TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/06/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5138/2024 R.G. Lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. ti Aldo Esposito e Ciro Parte_1
Santonicola;
Ricorrente
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai funzionari dott. ri e CP_3
; Controparte_4
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.10.2024, la ricorrente esponeva di aver presentato il
30.10.2017 domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto terza fascia del personale ATA per il triennio 2017/2019 (prorogato 2020), per la provincia di Siena;
di aver indicato, all'interno della domanda, il servizio svolto in qualità di Collaboratore
Scolastico presso l'Istituto Paritario “Centro Paideia” dal 2.1.2017 al 30.10.2017; di essere stata quindi inserita nelle predette graduatorie e di aver stipulato, in ragione della utile collocazione con punteggio 10,80 contratti a tempo determinato per il profilo di
Collaboratore Scolastico negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; deduceva altresì che, avendo maturato i 24 mesi di servizio statale utili all'inserimento nella graduatoria permanente per l'anno scolastico 2021/2022, inoltrava la relativa domanda di inserimento venendo quindi individuata in data 1.9.2022 come destinataria di contratto a tempo indeterminato con la mansione di Collaboratore Scolastico con sede lavorativa presso l'IIS
“E.S. Piccolomini” di Siena conseguendo altresì la successiva assegnazione provvisoria presso Istituzione Scolastica del Salernitano;
lamentava che, sul presupposto della inesistenza del servizio prestato presso la scuola “Centro Paideia”, l'IC -istituto Parte_2
di conferimento del primo incarico a tempo determinato nell'a.s. 2018/2019-, previo avvio di procedimento amministrativo, aveva proceduto con decreto n. 3704 del 10.4.2024 al depennamento dalle graduatorie di circolo e istituto di terza fascia per il triennio 2017-
2020; che, in conseguenza del predetto depennamento, l' di Siena con Controparte_5
decreto n. 4068 del 22.5.2024 aveva provveduto al depennamento dalla graduatoria provinciale permanente per l'a.s. 2021/2022 e l'I.I.S. “E.S. Piccolomini” di Siena alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato a far data dal 13.6.2024.
Tanto premesso in fatto, la ricorrente contestava la legittimità dei provvedimenti di esclusione dalle graduatorie e di risoluzione del rapporto di lavoro sostenendo che:
- il disconoscimento del punteggio derivante dal rapporto con l'Istituto Paritario la Fenice era tardivo e posto in violazione del termine previsto dall'art. 21 nonies L. 241/1990;
- il rapporto di lavoro disconosciuto dal era da considerarsi genuino;
CP_1
- il titolo disconosciuto non aveva avuto efficacia determinante per l'inserimento nella graduatoria di istituto e di circolo di terza fascia in quanto, la rettifica/eliminazione del relativo punteggio (pari a 2,50) non avrebbe ostacolato l'accesso della ricorrente alle nomine scolastiche e, quindi non le avrebbe impedito di maturare il punteggio necessario per l'immissione in ruolo.
Per i suesposti motivi, la ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “PREVIA DECLARATORIA DI NULLITÀ, ANNULLAMENTO E/O
COMUNQUE DISAPPLICAZIONE del decreto di esclusione dalle graduatorie ATA terza fascia, triennio 2018/2021, profilo professionale di Collaboratore Scolastico;
2. ACCERTAMENTO E DECLARATORIA della validità giuridica del servizio statale svolto negli a.s. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 come Collaboratore Scolastico;
3. PREVIA DECLARATORIA DI NULLITÀ, ANNULLAMENTO E/O
COMUNQUE DISAPPLICAZIONE del decreto di esclusione dalla graduatoria permanente ATA, a.s. 2021/2022 e 2022/2023, profilo professionale di Collaboratore
Scolastico;
4. ACCERTAMENTO E DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente all' inserimento nella graduatoria permanente ATA, a.s. 2021/2022 e 2022/2023, per il profilo di Collaboratore Scolastico;
5. DICHIARARE illegittimo e, comunque, annullare il licenziamento, e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente alla reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Il convenuto si costituiva in giudizio, contestando con articolate argomentazioni CP_1
la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, in data odierna la causa veniva decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 4.6.2025.
Il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate che richiamano, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le condivisibili argomentazioni già espresse da altre pronunce di merito nella definizione di procedimenti analoghi al presente (v. Sentenza n. 296/2025 Trib.
Firenze).
I fatti allegati dalla ricorrente e in precedenza riportati risultano documentati. E' in particolare documentato che nella domanda di inserimento nelle graduatorie terza fascia personale ATA per il triennio 2017- 2019 (prorogato 2020) l'odierna ricorrente ha dichiarato tra i titoli posseduti il rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con l'istituto paritario “Centro Paideia” di Nocera Inferiore dal 2.1.2017 al 30.10.2017 (pag. 7 domanda di inserimento, all. 1 parte ricorrente).
Può quindi ora procedersi all'esame dei motivi di contestazione posti dalla parte ricorrente a fondamento della dedotta illegittimità dei provvedimenti di depennamento dalle graduatorie e della conseguente risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La ricorrente innanzitutto contesta l'operato della Amministrazione Scolastica in quanto a suo dire non sorretto da alcuna verifica effettiva sulla veridicità del rapporto di lavoro da ella instaurato con la scuola paritaria “La Fenice”. Evidenzia, comunque, la irrilevanza del punteggio conseguito per il servizio svolto presso la scuola paritaria “La Fenice” ai fini della stipula dei contratti a tempo determinato in virtù dei quali ha maturato il requisito di servizio di 24 mesi che le ha poi consentito l'inserimento nella graduatoria permanente
ATA e l'immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato.
Il vaglio di tali motivi di contestazione richiede l'esame della vicenda che ha dato avvio al procedimento amministrativo che ha condotto al depennamento della ricorrente dalle graduatorie di circolo ed istituto per il triennio 2017/2019 prima e poi dalla graduatoria permanente provinciale con conseguente decadenza dall'immissione in ruolo.
Tali provvedimenti si basano sulla contestazione di veridicità della dichiarazione della ricorrente in ordine al servizio svolto presso l'Istituto paritario “Centro Paideia” di Nocera
Inferiore, a suo tempo effettuata nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza Fascia ATA, valevoli per il triennio scolastico 2017-2020: dalla falsità della suddetta dichiarazione sarebbe derivata l'invalidità dei servizi statali resi dalla ricorrente nel triennio 2018-2021 e, conseguentemente, l'insussistenza del requisito di anzianità utile all'inserimento nella graduatoria permanente ATA 24 mesi che ha condotto alla immissione in ruolo della . Parte_1
Come si evince dai vari decreti in atti, le determinazioni dell'Amministrazione Scolastica sono state causate dalle risultanze del procedimento penale 4756/2018 RGNR e
4779/2018 RGGIP che, come noto, possono essere poste dal Giudice civile a base del proprio convincimento quali prove c.d. atipiche, mancando nel vigente ordinamento una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova ed essendo venuta meno la pregiudiziale penale.
