TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 19/03/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Verbale di udienza art. 281-sexies c.p.c. 19/03/2025
n. 683/2022 r.g.
Parte attrice Per Parte_1
Avv. FINOCCHI IRENE (presente)
Parte convenuta Per , Controparte_1
Avv. BLASI NICOLA, sostituito dall'avv. Wanda Brandimarte Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e dispone la discussione orale della causa.
Parte attrice
- Si riporta agli atti difensivi ed insiste nelle relative richieste e conclusioni.
- Precisa le conclusioni come da atto di citazione, insistendo per l'ammissione di c.t.u. medica;
Parte convenuta
- Si riporta agli atti difensivi ed insiste nelle relative richieste e conclusioni.
- Precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta, si oppone alla ammissione di c.t.u. medica in relazione all'esito dell'istruttoria non essedo dimostrata responsabilità ente convenuto.
Le parti discutono la causa. Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la pronuncia della sentenza resa in calce al presente verbale.
Il Giudice Paolo Mariotti
1 Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano art. 281 sexies c.p.c., causa n. 683/2022 r.g., udienza del 18/03/2025
Parte_1
Avv. FINOCCHI IRENE parte attrice
, Controparte_1
Avv. BLASI NICOLA parte convenuta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti, dichiarare ed accertare la responsabilità del per il fatto occorso alla signora Controparte_1 Parte_1 in , alla piazza Madonna degli Orti in data 11/04/2020, come meglio descritto in narrativa e per le motivazioni CP_1 ivi indicate, e, per l'effetto, condannare, in solido tra di loro e nelle rispettive qualifiche, il e le Controparte_1
al risarcimento di tutti i danni materiali, morali e biologici subiti e subendi dalla signora Controparte_2 [...] in conseguenza al sopraddetto fatto”. Pt_1
Per il convenuto:
“Voglia il Tribunale di Spoleto: in via preliminare e pregiudiziale:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta in relazione alla domanda Controparte_3 qui proposta per difetto dell'azione diretta nei suoi confronti da parte
2 dell'attrice, con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c.;
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto dagli artt. 163 nn. 3) e 4) e 164
c.p.c. per indeterminatezza e indeterminabilità del petitum e, per l'effetto, rigettare la domanda attrice;
nel merito: in via principale: respingere la domanda proposta dall'attrice in quanto infondata in fatto e in diritto per insussistenza di ogni responsabilità ex art. 2051 e/o 2043 c.c. del convenuto essendo l'evento e il danno riconducibili, Controparte_4 in via esclusiva, a fatto e colpa della stessa danneggiata (caso fortuito)
e/o, comunque, in ogni caso, perché non provata;
in via subordinata: ridurre i danni, ove provati, accertati e riferibili al convenuto, nella misura di giustizia che dovesse risultare accertata in corso di causa e detrarre da tali danni la percentuale del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. imputabile all'attrice; in ogni caso: con vittoria delle spese e dei compensi di causa, oltre spese generali 15%, cap e iva”.
Le ragioni della decisione:
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio il Parte_1 Controparte_1 in persona del Sindaco pro tempore e al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti Controparte_3
e patendi (patrimoniali e non patrimoniali) in occasione del sinistro avvenuto in data 11.04.2020, previo accertamento della responsabilità esclusiva dell'Ente ex artt. 2051 c.c. e/o 2043 c.c.
In particolare, la stessa ha riferito che “percorreva a piedi la via Madonna degli Orti, sita in , quando, CP_1 improvvisamente cadeva rovinosamente per terra a causa di un'insidia occulta sul terreno” precisando che “sulla strada vi era una grata discontinua e parzialmente divelta (…) che ha cagionato la rovinosa caduta” (si veda pag. 1 – atto introduttivo).
1.1. In data 15.09.2022 si sono costituti in giudizio il e eccependo Controparte_1 Controparte_3 in via preliminare il difetto di legittimazione passiva della compagnia assicurativa.
1.2. Con sentenza parziale del 15.12.2022 è stata accertata la carenza di legittimazione passiva di
[...]
e contestualmente è stata disposta la prosecuzione della causa. CP_3
1.3. Successivamente, sono stati concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c, ed escussi i testi ammessi e parte attrice è stata sottoposta ad Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 interrogatorio formale.
1.4. Con ordinanza del 05.07.2024, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione ha fissato l'udienza del 19.03.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
3 1.9. All'odierna udienza, a seguito di discussione orale, le parti hanno concluso come da verbale di cui sopra.
