Articolo 2 bis del Codice della nautica da diporto
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22 dicembre 2020
Art. 2-bis. (( (Nautica sociale). )) (( 1. Ai fini del presente codice si intende per nautica sociale:
a) la navigazione da diporto effettuata in acque marittime o interne per fini esclusivamente sportivi o ricreativi e senza scopo di lucro, mediante natanti da diporto con qualsiasi propulsione e con scafo di lunghezza fino a sei metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;
b) il complesso delle attivita' finalizzate a diffondere la conoscenza e la pratica della nautica da diporto a favore degli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado di eta' non inferiore a nove anni, oppure, anche a scopo di ausilio terapeutico, a favore delle persone con disabilita' di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , o con disturbi psicologici, dell'apprendimento o della personalita'.
2. Con il regolamento di attuazione del presente codice e' stabilita la disciplina della nautica sociale e le eventuali facilitazioni per l'ormeggio delle unita' da diporto in transito e per la fornitura dei servizi in banchina. ))
Entrata in vigore il 22 dicembre 2020
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