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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 7052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7052 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi all'udienza del 17/06/2025, all'esito di trattazione ex art.127 ter
CPC , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14389 /2024 R.G. promossa
Da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti PATTUMELLI DAMASO , DI BELLA DANIELE Parte_1
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall' avv.to ZANNINI Controparte_1
QU ON ,
resistente
Oggetto: Indennità di accompagnamento.
Oggetto: Opposizione ad ATP.
Pt_
Con ricorso tempestivamente depositato il 12.4.2024 e ritualmente notificato, l'istante
, premesso di avere esperito la procedura ex art.445 bis al fine di ottenere l'accertamento del
[...]
requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento e di avere depositato atto di contestazione della consulenza Tecnica depositata in quel procedimento , lamenta che il CT abbia sottovalutato le sue condizioni cliniche;
conclude: “ACCERTARE E DICHIARARE, ai sensi dell'art. 149
1 disp. att. c.p.c. e ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980, il diritto di all'indennità di Parte_1
accompagnamento di cui alla suddetta norma, in misura di legge e a decorrere dal 01-12-2022, o dalla data ritenuta di giustizia, e, per l'effetto, CONDANNARE l' a corrispondere a parte CP_2
ricorrente i ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., i sottoscritti avvocati chiedono che siano distratti in loro favore gli onorari e le competenze non riscossi nonché le spese anticipate sia nel procedimento instaurato con ricorso ex art. 445-bis, co. 1, c.p.c., sia nel presente giudizio, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A”.
CP_ L' si è costituito sollevando eccezioni preliminari e opponendosi all'accoglimento del ricorso.
Acquisito il fascicolo dell'ATP, ritenuto necessario disporre nuova CT, all'esito di questa , disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Vanno innanzitutto rigettate le eccezioni preliminari, essendo stata verificata la tempestività del deposito del ricorso e considerati i motivi di censura.
Riguardo alla natura giuridica di questo giudizio, deve rilevarsi che la Cassazione ha definitivamente affermato che “Nelle controversie in materia di invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio- economici” (v. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 27010 del 24/10/2018,Sentenza n. 9755 del 08/04/2019 ).
In ossequio a tali principi, la presente pronuncia deve limitarsi alla questione della sussistenza dell'accertamento sanitario.
Nel merito, rileva il giudice come non si ravvisino margini di dubbio circa il diritto del ricorrente alla Per_ dichiarazione della sussistenza del requisito sanitario in oggetto;
il CT dott. ha accertato 2 infatti che sussistono i requisiti medico-legali per la concessione della indennità di accompagnamento di cui alla legge 18/80 in via presuntiva da dicembre 2024 per aggravamento tale da comportare la necessità per il soggetto di essere accudito nello svolgimento degli atti del vivere quotidiano.
Le conclusioni esposte dal CT nell'elaborato peritale sono pienamente condivisibili in quanto formulate all'esito di indagini correttamente eseguite ed immuni da profili di censurabilità.
Nulla osta all'applicazione della disposizione contenuta nell'art.149 disp. att. cpc, che consente la valutazione anche degli aggravamenti di patologie preesistenti (v. Cass. Ordinanza n. 30860 del
26/11/2019).
La domanda, pertanto, va accolta con la decorrenza individuata dal CT;
le spese di lite possono ritenersi compensate stante l'accertata decorrenza successiva al deposito del ricorso.
Le spese di CT possono porsi a carico della parte soccombente;
le stesse vengono liquidate con separato decreto.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento di cui all'art.1 Legge 18/80 con decorrenza dicembre 2024;
spese di lite compensate;
CP_
- Spese di CT a carico dell'
Roma 17.6.2025
Il Giudice
Dott.S.Rossi
3
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi all'udienza del 17/06/2025, all'esito di trattazione ex art.127 ter
CPC , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14389 /2024 R.G. promossa
Da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti PATTUMELLI DAMASO , DI BELLA DANIELE Parte_1
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall' avv.to ZANNINI Controparte_1
QU ON ,
resistente
Oggetto: Indennità di accompagnamento.
Oggetto: Opposizione ad ATP.
Pt_
Con ricorso tempestivamente depositato il 12.4.2024 e ritualmente notificato, l'istante
, premesso di avere esperito la procedura ex art.445 bis al fine di ottenere l'accertamento del
[...]
requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento e di avere depositato atto di contestazione della consulenza Tecnica depositata in quel procedimento , lamenta che il CT abbia sottovalutato le sue condizioni cliniche;
conclude: “ACCERTARE E DICHIARARE, ai sensi dell'art. 149
1 disp. att. c.p.c. e ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980, il diritto di all'indennità di Parte_1
accompagnamento di cui alla suddetta norma, in misura di legge e a decorrere dal 01-12-2022, o dalla data ritenuta di giustizia, e, per l'effetto, CONDANNARE l' a corrispondere a parte CP_2
ricorrente i ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., i sottoscritti avvocati chiedono che siano distratti in loro favore gli onorari e le competenze non riscossi nonché le spese anticipate sia nel procedimento instaurato con ricorso ex art. 445-bis, co. 1, c.p.c., sia nel presente giudizio, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A”.
CP_ L' si è costituito sollevando eccezioni preliminari e opponendosi all'accoglimento del ricorso.
Acquisito il fascicolo dell'ATP, ritenuto necessario disporre nuova CT, all'esito di questa , disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Vanno innanzitutto rigettate le eccezioni preliminari, essendo stata verificata la tempestività del deposito del ricorso e considerati i motivi di censura.
Riguardo alla natura giuridica di questo giudizio, deve rilevarsi che la Cassazione ha definitivamente affermato che “Nelle controversie in materia di invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio- economici” (v. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 27010 del 24/10/2018,Sentenza n. 9755 del 08/04/2019 ).
In ossequio a tali principi, la presente pronuncia deve limitarsi alla questione della sussistenza dell'accertamento sanitario.
Nel merito, rileva il giudice come non si ravvisino margini di dubbio circa il diritto del ricorrente alla Per_ dichiarazione della sussistenza del requisito sanitario in oggetto;
il CT dott. ha accertato 2 infatti che sussistono i requisiti medico-legali per la concessione della indennità di accompagnamento di cui alla legge 18/80 in via presuntiva da dicembre 2024 per aggravamento tale da comportare la necessità per il soggetto di essere accudito nello svolgimento degli atti del vivere quotidiano.
Le conclusioni esposte dal CT nell'elaborato peritale sono pienamente condivisibili in quanto formulate all'esito di indagini correttamente eseguite ed immuni da profili di censurabilità.
Nulla osta all'applicazione della disposizione contenuta nell'art.149 disp. att. cpc, che consente la valutazione anche degli aggravamenti di patologie preesistenti (v. Cass. Ordinanza n. 30860 del
26/11/2019).
La domanda, pertanto, va accolta con la decorrenza individuata dal CT;
le spese di lite possono ritenersi compensate stante l'accertata decorrenza successiva al deposito del ricorso.
Le spese di CT possono porsi a carico della parte soccombente;
le stesse vengono liquidate con separato decreto.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento di cui all'art.1 Legge 18/80 con decorrenza dicembre 2024;
spese di lite compensate;
CP_
- Spese di CT a carico dell'
Roma 17.6.2025
Il Giudice
Dott.S.Rossi
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