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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/02/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4220/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 4220/16 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 616/16, emesso dal Tribunale di Salerno in data 11/03/16, depositato il 14/03/16
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Giuseppe Grimaldi, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Mercato San Severino
(SA), alla via Monticelli di Sotto n. 9, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione
OPPONENTI
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Alessandro Barbaro, con il quale è elett.te domiciliata presso lo studio dell'avv. Alfonso Troisi, sito in Salerno, alla via A. Pirro n. 2, giusta procura allegata al ricorso monitorio
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 30/10/24 i difensori delle parti si riportavano alle rispettive conclusioni in atti, di cui chiedevano l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 15/04/16, e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 616 dell'11-14/03/16, con cui il
Tribunale di Salerno aveva intimato loro il pagamento in solido, in favore della CP_1
pagina 1 di 6 della somma di € 29.280,47, oltre interessi legali e spese processuali, a titolo di saldo del CP_1
contratto di finanziamento n. 11922974, stipulato in data 11/01/13.
Gli opponenti deducevano: la mancata prova del credito vantato dalla società opposta;
la divergenza tra il TAN ed il TAEG indicati in contratto e quelli effettivamente applicati, in violazione dell'art. 124 T.U.B.; la nullità del contratto perché non sottoscritto dalla società opposta;
l'applicazione di tassi e condizioni usurari, in violazione della l. n. 108/96 e dell'art. 644 c.p.;
l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi ed ai sistemi di informazione creditizia.
Concludevano per la nullità, totale o parziale, del contratto di finanziamento per le ragioni addotte, con revoca del decreto ingiuntivo e rigetto dell'avversa domanda;
in via riconvenzionale, chiedevano condannarsi la società opposta alla cancellazione della illegittima segnalazione ai sistemi di informazione creditizia, al risarcimento dei danni patrimoniali e non nella misura di €
20.000,00, nonché alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, vinte le spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 22/09/16, si costituiva la la quale Controparte_1
concludeva per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e rigetto delle avverse domande, vinte le spese giudiziali e condanna degli opponenti ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del 23/09/16 il G.I. accoglieva l'istanza ex art. 648 c.p.c.
Espletato con esito negativo il tentativo di mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28/10, veniva disposta ed eseguita CTU, nonchè acquisita documentazione varia.
Con le note sostitutive dell'udienza del 30/10/24 le parti precisavano le conclusioni ed il G.I. assegnava la causa in decisione con termine di giorni 20 per comparse conclusionali e giorni 20 per memorie di replica.
L'opposizione è infondata.
Dalla documentazione in atti, prodotta fin dalla fase monitoria, risulta che stipulava Parte_1
con la in data 11/01/13, il contratto di prestito personale n. 11922974, finalizzato CP_1 all'estinzione del precedente prestito n. 10312870, per l'importo complessivo di € 43.989,34, da restituire in 84 rate mensili, con TAN fisso del 10% e TAEG del 10,56% ovvero dell'11,46% includendo i premi assicurativi.
Il contratto veniva sottoscritto da quale coobbligata. Parte_2
Gli opponenti, dopo aver onorato le prime 24 rate, si rendevano morosi nel pagamento delle rate successive al 30/12/14 e venivano dichiarati decaduti dal beneficio del termine (cfr. missiva del
30/06/15), così residuando, alla data dell'01/07/15, un debito complessivo, come emerge dalla pagina 2 di 6 certificazione ex art. 50 T.U.B., di € 29.280,47, di cui € 3.565,80 per rate di finanziamento scadute e non pagate alla decadenza dal beneficio del termine ed € 25.714,67 per capitale residuo.
In considerazione di ciò, deve ritenersi che parte opposta abbia offerto adeguata prova della propria pretesa creditoria, avendo prodotto il titolo negoziale e la relativa documentazione contabile, avverso la quale gli opponenti, non contestando il mancato pagamento delle rate rimaste insolute, non hanno sollevato alcuna specifica contestazione.
In particolare, le doglianze sollevate dagli opponenti risultano tutte non meritevoli di accoglimento.
