Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 13/06/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 01297/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01637/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1637 del 2024, proposto da
Provvidenza Spallino, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Polizzotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito e Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182.
PER L’OTTEMPERANZA
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 32/2024, emessa dal Tribunale di Termini Imerese – Sezione Lavoro nel giudizio R.G. n. 2467/2021, pubblicata in data 15 gennaio 2024, notificata in data 31 gennaio 2024 (ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione ex art. 325 c.p.c.) e successivamente notificata con formula esecutiva ex art. 475 c.p.c. in data 25 giugno 2024, ormai passata in giudicato, con la quale il Giudice del Lavoro ha accolto le domande proposte dalla ricorrente,
VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE,
contrariis reiectis,
- dichiarare l’inottemperanza delle Amministrazioni intimate agli obblighi nascenti dal giudicato formatosi sulla citata sentenza n. 32/2024 del Tribunale del Lavoro di Termini Imerese;
- accogliere il presente ricorso per l’ottemperanza, disponendo l’esecuzione integrale della suddetta sentenza;
CONSEGUENTEMENTE CONDANNARE
- il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e l’Istituto Comprensivo “Francesco Minà Palumbo” di Castelbuono, in persona dei rispettivi legali rappresentanti e nei limiti delle rispettive competenze, a procedere alla redazione di un nuovo decreto di ricostruzione della carriera della ricorrente, che, in conformità al giudicato, riconosca l’anzianità di servizio maturata mediante contratti a tempo determinato presso istituzioni scolastiche statali, con conseguente progressione professionale, retributiva e contributiva;
- il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive maturate in virtù del riconoscimento del diritto alla fascia stipendiale “3-8 anni” e al successivo passaggio alla fascia “9-14 anni”, con applicazione della clausola di salvaguardia di cui al CCNL 19 luglio 2011, oltre interessi e rivalutazione secondo legge;
- le Amministrazioni resistenti a rimborsare alla ricorrente le spese legali liquidate nella sentenza n. 32/2024 in € 4.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA, interessi e contributo unificato eventualmente versato nel giudizio R.G. n. 2467/2021, in applicazione del principio della soccombenza (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 13 marzo 2014, n. 1160; Cass. civ., Sez. III, 7 dicembre 2021, n. 38943), come da prospetto allegato al presente ricorso;
- nominare, ove occorra, un commissario ad acta, con il compito di dare esecuzione al giudicato in luogo dell’Amministrazione, individuando altresì i mezzi più idonei a garantire l’adempimento coattivo;
- disporre, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in caso di ulteriore inottemperanza decorso il termine fissato da codesto Ecc.mo Tribunale, il pagamento, in favore della ricorrente, di una somma di denaro a titolo di penalità di mora (astreintes), pari a € 200,00 per ogni giorno di ritardo, in linea con i consolidati orientamenti giurisprudenziali;
- con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese del presente giudizio, comprensive del contributo unificato, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, tenendo conto del comportamento processuale dell’Amministrazione resistente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio dell’11 giugno 2025 il dott. Andrea Illuminati, uditi i difensori delle parti come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con ricorso ritualmente depositato in data 27 novembre 2024, la ricorrente Prof.ssa Provvidenza Spallino, ha adito il TAR, sede di Palermo, per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 32/2024, emessa dal Tribunale del lavoro di Termini Imerese (R.G. n. 2467/2021), pubblicata il 15 gennaio 2024, notificata in data 31 gennaio 2024 e successivamente notificata con formula esecutiva il 25 giugno 2024. In particolare, la ricorrente ha chiesto:
a) l’accertamento dell’inottemperanza da parte delle Amministrazioni intimate agli obblighi derivanti dal giudicato;
b) la condanna delle stesse a dare piena ed esatta esecuzione alla sentenza n. 32/2024 del Tribunale ordinario di Termini Imerese – Sezione Lavoro, mediante:
o l’adozione di un nuovo decreto di ricostruzione della carriera che tenga conto dell’effettiva anzianità di servizio maturata dalla ricorrente a seguito di plurimi incarichi a tempo determinato svolti presso istituzioni scolastiche statali, come accertato in sentenza;
o il pagamento delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento della fascia stipendiale 3-8 anni e al successivo passaggio alla fascia 9-14 anni;
o la corresponsione delle spese legali liquidate in suo favore nella medesima sentenza.
c) la nomina, ove necessario, di un commissario ad acta.
d) l’applicazione di una misura coercitiva ( astreintes ) per sollecitare l’adempimento dell’obbligo giudiziale.
2 – Il Ministero Dell’Istruzione e del Merito e il Ministero dell’Economia e delle Finanze si sono costituiti il 28 novembre 2024, senza svolgere difese.
3 – La causa è stata trattenuta per la decisione alla camera di consiglio del 11 giugno 2025, previa sua discussione.
4 – Ciò posto, va anzitutto dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, non essendo stato parte del giudizio definito con la sentenza n. 32/2024 del Tribunale ordinario di Termini Imerese – Sezione Lavoro, oggetto del presente ricorso per ottemperanza. In mancanza di partecipazione al giudizio presupposto, difetta in capo all’Amministrazione ogni obbligo nascente dal giudicato azionato, con conseguente estraneità alla fase esecutiva dello stesso.
5 – Ciò premesso, passando all’esame dell’azione di ottemperanza, risulta pacifico tra le parti che la sentenza n. 32/2024 del Tribunale ordinario di Termini Imerese – Sezione Lavoro è stata eseguita, ad eccezione del capo 4, relativo alla condanna al pagamento delle spese di lite, non essendo ancora intervenuto da parte dell’Amministrazione dell’Istruzione il versamento delle somme dovute alla ricorrente a tale titolo, quantificate in sentenza in € 4.000,00, oltre oneri e accessori di legge.
5.1 – Quanto ai capi 2 e 3 della medesima sentenza — concernenti la ricostruzione della carriera e il pagamento delle relative differenze retributive — va rilevato che l’esecuzione del giudicato è comunque intervenuta, sia pure solo in seguito all’instaurazione del presente giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere.
5.2 – Ne consegue che l’azione di ottemperanza deve essere accolta nei limiti del solo capo 4, e, per l’effetto, va condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente l’importo sopra indicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione ad opera di parte, se anteriore.
5.3 – Per il caso di ulteriore inerzia si nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Responsabile pro tempore dell’Ufficio I della Direzione per le risorse umane e finanziarie del Ministero Dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, il quale - nel doveroso adempimento dell’ufficio pubblicistico assegnatogli e su espressa richiesta di parte - provvederà, entro l’ulteriore termine di giorni sessanta, alla liquidazione e corresponsione delle somme spettanti ai ricorrenti, con oneri a carico del resistente Ministero.
Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Si precisa altresì che il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “ Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato “Indirizzi PEC per il PAT ”.
5.4 – Va, altresì, accolta la domanda di fissazione di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, in applicazione dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm..
Invero - premesso che, in base alla norma appena citata, come modificata dall’art. 1, co. 781, lett. a), della l. n. 208/2015, la penalità di mora si applica anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria - per quanto attiene ai presupposti ivi indicati, nel caso di specie l’applicazione della penalità non sembra poter determinare un effetto “manifestamente iniquo”, considerato che l’inadempimento si è protratto senza giustificazione, che i comportamenti imposti dalla sentenza non presentano particolare complessità e che il Ministero non ha rappresentato “altre ragioni ostative” (v. art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.).
Il Collegio ritiene, pertanto, di accogliere la richiesta di corresponsione di una penalità di mora, la quale, per espressa previsione normativa, decorre dalla notificazione a cura di parte della presente pronuncia fino all’integrale effettivo pagamento di quanto dovuto da parte dell’Amministrazione (v. art. 114, co. 4, lett. e), seconda parte); e, comunque, non oltre il termine di sessanta giorni assegnato al Ministero dell’Istruzione per l’adempimento spontaneo, dovendo a tal punto attivarsi in via sostitutiva il commissario ad acta.
Invero, la possibilità per il privato - una volta decorso l’ulteriore termine assegnato all’Amministrazione debitrice - di utilizzare il più penetrante ed incisivo intervento sostitutivo (come sopra disposto), renderebbe in definitiva iniqua la possibilità per la parte ricorrente di continuare a fruire del rimedio, indiretto e di carattere propulsivo, delineato dalla norma citata.
In applicazione della stessa disposizione, inoltre, la penalità viene determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo e comunque non oltre il termine di 60 giorni assegnato a tal fine. Va anche precisato che nel mandato del commissario ad acta è compreso il pagamento dell’eventuale penale maturata ai sensi dell'art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.
6 – Ai fini della regolazione delle spese di lite, rileva che il ricorso per ottemperanza è stato proposto anche in relazione a tali capi, per i quali l’azione risultava originariamente inammissibile per carenza di giurisdizione.
In proposito, va richiamato il costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità e amministrativa, secondo cui l’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, quando riferita a sentenze del giudice ordinario, incontra un preciso limite funzionale nei poteri esercitabili.
In particolare, come affermato dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 5654 del 3 marzo 2025, “ quando ha per oggetto una sentenza del giudice ordinario al pagamento di una somma di denaro, il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo assume natura e caratteristiche di giudizio prevalentemente esecutivo, in cui il giudice amministrativo è privo di giurisdizione sulla materia sottostante al giudicato azionato; ne consegue che il giudice non può alterare il precetto, limitandone o ampliandone la portata, e l'eventuale sindacato integrativo costituisce un eccesso di potere giurisdizionale, censurabile ex art. 111, comma 8, Cost.”.
Tale principio è stato ribadito, con specifico riferimento a casi analoghi a quello in esame, da numerosi arresti della giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis, 12 febbraio 2025, n. 3080; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 16 maggio 2024, n. 3223; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 7 agosto 2023, n. 1121), secondo cui, in ipotesi di pubblico impiego contrattualizzato, la ricostruzione della carriera e la determinazione delle differenze retributive non rientrano nella stretta esecuzione del giudicato, trattandosi di attività valutativa devoluta al giudice del lavoro. In tal senso, anche Cons. Stato, Ad. Plen., 15 gennaio 2013, n. 2, ha chiarito che nel giudizio di ottemperanza non è consentito riconoscere diritti ulteriori rispetto al giudicato né svolgere attività istruttorie e ricostruttive (cfr. anche Cons. Stato, V, 31 marzo 2017, n. 1497; TAR Lecce, Sez. II, sent. 28 marzo 2018, n. 571).
Pertanto, pur essendo la materia del contendere cessata in relazione ai capi 2 e 3, l’originaria inammissibilità della domanda di ottemperanza relativa agli stessi — rilevante ai sensi del canone della c.d. soccombenza virtuale (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962 in Giust. civ. Mass. 2005, f. 6; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 7-8; Cass. civile sez. III, 10 aprile 1998, n. 3734 in Giust. civ. Mass. 1998, 789) — giustifica una sia pur parziale compensazione delle spese di lite, che vanno pertanto compensate nella misura di un terzo e poste, per la parte residua, a carico della parte resistente. Le spese si liquidano nell’intero, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, in € 1.800,00 a titolo di compensi professionali, oltre IVA, CPA, spese generali se dovute, e contributo unificato, se ed in quanto versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Palermo, Sezione Quinta:
1. dichiara cessata la materia del contendere in relazione all’ottemperanza dei capi 2 e 3 della sentenza n. 32/2024, emessa dal Tribunale del lavoro di Termini Imerese il 15 gennaio 2024;
2. accoglie l’azione di ottemperanza limitatamente al capo 4 della medesima sentenza, relativo alle spese di lite, e per l’effetto:
a. assegna al Ministero dell’Istruzione e del Merito termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente decisione per adempiere;
b. nomina per il caso di persistente inadempimento, come commissario ad acta , con facoltà di delega, il Responsabile pro tempore dell’Ufficio I della Direzione per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale provvederà come indicato in motivazione;
c. condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., a corrispondere la penalità di mora secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione;
3. compensa tra le parti, nella misura di 1/3, le spese del giudizio – che liquida per l’intero in complessivi €. 1.800,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e spese generali, se spettanti, e contributo unificato, se ed in quanto versato – e ne dispone il pagamento per la restante parte a carico del resistente e in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
Andrea Illuminati, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Illuminati | Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO