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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/07/2025, n. 2730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2730 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 7457/2021 R.G., avente ad oggetto “rilascio immobile occupato senza titolo”, promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Franca Annichiarico, Parte_1
Attore principale e convenuto in riconvenzionale contro
, con il patrocinio dell'Avv. Francesco Racanelli, Controparte_1
Convenuta principale e attrice in riconvenzionale
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 9.7.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato il 26.5.2021 ha convenuto in Parte_1 giudizio per l'udienza del 20.10.2021 per ivi sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: a. accertare e dichiarare la detenzione sine titulo da parte della sig.ra
dell'immobile sito in Bari alla via Francesco GE Silvestri (già Controparte_1
Strada Caposcardicchio – trav II) civico n. 8, nonché del box auto posto al primo piano interrato, come sopra dettagliatamente indicati;
b. per l'effetto, condannare la medesima sig.ra al rilascio dell'immobile innanzi indicato, nonché al pagamento Controparte_1 in favore del sig. , della somma dovuta a titolo di indennità di occupazione che Pt_1
Pag. 1 a 8 si quantifica - ad oggi - in € 22.932,00 (ovvero € 546,00 x 42 mensilità) o a quella diversa ritenuta di giustizia, da calcolarsi in ogni caso, con riferimento al momento del rilascio del bene;
c. condannare - altresì - la convenuta al pagamento in favore del sig. , Pt_1 della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, per le causali di cui in narrativa, che si quantifica - ad oggi - in € 18.490,00 (ovvero € 430,00 x 42 mensilità) o a quella diversa a risultare di giustizia, da calcolarsi in ogni caso, con riferimento al momento del rilascio del bene;
d. ed ancora, condannare la sig.ra alla Controparte_1 restituzione della somma di € 1.515,63 per aver fatto fronte il sig. alle spese Pt_1 delle utenze di luce, gas e conto telefonico per tutto l'anno 2018; e. con condanna alle spese, diritti e competenze del presente giudizio”.
A sostegno delle proprie domande, l'attore ha esposto che:
- con atto di compravendita del 9.1.2013 (rep n. 43475 – racc. n. 17937), Parte_1
e acquistavano rispettivamente, il primo, i diritti di usufrutto
[...] Controparte_1 vita sua natural durante e, la seconda, i diritti di nuda proprietà sull'appartamento sito in
Bari alla via Francesco GE Silvestri (già strada Caposcardicchio trav. II) n. 8
(comprensivo di box auto posto al primo piano interrato), fissando presso lo stesso la loro residenza;
- tramite il medesimo atto si accollava una quota di mutuo gravante Parte_1 sulla società venditrice del predetto immobile;
- nel mese di gennaio 2018, divenuta improseguibile la convivenza, l'odierno attore, pur essendo legittimato alla permanenza nell'appartamento in qualità di usufruttuario, si allontanava dall'abitazione e conduceva in locazione un altro appartamento, sostenendo un costo mensile di euro 430,00;
- per l'intero 2018 faceva fronte al pagamento delle utenze di luce, gas e telefono relative all'appartamento de quo, per un ammontare complessivo di euro 1.515,63 e, a partire da settembre 2019 non riusciva a far fronte al pagamento della rate mensile del mutuo né al pagamento dei tributi insistenti sull'immobile de quo;
- falliti i tentativi di trovare una definizione in merito all'abitazione dell'immobile oggetto di causa, in data 24.7.2019 si concludeva con esito negativo la procedura di mediazione avviata dall'attore dinanzi all'Organismo di Mediazione e Conciliazione
Forense istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari;
- con raccomandata a/r del 22.10.2020, l'odierno attore diffidava la convenuta al rilascio dell'immobile libero da persone e/o cose in via immediata e comunque non oltre la fine del mese di novembre p.v..
Pag. 2 a 8 Su queste premesse, stante il perdurare dell'occupazione dell'immobile da parte della convenuta, protrattasi dal gennaio 2018, l'attore ha insistito per le rassegnate conclusioni.
