Decreto 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, decreto 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
n. 147/2024 V.G.
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
Il Consigliere designato Marco Giacomo Ferrucci ha pronunciato il seguente
DECRETO n. ______________ monocratico sul ricorso proposto ai sensi della legge n. 89/2001 e succ. mod. ai fini della declaratoria del diritto all'equa riparazione per la violazione del termine di ragionevole durata del processo;
da
( ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Massimo Amato;
nei confronti di
, in persona del ministro p.t. Controparte_1
**** letto il ricorso del 10.9.2024, con il quale chiede, ai sensi dell'art. 3 della Parte_1 legge n. 89/2001 e succ. mod., l'indennizzo per l'irragionevole durata di un procedimento civile, avente ad oggetto risarcimento danni a seguito di sinistro stradale, svoltosi in primo grado dinanzi al Tribunale di ER (proc. n. 1199/2019 R.G.) dal 28.11.2019, data della notifica dell'atto di citazione, al 16.2.2024, data della pronuncia della sentenza n. 84/2024;
CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 2 comma 1 della legge n. 89/2001, come sostituito dalla legge n. 208/2015
“è inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui all'articolo 1 ter”; il comma 1 di tale ultima disposizione stabilisce che “ai fini della presente legge, nei processi civili costituisce rimedio preventivo a norma dell'articolo 1-bis, comma 1, l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Costituisce altresì rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell'articolo 183-bis del codice di procedura civile, entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa può essere decisa
a seguito di trattazione orale, a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, rimette la causa al collegio fissando l'udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale” (le modifiche introdotte dal d. lgs. n. 149/2022 si
1-bis comma 1), sono state ritenute ragionevoli e conformi a Costituzione dalla Corte costituzionale con sentenza n. 121/2020, che ha dichiarato non fondata la relativa questione di legittimità costituzionale;
non trova applicazione nel caso in esame la disposizione transitoria di cui all'art. 6 comma
2-bis della stessa legge, secondo cui l'art. 2 comma 1 non si applica “nei processi la cui durata al 31.10.2016 ecceda i termini ragionevoli di cui all'art. 2 comma 2-bis”, dal momento che a quella data il processo presupposto non era neppure iniziato;
il ricorrente ha introdotto il giudizio presupposto nelle forme del procedimento ordinario, e non di quello sommario di cognizione di cui agli art. 702-bis e ss. c.p.c., non ha dedotto né provato di aver esperito gli altri rimedi preventivi propri dei processi civili indicati dall'art. 1-ter comma 1, in particolare non ha chiesto il passaggio al rito sommario, né ha proposto istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'art. 281-sexies c.p.c. almeno sei mesi prima del decorso dei termini ex art. 2, comma 2-bis, quindi sei mesi prima del 28.11.2022, avuto riguardo al termine ragionevole di durata di tre anni previsto per i giudizi di primo grado dall'art. 2, comma 2-ter della legge n. 89/2001; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
si comunichi.
Campobasso, 6.3.2025
Il Consigliere designato Marco Giacomo Ferrucci