In tal senso si è pronunciata la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale "nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, può porre a base del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale" (così { HYPERLINK "https://dejure.it/" \l
"/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=5291629&idUnitaDoc=0&nVi
gUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza" };
Sez. 2 - , Ordinanza n. { HYPERLINK
"https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-
1&_sid=%7b39801CC5%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=0368
9%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2021%20AND%20%5bsezione%5d=2&user=&uri=/xway/applicat ion/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=25249&sele=&selid=&pos=&l ang=it" \t "_blank" } del 12/02/2021).
E' stato invero affermato che "per il principio della pressoché completa autonomia e separazione tra giudizio penale e giudizio civile, quale principio generale del nuovo codice di procedura penale, questa Corte ha già statuito non solo che il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità (civile) con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale (Cass. n. 1095 del 2007), ma soprattutto che il giudice civile può legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale e fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine al diretto esame del contenuto del materiale probatorio ovvero ricavandoli dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico" ({ HYPERLINK "https://dejure.it/" \l
"/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=8219782&idUnitaDoc=0&nVi
gUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza" };
Sez. 3 - , Ordinanza n. { HYPERLINK
"https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-
1&_sid=%7b39801CC5%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=0594 7%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2023%20AND%20%5bsezione%5d=3&user=&uri=/xway/applicat ion/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=32048&sele=&selid=&pos=&l ang=it" \t "_blank" } del 28/02/2023).
Ciò posto, si rileva che il suddetto rapporto di lavoro della ricorrente con la scuola paritaria
“Centro Paideia” risulta essere stato disconosciuto dall' (come dedotto dalla CP_6
ricorrente e risultante dagli atti) in base ai convergenti esiti delle indagini condotte dagli
Ispettori da quelli di Agenzia delle Entrate e dalla PG, che hanno messo alla luce il CP_6
truffaldino “modus operandi” della scuola Centro Paideia (e di altre scuole della zona che qui non rilevano) puntualmente descritto nella ordinanza del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore emessa nell'ambito del sopra richiamato procedimento penale (ordinanza integralmente prodotta dal ). CP_1
Con particolare riferimento all'Associazione Centro Paideia, nella predetta ordinanza, richiamando gli esiti dell'accertamento ispettivo, si legge che “Dall'1/9/2013 al
17/01/2017 e quindi sotto la gestione dei vecchi consulenti l'Associazione Paideia ha assunto alle proprie dipendenze 10 lavoratori risultata veritiera. Il problema sorge allorquando nel 2017 viene ad essere nominato l quale consulente del lavoro e difatti anche in questo caso stante il rinnovo delle graduatorie
ATA assistiamo per la scuola in questione ad un notevole incremento della forza lavoro assunta oltretutto sproporzionata anche in ordine alla struttura dell'edificio. Solo negli anni 2017 e 2018 sono state inviate
1248 comunicazioni di inizio, rettifica, proroga, cessazioni e annullamenti, per un totale di Pt_3
368 dipendenti, mentre negli anni 2013-2014-2015 e 2016 (con la precedente gestione) sono state inviate
n. 14 comunicazioni per un totale di 12 dipendenti. A ciò si aggiunge una gestione non Pt_3
corretta e contraddittoria della documentazione di lavoro che si è concretizzata nella non corrispondenza tra i dati indicati negli , contratti di lavoro e buste-paga, tali da renderli Pt_3 Pt_4
inattendibili. (…) Pertanto con il medesimo modus operandi preso atto del rinnovo delle graduatorie ATA
l unitamente a , procedeva all'invio di comunicazioni di inizio, rettifica, proroga, Pt_3
cessazioni e annullamenti, per un totale di 368 dipendenti, sebbene non fosse regolare la loro posizione contributiva. Per far fronte a ciò dal 16 marzo 2018 al 26 giugno 2018, l ha provveduto a trasmettere i relativi flussi UniEmens di regolarizzazione finalizzati sia a denunciare le posizioni contributive dei lavoratori che la relativa contribuzione dovuta, Nel caso di specie i flussi Parte_4
relativi ad un periodo che va da gennaio 2017 a maggio 2018 sono stati quasi tutti inviati tardivamente (a partire da marzo 2018) e sono connessi all'instaurazione retroattiva di rapporti di lavoro fittiziamente creati. Come nei casi precedenti veniva a crearsi un debito contributivo nei confronti dell pari ad CP_6
euro 21.491,00 e anche in questo caso l' creava un credito ad "hoc". In data 31/03/2017 e
28/02/2018 apponeva i soliti visti di conformità su dichiarazioni IVA per gli anni 2016 e 2017, presentate a nome dell'Associazione Così nell'anno 2016 sono stati indicati acquisti per € 280.205,00
a cui è riferibile un'IVA in detrazione per € 58.202,00, nell'anno 2017 sono stati indicati acquisti per
€ 915.623,00 a cui è riferibile un'IVA in detrazione per € 201.437,00. (…) Gli ispettori concludevano il loro verbale ispettivo con il disconoscimento di 360 rapporti di lavoro e con l'addebito di euro 23.925,35
a titolo di contributi a carico del datore di lavoro con la seguente motivazione: "Per tutto quanto sopra esposto appare evidente che la richiesta di regolarizzazione di personale, fino ad allora non denunciato, sia stata finalizzata a creare fittizi rapporti di lavoro utili a precostituire fittizie posizioni contributive al fine di poter beneficiare di eventuali prestazioni a sostegno del reddito, nell'immediato, e/o di una anzianità contributiva utile comunque a conseguire il diritto a prestazioni pensionistiche future o al conseguimento del punteggio richiesto ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie del personale ATA ".
Ebbene, a fronte degli esiti di tali accertamenti dai quali emerge la fittizietà del servizio della ricorrente presso l'Istituto paritario “Centro Paideia” di Nocera Inferiore, sarebbe stato onere esclusivo della ricorrente superare siffatte risultanze, dimostrando l'effettività del servizio reso presso tale scuola e conseguentemente la veridicità della dichiarazione resa in ordine a tale servizio nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e istituto presentata il 30.10.2017 per il triennio scolastico 2018-2021. Ma tale onere non è stato affatto adempiuto.
Parte ricorrente non ha provato né ha chiesto di provare la genuinità del rapporto di lavoro, documentando l'avvenuto pagamento delle retribuzioni mensili o, comunque,
l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa. La ricorrente non ha ritenuto di formulare istanze istruttorie in grado di confermare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa presso l'Istituto paritario “Centro Paideia” di Nocera Inferiore, unico modo, a fronte delle predette risultanze istruttorie, per dimostrare la -solo astrattamente dedotta- erroneità dell'operato disconoscimento di detto periodo di servizio presso la scuola paritaria.
Né per superare i dati probatori acquisiti dall' e posti alla base del disconoscimento CP_6
della effettività del rapporto appare sufficiente la documentazione versata dalla ricorrente posto che, secondo la ricostruzione sulla base della quale è stato effettuato il disconoscimento, i rapporti di lavoro fittizi venivano denunciati tramite modello unilav ( di qui l'irrilevanza delle buste paga, del modello unilav e della certificazione del centro per l'impiego prodotti) e davano origine a flussi unimens anomali ed irregolari, da cui derivavano ingenti debiti nei confronti di compensati con controcrediti inesistenti. CP_6
La valenza probatoria dei predetti documenti prodotti in atti dalla difesa della ricorrente è smentita quindi dall'insieme delle risultanze provenienti dalle indagini penali nonché dalle verifiche espletate dall' in precedenza richiamate. CP_6
Tutto ciò è sufficiente per ritenere provata la falsità della autocertificazione allegata dalla ricorrente nella domanda di inserimento in graduatoria limitatamente alla dichiarazione circa la prestazione del servizio quale collaboratore scolastico, nel periodo 2.1.2017-
30.10.2017, presso l'Istituto Paritario “ Centro Paideia”.
