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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/04/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
n. 200/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 200/2023 R.G., posta in decisione all'udienza del 14 aprile 2025 e vertente tra
, c.f. , elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Cicciari Giuseppe che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, c.f. , elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. De Luca Marcella che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: separazione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 14 aprile 2025 i procuratori hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Visto del P.M. in data 21 giugno 2023.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 16 gennaio 2023, esponeva di aver Parte_2 contratto matrimonio in data 12 ottobre 2001 con , trascritto nei registri degli atti Controparte_1 di matrimonio dello stato civile presso il Comune di Torregrotta, e che dal matrimonio sono nate il 03 settembre 2002 e il 17 gennaio 2006; esponeva che negli ultimi anni i contrasti si Per_1 Per_2 erano acuiti e che era venuta meno l'affectio maritalis; concludeva chiedendo che venisse dichiarata la separazione;
che la figlia minore fosse affidata congiuntamente;
che, fosse ordinato alla CP_1 il pagamento della somma di € 163.300,00 relativa a somme anticipate dal ricorrente.
Il Presidente, con decreto del 07 febbraio 2023, fissava l'udienza di comparizione dei coniugi. n. 200/2023 R.G.
Con comparsa depositata in data 03 giugno 2023, si costituiva , la quale Controparte_1 preliminarmente chiedeva la riunione del procedimento con altro pendente tra le stesse parti;
concludeva chiedendo che la separazione fosse addebitata al;
che, fosse disposto l'affido Pt_2 esclusivo alla stessa della minore e conseguente assegnazione della casa coniugale;
che, Per_2 fosse ordinato al il pagamento di un contributo al mantenimento delle figlie nella misura di Pt_2 euro 800,00 ciascuna e della stessa nella misura di euro 1.000,00; CP_1
All'udienza fissata per il tentativo di conciliazione, le parti concordavano: l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre;
tempi di permanenza del padre con la figlia regolati come da Per_2 intese tra gli interessati e, in caso di disaccordo, almeno un pomeriggio a settimana e i fini settimana alternati da sabato alle ore 14,00 sino a domenica alle ore 21,00; assegnazione della casa coniugale alla madre. Con i provvedimenti provvisori, il Presidente con ordinanza del 18.06.2023, recepiva detti accordi e quantificava il mantenimento dovuto dal nella misura di euro 1.800,00 (di cui Pt_2 euro 1.200,00 per le figlie ed euro 600,00 per la , oltre al 70% delle spese straordinarie. CP_1
Con ordinanza dell'08 luglio 2024, venivano deferite indagini tributarie alla Guardia di Finanza sulla persona del ricorrente;
detta p.g. depositava l'esito degli accertamenti in data 14 marzo 2025.
All'udienza del 14 aprile 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti rappresentavano – depositando note di trattazione scritta – di voler trasformare il giudizio in consensuale e di aver raggiunto un accordo, alle seguenti condizioni:
“
1. I coniugi rinunciano al giudizio di separazione giudiziale tra gli stessi pendenti con espressa rinuncia ad ogni domanda, anche istruttoria ivi ammessa, nonché ad ogni altra azione civile e/o penale incardinata;
2. La casa coniugale, sita in Torregrotta, via XXI Ottobre n. Sn, in catasto al foglio 2, particella 2599, sub. 27, e l'annesso garage, anch'esso sito in Torregrotta, via XXI
Ottobre, Sn, in catasto al foglio 2, particella 2599, sub. 15, in atto posseduti in forza di contratto preliminare di compravendita stipulato con in data 9 ottobre 2006 e non ancora CP_2 perfezionato, restano assegnati alla IGa che la abiterà insieme alle figlie, Controparte_1 convenendo i coniugi che al momento della stipula dell'atto pubblico di trasferimento i detti immobili verranno intestati alle figlie a compensazione di quanto dovuto a titolo di assegno di mantenimento in favore della moglie e delle figlie. A tal fine il IG , promissario Parte_2 acquirente, dichiara di averne dato notizia alla società promittente venditrice, che ha dato il preventivo assenso alla vendita in favore delle IGe e . Tutte le spese Parte_3 Parte_4 inerenti al detto trasferimento, comprese le eventuali differenze di prezzo dovute alla società venditrice, saranno a carico della IGa;
3. Il IG , inoltre, Controparte_1 Parte_2 sempre a compensazione di quanto dovuto alle figlie e alla moglie a titolo di mantenimento, procederà a trasferire in proprietà alle figlie e dei terreni siti in Parte_3 Parte_4
Monforte San Giorgio in catasto al foglio 2 particella 49 di are 3558 e particella 894 di are 526.