In primo luogo, non rileva la mancata sottoscrizione del contratto da parte della CP_1 posto che, per ormai consolidata giurisprudenza in materia di contratti cd. “monofirma”, il requisito della forma scritta è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione del cliente, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (Cass. S.U. n. 898/18; Cass. n. 9187/21, n. 1250/22). Nella specie, dal contenuto del contratto emerge che gli opponenti hanno ricevuto, per espressa dichiarazione appositamente sottoscritta, copia completa del contratto “de quo”, nonché copia della documentazione inerente alle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” ed al trattamento dei dati personali.
Per quanto attiene all'applicazione di interessi anatocistici, alla violazione della soglia antiusura ex l. n. 108/96 e all'applicazione di un TAN e di un TAEG difformi da quelli pattuiti, trattasi di contestazioni generiche e di stile, del tutto sganciate da concreti riferimenti alle pattuizioni contrattuali, non avendo gli opponenti neppure allegato le condizioni convenute, quelle applicate ed in che misura sarebbe stato superato il tasso-soglia ex l. n. 108/96 operante in relazione al rapporto “de quo”.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato, in proposito, che “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. S.U. n. 19597/20).
Tali oneri allegatori e probatori sono stati del tutto disattesi da parte dagli opponenti.
In ogni caso, dalla CTU espletata dal dott. è emerso che: Persona_1
pagina 3 di 6 1. il tasso soglia p.t. vigente alla data di sottoscrizione del contratto, per la categoria “credito personale”, era pari al 19,3625% ed era quindi ampiamente superiore al TEG del contratto, pari all'11,43%;
2. tenendo conto della maggiorazione del 2,1%, il c.d. tasso moratorio soglia era pari al
21,9875% ed era quindi ampiamente superiore all'interesse moratorio del 12%;
3. con l'ammortamento alla francese e la capitalizzazione composta, il debito degli opponenti corrisponde a quello indicato nel ricorso monitorio, non risultando un TAN ed un TAEG diversi da quelli indicati.
Occorre, altresì, rammentare che la tesi secondo cui gli interessi corrispettivi e quelli moratori andrebbero sommati al fine di valutare il superamento della soglia usuraria è giuridicamente infondata, in quanto, come condivisibilmente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati” (Cass. n. 26286/19).
Analogamente, anche secondo Cass. n. 31615/21 (conf. Cass. n. 14214/22), “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi
e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento”.
Lo stesso principio va applicato anche in relazione alla commissione di estinzione anticipata del finanziamento, essendosi sostenuto che “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del
"tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo
pagina 4 di 6 quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass. n. 7352/22, secondo cui, quindi, la natura di penale per il recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratti di voce non computabile ai fini della verifica della non usurarietà).
In relazione alla validità del mutuo con ammortamento “alla francese”, appare, altresì, opportuno rammentare la recente Cass. n. 27823/23, secondo cui “Il metodo "alla francese'' comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n.
16221/2022; Cass. n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato”.
La tesi è stata pienamente confermata da Cass. S.U. n. 15130/24, secondo cui “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
"alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Infondata, infine, è anche la domanda di risarcimento danni per l'asserita illegittima segnalazione a sofferenza in C.R. e nei sistemi di informazione creditizia, in quanto non è stata fornita prova né dell'illegittimità della condotta tenuta dall'opposta, solo genericamente allegata (non risulta pagina 5 di 6 prodotta la visura attestante la segnalazione a sofferenza), né dei pregiudizi non patrimoniali lamentati dagli opponenti, che non possono ritenersi “in re ipsa”, ma necessitano di specifica allegazione e prova (Cass. n. 6589/23, n. 7594/18).
Alla luce delle anzidette considerazioni, non ravvisandosi alcuna invalidità delle pattuizioni contrattuali, l'opposizione non può che essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, già provvisoriamente esecutivo.
Vanno altresì rigettate le domande riconvenzionali formulate dagli opponenti.
Le spese giudiziali, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza in solido degli opponenti e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da €
26.000,01 ad € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 4220/16 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 616/16, emesso dal
Tribunale di Salerno in data 11/03/16, depositato il 14/03/16, già provvisoriamente esecutivo;
2. rigetta le domande proposte dagli opponenti;
3. condanna e in solido, al pagamento, in favore Parte_1 Parte_2 della delle spese processuali, che si liquidano in € 30,00 per spese Controparte_1 vive ed € 7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge. Pone le spese di CTU interamente a carico degli opponenti.
