TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/12/2025, n. 6035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6035 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Quinta sezione civile
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 15 dicembre 2025, viene chiamata la causa iscritta al numero 6643/25
r.g.;
sono presenti il procuratore di parte ricorrente e l'avvocato Vincenzo Gullotta che insistono in atti;
indi, ai sensi dell'art. 429, c. p. c., il g. u. pronuncia la sentenza di seguito riportata con cui definisce il giudizio.
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice SA BA
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 6643/25 R.G.
promossa da
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (c.f. Parte_1
) e nata a [...] in data [...] CodiceFiscale_1 Parte_2
C.F. e residente in [...] rappresentata e CodiceFiscale_2
difesa giusta procura in atti dall'Avv. che difende anche se stesso ai Parte_1
sensi dell'art.86 c.p.c.e presso lo studio del quale, sito in Catania Via Messina,275 piano
I°, sono elettivamente domiciliati;
Ricorrenti
contro nato a [...] il [...] e res.te in Trecastagni, (CT), via della Controparte_1
Costituzione, 28, C.F.: rappr. e dif. dall'Avv. Vincenzo Gullotta C.F._3
pagina 2 di 8 presso il cui studio in Catania, v.le Mario Rapisardi, 405, è elett.te dom.to giusta procura in atti;
Resistente
In fatto ed in diritto
Con atto del 7/1/25 i due ricorrenti indicati in epigrafe esponevano quanto segue:
“La Prof.ssa e l'Avv. eredi della Sig.ra Parte_2 Parte_1
nata a [...] il [...] ed ivi deceduta in data 31.01.2022,sono Persona_1
proprietari, per successione testamentaria dalla de cuius pro quota tra loro nella
misura del 50% ciascuno, di un locale deposito di circa 700.mq sito in Catania Via G.
Fattori, 50 il quale, giusto il contratto del 01/05/2018 (all.1) registrato presso l'Agenzia
delle Entrate di Catania al n° 005968 serie 3T in data 05/05/2018 è stato concesso in
locazione dalla de cuius per uso diverso al Sig. nato a [...] il Controparte_1
16/09/1998 c.f. residente in [...]
Costituzione 28.
Il canone locativo mensile, da corrispondersi entro il giorno 01 di ogni mese a mezzo
bonifico bancario, ai sensi dell'art.6 del contratto di locazione è pari ad € 648,00 per
l'intervenuto adeguamento Istat del canone nell'anno 2024 giusta comunicazione di
parte locatrice del 07.05.2024 oltre € 77,76 per le spese di registrazione del contratto
(All.2)
pagina 3 di 8 Che con sollecito di pagamento ai proprietari e per conoscenza al conduttore del
19.05.2022 l'Amministrazione (All.3) condominiale informava dell'esistenza di quote
ordinarie insolute per € 1.600,00 (milleseicento/00) da Maggio 2018 a Maggio 2022 e
con successiva lettera raccomandata del 20.10.2022 (All.4) di parte locatrice il
conduttore veniva informato, altresì, dell'avvenuto aumento della quota condominiale
mensile rispetto a quella riportata in contratto all'art.7 ed invitato a rivolgersi
all'amministratore del condominio per prendere visione della documentazione e per
provvedere al saldo di quanto dovuto ma ciò non è avvenuto.
Successivamente in data 14.11.2022 (All.5) i proprietari si trovavano costretti ad
intimare lo sfratto per morosità per canoni scaduti ed a scadere e per le quote
condominiali insolute. Invitati dalla parte conduttrice ad un bonario componimento il
procedimento non veniva iscritto a ruolo poiché il conduttore provvedeva al pagamento
dei canoni chiedendo ulteriore dilazione per il saldo delle quote condominiali.
Che, successivamente, l'amministrazione condominiale con diffida del 06.11.2024
inviata alla parte locatrice a mezzo p.e.c. e per conoscenza allo Controparte_1
(all.6) invitava le parti al pagamento della somma di € 3.819,56 di cui € 2.626,39 per
saldo consuntivo 2023 ed € 1.193,17 per quote ordinarie anno 2024 giusto il bilancio
preventivo anno 2024 .
Che la parte locatrice con raccomandata a.r.1 del 19/11/2024 (all.7) inviata in data
27/11/2024 e ricevuta in data 17/12/2024 ha diffidato il conduttore, al pagamento
pagina 4 di 8 immediato della somma di € 3.819,56 (tremilaottocentodiciannove/56) a titolo di quote
condominiali relative alle spese ordinarie come approvate dall'assemblea condominiale
giusto il bilancio consuntivo per tabella per l'esercizio ordinario anno 2023 (All.8) e il
consuntivo ripartizione per anagrafica/unità per l'esercizio ordinario 2023 (All.9).
Che il conduttore sino ad oggi nulla ha pagato in ordine agli oneri condominiali così
come intimati.
Che il conduttore risulta, altresì, moroso nel pagamento dei canoni locativi per i mesi di
Dicembre 2024 e Gennaio 2025 e che dal mese di Maggio 2024 risulta,altresì, avere
effettuato rimesse mensili per canone locativo di € 688,99 ciascuna non specificandone
il motivo;
ad oggi ,quindi,conteggiate le eccedenze, le spese di registrazione del
contratto annualità 2024 e la mensilità di Dicembre 2024 e Gennaio 2025 risulta
dovuta, per canoni locativi e spese registrazione contratto, la somma di € 1.086,83”.
Ciò premesso, veniva intimato sfratto per morosità.
Si costituiva l'intimato opponendosi allo sfratto.
Con provvedimento del 17 giugno 2025 veniva disposto il mutamento di rito.
Nel merito, va dichiarata la risoluzione del contratto di locazione de quo per grave inadempimento del resistente.
Viene in primo luogo in rilievo la circostanza secondo cui il resistente ha provveduto al pagamento dei canoni locativi intimati di dicembre 2024 e gennaio 2025 solo in data
28 gennaio 2025 e quindi oltre il termine contrattualmente pattuito e solo dopo la pagina 5 di 8 notifica dello sfratto per morosità in esame. Si aggiunge che già parte ricorrente aveva dovuto intimare un precedente sfratto per morosità in data 14.11.22 (All. 5) per il mancato pagamento dei canoni da settembre 2022; anche in tal caso solo dopo la notifica dello sfratto il resistente ha provveduto al dovuto pagamento. Da tutto ciò si ricava una grave e ripetuta condotta inadempiente del resistente tale da incidere negativamente ed in modo decisamente apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto contrattuale inter partes.
In secondo luogo viene in rilievo il comprovato grave inadempimento del resistente anche in ordine al pagamento degli oneri condominiali, alla luce delle puntuali deduzioni e documentazione di parte ricorrente con la memoria integrativa del 12
novembre 2025. Al riguardo, si osserva che in effetti l'art. 7 del contratto di locazione de quo prevede non solo la quota mensile condominiale di euro 5,00 ma anche la riserva
“salvo quote maggiori o minori deliberate dall'assemblea” con quindi la espressa previsione della variabilità dell'importo della quota per oneri condominiali ordinari.
Dalla ampia documentazione prodotta dai ricorrenti, tra cui la dichiarazione del 22
ottobre 2025 dell'amministratore del condominio, emerge che il conduttore alla data del
22.10.2025 deve per quote ordinarie la rilevante somma € 5.012,73, per il relativo mancato pagamento almeno dal 2022. Inutili sono stati i vari solleciti fatti e documentati da parte ricorrente nelle date 19.05.2022, 23.05.2022, 20.10.2022,14.11.22, 11.01.2023
e 19.11.24. Sussiste quindi in maniera indubbia la grave e persistente condotta pagina 6 di 8 inadempiente del resistente che ha avuto come oggetto la violazione di obbligazioni costitutive del sinallagma contrattuale. Si aggiunge che da parte del resistente è
ravvisabile una indubbia e grave condotta posta in essere in violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale.
Alla stregua di quanto sovraesposto va dichiarato risolto per grave inadempimento del resistente il contratto di locazione de quo con conseguente condanna del resistente a rilasciare in favore dei ricorrenti l'immobile locato in via immediata, libero e sgombro da persone e cose.
Vista la domanda originaria dei ricorrenti diretta ad ottenere il pagamento delle somme dovute per oneri condominiali, va altresì disposta la condanna del resistente al pagamento in favore dei ricorrenti della suindicata somma di € 5.012,73.
In virtù della soccombenza il resistente va condannato al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, SA BA, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
6643/25 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così statuisce:
1) dichiara risolto per grave inadempimento del resistente il contratto di locazione inter partes, avente ad oggetto l'immobile di cui in motivazione, con conseguente pagina 7 di 8 condanna del resistente a rilasciare in favore dei ricorrenti l'immobile locato in via immediata, libero e sgombro da persone e cose;
2) condanna il resistente al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di €
5.012,73 per la causale di cui in motivazione;
3) condanna il resistente al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in €. 200,00 per spese vive, €. 4.000,00 per compensi professionali,
oltre al rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Deciso, redatto e letto in Catania, il 15 dicembre 2025.