Ed ancora, il IG cederà alle figlie e , in ragione del 50% ciascuna, Parte_2 Per_1 Per_2
l'intera quota societaria, da lui detenuta, pari al 100% del capitale sociale, della società
PLANTARB s.r.L. corrente in Monforte San Giorgio Regione Siciliana snc partita IVA e codice fiscale iscritta alla CCIAA di Messina al numero REA 260977, meglio identificata P.IVA_1 n. 200/2023 R.G.
nella visura camerale allegata al presente (All. A);
4. A fronte dell'intestazione dei detti beni alle figlie e in un'ottica di equilibrio dei rapporti economici tra i coniugi e le figlie, la IGa CP_1
intesterà alle figlie l'autovettura FIAT Panda targata FD607YY;
5. Il IG
[...] [...]
si obbliga a corrispondere alle figlie, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di Pt_2 mantenimento ammontante ad € 250,00 ciascuna oltre il 50% delle spese straordinarie per motivi di studio, di salute e, in genere, per tutto quanto ivi compreso per legge.
6. Alla stipula degli atti di trasferimento dei beni sopra elencati si procederà entro 30 giorni dall'omologa da parte dell'Ill.mo
Tribunale adito, di detto accordo rimanendo inteso che per ciò che concerne il trasferimento della casa coniugale e dell'annesso garage di cui al superiore punto 2), allo stesso si procederà entro 30 giorni da quando sarà completato il pagamento in favore del venditore.
I sottoscritti si danno atto che le attribuzioni patrimoniali a favore delle figlie sono state necessarie al fine del raggiungimento del presente accordo”.
Il Giudice delegato ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge che sussiste una situazione di intollerabilità della convivenza.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e sopra testualmente riportate.
Inoltre il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge.
Nulla deve disporsi sulle spese atteso che, stante l'accordo raggiunto, non è ravvisabile una soccombenza.
Dispone la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di
Torregrotta per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 DPR 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 16 gennaio Parte_2
2023 nei confronti di in esito all'accordo raggiunto, così provvede: Controparte_1
- omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra , nato a Parte_2
MESSINA (ME) il 16/11/1967 e , nato a [...] il [...], Controparte_1 allegato alle note depositate in data 18 marzo 2025 e trascritto in parte motiva;
n. 200/2023 R.G.
- ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Torregrotta di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale del
15.04.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott. Francesca Di Pietro, quale funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 200/2023 R.G., posta in decisione all'udienza del 14 aprile 2025 e vertente tra
, c.f. , elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Cicciari Giuseppe che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, c.f. , elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. De Luca Marcella che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: separazione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 14 aprile 2025 i procuratori hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Visto del P.M. in data 21 giugno 2023.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 16 gennaio 2023, esponeva di aver Parte_2 contratto matrimonio in data 12 ottobre 2001 con , trascritto nei registri degli atti Controparte_1 di matrimonio dello stato civile presso il Comune di Torregrotta, e che dal matrimonio sono nate il 03 settembre 2002 e il 17 gennaio 2006; esponeva che negli ultimi anni i contrasti si Per_1 Per_2 erano acuiti e che era venuta meno l'affectio maritalis; concludeva chiedendo che venisse dichiarata la separazione;
che la figlia minore fosse affidata congiuntamente;
che, fosse ordinato alla CP_1 il pagamento della somma di € 163.300,00 relativa a somme anticipate dal ricorrente.
Il Presidente, con decreto del 07 febbraio 2023, fissava l'udienza di comparizione dei coniugi. n. 200/2023 R.G.
Con comparsa depositata in data 03 giugno 2023, si costituiva , la quale Controparte_1 preliminarmente chiedeva la riunione del procedimento con altro pendente tra le stesse parti;
concludeva chiedendo che la separazione fosse addebitata al;
che, fosse disposto l'affido Pt_2 esclusivo alla stessa della minore e conseguente assegnazione della casa coniugale;
che, Per_2 fosse ordinato al il pagamento di un contributo al mantenimento delle figlie nella misura di Pt_2 euro 800,00 ciascuna e della stessa nella misura di euro 1.000,00; CP_1
All'udienza fissata per il tentativo di conciliazione, le parti concordavano: l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre;
tempi di permanenza del padre con la figlia regolati come da Per_2 intese tra gli interessati e, in caso di disaccordo, almeno un pomeriggio a settimana e i fini settimana alternati da sabato alle ore 14,00 sino a domenica alle ore 21,00; assegnazione della casa coniugale alla madre. Con i provvedimenti provvisori, il Presidente con ordinanza del 18.06.2023, recepiva detti accordi e quantificava il mantenimento dovuto dal nella misura di euro 1.800,00 (di cui Pt_2 euro 1.200,00 per le figlie ed euro 600,00 per la , oltre al 70% delle spese straordinarie. CP_1
Con ordinanza dell'08 luglio 2024, venivano deferite indagini tributarie alla Guardia di Finanza sulla persona del ricorrente;
detta p.g. depositava l'esito degli accertamenti in data 14 marzo 2025.
