Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 23 febbraio 2000 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 26 dicembre 2012 |
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- 1. Normativahttps://www.astrid-online.it/
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/04/2015, n. 6919Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. - Dott. SALMÈ Giuseppe - Presidente di Sez. - Dott. RORDORF Renato - Presidente di Sez. - Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere - Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere - Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere - Dott. DI IASI Camilla - Consigliere - Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere - Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 26917-2013 proposto da: AMA - AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 40, presso lo studio dell'avvocato LIPANI DAMIANO, …Leggi di più...
- esclusione·
- obbligazione di finanziamento pubblico·
- fondamento·
- conseguenze in ordine alla giurisdizione·
- servizi di accoglienza per il giubileo del 2000·
- necessità·
- sussistenza·
- giurisdizione civile·
- giurisdizione ordinaria e amministrativa
Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni generali in tema di parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referenadarie e per la comunicazione politica
- Art. 1. (Finalita' e ambito di applicazione) 1. La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parita' di trattamento e l'imparzialita' rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazioni per la comunicazione politica. 2. La presente legge promuove e disciplina altresi', allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni referendum. (1) (( 2-bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge, i mezzi di informazione, nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica, sono tenuti al rispetto dei principi di cui all' articolo 51, primo comma, della Costituzione , per la promozione delle pari opportunita' tra donne e uomini )) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 6 novembre 2003, n. 313 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione della rubrica del Capo I: "Capo I Disposizioni generali in tema di parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica."; (con l'art. 1, comma 2) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo II:"Capo II Disposizioni particolari per le emittenti locali."; (con l'art. 1, comma 3) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo III:"Capo II Disposizioni finali.". - Art. 2. (Comunicazione politica radiotelevisiva) 1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialita' ed equita' l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica. 2. S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione. 3. E' assicurata parita' di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche. 4. L'offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva e' obbligatoria per le concessionarie radiofoniche nazionali e per le concessionarie televisive nazionali con obbligo di informazione che trasmettono in chiaro. La partecipazione ai programmi medesimi E' in ogni caso gratuita. 5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata "Commissione", e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorita'", previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono le regole per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 6 novembre 2003, n. 313 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione della rubrica del Capo I: "Capo I Disposizioni generali in tema di parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica."; (con l'art. 1, comma 2) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo II:"Capo II Disposizioni particolari per le emittenti locali."; (con l'art. 1, comma 3) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo III:"Capo II Disposizioni finali.".