Articolo 1 della Legge 31 ottobre 1957, n. 1017
Articolo 2
Versione
15 novembre 1957
Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1957 al 30 giugno 1958, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Entrata in vigore il 15 novembre 1957
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