All'udienza del 14 aprile 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti rappresentavano – depositando note di trattazione scritta – di voler trasformare il giudizio in consensuale e di aver raggiunto un accordo, alle seguenti condizioni:
“
1. I coniugi rinunciano al giudizio di separazione giudiziale tra gli stessi pendenti con espressa rinuncia ad ogni domanda, anche istruttoria ivi ammessa, nonché ad ogni altra azione civile e/o penale incardinata;
2. La casa coniugale, sita in Torregrotta, via XXI Ottobre n. Sn, in catasto al foglio 2, particella 2599, sub. 27, e l'annesso garage, anch'esso sito in Torregrotta, via XXI
Ottobre, Sn, in catasto al foglio 2, particella 2599, sub. 15, in atto posseduti in forza di contratto preliminare di compravendita stipulato con in data 9 ottobre 2006 e non ancora CP_2 perfezionato, restano assegnati alla IGa che la abiterà insieme alle figlie, Controparte_1 convenendo i coniugi che al momento della stipula dell'atto pubblico di trasferimento i detti immobili verranno intestati alle figlie a compensazione di quanto dovuto a titolo di assegno di mantenimento in favore della moglie e delle figlie. A tal fine il IG , promissario Parte_2 acquirente, dichiara di averne dato notizia alla società promittente venditrice, che ha dato il preventivo assenso alla vendita in favore delle IGe e . Tutte le spese Parte_3 Parte_4 inerenti al detto trasferimento, comprese le eventuali differenze di prezzo dovute alla società venditrice, saranno a carico della IGa;
3. Il IG , inoltre, Controparte_1 Parte_2 sempre a compensazione di quanto dovuto alle figlie e alla moglie a titolo di mantenimento, procederà a trasferire in proprietà alle figlie e dei terreni siti in Parte_3 Parte_4
Monforte San Giorgio in catasto al foglio 2 particella 49 di are 3558 e particella 894 di are 526.
Ed ancora, il IG cederà alle figlie e , in ragione del 50% ciascuna, Parte_2 Per_1 Per_2
l'intera quota societaria, da lui detenuta, pari al 100% del capitale sociale, della società
PLANTARB s.r.L. corrente in Monforte San Giorgio Regione Siciliana snc partita IVA e codice fiscale iscritta alla CCIAA di Messina al numero REA 260977, meglio identificata P.IVA_1 n. 200/2023 R.G.
nella visura camerale allegata al presente (All. A);
4. A fronte dell'intestazione dei detti beni alle figlie e in un'ottica di equilibrio dei rapporti economici tra i coniugi e le figlie, la IGa CP_1
intesterà alle figlie l'autovettura FIAT Panda targata FD607YY;
5. Il IG
[...] [...]
si obbliga a corrispondere alle figlie, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di Pt_2 mantenimento ammontante ad € 250,00 ciascuna oltre il 50% delle spese straordinarie per motivi di studio, di salute e, in genere, per tutto quanto ivi compreso per legge.
6. Alla stipula degli atti di trasferimento dei beni sopra elencati si procederà entro 30 giorni dall'omologa da parte dell'Ill.mo
Tribunale adito, di detto accordo rimanendo inteso che per ciò che concerne il trasferimento della casa coniugale e dell'annesso garage di cui al superiore punto 2), allo stesso si procederà entro 30 giorni da quando sarà completato il pagamento in favore del venditore.
I sottoscritti si danno atto che le attribuzioni patrimoniali a favore delle figlie sono state necessarie al fine del raggiungimento del presente accordo”.
Il Giudice delegato ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge che sussiste una situazione di intollerabilità della convivenza.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e sopra testualmente riportate.
Inoltre il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge.
Nulla deve disporsi sulle spese atteso che, stante l'accordo raggiunto, non è ravvisabile una soccombenza.
Dispone la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di
Torregrotta per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 DPR 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 16 gennaio Parte_2
2023 nei confronti di in esito all'accordo raggiunto, così provvede: Controparte_1
- omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra , nato a Parte_2
MESSINA (ME) il 16/11/1967 e , nato a [...] il [...], Controparte_1 allegato alle note depositate in data 18 marzo 2025 e trascritto in parte motiva;
n. 200/2023 R.G.
- ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Torregrotta di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale del
15.04.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott. Francesca Di Pietro, quale funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina.