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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/03/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai R. Gen. N. 1404/2019
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1404/2019 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 21 novembre 2019 e posta in decisione all'udienza
collegiale del 11.09.2024
OGGETTO: d a
Impugnazione di lodi
(C.F. , con sede in Parte_1 P.IVA_1 Pt_1 nazionali (art. 828 cpc)
(MN) - Piazza Matteotti n. 2, in persona del Sindaco pro tempore, CODICE: P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti. COLOMBO PAOLO e ZANONI
NADIA entrambi del Foro di Mantova, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. MANERBA FLAVIA del Foro di Brescia.
ATTORE IN IMPUGNAZIONE DI CP_1
c o n t r o C.F. già Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3
, con sede in Torino - largo Regio Parco n. 11, in persona
[...]
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti.
TODARELLO FABIO e CONFORTO ANDREA entrambi del Foro di
Milano, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. GHIDOTTI
CHIARA del Foro di Brescia.
CONVENUTO IN IMPUGNAZIONE DI CP_1
In punto: impugnazione del lodo arbitrale parziale non definitivo,
sottoscritto il 17 luglio 2014, pronunciato dal Collegio Arbitrale composto dai Signori Avv. MASSARI MARIO - Presidente, Avv. FIGORILLI
FABRIZIO, Avv. BERTOLINO GASPARE, e del lodo arbitrale definitivo deliberato il 5.2.2019, notificato in data 23 luglio 2019,
pronunciato dal Collegio Arbitrale composto dai Signori Avv.
GUALTIERI PAOLO - Presidente, Avv. FIGORILLI FABRIZIO, Avv.
BERTOLINO GASPARE.
CONCLUSIONI
Dell'attore in impugnazione di lodo arbitrale
“In via rescindente:
a) dichiararsi inesistenti, nulli e/o annullarsi, ai sensi dell'art. 241,
comma 15 bis del d. lgs. n. 163/2006 e degli artt. 828 e 829 c.p.c., il lodo
definitivo e il lodo parziale non definitivo impugnati, alla luce dei motivi
di nullità dedotti nella parte in diritto dell'atto di citazione introduttivo
del presente giudizio, in via preliminare e nei motivi di impugnativa da 1. a 4.;
b) in subordine e salvo gravame, dichiararsi nulli e/o annullarsi, ai sensi
dell'art. 241, comma 15 bis del d. lgs. n. 163/2006 e degli artt. 828 e 829
c.p.c., il lodo definitivo e il lodo parziale non definitivo impugnati, per
violazione delle regole di diritto e dei principi richiamati nel motivo di
impugnativa n. 5.
In via rescissoria:
In ulteriore e gradato subordine e salvo gravame, ove l'accoglimento dei
dedotti motivi di nullità, o anche di uno solo di essi, non venisse ritenuto
assorbente, rideterminarsi il rimborso spettante alla società convenuta, ai
sensi del quinto motivo di impugnativa, nella misura di capitali €
290.298,23, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre a interessi
nella misura del 3% dall'1.9.2011 al saldo.
In via istruttoria:
disporsi se del caso la rinnovazione della CTU.
Con vittoria di spese e di onorari del presente giudizio e del giudizio
arbitrale.”.
Del convenuto in impugnazione di lodo arbitrale
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza,
domanda, eccezione e deduzione respinta, previe le pronunce e le
declaratorie tutte del caso,
In sede cautelare, all'occorrenza:
- per il caso Parte Appellante dovesse reiterarla, respingere, in quanto inammissibile, illegittima e/o, comunque, infondata, per tutti i motivi di
cui in atti, l'istanza formulata da controparte ai sensi e per gli effetti
dell'art. 830 c.p.c. di sospensione dell'esecutività del lodo arbitrale,
parziale non definitivo, sottoscritto il 17 luglio 2014, e del lodo arbitrale
definitivo sottoscritto in data 5.2.2019;
In diritto, in via preliminare:
- accertata e dichiarata l'inammissibilità dell'impugnativa avversaria per
violazione ed illegittima applicazione dell'art. 829 c.p.c. e, per tutti i
motivi di cui in atti, respingere l'impugnativa avversaria e, per l'effetto,
confermare il lodo arbitrale, parziale non definitivo, sottoscritto il 17
luglio 2014 e il lodo arbitrale definitivo sottoscritto in data 5.2.2019;
In diritto e nel merito, in via principale:
- accertata e dichiarata l'infondatezza, in fatto ed in diritto,
dell'impugnativa avversaria per tutti i motivi di cui in atti, respingere
l'impugnativa avversaria e, per l'effetto, confermare il lodo arbitrale,
parziale non definitivo, sottoscritto il 17 luglio 2014 e il lodo arbitrale
definitivo sottoscritto in data 5.2.2019.
In via istruttoria:
- rigettare l'istanza di rinnovazione della CTU in quanto totalmente
infondata e formulata in assenza di qualsivoglia presupposto di legge, non
essendoci peraltro stata alcuna violazione del principio del
contraddittorio e del diritto di difesa in sede arbitrale.
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari.”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 21 novembre 2019, il Parte_1
ha proposto impugnazione avverso il lodo arbitrale parziale non
[...]
definitivo sottoscritto il 17 luglio 2014 e avverso il lodo arbitrale definitivo deliberato il 5.2.2019, notificato in data 23 luglio 2019, pronunciati a definizione della controversia insorta con in qualità di Controparte_2
gestore uscente del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale,
avente ad oggetto la definizione dell'indennità spettante al gestore uscente ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 R.D. n. 2578/1925 a fronte della conclusione anticipata del rapporto concessorio.
Ha esposto il Parte_2
- che con convenzione del 9 marzo 1970 rep. n. 8619, il Comune di concedeva in esclusiva alla società SN S.p.A. (dante causa di Pt_1
“il diritto di impiantare ed esercire nel territorio del Controparte_2
Comune medesimo una rete di tubazioni per distribuire gas combustibile
e di distribuire questi per usi domestici, per attività artigiane, commerciali
e similari nonché per piccolo e grande riscaldamento, eccettuati gli usi
industriali”;
- che l'art. 12 di detta convenzione, rubricato “Durata della concessione”,
così stabiliva: “La concessione ha la durata di 30 anni a decorrere dalla
data della presente convenzione….Alla scadenza della concessione il
avrà diritto di acquisire, in piena proprietà e senza alcun Pt_1
corrispettivo l'impianto di distribuzione del gas metano descritto nel
progetto allegato e gli ampliamenti della rete di distribuzione realizzati nei primi 15 anni dalla data della presente convenzione, comprese le
derivazioni per gli utenti in normali condizioni di efficienza. Per quanto
riguarda gli ampliamenti della rete di distribuzione e delle derivazioni per
gli utenti eseguite negli ultimi quindici anni, è facoltà del Pt_1
procedere all'acquisto a prezzo di stima, tenuto conto degli anni trascorsi
dall'entrata in servizio degli stessi”;
- che con riguardo alle opere di allacciamento alla rete di distribuzione,
detta convenzione disponeva all'art. 7 che “… le opere di derivazione
della conduttura stradale, le colonne montanti e le diramazioni da queste
sino al contatore saranno eseguite esclusivamente dalla concessionaria
che avrà diritto di richiedere all'utente il pagamento anticipato delle
spese di materiale e di mano d'opera relative alla esecuzione delle
medesime, secondo quanto previsto dal regolamento allegato. Le predette
opere di derivazione delle condutture stradali, le colonne montanti e le
diramazioni sino ai contatori resteranno di proprietà della
concessionaria, che ne assume l'obbligo della manutenzione”;
- che all'art. 9 la stessa convenzione prevedeva “… gli allacciamenti degli
utenti fino a ml. 15 dalla conduttura di alimentazione verranno eseguiti
col pagamento della quota fissa di £. 22.000. I maggiori percorsi saranno
pagati a prezzo di costo. La spesa di allacciamento sarà ridotta del 50%
qualora l'allacciamento venga richiesto durante i lavori di impianto del
metanodotto. In ogni caso il contributo di allacciamento per ogni singolo
utente non sarà superiore al costo dell'allacciamento stesso, considerato
come valore medio del costo di tutti gli allacciamenti dello stesso fabbricato”;
- che con atto aggiuntivo datato 08.10.1986 rep. n. 4621, il
[...]
già SN S.p.A., si accordavano per Controparte_4
l'estensione della rete di distribuzione del gas nella zona industriale denominata “Gerbolina” ed in alcune frazioni, per circa 36,6 km al servizio di 1.234 potenziali clienti, secondo i tracciati individuati nella planimetria allegata, prorogando la durata della concessione sino al
31.12.2020;
- che nel disporre la predetta proroga, l'art. 11 del citato atto aggiuntivo precisava: “A fine concessione, la concessionaria consegnerà al Comune
senza alcun corrispettivo gli impianti realizzati come pure gli
allacciamenti eseguiti e i contatori posti in opera, a tutto il 31 marzo 1985.
Gli impianti realizzati successivamente alla data del 31 marzo 1985, come
pure gli allacciamenti ed i contatori, saranno computati a prezzo di stima
secondo il valore industriale, intendendosi per valore industriale
l'insieme dei costi necessari per ricostruire un impianto uguale a quello
che si rileva tenuto conto degli anni trascorsi dall'entrata in esercizio
degli stessi impianti”;
- che, in ordine alle opere di allacciamento, all'art. 2 era convenuto che
“… i richiedenti la fornitura del gas verseranno il contributo di
allacciamento determinato nel modo seguente: a) usi domestici
continuativi e di riscaldamento: - fino a 15 m. di lunghezza: quota
forfettaria £. 350.000 + i.v.a.; - lunghezze eccedenti: a prezzo di costo a
preventivo + i.v.a.; b) qualsiasi altro uso: a prezzo di costo a preventivo + i.v.a.
- che successivamente il e in cui si era Parte_1 CP_2
fusa per incorporazione stipulavano un ulteriore Controparte_5
atto aggiuntivo in data 29 gennaio 2001 rep. n. 1894, con cui convenivano la realizzazione, a cura e spese della concessionaria, di ulteriori estensioni di rete nel territorio comunale per 2.000 metri e, nel caso di nuovi insediamenti urbanistici a carattere industriale, artigianale e/o residenziale, per ulteriori 5.000 metri, ferma restando la scadenza della concessione in precedenza pattuita;
- che a seguito della entrata in vigore del D.lgs. 23.05.2000 n. 164 di liberalizzazione del mercato interno del gas, il di alla Pt_1 Pt_1
scadenza ope legis del 31.12.2009 prevista dall'art. 15 del D.lgs anzidetto per le concessioni e gli affidamenti in essere, indiceva la gara per il nuovo affidamento del servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale;
- che all'esito della procedura ad evidenza pubblica, il servizio veniva aggiudicato nuovamente ad e conseguentemente in data 1 CP_2
settembre 2011 veniva sottoscritto tra le parti il relativo contratto di servizio per lo svolgimento dell'attività di distribuzione del gas naturale ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 164/2000, con atto a ministero del Segretario
del Comune di a prot. n. 28830 e a rep. n. 3079; Pt_1
- che , in qualità di gestore uscente del servizio, consegnava gli CP_2
impianti al di il quale, contestualmente, li riconsegnava Pt_1 Pt_1
alla stessa società nella veste di gestore subentrante e nuova affidataria del servizio;
- che, in tale occasione era convenuto:
- che avrebbe promosso idonea azione giudiziaria per la CP_2
quantificazione dell'indennizzo ad essa spettante quale gestore uscente del servizio, da corrispondere maggiorato degli interessi al tasso del 3% annuo od altro tasso se diversamente stabilito dalla decisione giudiziale;
- che il versamento dell'indennizzo sarebbe avvenuto entro e non oltre 90 giorni dalla emissione della fattura da parte di gestore CP_2
uscente a seguito della decisione giudiziale di cui sopra;
- che l'importo di Euro 8.500.000,00 dovuto da al CP_2 [...]
a titolo di una tantum in base alla lettera di invito alla gara Parte_1
per il nuovo affidamento del servizio, sarebbe stato corrisposto, con la maggiorazione degli interessi al tasso del 3% annuo,
contestualmente al pagamento dell'indennizzo di cui sopra da parte dell'Amministrazione comunale, con l'impegno sino ad allora a versare al medesimo, con cadenza annuale, interessi pari Pt_1
al tasso del 3% su detta somma.
- che con nota del 30 dicembre 2011 la concessionaria provvedeva ad inviare al Comune di lo stato di consistenza degli impianti Pt_1
aggiornato alla data del 1° settembre 2011 del valore di € 16.093.369,00,
oltre iva ed imposte di legge.
Tale stima non veniva condivisa dal pertanto Pt_1 CP_2
promuoveva, sulla base della clausola compromissoria contenuta nella convenzione 09.03.1970 rep. n. 8619 (cfr. art. 16), il procedimento arbitrale per la determinazione dell'indennizzo ad essa spettante,
indicando quale arbitro di propria designazione l'Avv. Fabrizio Figorilli.
In tale atto, chiedeva la determinazione del valore del rimborso dovuto ex art. 15, comma 5, D. lgs. n. 164/2000, da quantificarsi secondo il criterio della stima industriale in conformità a quanto previsto dall'art. 24, comma
4, lett. a) e b) del R.D. 2578/1925 e dall'art. 13 D.P.R. 902/86 in una somma non inferiore ad € 16.093.369,00 alla data del 1.9.2011,
maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi nella misura pattuita del
3% dalla debenza al saldo, oltre ad Iva e imposte di legge, con la sola detrazione dell'importo di € 8.500.000,00 dovuto una tantum e la conseguente condanna, anche per le spese, del convenuto. Pt_1
In data 03.12.2012 , posto che il non aveva CP_2 Parte_1
ancora provveduto alla nomina del proprio arbitro nel termine previsto dalla clausola compromissoria di cui sopra, depositava “ricorso per la nomina di arbitro non designato da una parte del procedimento arbitrale”
avanti al Tribunale di Mantova, il quale all'udienza del 29 gennaio 2013
dichiarava cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite tra le parti, avendo il provveduto nelle more, in Pt_1
esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 16 gennaio
2013, a designare ad arbitro con atto notificato il 23.01.2013 l'Avv.
Francesco Benatti.
Con tale atto di nomina di arbitro, il eccepiva Parte_1
l'improcedibilità delle domande attoree per inesistenza della clausola compromissoria e/o per invalidità o inefficacia della stessa e ne chiedeva il rigetto anche nel merito.
Gli Arbitri nominati dalle parti, con rispettive comunicazioni del 12 marzo
2013, designavano, quale terzo Arbitro con funzioni di presidente del
Collegio, l'Avv. Vittorio Colesanti.
Con verbale in data 15 aprile 2013 gli arbitri procedevano all'accettazione dell'incarico e alla costituzione del Collegio e fissavano la sede dell'arbitrato in Mantova.
Costituito il Collegio, le parti, nel termine loro assegnato, dimettevano memorie difensive con le quali sviluppavano le difese e formulavano i rispettivi quesiti.
In particolare, il con la memoria datata 29.05.2013, Parte_1
chiedeva, in via pregiudiziale e di rito, che fosse accertata l'improcedibilità della domanda per assenza della clausola compromissoria e/o per invalidità e inefficacia della stessa e, in via subordinata nel merito, che l'equa indennità da riconoscere a fosse CP_2
determinata mediante CTU tenendo conto della disciplina pattizia che prevedeva la detrazione e decurtazione, oltre all'importo di Euro
8.500.000,00 previsto una tantum, come già statuito al punto 9) del verbale di consegna: a) degli impianti realizzati prima del 1985, sottoposti a devoluzione gratuita b) dei contributi dei lottizzanti pubblici e privati;
c)
dei punti di riconsegna;
d) dei costi di prolungamento dell'impianto per la distribuzione del gas verso il Comune di Pomponesco e verso il Comune
di Boretto;
e) dell'indebita valorizzazione degli impianti relativi al periodo gruppi di riduzione industriali;
h) dell'estensione ed adeguamento rete ex art. 2 atto aggiuntivo e modificativo del 29.01.2001.
Con nota del 20.06.2013 l'Avv. Benatti rassegnava le dimissioni e il provvedeva a nominare in sua sostituzione l'Avv. Gaspare Pt_1
Bertolino; con nota del 16.07.2013 l'Avv. Colesanti dichiarava di rinunciare all'incarico di Presidente del Collegio arbitrale;
in sostituzione,
di comune accordo tra gli arbitri di parte, veniva nominato l'Avv. Franco
Gaetano Scoca.
Nella nuova composizione il Collegio arbitrale si ricostituiva in data
20.03.2013 e disponeva l'acquisizione del fascicolo d'ufficio, fissando altresì l'udienza per il 20.12.2013 al fine di esperire il tentativo di conciliazione;
udienza poi rinviata su istanza delle parti all'11.02.2014
onde consentire alle stesse di depositare, entro il 20.01.2014, le rispettive memorie di replica precedentemente non prodotte per via delle dimissioni/rinunce dell'Avv. Benatti e dell'Avv. Colesanti.
Tuttavia, con nota del 06.02.2014 anche l'Avv. Scoca dichiarava di rinunciare all'incarico; non essendosi trovato l'accordo per la nomina del terzo arbitro, proponeva ricorso ex art. 810 c.p.c. al Presidente del CP_2
Tribunale di Mantova che provvedeva a nominare quale componente del
Collegio arbitrale, con funzioni di Presidente, il prof. Mario Massari.
Si teneva quindi l'udienza del 22.05.2014 di ricostituzione del Collegio
arbitrale nell'ambito della quale veniva disposta la convocazione delle parti per l'11.06.2014 al fine di esperire il tentativo di conciliazione, di fatto mai effettuato per i motivi sopra esposti;
tentativo di conciliazione che dava, tuttavia, esito negativo.
In occasione di detta udienza, inoltre, preso atto della volontà del Pt_1
di insistere sull'eccezione pregiudiziale già spiegata in atti circa l'invalidità/inefficacia della clausola compromissoria di cui all'art. 16 del contratto del 1970, il Collegio assegnava alle parti termini per precisare le conclusioni limitatamente all'eccezione pregiudiziale formulata e termini per memorie e repliche sempre limitatamente a tale questione.
