a) la navigazione da diporto effettuata in acque marittime o interne per fini esclusivamente sportivi o ricreativi e senza scopo di lucro, mediante natanti da diporto con qualsiasi propulsione e con scafo di lunghezza fino a sei metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;
b) il complesso delle attivita' finalizzate a diffondere la conoscenza e la pratica della nautica da diporto a favore degli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado di eta' non inferiore a nove anni, oppure, anche a scopo di ausilio terapeutico, a favore delle persone con disabilita' di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , o con disturbi psicologici, dell'apprendimento o della personalita'.
2. Con il regolamento di attuazione del presente codice e' stabilita la disciplina della nautica sociale e le eventuali facilitazioni per l'ormeggio delle unita' da diporto in transito e per la fornitura dei servizi in banchina. ))