2. Una volta enucleati i salienti aspetti processuali occorre evidenziare le argomentazioni delle parti.
2.1. Parte attrice, nel proprio atto introduttivo, ha riferito che a seguito del sinistro è stata accompagnata presso il locale pronto soccorso ove veniva ricoverata “e sottoposta ad RX torace e RX spalla e braccio e le veniva diagnosticata un frattura scomposta sottocapitata dell'omero sinistro”.
Per tale ragione, in data 14.04.2020 è stata sottoposta ad intervento chirurgico “di riduzione cruenta di frattura dell'omero con fissazione interna” e “innesto osseo dell'omero” (si veda pag. 2 – atto introduttivo).
2.2. Parte attrice ha altresì riferito che a seguito dell'intervento è stata sottoposta ad ulteriori visite per esami radiologici e di controllo;
ha effettuato anche attività fisioterapica (si veda pag. 3 – atto introduttivo).
2.5. Nel merito, parte attrice sostiene che la responsabilità dell'evento debba ascriversi al CP_1
ai sensi dell'art. 2051 c.c. in quanto custode della strada in cui si è verificato l'evento; sostenendo
[...] che nella fattispecie concreta risulta integrata sia l'esistenza del requisito soggettivo della non visibilità del pericolo sia del requisito oggettivo della imprevedibilità del pericolo.
2.6. Ed ancora, parte attrice sostiene che la fattispecie oggetto del presente giudizio, in alternativa, può essere inquadrata “nel novero della responsabilità extra contrattuale ex art. 2043 c.c.” dal momento che “la condotta del è stata omissiva nella misura in cui non ha eseguito la corretta ed ordinaria manutenzione sul manto Controparte_1 stradale e per non aver comunque segnalato opportunamente, mediante apposita cartellonistica anche mobile, la situazione di pericolo in cui versava quel tratto di strada”. Sostiene, dunque, che vi è “una pacifica ipotesi di condotta colposa in capo all'Ente Pubblico” (si veda pag. 6 – atto introduttivo).
3. Parte convenuta, , costituendosi in giudizio ha dapprima eccepito la nullità dell'atto Controparte_1 di citazione ai sensi degli artt. 163 nn. 3) e 4) e 164 c.p.c. per indeterminatezza e indeterminabilità del petitum. Infatti, sostiene che parte attrice ha invocato “un generico quanto indefinito diritto al risarcimento dei danni sofferti” e che “nulla si dice circa l'esito delle lesioni riportate né queste possono evincersi dalla documentazione prodotta” (si vedano pagg. 5 – 6 – comparsa di costituzione e risposta).
3.1. Nel merito, parte convenuta ha eccepito “la mancanza di responsabilità ex artt. 2051 e/o 2043 c.c. in capo al convenuto sostenendo che l'accaduto sia riferibile a fatto e colpa della danneggiata (si vedano CP_1 pagg. 6 – 7 – comparsa di costituzione e risposta).
3.2. In subordine, parte convenuta chiede che venga accertato “concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227
c.c. nella determinazione dell'evento e del danno”, precisando che il comportamento di parte attrice integra un
4 concorso di colpa “riferibile al mancato uso della necessaria attenzione e cautela che occorre sempre adottare in presenza di prevedibili situazioni di potenziale pericolo” (si veda pag. 12 – comparsa di costituzione e risposta).
4. Una volta delineate le argomentazioni delle parti occorre procedere ad una loro analisi.
4.1. In primo luogo, occorre esaminare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione avanzata da parte convenuta.
Parte convenuta ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza ed indeterminabilità del petitum.
E' noto che secondo l'orientamento ormai consolidato, la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma c.p.c. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (sul punto si veda
Cass., Sez. 3, sentenza n. 11751 del 15/05/2013). In altre pronunce si afferma che “in tema di domanda giudiziale, l'identificazione della causa petendi va operato con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro di allegazione già prospettato purché risultino specificatamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 5 c.p.c.” (sul punto si veda Cass.,
Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3363 del 05/02/2019).
Ebbene, considerato che parte attrice nell'atto di citazione ha compiutamente indicato le ragioni della domanda avendo analiticamente esposto sia i motivi di doglianza che le norme di legge violate, come tra l'altro suffragato dalla documentazione allegata a corredo, l'atto di citazione non risulta affetto da alcuna nullità.
5. Nel merito, quanto alla domanda avanzata da parte attrice circa l'accertamento della responsabilità ex artt. 2051 e/o 2043 c.c. in capo al per il fatto occorso, è bene fare le precisazioni che Controparte_1 seguono.
5.1. In primo luogo, è necessario chiarire quale debba essere il corretto inquadramento della figura di responsabilità extracontrattuale dedotta in giudizio, al fine di distribuire gli oneri probatori tra le parti e dedurne, correttamente, le relative conseguenze.
