Cass. civ., sez. II, sentenza 11/05/2023, n. 12751
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Sentenza 11 maggio 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, pubblicata il 11 maggio 2023. Le parti in causa hanno presentato richieste contrapposte riguardanti la legittimità di un intervento edilizio che violava le distanze legali previste dal D.M. 1444/1968. I ricorrenti sostenevano che l'opera fosse un "sopralzo" e quindi legittima, mentre i controricorrenti chiedevano l'arretramento della costruzione, ritenuta una nuova costruzione non conforme alle distanze. La Corte d'Appello di Brescia aveva accolto parzialmente l'appello incidentale, ma la Cassazione ha confermato che il giudicato amministrativo non era rilevante nel giudizio civile, poiché non si era pronunciato sul merito della legittimità dell'intervento. La Corte ha ribadito l'inderogabilità delle norme sulle distanze, affermando che l'intervento realizzato era sostanzialmente diverso dal preesistente e violava le distanze legali. Pertanto, ha rigettato il ricorso principale e accolto parzialmente il ricorso incidentale, rinviando alla Corte d'Appello per ulteriori valutazioni sul terrapieno, ritenuto soggetto a distanze legali.

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In tema di distanze, per effetto della modifica dell'art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380 del 2001, intervenuta con l'art. 10 d.l. n. 76 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 120 del 2020, rientrano nella nozione di "ristrutturazione edilizia" anche gli interventi di demolizione di edifici esistenti e loro ricostruzione con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche plano-volumetriche e tipologiche, purché sia mantenuto il volume preesistente, salvo che la legislazione vigente o gli strumenti comunali consentano incrementi di volume anche per interventi di rigenerazione urbana, con il limite del fedele ripristino del preesistente posto per gli edifici tutelati e per le zone A. In tutti i casi, l'intervento di demolizione-ricostruzione, indipendentemente dalla qualificazione come ristrutturazione o nuova costruzione, deve essere realizzato, ai fini delle distanze, sulla linea di confine del fabbricato demolito, anche quando questo sia legittimamente posto a una distanza da fabbricati e da confini inferiore da quelle attualmente previste.

Il giudice ordinario può disapplicare la concessione edilizia ritenuta illegittima, senza incorrere nella violazione del giudicato, quando il giudizio amministrativo relativo ad essa si sia concluso con sentenza di inammissibilità in rito, essendogli l'esercizio di tale potere precluso solo quando il giudice amministrativo abbia accertato la legittimità dell'atto con sentenza passata in giudicato, resa nel contraddittorio delle parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 11/05/2023, n. 12751
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12751
    Data del deposito : 11 maggio 2023

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