In data 30.9.2021 si è costituita instando per il rigetto delle Controparte_1 domande attoree poiché infondate e chiedendo, in via riconvenzionale, di dichiarare la simulazione relativa dell'atto pubblico di acquisto dell'immobile di cui è causa nella parte in cui non attribuisce il diritto di abitazione o di usufrutto anche alla sig.ra CP_1
essendo stata questa la reale volontà delle parti, e di accertare la esistenza dei
[...] relativi diritti di abitazione o usufrutto anche in capo a oltre a Controparte_1 dichiarare il diritto della convenuta di abitare l'immobile per effetto della cessazione della convivenza more uxorio intercorsa con il , con vittoria di spese e condanna Pt_1 al risarcimento degli ulteriori danni.
Assegnati i richiesti termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., la causa, istruita mediante produzione documentale e consulenza tecnica d'ufficio, è stata rinviata per la discussione, in ultimo, per l'udienza del 9.7.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 18.6.2025.
Si dà atto che con note scritte autorizzate depositate il 26.3.2025, l'attore, nel condividere le conclusioni della espletata C.T.U., ha chiesto il riconoscimento a titolo di indennità di occupazione della somma mensile di € 610,00 o quella ritenuta di giustizia, dalla data di gennaio 2018 e fino al rilascio dell'immobile de quo e l'importo di € 410,00 mensili o quella ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno dalla data di gennaio 2018 e fino al rilascio del bene, oltre alla somma di € 1.515,63 a titolo di spese relative alle utenze di luce, gas e conto telefonico per tutto l'anno 2018.
Preliminarmente, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, va rilevato che è infondata la questione della nullità degli atti del giudizio avanzata dalla convenuta con le note depositate per il 9.7.2025 CP_1 circa il fatto che “la domanda proposta dal doveva necessariamente essere Pt_1 notificata alla Banca mutuataria” in quanto quest'ultima sarebbe litisconsorte necessaria: infatti, non sussiste il dedotto litisconsorzio necessario, posto che la domanda avanzata dal concerne il rilascio dell'immobile occupato senza titolo da parte della Pt_1 convenuta, con evidente estraneità della banca mutuataria.
Scendendo nel merito, va osservato quanto segue.
La titolarità del diritto reale di usufrutto sull'immobile de quo in capo all'attore risulta per tabulas dai documenti in atti (cfr. all. n. 1 fasc. attoreo) ed è risultata incontestata la detenzione dell'immobile da parte di . Controparte_1
Pag. 3 a 8 Si deve ritenere assolto, pertanto, l'onere probatorio ricadente sul titolare del diritto reale che assuma l'occupazione sine titulo da parte di terzi dei propri beni, in conformità con l'orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo cui con l'azione personale di restituzione di immobile, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento del suo diritto ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo (cfr., ex multis, Cass. n. 7041/2012).
Ne deriva la completezza della domanda spiegata dall'attore principale che risulta conforme alla natura e alle finalità perseguite dall'intentata azione di rilascio, essendo, invece, onere di parte convenuta dimostrare la esistenza di un valido titolo legittimante l'occupazione ed il godimento del bene (cfr. Cass. 18660/2013), onere che, nel caso di specie, la convenuta principale non ha assolto.
In primo luogo, non risulta fornita prova dell'accordo simulatorio, oggetto della spiegata domanda riconvenzionale, tramite le relative controdichiarazioni scritte, a tal fine richieste.
Invero, giova rammentare che la prova della simulazione si atteggia in modo differente a seconda che si tratti di rapporti verso terzi o dei rapporti interni fra le parti.
In particolare, se la domanda di simulazione è proposta da creditori o da terzi, che, estranei al contratto, non sono in grado di procurarsi la prova scritta, la prova per testi e per presunzioni della simulazione non subisce alcun limite;
per contro, se la domanda, come nel caso di specie, è proposta da una delle parti (o dagli eredi) la dimostrazione della simulazione incontra gli stessi limiti della prova testimoniale, per cui, se il contratto simulato è stato redatto per iscritto, anche nella forma dell'atto pubblico, la prova per testi e per presunzioni non può essere ammessa contro il contenuto del documento, onde, sia per la simulazione assoluta che per quella relativa, la prova può essere data - ove, come nella specie, si assuma che si tratti di patto coevo - soltanto in base a controdichiarazioni, salve le eccezioni a tale regola espressamente previste dalla legge e salvo che la prova sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato (cfr. Cass. n.
22126/2020; n. 18204/2017; n. 10743/2008).
Ne discende l'infondatezza della domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta principale che, pertanto, deve essere rigettata.
Parimenti, infondata è la circostanza, rilevata da parte convenuta, secondo cui l'atto di compravendita dell'immobile de quo sarebbe viziato da errore del notaio rogante, avendo
Pag. 4 a 8 quest'ultimo omesso di riportare il diritto di abitazione o usufrutto sull'appartamento in favore di . Ebbene, l'atto notarile è il documento rogato, ossia redatto Controparte_1 con le prescritte formalità, da un notaio;
esso costituisce prova legale in ordine ai fatti e agli atti giuridici che il notaio stesso attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Trattasi di atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c. e in quanto tale lo stesso costituisce prova legale, la cui efficacia può essere messa in discussione solo attraverso querela di falso.
D'altronde, ai sensi dell'art. 2700 c.c., l'atto pubblico “fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal P.U. che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
In forza di tali considerazioni, risulta evidente che la convenuta, negando la veridicità di quanto attestato dal pubblico ufficiale, avrebbe dovuto proporre querela di falso, unico mezzo idoneo ad invalidare quanto attestato nell'atto pubblico.
Infine, la convivenza more uxorio, precedentemente intercorsa fra le parti, non rappresenta un valido titolo legittimante l'occupazione ed il godimento del bene.
Sul punto, secondo la giurisprudenza di legittimità, la convivenza more uxorio, quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare, con la conseguenza che l'estromissione violenta o clandestina dall'unità abitativa, compiuta da terzi e finanche dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima quest'ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l'azione di spoglio (cfr., ex multis, Cass. n.
7214/2013).
Tale situazione giuridica non immuta, tuttavia, al regime legale della detenzione del bene, in quanto riconducibile ad un diritto personale di godimento che viene acquistato dal convivente in dipendenza del titolo giuridico individuato dall'ordinamento nella comunanza di vita attuata anche mediante la coabitazione.
Ne segue che una volta venuto meno il titolo, per cessazione della convivenza dovuta, come nel caso in esame, a libera scelta delle parti, ovvero in conseguenza del decesso del convivente proprietario-possessore, si estingue anche il diritto avente ad oggetto la detenzione qualificata sull'immobile (cfr. Cass. n. 10377/2017).
Pag. 5 a 8 Né risulta essere applicabile alla fattispecie de quo il richiamo, operato dalla convenuta, ai diritti riconosciuti in capo al convivente dalla legge n. 71/2016, atteso che questa all'art. 1 c. 42 conferisce al solo convivente superstite, in caso di decesso del convivente proprietario-possessore, un diritto di abitazione temporaneo (non oltre i cinque anni) modulato diversamente in relazione alla durata della convivenza ed alla presenza di figli minori o disabili.
Per quanto sopra, deve essere condannata al rilascio in favore Controparte_1 dell'attore dell'immobile sito in Bari alla via Francesco GE Silvestri (già strada
Caposcardicchio trav. II), piano VIII, n. 8 (identificato in catasto al f. 16, p.lla 617, sub.
206) nonché del box auto posto al primo piano interrato (identificato in catasto al f. 16,
p.lla 617, sub. 92).
Allo stesso modo, deve essere accolta, nei limiti di seguito indicati, la domanda di risarcimento del danno per occupazione sine titulo dell'immobile.
Sul punto, le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 33645/2022, chiamate a pronunciarsi sulla questione della configurabilità del c.d. danno in re ipsa nell'ipotesi di occupazione sine titulo dell'immobile, hanno enunciato i seguenti principi:
- nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta;
- nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato;
- nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato.
In ossequio a tali principi, l'indennità dovrà essere limitata alla perdita subita dal mancato esercizio del diritto di godimento diretto dell'immobile illegittimamente occupato dalla convenuta principale, giacché risulta indubbio presumere la concreta volontà dell'usufruttuario di utilizzarlo quale propria abitazione avendovi, in precedenza, fissato
Pag. 6 a 8 la propria residenza.
Tale indennità deve ritenersi satisfattiva anche dei costi sopportati dall'attore per condurre in locazione l'abitazione in cui risiede, non potendosi ammettere, in virtù del noto principio di integralità del risarcimento, un cumulo di poste risarcitorie a fronte del medesimo evento pregiudizievole, né, d'altra parte, a sostegno di siffatta domanda, è stata fornita alcuna prova degli effettivi esborsi monetari a tal fine sostenuti dall'attore.
In merito alla quantificazione dell'indennità, occorre far riferimento alle risultanze dell'esperita consulenza tecnica d'ufficio relativa all'immobile sito in Bari alla via
Francesco GE Silvestri - già strada Caposcardicchio tra. II - n. 8, che risulta condivisibile per quanto concerne i calcoli effettuati dal consulente sulla base del metodo c.d. comparativo, non essendo stato richiesto il calcolo con il metodo c.d. equo canone
(quest'ultimo inapplicabile ratione temporis).
Pertanto, si ritiene congruo il canone mensile pari ad euro 610,00, calcolato sulla base di confronto con immobili comparabili, rispetto a specifiche caratteristiche, recentemente locati o correntemente offerti sullo stesso segmento di mercato, in ordine al quale parte convenuta non ha mosso alcuna specifica contestazione.
Per tutto quanto sopra, tenuto conto, altresì, che il dies a quo dell'occupazione abusiva dell'immobile risulta essere incontestato, deve essere condannata al Controparte_1 pagamento in favore di di euro 610,00 al mese da gennaio 2018 Parte_2 all'effettivo rilascio, con interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Merita, infine, accoglimento la domanda attorea di rifusione delle spese relative alle utenze di luce, gas e conto telefonico per l'anno 2018 pari ad euro 1.515,63, in quanto esborsi documentalmente provati (cfr. all. sub 6, 7, 8 fasc. attoreo) e non specificatamente contestati da parte convenuta.
Quanto alle spese processuali, queste seguono la soccombenza di Controparte_1
e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi della finca n. 4, in considerazione del valore indeterminato della domanda di rilascio e della bassa complessità delle questioni affrontate).
Le spese di C.T.U., già liquidate con decreto depositato il 5.4.2023, vanno definitivamente ed integralmente poste a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da;
Controparte_1
Pag. 7 a 8 - in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna : Controparte_1
• al rilascio in favore di dell'immobile sito in Bari alla via Parte_1
Francesco GE Silvestri - già strada Caposcardicchio trav. II - n. 8, piano
VIII (identificato in catasto al f. 16, p.lla 617, sub. 206) e del pertinenziale box
(identificato in catasto al f. 16, p.lla 617, sub. 92);
• al pagamento in favore di , a titolo di indennità di occupazione, Parte_1 della somma di euro 610,00 al mese da gennaio 2018 all'effettivo rilascio, oltre interessi al tasso legale, a decorrere dalle singole scadenze;
• al pagamento in favore di della somma di euro 1.515,63 a titolo Parte_1 di rimborso spese per utenze;
- rigetta nel resto la domanda attorea;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_1 Parte_1
liquidate in euro 558,57 a titolo di esborsi ed in euro 7.616,00 a titolo di
[...] compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed
I.V.A., se dovuta, come per legge;
- pone le spese di C.T.U. definitivamente ed integralmente a carico di . Controparte_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 9.7.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Pag. 8 a 8