5 La fattispecie prospettata dall'attrice oggetto del presente giudizio deve ricondursi all'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c.
A tal riguardo, si evidenzia che l'art. 2051 c.c. prevede un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa e che si basa sulla relazione di custodia che intercorre tra la res che ha cagionato il danno ed il soggetto che, eventualmente, sarà chiamato a rispondere dello stesso.
5.2. Con riferimento alla responsabilità della p.a., occorre rilevare che in passato la giurisprudenza tendeva ad escludere l'applicabilità della norma nei casi di beni, facenti parte del demanio pubblico, rispetto ai quali, a causa dell'estensione e dell'uso generalizzato e diretto da parte dei terzi, non fosse possibile svolgere i doveri di vigilanza posti a carico del custode (sul punto si vedano Cass., S.U., n. 8588/1997;
Cass., n. 10040/2006; Cass., n. 11446/2003; Cass., n. 11366/2002; Cass., n. 16179/2001; Cass., n.
5990/1998; T. Piacenza 26.5.2011). Tale orientamento si basava sulla considerazione che tale categoria di beni non potesse essere sottoposta ad una idonea custodia della P.A.; di conseguenza, si poteva applicare l'art. 2051 c.c., soltanto se l'estensione dei beni demaniali fosse tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valesse ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi (sul punto si veda Cass., n.1691/2009; Cass., n. 13114/1995; Cass., n. 5567/1984).
5.3. Tuttavia, tale orientamento risulta superato.
Infatti, giurisprudenza di legittimità ormai maggioritaria ritiene suscettibili di custodia anche beni di ampie dimensioni, tra cui le strade urbane, con conseguente applicabilità ai Comuni del regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c, attesi gli strumenti capillari di controllo e monitoraggio che l'ente locale può esercitare quotidianamente sulla rete urbana, tali da consentirne un effettivo potere di custodia.
In questa direzione si è orientata negli ultimi anni la giurisprudenza di legittimità, i cui più recenti arresti hanno segnalato, con particolare riguardo al demanio stradale, la necessità che la configurabilità della possibilità in concreto della custodia debba essere indagata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che lo connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche acquistano rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti, rilevando ancora, quanto alle strade comunali, come figura sintomatica della possibilità del loro effettivo controllo, la circostanza che le stesse si trovino all'interno della perimetrazione del centro abitato (sul punto si veda Cass. n. 21508/11).
Più di recente, la Suprema Corte ha affermato che “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili nè eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di
6 pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore del l'ente custode” (sul punto si vedano Cass. n. 7805/17, Cass. n. 6703/18 e Cass. n. 16295/19).
5.3. Chiariti tali aspetti ed accertato il rapporto di custodia tra il tratto di strada comunale in questione ed il , occorre ora ragionare in termini di riparto dell'onere probatorio. Controparte_1
Sul punto, giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa (…), detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (sul punto si veda Cass. n. 15761/16).
Anche le Sezioni Unite hanno ribadito i principi sopra richiamati, ovvero che “la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia - di cui all'art. 2051 Cc - ha un carattere non presunto ma oggettivo, di guisa che, ai fini della sua sussistenza è sufficiente riscontrare la esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e la conseguenza dannosa, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua
(…)” (Sul punto si vedano Cass. S.U. n. 20943/22; Cass. n. 11152/23).
In altri termini, dunque, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato: è onere del danneggiato fornire la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno che ha subito (ex multis: Cass. n. 18496/13); solo dopo che tale prova sia stata fornita, il convenuto è tenuto a dimostrare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo a interrompere il nesso causale escludendo la sua responsabilità (sul punto si veda Cass. n. 7937/12).
5.4. Ed ancora, occorre anche rilevare che nel caso in cui la cosa sia normalmente inerte oppure innocua,
è necessario che il danneggiato fornisca la prova delle condizioni di pericolo, oppure di insidiosità insorte nella cosa;
mentre nel caso in cui la cosa sia dotata di una particolare attitudine lesiva, l'onere probatorio
è esaurito dalla dimostrazione della contestualità tra l'evento dannoso ed il contatto con la cosa.
Si è evidenziato che il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino
7 ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere la responsabilità del custode (sul punto
Cass. Civ., sent n. 4279/2008).
5.6. Dunque, il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla sussistenza del nesso causale tra la cosa e il danno, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno (ex multis: Cass. n. 11023/2018; Cass. n. 11526/2017).
6. Ciò premesso in linea di principio, occorre ora procedere ad un'analisi del caso concreto.
6.1. In primo luogo, si deve evidenziare che l'avvenimento del fatto storico, rappresentato dalla caduta di deve ritenersi provato in ragione della non contestata coerenza di tale accadimento con Parte_1 tutti gli elementi istruttori.