Le predette considerazioni smentiscono poi quanto dedotto in ricorso secondo cui l'Amministrazione Scolastica avrebbe basato le proprie determinazioni sulla scorta della sola mancanza di versamento della contribuzione per il periodo di lavoro svolto presso la scuola “Centro Paideia”: come si è visto infatti le determinazioni della Amministrazione hanno trovato fondamento nella dichiarazione mendace della ricorrente in ordine alla sussistenza del predetto rapporto così come emersa dalle indagini svolte nell'ambito del procedimento penale sopra richiamato e, come detto, non sconfessate in alcun modo in questa sede dalla . Parte_1
Ciò posto, al fine di vagliare l'ulteriore motivo di contestazione attorea fondato sulla irrilevanza del punteggio maturato per il dichiarato servizio presso la scuola “Centro
Paideia” ai fini della successiva stipula dei contratti a tempo determinato (e della conseguente postuma immissione in ruolo), occorre verificare le conseguenze previste dalla normativa in caso di dichiarazioni mendaci rese nella domanda di inserimento nella graduatoria.
Occorre più specificamente soffermarsi sulla portata della dichiarazione mendace resa dalla ricorrente all'atto della presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria del personale A.T.A. e sul riverbero di tale falsità sulla posizione lavorativa della stessa. A tal fine deve farsi innanzitutto riferimento alla normativa generale di cui all'art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, regolante i casi di decadenza dai benefici in presenza di dichiarazioni mendaci, e, con riguardo alle ipotesi concernenti i rapporti di lavoro in essere, l'art. 127, lett. d), del d.p.r. n. 3 del 1957.
Deve poi farsi riferimento alla disciplina di settore, prevista, in particolare, dagli artt. 7 e 8 del Decreto n. 640/2017, emanato dal (all'epoca Controparte_1
nell'ambito dell'aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di circolo e di CP_9
istituto del personale A.T.A. 2017-2020, allo scopo di regolamentare le conseguenze delle falsità dichiarative proprie dei partecipanti alla procedura.
L'art. 75 del d.p.r. n. 445/2000 stabilisce che: “fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.
Tale disposizione costituisce, in termini generali e non solo nella specifica materia delle assunzioni nel pubblico impiego, diretta applicazione del principio di autoresponsabilità, ritenuto dalla giurisprudenza come il cardine fondamentale dell'intera disciplina in materia di dichiarazioni sostitutive. In forza di tale principio, è precluso al privato di trarre qualsivoglia vantaggio da dichiarazioni obiettivamente non rispondenti al vero, per cui l'amministrazione è vincolata ad assumere le conseguenti determinazioni senza alcun margine di discrezionalità, a prescindere dal profilo soggettivo del dolo o della colpa del dichiarante (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 marzo 2017, n. 1172; 3 febbraio 2016, n. 404).
La “decadenza dai benefici” prevista dall'art. 75, come puntualmente rimarcato dalla Corte
Regolatrice, si risolve sul piano contrattuale in un vizio genetico del contratto, ossia nella nullità dello stesso, e tanto in linea con l'orientamento secondo cui nel pubblico impiego contrattualizzato la regola posta dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, che in attuazione dell'art. 97 Cost. impongono alle pubbliche amministrazioni l'individuazione del contraente nel rispetto delle procedure concorsuali o, per le qualifiche meno elevate, delle modalità di avviamento all'uopo previste, seppure non direttamente attinente al contenuto delle obbligazioni contrattuali, si riflette sulla validità del negozio, perché individua un requisito che deve sussistere in capo al contraente, di tal ché, ove si consentisse lo svolgimento del rapporto con soggetto privo del requisito in parola, si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione, secondo il Costituente, dev'essere costantemente orientata l'azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici (cfr., al riguardo, Cass. Civ., Sez. Lav., 5 aprile 2022, n. 11011; 19 ottobre 2020, n. 22673, che richiama, in motivazione, Cass. Civ.
n. 17002 del 2019).
Inoltre, per ciò che rileva nel caso in esame, la non veridicità della dichiarazione comporta la decadenza dall'attività lavorativa, ai sensi dell'art. 127, lett. d), del d.p.r. n. 3 del 1957, secondo cui: “l'impiegato incorre nella decadenza dall'impiego … quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile”.
Nell'ipotesi in cui la falsità, come nel caso di specie, attenga alla dichiarazione resa all'atto della presentazione della domanda utile al collocamento nelle graduatorie di terza fascia per il personale A.T.A., viene espletata una procedura volta al controllo della posizione, disciplinata, come anticipato, dal Decreto del n. 640/2017, il Controparte_1
quale, all'art. 7, prescrive che: “…i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. Qualora
i suddetti controlli siano chiesti da altre scuole interessate, il controllo sarà effettuato dal dirigente scolastico che gestisce la domanda. In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, o della corrispondenza titoli/aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate all'aspirante nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione all'aspirante e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta delle scuole nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio”.
Il medesimo D.M., all'art. 8, comma 2, lett. d), stabilisce che: “l'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti … che abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false”.
In tal modo, si attribuisce rilievo fondamentale all'esattezza e alla veridicità dei dati comunicati all'amministrazione ai fini di una adeguata selezione del personale da collocare alle sue dipendenze, in omaggio ai principi di leale collaborazione e di buon andamento della p.a., di cui all'art. 97 Cost.
In particolare, le dichiarazioni mendaci, in base al predetto art. 8, comma 2, lett. d), sono trattate, dalla normativa di settore, alla stregua dell'assenza del titolo richiesto ai fini dell'accesso all'impiego.
Ebbene nella fattispecie in esame, i provvedimenti del , di cui si duole la CP_1
ricorrente, appaiono legittimamente emessi ai sensi degli artt 7 e 8 DM 640 del 2017, sussistendo il nesso di causalità tra il mendacio e il beneficio ottenuto dalla , Parte_1
beneficio costituito dal punteggio registrato nella graduatoria permanente che ha poi consentito l'assunzione a tempo indeterminato.
Risulta dagli atti di causa che i singoli contratti a tempo determinato stipulati dalla nel triennio 2018-2021 sono stati ottenuti anche grazie al punteggio derivante Parte_1
dal titolo inesistente. Proprio dallo schema ricostruttivo elaborato nel ricorso (pag. 12-13-
14) si desume infatti che, senza il predetto punteggio, la avrebbe avuto accesso Parte_1
ad altri contratti, diversi -anche per durata- da quelli espletati in virtù del punteggio maturato anche per l'autocertificato servizio presso la scuola “Centro Paideia”.
Rispetto alla costituzione di tali rapporti, quindi, il titolo falso è stato rilevante e utile e, dunque, correttamente l'amministrazione li ha dichiarati prestati di fatto e non di diritto e come tali inidonei ad attribuire alcun punteggio (art 7.7 DM 640/2017) . Cancellato l'intero punteggio maturato nel triennio 2017/2020 la ha perso il Parte_1
requisito necessario per l'accesso alla nomina a tempo indeterminato e quindi correttamente il rapporto a tempo indeterminato instaurato nel 2022 è stato dichiarato nullo. Si rammenta in questo senso quanto affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui“In tema di impiego pubblico contrattualizzato, poiché alla stipula del contratto si può pervenire solo
a seguito del corretto espletamento delle procedure concorsuali previste dall'art. 35, comma 1, lett. a, del
d.lgs. n. 165 del 2001, o per le qualifiche meno elevate nel rispetto delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto di cui al richiamato art. 35, comma 1, lett. b, e dell'art. 23 del d.P.R. n. 487 del
1994, la mancanza o la illegittimità delle richiamate procedure si traduce in un vizio genetico del contratto, affetto pertanto da nullità, che l'amministrazione, in quanto tenuta a conformare il proprio operato alle norme inderogabili di legge, può unilateralmente far valere perché anche nei rapporti di diritto privato il contraente può rifiutare l'esecuzione del contratto nei caso in cui il vizio renda il negozio assolutamente improduttivo di effetti giuridici” (così tra le altre Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 11951 del
07/05/2019 ).
Non ha quindi alcun rilievo nemmeno l'eventuale circostanza -pure dedotta e documentata in ricorso- che molteplici contratti di lavoro a tempo determinato siano stati stipulati da persone che, nella graduatoria di circolo e di istituto terza fascia ATA triennio scolastico
2017/2020 della provincia di Siena, si erano collocate in posizione pari o inferiore a quella corrispondente allo stesso punteggio attribuito a parte attrice al netto dei punti a lei assegnati per il servizio falsamente prestato come dipendente dell'Istituto Paritario sopra menzionato.
Alla luce della predetta ricostruzione appare invero irrilevante accertare se e quali contratti la avrebbe potuto concludere in assenza del mendacio, atteso che il punteggio Parte_1
rilevante ai fini dell'accesso alle graduatorie permanenti e all'assunzione nei ruoli è solo quello derivante dai contratti effettivamente conclusi (anche in virtù del punteggio/beneficio derivante dal titolo falso) e non da contratti cui l'aspirante avrebbe potuto accedere con maggiore o minore probabilità. In altre parole il mendacio -per come di fatto si sono succeduti gli eventi- è risultato rilevante sia rispetto alla conclusione dei singoli contratti stipulati a tempo determinato sia rispetto all'assunzione in ruolo.
Nella specie quindi si è verificato un vizio genetico del rapporto, dovuto all'illegittima inclusione della nelle graduatorie di cui occorre far parte per accedere al Parte_1
rapporto di lavoro con conseguente legittimità dell'operato dell' Controparte_10
che, determinandosi ex lege al depennamento della ricorrente dalla graduatoria
[...]
di circolo e di istituto -presupposto per la stipula dei contratti a tempo determinato e per il successivo inserimento nella graduatoria permanente ATA 24 mesi che ha consentito la immissione a ruolo- ha quindi infine proceduto alla risoluzione del rapporto a tempo indeterminato, nullo per invalidità derivata.
Appare infine infondata la contestazione dell'operato della Controparte_10
per asserita violazione dell'art. 21 nonies L. 241/1990.
La predetta norma dispone: “
1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21- octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. 2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”. Nella specie la ricorrente eccepisce la tardività delle verifiche poste in essere dall' e della chiusura del procedimento amministrativo -con Controparte_10
conseguente dedotta illegittimità del decreto di depennamento dalla graduatoria- perché intervenuti oltre i dodici mesi di cui all'art. 21- nonies della legge 241/1990.
Ritiene tuttavia il Giudicante che non possa applicarsi al caso di specie la predetta disciplina richiamata da parte attrice in quanto non si verte in materia di procedimento amministrativo ma in materia di atto di gestione del rapporto assunto con i poteri del datore di lavoro privato, fermo restando che il termine previsto dall'art. 21-novies della legge n. 241/90 decorre “dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”, mentre nel caso che ci occupa non vengono in rilievo né un'autorizzazione né un provvedimento attributivo di vantaggi economici, bensì un provvedimento di attribuzione del corretto punteggio da assegnare in graduatoria.
A ben vedere, nella fattispecie al vaglio, non si versa nell'ambito dell'esercizio dei poteri di autotutela dell'amministrazione posto che, per consolidato insegnamento della Suprema
Corte, nell'ambito del lavoro privatizzato, gli atti di gestione del rapporto di lavoro, da adottarsi con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro -D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5-, devono essere valutati secondo gli stessi parametri del datore di lavoro privato. Sicché
l'atto con cui la P.A. revochi un'assunzione con contratto a tempo indeterminato o determinato, sul presupposto dell'annullamento della procedura concorsuale o, come nella fattispecie in esame, della nullità dell'atto di conferimento per difetto in capo al contraente privato dei presupposti di accesso alla procedura concorsuale o per violazione dell'ordine della graduatoria, equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale» (Cass., nn. 8328/2010,
19626/2015, 13800/2017, 7054/2018, 194/2019; 11011/2022), rispetto al quale non si pone questione di esercizio dei poteri di autotutela della Pubblica Amministrazione, essendo l'atto invalido ab origine e potendo e dovendo per questa ragione essere rimosso dal datore di lavoro, pubblico o privato che sia (Cass. 3047/2017, 3826/2016,
19626/20915, 1047/2014, 19425/2013, 8328/2010, 25761/2008). Si tratta di vicenda giuridica diversa rispetto alla sanzione disciplinare o al licenziamento, istituti ai quali non è riferibile la fattispecie in esame.
Il rapporto di lavoro, in quanto affetto da nullità, può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126, cod. civ., applicabile anche alle Pubbliche Amministrazioni, e pertanto, dello stesso non si può tenere conto ai fini di successive assunzioni o di avanzamenti di carriera, operando in tal caso la regola generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum.
Esclusa pertanto la applicabilità nella specie dell'art. 21 nonies L. 241/1990, va osservato che né l'art. 7, comma 5, D.M. 640/2017 né l'art. 72 D.P.R. 445/2001 fissano dei termini perentori entro cui l'Amministrazione debba avviare e concludere i controlli sui requisiti dichiarati dovendosi anzi rilevare che l'art. 8 ult. co. D.M. 640/2017 prevede che“L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione”.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, risultando pienamente legittimo l'operato dell'Amministrazione resistente, la quale ha fatto corretta applicazione delle disposizioni disciplinanti la materia in esame, depennando la ricorrente dalla graduatoria di circolo e di istituto triennio 2017/2020 e conseguentemente da quella permanente provinciale ATA, con successiva risoluzione del rapporto di lavoro in essere per assenza dei requisiti previsti per l'accesso, il ricorso va disatteso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto di quanto disposto dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.156,00 oltre 15% per spese generali.
Salerno, 4.6.2025 Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5138/2024 R.G. Lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. ti Aldo Esposito e Ciro Parte_1
Santonicola;
Ricorrente
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai funzionari dott. ri e CP_3
; Controparte_4
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.10.2024, la ricorrente esponeva di aver presentato il
30.10.2017 domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto terza fascia del personale ATA per il triennio 2017/2019 (prorogato 2020), per la provincia di Siena;
di aver indicato, all'interno della domanda, il servizio svolto in qualità di Collaboratore
Scolastico presso l'Istituto Paritario “Centro Paideia” dal 2.1.2017 al 30.10.2017; di essere stata quindi inserita nelle predette graduatorie e di aver stipulato, in ragione della utile collocazione con punteggio 10,80 contratti a tempo determinato per il profilo di
Collaboratore Scolastico negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; deduceva altresì che, avendo maturato i 24 mesi di servizio statale utili all'inserimento nella graduatoria permanente per l'anno scolastico 2021/2022, inoltrava la relativa domanda di inserimento venendo quindi individuata in data 1.9.2022 come destinataria di contratto a tempo indeterminato con la mansione di Collaboratore Scolastico con sede lavorativa presso l'IIS
“E.S. Piccolomini” di Siena conseguendo altresì la successiva assegnazione provvisoria presso Istituzione Scolastica del Salernitano;
lamentava che, sul presupposto della inesistenza del servizio prestato presso la scuola “Centro Paideia”, l'IC -istituto Parte_2
di conferimento del primo incarico a tempo determinato nell'a.s. 2018/2019-, previo avvio di procedimento amministrativo, aveva proceduto con decreto n. 3704 del 10.4.2024 al depennamento dalle graduatorie di circolo e istituto di terza fascia per il triennio 2017-
2020; che, in conseguenza del predetto depennamento, l' di Siena con Controparte_5
decreto n. 4068 del 22.5.2024 aveva provveduto al depennamento dalla graduatoria provinciale permanente per l'a.s. 2021/2022 e l'I.I.S. “E.S. Piccolomini” di Siena alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato a far data dal 13.6.2024.
Tanto premesso in fatto, la ricorrente contestava la legittimità dei provvedimenti di esclusione dalle graduatorie e di risoluzione del rapporto di lavoro sostenendo che:
- il disconoscimento del punteggio derivante dal rapporto con l'Istituto Paritario la Fenice era tardivo e posto in violazione del termine previsto dall'art. 21 nonies L. 241/1990;
- il rapporto di lavoro disconosciuto dal era da considerarsi genuino;
CP_1
- il titolo disconosciuto non aveva avuto efficacia determinante per l'inserimento nella graduatoria di istituto e di circolo di terza fascia in quanto, la rettifica/eliminazione del relativo punteggio (pari a 2,50) non avrebbe ostacolato l'accesso della ricorrente alle nomine scolastiche e, quindi non le avrebbe impedito di maturare il punteggio necessario per l'immissione in ruolo.
Per i suesposti motivi, la ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “PREVIA DECLARATORIA DI NULLITÀ, ANNULLAMENTO E/O
COMUNQUE DISAPPLICAZIONE del decreto di esclusione dalle graduatorie ATA terza fascia, triennio 2018/2021, profilo professionale di Collaboratore Scolastico;
2. ACCERTAMENTO E DECLARATORIA della validità giuridica del servizio statale svolto negli a.s. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 come Collaboratore Scolastico;
3. PREVIA DECLARATORIA DI NULLITÀ, ANNULLAMENTO E/O
COMUNQUE DISAPPLICAZIONE del decreto di esclusione dalla graduatoria permanente ATA, a.s. 2021/2022 e 2022/2023, profilo professionale di Collaboratore
Scolastico;
4. ACCERTAMENTO E DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente all' inserimento nella graduatoria permanente ATA, a.s. 2021/2022 e 2022/2023, per il profilo di Collaboratore Scolastico;
5. DICHIARARE illegittimo e, comunque, annullare il licenziamento, e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente alla reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Il convenuto si costituiva in giudizio, contestando con articolate argomentazioni CP_1
la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, in data odierna la causa veniva decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 4.6.2025.
Il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate che richiamano, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le condivisibili argomentazioni già espresse da altre pronunce di merito nella definizione di procedimenti analoghi al presente (v. Sentenza n. 296/2025 Trib.
Firenze).
I fatti allegati dalla ricorrente e in precedenza riportati risultano documentati. E' in particolare documentato che nella domanda di inserimento nelle graduatorie terza fascia personale ATA per il triennio 2017- 2019 (prorogato 2020) l'odierna ricorrente ha dichiarato tra i titoli posseduti il rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con l'istituto paritario “Centro Paideia” di Nocera Inferiore dal 2.1.2017 al 30.10.2017 (pag. 7 domanda di inserimento, all. 1 parte ricorrente).
Può quindi ora procedersi all'esame dei motivi di contestazione posti dalla parte ricorrente a fondamento della dedotta illegittimità dei provvedimenti di depennamento dalle graduatorie e della conseguente risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La ricorrente innanzitutto contesta l'operato della Amministrazione Scolastica in quanto a suo dire non sorretto da alcuna verifica effettiva sulla veridicità del rapporto di lavoro da ella instaurato con la scuola paritaria “La Fenice”. Evidenzia, comunque, la irrilevanza del punteggio conseguito per il servizio svolto presso la scuola paritaria “La Fenice” ai fini della stipula dei contratti a tempo determinato in virtù dei quali ha maturato il requisito di servizio di 24 mesi che le ha poi consentito l'inserimento nella graduatoria permanente
ATA e l'immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato.
Il vaglio di tali motivi di contestazione richiede l'esame della vicenda che ha dato avvio al procedimento amministrativo che ha condotto al depennamento della ricorrente dalle graduatorie di circolo ed istituto per il triennio 2017/2019 prima e poi dalla graduatoria permanente provinciale con conseguente decadenza dall'immissione in ruolo.
Tali provvedimenti si basano sulla contestazione di veridicità della dichiarazione della ricorrente in ordine al servizio svolto presso l'Istituto paritario “Centro Paideia” di Nocera
Inferiore, a suo tempo effettuata nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza Fascia ATA, valevoli per il triennio scolastico 2017-2020: dalla falsità della suddetta dichiarazione sarebbe derivata l'invalidità dei servizi statali resi dalla ricorrente nel triennio 2018-2021 e, conseguentemente, l'insussistenza del requisito di anzianità utile all'inserimento nella graduatoria permanente ATA 24 mesi che ha condotto alla immissione in ruolo della . Parte_1
Come si evince dai vari decreti in atti, le determinazioni dell'Amministrazione Scolastica sono state causate dalle risultanze del procedimento penale 4756/2018 RGNR e
4779/2018 RGGIP che, come noto, possono essere poste dal Giudice civile a base del proprio convincimento quali prove c.d. atipiche, mancando nel vigente ordinamento una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova ed essendo venuta meno la pregiudiziale penale.
In tal senso si è pronunciata la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale "nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, può porre a base del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale" (così { HYPERLINK "https://dejure.it/" \l
"/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=5291629&idUnitaDoc=0&nVi
gUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza" };
Sez. 2 - , Ordinanza n. { HYPERLINK
"https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-
1&_sid=%7b39801CC5%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=0368
9%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2021%20AND%20%5bsezione%5d=2&user=&uri=/xway/applicat ion/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=25249&sele=&selid=&pos=&l ang=it" \t "_blank" } del 12/02/2021).
E' stato invero affermato che "per il principio della pressoché completa autonomia e separazione tra giudizio penale e giudizio civile, quale principio generale del nuovo codice di procedura penale, questa Corte ha già statuito non solo che il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità (civile) con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale (Cass. n. 1095 del 2007), ma soprattutto che il giudice civile può legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale e fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine al diretto esame del contenuto del materiale probatorio ovvero ricavandoli dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico" ({ HYPERLINK "https://dejure.it/" \l
"/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=8219782&idUnitaDoc=0&nVi
gUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza" };
Sez. 3 - , Ordinanza n. { HYPERLINK
"https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-
1&_sid=%7b39801CC5%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=0594 7%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2023%20AND%20%5bsezione%5d=3&user=&uri=/xway/applicat ion/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=32048&sele=&selid=&pos=&l ang=it" \t "_blank" } del 28/02/2023).
Ciò posto, si rileva che il suddetto rapporto di lavoro della ricorrente con la scuola paritaria
“Centro Paideia” risulta essere stato disconosciuto dall' (come dedotto dalla CP_6
ricorrente e risultante dagli atti) in base ai convergenti esiti delle indagini condotte dagli
Ispettori da quelli di Agenzia delle Entrate e dalla PG, che hanno messo alla luce il CP_6
truffaldino “modus operandi” della scuola Centro Paideia (e di altre scuole della zona che qui non rilevano) puntualmente descritto nella ordinanza del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore emessa nell'ambito del sopra richiamato procedimento penale (ordinanza integralmente prodotta dal ). CP_1
Con particolare riferimento all'Associazione Centro Paideia, nella predetta ordinanza, richiamando gli esiti dell'accertamento ispettivo, si legge che “Dall'1/9/2013 al
17/01/2017 e quindi sotto la gestione dei vecchi consulenti l'Associazione Paideia ha assunto alle proprie dipendenze 10 lavoratori risultata veritiera. Il problema sorge allorquando nel 2017 viene ad essere nominato l quale consulente del lavoro e difatti anche in questo caso stante il rinnovo delle graduatorie
ATA assistiamo per la scuola in questione ad un notevole incremento della forza lavoro assunta oltretutto sproporzionata anche in ordine alla struttura dell'edificio. Solo negli anni 2017 e 2018 sono state inviate
1248 comunicazioni di inizio, rettifica, proroga, cessazioni e annullamenti, per un totale di Pt_3
368 dipendenti, mentre negli anni 2013-2014-2015 e 2016 (con la precedente gestione) sono state inviate
n. 14 comunicazioni per un totale di 12 dipendenti. A ciò si aggiunge una gestione non Pt_3
corretta e contraddittoria della documentazione di lavoro che si è concretizzata nella non corrispondenza tra i dati indicati negli , contratti di lavoro e buste-paga, tali da renderli Pt_3 Pt_4
inattendibili. (…) Pertanto con il medesimo modus operandi preso atto del rinnovo delle graduatorie ATA
l unitamente a , procedeva all'invio di comunicazioni di inizio, rettifica, proroga, Pt_3
cessazioni e annullamenti, per un totale di 368 dipendenti, sebbene non fosse regolare la loro posizione contributiva. Per far fronte a ciò dal 16 marzo 2018 al 26 giugno 2018, l ha provveduto a trasmettere i relativi flussi UniEmens di regolarizzazione finalizzati sia a denunciare le posizioni contributive dei lavoratori che la relativa contribuzione dovuta, Nel caso di specie i flussi Parte_4
relativi ad un periodo che va da gennaio 2017 a maggio 2018 sono stati quasi tutti inviati tardivamente (a partire da marzo 2018) e sono connessi all'instaurazione retroattiva di rapporti di lavoro fittiziamente creati. Come nei casi precedenti veniva a crearsi un debito contributivo nei confronti dell pari ad CP_6
euro 21.491,00 e anche in questo caso l' creava un credito ad "hoc". In data 31/03/2017 e
28/02/2018 apponeva i soliti visti di conformità su dichiarazioni IVA per gli anni 2016 e 2017, presentate a nome dell'Associazione Così nell'anno 2016 sono stati indicati acquisti per € 280.205,00
a cui è riferibile un'IVA in detrazione per € 58.202,00, nell'anno 2017 sono stati indicati acquisti per
€ 915.623,00 a cui è riferibile un'IVA in detrazione per € 201.437,00. (…) Gli ispettori concludevano il loro verbale ispettivo con il disconoscimento di 360 rapporti di lavoro e con l'addebito di euro 23.925,35
a titolo di contributi a carico del datore di lavoro con la seguente motivazione: "Per tutto quanto sopra esposto appare evidente che la richiesta di regolarizzazione di personale, fino ad allora non denunciato, sia stata finalizzata a creare fittizi rapporti di lavoro utili a precostituire fittizie posizioni contributive al fine di poter beneficiare di eventuali prestazioni a sostegno del reddito, nell'immediato, e/o di una anzianità contributiva utile comunque a conseguire il diritto a prestazioni pensionistiche future o al conseguimento del punteggio richiesto ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie del personale ATA ".
Ebbene, a fronte degli esiti di tali accertamenti dai quali emerge la fittizietà del servizio della ricorrente presso l'Istituto paritario “Centro Paideia” di Nocera Inferiore, sarebbe stato onere esclusivo della ricorrente superare siffatte risultanze, dimostrando l'effettività del servizio reso presso tale scuola e conseguentemente la veridicità della dichiarazione resa in ordine a tale servizio nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e istituto presentata il 30.10.2017 per il triennio scolastico 2018-2021. Ma tale onere non è stato affatto adempiuto.
Parte ricorrente non ha provato né ha chiesto di provare la genuinità del rapporto di lavoro, documentando l'avvenuto pagamento delle retribuzioni mensili o, comunque,
l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa. La ricorrente non ha ritenuto di formulare istanze istruttorie in grado di confermare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa presso l'Istituto paritario “Centro Paideia” di Nocera Inferiore, unico modo, a fronte delle predette risultanze istruttorie, per dimostrare la -solo astrattamente dedotta- erroneità dell'operato disconoscimento di detto periodo di servizio presso la scuola paritaria.
Né per superare i dati probatori acquisiti dall' e posti alla base del disconoscimento CP_6
della effettività del rapporto appare sufficiente la documentazione versata dalla ricorrente posto che, secondo la ricostruzione sulla base della quale è stato effettuato il disconoscimento, i rapporti di lavoro fittizi venivano denunciati tramite modello unilav ( di qui l'irrilevanza delle buste paga, del modello unilav e della certificazione del centro per l'impiego prodotti) e davano origine a flussi unimens anomali ed irregolari, da cui derivavano ingenti debiti nei confronti di compensati con controcrediti inesistenti. CP_6
La valenza probatoria dei predetti documenti prodotti in atti dalla difesa della ricorrente è smentita quindi dall'insieme delle risultanze provenienti dalle indagini penali nonché dalle verifiche espletate dall' in precedenza richiamate. CP_6
Tutto ciò è sufficiente per ritenere provata la falsità della autocertificazione allegata dalla ricorrente nella domanda di inserimento in graduatoria limitatamente alla dichiarazione circa la prestazione del servizio quale collaboratore scolastico, nel periodo 2.1.2017-
30.10.2017, presso l'Istituto Paritario “ Centro Paideia”.
Le predette considerazioni smentiscono poi quanto dedotto in ricorso secondo cui l'Amministrazione Scolastica avrebbe basato le proprie determinazioni sulla scorta della sola mancanza di versamento della contribuzione per il periodo di lavoro svolto presso la scuola “Centro Paideia”: come si è visto infatti le determinazioni della Amministrazione hanno trovato fondamento nella dichiarazione mendace della ricorrente in ordine alla sussistenza del predetto rapporto così come emersa dalle indagini svolte nell'ambito del procedimento penale sopra richiamato e, come detto, non sconfessate in alcun modo in questa sede dalla . Parte_1
Ciò posto, al fine di vagliare l'ulteriore motivo di contestazione attorea fondato sulla irrilevanza del punteggio maturato per il dichiarato servizio presso la scuola “Centro
Paideia” ai fini della successiva stipula dei contratti a tempo determinato (e della conseguente postuma immissione in ruolo), occorre verificare le conseguenze previste dalla normativa in caso di dichiarazioni mendaci rese nella domanda di inserimento nella graduatoria.
Occorre più specificamente soffermarsi sulla portata della dichiarazione mendace resa dalla ricorrente all'atto della presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria del personale A.T.A. e sul riverbero di tale falsità sulla posizione lavorativa della stessa. A tal fine deve farsi innanzitutto riferimento alla normativa generale di cui all'art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, regolante i casi di decadenza dai benefici in presenza di dichiarazioni mendaci, e, con riguardo alle ipotesi concernenti i rapporti di lavoro in essere, l'art. 127, lett. d), del d.p.r. n. 3 del 1957.
Deve poi farsi riferimento alla disciplina di settore, prevista, in particolare, dagli artt. 7 e 8 del Decreto n. 640/2017, emanato dal (all'epoca Controparte_1
nell'ambito dell'aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di circolo e di CP_9
istituto del personale A.T.A. 2017-2020, allo scopo di regolamentare le conseguenze delle falsità dichiarative proprie dei partecipanti alla procedura.
L'art. 75 del d.p.r. n. 445/2000 stabilisce che: “fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.
Tale disposizione costituisce, in termini generali e non solo nella specifica materia delle assunzioni nel pubblico impiego, diretta applicazione del principio di autoresponsabilità, ritenuto dalla giurisprudenza come il cardine fondamentale dell'intera disciplina in materia di dichiarazioni sostitutive. In forza di tale principio, è precluso al privato di trarre qualsivoglia vantaggio da dichiarazioni obiettivamente non rispondenti al vero, per cui l'amministrazione è vincolata ad assumere le conseguenti determinazioni senza alcun margine di discrezionalità, a prescindere dal profilo soggettivo del dolo o della colpa del dichiarante (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 marzo 2017, n. 1172; 3 febbraio 2016, n. 404).
La “decadenza dai benefici” prevista dall'art. 75, come puntualmente rimarcato dalla Corte
Regolatrice, si risolve sul piano contrattuale in un vizio genetico del contratto, ossia nella nullità dello stesso, e tanto in linea con l'orientamento secondo cui nel pubblico impiego contrattualizzato la regola posta dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, che in attuazione dell'art. 97 Cost. impongono alle pubbliche amministrazioni l'individuazione del contraente nel rispetto delle procedure concorsuali o, per le qualifiche meno elevate, delle modalità di avviamento all'uopo previste, seppure non direttamente attinente al contenuto delle obbligazioni contrattuali, si riflette sulla validità del negozio, perché individua un requisito che deve sussistere in capo al contraente, di tal ché, ove si consentisse lo svolgimento del rapporto con soggetto privo del requisito in parola, si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione, secondo il Costituente, dev'essere costantemente orientata l'azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici (cfr., al riguardo, Cass. Civ., Sez. Lav., 5 aprile 2022, n. 11011; 19 ottobre 2020, n. 22673, che richiama, in motivazione, Cass. Civ.
n. 17002 del 2019).
Inoltre, per ciò che rileva nel caso in esame, la non veridicità della dichiarazione comporta la decadenza dall'attività lavorativa, ai sensi dell'art. 127, lett. d), del d.p.r. n. 3 del 1957, secondo cui: “l'impiegato incorre nella decadenza dall'impiego … quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile”.
Nell'ipotesi in cui la falsità, come nel caso di specie, attenga alla dichiarazione resa all'atto della presentazione della domanda utile al collocamento nelle graduatorie di terza fascia per il personale A.T.A., viene espletata una procedura volta al controllo della posizione, disciplinata, come anticipato, dal Decreto del n. 640/2017, il Controparte_1
quale, all'art. 7, prescrive che: “…i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. Qualora
i suddetti controlli siano chiesti da altre scuole interessate, il controllo sarà effettuato dal dirigente scolastico che gestisce la domanda. In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, o della corrispondenza titoli/aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate all'aspirante nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione all'aspirante e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta delle scuole nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio”.
Il medesimo D.M., all'art. 8, comma 2, lett. d), stabilisce che: “l'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti … che abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false”.
In tal modo, si attribuisce rilievo fondamentale all'esattezza e alla veridicità dei dati comunicati all'amministrazione ai fini di una adeguata selezione del personale da collocare alle sue dipendenze, in omaggio ai principi di leale collaborazione e di buon andamento della p.a., di cui all'art. 97 Cost.
In particolare, le dichiarazioni mendaci, in base al predetto art. 8, comma 2, lett. d), sono trattate, dalla normativa di settore, alla stregua dell'assenza del titolo richiesto ai fini dell'accesso all'impiego.
Ebbene nella fattispecie in esame, i provvedimenti del , di cui si duole la CP_1
ricorrente, appaiono legittimamente emessi ai sensi degli artt 7 e 8 DM 640 del 2017, sussistendo il nesso di causalità tra il mendacio e il beneficio ottenuto dalla , Parte_1
beneficio costituito dal punteggio registrato nella graduatoria permanente che ha poi consentito l'assunzione a tempo indeterminato.
Risulta dagli atti di causa che i singoli contratti a tempo determinato stipulati dalla nel triennio 2018-2021 sono stati ottenuti anche grazie al punteggio derivante Parte_1
dal titolo inesistente. Proprio dallo schema ricostruttivo elaborato nel ricorso (pag. 12-13-
14) si desume infatti che, senza il predetto punteggio, la avrebbe avuto accesso Parte_1
ad altri contratti, diversi -anche per durata- da quelli espletati in virtù del punteggio maturato anche per l'autocertificato servizio presso la scuola “Centro Paideia”.
Rispetto alla costituzione di tali rapporti, quindi, il titolo falso è stato rilevante e utile e, dunque, correttamente l'amministrazione li ha dichiarati prestati di fatto e non di diritto e come tali inidonei ad attribuire alcun punteggio (art 7.7 DM 640/2017) . Cancellato l'intero punteggio maturato nel triennio 2017/2020 la ha perso il Parte_1
requisito necessario per l'accesso alla nomina a tempo indeterminato e quindi correttamente il rapporto a tempo indeterminato instaurato nel 2022 è stato dichiarato nullo. Si rammenta in questo senso quanto affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui“In tema di impiego pubblico contrattualizzato, poiché alla stipula del contratto si può pervenire solo
a seguito del corretto espletamento delle procedure concorsuali previste dall'art. 35, comma 1, lett. a, del
d.lgs. n. 165 del 2001, o per le qualifiche meno elevate nel rispetto delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto di cui al richiamato art. 35, comma 1, lett. b, e dell'art. 23 del d.P.R. n. 487 del
1994, la mancanza o la illegittimità delle richiamate procedure si traduce in un vizio genetico del contratto, affetto pertanto da nullità, che l'amministrazione, in quanto tenuta a conformare il proprio operato alle norme inderogabili di legge, può unilateralmente far valere perché anche nei rapporti di diritto privato il contraente può rifiutare l'esecuzione del contratto nei caso in cui il vizio renda il negozio assolutamente improduttivo di effetti giuridici” (così tra le altre Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 11951 del
07/05/2019 ).
Non ha quindi alcun rilievo nemmeno l'eventuale circostanza -pure dedotta e documentata in ricorso- che molteplici contratti di lavoro a tempo determinato siano stati stipulati da persone che, nella graduatoria di circolo e di istituto terza fascia ATA triennio scolastico
2017/2020 della provincia di Siena, si erano collocate in posizione pari o inferiore a quella corrispondente allo stesso punteggio attribuito a parte attrice al netto dei punti a lei assegnati per il servizio falsamente prestato come dipendente dell'Istituto Paritario sopra menzionato.
Alla luce della predetta ricostruzione appare invero irrilevante accertare se e quali contratti la avrebbe potuto concludere in assenza del mendacio, atteso che il punteggio Parte_1
rilevante ai fini dell'accesso alle graduatorie permanenti e all'assunzione nei ruoli è solo quello derivante dai contratti effettivamente conclusi (anche in virtù del punteggio/beneficio derivante dal titolo falso) e non da contratti cui l'aspirante avrebbe potuto accedere con maggiore o minore probabilità. In altre parole il mendacio -per come di fatto si sono succeduti gli eventi- è risultato rilevante sia rispetto alla conclusione dei singoli contratti stipulati a tempo determinato sia rispetto all'assunzione in ruolo.
Nella specie quindi si è verificato un vizio genetico del rapporto, dovuto all'illegittima inclusione della nelle graduatorie di cui occorre far parte per accedere al Parte_1
rapporto di lavoro con conseguente legittimità dell'operato dell' Controparte_10
che, determinandosi ex lege al depennamento della ricorrente dalla graduatoria
[...]
di circolo e di istituto -presupposto per la stipula dei contratti a tempo determinato e per il successivo inserimento nella graduatoria permanente ATA 24 mesi che ha consentito la immissione a ruolo- ha quindi infine proceduto alla risoluzione del rapporto a tempo indeterminato, nullo per invalidità derivata.
Appare infine infondata la contestazione dell'operato della Controparte_10
per asserita violazione dell'art. 21 nonies L. 241/1990.
La predetta norma dispone: “
1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21- octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. 2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”. Nella specie la ricorrente eccepisce la tardività delle verifiche poste in essere dall' e della chiusura del procedimento amministrativo -con Controparte_10
conseguente dedotta illegittimità del decreto di depennamento dalla graduatoria- perché intervenuti oltre i dodici mesi di cui all'art. 21- nonies della legge 241/1990.
Ritiene tuttavia il Giudicante che non possa applicarsi al caso di specie la predetta disciplina richiamata da parte attrice in quanto non si verte in materia di procedimento amministrativo ma in materia di atto di gestione del rapporto assunto con i poteri del datore di lavoro privato, fermo restando che il termine previsto dall'art. 21-novies della legge n. 241/90 decorre “dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”, mentre nel caso che ci occupa non vengono in rilievo né un'autorizzazione né un provvedimento attributivo di vantaggi economici, bensì un provvedimento di attribuzione del corretto punteggio da assegnare in graduatoria.
A ben vedere, nella fattispecie al vaglio, non si versa nell'ambito dell'esercizio dei poteri di autotutela dell'amministrazione posto che, per consolidato insegnamento della Suprema
Corte, nell'ambito del lavoro privatizzato, gli atti di gestione del rapporto di lavoro, da adottarsi con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro -D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5-, devono essere valutati secondo gli stessi parametri del datore di lavoro privato. Sicché
l'atto con cui la P.A. revochi un'assunzione con contratto a tempo indeterminato o determinato, sul presupposto dell'annullamento della procedura concorsuale o, come nella fattispecie in esame, della nullità dell'atto di conferimento per difetto in capo al contraente privato dei presupposti di accesso alla procedura concorsuale o per violazione dell'ordine della graduatoria, equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale» (Cass., nn. 8328/2010,
19626/2015, 13800/2017, 7054/2018, 194/2019; 11011/2022), rispetto al quale non si pone questione di esercizio dei poteri di autotutela della Pubblica Amministrazione, essendo l'atto invalido ab origine e potendo e dovendo per questa ragione essere rimosso dal datore di lavoro, pubblico o privato che sia (Cass. 3047/2017, 3826/2016,
19626/20915, 1047/2014, 19425/2013, 8328/2010, 25761/2008). Si tratta di vicenda giuridica diversa rispetto alla sanzione disciplinare o al licenziamento, istituti ai quali non è riferibile la fattispecie in esame.
Il rapporto di lavoro, in quanto affetto da nullità, può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126, cod. civ., applicabile anche alle Pubbliche Amministrazioni, e pertanto, dello stesso non si può tenere conto ai fini di successive assunzioni o di avanzamenti di carriera, operando in tal caso la regola generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum.
Esclusa pertanto la applicabilità nella specie dell'art. 21 nonies L. 241/1990, va osservato che né l'art. 7, comma 5, D.M. 640/2017 né l'art. 72 D.P.R. 445/2001 fissano dei termini perentori entro cui l'Amministrazione debba avviare e concludere i controlli sui requisiti dichiarati dovendosi anzi rilevare che l'art. 8 ult. co. D.M. 640/2017 prevede che“L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione”.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, risultando pienamente legittimo l'operato dell'Amministrazione resistente, la quale ha fatto corretta applicazione delle disposizioni disciplinanti la materia in esame, depennando la ricorrente dalla graduatoria di circolo e di istituto triennio 2017/2020 e conseguentemente da quella permanente provinciale ATA, con successiva risoluzione del rapporto di lavoro in essere per assenza dei requisiti previsti per l'accesso, il ricorso va disatteso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto di quanto disposto dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.156,00 oltre 15% per spese generali.
Salerno, 4.6.2025 Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio