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Decreto 14 aprile 2025
Decreto 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, decreto 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO di CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
Il Consigliere designato, dott.ssa Cristina Fois ha pronunziato il seguente
DECRETO
nel procedimento n. 84/2025 V.G. promosso con ricorso iscritto a ruolo il 31.03.2025 da
[...]
(C.F. P.I. elettivamente domiciliata in Palermo Piazza Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Vittorio Emanuele Orlando n.33, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Manzella che la rappresenta e difende come da procura in atti,
contro
, in persona del pro tempore. Controparte_1 CP_2
Premesso che
- in data 1/06/2015, con sentenza n. 15/2015 il Tribunale di Sassari dichiarava il fallimento della società MIPEV S.r.l.;
- in data 11/02/2016 il G.D. ammetteva al passivo l'odierna ricorrente per il credito privilegiato complessivo di euro 18.486,97, di cui euro 3.208,48 privilegiati ed euro
15.278,49 al chirografo;
- la procedura concorsuale de qua è tuttora pendente e allo stato la ricorrente non ha ancora ottenuto il soddisfacimento delle proprie pretese;
- qualora il procedimento presupposto, non ancora concluso, abbia già superato il termine di sei anni è possibile agire per ottenere l'indennizzo per l'eccessiva durata del processo (v.
Corte costituzionale sentenza n. 88/2018);
- la domanda di ammissione al passivo fallimentare nel procedimento presupposto, per quanto datata 27/08/2015, veniva depositata in via telematica dal curatore soltanto il 28/10/2015 (v. annotazione di cancelleria del 8/04/20025 depositata agli atti);
Rilevato che
- nell'attuale procedimento l'eccessiva durata del processo deve essere determinata nel modo seguente: dal 28/10/2015, data di deposito telematico della domanda di ammissione al passivo fallimentare al 31/03/2025, data di iscrizione a ruolo del presente procedimento;
- non sono presenti agli atti elementi atti a giustificare il superamento del termine massimo di cui all'art. 2, comma 2 bis, legge 89/2001; - ai fini della liquidazione dell'indennizzo, in ragione degli indicati termini a quo e ad quem e del disposto dell'art. 2 bis, comma 1, legge 89/2001, deve essere considerato sussistente un periodo di eccessiva durata del processo pari a tre anni, non rilevando gli intervalli di tempo infrasemestrali (art. 2 bis L. 89/2001);
Ritenuto che la in considerazione dell'entità del credito insoddisfatto e della Parte_1
rilevata eccessiva durata del processo, abbia patito un danno indennizzabile;
danno che però, in ragione della natura prevalentemente chirografaria del credito insinuato e della conseguente verosimile consapevolezza dell'esiguità della somma concretamente ottenibile da parte dell'odierna ricorrente, deve essere liquidato nell'importo minimo di euro 400,00 per ognuno dei tre anni di eccessiva durata del processo, oltre interessi maturati e maturandi dalla domanda al saldo.
Non spetta invece la rivalutazione monetaria, in quanto l'indennizzo per eccessiva riparazione del processo non deriva da fatto illecito, ma da un obbligo ex lege.
Le spese, poste a favore della ricorrente e per lei a vantaggio del procuratore dichiaratosi antistatario, in ragione della limitata complessità fattuale e giuridica del procedimento de quo, devono essere liquidate nel valore minimo del procedimento monitorio, avuto riguardo al valore di euro 1.200,00 (cfr. Cass. n. 10367/2024), aumentato dell'incremento previsto per la predisposizione di collegamenti ipertestuali per PCT.
PQM
Ingiunge al , in persona del Ministro pro tempore, di pagare senza Controparte_1
dilazione a (C.F. , P.I. ) la somma di euro 1.200,00 a Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
titolo di indennizzo ex L. 89/001 per eccessiva durata del processo, con gli interessi legali dalla domanda al saldo, autorizzando in difetto la provvisoria esecuzione, nonché le spese della presente procedura, che liquida in euro 308,10 (euro 237,00 per compensi ed euro 71,10 per PCT) per compensi professionali, oltre € 110,64 per esborsi (di cui euro 27,00 per diritti di cancelleria ed euro 83,64 per diritti di copia), IVA e CPA, da distrarsi a favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 5 L. 89/2001.
Sassari, 11.4.2025.
Il consigliere designato
Dott.ssa Cristina Fois