Tuttavia, parte convenuta ha contestato l'assenza di prova in ordine al nesso di causalità tra la caduta e l'eventuale insidia presente sul terreno.
6.2. A fronte di tale contestazione, si rileva che la dinamica del sinistro è descritta nell'atto di citazione, indicando che parte attrice stava camminando in “via Madonna degli Orti, sita in , quando, CP_1 improvvisamente cadeva rovinosamente per terra a causa di un'insidia occulta sul terreno”, precisando che vi era “una grata discontinua e parzialmente divelta” che ha determinato la caduta.
La dinamica, per come prospettata da parte attrice, non viene descritta con chiarezza, considerato che non viene indicata la conformazione della grata nel punto in cui avveniva la caduta, proprio in considerazione del suo carattere discontinuo, irregolare e parzialmente divelto, per come individuato nella documentazione fotografica che ritrae il luogo del sinistro (si veda doc. all. n. 1 – atto introduttivo).
6.3. In altri termini, non risulta in alcun modo individuato il punto esatto il cui il sinistro si è verificato, né come fosse posizionata la grata rispetto all'asfalto nel punto in cui parte attrice si trovava a transitare.
Le stesse fotografie prodotte in giudizio, ritraendo la strada ove è avvenuto il sinistro, permettono di accertare che vi sono dei tratti di strada in cui la grata risulta posizionata correttamente, altri in cui risulta essere sollevata ed altri ancora in cui risulta essere totalmente assente.
A tal proposito deve evidenziarsi che la dichiarazione resa da non consente di superare le Testimone_5 considerazioni appena esposte;
la teste, intervenuta soltanto in un secondo momento, ha riferito, infatti, che “la mattina di quel giorno erano circa le 10,30 ed ero in casa, avevo la finestra aperta della cucina che affaccia proprio su Via Madonna degli Orti quando ho sentito chiamare ci siamo affacciati e abbiamo visto a terra, Tes_1 Pt_1 quando siamo scesi abbiamo aiutato mia cognata a rialzarsi e poi accorta che la gratticcia del tombino che mi si mostra non era più sopra al tombino ma si era spostata, almeno così mi sembra;
non mi ricordo francamente dove era posizionata mia cognata rispetto al tombino” (si veda verbale di udienza del 16.11.2023).
8 6.4. E' bene inoltre evidenziare che dalla visione delle fotografie prodotte da parte attrice, si rileva che l'assenza o il non corretto posizionamento della grata è circostanza piuttosto evidente, in quanto tale immediatamente osservabile da parte dell'utente della strada, adottando normali cautele.
E' chiaro che, qualora si volesse ritenere che la caduta sia avvenuta in corrispondenza nello spazio in cui la grata era assente o inclinata in modo irregolare, la caduta dovrebbe comunque ritenersi ascrivibile a disattenzione di parte attrice.
6.6. A tal proposito si deve evidenziare che la caduta è avvenuta in un luogo conosciuto dall'attrice, la quale abita proprio nel palazzo che si affaccia sulla strada ove asserisce essere avvenuta la caduta.
Tale circostanza è stata confermata da nel corso dell'interrogatorio formale ove ha riferito Parte_1
“non posso dire di passarci quotidianamente ma indubbiamente è vicino al punto in cui sono caduta che è proprio sotto al palazzo dove abito, anche se preciso che in quel periodo ci andavo raramente perché c'era il Covid, solo all'occorrenza se dovevo fare la spesa” (si veda verbale di udienza del 16.11.2023).
6.7. Tali rilievi assumono portata dirimente nell'escludere, nel caso di specie, la sussistenza del nesso di causalità tra il danno subito da e la presenza di una insidia sul manto stradale, sia per Parte_1 mancata precisa indicazione della dinamica del sinistro sia per il carattere particolarmente evidente della denunciata irregolarità del suolo che pone l'enfasi sulla mancata adozione di normali cautele da parte dell'attore.
7. Alla luce di quanto sin qui esposto, la domanda va integralmente rigettata.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi pari ai minimi tariffari (ad eccezione della fase istruttoria a cui sono stati applicati gli importi medi tariffari), in relazione alla complessità del procedimento, alla sua durata, al numero delle parti e alle natura dell'attività dalle stesse svolta.
Le spese di lite si liquidano in € 3.380,00 di cui (€ 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 1680,00 per la fase istruttoria e € 851,00 per la fase decisionale).
p.q.m.
Rigetta la domanda di parte attrice.
Condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte convenuta che liquida in
€ 3.380,00 oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Spoleto, 19 marzo 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
9
Verbale di udienza art. 281-sexies c.p.c. 19/03/2025
n. 683/2022 r.g.
Parte attrice Per Parte_1
Avv. FINOCCHI IRENE (presente)
Parte convenuta Per , Controparte_1
Avv. BLASI NICOLA, sostituito dall'avv. Wanda Brandimarte Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e dispone la discussione orale della causa.
Parte attrice
- Si riporta agli atti difensivi ed insiste nelle relative richieste e conclusioni.
- Precisa le conclusioni come da atto di citazione, insistendo per l'ammissione di c.t.u. medica;
Parte convenuta
- Si riporta agli atti difensivi ed insiste nelle relative richieste e conclusioni.
- Precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta, si oppone alla ammissione di c.t.u. medica in relazione all'esito dell'istruttoria non essedo dimostrata responsabilità ente convenuto.
Le parti discutono la causa. Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la pronuncia della sentenza resa in calce al presente verbale.
Il Giudice Paolo Mariotti
1 Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano art. 281 sexies c.p.c., causa n. 683/2022 r.g., udienza del 18/03/2025
Parte_1
Avv. FINOCCHI IRENE parte attrice
, Controparte_1
Avv. BLASI NICOLA parte convenuta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti, dichiarare ed accertare la responsabilità del per il fatto occorso alla signora Controparte_1 Parte_1 in , alla piazza Madonna degli Orti in data 11/04/2020, come meglio descritto in narrativa e per le motivazioni CP_1 ivi indicate, e, per l'effetto, condannare, in solido tra di loro e nelle rispettive qualifiche, il e le Controparte_1
al risarcimento di tutti i danni materiali, morali e biologici subiti e subendi dalla signora Controparte_2 [...] in conseguenza al sopraddetto fatto”. Pt_1
Per il convenuto:
“Voglia il Tribunale di Spoleto: in via preliminare e pregiudiziale:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta in relazione alla domanda Controparte_3 qui proposta per difetto dell'azione diretta nei suoi confronti da parte
2 dell'attrice, con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c.;
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto dagli artt. 163 nn. 3) e 4) e 164
c.p.c. per indeterminatezza e indeterminabilità del petitum e, per l'effetto, rigettare la domanda attrice;
nel merito: in via principale: respingere la domanda proposta dall'attrice in quanto infondata in fatto e in diritto per insussistenza di ogni responsabilità ex art. 2051 e/o 2043 c.c. del convenuto essendo l'evento e il danno riconducibili, Controparte_4 in via esclusiva, a fatto e colpa della stessa danneggiata (caso fortuito)
e/o, comunque, in ogni caso, perché non provata;
in via subordinata: ridurre i danni, ove provati, accertati e riferibili al convenuto, nella misura di giustizia che dovesse risultare accertata in corso di causa e detrarre da tali danni la percentuale del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. imputabile all'attrice; in ogni caso: con vittoria delle spese e dei compensi di causa, oltre spese generali 15%, cap e iva”.
Le ragioni della decisione:
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio il Parte_1 Controparte_1 in persona del Sindaco pro tempore e al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti Controparte_3
e patendi (patrimoniali e non patrimoniali) in occasione del sinistro avvenuto in data 11.04.2020, previo accertamento della responsabilità esclusiva dell'Ente ex artt. 2051 c.c. e/o 2043 c.c.
In particolare, la stessa ha riferito che “percorreva a piedi la via Madonna degli Orti, sita in , quando, CP_1 improvvisamente cadeva rovinosamente per terra a causa di un'insidia occulta sul terreno” precisando che “sulla strada vi era una grata discontinua e parzialmente divelta (…) che ha cagionato la rovinosa caduta” (si veda pag. 1 – atto introduttivo).
1.1. In data 15.09.2022 si sono costituti in giudizio il e eccependo Controparte_1 Controparte_3 in via preliminare il difetto di legittimazione passiva della compagnia assicurativa.
1.2. Con sentenza parziale del 15.12.2022 è stata accertata la carenza di legittimazione passiva di
[...]
e contestualmente è stata disposta la prosecuzione della causa. CP_3
1.3. Successivamente, sono stati concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c, ed escussi i testi ammessi e parte attrice è stata sottoposta ad Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 interrogatorio formale.
1.4. Con ordinanza del 05.07.2024, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione ha fissato l'udienza del 19.03.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
3 1.9. All'odierna udienza, a seguito di discussione orale, le parti hanno concluso come da verbale di cui sopra.
2. Una volta enucleati i salienti aspetti processuali occorre evidenziare le argomentazioni delle parti.
2.1. Parte attrice, nel proprio atto introduttivo, ha riferito che a seguito del sinistro è stata accompagnata presso il locale pronto soccorso ove veniva ricoverata “e sottoposta ad RX torace e RX spalla e braccio e le veniva diagnosticata un frattura scomposta sottocapitata dell'omero sinistro”.
Per tale ragione, in data 14.04.2020 è stata sottoposta ad intervento chirurgico “di riduzione cruenta di frattura dell'omero con fissazione interna” e “innesto osseo dell'omero” (si veda pag. 2 – atto introduttivo).
2.2. Parte attrice ha altresì riferito che a seguito dell'intervento è stata sottoposta ad ulteriori visite per esami radiologici e di controllo;
ha effettuato anche attività fisioterapica (si veda pag. 3 – atto introduttivo).
2.5. Nel merito, parte attrice sostiene che la responsabilità dell'evento debba ascriversi al CP_1
ai sensi dell'art. 2051 c.c. in quanto custode della strada in cui si è verificato l'evento; sostenendo
[...] che nella fattispecie concreta risulta integrata sia l'esistenza del requisito soggettivo della non visibilità del pericolo sia del requisito oggettivo della imprevedibilità del pericolo.
2.6. Ed ancora, parte attrice sostiene che la fattispecie oggetto del presente giudizio, in alternativa, può essere inquadrata “nel novero della responsabilità extra contrattuale ex art. 2043 c.c.” dal momento che “la condotta del è stata omissiva nella misura in cui non ha eseguito la corretta ed ordinaria manutenzione sul manto Controparte_1 stradale e per non aver comunque segnalato opportunamente, mediante apposita cartellonistica anche mobile, la situazione di pericolo in cui versava quel tratto di strada”. Sostiene, dunque, che vi è “una pacifica ipotesi di condotta colposa in capo all'Ente Pubblico” (si veda pag. 6 – atto introduttivo).
3. Parte convenuta, , costituendosi in giudizio ha dapprima eccepito la nullità dell'atto Controparte_1 di citazione ai sensi degli artt. 163 nn. 3) e 4) e 164 c.p.c. per indeterminatezza e indeterminabilità del petitum. Infatti, sostiene che parte attrice ha invocato “un generico quanto indefinito diritto al risarcimento dei danni sofferti” e che “nulla si dice circa l'esito delle lesioni riportate né queste possono evincersi dalla documentazione prodotta” (si vedano pagg. 5 – 6 – comparsa di costituzione e risposta).
3.1. Nel merito, parte convenuta ha eccepito “la mancanza di responsabilità ex artt. 2051 e/o 2043 c.c. in capo al convenuto sostenendo che l'accaduto sia riferibile a fatto e colpa della danneggiata (si vedano CP_1 pagg. 6 – 7 – comparsa di costituzione e risposta).
3.2. In subordine, parte convenuta chiede che venga accertato “concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227
c.c. nella determinazione dell'evento e del danno”, precisando che il comportamento di parte attrice integra un
4 concorso di colpa “riferibile al mancato uso della necessaria attenzione e cautela che occorre sempre adottare in presenza di prevedibili situazioni di potenziale pericolo” (si veda pag. 12 – comparsa di costituzione e risposta).
4. Una volta delineate le argomentazioni delle parti occorre procedere ad una loro analisi.
4.1. In primo luogo, occorre esaminare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione avanzata da parte convenuta.
Parte convenuta ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza ed indeterminabilità del petitum.
E' noto che secondo l'orientamento ormai consolidato, la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma c.p.c. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (sul punto si veda
Cass., Sez. 3, sentenza n. 11751 del 15/05/2013). In altre pronunce si afferma che “in tema di domanda giudiziale, l'identificazione della causa petendi va operato con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro di allegazione già prospettato purché risultino specificatamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 5 c.p.c.” (sul punto si veda Cass.,
Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3363 del 05/02/2019).
Ebbene, considerato che parte attrice nell'atto di citazione ha compiutamente indicato le ragioni della domanda avendo analiticamente esposto sia i motivi di doglianza che le norme di legge violate, come tra l'altro suffragato dalla documentazione allegata a corredo, l'atto di citazione non risulta affetto da alcuna nullità.
5. Nel merito, quanto alla domanda avanzata da parte attrice circa l'accertamento della responsabilità ex artt. 2051 e/o 2043 c.c. in capo al per il fatto occorso, è bene fare le precisazioni che Controparte_1 seguono.
5.1. In primo luogo, è necessario chiarire quale debba essere il corretto inquadramento della figura di responsabilità extracontrattuale dedotta in giudizio, al fine di distribuire gli oneri probatori tra le parti e dedurne, correttamente, le relative conseguenze.
5 La fattispecie prospettata dall'attrice oggetto del presente giudizio deve ricondursi all'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c.
A tal riguardo, si evidenzia che l'art. 2051 c.c. prevede un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa e che si basa sulla relazione di custodia che intercorre tra la res che ha cagionato il danno ed il soggetto che, eventualmente, sarà chiamato a rispondere dello stesso.
5.2. Con riferimento alla responsabilità della p.a., occorre rilevare che in passato la giurisprudenza tendeva ad escludere l'applicabilità della norma nei casi di beni, facenti parte del demanio pubblico, rispetto ai quali, a causa dell'estensione e dell'uso generalizzato e diretto da parte dei terzi, non fosse possibile svolgere i doveri di vigilanza posti a carico del custode (sul punto si vedano Cass., S.U., n. 8588/1997;
Cass., n. 10040/2006; Cass., n. 11446/2003; Cass., n. 11366/2002; Cass., n. 16179/2001; Cass., n.
5990/1998; T. Piacenza 26.5.2011). Tale orientamento si basava sulla considerazione che tale categoria di beni non potesse essere sottoposta ad una idonea custodia della P.A.; di conseguenza, si poteva applicare l'art. 2051 c.c., soltanto se l'estensione dei beni demaniali fosse tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valesse ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi (sul punto si veda Cass., n.1691/2009; Cass., n. 13114/1995; Cass., n. 5567/1984).
5.3. Tuttavia, tale orientamento risulta superato.
Infatti, giurisprudenza di legittimità ormai maggioritaria ritiene suscettibili di custodia anche beni di ampie dimensioni, tra cui le strade urbane, con conseguente applicabilità ai Comuni del regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c, attesi gli strumenti capillari di controllo e monitoraggio che l'ente locale può esercitare quotidianamente sulla rete urbana, tali da consentirne un effettivo potere di custodia.
In questa direzione si è orientata negli ultimi anni la giurisprudenza di legittimità, i cui più recenti arresti hanno segnalato, con particolare riguardo al demanio stradale, la necessità che la configurabilità della possibilità in concreto della custodia debba essere indagata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che lo connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche acquistano rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti, rilevando ancora, quanto alle strade comunali, come figura sintomatica della possibilità del loro effettivo controllo, la circostanza che le stesse si trovino all'interno della perimetrazione del centro abitato (sul punto si veda Cass. n. 21508/11).
Più di recente, la Suprema Corte ha affermato che “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili nè eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di
6 pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore del l'ente custode” (sul punto si vedano Cass. n. 7805/17, Cass. n. 6703/18 e Cass. n. 16295/19).
5.3. Chiariti tali aspetti ed accertato il rapporto di custodia tra il tratto di strada comunale in questione ed il , occorre ora ragionare in termini di riparto dell'onere probatorio. Controparte_1
Sul punto, giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa (…), detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (sul punto si veda Cass. n. 15761/16).
Anche le Sezioni Unite hanno ribadito i principi sopra richiamati, ovvero che “la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia - di cui all'art. 2051 Cc - ha un carattere non presunto ma oggettivo, di guisa che, ai fini della sua sussistenza è sufficiente riscontrare la esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e la conseguenza dannosa, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua
(…)” (Sul punto si vedano Cass. S.U. n. 20943/22; Cass. n. 11152/23).
In altri termini, dunque, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato: è onere del danneggiato fornire la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno che ha subito (ex multis: Cass. n. 18496/13); solo dopo che tale prova sia stata fornita, il convenuto è tenuto a dimostrare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo a interrompere il nesso causale escludendo la sua responsabilità (sul punto si veda Cass. n. 7937/12).
5.4. Ed ancora, occorre anche rilevare che nel caso in cui la cosa sia normalmente inerte oppure innocua,
è necessario che il danneggiato fornisca la prova delle condizioni di pericolo, oppure di insidiosità insorte nella cosa;
mentre nel caso in cui la cosa sia dotata di una particolare attitudine lesiva, l'onere probatorio
è esaurito dalla dimostrazione della contestualità tra l'evento dannoso ed il contatto con la cosa.
Si è evidenziato che il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino
7 ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere la responsabilità del custode (sul punto
Cass. Civ., sent n. 4279/2008).
5.6. Dunque, il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla sussistenza del nesso causale tra la cosa e il danno, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno (ex multis: Cass. n. 11023/2018; Cass. n. 11526/2017).
6. Ciò premesso in linea di principio, occorre ora procedere ad un'analisi del caso concreto.
6.1. In primo luogo, si deve evidenziare che l'avvenimento del fatto storico, rappresentato dalla caduta di deve ritenersi provato in ragione della non contestata coerenza di tale accadimento con Parte_1 tutti gli elementi istruttori.
Tuttavia, parte convenuta ha contestato l'assenza di prova in ordine al nesso di causalità tra la caduta e l'eventuale insidia presente sul terreno.
6.2. A fronte di tale contestazione, si rileva che la dinamica del sinistro è descritta nell'atto di citazione, indicando che parte attrice stava camminando in “via Madonna degli Orti, sita in , quando, CP_1 improvvisamente cadeva rovinosamente per terra a causa di un'insidia occulta sul terreno”, precisando che vi era “una grata discontinua e parzialmente divelta” che ha determinato la caduta.
La dinamica, per come prospettata da parte attrice, non viene descritta con chiarezza, considerato che non viene indicata la conformazione della grata nel punto in cui avveniva la caduta, proprio in considerazione del suo carattere discontinuo, irregolare e parzialmente divelto, per come individuato nella documentazione fotografica che ritrae il luogo del sinistro (si veda doc. all. n. 1 – atto introduttivo).
6.3. In altri termini, non risulta in alcun modo individuato il punto esatto il cui il sinistro si è verificato, né come fosse posizionata la grata rispetto all'asfalto nel punto in cui parte attrice si trovava a transitare.
Le stesse fotografie prodotte in giudizio, ritraendo la strada ove è avvenuto il sinistro, permettono di accertare che vi sono dei tratti di strada in cui la grata risulta posizionata correttamente, altri in cui risulta essere sollevata ed altri ancora in cui risulta essere totalmente assente.
A tal proposito deve evidenziarsi che la dichiarazione resa da non consente di superare le Testimone_5 considerazioni appena esposte;
la teste, intervenuta soltanto in un secondo momento, ha riferito, infatti, che “la mattina di quel giorno erano circa le 10,30 ed ero in casa, avevo la finestra aperta della cucina che affaccia proprio su Via Madonna degli Orti quando ho sentito chiamare ci siamo affacciati e abbiamo visto a terra, Tes_1 Pt_1 quando siamo scesi abbiamo aiutato mia cognata a rialzarsi e poi accorta che la gratticcia del tombino che mi si mostra non era più sopra al tombino ma si era spostata, almeno così mi sembra;
non mi ricordo francamente dove era posizionata mia cognata rispetto al tombino” (si veda verbale di udienza del 16.11.2023).
8 6.4. E' bene inoltre evidenziare che dalla visione delle fotografie prodotte da parte attrice, si rileva che l'assenza o il non corretto posizionamento della grata è circostanza piuttosto evidente, in quanto tale immediatamente osservabile da parte dell'utente della strada, adottando normali cautele.
E' chiaro che, qualora si volesse ritenere che la caduta sia avvenuta in corrispondenza nello spazio in cui la grata era assente o inclinata in modo irregolare, la caduta dovrebbe comunque ritenersi ascrivibile a disattenzione di parte attrice.
6.6. A tal proposito si deve evidenziare che la caduta è avvenuta in un luogo conosciuto dall'attrice, la quale abita proprio nel palazzo che si affaccia sulla strada ove asserisce essere avvenuta la caduta.
Tale circostanza è stata confermata da nel corso dell'interrogatorio formale ove ha riferito Parte_1
“non posso dire di passarci quotidianamente ma indubbiamente è vicino al punto in cui sono caduta che è proprio sotto al palazzo dove abito, anche se preciso che in quel periodo ci andavo raramente perché c'era il Covid, solo all'occorrenza se dovevo fare la spesa” (si veda verbale di udienza del 16.11.2023).
6.7. Tali rilievi assumono portata dirimente nell'escludere, nel caso di specie, la sussistenza del nesso di causalità tra il danno subito da e la presenza di una insidia sul manto stradale, sia per Parte_1 mancata precisa indicazione della dinamica del sinistro sia per il carattere particolarmente evidente della denunciata irregolarità del suolo che pone l'enfasi sulla mancata adozione di normali cautele da parte dell'attore.
7. Alla luce di quanto sin qui esposto, la domanda va integralmente rigettata.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi pari ai minimi tariffari (ad eccezione della fase istruttoria a cui sono stati applicati gli importi medi tariffari), in relazione alla complessità del procedimento, alla sua durata, al numero delle parti e alle natura dell'attività dalle stesse svolta.
Le spese di lite si liquidano in € 3.380,00 di cui (€ 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 1680,00 per la fase istruttoria e € 851,00 per la fase decisionale).
p.q.m.
Rigetta la domanda di parte attrice.
Condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte convenuta che liquida in
€ 3.380,00 oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Spoleto, 19 marzo 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
9