Art. 2.
Le anticipazioni di cui al precedente art. 1 saranno somministrate in ragione di lire 8 miliardi all'anno per cinque anni a partire dal 1 luglio 1959.
Le anticipazioni di cui al precedente art. 1 saranno somministrate in ragione di lire 8 miliardi all'anno per cinque anni a partire dal 1 luglio 1959.