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1 agosto 1959
1 agosto 1959
Art. 2.
Le anticipazioni di cui al precedente art. 1 saranno somministrate in ragione di lire 8 miliardi all'anno per cinque anni a partire dal 1 luglio 1959.
Le anticipazioni di cui al precedente art. 1 saranno somministrate in ragione di lire 8 miliardi all'anno per cinque anni a partire dal 1 luglio 1959.