo e non prima della timbratura in uscita). Contr Infatti, a tale riguardo, l' ha fermamente contestato la circostanza dedotta in ricorso circa il fatto che la vestizione e svestizione della divisa avvenisse rispettivamente prima della timbratura in entrata e dopo la timbratura in uscita, offrendo una ricostruzione esattamente opposta a quella lacunosamente descritta in ricorso.
Specificamente, secondo quanto precisato dalla stessa lavoratrice istante – e Contr opportunamente rimarcato dall' – nel PO di Maddaloni il “badge” è posizionato al piano terra dell'edificio, mentre gli spogliatoi si trovano al secondo piano, ragion per cui appare poco credibile che il dipendente, anziché effettuare la timbratura all'ingresso, si rechi prima negli spogliatoi ubicati al secondo piano per indossare la divisa, e poi scenda di nuovo al piano terra ad effettuare la timbratura;
com'è altrettanto illogico che, anziché dismettere la divisa per poi scendere al piano terra e “beggiare”, scenda appositamente ad effettuare la timbratura prima di cambiarsi, per poi risalire al piano, svestirsi e, quindi, scendere nuovamente al piano terra per uscire dall'ospedale.
Peraltro, accedendo alla (inverosimile) prospettazione attorea, che parrebbe fondata su una presunta eterodirezione implicita derivante dalla natura stessa e dalla funzione della divisa nel comparto sanitario, si dovrebbe ammettere che, stante l'allocazione del dispositivo marcatempo all'ingresso del presidio ospedaliero (circostanza incontestata), l'istante abbia posto in essere, per implicito ordine dell' , una condotta idonea a AR
contaminare la divisa da lavoro, dovendo ella prima indossare la divisa e poi attraversare il presidio e la parte aperta al pubblico per provvedere alla timbratura;
in altri termini, la Contr condotta asseritamente imposta dall' sarebbe paradossalmente tale da pregiudicare il bene – l'igiene pubblica, appunto – che, di contro, dovrebbe essere garantito attraverso la vestizione nell'imminenza della prestazione lavorativa.
Non a caso, l'odierna ricorrente si è limitata ad esporre di indossare la divisa e successivamente registrare la presenza, ovvero registrare l'uscita e successivamente cambiarsi, senza però fornire alcuna spiegazione in merito alla pretesa obbligatorietà (per imposizione esplicita o implicita) di tale sequenza.
Non possono, infine, trarsi, elementi a conforto della tesi di parte ricorrente dall'atto deliberativo n° 1370 del 17.11.2010, cui seguiva anche apposita comunicazione recante protocollo n° 457/GRU del 21.01.2011 a firma della dott.ssa Cosentino: nella comunicazione a firma della dott.ssa Cosentino si prende atto della “mancata uniformità di applicazione” del Decreto n. 21/2010 della Regione Campania “sulle modalità di passaggio di consegne per il personale del comparto turnista”. È evidente, allora, che la comunicazione in parola non contiene alcun riconoscimento dell'asserita mancata retribuzione del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, considerato che la giurisprudenza è unanime nel ritenere che sussiste il diritto alla retribuzione del cd. “tempo tuta”, a condizione che ricorra la prova che il datore di lavoro abbia imposto la timbratura in un momento successivo alla vestizione e in fase precedente alla svestizione e, comunque, dell'effettiva eccedenza del tempo di lavoro rispetto a quello retribuito – entrambe assenti, nella fattispecie in esame – il ricorso va rigettato, con assorbimento delle ulteriori doglianze.
Il tipo di decisione e la serialità del contenzioso, tenuto conto altresì dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
a) rigetta la domanda;
b) compensa integralmente le spese di lite.
S. Maria C.V., 19.03.2025 Il Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico