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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/03/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A L E R M O
SECONDA SEZIONE CIVILE Verbale di udienza
Proced. n. 15800/2022 R.G.
All'udienza del 25.3.2025, innanzi al Giudice dr.ssa Liana Pernice, chiamata la causa promossa da
Parte_1 contro
, Controparte_1 sono comparsi: per l'opponente, l'avv. Monica Evola;
per l'opposto, l'avv. Marco Allegra.
I procuratori delle parti discutono la causa richiamandosi alle conclusioni in atti e chiedono che sia decisa. Dichiarano, altresì, di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Indi, il Giudice dopo aver dato lettura del verbale pone la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
Liana Pernice - G.O.T.
Dalle ore 10.30 alle ore 13.30, viene sospesa la camera di consiglio.
Liana Pernice - G.O.T.
1
Liana Pernice - G.O.T.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITLIANO
Il Tribunale di Palermo, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Liana
Pernice, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15800 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione e decisa in data 25.3.2025 ex art. 281 sexies cod. proc. civ., avente ad oggetto “rapporti condominiali”
TRA
(cod. fisc. ) elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio legale dell'avv. Monica Evola (domicilio digitale: che la Email_1 rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
OPPONENTE
E
(cod. fisc. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Marco Allegra (domicilio digitale: che lo Email_2 rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
OPPOSTO
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatti controversi
1.1.- Con atto di citazione notificato 2.12.2022, la signora proponeva Parte_1 opposizione avverso il D.I. n. 4385/2022, reso tra le parti dal Tribunale di Palermo nel proced.
n. 11945/2022 R.G. il 24.10.2022, notificato l'8.11.2022, con il quale le è stato ingiunto ad istanza del [d'ora in avanti, più Controparte_1 semplicemente, anche solo “ ”] il pagamento della somma di €. 8.340,98, oltre CP_1 spese del procedimento monitorio, a titolo:
a).- quanto ad €. 7.417,98, di oneri condominiali ordinari e straordinari fino al 31.12.2021, come da rendiconto approvato con delibera del 30.5.2022; 2 b).- quanto ad €. 570,00 – per oneri condominiali ordinari relativi al periodo gennaio/giugno
2022, come da bilancio preventivo relativo all'anno 2022;
c).- quanto ad €. 173,00 per n. 3 quote (febbraio/aprile 2022) per lavori di messa in sicurezza dell'edificio giusta diffida comunale n. 835329/2021;
d).- quanto ad €. 41,00 per quota acqua 2 bimestre 2022;
e).- quanto ad €. 46,00 per quota acqua 3^bimestre 2022.
Adduceva, per quanto di interesse, che il predetto D.I. si fondava su delibera condominiale (del
30.5.2022) illegittima perché riportante l'indicazione di un credito a suo carico inesistente estratto da un bilancio, in un primo tempo approvato in data 23.5.2022 e poi annullato all'adunanza del 14.9.2022, in cui l'assemblea aveva ad un tempo approvato nuovamente, in modo parimenti illegittimo, i bilanci relativi ai periodi 2015 - 2018, 2019 - 30.4.2021.
Precisava che le delibere condominiali predette, che impugnava, andavano dichiarate nulle o comunque annullate, posto che i vari rendiconti di esercizio non potevano considerarsi veritieri perché riportanti crediti prescritti e comunque crediti inesistenti o perché non supportati dai relativi documenti giustificativi o perché ripartiti in violazione dei criteri legali della spesa
(affitto casa ex portiere), o ancora, non contabilizzati (pagamento effettuati nel luglio 2021 in favore dell'ex amministratore).
Soggiungeva, infine, di avere corrisposto prima della notifica del D.I. la somma di €. 940,00 che andava detratta, previa revoca dell'ingiunzione, dalle somme ingiunte.
Chiedeva, sulla base delle superiori allegazioni, previa declaratoria di nullità e/o in subordine pronuncia di annullamento delle delibere condominiali del 30.5.2022 e del 14.9.2022, la revoca
– previa sua sospensione - del D.I. opposto, con condanna ex art. 96 c.p.c. del per CP_1 lite temeraria.
1.2.- Nel costituirsi in giudizio, con comparsa di risposta del 6.3.2023, il CP_1 contestava l'opposizione e la ricostruzione fattuale operata dall'attrice nell'atto di citazione e ne chiedeva il rigetto. Con riguardo, poi, alla impugnazione della delibera condominiale del
30.5.2022, con cui era stato approvato il rendiconto consuntivo al 31.12.2021 e il rendiconto preventivo 2022, posto a base del D.I. opposto, adduceva che essa era stata ritualmente comunicata all'opponente, con la conseguenza che l'impugnativa, in quanto proposta oltre il termine di decadenza di gg. 30 previsto dall'art. 1137 comma 2 c.c., andava dichiarata inammissibile perché tardiva.
1.3.- Respinta, con ordinanza del 31.3.2023, la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, e dato atto dell'avvenuto esperimento con esito negativo della mediazione, il procedimento era successivamente istruito con CT (dott. ) e Per_1
l'acquisizione della documentazione offerta in comunicazione da ciascuna delle parti, ivi compresa la sentenza n. 4017/2024, munita di certificazione di mancata impugnazione, resa dal Tribunale panormita l'11.7.2024 nel proced. N. 2160/2023 tra e Parte_2 [...]
nei confronti del [con cui è Parte_3 Controparte_1 stata annullata la delibera condominiale adottata da quest'ultimo condominio il 14.9.2022, 3 nella parte in cui ha approvato i bilanci consuntivi degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,
2020 e gennaio – aprile 2021].
Indi, la causa era rinviata per discussione all'udienza del 25.3.2025 e, all'esito della camera di consiglio, decisa ex art. 281 sexies cod. proc. civ.
2.- Merito della lite.
2.1.- Giova premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità - dedotta dalla parte ovvero d'ufficio - della delibera assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione tuttavia che quest'ultima domanda sia dedotta in via d'azione mediante apposita riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione ex art. 1137 comma 2 cod. civ. notificato nel termine perentorio di gg. 30 ivi previsto (Cass. s.u. n. 9839/2021). Nell'ipotesi in esame, il non ha fornito la prova che la delibera condominiale del 30.5.2022, CP_1 approvata in assenza dell'attrice (sulla quale non può farsi ricadere un dovere di attivarsi per conoscere le decisioni adottate dall'assemblea), sia stata successivamente comunicata a quest'ultima. Per cui, l'impugnativa della delibera deve ritenersi proposta nel termine di cui all'art. 1137 comma 2 c.c.
2.2.- Occorre, sempre preliminarmente, evidenziare poi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il CP_1 soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. n. 15696/2020).
La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, invero, titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la concessione del decreto CP_1 ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della
“perdurante” esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (cfr. Cass. s. u. n. 26629/2009). Ne inferisce che il giudice deve accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (cfr. Cass. n. 10101/2023; Cass. n. 7741/2017).
Orbene, nell'ipotesi in esame, con sentenza n. 4017/2024, avente autorità di giudicato, pronunciata tra il convenuto e i condomini e CP_1 Parte_2 Parte_4
, il Tribunale di Palermo ha annullato la delibera del 14.9.2022 con cui erano
[...] stati approvati i bilanci consuntivi degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e gennaio- aprile 2021, facendo venire meno, anche per invalidità derivata - posto che la 4 delibera del 30.5.2022 era stata a sua volta approvata sulla base di quella del
23.5.2022 poi revocata e i relativi bilanci riapprovati il 14.9.2022 - il titolo (ossia i bilanci consuntivi relativi a tutto il periodo) sulla base del quale è stato emesso il D.I. opposto.
Per completezza va evidenziato che la sentenza di annullamento resa ai sensi dell'art. 1137 c.c. ha effetto nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio di impugnativa promosso da uno o da alcuni di loro, con riguardo alla specifica deliberazione impugnata. Tale ampliamento dell'efficacia del giudicato (nella specie costituito dalla sentenza n. 4017/2024 del Tribunale di Palermo)
a tutti i componenti dell'organizzazione condominiale va considerata coerente con l'art. 1137 comma 1 c.c., a mente del quale le deliberazioni prese dall'assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini, essendo inconcepibile che la delibera annullata giudizialmente venga rimossa per l'impugnante e rimanga invece vincolante per gli altri comproprietari (arg. ex Cass. n. 2127/2021).
Alla luce di quanto sopra, posto il venire meno con sentenza n. 4017/2024 del Tribunale di Palermo della delibera del 14.9.2022 e per invalidità derivata di quella del 30.5.2022, il D.I. opposto deve essere revocato, con assorbimento degli altri motivi di doglianza formulati.
3.- Va, invece, respinta la domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dall'opponente. Una tale condanna può essere pronunciata invero soltanto a condizione che la parte abbia agito o resistito in giudizio nonostante la consapevolezza della patente infondatezza della domanda, ovvero in presenza di un'ignoranza gravemente colpevole di tale sua infondatezza (cfr. Cass.
n. 19976/2005). Ciò in quanto l'inosservanza del dovere di lealtà e probità, cui ciascuna parte
è tenuta, non può derivare solo dalla prospettazione di tesi giuridiche non condivise dal giudice, occorrendo piuttosto che l'altra parte deduca e dimostri la ricorrenza nell'indicato comportamento del dolo o della colpa grava, intesa nel senso della consapevolezza - o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza - dell'infondatezza delle suddette tesi (cfr. Cass. n. 15629/2010). Nell'ipotesi in esame, tuttavia, non può dirsi emersa una inosservanza del dovere di lealtà e probità nei termini sopra evidenziati a carico dell'opponente.
4.- Spese.
Le spese processuali, in esse comprese quelle relative al procedimento di mediazione ed escluse quelle per il CTP perché superflue, vanno poste a carico dell'opposto nella misura liquidata in dispositivo.
Sempre sull'opposto vanno poste le spese di CT.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
5 .- revoca, per le causali di cui in motivazione, il D.I. opposto n. 4385/2022 emesso il
24.10.2022 dal Tribunale di Palermo nel proced. n. 11945/2022 R.G.;
.- rigetta la domanda ex art 96 c.p.c. spiegata dall'opponente;
.- condanna il opposto alle spese di lite che liquida in €.
4.250 di cui €. 545,00 per CP_1 esborsi, oltre spese generali (15%), iva e cpa;
.- pone le spese di CT a carico del opposto. CP_1
Palermo, li 25.3.2025.
Il Giudice dr.ssa Liana Pernice – G.O.T.
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