Con Lodo parziale in data 17.07.2014 il Collegio arbitrale così statuiva:
“a) accerta e dichiara la validità e l'efficacia della clausola
compromissoria contenuta all'art. 16 del contratto 9 marzo 1970;
b) accerta e dichiara la propria competenza a decidere nel merito la
dedotta controversia, il cui ambito viene perimetrato dal contratto
predetto, nonché dagli atti aggiuntivi dell'8 ottobre 1986 rep. 4621 e del
29 gennaio 2001 rep. 1894, unitariamente considerati quale unicum
strumento regolatorio del rapporto intercorso tra le parti per la gestione
del servizio pubblico della distribuzione del gas nel territorio del Comune
di . Spese al definitivo.”. Pt_1
In particolare, il Collegio:
- quanto all'eccepita nullità della clausola compromissoria ex art. 808,
primo comma, in relazione all'art 807, primo comma, c.p.c. per difetto di forma scritta mancando qualsivoglia riferimento nell'atto aggiuntivo dell'8.10.1986 e in quello del 29.01.2001 alla clausola compromissoria di cui all'art. 16 del contratto 09.03.1970, riteneva l'eccezione infondata in considerazione del collegamento esistente tra i vari negozi, costituendo l'”atto aggiuntivo alla convenzione” (1986) e l'”atto aggiuntivo e
modificativo al contratto di concessione del pubblico servizio di
distribuzione del gas Rep n. 8619 del 09.03.1970, così come integrato e
modificato dall'atto aggiuntivo Rep. n. 4621 dell'08.10.1986” (2001), per l'appunto, atti aggiuntivi, che richiamavano, della convenzione originale,
quanto non espressamente derogato, ivi compresa la clausola compromissoria;
- quanto alla lamentata mancanza di una specifica lettura o attestazione da parte del Segretario comunale circa la volontà di devolvere ad un collegio arbitrale la controversia insorta con il Collegio rigettava CP_2
anche questa censura ritenendo sufficiente la chiara ed univoca manifestazione di volontà contenuta nel contratto di concessione del 9
Marzo 1970;
- quanto all'eccezione di invalidità/inefficacia della clausola compromissoria perché introdotta in vigenza della legge n. 1034 del 1971
e prima dell'entrata in vigore dell'art. 6, comma 2, della legge n. 205 del
2000, il Collegio rigettava l'eccezione rilevando come le situazioni giuridiche coinvolte nella controversia avessero ad oggetto diritti soggettivi perfettamente arbitrabili, non apparendo pertanto pertinente il richiamo all'art. 6, comma 2, l. n. 205/2000, dettato in materia di controversie concernenti diritti soggettivi devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in considerazione del fatto che, ai sensi della l. n. 1034/1971 al giudice amministrativo sono devolute le controversie in materia di pubblici servizi ad esclusione di quelle concernenti “indennità, canoni ed altri corrispettivi”;
- quanto all'eccezione di invalidità ed inefficacia della clausola compromissoria per violazione dell'articolo 241 D.lgs. 12/04/2006 n. 163,
il Collegio, rilevata la tardività dell'eccezione, la riteneva comunque infondata rilevando come la norma invocata non potesse trovare applicazione al caso di specie in quanto, ai sensi dell'art. 1, comma 25,
della l. n. 192/2012, alla data di entrata in vigore della predetta legge
(28.11.2012) l'arbitrato non era ancora stato conferito, poichè, per pacifica giurisprudenza, il giudizio arbitrale è pendente dal momento nel quale una delle parti notifica all'altra l'atto con cui propone la domanda e procede alla nomina del primo arbitro (nel caso di specie, 18.09.2012).
Per queste ragioni il Collegio arbitrale, all'unanimità, respingeva le formulate eccezioni preliminari, dichiarando la propria competenza a decidere nel merito la controversia.
Il Collegio arbitrale, con successiva ordinanza resa in data 14.11.2014 a scioglimento della riserva assunta in esito all'udienza dell'8 settembre
2014, disponeva una consulenza tecnica d'ufficio, devolvendo al CTU
incaricato, Prof. Ing. il seguente quesito: Persona_1
“I) Accerti e determini lo stato di consistenza e di manutenzione degli
impianti di distribuzione del gas presenti nel territorio del Comune di
alla data del 1 settembre 2011, giorno di riconsegna degli Pt_1
impianti da parte di al Comune di , evidenziando –ove CP_2 Pt_1
possibile e tecnicamente rilevante - la porzione di impianto ad uso
esclusivo del Comune di . Pt_1 II) Tenuto conto dei parametri fissati dalle norme applicabili –ovvero,
dalle pattuizioni contrattuali inter partes, eventualmente integrate
dall'art. 24, 4 comma, lett. a) e b) del R.D. n. 2578/1925 e dall'art. 13,
lett. a) e b) del DPR n. 902/1986 – accerti e determini il valore industriale
a nuovo dell'impianto e del relativo materiale mobile ed immobile alla
data di riconsegna degli impianti in questione da al Comune di CP_2
. Pt_1
In particolare, il CTU dovrà:
- specificare analiticamente gli elementi ed i fattori disaggregati che
concorrono a tale valutazione, e dunque tenendo conto e dando separata
evidenza anche di tutti i costi diretti ed indiretti nonchè degli oneri di
sicurezza connessi alla ricostruzione dell'impianto;
- assumere quale riferimento il prezziario ufficiale della Camera di
Commercio Industria Agricoltura e Artigianato della Provincia di
Mantova e/o al prezziario ufficiale delle opere pubbliche della Regione
Lombardia e/o comunque, ove necessario, a prezziari ufficiali pubblici di
Province e/o Regioni confinanti e/o a diversi prezzi, specificando in ogni
caso le ragioni e la fonte dei prezzi utilizzati;
- tenere conto delle clausole negoziali contenute nel contratto di
concessione 9.3.1970 rep. n. 8619 e negli atti aggiuntivi dell'8.10.1986 n.
rep. 4621 e del 29.1.2001 rep. n. 1894, nonchè –eventualmente- i criteri
di cui all'art. 24 del R.D. 15.10.1925 n. 2578 e dell'art. 13 del D.P.R.
4.10.1986 n. 902.
III) Accerti e determini il valore del degrado fisico degli impianti oggetto di stima, tenuto conto dei criteri e dei parametri fissati dalle norme
applicabili, effettuando tutti gli accertamenti ritenuti opportuni.
IV) Accerti e determini il valore degli impianti divenuti obsoleti, secondo
quanto stabilito dalla lett. b) dell'art. 13 del D.P.R. n. 902 del 1986.
V) Accerti e determini il valore industriale residuo dell'impianto, tenuto
conto dei precedenti punti.
VI) Accerti e determini il valore dei contributi versati a dal CP_2
Comune di , tenendolo distinto per tipologia e per data di Pt_1
erogazione, determinandone il relativo importo a valore storico, rivalutati
all'1.9.2011, sia al lordo che al netto delle eventuali imposte.
VII) Accerti e determini l'entità degli eventuali crediti maturati da CP_2
nei confronti del , in relazione agli oneri che, pur Parte_1
essendo a carico dell'Amministrazione comunale, ha direttamente CP_2
sostenuto, determinandone il relativo importo a valore storico e a moneta
attualizzata alla data della stima.
VIII) Accerti e determini l'entità sia dei premi eventualmente pagati al
da sia delle anticipazioni o sussidi Parte_1 CP_2
eventualmente dati dal ad determinandone il relativo Pt_1 CP_2
importo a valore storico e a moneta attualizzata all'1.9.2011, sia al lordo
che al netto delle eventuali imposte.
IX) Tutti i conteggi di cui sopra dovranno essere effettuati tenendo conto
che gli impianti oggetto di stima sono stati realizzati in 3 distinte fasi
principali: la prima nel 1970 e seguenti, in forza della concessione di cui
contratto 9.3.1970; la seconda nel 1985 e segg. in forza dell'atto aggiuntivo 8.10.1986; la terza nel 2001 e seguenti, in forza dell'atto
aggiuntivo 29.1.2001.
In particolare, la relazione dovrà evidenziare distintamente i valori, alla
data di riconsegna, con riferimento a ciascuna delle parti degli impianti
come sopra indicate”.
In data 22 dicembre 2015 il CTU depositava la propria relazione, alla quale seguiva la disposizione da parte del Collegio Arbitrale con ordinanza del
19 aprile 2016, in accoglimento dell'istanza del di un Parte_1
supplemento di consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito:
“... Il CTU, ove consentito dalle informazioni direttamente desumibili
dalla documentazione agli atti e da ulteriori informazioni puntuali
richieste e fornite dalle parti o da terzi:
- accerti e determini il valore dei contributi privati associati alle
derivazioni di utenza versati a nel corso della concessione, CP_2
tenendoli distinti per data di erogazione e per tipologia (se capitalizzati o
riportati in conto economico), determinandone il relativo importo a valore
storico ed il corrispondente valore rivalutato/rivalutato e degradato al
1.9.2011, sia al lordo che al netto delle eventuali imposte e per anno di
erogazione; qualora tali valori non siano direttamente e puntualmente
reperibili, valuti se sia possibile determinarne una stima attendibile,
eventualmente tenendo conto dei suggerimenti della normativa di
riferimento;
- accerti e determini il valore a nuovo e il valore industriale residuo alla
data del 1.9.2011 delle porzioni di reti corrispondenti a lottizzazioni realizzate nel corso della concessione, qualora tali reti siano state
assegnate per convenzione in proprietà al gestore;
- accerti e determini i contributi a scomputo di oneri di urbanizzazione
versati dai lottizzanti privati direttamente a per la realizzazione di CP_2
tratti di rete nel corso della concessione, tenendoli distinti per data di
erogazione e per tipologia (se capitalizzati o riportati in conto
economico), determinandone il relativo importo a valore storico ed il
corrispondente valore rivalutato e degradato al 1.9.2011, sia al lordo che
al netto delle eventuali imposte, qualora tali reti siano state assegnate per
convenzione in proprietà al gestore;
- accerti e determini il valore a nuovo e il valore industriale residuo della
cabina REMI sita nel Comune di Boretto, dell'impianto di riduzione
intermedia “Lisbona” di Via Lisbona nel Comune di e del tratto Pt_1
di condotta che collega la suddetta cabina REMI all'impianto “Lisbona”;
- integri il punto VI del quesito della originaria consulenza tecnica
d'ufficio, accertando e determinando, ove consentito dalle informazioni
contenute dalla documentazione agli atti e da ulteriori documenti
eventualmente forniti dalle parti, i contributi versati a da soggetti CP_2
pubblici diversi dal;
Parte_1
- tutti i conteggi di cui sopra dovranno essere effettuati tenendo conto che
gli impianti oggetto di stima sono stati realizzati in 3 distinte fasi
principali: la prima nel 1970 e seguenti, in forza della concessione di cui
al contratto 9.3.1970, la seconda nel 1985 e seguenti, in forza dell'atto
aggiuntivo 8.10.1986, la terza nel 2001 e seguenti, in forza dell'atto aggiuntivo 29.1.2001. In particolare, la relazione dovrà evidenziare
distintamente i valori, alla data di riconsegna, con riferimento a ciascuna
delle parti degli impianti come sopra indicate”.
In esecuzione di detto incarico, il CTU depositava la propria relazione integrativa il 3 aprile 2017, cui faceva seguito, sui chiarimenti richiesti dalle parti, una ulteriore integrazione di consulenza in data 2 agosto 2017.
Completata l'istruttoria con il deposito dei summenzionati elaborati peritali, le parti, all'udienza del 21.09.2017, precisavano le conclusioni.
Prima della scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito delle memorie conclusionali, il presidente del Collegio arbitrale Prof. Mario
Massari, con lettera datata 07.12.2017, rinunciava all'incarico.
Gli arbitri Avv. Fabrizio Figorilli e Avv. Gaspare Bertolino, preso atto della rinuncia del Prof. Massari, disponevano, con provvedimento in data
13.12.2017, la sospensione del procedimento arbitrale in attesa della nomina del terzo arbitro.
A tal fine le parti, in data 12.02.2018, presentavano ricorso congiunto ai sensi dell'art. 810 c.p.c. al Presidente del Tribunale di Mantova, il quale,
con decreto 23.02.2018, nominava terzo arbitro con funzioni di presidente l'Avv. Paolo Gualtieri che, con lettera 26.03.2018, dichiarava di accettare l'incarico.
Il Collegio arbitrale così costituito fissava l'udienza del 17.04.2018 per la comparizione delle parti, all'esito della quale, verificata l'insussistenza dei presupposti per la definizione in via transattiva della controversia e dato atto della già avvenuta precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.09.2017, fissava nuovi termini per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.
All'udienza dell'8 novembre 2018 la causa veniva trattenuta in decisione dal Collegio Arbitrale, il quale, con lodo definitivo sottoscritto il 5
febbraio 2019, così pronunciava:
“- accertata la propria competenza a decidere il presente giudizio, come
statuito nel lodo parziale non definitivo sottoscritto in data 17 luglio 2014,
ritualmente comunicato alle parti;
- disattesa o, in ogni caso, dichiarata assorbita ogni ulteriore e/o diversa
domanda, istanza o eccezione;
- respinge le richieste di rinnovazione/integrazione di CTU formulate;
- accerta e determina il rimborso spettante a (già Controparte_2 [...]
ai sensi dell'art. 15, quinto comma, Controparte_6
D. Lgs. n. 164/00 in euro 10.947.567,18, oltre interessi al tasso del 3%
annuo e rivalutazione monetaria dal dì della domanda sino al soddisfo,
nonché accessori di legge;
- condanna, per l'effetto, il a corrispondere a Parte_1 [...]
l'ammontare come sopra determinato in euro 10.947.567,18, CP_2
oltre interessi al tasso del 3% annuo e rivalutazione monetaria dal dì della
domanda sino al soddisfo, nonché accessori di legge, al netto dell'importo
di euro 8.500.000,00 (dovuto da al Controparte_2 Parte_1
in relazione al rapporto concessorio) oltre interessi al tasso del 3% annuo
(salvo per la parte già pagata da al secondo CP_2 Parte_1
gli accordi) e rivalutazione monetaria dal dì della domanda sino al soddisfo;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente
giudizio.”.
In particolare, il Collegio arbitrale:
- dopo aver richiamato i criteri negoziali e legali regolanti la materia,
esaminava le numerose contestazioni circa gli elementi da portare in detrazione dal Valore Industriale Residuo (VIR);
- quanto agli impianti e alle derivazioni di utenza realizzati sino al 1985,
stabiliva che, in forza del disposto dell'art. 12, terzo comma, della convenzione del 1970 e dell'art. 11, terzo comma, dell'atto aggiuntivo del
1986, a questi non si dovesse attribuire alcuna valorizzazione e andassero pertanto devoluti gratuitamente al dovendosi considerare la Pt_1
condizione pattiziamente prevista integrata dalla conclusione anticipata
ope legis della concessione, equivalente in tal senso rispetto al naturale scadere della stessa;
- quanto alla detraibilità o meno dei contributi versati al gestore dai privati,
stabiliva che questi dovessero computarsi nel calcolo del VIR sia perché
l'art. 11 dell'atto aggiuntivo del 1986 prevedeva che il pagasse a Pt_1
prezzo di stima, oltre che gli impianti, anche gli allacciamenti e i contatori
- appunto finanziati dai privati -, sia perché l'art. 24 del Regio Decreto 15
ottobre 1925 n. 2578, applicabile ratione temporis, prevedeva la detraibilità dei soli contributi pubblici e non di quelli privati;
- adottava la medesima conclusione anche con riferimento ai gruppi di riduzione industriale, potendosi qualificare anche quelli come utenti privati (seppur industriali);
- quanto ai corrispettivi pagati dai lottizzanti a , ne prevedeva la CP_2
detraibilità in considerazione del fatto che, in forza delle convenzioni di lottizzazione, il li aveva scomputati dagli oneri di urbanizzazione Pt_1
che gli competevano, così indirettamente contribuendo alle spese di costruzione degli impianti.
Considerato che
tali contributi erano stati percepiti per la realizzazione di reti e impianti, prevedeva che gli importi venissero calcolati al valore della moneta corrente alla data 1 settembre
2011, degradato con la medesima incidenza che, alla predetta data, era stata considerata per determinare il valore residuo delle reti e degli impianti a cui detti contributi si riferivano, contributi comunque computati al netto delle imposte pagate dal gestore, determinandosi altrimenti un pregiudizio per che aveva già assolto i relativi oneri fiscali;
CP_2
- quanto alle porzioni di impianto per la distribuzione del gas verso il
Comune di Borretto e verso il , riteneva la prima Controparte_7
non detraibile perché tecnicamente necessaria per la distribuzione del gas a vantaggio del come accertato dal Ctu, e comunque Parte_1
oggetto di trasferimento in occasione della consegna in data 01.09.2011, e riteneva non detraibile neppure la seconda (verso il Parte_1
Pomponesco) perché autorizzata in forza delle convenzioni, interamente attribuibile al e oggetto di trasferimento;
Parte_1
-quanto ai costi indiretti (spese generali e spese tecniche per progettazione,
direzione lavori e collaudi) riteneva che, dovendosi determinare l'indennizzo spettante alla concessionaria sulla base del costo di ricostruzione a nuovo dell'impianto, decurtato del deprezzamento che esso subisce in funzione del suo grado di vetustà in considerazione della sua vita fisica utile, il valore di ricostruzione a nuovo doveva ricomprendere l'insieme dei costi che avrebbero dovuto essere sostenuti il giorno di riconsegna per acquisire o realizzare un nuovo impianto uguale a quello esistente, rilevando a tal fine sia i costi diretti sia quelli indiretti, potendosi ritenere provato, perché conforme all'id quod plerumque accidit, che avesse affidato in appalto le opere di costruzione. Riteneva quindi CP_2
inconferente il richiamo fatto dal al contenuto delle Parte_1
linee guida approvate con DM 22 maggio 2014 nelle quali, al fine di determinare il valore di ricostruzione a nuovo, erano indicati solo i costi diretti dell'appaltatore, non potendo tali disposizioni trovare applicazione al caso in esame in quanto successive alla data di consegna degli impianti e riferite alla valorizzazione di questi in vista di una futura gara d'ambito,
procedimento diverso da quello dedotto in arbitrato.
- quanto alla richiesta del di applicare un ribasso d'asta Pt_1
percentuale sui prezzi in applicazione delle linee guida del 2014, in ottemperanza a quanto stabilito dal DM 226/2011, riteneva la domanda infondata posto che: la normativa invocata era successiva alla data di riconsegna degli impianti, nessuna disposizione convenzionale prevedeva l'applicazione di un coefficiente che tenesse conto del ribasso d'asta,
nell'effettuare i propri calcoli il Ctu aveva utilizzato i risultati dell'indagine svolta dal Ministero dello Sviluppo Economico presso i principali operatori del settore - a loro volta recepiti nelle linee guida - contenenti già la previsione di possibili ribassi e, in ogni caso, la definizione di una misura di ribasso d'asta risultava arbitraria perché non ancorata ad un riferimento sufficientemente oggettivo;
- quanto alla determinazione della percentuale di degrado dei cespiti,
riteneva condivisibile la stima operata dal Ctu (vita utile delle tubazioni compresa tra 45 e 60 anni), comunque non dissimile rispetto alle stime ricavabili da delibere ARERA;
- quanto alla profondità di posa delle tubazioni, secondo il Comune di non conforme alla normativa, riteneva che non vi fossero Pt_1
elementi per poter disattendere l'esito degli accertamenti del Ctu, il quale sul punto così concludeva: “Sulla base delle procedure ed ispezioni
aziendali esaminate, supportate dai risultati delle indagini eseguite su 20
punti della rete e in assenza di elementi concreti forniti dal Ctp del
Comune a segnalazione di anomalie presenti nell'impianto … per quanto
verificato, dal punto di vista delle profondità di posa riscontrate, la rete
di bassa pressione e la rete di media pressione siano da considerarsi
realizzate in conformità alla normativa vigente”;
- per l'effetto, determinava l'indennità spettante a come segue: “il CP_2
Valore Industriale Residuo, al netto di ripristini/realizzazioni effettuati
dal Comune di , alla data di riconsegna degli impianti è pari a € Pt_1
13.161.222,65, importo da cui occorre detrarre:
- € 1.654.472,49 per la devoluzione gratuita di impianti e accessori
costruiti entro il 1985;
- € 44.155,63, pari ai contributi versati sino al 1 settembre 2011 dal Comune di alla concessionaria per la realizzazione degli Pt_1
impianti;
- € 515.027,35, pari ai contributi versati dai privati alla concessionaria
da calcolarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione nell'ambito dei
piani di lottizzazione;
così per € 10.947.567,18, oltre gli interessi al tasso del 3% annuo e
rivalutazione monetaria dal dì della domanda sino al soddisfo”.
Nel presente giudizio promosso dal con l'atto di Parte_1
impugnazione come sopra riassunto, si è costituita già Controparte_2
chiedendo il rigetto Controparte_3
dell'impugnazione avversaria e la conferma del lodo.
All'udienza collegiale del 11 settembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni e, scaduti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la Corte ha deliberato la presente sentenza nella camera di consiglio del giorno 26
febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il affida l'odierna impugnazione a dieci motivi di Parte_1
censura.
Con il primo motivo l'attore in impugnazione censura il lodo laddove ha rigettato l'eccezione, formulata dal nella prima Parte_1
memoria autorizzata del 25 giugno 2014, di nullità della clausola compromissoria per violazione dell'art. 241, comma 1, del D. lgs. n.
163/2006, nel testo modificato dall'art. 1, comma 19 della L. n. 190/2012, sia sotto il profilo della sua tardività, per essere stata proposta solo nella anzidetta memoria autorizzata, sia per la sua infondatezza in quanto l'art. 241 D. Legisl 163/2006, nel testo modificato, non avrebbe potuto trovare applicazione perché l'arbitrato doveva intendersi già “conferito” alla data di entrata in vigore della legge n. 190/2012 (28.11.2012), avendo , CP_2
già avviato il procedimento e provveduto alla nomina del proprio arbitro con istanza di avvio di arbitrato notificata il 18.09.2012.
Lamenta, invero, l'Ente che l'art. 241, comma 1, del D. lgs. n. 163/2006,
nel testo modificato dall'art. 1, comma 19 della l. n. 190/2012, dopo avere esplicitamente compreso nel proprio ambito di applicazione le controversie su diritti soggettivi derivanti da concessioni di pubblici servizi, ha subordinato a pena di nullità il ricorso all'arbitrato da esso disciplinato alla preventiva autorizzazione motivata dell'organo di governo dell'ente; autorizzazione che non può legittimamente venire sostituita o sussidiata da comportamenti dell'ente o del suo difensore,
quali la nomina dell'arbitro o la formulazione di eccezioni nel corso del giudizio arbitrale.
Secondo l'Ente l'ambito di operatività di tale disposizione è individuato dal comma venticinquesimo del medesimo articolo, il quale, prevedendo che “le disposizioni di cui ai commi da 19 a 24 non si applicano agli
arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della
presente legge”, lascerebbe chiaramente intendere che “esse trovano
applicazione anche ai contratti …. stipulati in epoca anteriore, a
condizione che alla predetta data non sia già intervenuta la nomina degli arbitri o l'autorizzazione dell'organo deliberante dell'ente”. Per
“arbitrato conferito”, come affermato dalla Suprema Corte con la sentenza
17.5.2019 n. 13410, dovrebbe quindi intendersi quello in cui ha avuto luogo la nomina degli arbitri. Nel caso di specie, pertanto, la previsione normativa risulterebbe applicabile ratione temporis, in considerazione del fatto che la legge n. 190/2012 è entrata in vigore il 28 novembre 2012 ed il ha provveduto alla nomina del proprio arbitro solo Parte_1
con Atto di designazione in data 22 gennaio 2013. Alla data del 28
novembre 2012, di conseguenza e contrariamente a quanto ritenuto dal
Collegio arbitrale, non era “già intervenuta la nomina degli arbitri” e dunque l'arbitrato non risultava conferito.
L'Ente impugnate esclude poi che la Giunta abbia mai adottato l'autorizzazione motivata allo svolgimento dell'arbitrato, evidenziando come nel proprio atto di designazione di arbitro in data 22 gennaio 2013,
anzi, aveva espressamente qualificato le domande proposte da CP_2
come inammissibili, riservandosi di “chiedere al costituendo Collegio
Arbitrale di pronunciarsi sulla validità ed efficacia della … clausola
compromissoria”. Dalla mancata adozione dell'autorizzazione motivata allo svolgimento dell'arbitrato deriva, infatti, la sopravvenuta inefficacia della clausola compromissoria, con conseguente impossibilità di fare ricorso all'arbitrato stesso, discendendo tale effetto dal disposto di una norma imperativa – art 1, comma 19, della L. n. 190/2012 -, applicabile anche d'ufficio, che rende, pertanto, la relativa eccezione non soggetta ai limiti e alle preclusioni di cui all'art. 829 c.p.c., sicché non poteva considerarsi tardiva, ed il lodo emesso all'esito di una controversia non arbitrabile del tutto inesistente in quanto emesso in totale carenza di
potestas iudicandi.
Con il secondo motivo il lamenta la nullità di Parte_1
entrambi i lodi, parziale e definitivo, in quanto avrebbero dovuto avere natura di arbitrato amministrato, e non di arbitrato di diritto comune, con conseguente applicazione dell'art. 241 del D. lgs. n. 163/2006 in forza del richiamo dell'art. 253, comma 34, stesso decreto;
lamenta, quindi, la violazione dei commi 5 e 15 dell'anzidetta disposizione, essendo entrambi i lodi stati pronunciati da un collegio i cui presidenti – prof. Mario Massari
e prof. Avv. Paolo Gualtieri - erano stati nominati dal Presidente del
Tribunale di Mantova e non dalla camera arbitrale scegliendoli nell'albo di cui all'art. 242 del D. lgs. n. 163/2006, come disposto dal comma 15
dell'art. 241.
I lodi, pertanto, sono stati emessi da soggetti che non potevano essere nominati arbitri, in forza dell'espressa previsione contenuta in norma inderogabile, quale è il citato comma 15 dell'art. 241 D. Legisl 163/2006,
e del comma 5, del medesimo art. 241, secondo cui la nomina del presidente del collegio effettuata in violazione di tale articolo “determina la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile”, la cui eccezione non è soggetta a preclusioni di sorta e può essere, pertanto, sollevata per la prima volta anche nella presente impugnazione.
Con il terzo motivo l'Ente censura il lodo parziale non definitivo nella parte in cui il Collegio arbitrale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità
della domanda di arbitrato per assenza di clausola compromissoria e/o per invalidità e inefficacia della medesima, assumendo che la convenzione del
1970 e gli atti del 1986 e del 2001 disciplinavano in maniera unitaria il rapporto di concessione costituendo “un unico negozio”, nell'ambito del quale il avrebbe manifestato la volontà di derogare Parte_1
alla giurisdizione ordinaria.
L'ente ripropone l'eccezione di nullità per violazione dell'art. 241 D.
Legisl. 163/2006 e degli artt. 806 e 808 c.p.c., e di improcedibilità della domanda per assenza di clausola compromissoria, in considerazione del fatto che il richiamo contenuto nell'atto aggiuntivo del 1986 e in quello del 2001 alla disciplina non espressamente derogata dettata con la convenzione del 1970 non integrerebbe la perfecta forma scritta per
relationem, non contenendo gli atti successivi uno specifico richiamo alla clausola compromissoria o comunque la conferma della consapevole volontà di compromettere.
Con il quarto motivo l'attore in impugnazione si duole che la clausola compromissoria di cui all'art. 16 dell'originario contratto di concessione del 09.03.1970 sarebbe comunque invalida e inefficace, in quanto introdotta prima dell'entrata in vigore dell'art. 6, comma 2, della l. n. 205
del 2005.
Tale clausola violerebbe, quindi, la giurisdizione esclusiva del Giudice
amministrativo nella materia dei servizi pubblici, disposta dall'art. 5 della l. n. 1034/1971, senza che sia possibile sanarne la nullità per effetto dell'entrata in vigore della l. n. 205/2000 - il cui art. 6 ha introdotto la possibilità di compromettere in arbitri le controversie della pubblica amministrazione relative a diritti soggettivi - non avendo tale disposizione carattere retroattivo.
Con il quinto articolato motivo il impugna il lodo Parte_1
definitivo sottoscritto il 5.2.2019, ai sensi del comma 15 bis dell'art. 241
D.Legisl. 163/2006, per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.
I
In primo luogo, lamenta come non siano stati detratti dal VIR (valore industriale residuo dell'impianto di distribuzione del gas) anche i contributi versati dai privati al gestore del servizio per le estensioni di rete nei piani attuativi e per gli allacciamenti alla rete di distribuzione, come previsto dall'art. 15, comma 5, D. Legisl. 164/2000, nel testo modificato dall'art. 1, comma 16, D.L. 23.12.2013.
II
In secondo luogo lamenta come sia stato illegittimamente computato nel
VIR il valore relativo alla cabina REMI costruita a Boretto (RE) pari ad euro 167.573,00 e quello delle condotte di collegamento tra la predetta cabina e l'impianto di riduzione intermedia “Lisbona” nel Comune di pari ad euro 769.693,11, nonostante le parti, con la convenzione Pt_1
del 1970 e con l'atto aggiuntivo del 1986, avessero indicato nella relazione tecnica e nella planimetria allegate quali impianti avrebbero dovuto realizzarsi nell'arco della concessione, tra i quali non rientravano né la cabina REMI in Comune di Boretto, nè la condotta di collegamento tra la cabina medesima e l'impianto di riduzione intermedia “Lisbona”. A
conferma di come tale voce di costo andasse detratta dal VIR, deduce che l'art. 3 della convenzione del 1970 imponeva alla concessionaria di sottoporre preventivamente al Comune il progetto relativo alla posa di nuove tubazioni, non indicate nella relazione tecnica e nella planimetria in argomento.
Essendo tali opere state realizzate per scelta di e in assenza di alcun CP_2
accordo con il sostiene che l'Amministrazione non può essere Pt_1
tenuta a sopportarne i relativi costi.
La diversa tesi affermata nel lodo definitivo impugnato, secondo cui tale tratto di rete, pur se posato sul territorio del Comune di Boretto, sarebbe indispensabile per fare giungere il gas agli utenti ubicati nel comune di e trattasi dunque di impianti la cui proprietà è stata trasferita, Pt_1
secondo l'Ente impugnante non potrebbe, quindi, essere accolta.
III
L'Ente censura che i costi indiretti - per tali intendendosi le spese generali e le spese tecniche per progettazione, direzione lavori e collaudi sostenute da una stazione appaltante nella gestione dell'appalto volto alla ricostruzione a nuovo degli impianti - non avrebbero dovuto computarsi all'interno del VIR.
Lamenta, invero, che, in primis, non sia stato provato e neppure allegato che le Società succedutesi nella gestione del servizio - SN S.p.A.,
[...]
e - abbiano effettivamente appaltato a Controparte_5 CP_2 terzi la realizzazione delle opere, non potendosi addivenire a tale conclusione semplicemente perché conforme all'id quod plerumque
accidit, in secundis che le “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” approvate con il D.M. 22.05.2014, al paragrafo 6), “Parte
II – Valore di ricostruzione a nuovo”, espressamente prevederebbero che per valore di ricostruzione debba intendersi il valore dell'impianto con quantificazione del puro costo dei materiali, senza alcuna rielaborazione progettuale e senza considerare gli oneri dell'appalto.
IV
L'attore in impugnazione si duole che il Ctu, in violazione di quanto previsto, in particolare, al paragrafo 7.1 – Parte II, “Ricognizione dei prezziari”, delle Linee Guida approvate con il D.M. 22.05.2014, avrebbe dovuto applicare un ribasso d'asta sui prezzi dei cespiti, determinato nella misura del 15%, prudenziale rispetto a quanto risultante dalla relazione annuale del 2012 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che per gli appalti di lavori per importi maggiori di € 150.000,00, eseguiti dai concessionari di servizi di distribuzione gas,
attestava un ribasso medio del 24,2%.
V
Il riprendendo la doglianza di cui al punto I), lamenta Parte_1
che avrebbero dovuto altresì essere dedotti dal VIR i contributi versati dai privati alla concessionaria per la realizzazione degli impianti e per gli allacciamenti. Premesso che tali opere venivano pagate integralmente dagli utenti e che gli importi corrisposti erano commisurati al costo effettivo degli interventi,
sostiene, invero, che l'art. 15, comma 5, del D.lgs. n. 164/2000, come modificato dall'art. 1, comma 16, del D.L. n. 145/2013 convertito in L. n.
9/2014, sancisce, espressamente, che dal rimborso spettante al gestore uscente devono detrarsi “i contributi privati relativi ai cespiti di località”
e, come tali, anche i contributi per le opere di allacciamento e per le estensioni di rete nelle lottizzazioni. Evidenzia, peraltro, che anche in forza di una corretta interpretazione dell'art. 24, comma 4, del R.D. n.
2578/1925 risulterebbe che i contributi privati vanno detratti dall'indennizzo spettante al gestore uscente del servizio.
Si duole, da ultimo, che le anticipazioni, i contributi e le altre voci di cui alla menzionata lett. b) del citato art. 24 del R.D. n. 2578/1925 avrebbero dovuto essere attualizzati, cioè rivalutati secondo gli indici Istat per avere valori omogenei ai fini della determinazione del valore industriale residuo,
per contro escludendo l'applicazione del coefficiente di degrado e le tasse,
fermo che i contributi costituiscono ricavi che, per loro stessa natura, sono impiegati nella realizzazione di investimenti, i quali, se contabilmente documentati, risultano totalmente deducibili dalle imposte sui redditi.
VI
L'Ente lamenta che, essendo la profondità minima di interramento delle condotte di bassa e di media pressione fissata, almeno a partire dal Codice
della strada approvato con il D.lgs. 30.04.1992 n. 285, in un metro al di sotto del manto stradale e avendo gran parte dei saggi effettuati dal Ctu evidenziato profondità di interramento inferiori a quella di legge (senza che il approvasse tale deroga), i costi di messa a norma Pt_1
dell'impianto, riferiti alla sua profondità di interramento, avrebbero dovuto essere detratti dal valore industriale residuo degli impianti stessi.
VII
L'attore in impugnazione lamenta, infine, che, in considerazione delle censure tutte mosse, il Collegio arbitrale avrebbe dovuto determinare in €
290.298,23, oltre a interessi nella misura del 3% dall'01.09.2011 al saldo,
l'ammontare dell'indennizzo spettante ad per i titoli di cui è causa. CP_2
*****
Va, innanzitutto, rilevato che l'eccezione di nullità del lodo non definitivo del 17.7.2014 e del lodo definitivo del 5.2.2019 per irregolarità della nomina del terzo arbitro, da parte del presidente del Tribunale di Mantova
anziché dalla camera arbitrale, come prescritto a pena di nullità dai commi
5 e 15 dell'art. 241, D. Legisl. 163/2006, è stata dedotta per la prima volta con la presente impugnazione, segnatamente con il secondo motivo, ed è
quindi tardiva, in quanto, ai sensi dell'art. 829, primo comma n. 2) c.p.c.,
doveva essere dedotta nel giudizio arbitrale (cfr. Cassazione civile sez. I,
14/10/2011, n.21222; Cass. 16/06/2011, n.13246).
L'esame della questione è quindi preclusa dalla mancata deduzione nel giudizio arbitrale.
Ciò premesso, procedendo dunque con l'esame del primo motivo di
impugnazione, la censura è fondata.
Va, anzitutto, premesso che l'art. 30 del D. Legisl. N. 163/2006, al primo comma, prevede che le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici da detto decreto introdotto e disciplinato, non si applichino alle concessioni di servizi, quale è la concessione per l'impianto e l'esercizio nel territorio del Comune di del servizio pubblico di distribuzione di gas Pt_1
combustibili per usi domestici, per attività artigiane, commerciali e similari, stipulato tra il predetto e la SNAM Spa, ora , con Pt_1 CP_2
convenzione sottoscritta il 9.3.1970 e registrata il 25.3.1970 (cfr. doc. 1
del , con l'unica eccezione, prevista dal comma 7, Parte_1
secondo cui a tali concessioni “Si applicano le disposizioni della parte IV”
del medesimo D. Legislativo n. 163/2006 (artt. 235 e segg. del predetto decreto).
Trova dunque applicazione, anche con riferimento alle concessioni di servizi l'art. 241, inserito nella parte IV del decreto de quo, che, infatti, al comma primo statuisce che “Le controversie su diritti soggettivi, derivanti
dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture,
concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240,
possono essere deferite ad arbitri”.
L'art. 1 della legge n. 190 del 6.11.2012 ha novellato il predetto articolo,
prevedendo che le predette controversie “possono essere deferite ad
arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo
dell'amministrazione. L'inclusione della clausola compromissoria, senza
preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la
gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli”.
Ciò premesso, con lodo non definitivo del 17 luglio 2014, il Collegio
arbitrale ha ritenuto tardiva l'eccezione sollevata dal Parte_1
di invalidità e/o inefficacia della clausola compromissoria contenuta all'art. 16 del contratto di appalto del 9.3.1970 per violazione dell'art. 241,
comma 1, D. Legisl. 163/2006, come modificato dall'art. 1 della Legge n.
190 del 6.11.2012, in quanto sollevata non nella prima difesa utile, bensì
per la prima volta con la memoria depositata dal a seguito della Pt_1
precisazione delle conclusioni.
La tardività dell'eccezione non è condivisibile.
Il Collegio ritiene di condividere quanto affermato dalla Suprema Corte
con la ordinanza 17.05.2019 n. 13410 in un caso del tutto analogo a quello all'esame del Collegio.
Co Ha affermato la che <la questione sulla tardività dell'eccezione
proposta è strettamente correlata al tema dell'asserita natura “non
arbitrabile” della controversia>> - tema che il ha Parte_1
dedotto a pag. 16 dell'atto di impugnazione al fine di sostenere la erroneità
del lodo non definitivo impugnato nella parte in cui ha affermato la tardività della proposta eccezione - precisando che <l'art. 817 c.p.c.
comma 2, stabilisce che la mancata proposizione, nella prima difesa
successiva all'accettazione della convenzione di arbitrato, precluda
l'impugnazione del lodo per tale motivo, “salvo il caso di controversia
non arbitrabile”>>.
Co L'individuazione della controversia non arbitrabile, secondo la , ricava dall'art. 806 c.p.c., comma 1, secondo cui le parti possono far
decidere agli arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano
per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge. Ora,
l'inesistenza della duplice condizione contemplata dell'art. 1, cit. comma
25 (il fatto che gli arbitrati siano stati "conferiti o autorizzati prima della
data di entrata in vigore della (...) legge) opera proprio in senso
preclusivo rispetto alla facoltà delle parti di far decidere la controversia
agli arbitri: pur integrando, secondo quanto già affermato da questa S.C.
(cfr. Cass. 6 dicembre 2017, n. 29255), una causa di inefficacia (non di
nullità) sopravvenuta della clausola compromissoria, essa impedisce che
la lite, a far data dall'entrata in vigore della L. n. 190 del 2012, possa
essere compromessa in arbitri. La natura, in tal senso "non arbitrabile",
delle controversie disciplinate dalla L. n. 190 del 2012, art. 1 cit., rende
quindi inoperante, per esse, il termine ex art. 827, comma 2 cit.>>.
Co Come nel caso esaminato dalla , anche in quello all'esame di questo
Collegio, dunque, il rilievo da parte del Collegio arbitrale (cfr. lodo non definitivo, pag. 20) della tardività dell'eccezione per essere stata avanzata dal per la prima volta soltanto nell'ambito della prima Parte_1
memoria depositata per illustrare le questioni pregiudiziali dopo la precisazione delle conclusioni, non può essere condiviso, poichè <era
infatti comunque necessario verificare, prima, se la lite potesse essere
compromessa in arbitri in base alla richiamata regolamentazione
normativa>> (cfr. Cass. ord. 2019 cit.).
Al riguardo, peraltro, il Collegio arbitrarle (cfr. lodo non definitivo impugnato, pag. 20) – che pur avendo ritenuto l'eccezione predetta tardiva l'ha comunque esaminata nel merito giudicandola infondata – ha ritenuto che alla data di entrata in vigore dell'art. 1, comma 25, della L. 190/2012
(28.11.2012), l'arbitrato doveva intendersi già conferito avendo CP_2
avviato il procedimento arbitrale con istanza di avvio di arbitrato
[...]
notificata il 18.09.2012.
L'affermazione non è condivisibile.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per discostarsi da quanto affermato anche su questo punto dalla Corte di Cassazione con la ordinanza sopra citata (13410/19): << l'art. 1, comma 19, con cui è stato
novellato il D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 241, (sta)bilisce che il deferimento
ad arbitri delle controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di
progettazione e di idee possa aver luogo "previa autorizzazione motivata
dell'organo di governo dell'amministrazione" e dispone, al riguardo, che
"(l)'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva
autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero,
per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza
preventiva autorizzazione, sono nulli". Il comma 25 dello stesso art. 1 (…)
prevede: "Le disposizioni di cui ai commi da 19 a 24 non si applicano agli
arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della
presente legge"; i contatti conclusi prima di quel momento si sottraggono,
quindi, alla nuova disciplina in due distinte ipotesi, tra loro alternative:
se, anzitutto, non ha avuto luogo la nomina degli arbitri (ovvero, secondo una diversa interpretazione, il loro insediamento); se non è ancora
intervenuta l'autorizzazione dell'organo deliberante.>>.
Contrariamente, dunque, a quanto sostenuto da e fatto CP_2
proprio dal Collegio arbitrale, non possono gli arbitrati considerarsi
“conferiti” (e non “pendenti”, con conseguente irrilevanza del richiamo a
Cass. SSUU 13722/2016 effettuata dal ), se non quando è CP_2
intervenuta la nomina di tutti gli arbitri o, secondo una interpretazione ancora più rigorosa, non è intervenuto il loro insediamento (cfr. Cass.
civile sez. VI, 06/12/2017, n.29255), di tal che nella specie l'arbitrato de
quo non poteva considerarsi conferito alla data dell'entrata in vigore della suddetta novella (28.11.2012), atteso che la designazione dell'arbitro da parte del Comune ha avuto luogo solo con atto del 22 gennaio 2013.
Ciò è stato ribadito dalla SC con la sentenza impropriamente invocata da a sostegno della sua opposta tesi (cfr. Cass. 24641/2020, in CP_2
motivazione), che richiamando la precedente pronuncia del 2019, n.
13410, ha specificato che < la locuzione "arbitrati conferiti o autorizzati"
va intesa, piuttosto, come riferita "a liti specificamente individuate, già
introdotte con la nomina degli arbitri (arbitrati "conferiti")>> (cfr. anche negli stessi termini determinazione ANAC n. 13 del 10 dicembre 2015,
ove si legge che “ …per arbitrato conferito deve intendersi quello in cui
l'ente abbia operato la designazione (con conseguente accettazione)
dell'arbitro; per arbitrato autorizzato deve, invece, intendersi l'arbitrato
per il quale, prima dell'entrata in vigore della legge n. 190/2012, sia
intervenuto il consenso dell'ente di appartenenza dell'arbitro, se del caso da parte dell'organo di autogoverno”).
Né può ritenersi che nella specie fosse intervenuta l'autorizzazione dell'organo deliberante prima della entrata in vigore della citata legge
190/2012, e cioè che l'Ente avesse espresso la propria volontà di avvalersi della clausola compromissoria (cd. arbitrati “autorizzati”). Come chiarito
Co dalla , infatti, l'autorizzazione all'arbitrato non può individuarsi nella preventiva approvazione, da parte dell'organo competente, dello schema di contratto contenente la clausola compromissoria, dovendo aversi riguardo a comportamenti inequivoci, idonei a fare emergere la volontà di attivare la clausola arbitrale contenuta nel contratto di appalto, o <agli
atti con cui la pubblica amministrazione abbia manifestato, con
riferimento a una controversia specificamente individuata, la volontà di
avvalersi della clausola arbitrale>> (cfr. Cass. 13410/19; nello stesso senso Cass. Cass. 24641/2020). E in tali atti non rientra certamente l'eccezione di incompetenza degli arbitri sollevata nel giudizio arbitrale per cui è causa dal difensore del sia in quanto atto Parte_1
imputabile a soggetto diverso dagli organi competenti a manifestare la volontà dell'ente e non implicante un'apposita determinazione di questi
(cfr. Cass. civile sez. VI, 06/12/2017, n.29255. Nello stesso senso ord.
2019 e sent. 24641/2020, cit.), sia in quanto, in ogni caso, espressione di una volontà esattamente contraria a quella di autorizzazione dell'arbitrato.
Parimenti non può valere come volontà di avvalersi della clausola arbitrale la nomina dell'arbitro da parte del con delibera n. Parte_1
7/2013 della Giunta Comunale, in quanto non intervenuta prima dell'entrata in vigore della predetta legge 190/2012, ed in ogni caso avvenuta a seguito del ricorso presentato da al Tribunale di CP_2
Mantova per la nomina dell'arbitro che non era stato designato dal e al precipuo fine “di chiedere al costituendo Collegio Arbitrale Pt_1
di pronunciarsi sulla validità ed efficacia della ridetta clausola
compromissoria” (cfr. pag. 6 atto di designazione di arbitro, doc. 5 del
, dovendo, pertanto, escludersi che essa sia espressione della Pt_1
inequivoca volontà dell'Ente di volere autorizzare la predetta clausola.
Allo stesso modo non può valere a considerare “autorizzato” l'arbitrato per cui è causa l'istanza congiunta per la nomina del terzo arbitro presentata il 12.02.2018, in quanto anch'essa successiva all'entrata in vigore della legge 190/2012, né essa può essere interpretata come
“autorizzazione motivata” allo svolgimento dell'arbitrato come richiesto dall'anzidetta legge, sia in quanto detta autorizzazione deve essere esplicita e motivata e non desumibile da atti o comportamenti concludenti,
sia perché sarebbe in palese contrasto con la contraria volontà di non volere derogare alla giurisdizione ordinaria espressa con le eccezioni di invalidità della clausola compromissoria fin dalla prima difesa eccepite dal
Pt_1
Va, poi, sottolineato che la Corte Costituzionale (cfr. Corte Costituzionale,
09/06/2015, n.108 e Corte Costituzionale, 06/05/2016, n.99) ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 241, comma 1, d.lg. 12 aprile 2006, n. 163, come sostituito dall'art. 1,
comma 19, l. 6 novembre 2012, n. 190, nella parte in cui prevede che le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, possano essere deferite ad arbitri solo previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione, affermando che “La
scelta discrezionale del legislatore di subordinare a una preventiva e
motivata autorizzazione amministrativa il deferimento ad arbitri delle
controversie suddette non è manifestamente irragionevole, configurandosi
come un mero limite all'autonomia contrattuale, la cui garanzia
costituzionale non è incompatibile con la prefissione di limiti a tutela di
interessi generali. In particolare, le esigenze di contenimento dei costi
delle controversie e di tutela degli interessi pubblici coinvolti valgono
anche in questa materia, nella quale a tali esigenze si accompagna la
generale finalità di prevenire l'illegalità della pubblica amministrazione.
Ad essa è dichiaratamente ispirata la disposizione censurata, che non
esprime un irragionevole sfavore per il ricorso all'arbitrato, ma si limita
a subordinare il deferimento delle controversie ad arbitri a una preventiva
autorizzazione amministrativa che assicuri la ponderata valutazione degli
interessi coinvolti e delle circostanze del caso concreto. Inoltre, la
prevista autorizzazione non crea alcun privilegio processuale per la
pubblica amministrazione, idoneo a ledere il principio della parità delle
parti nel processo, in quanto il requisito introdotto dal legislatore, a pena
di nullità della clausola compromissoria, si inserisce in una fase che
precede l'instaurazione del giudizio — e la stessa scelta del contraente —
e non determina pertanto alcuno squilibrio di facoltà processuali a favore della parte pubblica. La discrezionalità di cui il legislatore gode
nell'individuare i limiti del ricorso all'arbitrato nella materia dei contratti
pubblici consente anche di escludere che il diverso trattamento normativo
fra arbitrati in materia di contratti pubblici e arbitrati disciplinati dal
codice di rito civile, relativamente all'accesso alla giurisdizione arbitrale,
presenti carattere di manifesta irragionevolezza. Infine, la norma
censurata, attribuendo il potere di autorizzare ogni singolo arbitrato
all'organo di governo dell'amministrazione anziché alla dirigenza, non si
pone in contrasto col principio di buon andamento e di imparzialità
dell'azione amministrativa, venendo in rilievo giudizi particolarmente
delicati, in quanto connessi all'esigenza perseguita dalla disposizione
censurata di prevenire e reprimere corruzione e illegalità nella pubblica
amministrazione, e dunque non inopportunamente affidati all'organo di
governo (sentt. nn. 376 del 2001, 81 del 2013; ord. n. 11 del 2003)”.
Né rileva, infine, che la norma che richiede la preventiva autorizzazione della clausola compromissoria sia stata successivamente abrogata con il decreto legislativo n. 50 del 2016, ossia il nuovo codice degli appalti, in quanto l'abrogazione non ha efficacia retroattiva, ma vale solo per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della norma abrogante,
irretroattività ribadita anche dalla decisione n. 58 del 2019 della Corte
costituzionale (cfr. in questo senso, oltre a Cass. 2020 cit., anche
Cass.civile sez. I, 20/05/2024, n.13905).
Ne discende dunque che la clausola compromissoria contenuta nel contratto di concessione del marzo 1970, è colpito da inefficacia sopravvenuta per mancanza della previa autorizzazione motivata dell'organo di governo del introdotta dall'art. 1, Parte_1
comma 19, della predetta legge, legge 190/2012.
La controversia, dunque, non poteva considerarsi “arbitrabile” non essendo stato l'arbitrato de quo conferito né autorizzato prima dell'entrata in vigore della legge 190/2012, ricadendosi nella previsione dell'espresso divieto di legge previsto dall'art. 806, comma primo ultima parte c.p.c. e dell'ultima parte del comma secondo dell'art. 817 c.p.c., con conseguente proponibilità dell'eccezione di incompetenza anche oltre la prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri, non operando i limiti e le preclusioni previste dalla prima parte del medesimo secondo comma.
In senso contrario ha richiamato la sentenza della Cassazione sez. CP_2
VI - 05/11/2020, n. 24641 già citata (cfr. comparsa conclusionale di
Co
), che non appare tuttavia pertinente, avendo la in quella sede CP_2
ritenuto sì tardiva la eccezione di incompetenza in quanto avanzata dall'Ente solo in sede di comparsa conclusionale, ma in quanto sollevata nell'ambito del giudizio innanzi al giudice ordinario ed in forza della decadenza e della rilevabilità d'ufficio non oltre la udienza di cui all'art. 183 c.p.c prevista dall'art. 38 c.p.c.
Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di impugnazione, sul piano del giudizio rescindente, la declaratoria di nullità ai sensi dell'art. 829, comma primo n. 1, c.p.c., del lodo arbitrale parziale non definitivo sottoscritto il 17 luglio 2014 e del lodo arbitrale definitivo deliberato il
5.2.2019, perché pronunciato da collegio arbitrale incompetente a decidere la presente controversia per inefficacia sopravvenuta della convenzione di arbitrato contenuta nell'art. 16 della convenzione del 9 marzo 1970 rep.
N. 8619 stipulata tra il e SN S.p.a., ciò impedendo Parte_1
a questa Corte la decisione nel merito.
Ogni altra censura rimane assorbita.
Per l'effetto, va revocata la condanna del a Parte_1
corrispondere ad l'ammontare di euro 10.947.567,18, Controparte_2
oltre interessi al tasso del 3% annuo e rivalutazione monetaria dal dì della domanda sino al soddisfo, nonché accessori di legge, al netto dell'importo di euro 8.500.000,00 (dovuto da al Controparte_2 Parte_1
in relazione al rapporto concessorio), oltre interessi al tasso del 3% annuo
(salvo per la parte già pagata da al secondo gli CP_2 Parte_1
accordi) e rivalutazione monetaria da dì della domanda sino al soddisfo.
Rileva, infine, il collegio che <
nullità del lodo arbitrale trova applicazione il principio, desumibile dall'art. 336, comma 1, c. p. c., secondo cui la riforma, anche parziale,
della sentenza di primo grado ha effetto sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cd. "effetto espansivo interno") e determina, pertanto, la caducazione del capo che ha statuito sulle spese di lite;
ne consegue che il giudice di appello ha il potere-dovere di rinnovare totalmente, anche d'ufficio, il regolamento di tali spese, alla stregua dell'esito finale della causa.>> (Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 20399 del 25/08/2017).
Ne consegue che le spese afferenti al procedimento arbitrale, dichiarate integralmente compensate tra le parti nel lodo definitivo impugnato, devono essere poste per intero a carico di che va Controparte_2
condannata a rifondere al le spese di lite tanto con Parte_1
riferimento al procedimento arbitrale quanto con riferimento al presente giudizio di impugnazione, liquidate come da dispositivo e determinate, per il presente giudizio, in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M.
147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore da 8.000.000,00 a
16.000.000,00), nei limiti richiesti nella nota spese in atti, con esclusione della fase istruttoria/di trattazione non richiesta dal difensore.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1. in accoglimento del primo motivo di impugnazione proposto dal dichiara la nullità del lodo arbitrale parziale non Parte_1
definitivo sottoscritto il 17 luglio 2014 e del lodo arbitrale definitivo deliberato il 5.2.2019, notificato in data 23 luglio 2019, perché pronunciati da collegio arbitrale incompetente a decidere per inefficacia sopravvenuta della convenzione di arbitrato contenuta nell'art. 16 della convenzione del
9 marzo 1970 rep. N. 8619 stipulata tra il e SN Parte_1
S.p.a., ora CP_2
2. per l'effetto, revoca la condanna del a Parte_1
corrispondere ad l'ammontare di euro 10.947.567,18, Controparte_2
oltre interessi al tasso del 3% annuo e rivalutazione monetaria dal dì della domanda sino al soddisfo, nonché accessori di legge, al netto dell'importo di euro 8.500.000,00 (dovuto da al Controparte_2 Parte_1
in relazione al rapporto concessorio), oltre interessi al tasso del 3% annuo
(salvo per la parte già pagata da al secondo gli CP_2 Parte_1
accordi) e rivalutazione monetaria da dì della domanda sino al soddisfo;
3.condanna al pagamento in favore del Controparte_2 Parte_1
delle spese del procedimento arbitrale, che liquida in complessivi
[...]
euro 45.000,00, oltre accessori di legge, e del presente giudizio che liquida in € 10.000,00 per la fase di studio, € 8.000,00 per la fase introduttiva ed
€ 20.000,00 per la fase decisionale, oltre IVA CPA e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Annamaria Laneri dott. Giuseppe Magnoli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
31 dicembre 2008 – 1 settembre 2011; f) dei ripristini stradali;
g) dei
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai R. Gen. N. 1404/2019
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1404/2019 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 21 novembre 2019 e posta in decisione all'udienza
collegiale del 11.09.2024
OGGETTO: d a
Impugnazione di lodi
(C.F. , con sede in Parte_1 P.IVA_1 Pt_1 nazionali (art. 828 cpc)
(MN) - Piazza Matteotti n. 2, in persona del Sindaco pro tempore, CODICE: P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti. COLOMBO PAOLO e ZANONI
NADIA entrambi del Foro di Mantova, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. MANERBA FLAVIA del Foro di Brescia.
ATTORE IN IMPUGNAZIONE DI CP_1
c o n t r o C.F. già Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3
, con sede in Torino - largo Regio Parco n. 11, in persona
[...]
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti.
TODARELLO FABIO e CONFORTO ANDREA entrambi del Foro di
Milano, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. GHIDOTTI
CHIARA del Foro di Brescia.
CONVENUTO IN IMPUGNAZIONE DI CP_1
In punto: impugnazione del lodo arbitrale parziale non definitivo,
sottoscritto il 17 luglio 2014, pronunciato dal Collegio Arbitrale composto dai Signori Avv. MASSARI MARIO - Presidente, Avv. FIGORILLI
FABRIZIO, Avv. BERTOLINO GASPARE, e del lodo arbitrale definitivo deliberato il 5.2.2019, notificato in data 23 luglio 2019,
pronunciato dal Collegio Arbitrale composto dai Signori Avv.
GUALTIERI PAOLO - Presidente, Avv. FIGORILLI FABRIZIO, Avv.
BERTOLINO GASPARE.
CONCLUSIONI
Dell'attore in impugnazione di lodo arbitrale
“In via rescindente:
a) dichiararsi inesistenti, nulli e/o annullarsi, ai sensi dell'art. 241,
comma 15 bis del d. lgs. n. 163/2006 e degli artt. 828 e 829 c.p.c., il lodo
definitivo e il lodo parziale non definitivo impugnati, alla luce dei motivi
di nullità dedotti nella parte in diritto dell'atto di citazione introduttivo
del presente giudizio, in via preliminare e nei motivi di impugnativa da 1. a 4.;
b) in subordine e salvo gravame, dichiararsi nulli e/o annullarsi, ai sensi
dell'art. 241, comma 15 bis del d. lgs. n. 163/2006 e degli artt. 828 e 829
c.p.c., il lodo definitivo e il lodo parziale non definitivo impugnati, per
violazione delle regole di diritto e dei principi richiamati nel motivo di
impugnativa n. 5.
In via rescissoria:
In ulteriore e gradato subordine e salvo gravame, ove l'accoglimento dei
dedotti motivi di nullità, o anche di uno solo di essi, non venisse ritenuto
assorbente, rideterminarsi il rimborso spettante alla società convenuta, ai
sensi del quinto motivo di impugnativa, nella misura di capitali €
290.298,23, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre a interessi
nella misura del 3% dall'1.9.2011 al saldo.
In via istruttoria:
disporsi se del caso la rinnovazione della CTU.
Con vittoria di spese e di onorari del presente giudizio e del giudizio
arbitrale.”.
Del convenuto in impugnazione di lodo arbitrale
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza,
domanda, eccezione e deduzione respinta, previe le pronunce e le
declaratorie tutte del caso,
In sede cautelare, all'occorrenza:
- per il caso Parte Appellante dovesse reiterarla, respingere, in quanto inammissibile, illegittima e/o, comunque, infondata, per tutti i motivi di
cui in atti, l'istanza formulata da controparte ai sensi e per gli effetti
dell'art. 830 c.p.c. di sospensione dell'esecutività del lodo arbitrale,
parziale non definitivo, sottoscritto il 17 luglio 2014, e del lodo arbitrale
definitivo sottoscritto in data 5.2.2019;
In diritto, in via preliminare:
- accertata e dichiarata l'inammissibilità dell'impugnativa avversaria per
violazione ed illegittima applicazione dell'art. 829 c.p.c. e, per tutti i
motivi di cui in atti, respingere l'impugnativa avversaria e, per l'effetto,
confermare il lodo arbitrale, parziale non definitivo, sottoscritto il 17
luglio 2014 e il lodo arbitrale definitivo sottoscritto in data 5.2.2019;
In diritto e nel merito, in via principale:
- accertata e dichiarata l'infondatezza, in fatto ed in diritto,
dell'impugnativa avversaria per tutti i motivi di cui in atti, respingere
l'impugnativa avversaria e, per l'effetto, confermare il lodo arbitrale,
parziale non definitivo, sottoscritto il 17 luglio 2014 e il lodo arbitrale
definitivo sottoscritto in data 5.2.2019.
In via istruttoria:
- rigettare l'istanza di rinnovazione della CTU in quanto totalmente
infondata e formulata in assenza di qualsivoglia presupposto di legge, non
essendoci peraltro stata alcuna violazione del principio del
contraddittorio e del diritto di difesa in sede arbitrale.
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari.”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 21 novembre 2019, il Parte_1
ha proposto impugnazione avverso il lodo arbitrale parziale non
[...]
definitivo sottoscritto il 17 luglio 2014 e avverso il lodo arbitrale definitivo deliberato il 5.2.2019, notificato in data 23 luglio 2019, pronunciati a definizione della controversia insorta con in qualità di Controparte_2
gestore uscente del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale,
avente ad oggetto la definizione dell'indennità spettante al gestore uscente ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 R.D. n. 2578/1925 a fronte della conclusione anticipata del rapporto concessorio.
Ha esposto il Parte_2
- che con convenzione del 9 marzo 1970 rep. n. 8619, il Comune di concedeva in esclusiva alla società SN S.p.A. (dante causa di Pt_1
“il diritto di impiantare ed esercire nel territorio del Controparte_2
Comune medesimo una rete di tubazioni per distribuire gas combustibile
e di distribuire questi per usi domestici, per attività artigiane, commerciali
e similari nonché per piccolo e grande riscaldamento, eccettuati gli usi
industriali”;
- che l'art. 12 di detta convenzione, rubricato “Durata della concessione”,
così stabiliva: “La concessione ha la durata di 30 anni a decorrere dalla
data della presente convenzione….Alla scadenza della concessione il
avrà diritto di acquisire, in piena proprietà e senza alcun Pt_1
corrispettivo l'impianto di distribuzione del gas metano descritto nel
progetto allegato e gli ampliamenti della rete di distribuzione realizzati nei primi 15 anni dalla data della presente convenzione, comprese le
derivazioni per gli utenti in normali condizioni di efficienza. Per quanto
riguarda gli ampliamenti della rete di distribuzione e delle derivazioni per
gli utenti eseguite negli ultimi quindici anni, è facoltà del Pt_1
procedere all'acquisto a prezzo di stima, tenuto conto degli anni trascorsi
dall'entrata in servizio degli stessi”;
- che con riguardo alle opere di allacciamento alla rete di distribuzione,
detta convenzione disponeva all'art. 7 che “… le opere di derivazione
della conduttura stradale, le colonne montanti e le diramazioni da queste
sino al contatore saranno eseguite esclusivamente dalla concessionaria
che avrà diritto di richiedere all'utente il pagamento anticipato delle
spese di materiale e di mano d'opera relative alla esecuzione delle
medesime, secondo quanto previsto dal regolamento allegato. Le predette
opere di derivazione delle condutture stradali, le colonne montanti e le
diramazioni sino ai contatori resteranno di proprietà della
concessionaria, che ne assume l'obbligo della manutenzione”;
- che all'art. 9 la stessa convenzione prevedeva “… gli allacciamenti degli
utenti fino a ml. 15 dalla conduttura di alimentazione verranno eseguiti
col pagamento della quota fissa di £. 22.000. I maggiori percorsi saranno
pagati a prezzo di costo. La spesa di allacciamento sarà ridotta del 50%
qualora l'allacciamento venga richiesto durante i lavori di impianto del
metanodotto. In ogni caso il contributo di allacciamento per ogni singolo
utente non sarà superiore al costo dell'allacciamento stesso, considerato
come valore medio del costo di tutti gli allacciamenti dello stesso fabbricato”;
- che con atto aggiuntivo datato 08.10.1986 rep. n. 4621, il
[...]
già SN S.p.A., si accordavano per Controparte_4
l'estensione della rete di distribuzione del gas nella zona industriale denominata “Gerbolina” ed in alcune frazioni, per circa 36,6 km al servizio di 1.234 potenziali clienti, secondo i tracciati individuati nella planimetria allegata, prorogando la durata della concessione sino al
31.12.2020;
- che nel disporre la predetta proroga, l'art. 11 del citato atto aggiuntivo precisava: “A fine concessione, la concessionaria consegnerà al Comune
senza alcun corrispettivo gli impianti realizzati come pure gli
allacciamenti eseguiti e i contatori posti in opera, a tutto il 31 marzo 1985.
Gli impianti realizzati successivamente alla data del 31 marzo 1985, come
pure gli allacciamenti ed i contatori, saranno computati a prezzo di stima
secondo il valore industriale, intendendosi per valore industriale
l'insieme dei costi necessari per ricostruire un impianto uguale a quello
che si rileva tenuto conto degli anni trascorsi dall'entrata in esercizio
degli stessi impianti”;
- che, in ordine alle opere di allacciamento, all'art. 2 era convenuto che
“… i richiedenti la fornitura del gas verseranno il contributo di
allacciamento determinato nel modo seguente: a) usi domestici
continuativi e di riscaldamento: - fino a 15 m. di lunghezza: quota
forfettaria £. 350.000 + i.v.a.; - lunghezze eccedenti: a prezzo di costo a
preventivo + i.v.a.; b) qualsiasi altro uso: a prezzo di costo a preventivo + i.v.a.
- che successivamente il e in cui si era Parte_1 CP_2
fusa per incorporazione stipulavano un ulteriore Controparte_5
atto aggiuntivo in data 29 gennaio 2001 rep. n. 1894, con cui convenivano la realizzazione, a cura e spese della concessionaria, di ulteriori estensioni di rete nel territorio comunale per 2.000 metri e, nel caso di nuovi insediamenti urbanistici a carattere industriale, artigianale e/o residenziale, per ulteriori 5.000 metri, ferma restando la scadenza della concessione in precedenza pattuita;
- che a seguito della entrata in vigore del D.lgs. 23.05.2000 n. 164 di liberalizzazione del mercato interno del gas, il di alla Pt_1 Pt_1
scadenza ope legis del 31.12.2009 prevista dall'art. 15 del D.lgs anzidetto per le concessioni e gli affidamenti in essere, indiceva la gara per il nuovo affidamento del servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale;
- che all'esito della procedura ad evidenza pubblica, il servizio veniva aggiudicato nuovamente ad e conseguentemente in data 1 CP_2
settembre 2011 veniva sottoscritto tra le parti il relativo contratto di servizio per lo svolgimento dell'attività di distribuzione del gas naturale ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 164/2000, con atto a ministero del Segretario
del Comune di a prot. n. 28830 e a rep. n. 3079; Pt_1
- che , in qualità di gestore uscente del servizio, consegnava gli CP_2
impianti al di il quale, contestualmente, li riconsegnava Pt_1 Pt_1
alla stessa società nella veste di gestore subentrante e nuova affidataria del servizio;
- che, in tale occasione era convenuto:
- che avrebbe promosso idonea azione giudiziaria per la CP_2
quantificazione dell'indennizzo ad essa spettante quale gestore uscente del servizio, da corrispondere maggiorato degli interessi al tasso del 3% annuo od altro tasso se diversamente stabilito dalla decisione giudiziale;
- che il versamento dell'indennizzo sarebbe avvenuto entro e non oltre 90 giorni dalla emissione della fattura da parte di gestore CP_2
uscente a seguito della decisione giudiziale di cui sopra;
- che l'importo di Euro 8.500.000,00 dovuto da al CP_2 [...]
a titolo di una tantum in base alla lettera di invito alla gara Parte_1
per il nuovo affidamento del servizio, sarebbe stato corrisposto, con la maggiorazione degli interessi al tasso del 3% annuo,
contestualmente al pagamento dell'indennizzo di cui sopra da parte dell'Amministrazione comunale, con l'impegno sino ad allora a versare al medesimo, con cadenza annuale, interessi pari Pt_1
al tasso del 3% su detta somma.
- che con nota del 30 dicembre 2011 la concessionaria provvedeva ad inviare al Comune di lo stato di consistenza degli impianti Pt_1
aggiornato alla data del 1° settembre 2011 del valore di € 16.093.369,00,
oltre iva ed imposte di legge.
Tale stima non veniva condivisa dal pertanto Pt_1 CP_2
promuoveva, sulla base della clausola compromissoria contenuta nella convenzione 09.03.1970 rep. n. 8619 (cfr. art. 16), il procedimento arbitrale per la determinazione dell'indennizzo ad essa spettante,
indicando quale arbitro di propria designazione l'Avv. Fabrizio Figorilli.
In tale atto, chiedeva la determinazione del valore del rimborso dovuto ex art. 15, comma 5, D. lgs. n. 164/2000, da quantificarsi secondo il criterio della stima industriale in conformità a quanto previsto dall'art. 24, comma
4, lett. a) e b) del R.D. 2578/1925 e dall'art. 13 D.P.R. 902/86 in una somma non inferiore ad € 16.093.369,00 alla data del 1.9.2011,
maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi nella misura pattuita del
3% dalla debenza al saldo, oltre ad Iva e imposte di legge, con la sola detrazione dell'importo di € 8.500.000,00 dovuto una tantum e la conseguente condanna, anche per le spese, del convenuto. Pt_1
In data 03.12.2012 , posto che il non aveva CP_2 Parte_1
ancora provveduto alla nomina del proprio arbitro nel termine previsto dalla clausola compromissoria di cui sopra, depositava “ricorso per la nomina di arbitro non designato da una parte del procedimento arbitrale”
avanti al Tribunale di Mantova, il quale all'udienza del 29 gennaio 2013
dichiarava cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite tra le parti, avendo il provveduto nelle more, in Pt_1
esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 16 gennaio
2013, a designare ad arbitro con atto notificato il 23.01.2013 l'Avv.
Francesco Benatti.
Con tale atto di nomina di arbitro, il eccepiva Parte_1
l'improcedibilità delle domande attoree per inesistenza della clausola compromissoria e/o per invalidità o inefficacia della stessa e ne chiedeva il rigetto anche nel merito.
Gli Arbitri nominati dalle parti, con rispettive comunicazioni del 12 marzo
2013, designavano, quale terzo Arbitro con funzioni di presidente del
Collegio, l'Avv. Vittorio Colesanti.
Con verbale in data 15 aprile 2013 gli arbitri procedevano all'accettazione dell'incarico e alla costituzione del Collegio e fissavano la sede dell'arbitrato in Mantova.
Costituito il Collegio, le parti, nel termine loro assegnato, dimettevano memorie difensive con le quali sviluppavano le difese e formulavano i rispettivi quesiti.
In particolare, il con la memoria datata 29.05.2013, Parte_1
chiedeva, in via pregiudiziale e di rito, che fosse accertata l'improcedibilità della domanda per assenza della clausola compromissoria e/o per invalidità e inefficacia della stessa e, in via subordinata nel merito, che l'equa indennità da riconoscere a fosse CP_2
determinata mediante CTU tenendo conto della disciplina pattizia che prevedeva la detrazione e decurtazione, oltre all'importo di Euro
8.500.000,00 previsto una tantum, come già statuito al punto 9) del verbale di consegna: a) degli impianti realizzati prima del 1985, sottoposti a devoluzione gratuita b) dei contributi dei lottizzanti pubblici e privati;
c)
dei punti di riconsegna;
d) dei costi di prolungamento dell'impianto per la distribuzione del gas verso il Comune di Pomponesco e verso il Comune
di Boretto;
e) dell'indebita valorizzazione degli impianti relativi al periodo gruppi di riduzione industriali;
h) dell'estensione ed adeguamento rete ex art. 2 atto aggiuntivo e modificativo del 29.01.2001.
Con nota del 20.06.2013 l'Avv. Benatti rassegnava le dimissioni e il provvedeva a nominare in sua sostituzione l'Avv. Gaspare Pt_1
Bertolino; con nota del 16.07.2013 l'Avv. Colesanti dichiarava di rinunciare all'incarico di Presidente del Collegio arbitrale;
in sostituzione,
di comune accordo tra gli arbitri di parte, veniva nominato l'Avv. Franco
Gaetano Scoca.
Nella nuova composizione il Collegio arbitrale si ricostituiva in data
20.03.2013 e disponeva l'acquisizione del fascicolo d'ufficio, fissando altresì l'udienza per il 20.12.2013 al fine di esperire il tentativo di conciliazione;
udienza poi rinviata su istanza delle parti all'11.02.2014
onde consentire alle stesse di depositare, entro il 20.01.2014, le rispettive memorie di replica precedentemente non prodotte per via delle dimissioni/rinunce dell'Avv. Benatti e dell'Avv. Colesanti.
Tuttavia, con nota del 06.02.2014 anche l'Avv. Scoca dichiarava di rinunciare all'incarico; non essendosi trovato l'accordo per la nomina del terzo arbitro, proponeva ricorso ex art. 810 c.p.c. al Presidente del CP_2
Tribunale di Mantova che provvedeva a nominare quale componente del
Collegio arbitrale, con funzioni di Presidente, il prof. Mario Massari.
Si teneva quindi l'udienza del 22.05.2014 di ricostituzione del Collegio
arbitrale nell'ambito della quale veniva disposta la convocazione delle parti per l'11.06.2014 al fine di esperire il tentativo di conciliazione, di fatto mai effettuato per i motivi sopra esposti;
tentativo di conciliazione che dava, tuttavia, esito negativo.
In occasione di detta udienza, inoltre, preso atto della volontà del Pt_1
di insistere sull'eccezione pregiudiziale già spiegata in atti circa l'invalidità/inefficacia della clausola compromissoria di cui all'art. 16 del contratto del 1970, il Collegio assegnava alle parti termini per precisare le conclusioni limitatamente all'eccezione pregiudiziale formulata e termini per memorie e repliche sempre limitatamente a tale questione.
Con Lodo parziale in data 17.07.2014 il Collegio arbitrale così statuiva:
“a) accerta e dichiara la validità e l'efficacia della clausola
compromissoria contenuta all'art. 16 del contratto 9 marzo 1970;
b) accerta e dichiara la propria competenza a decidere nel merito la
dedotta controversia, il cui ambito viene perimetrato dal contratto
predetto, nonché dagli atti aggiuntivi dell'8 ottobre 1986 rep. 4621 e del
29 gennaio 2001 rep. 1894, unitariamente considerati quale unicum
strumento regolatorio del rapporto intercorso tra le parti per la gestione
del servizio pubblico della distribuzione del gas nel territorio del Comune
di . Spese al definitivo.”. Pt_1
In particolare, il Collegio:
- quanto all'eccepita nullità della clausola compromissoria ex art. 808,
primo comma, in relazione all'art 807, primo comma, c.p.c. per difetto di forma scritta mancando qualsivoglia riferimento nell'atto aggiuntivo dell'8.10.1986 e in quello del 29.01.2001 alla clausola compromissoria di cui all'art. 16 del contratto 09.03.1970, riteneva l'eccezione infondata in considerazione del collegamento esistente tra i vari negozi, costituendo l'”atto aggiuntivo alla convenzione” (1986) e l'”atto aggiuntivo e
modificativo al contratto di concessione del pubblico servizio di
distribuzione del gas Rep n. 8619 del 09.03.1970, così come integrato e
modificato dall'atto aggiuntivo Rep. n. 4621 dell'08.10.1986” (2001), per l'appunto, atti aggiuntivi, che richiamavano, della convenzione originale,
quanto non espressamente derogato, ivi compresa la clausola compromissoria;
- quanto alla lamentata mancanza di una specifica lettura o attestazione da parte del Segretario comunale circa la volontà di devolvere ad un collegio arbitrale la controversia insorta con il Collegio rigettava CP_2
anche questa censura ritenendo sufficiente la chiara ed univoca manifestazione di volontà contenuta nel contratto di concessione del 9
Marzo 1970;
- quanto all'eccezione di invalidità/inefficacia della clausola compromissoria perché introdotta in vigenza della legge n. 1034 del 1971
e prima dell'entrata in vigore dell'art. 6, comma 2, della legge n. 205 del
2000, il Collegio rigettava l'eccezione rilevando come le situazioni giuridiche coinvolte nella controversia avessero ad oggetto diritti soggettivi perfettamente arbitrabili, non apparendo pertanto pertinente il richiamo all'art. 6, comma 2, l. n. 205/2000, dettato in materia di controversie concernenti diritti soggettivi devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in considerazione del fatto che, ai sensi della l. n. 1034/1971 al giudice amministrativo sono devolute le controversie in materia di pubblici servizi ad esclusione di quelle concernenti “indennità, canoni ed altri corrispettivi”;
- quanto all'eccezione di invalidità ed inefficacia della clausola compromissoria per violazione dell'articolo 241 D.lgs. 12/04/2006 n. 163,
il Collegio, rilevata la tardività dell'eccezione, la riteneva comunque infondata rilevando come la norma invocata non potesse trovare applicazione al caso di specie in quanto, ai sensi dell'art. 1, comma 25,
della l. n. 192/2012, alla data di entrata in vigore della predetta legge
(28.11.2012) l'arbitrato non era ancora stato conferito, poichè, per pacifica giurisprudenza, il giudizio arbitrale è pendente dal momento nel quale una delle parti notifica all'altra l'atto con cui propone la domanda e procede alla nomina del primo arbitro (nel caso di specie, 18.09.2012).
Per queste ragioni il Collegio arbitrale, all'unanimità, respingeva le formulate eccezioni preliminari, dichiarando la propria competenza a decidere nel merito la controversia.
Il Collegio arbitrale, con successiva ordinanza resa in data 14.11.2014 a scioglimento della riserva assunta in esito all'udienza dell'8 settembre
2014, disponeva una consulenza tecnica d'ufficio, devolvendo al CTU
incaricato, Prof. Ing. il seguente quesito: Persona_1
“I) Accerti e determini lo stato di consistenza e di manutenzione degli
impianti di distribuzione del gas presenti nel territorio del Comune di
alla data del 1 settembre 2011, giorno di riconsegna degli Pt_1
impianti da parte di al Comune di , evidenziando –ove CP_2 Pt_1
possibile e tecnicamente rilevante - la porzione di impianto ad uso
esclusivo del Comune di . Pt_1 II) Tenuto conto dei parametri fissati dalle norme applicabili –ovvero,
dalle pattuizioni contrattuali inter partes, eventualmente integrate
dall'art. 24, 4 comma, lett. a) e b) del R.D. n. 2578/1925 e dall'art. 13,
lett. a) e b) del DPR n. 902/1986 – accerti e determini il valore industriale
a nuovo dell'impianto e del relativo materiale mobile ed immobile alla
data di riconsegna degli impianti in questione da al Comune di CP_2
. Pt_1
In particolare, il CTU dovrà:
- specificare analiticamente gli elementi ed i fattori disaggregati che
concorrono a tale valutazione, e dunque tenendo conto e dando separata
evidenza anche di tutti i costi diretti ed indiretti nonchè degli oneri di
sicurezza connessi alla ricostruzione dell'impianto;
- assumere quale riferimento il prezziario ufficiale della Camera di
Commercio Industria Agricoltura e Artigianato della Provincia di
Mantova e/o al prezziario ufficiale delle opere pubbliche della Regione
Lombardia e/o comunque, ove necessario, a prezziari ufficiali pubblici di
Province e/o Regioni confinanti e/o a diversi prezzi, specificando in ogni
caso le ragioni e la fonte dei prezzi utilizzati;
- tenere conto delle clausole negoziali contenute nel contratto di
concessione 9.3.1970 rep. n. 8619 e negli atti aggiuntivi dell'8.10.1986 n.
rep. 4621 e del 29.1.2001 rep. n. 1894, nonchè –eventualmente- i criteri
di cui all'art. 24 del R.D. 15.10.1925 n. 2578 e dell'art. 13 del D.P.R.
4.10.1986 n. 902.
III) Accerti e determini il valore del degrado fisico degli impianti oggetto di stima, tenuto conto dei criteri e dei parametri fissati dalle norme
applicabili, effettuando tutti gli accertamenti ritenuti opportuni.
IV) Accerti e determini il valore degli impianti divenuti obsoleti, secondo
quanto stabilito dalla lett. b) dell'art. 13 del D.P.R. n. 902 del 1986.
V) Accerti e determini il valore industriale residuo dell'impianto, tenuto
conto dei precedenti punti.
VI) Accerti e determini il valore dei contributi versati a dal CP_2
Comune di , tenendolo distinto per tipologia e per data di Pt_1
erogazione, determinandone il relativo importo a valore storico, rivalutati
all'1.9.2011, sia al lordo che al netto delle eventuali imposte.
VII) Accerti e determini l'entità degli eventuali crediti maturati da CP_2
nei confronti del , in relazione agli oneri che, pur Parte_1
essendo a carico dell'Amministrazione comunale, ha direttamente CP_2
sostenuto, determinandone il relativo importo a valore storico e a moneta
attualizzata alla data della stima.
VIII) Accerti e determini l'entità sia dei premi eventualmente pagati al
da sia delle anticipazioni o sussidi Parte_1 CP_2
eventualmente dati dal ad determinandone il relativo Pt_1 CP_2
importo a valore storico e a moneta attualizzata all'1.9.2011, sia al lordo
che al netto delle eventuali imposte.
IX) Tutti i conteggi di cui sopra dovranno essere effettuati tenendo conto
che gli impianti oggetto di stima sono stati realizzati in 3 distinte fasi
principali: la prima nel 1970 e seguenti, in forza della concessione di cui
contratto 9.3.1970; la seconda nel 1985 e segg. in forza dell'atto aggiuntivo 8.10.1986; la terza nel 2001 e seguenti, in forza dell'atto
aggiuntivo 29.1.2001.
In particolare, la relazione dovrà evidenziare distintamente i valori, alla
data di riconsegna, con riferimento a ciascuna delle parti degli impianti
come sopra indicate”.
In data 22 dicembre 2015 il CTU depositava la propria relazione, alla quale seguiva la disposizione da parte del Collegio Arbitrale con ordinanza del
19 aprile 2016, in accoglimento dell'istanza del di un Parte_1
supplemento di consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito:
“... Il CTU, ove consentito dalle informazioni direttamente desumibili
dalla documentazione agli atti e da ulteriori informazioni puntuali
richieste e fornite dalle parti o da terzi:
- accerti e determini il valore dei contributi privati associati alle
derivazioni di utenza versati a nel corso della concessione, CP_2
tenendoli distinti per data di erogazione e per tipologia (se capitalizzati o
riportati in conto economico), determinandone il relativo importo a valore
storico ed il corrispondente valore rivalutato/rivalutato e degradato al
1.9.2011, sia al lordo che al netto delle eventuali imposte e per anno di
erogazione; qualora tali valori non siano direttamente e puntualmente
reperibili, valuti se sia possibile determinarne una stima attendibile,
eventualmente tenendo conto dei suggerimenti della normativa di
riferimento;
- accerti e determini il valore a nuovo e il valore industriale residuo alla
data del 1.9.2011 delle porzioni di reti corrispondenti a lottizzazioni realizzate nel corso della concessione, qualora tali reti siano state
assegnate per convenzione in proprietà al gestore;
- accerti e determini i contributi a scomputo di oneri di urbanizzazione
versati dai lottizzanti privati direttamente a per la realizzazione di CP_2
tratti di rete nel corso della concessione, tenendoli distinti per data di
erogazione e per tipologia (se capitalizzati o riportati in conto
economico), determinandone il relativo importo a valore storico ed il
corrispondente valore rivalutato e degradato al 1.9.2011, sia al lordo che
al netto delle eventuali imposte, qualora tali reti siano state assegnate per
convenzione in proprietà al gestore;
- accerti e determini il valore a nuovo e il valore industriale residuo della
cabina REMI sita nel Comune di Boretto, dell'impianto di riduzione
intermedia “Lisbona” di Via Lisbona nel Comune di e del tratto Pt_1
di condotta che collega la suddetta cabina REMI all'impianto “Lisbona”;
- integri il punto VI del quesito della originaria consulenza tecnica
d'ufficio, accertando e determinando, ove consentito dalle informazioni
contenute dalla documentazione agli atti e da ulteriori documenti
eventualmente forniti dalle parti, i contributi versati a da soggetti CP_2
pubblici diversi dal;
Parte_1
- tutti i conteggi di cui sopra dovranno essere effettuati tenendo conto che
gli impianti oggetto di stima sono stati realizzati in 3 distinte fasi
principali: la prima nel 1970 e seguenti, in forza della concessione di cui
al contratto 9.3.1970, la seconda nel 1985 e seguenti, in forza dell'atto
aggiuntivo 8.10.1986, la terza nel 2001 e seguenti, in forza dell'atto aggiuntivo 29.1.2001. In particolare, la relazione dovrà evidenziare
distintamente i valori, alla data di riconsegna, con riferimento a ciascuna
delle parti degli impianti come sopra indicate”.
In esecuzione di detto incarico, il CTU depositava la propria relazione integrativa il 3 aprile 2017, cui faceva seguito, sui chiarimenti richiesti dalle parti, una ulteriore integrazione di consulenza in data 2 agosto 2017.
Completata l'istruttoria con il deposito dei summenzionati elaborati peritali, le parti, all'udienza del 21.09.2017, precisavano le conclusioni.
Prima della scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito delle memorie conclusionali, il presidente del Collegio arbitrale Prof. Mario
Massari, con lettera datata 07.12.2017, rinunciava all'incarico.
Gli arbitri Avv. Fabrizio Figorilli e Avv. Gaspare Bertolino, preso atto della rinuncia del Prof. Massari, disponevano, con provvedimento in data
13.12.2017, la sospensione del procedimento arbitrale in attesa della nomina del terzo arbitro.
A tal fine le parti, in data 12.02.2018, presentavano ricorso congiunto ai sensi dell'art. 810 c.p.c. al Presidente del Tribunale di Mantova, il quale,
con decreto 23.02.2018, nominava terzo arbitro con funzioni di presidente l'Avv. Paolo Gualtieri che, con lettera 26.03.2018, dichiarava di accettare l'incarico.
Il Collegio arbitrale così costituito fissava l'udienza del 17.04.2018 per la comparizione delle parti, all'esito della quale, verificata l'insussistenza dei presupposti per la definizione in via transattiva della controversia e dato atto della già avvenuta precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.09.2017, fissava nuovi termini per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.
All'udienza dell'8 novembre 2018 la causa veniva trattenuta in decisione dal Collegio Arbitrale, il quale, con lodo definitivo sottoscritto il 5
febbraio 2019, così pronunciava:
“- accertata la propria competenza a decidere il presente giudizio, come
statuito nel lodo parziale non definitivo sottoscritto in data 17 luglio 2014,
ritualmente comunicato alle parti;
- disattesa o, in ogni caso, dichiarata assorbita ogni ulteriore e/o diversa
domanda, istanza o eccezione;
- respinge le richieste di rinnovazione/integrazione di CTU formulate;
- accerta e determina il rimborso spettante a (già Controparte_2 [...]
ai sensi dell'art. 15, quinto comma, Controparte_6
D. Lgs. n. 164/00 in euro 10.947.567,18, oltre interessi al tasso del 3%
annuo e rivalutazione monetaria dal dì della domanda sino al soddisfo,
nonché accessori di legge;
- condanna, per l'effetto, il a corrispondere a Parte_1 [...]
l'ammontare come sopra determinato in euro 10.947.567,18, CP_2
oltre interessi al tasso del 3% annuo e rivalutazione monetaria dal dì della
domanda sino al soddisfo, nonché accessori di legge, al netto dell'importo
di euro 8.500.000,00 (dovuto da al Controparte_2 Parte_1
in relazione al rapporto concessorio) oltre interessi al tasso del 3% annuo
(salvo per la parte già pagata da al secondo CP_2 Parte_1
gli accordi) e rivalutazione monetaria dal dì della domanda sino al soddisfo;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente
giudizio.”.
In particolare, il Collegio arbitrale:
- dopo aver richiamato i criteri negoziali e legali regolanti la materia,
esaminava le numerose contestazioni circa gli elementi da portare in detrazione dal Valore Industriale Residuo (VIR);
- quanto agli impianti e alle derivazioni di utenza realizzati sino al 1985,
stabiliva che, in forza del disposto dell'art. 12, terzo comma, della convenzione del 1970 e dell'art. 11, terzo comma, dell'atto aggiuntivo del
1986, a questi non si dovesse attribuire alcuna valorizzazione e andassero pertanto devoluti gratuitamente al dovendosi considerare la Pt_1
condizione pattiziamente prevista integrata dalla conclusione anticipata
ope legis della concessione, equivalente in tal senso rispetto al naturale scadere della stessa;
- quanto alla detraibilità o meno dei contributi versati al gestore dai privati,
stabiliva che questi dovessero computarsi nel calcolo del VIR sia perché
l'art. 11 dell'atto aggiuntivo del 1986 prevedeva che il pagasse a Pt_1
prezzo di stima, oltre che gli impianti, anche gli allacciamenti e i contatori
- appunto finanziati dai privati -, sia perché l'art. 24 del Regio Decreto 15
ottobre 1925 n. 2578, applicabile ratione temporis, prevedeva la detraibilità dei soli contributi pubblici e non di quelli privati;
- adottava la medesima conclusione anche con riferimento ai gruppi di riduzione industriale, potendosi qualificare anche quelli come utenti privati (seppur industriali);
- quanto ai corrispettivi pagati dai lottizzanti a , ne prevedeva la CP_2
detraibilità in considerazione del fatto che, in forza delle convenzioni di lottizzazione, il li aveva scomputati dagli oneri di urbanizzazione Pt_1
che gli competevano, così indirettamente contribuendo alle spese di costruzione degli impianti.
Considerato che
tali contributi erano stati percepiti per la realizzazione di reti e impianti, prevedeva che gli importi venissero calcolati al valore della moneta corrente alla data 1 settembre
2011, degradato con la medesima incidenza che, alla predetta data, era stata considerata per determinare il valore residuo delle reti e degli impianti a cui detti contributi si riferivano, contributi comunque computati al netto delle imposte pagate dal gestore, determinandosi altrimenti un pregiudizio per che aveva già assolto i relativi oneri fiscali;
CP_2
- quanto alle porzioni di impianto per la distribuzione del gas verso il
Comune di Borretto e verso il , riteneva la prima Controparte_7
non detraibile perché tecnicamente necessaria per la distribuzione del gas a vantaggio del come accertato dal Ctu, e comunque Parte_1
oggetto di trasferimento in occasione della consegna in data 01.09.2011, e riteneva non detraibile neppure la seconda (verso il Parte_1
Pomponesco) perché autorizzata in forza delle convenzioni, interamente attribuibile al e oggetto di trasferimento;
Parte_1
-quanto ai costi indiretti (spese generali e spese tecniche per progettazione,
direzione lavori e collaudi) riteneva che, dovendosi determinare l'indennizzo spettante alla concessionaria sulla base del costo di ricostruzione a nuovo dell'impianto, decurtato del deprezzamento che esso subisce in funzione del suo grado di vetustà in considerazione della sua vita fisica utile, il valore di ricostruzione a nuovo doveva ricomprendere l'insieme dei costi che avrebbero dovuto essere sostenuti il giorno di riconsegna per acquisire o realizzare un nuovo impianto uguale a quello esistente, rilevando a tal fine sia i costi diretti sia quelli indiretti, potendosi ritenere provato, perché conforme all'id quod plerumque accidit, che avesse affidato in appalto le opere di costruzione. Riteneva quindi CP_2
inconferente il richiamo fatto dal al contenuto delle Parte_1
linee guida approvate con DM 22 maggio 2014 nelle quali, al fine di determinare il valore di ricostruzione a nuovo, erano indicati solo i costi diretti dell'appaltatore, non potendo tali disposizioni trovare applicazione al caso in esame in quanto successive alla data di consegna degli impianti e riferite alla valorizzazione di questi in vista di una futura gara d'ambito,
procedimento diverso da quello dedotto in arbitrato.
- quanto alla richiesta del di applicare un ribasso d'asta Pt_1
percentuale sui prezzi in applicazione delle linee guida del 2014, in ottemperanza a quanto stabilito dal DM 226/2011, riteneva la domanda infondata posto che: la normativa invocata era successiva alla data di riconsegna degli impianti, nessuna disposizione convenzionale prevedeva l'applicazione di un coefficiente che tenesse conto del ribasso d'asta,
nell'effettuare i propri calcoli il Ctu aveva utilizzato i risultati dell'indagine svolta dal Ministero dello Sviluppo Economico presso i principali operatori del settore - a loro volta recepiti nelle linee guida - contenenti già la previsione di possibili ribassi e, in ogni caso, la definizione di una misura di ribasso d'asta risultava arbitraria perché non ancorata ad un riferimento sufficientemente oggettivo;
- quanto alla determinazione della percentuale di degrado dei cespiti,
riteneva condivisibile la stima operata dal Ctu (vita utile delle tubazioni compresa tra 45 e 60 anni), comunque non dissimile rispetto alle stime ricavabili da delibere ARERA;
- quanto alla profondità di posa delle tubazioni, secondo il Comune di non conforme alla normativa, riteneva che non vi fossero Pt_1
elementi per poter disattendere l'esito degli accertamenti del Ctu, il quale sul punto così concludeva: “Sulla base delle procedure ed ispezioni
aziendali esaminate, supportate dai risultati delle indagini eseguite su 20
punti della rete e in assenza di elementi concreti forniti dal Ctp del
Comune a segnalazione di anomalie presenti nell'impianto … per quanto
verificato, dal punto di vista delle profondità di posa riscontrate, la rete
di bassa pressione e la rete di media pressione siano da considerarsi
realizzate in conformità alla normativa vigente”;
- per l'effetto, determinava l'indennità spettante a come segue: “il CP_2
Valore Industriale Residuo, al netto di ripristini/realizzazioni effettuati
dal Comune di , alla data di riconsegna degli impianti è pari a € Pt_1
13.161.222,65, importo da cui occorre detrarre:
- € 1.654.472,49 per la devoluzione gratuita di impianti e accessori
costruiti entro il 1985;
- € 44.155,63, pari ai contributi versati sino al 1 settembre 2011 dal Comune di alla concessionaria per la realizzazione degli Pt_1
impianti;
- € 515.027,35, pari ai contributi versati dai privati alla concessionaria
da calcolarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione nell'ambito dei
piani di lottizzazione;
così per € 10.947.567,18, oltre gli interessi al tasso del 3% annuo e
rivalutazione monetaria dal dì della domanda sino al soddisfo”.
Nel presente giudizio promosso dal con l'atto di Parte_1
impugnazione come sopra riassunto, si è costituita già Controparte_2
chiedendo il rigetto Controparte_3
dell'impugnazione avversaria e la conferma del lodo.
All'udienza collegiale del 11 settembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni e, scaduti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la Corte ha deliberato la presente sentenza nella camera di consiglio del giorno 26
febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il affida l'odierna impugnazione a dieci motivi di Parte_1
censura.
Con il primo motivo l'attore in impugnazione censura il lodo laddove ha rigettato l'eccezione, formulata dal nella prima Parte_1
memoria autorizzata del 25 giugno 2014, di nullità della clausola compromissoria per violazione dell'art. 241, comma 1, del D. lgs. n.
163/2006, nel testo modificato dall'art. 1, comma 19 della L. n. 190/2012, sia sotto il profilo della sua tardività, per essere stata proposta solo nella anzidetta memoria autorizzata, sia per la sua infondatezza in quanto l'art. 241 D. Legisl 163/2006, nel testo modificato, non avrebbe potuto trovare applicazione perché l'arbitrato doveva intendersi già “conferito” alla data di entrata in vigore della legge n. 190/2012 (28.11.2012), avendo , CP_2
già avviato il procedimento e provveduto alla nomina del proprio arbitro con istanza di avvio di arbitrato notificata il 18.09.2012.
Lamenta, invero, l'Ente che l'art. 241, comma 1, del D. lgs. n. 163/2006,
nel testo modificato dall'art. 1, comma 19 della l. n. 190/2012, dopo avere esplicitamente compreso nel proprio ambito di applicazione le controversie su diritti soggettivi derivanti da concessioni di pubblici servizi, ha subordinato a pena di nullità il ricorso all'arbitrato da esso disciplinato alla preventiva autorizzazione motivata dell'organo di governo dell'ente; autorizzazione che non può legittimamente venire sostituita o sussidiata da comportamenti dell'ente o del suo difensore,
quali la nomina dell'arbitro o la formulazione di eccezioni nel corso del giudizio arbitrale.
Secondo l'Ente l'ambito di operatività di tale disposizione è individuato dal comma venticinquesimo del medesimo articolo, il quale, prevedendo che “le disposizioni di cui ai commi da 19 a 24 non si applicano agli
arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della
presente legge”, lascerebbe chiaramente intendere che “esse trovano
applicazione anche ai contratti …. stipulati in epoca anteriore, a
condizione che alla predetta data non sia già intervenuta la nomina degli arbitri o l'autorizzazione dell'organo deliberante dell'ente”. Per
“arbitrato conferito”, come affermato dalla Suprema Corte con la sentenza
17.5.2019 n. 13410, dovrebbe quindi intendersi quello in cui ha avuto luogo la nomina degli arbitri. Nel caso di specie, pertanto, la previsione normativa risulterebbe applicabile ratione temporis, in considerazione del fatto che la legge n. 190/2012 è entrata in vigore il 28 novembre 2012 ed il ha provveduto alla nomina del proprio arbitro solo Parte_1
con Atto di designazione in data 22 gennaio 2013. Alla data del 28
novembre 2012, di conseguenza e contrariamente a quanto ritenuto dal
Collegio arbitrale, non era “già intervenuta la nomina degli arbitri” e dunque l'arbitrato non risultava conferito.
L'Ente impugnate esclude poi che la Giunta abbia mai adottato l'autorizzazione motivata allo svolgimento dell'arbitrato, evidenziando come nel proprio atto di designazione di arbitro in data 22 gennaio 2013,
anzi, aveva espressamente qualificato le domande proposte da CP_2
come inammissibili, riservandosi di “chiedere al costituendo Collegio
Arbitrale di pronunciarsi sulla validità ed efficacia della … clausola
compromissoria”. Dalla mancata adozione dell'autorizzazione motivata allo svolgimento dell'arbitrato deriva, infatti, la sopravvenuta inefficacia della clausola compromissoria, con conseguente impossibilità di fare ricorso all'arbitrato stesso, discendendo tale effetto dal disposto di una norma imperativa – art 1, comma 19, della L. n. 190/2012 -, applicabile anche d'ufficio, che rende, pertanto, la relativa eccezione non soggetta ai limiti e alle preclusioni di cui all'art. 829 c.p.c., sicché non poteva considerarsi tardiva, ed il lodo emesso all'esito di una controversia non arbitrabile del tutto inesistente in quanto emesso in totale carenza di
potestas iudicandi.
Con il secondo motivo il lamenta la nullità di Parte_1
entrambi i lodi, parziale e definitivo, in quanto avrebbero dovuto avere natura di arbitrato amministrato, e non di arbitrato di diritto comune, con conseguente applicazione dell'art. 241 del D. lgs. n. 163/2006 in forza del richiamo dell'art. 253, comma 34, stesso decreto;
lamenta, quindi, la violazione dei commi 5 e 15 dell'anzidetta disposizione, essendo entrambi i lodi stati pronunciati da un collegio i cui presidenti – prof. Mario Massari
e prof. Avv. Paolo Gualtieri - erano stati nominati dal Presidente del
Tribunale di Mantova e non dalla camera arbitrale scegliendoli nell'albo di cui all'art. 242 del D. lgs. n. 163/2006, come disposto dal comma 15
dell'art. 241.
I lodi, pertanto, sono stati emessi da soggetti che non potevano essere nominati arbitri, in forza dell'espressa previsione contenuta in norma inderogabile, quale è il citato comma 15 dell'art. 241 D. Legisl 163/2006,
e del comma 5, del medesimo art. 241, secondo cui la nomina del presidente del collegio effettuata in violazione di tale articolo “determina la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile”, la cui eccezione non è soggetta a preclusioni di sorta e può essere, pertanto, sollevata per la prima volta anche nella presente impugnazione.
Con il terzo motivo l'Ente censura il lodo parziale non definitivo nella parte in cui il Collegio arbitrale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità
della domanda di arbitrato per assenza di clausola compromissoria e/o per invalidità e inefficacia della medesima, assumendo che la convenzione del
1970 e gli atti del 1986 e del 2001 disciplinavano in maniera unitaria il rapporto di concessione costituendo “un unico negozio”, nell'ambito del quale il avrebbe manifestato la volontà di derogare Parte_1
alla giurisdizione ordinaria.
L'ente ripropone l'eccezione di nullità per violazione dell'art. 241 D.
Legisl. 163/2006 e degli artt. 806 e 808 c.p.c., e di improcedibilità della domanda per assenza di clausola compromissoria, in considerazione del fatto che il richiamo contenuto nell'atto aggiuntivo del 1986 e in quello del 2001 alla disciplina non espressamente derogata dettata con la convenzione del 1970 non integrerebbe la perfecta forma scritta per
relationem, non contenendo gli atti successivi uno specifico richiamo alla clausola compromissoria o comunque la conferma della consapevole volontà di compromettere.
Con il quarto motivo l'attore in impugnazione si duole che la clausola compromissoria di cui all'art. 16 dell'originario contratto di concessione del 09.03.1970 sarebbe comunque invalida e inefficace, in quanto introdotta prima dell'entrata in vigore dell'art. 6, comma 2, della l. n. 205
del 2005.
Tale clausola violerebbe, quindi, la giurisdizione esclusiva del Giudice
amministrativo nella materia dei servizi pubblici, disposta dall'art. 5 della l. n. 1034/1971, senza che sia possibile sanarne la nullità per effetto dell'entrata in vigore della l. n. 205/2000 - il cui art. 6 ha introdotto la possibilità di compromettere in arbitri le controversie della pubblica amministrazione relative a diritti soggettivi - non avendo tale disposizione carattere retroattivo.
Con il quinto articolato motivo il impugna il lodo Parte_1
definitivo sottoscritto il 5.2.2019, ai sensi del comma 15 bis dell'art. 241
D.Legisl. 163/2006, per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.
I
In primo luogo, lamenta come non siano stati detratti dal VIR (valore industriale residuo dell'impianto di distribuzione del gas) anche i contributi versati dai privati al gestore del servizio per le estensioni di rete nei piani attuativi e per gli allacciamenti alla rete di distribuzione, come previsto dall'art. 15, comma 5, D. Legisl. 164/2000, nel testo modificato dall'art. 1, comma 16, D.L. 23.12.2013.
II
In secondo luogo lamenta come sia stato illegittimamente computato nel
VIR il valore relativo alla cabina REMI costruita a Boretto (RE) pari ad euro 167.573,00 e quello delle condotte di collegamento tra la predetta cabina e l'impianto di riduzione intermedia “Lisbona” nel Comune di pari ad euro 769.693,11, nonostante le parti, con la convenzione Pt_1
del 1970 e con l'atto aggiuntivo del 1986, avessero indicato nella relazione tecnica e nella planimetria allegate quali impianti avrebbero dovuto realizzarsi nell'arco della concessione, tra i quali non rientravano né la cabina REMI in Comune di Boretto, nè la condotta di collegamento tra la cabina medesima e l'impianto di riduzione intermedia “Lisbona”. A
conferma di come tale voce di costo andasse detratta dal VIR, deduce che l'art. 3 della convenzione del 1970 imponeva alla concessionaria di sottoporre preventivamente al Comune il progetto relativo alla posa di nuove tubazioni, non indicate nella relazione tecnica e nella planimetria in argomento.
Essendo tali opere state realizzate per scelta di e in assenza di alcun CP_2
accordo con il sostiene che l'Amministrazione non può essere Pt_1
tenuta a sopportarne i relativi costi.
La diversa tesi affermata nel lodo definitivo impugnato, secondo cui tale tratto di rete, pur se posato sul territorio del Comune di Boretto, sarebbe indispensabile per fare giungere il gas agli utenti ubicati nel comune di e trattasi dunque di impianti la cui proprietà è stata trasferita, Pt_1
secondo l'Ente impugnante non potrebbe, quindi, essere accolta.
III
L'Ente censura che i costi indiretti - per tali intendendosi le spese generali e le spese tecniche per progettazione, direzione lavori e collaudi sostenute da una stazione appaltante nella gestione dell'appalto volto alla ricostruzione a nuovo degli impianti - non avrebbero dovuto computarsi all'interno del VIR.
Lamenta, invero, che, in primis, non sia stato provato e neppure allegato che le Società succedutesi nella gestione del servizio - SN S.p.A.,
[...]
e - abbiano effettivamente appaltato a Controparte_5 CP_2 terzi la realizzazione delle opere, non potendosi addivenire a tale conclusione semplicemente perché conforme all'id quod plerumque
accidit, in secundis che le “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” approvate con il D.M. 22.05.2014, al paragrafo 6), “Parte
II – Valore di ricostruzione a nuovo”, espressamente prevederebbero che per valore di ricostruzione debba intendersi il valore dell'impianto con quantificazione del puro costo dei materiali, senza alcuna rielaborazione progettuale e senza considerare gli oneri dell'appalto.
IV
L'attore in impugnazione si duole che il Ctu, in violazione di quanto previsto, in particolare, al paragrafo 7.1 – Parte II, “Ricognizione dei prezziari”, delle Linee Guida approvate con il D.M. 22.05.2014, avrebbe dovuto applicare un ribasso d'asta sui prezzi dei cespiti, determinato nella misura del 15%, prudenziale rispetto a quanto risultante dalla relazione annuale del 2012 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che per gli appalti di lavori per importi maggiori di € 150.000,00, eseguiti dai concessionari di servizi di distribuzione gas,
attestava un ribasso medio del 24,2%.
V
Il riprendendo la doglianza di cui al punto I), lamenta Parte_1
che avrebbero dovuto altresì essere dedotti dal VIR i contributi versati dai privati alla concessionaria per la realizzazione degli impianti e per gli allacciamenti. Premesso che tali opere venivano pagate integralmente dagli utenti e che gli importi corrisposti erano commisurati al costo effettivo degli interventi,
sostiene, invero, che l'art. 15, comma 5, del D.lgs. n. 164/2000, come modificato dall'art. 1, comma 16, del D.L. n. 145/2013 convertito in L. n.
9/2014, sancisce, espressamente, che dal rimborso spettante al gestore uscente devono detrarsi “i contributi privati relativi ai cespiti di località”
e, come tali, anche i contributi per le opere di allacciamento e per le estensioni di rete nelle lottizzazioni. Evidenzia, peraltro, che anche in forza di una corretta interpretazione dell'art. 24, comma 4, del R.D. n.
2578/1925 risulterebbe che i contributi privati vanno detratti dall'indennizzo spettante al gestore uscente del servizio.
Si duole, da ultimo, che le anticipazioni, i contributi e le altre voci di cui alla menzionata lett. b) del citato art. 24 del R.D. n. 2578/1925 avrebbero dovuto essere attualizzati, cioè rivalutati secondo gli indici Istat per avere valori omogenei ai fini della determinazione del valore industriale residuo,
per contro escludendo l'applicazione del coefficiente di degrado e le tasse,
fermo che i contributi costituiscono ricavi che, per loro stessa natura, sono impiegati nella realizzazione di investimenti, i quali, se contabilmente documentati, risultano totalmente deducibili dalle imposte sui redditi.
VI
L'Ente lamenta che, essendo la profondità minima di interramento delle condotte di bassa e di media pressione fissata, almeno a partire dal Codice
della strada approvato con il D.lgs. 30.04.1992 n. 285, in un metro al di sotto del manto stradale e avendo gran parte dei saggi effettuati dal Ctu evidenziato profondità di interramento inferiori a quella di legge (senza che il approvasse tale deroga), i costi di messa a norma Pt_1
dell'impianto, riferiti alla sua profondità di interramento, avrebbero dovuto essere detratti dal valore industriale residuo degli impianti stessi.
VII
L'attore in impugnazione lamenta, infine, che, in considerazione delle censure tutte mosse, il Collegio arbitrale avrebbe dovuto determinare in €
290.298,23, oltre a interessi nella misura del 3% dall'01.09.2011 al saldo,
l'ammontare dell'indennizzo spettante ad per i titoli di cui è causa. CP_2
*****
Va, innanzitutto, rilevato che l'eccezione di nullità del lodo non definitivo del 17.7.2014 e del lodo definitivo del 5.2.2019 per irregolarità della nomina del terzo arbitro, da parte del presidente del Tribunale di Mantova
anziché dalla camera arbitrale, come prescritto a pena di nullità dai commi
5 e 15 dell'art. 241, D. Legisl. 163/2006, è stata dedotta per la prima volta con la presente impugnazione, segnatamente con il secondo motivo, ed è
quindi tardiva, in quanto, ai sensi dell'art. 829, primo comma n. 2) c.p.c.,
doveva essere dedotta nel giudizio arbitrale (cfr. Cassazione civile sez. I,
14/10/2011, n.21222; Cass. 16/06/2011, n.13246).
L'esame della questione è quindi preclusa dalla mancata deduzione nel giudizio arbitrale.
Ciò premesso, procedendo dunque con l'esame del primo motivo di
impugnazione, la censura è fondata.
Va, anzitutto, premesso che l'art. 30 del D. Legisl. N. 163/2006, al primo comma, prevede che le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici da detto decreto introdotto e disciplinato, non si applichino alle concessioni di servizi, quale è la concessione per l'impianto e l'esercizio nel territorio del Comune di del servizio pubblico di distribuzione di gas Pt_1
combustibili per usi domestici, per attività artigiane, commerciali e similari, stipulato tra il predetto e la SNAM Spa, ora , con Pt_1 CP_2
convenzione sottoscritta il 9.3.1970 e registrata il 25.3.1970 (cfr. doc. 1
del , con l'unica eccezione, prevista dal comma 7, Parte_1
secondo cui a tali concessioni “Si applicano le disposizioni della parte IV”
del medesimo D. Legislativo n. 163/2006 (artt. 235 e segg. del predetto decreto).
Trova dunque applicazione, anche con riferimento alle concessioni di servizi l'art. 241, inserito nella parte IV del decreto de quo, che, infatti, al comma primo statuisce che “Le controversie su diritti soggettivi, derivanti
dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture,
concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240,
possono essere deferite ad arbitri”.
L'art. 1 della legge n. 190 del 6.11.2012 ha novellato il predetto articolo,
prevedendo che le predette controversie “possono essere deferite ad
arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo
dell'amministrazione. L'inclusione della clausola compromissoria, senza
preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la
gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli”.
Ciò premesso, con lodo non definitivo del 17 luglio 2014, il Collegio
arbitrale ha ritenuto tardiva l'eccezione sollevata dal Parte_1
di invalidità e/o inefficacia della clausola compromissoria contenuta all'art. 16 del contratto di appalto del 9.3.1970 per violazione dell'art. 241,
comma 1, D. Legisl. 163/2006, come modificato dall'art. 1 della Legge n.
190 del 6.11.2012, in quanto sollevata non nella prima difesa utile, bensì
per la prima volta con la memoria depositata dal a seguito della Pt_1
precisazione delle conclusioni.
La tardività dell'eccezione non è condivisibile.
Il Collegio ritiene di condividere quanto affermato dalla Suprema Corte
con la ordinanza 17.05.2019 n. 13410 in un caso del tutto analogo a quello all'esame del Collegio.
Co Ha affermato la che <la questione sulla tardività dell'eccezione
proposta è strettamente correlata al tema dell'asserita natura “non
arbitrabile” della controversia>> - tema che il ha Parte_1
dedotto a pag. 16 dell'atto di impugnazione al fine di sostenere la erroneità
del lodo non definitivo impugnato nella parte in cui ha affermato la tardività della proposta eccezione - precisando che <l'art. 817 c.p.c.
comma 2, stabilisce che la mancata proposizione, nella prima difesa
successiva all'accettazione della convenzione di arbitrato, precluda
l'impugnazione del lodo per tale motivo, “salvo il caso di controversia
non arbitrabile”>>.
Co L'individuazione della controversia non arbitrabile, secondo la , ricava dall'art. 806 c.p.c., comma 1, secondo cui le parti possono far
decidere agli arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano
per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge. Ora,
l'inesistenza della duplice condizione contemplata dell'art. 1, cit. comma
25 (il fatto che gli arbitrati siano stati "conferiti o autorizzati prima della
data di entrata in vigore della (...) legge) opera proprio in senso
preclusivo rispetto alla facoltà delle parti di far decidere la controversia
agli arbitri: pur integrando, secondo quanto già affermato da questa S.C.
(cfr. Cass. 6 dicembre 2017, n. 29255), una causa di inefficacia (non di
nullità) sopravvenuta della clausola compromissoria, essa impedisce che
la lite, a far data dall'entrata in vigore della L. n. 190 del 2012, possa
essere compromessa in arbitri. La natura, in tal senso "non arbitrabile",
delle controversie disciplinate dalla L. n. 190 del 2012, art. 1 cit., rende
quindi inoperante, per esse, il termine ex art. 827, comma 2 cit.>>.
Co Come nel caso esaminato dalla , anche in quello all'esame di questo
Collegio, dunque, il rilievo da parte del Collegio arbitrale (cfr. lodo non definitivo, pag. 20) della tardività dell'eccezione per essere stata avanzata dal per la prima volta soltanto nell'ambito della prima Parte_1
memoria depositata per illustrare le questioni pregiudiziali dopo la precisazione delle conclusioni, non può essere condiviso, poichè <era
infatti comunque necessario verificare, prima, se la lite potesse essere
compromessa in arbitri in base alla richiamata regolamentazione
normativa>> (cfr. Cass. ord. 2019 cit.).
Al riguardo, peraltro, il Collegio arbitrarle (cfr. lodo non definitivo impugnato, pag. 20) – che pur avendo ritenuto l'eccezione predetta tardiva l'ha comunque esaminata nel merito giudicandola infondata – ha ritenuto che alla data di entrata in vigore dell'art. 1, comma 25, della L. 190/2012
(28.11.2012), l'arbitrato doveva intendersi già conferito avendo CP_2
avviato il procedimento arbitrale con istanza di avvio di arbitrato
[...]
notificata il 18.09.2012.
L'affermazione non è condivisibile.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per discostarsi da quanto affermato anche su questo punto dalla Corte di Cassazione con la ordinanza sopra citata (13410/19): << l'art. 1, comma 19, con cui è stato
novellato il D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 241, (sta)bilisce che il deferimento
ad arbitri delle controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di
progettazione e di idee possa aver luogo "previa autorizzazione motivata
dell'organo di governo dell'amministrazione" e dispone, al riguardo, che
"(l)'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva
autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero,
per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza
preventiva autorizzazione, sono nulli". Il comma 25 dello stesso art. 1 (…)
prevede: "Le disposizioni di cui ai commi da 19 a 24 non si applicano agli
arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della
presente legge"; i contatti conclusi prima di quel momento si sottraggono,
quindi, alla nuova disciplina in due distinte ipotesi, tra loro alternative:
se, anzitutto, non ha avuto luogo la nomina degli arbitri (ovvero, secondo una diversa interpretazione, il loro insediamento); se non è ancora
intervenuta l'autorizzazione dell'organo deliberante.>>.
Contrariamente, dunque, a quanto sostenuto da e fatto CP_2
proprio dal Collegio arbitrale, non possono gli arbitrati considerarsi
“conferiti” (e non “pendenti”, con conseguente irrilevanza del richiamo a
Cass. SSUU 13722/2016 effettuata dal ), se non quando è CP_2
intervenuta la nomina di tutti gli arbitri o, secondo una interpretazione ancora più rigorosa, non è intervenuto il loro insediamento (cfr. Cass.
civile sez. VI, 06/12/2017, n.29255), di tal che nella specie l'arbitrato de
quo non poteva considerarsi conferito alla data dell'entrata in vigore della suddetta novella (28.11.2012), atteso che la designazione dell'arbitro da parte del Comune ha avuto luogo solo con atto del 22 gennaio 2013.
Ciò è stato ribadito dalla SC con la sentenza impropriamente invocata da a sostegno della sua opposta tesi (cfr. Cass. 24641/2020, in CP_2
motivazione), che richiamando la precedente pronuncia del 2019, n.
13410, ha specificato che < la locuzione "arbitrati conferiti o autorizzati"
va intesa, piuttosto, come riferita "a liti specificamente individuate, già
introdotte con la nomina degli arbitri (arbitrati "conferiti")>> (cfr. anche negli stessi termini determinazione ANAC n. 13 del 10 dicembre 2015,
ove si legge che “ …per arbitrato conferito deve intendersi quello in cui
l'ente abbia operato la designazione (con conseguente accettazione)
dell'arbitro; per arbitrato autorizzato deve, invece, intendersi l'arbitrato
per il quale, prima dell'entrata in vigore della legge n. 190/2012, sia
intervenuto il consenso dell'ente di appartenenza dell'arbitro, se del caso da parte dell'organo di autogoverno”).
Né può ritenersi che nella specie fosse intervenuta l'autorizzazione dell'organo deliberante prima della entrata in vigore della citata legge
190/2012, e cioè che l'Ente avesse espresso la propria volontà di avvalersi della clausola compromissoria (cd. arbitrati “autorizzati”). Come chiarito
Co dalla , infatti, l'autorizzazione all'arbitrato non può individuarsi nella preventiva approvazione, da parte dell'organo competente, dello schema di contratto contenente la clausola compromissoria, dovendo aversi riguardo a comportamenti inequivoci, idonei a fare emergere la volontà di attivare la clausola arbitrale contenuta nel contratto di appalto, o <agli
atti con cui la pubblica amministrazione abbia manifestato, con
riferimento a una controversia specificamente individuata, la volontà di
avvalersi della clausola arbitrale>> (cfr. Cass. 13410/19; nello stesso senso Cass. Cass. 24641/2020). E in tali atti non rientra certamente l'eccezione di incompetenza degli arbitri sollevata nel giudizio arbitrale per cui è causa dal difensore del sia in quanto atto Parte_1
imputabile a soggetto diverso dagli organi competenti a manifestare la volontà dell'ente e non implicante un'apposita determinazione di questi
(cfr. Cass. civile sez. VI, 06/12/2017, n.29255. Nello stesso senso ord.
2019 e sent. 24641/2020, cit.), sia in quanto, in ogni caso, espressione di una volontà esattamente contraria a quella di autorizzazione dell'arbitrato.
Parimenti non può valere come volontà di avvalersi della clausola arbitrale la nomina dell'arbitro da parte del con delibera n. Parte_1
7/2013 della Giunta Comunale, in quanto non intervenuta prima dell'entrata in vigore della predetta legge 190/2012, ed in ogni caso avvenuta a seguito del ricorso presentato da al Tribunale di CP_2
Mantova per la nomina dell'arbitro che non era stato designato dal e al precipuo fine “di chiedere al costituendo Collegio Arbitrale Pt_1
di pronunciarsi sulla validità ed efficacia della ridetta clausola
compromissoria” (cfr. pag. 6 atto di designazione di arbitro, doc. 5 del
, dovendo, pertanto, escludersi che essa sia espressione della Pt_1
inequivoca volontà dell'Ente di volere autorizzare la predetta clausola.
Allo stesso modo non può valere a considerare “autorizzato” l'arbitrato per cui è causa l'istanza congiunta per la nomina del terzo arbitro presentata il 12.02.2018, in quanto anch'essa successiva all'entrata in vigore della legge 190/2012, né essa può essere interpretata come
“autorizzazione motivata” allo svolgimento dell'arbitrato come richiesto dall'anzidetta legge, sia in quanto detta autorizzazione deve essere esplicita e motivata e non desumibile da atti o comportamenti concludenti,
sia perché sarebbe in palese contrasto con la contraria volontà di non volere derogare alla giurisdizione ordinaria espressa con le eccezioni di invalidità della clausola compromissoria fin dalla prima difesa eccepite dal
Pt_1
Va, poi, sottolineato che la Corte Costituzionale (cfr. Corte Costituzionale,
09/06/2015, n.108 e Corte Costituzionale, 06/05/2016, n.99) ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 241, comma 1, d.lg. 12 aprile 2006, n. 163, come sostituito dall'art. 1,
comma 19, l. 6 novembre 2012, n. 190, nella parte in cui prevede che le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, possano essere deferite ad arbitri solo previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione, affermando che “La
scelta discrezionale del legislatore di subordinare a una preventiva e
motivata autorizzazione amministrativa il deferimento ad arbitri delle
controversie suddette non è manifestamente irragionevole, configurandosi
come un mero limite all'autonomia contrattuale, la cui garanzia
costituzionale non è incompatibile con la prefissione di limiti a tutela di
interessi generali. In particolare, le esigenze di contenimento dei costi
delle controversie e di tutela degli interessi pubblici coinvolti valgono
anche in questa materia, nella quale a tali esigenze si accompagna la
generale finalità di prevenire l'illegalità della pubblica amministrazione.
Ad essa è dichiaratamente ispirata la disposizione censurata, che non
esprime un irragionevole sfavore per il ricorso all'arbitrato, ma si limita
a subordinare il deferimento delle controversie ad arbitri a una preventiva
autorizzazione amministrativa che assicuri la ponderata valutazione degli
interessi coinvolti e delle circostanze del caso concreto. Inoltre, la
prevista autorizzazione non crea alcun privilegio processuale per la
pubblica amministrazione, idoneo a ledere il principio della parità delle
parti nel processo, in quanto il requisito introdotto dal legislatore, a pena
di nullità della clausola compromissoria, si inserisce in una fase che
precede l'instaurazione del giudizio — e la stessa scelta del contraente —
e non determina pertanto alcuno squilibrio di facoltà processuali a favore della parte pubblica. La discrezionalità di cui il legislatore gode
nell'individuare i limiti del ricorso all'arbitrato nella materia dei contratti
pubblici consente anche di escludere che il diverso trattamento normativo
fra arbitrati in materia di contratti pubblici e arbitrati disciplinati dal
codice di rito civile, relativamente all'accesso alla giurisdizione arbitrale,
presenti carattere di manifesta irragionevolezza. Infine, la norma
censurata, attribuendo il potere di autorizzare ogni singolo arbitrato
all'organo di governo dell'amministrazione anziché alla dirigenza, non si
pone in contrasto col principio di buon andamento e di imparzialità
dell'azione amministrativa, venendo in rilievo giudizi particolarmente
delicati, in quanto connessi all'esigenza perseguita dalla disposizione
censurata di prevenire e reprimere corruzione e illegalità nella pubblica
amministrazione, e dunque non inopportunamente affidati all'organo di
governo (sentt. nn. 376 del 2001, 81 del 2013; ord. n. 11 del 2003)”.
Né rileva, infine, che la norma che richiede la preventiva autorizzazione della clausola compromissoria sia stata successivamente abrogata con il decreto legislativo n. 50 del 2016, ossia il nuovo codice degli appalti, in quanto l'abrogazione non ha efficacia retroattiva, ma vale solo per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della norma abrogante,
irretroattività ribadita anche dalla decisione n. 58 del 2019 della Corte
costituzionale (cfr. in questo senso, oltre a Cass. 2020 cit., anche
Cass.civile sez. I, 20/05/2024, n.13905).
Ne discende dunque che la clausola compromissoria contenuta nel contratto di concessione del marzo 1970, è colpito da inefficacia sopravvenuta per mancanza della previa autorizzazione motivata dell'organo di governo del introdotta dall'art. 1, Parte_1
comma 19, della predetta legge, legge 190/2012.
La controversia, dunque, non poteva considerarsi “arbitrabile” non essendo stato l'arbitrato de quo conferito né autorizzato prima dell'entrata in vigore della legge 190/2012, ricadendosi nella previsione dell'espresso divieto di legge previsto dall'art. 806, comma primo ultima parte c.p.c. e dell'ultima parte del comma secondo dell'art. 817 c.p.c., con conseguente proponibilità dell'eccezione di incompetenza anche oltre la prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri, non operando i limiti e le preclusioni previste dalla prima parte del medesimo secondo comma.
In senso contrario ha richiamato la sentenza della Cassazione sez. CP_2
VI - 05/11/2020, n. 24641 già citata (cfr. comparsa conclusionale di
Co
), che non appare tuttavia pertinente, avendo la in quella sede CP_2
ritenuto sì tardiva la eccezione di incompetenza in quanto avanzata dall'Ente solo in sede di comparsa conclusionale, ma in quanto sollevata nell'ambito del giudizio innanzi al giudice ordinario ed in forza della decadenza e della rilevabilità d'ufficio non oltre la udienza di cui all'art. 183 c.p.c prevista dall'art. 38 c.p.c.
Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di impugnazione, sul piano del giudizio rescindente, la declaratoria di nullità ai sensi dell'art. 829, comma primo n. 1, c.p.c., del lodo arbitrale parziale non definitivo sottoscritto il 17 luglio 2014 e del lodo arbitrale definitivo deliberato il
5.2.2019, perché pronunciato da collegio arbitrale incompetente a decidere la presente controversia per inefficacia sopravvenuta della convenzione di arbitrato contenuta nell'art. 16 della convenzione del 9 marzo 1970 rep.
N. 8619 stipulata tra il e SN S.p.a., ciò impedendo Parte_1
a questa Corte la decisione nel merito.
Ogni altra censura rimane assorbita.
Per l'effetto, va revocata la condanna del a Parte_1
corrispondere ad l'ammontare di euro 10.947.567,18, Controparte_2
oltre interessi al tasso del 3% annuo e rivalutazione monetaria dal dì della domanda sino al soddisfo, nonché accessori di legge, al netto dell'importo di euro 8.500.000,00 (dovuto da al Controparte_2 Parte_1
in relazione al rapporto concessorio), oltre interessi al tasso del 3% annuo
(salvo per la parte già pagata da al secondo gli CP_2 Parte_1
accordi) e rivalutazione monetaria da dì della domanda sino al soddisfo.
Rileva, infine, il collegio che <
nullità del lodo arbitrale trova applicazione il principio, desumibile dall'art. 336, comma 1, c. p. c., secondo cui la riforma, anche parziale,
della sentenza di primo grado ha effetto sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cd. "effetto espansivo interno") e determina, pertanto, la caducazione del capo che ha statuito sulle spese di lite;
ne consegue che il giudice di appello ha il potere-dovere di rinnovare totalmente, anche d'ufficio, il regolamento di tali spese, alla stregua dell'esito finale della causa.>> (Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 20399 del 25/08/2017).
Ne consegue che le spese afferenti al procedimento arbitrale, dichiarate integralmente compensate tra le parti nel lodo definitivo impugnato, devono essere poste per intero a carico di che va Controparte_2
condannata a rifondere al le spese di lite tanto con Parte_1
riferimento al procedimento arbitrale quanto con riferimento al presente giudizio di impugnazione, liquidate come da dispositivo e determinate, per il presente giudizio, in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M.
147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore da 8.000.000,00 a
16.000.000,00), nei limiti richiesti nella nota spese in atti, con esclusione della fase istruttoria/di trattazione non richiesta dal difensore.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1. in accoglimento del primo motivo di impugnazione proposto dal dichiara la nullità del lodo arbitrale parziale non Parte_1
definitivo sottoscritto il 17 luglio 2014 e del lodo arbitrale definitivo deliberato il 5.2.2019, notificato in data 23 luglio 2019, perché pronunciati da collegio arbitrale incompetente a decidere per inefficacia sopravvenuta della convenzione di arbitrato contenuta nell'art. 16 della convenzione del
9 marzo 1970 rep. N. 8619 stipulata tra il e SN Parte_1
S.p.a., ora CP_2
2. per l'effetto, revoca la condanna del a Parte_1
corrispondere ad l'ammontare di euro 10.947.567,18, Controparte_2
oltre interessi al tasso del 3% annuo e rivalutazione monetaria dal dì della domanda sino al soddisfo, nonché accessori di legge, al netto dell'importo di euro 8.500.000,00 (dovuto da al Controparte_2 Parte_1
in relazione al rapporto concessorio), oltre interessi al tasso del 3% annuo
(salvo per la parte già pagata da al secondo gli CP_2 Parte_1
accordi) e rivalutazione monetaria da dì della domanda sino al soddisfo;
3.condanna al pagamento in favore del Controparte_2 Parte_1
delle spese del procedimento arbitrale, che liquida in complessivi
[...]
euro 45.000,00, oltre accessori di legge, e del presente giudizio che liquida in € 10.000,00 per la fase di studio, € 8.000,00 per la fase introduttiva ed
€ 20.000,00 per la fase decisionale, oltre IVA CPA e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Annamaria Laneri dott. Giuseppe Magnoli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
31 dicembre 2008 – 1 settembre 2011; f) dei ripristini stradali;
g) dei