Salerno, 12 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 4220/16 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 616/16, emesso dal Tribunale di Salerno in data 11/03/16, depositato il 14/03/16
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Giuseppe Grimaldi, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Mercato San Severino
(SA), alla via Monticelli di Sotto n. 9, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione
OPPONENTI
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Alessandro Barbaro, con il quale è elett.te domiciliata presso lo studio dell'avv. Alfonso Troisi, sito in Salerno, alla via A. Pirro n. 2, giusta procura allegata al ricorso monitorio
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 30/10/24 i difensori delle parti si riportavano alle rispettive conclusioni in atti, di cui chiedevano l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 15/04/16, e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 616 dell'11-14/03/16, con cui il
Tribunale di Salerno aveva intimato loro il pagamento in solido, in favore della CP_1
pagina 1 di 6 della somma di € 29.280,47, oltre interessi legali e spese processuali, a titolo di saldo del CP_1
contratto di finanziamento n. 11922974, stipulato in data 11/01/13.
Gli opponenti deducevano: la mancata prova del credito vantato dalla società opposta;
la divergenza tra il TAN ed il TAEG indicati in contratto e quelli effettivamente applicati, in violazione dell'art. 124 T.U.B.; la nullità del contratto perché non sottoscritto dalla società opposta;
l'applicazione di tassi e condizioni usurari, in violazione della l. n. 108/96 e dell'art. 644 c.p.;
l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi ed ai sistemi di informazione creditizia.
Concludevano per la nullità, totale o parziale, del contratto di finanziamento per le ragioni addotte, con revoca del decreto ingiuntivo e rigetto dell'avversa domanda;
in via riconvenzionale, chiedevano condannarsi la società opposta alla cancellazione della illegittima segnalazione ai sistemi di informazione creditizia, al risarcimento dei danni patrimoniali e non nella misura di €
20.000,00, nonché alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, vinte le spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 22/09/16, si costituiva la la quale Controparte_1
concludeva per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e rigetto delle avverse domande, vinte le spese giudiziali e condanna degli opponenti ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del 23/09/16 il G.I. accoglieva l'istanza ex art. 648 c.p.c.
Espletato con esito negativo il tentativo di mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28/10, veniva disposta ed eseguita CTU, nonchè acquisita documentazione varia.
Con le note sostitutive dell'udienza del 30/10/24 le parti precisavano le conclusioni ed il G.I. assegnava la causa in decisione con termine di giorni 20 per comparse conclusionali e giorni 20 per memorie di replica.
L'opposizione è infondata.
Dalla documentazione in atti, prodotta fin dalla fase monitoria, risulta che stipulava Parte_1
con la in data 11/01/13, il contratto di prestito personale n. 11922974, finalizzato CP_1 all'estinzione del precedente prestito n. 10312870, per l'importo complessivo di € 43.989,34, da restituire in 84 rate mensili, con TAN fisso del 10% e TAEG del 10,56% ovvero dell'11,46% includendo i premi assicurativi.
Il contratto veniva sottoscritto da quale coobbligata. Parte_2
Gli opponenti, dopo aver onorato le prime 24 rate, si rendevano morosi nel pagamento delle rate successive al 30/12/14 e venivano dichiarati decaduti dal beneficio del termine (cfr. missiva del
30/06/15), così residuando, alla data dell'01/07/15, un debito complessivo, come emerge dalla pagina 2 di 6 certificazione ex art. 50 T.U.B., di € 29.280,47, di cui € 3.565,80 per rate di finanziamento scadute e non pagate alla decadenza dal beneficio del termine ed € 25.714,67 per capitale residuo.
In considerazione di ciò, deve ritenersi che parte opposta abbia offerto adeguata prova della propria pretesa creditoria, avendo prodotto il titolo negoziale e la relativa documentazione contabile, avverso la quale gli opponenti, non contestando il mancato pagamento delle rate rimaste insolute, non hanno sollevato alcuna specifica contestazione.
In particolare, le doglianze sollevate dagli opponenti risultano tutte non meritevoli di accoglimento.
