Articolo 2 della Legge 30 giugno 1959, n. 477
Articolo 1Articolo 3
Versione
1 agosto 1959
Art. 2.
Le anticipazioni di cui al precedente art. 1 saranno somministrate in ragione di lire 8 miliardi all'anno per cinque anni a partire dal 1 luglio 1959.
Entrata in vigore il 1 agosto 1959