Il Giudice
SA BA
pagina 8 di 8
Quinta sezione civile
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 15 dicembre 2025, viene chiamata la causa iscritta al numero 6643/25
r.g.;
sono presenti il procuratore di parte ricorrente e l'avvocato Vincenzo Gullotta che insistono in atti;
indi, ai sensi dell'art. 429, c. p. c., il g. u. pronuncia la sentenza di seguito riportata con cui definisce il giudizio.
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice SA BA
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 6643/25 R.G.
promossa da
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (c.f. Parte_1
) e nata a [...] in data [...] CodiceFiscale_1 Parte_2
C.F. e residente in [...] rappresentata e CodiceFiscale_2
difesa giusta procura in atti dall'Avv. che difende anche se stesso ai Parte_1
sensi dell'art.86 c.p.c.e presso lo studio del quale, sito in Catania Via Messina,275 piano
I°, sono elettivamente domiciliati;
Ricorrenti
contro nato a [...] il [...] e res.te in Trecastagni, (CT), via della Controparte_1
Costituzione, 28, C.F.: rappr. e dif. dall'Avv. Vincenzo Gullotta C.F._3
pagina 2 di 8 presso il cui studio in Catania, v.le Mario Rapisardi, 405, è elett.te dom.to giusta procura in atti;
Resistente
In fatto ed in diritto
Con atto del 7/1/25 i due ricorrenti indicati in epigrafe esponevano quanto segue:
“La Prof.ssa e l'Avv. eredi della Sig.ra Parte_2 Parte_1
nata a [...] il [...] ed ivi deceduta in data 31.01.2022,sono Persona_1
proprietari, per successione testamentaria dalla de cuius pro quota tra loro nella
misura del 50% ciascuno, di un locale deposito di circa 700.mq sito in Catania Via G.
Fattori, 50 il quale, giusto il contratto del 01/05/2018 (all.1) registrato presso l'Agenzia
delle Entrate di Catania al n° 005968 serie 3T in data 05/05/2018 è stato concesso in
locazione dalla de cuius per uso diverso al Sig. nato a [...] il Controparte_1
16/09/1998 c.f. residente in [...]
Costituzione 28.
Il canone locativo mensile, da corrispondersi entro il giorno 01 di ogni mese a mezzo
bonifico bancario, ai sensi dell'art.6 del contratto di locazione è pari ad € 648,00 per
l'intervenuto adeguamento Istat del canone nell'anno 2024 giusta comunicazione di
parte locatrice del 07.05.2024 oltre € 77,76 per le spese di registrazione del contratto
(All.2)
pagina 3 di 8 Che con sollecito di pagamento ai proprietari e per conoscenza al conduttore del
19.05.2022 l'Amministrazione (All.3) condominiale informava dell'esistenza di quote
ordinarie insolute per € 1.600,00 (milleseicento/00) da Maggio 2018 a Maggio 2022 e
con successiva lettera raccomandata del 20.10.2022 (All.4) di parte locatrice il
conduttore veniva informato, altresì, dell'avvenuto aumento della quota condominiale
mensile rispetto a quella riportata in contratto all'art.7 ed invitato a rivolgersi
all'amministratore del condominio per prendere visione della documentazione e per
provvedere al saldo di quanto dovuto ma ciò non è avvenuto.
Successivamente in data 14.11.2022 (All.5) i proprietari si trovavano costretti ad
intimare lo sfratto per morosità per canoni scaduti ed a scadere e per le quote
condominiali insolute. Invitati dalla parte conduttrice ad un bonario componimento il
procedimento non veniva iscritto a ruolo poiché il conduttore provvedeva al pagamento
dei canoni chiedendo ulteriore dilazione per il saldo delle quote condominiali.
Che, successivamente, l'amministrazione condominiale con diffida del 06.11.2024
inviata alla parte locatrice a mezzo p.e.c. e per conoscenza allo Controparte_1
(all.6) invitava le parti al pagamento della somma di € 3.819,56 di cui € 2.626,39 per
saldo consuntivo 2023 ed € 1.193,17 per quote ordinarie anno 2024 giusto il bilancio
preventivo anno 2024 .
Che la parte locatrice con raccomandata a.r.1 del 19/11/2024 (all.7) inviata in data
27/11/2024 e ricevuta in data 17/12/2024 ha diffidato il conduttore, al pagamento
pagina 4 di 8 immediato della somma di € 3.819,56 (tremilaottocentodiciannove/56) a titolo di quote
condominiali relative alle spese ordinarie come approvate dall'assemblea condominiale
giusto il bilancio consuntivo per tabella per l'esercizio ordinario anno 2023 (All.8) e il
consuntivo ripartizione per anagrafica/unità per l'esercizio ordinario 2023 (All.9).
Che il conduttore sino ad oggi nulla ha pagato in ordine agli oneri condominiali così
come intimati.
Che il conduttore risulta, altresì, moroso nel pagamento dei canoni locativi per i mesi di
Dicembre 2024 e Gennaio 2025 e che dal mese di Maggio 2024 risulta,altresì, avere
effettuato rimesse mensili per canone locativo di € 688,99 ciascuna non specificandone
il motivo;
ad oggi ,quindi,conteggiate le eccedenze, le spese di registrazione del
contratto annualità 2024 e la mensilità di Dicembre 2024 e Gennaio 2025 risulta
dovuta, per canoni locativi e spese registrazione contratto, la somma di € 1.086,83”.
Ciò premesso, veniva intimato sfratto per morosità.
Si costituiva l'intimato opponendosi allo sfratto.
Con provvedimento del 17 giugno 2025 veniva disposto il mutamento di rito.
Nel merito, va dichiarata la risoluzione del contratto di locazione de quo per grave inadempimento del resistente.
Viene in primo luogo in rilievo la circostanza secondo cui il resistente ha provveduto al pagamento dei canoni locativi intimati di dicembre 2024 e gennaio 2025 solo in data
28 gennaio 2025 e quindi oltre il termine contrattualmente pattuito e solo dopo la pagina 5 di 8 notifica dello sfratto per morosità in esame. Si aggiunge che già parte ricorrente aveva dovuto intimare un precedente sfratto per morosità in data 14.11.22 (All. 5) per il mancato pagamento dei canoni da settembre 2022; anche in tal caso solo dopo la notifica dello sfratto il resistente ha provveduto al dovuto pagamento. Da tutto ciò si ricava una grave e ripetuta condotta inadempiente del resistente tale da incidere negativamente ed in modo decisamente apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto contrattuale inter partes.
In secondo luogo viene in rilievo il comprovato grave inadempimento del resistente anche in ordine al pagamento degli oneri condominiali, alla luce delle puntuali deduzioni e documentazione di parte ricorrente con la memoria integrativa del 12
novembre 2025. Al riguardo, si osserva che in effetti l'art. 7 del contratto di locazione de quo prevede non solo la quota mensile condominiale di euro 5,00 ma anche la riserva
“salvo quote maggiori o minori deliberate dall'assemblea” con quindi la espressa previsione della variabilità dell'importo della quota per oneri condominiali ordinari.
Dalla ampia documentazione prodotta dai ricorrenti, tra cui la dichiarazione del 22
ottobre 2025 dell'amministratore del condominio, emerge che il conduttore alla data del
22.10.2025 deve per quote ordinarie la rilevante somma € 5.012,73, per il relativo mancato pagamento almeno dal 2022. Inutili sono stati i vari solleciti fatti e documentati da parte ricorrente nelle date 19.05.2022, 23.05.2022, 20.10.2022,14.11.22, 11.01.2023
e 19.11.24. Sussiste quindi in maniera indubbia la grave e persistente condotta pagina 6 di 8 inadempiente del resistente che ha avuto come oggetto la violazione di obbligazioni costitutive del sinallagma contrattuale. Si aggiunge che da parte del resistente è
ravvisabile una indubbia e grave condotta posta in essere in violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale.
Alla stregua di quanto sovraesposto va dichiarato risolto per grave inadempimento del resistente il contratto di locazione de quo con conseguente condanna del resistente a rilasciare in favore dei ricorrenti l'immobile locato in via immediata, libero e sgombro da persone e cose.
Vista la domanda originaria dei ricorrenti diretta ad ottenere il pagamento delle somme dovute per oneri condominiali, va altresì disposta la condanna del resistente al pagamento in favore dei ricorrenti della suindicata somma di € 5.012,73.
In virtù della soccombenza il resistente va condannato al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, SA BA, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
6643/25 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così statuisce:
1) dichiara risolto per grave inadempimento del resistente il contratto di locazione inter partes, avente ad oggetto l'immobile di cui in motivazione, con conseguente pagina 7 di 8 condanna del resistente a rilasciare in favore dei ricorrenti l'immobile locato in via immediata, libero e sgombro da persone e cose;
2) condanna il resistente al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di €
5.012,73 per la causale di cui in motivazione;
3) condanna il resistente al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in €. 200,00 per spese vive, €. 4.000,00 per compensi professionali,
oltre al rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Deciso, redatto e letto in Catania, il 15 dicembre 2025.
Il Giudice
SA BA
pagina 8 di 8