In primo luogo, non rileva la mancata sottoscrizione del contratto da parte della CP_1 posto che, per ormai consolidata giurisprudenza in materia di contratti cd. “monofirma”, il requisito della forma scritta è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione del cliente, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (Cass. S.U. n. 898/18; Cass. n. 9187/21, n. 1250/22). Nella specie, dal contenuto del contratto emerge che gli opponenti hanno ricevuto, per espressa dichiarazione appositamente sottoscritta, copia completa del contratto “de quo”, nonché copia della documentazione inerente alle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” ed al trattamento dei dati personali.
Per quanto attiene all'applicazione di interessi anatocistici, alla violazione della soglia antiusura ex l. n. 108/96 e all'applicazione di un TAN e di un TAEG difformi da quelli pattuiti, trattasi di contestazioni generiche e di stile, del tutto sganciate da concreti riferimenti alle pattuizioni contrattuali, non avendo gli opponenti neppure allegato le condizioni convenute, quelle applicate ed in che misura sarebbe stato superato il tasso-soglia ex l. n. 108/96 operante in relazione al rapporto “de quo”.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato, in proposito, che “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. S.U. n. 19597/20).
Tali oneri allegatori e probatori sono stati del tutto disattesi da parte dagli opponenti.
In ogni caso, dalla CTU espletata dal dott. è emerso che: Persona_1
pagina 3 di 6 1. il tasso soglia p.t. vigente alla data di sottoscrizione del contratto, per la categoria “credito personale”, era pari al 19,3625% ed era quindi ampiamente superiore al TEG del contratto, pari all'11,43%;
2. tenendo conto della maggiorazione del 2,1%, il c.d. tasso moratorio soglia era pari al
21,9875% ed era quindi ampiamente superiore all'interesse moratorio del 12%;
3. con l'ammortamento alla francese e la capitalizzazione composta, il debito degli opponenti corrisponde a quello indicato nel ricorso monitorio, non risultando un TAN ed un TAEG diversi da quelli indicati.
Occorre, altresì, rammentare che la tesi secondo cui gli interessi corrispettivi e quelli moratori andrebbero sommati al fine di valutare il superamento della soglia usuraria è giuridicamente infondata, in quanto, come condivisibilmente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati” (Cass. n. 26286/19).
Analogamente, anche secondo Cass. n. 31615/21 (conf. Cass. n. 14214/22), “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi
e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento”.
Lo stesso principio va applicato anche in relazione alla commissione di estinzione anticipata del finanziamento, essendosi sostenuto che “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del
"tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo
pagina 4 di 6 quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass. n. 7352/22, secondo cui, quindi, la natura di penale per il recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratti di voce non computabile ai fini della verifica della non usurarietà).
In relazione alla validità del mutuo con ammortamento “alla francese”, appare, altresì, opportuno rammentare la recente Cass. n. 27823/23, secondo cui “Il metodo "alla francese'' comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n.
16221/2022; Cass. n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato”.
La tesi è stata pienamente confermata da Cass. S.U. n. 15130/24, secondo cui “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
"alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Infondata, infine, è anche la domanda di risarcimento danni per l'asserita illegittima segnalazione a sofferenza in C.R. e nei sistemi di informazione creditizia, in quanto non è stata fornita prova né dell'illegittimità della condotta tenuta dall'opposta, solo genericamente allegata (non risulta pagina 5 di 6 prodotta la visura attestante la segnalazione a sofferenza), né dei pregiudizi non patrimoniali lamentati dagli opponenti, che non possono ritenersi “in re ipsa”, ma necessitano di specifica allegazione e prova (Cass. n. 6589/23, n. 7594/18).
Alla luce delle anzidette considerazioni, non ravvisandosi alcuna invalidità delle pattuizioni contrattuali, l'opposizione non può che essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, già provvisoriamente esecutivo.
Vanno altresì rigettate le domande riconvenzionali formulate dagli opponenti.
Le spese giudiziali, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza in solido degli opponenti e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da €
26.000,01 ad € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 4220/16 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 616/16, emesso dal
Tribunale di Salerno in data 11/03/16, depositato il 14/03/16, già provvisoriamente esecutivo;
2. rigetta le domande proposte dagli opponenti;
3. condanna e in solido, al pagamento, in favore Parte_1 Parte_2 della delle spese processuali, che si liquidano in € 30,00 per spese Controparte_1 vive ed € 7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge. Pone le spese di CTU interamente a carico degli opponenti.
Salerno, 12 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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