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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/05/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor EMANUELE ROCCO e in funzione di Giudice del LAVORO, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 28/4/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 4455/ 2022 R.G. , vertente TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. PETRAIO ELENA, presso lo Parte_1 studio della quale elett.te domicilia in Giugliano in Campania (NA) alla Via F.lli Bandiera n. 1
ricorrente – E
in persona del legale rapp.te p. t. CP_1
- resistente contumace– Oggetto: assegno sociale stranieri di lungo soggiorno FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe ha convenuto l' CP_1 davanti al Tribunale di Torre Annunziata, deducendo di aver presentato in data 26.03.2021 domanda per il riconoscimento dell'assegno sociale per i titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo Ue ma che l'Ente previdenziale respingeva la richiesta contestando alla ricorrente la carenza del requisito del soggiorno continuativo in Italia. Esperito invano il ricorso amministrativo, la ricorrente adiva il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del lavoro per vedere accertare il proprio diritto all'assegno sociale ex art 3 della L. 335/1995 dalla data della domanda amministrativa evidenziando di essere residente in [...] anni pur avendo effettuato brevi viaggi all'estero nel periodo contestato dall' CP_1
Nonostante il rituale perfezionamento dell'iter notificatorio, l' non CP_1 provvedeva alla propria costituzione processuale e ne viene dichiarata la contumacia. Ritenuta la causa istruita su base documentale, la stessa veniva mandata in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta della sola parte ricorrente.
*** Il ricorso è fondato e merita accoglimento. La presente controversia può essere scrutinata alla luce dei principi elaborati dalla maggioritaria giurisprudenza di merito e di legittimità a cui questo Giudice ritiene di aderire. Orbene come ben chiarito dalla giurisprudenza di merito, “il requisito del soggiorno legale, continuativo e decennale richiesto dalla norma sopra riportata sussiste tutte le volte in cui il soggetto straniero interessato alla prestazione abbia un titolo legale per permanere sul territorio nazionale per la durata di dieci anni, rilasciato in un'unica soluzione oppure prorogato per tale periodo senza soluzione di continuità. Ne discende che detto requisito non viene meno, come invece ritenuto dal , in caso di allontanamenti più o meno lunghi, CP_1 sempre che permanga il titolo legale che permetta il rientro” (Trib. di Pesaro n. 113/2017). La Cassazione ha precisato che la prova della residenza di fatto può essere di tipo presuntivo, nel senso che la parte interessata può dare dimostrazione del requisito fornendo vari elementi indiziari dai quali è possibile desumere la sussistenza di un forte legame con lo Stato italiano (ad esempio, certificazione di residenza, estratto conto previdenziale etc.), con la conseguenza che l'allontanamento per alcuni periodi dal territorio nazionale, anche della durata di alcuni mesi, in presenza degli elementi prima richiamati, non fa venir meno il requisito di legge. Il soggiorno legale, per almeno dieci anni, nel territorio nazionale, “si sostanzia in un radicamento territoriale che non si identifica con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza sul territorio nazionale” (Cass. n. 16989/2019; Corte appello Ancona sez. lav., 09/05/2019, n.79). Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 'qualsiasi discrimine tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti, nel territorio di uno Stato, sarebbe in contrasto con il principio di non discriminazione', sancito dall'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (cfr. sentenza del 29.07.24 dalla Corte di Giustizia dell'UE). Orbene, nella fattispecie posta al vaglio di questo Tribunale, è emerso dall'attento scrutinio della documentazione prodotta dalla ricorrente (cfr. certificato storico di residenza, permessi di soggiorno e passaporto regolarmente rinnovato, estratto conto previdenziale e documentazione medica) la permanenza anagrafica legale sul territorio italiano dal 2011 al 2022. Inoltre, la contestazione posta alla base del diniego da parte dell secondo CP_1 cui la ricorrente dal 2017 al 2019 non avrebbe soggiornato in Italia è risultata smentita dalla documentazione medica attestante che ella si trovava in Italia anche nel periodo contestato. La contumacia della parte resistente rafforza il convincimento di questo Tribunale di accogliere la domanda di parte ricorrente, tenuto conto del mancato assolvimento, da parte dell'Ente previdenziale, dell'onere probatorio sulla stessa gravante. Appare, dunque, soddisfatto il requisito del soggiorno stabile e continuativo per almeno dieci anni alla data della presentazione della domanda amministrativa. Ne consegue che risulta provato e incontestato il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale dalla data della domanda amministrativa (26.03.2021) e l' deve essere condannata a pagare alla ricorrente tutte le CP_1 somme conseguentemente dovute, oltre accessori di legge.
Pag. 2 di 3 Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo secondo parametri sensibili alla decisione su base documentale e agli importi di astratto riferimento, da calcolarsi nelle sedi opportune, accedono al criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del lavoro dott. Emanuele Rocco, definitivamente pronunciando, così provvede: a) accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di di percepire l'assegno sociale a far data Parte_1 dalla domanda amm b) condanna l' a corrispondere alla ricorrente gli importi spettanti a tale CP_1 titolo, al netto di quanto già erogato, oltre accessori come per Legge;
c) condanna l' resistente al pagamento delle spese di lite che si CP_2 liquidano, con one in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, in complessivi euro 1.500,00 dovuti per compenso professionale, oltre I.V.A. e CPA come per Legge e rimborso forfettario nella misura del 15%. Torre Annunziata, 28/5/2025
Il Giudice Del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
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IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor EMANUELE ROCCO e in funzione di Giudice del LAVORO, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 28/4/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 4455/ 2022 R.G. , vertente TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. PETRAIO ELENA, presso lo Parte_1 studio della quale elett.te domicilia in Giugliano in Campania (NA) alla Via F.lli Bandiera n. 1
ricorrente – E
in persona del legale rapp.te p. t. CP_1
- resistente contumace– Oggetto: assegno sociale stranieri di lungo soggiorno FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe ha convenuto l' CP_1 davanti al Tribunale di Torre Annunziata, deducendo di aver presentato in data 26.03.2021 domanda per il riconoscimento dell'assegno sociale per i titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo Ue ma che l'Ente previdenziale respingeva la richiesta contestando alla ricorrente la carenza del requisito del soggiorno continuativo in Italia. Esperito invano il ricorso amministrativo, la ricorrente adiva il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del lavoro per vedere accertare il proprio diritto all'assegno sociale ex art 3 della L. 335/1995 dalla data della domanda amministrativa evidenziando di essere residente in [...] anni pur avendo effettuato brevi viaggi all'estero nel periodo contestato dall' CP_1
Nonostante il rituale perfezionamento dell'iter notificatorio, l' non CP_1 provvedeva alla propria costituzione processuale e ne viene dichiarata la contumacia. Ritenuta la causa istruita su base documentale, la stessa veniva mandata in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta della sola parte ricorrente.
*** Il ricorso è fondato e merita accoglimento. La presente controversia può essere scrutinata alla luce dei principi elaborati dalla maggioritaria giurisprudenza di merito e di legittimità a cui questo Giudice ritiene di aderire. Orbene come ben chiarito dalla giurisprudenza di merito, “il requisito del soggiorno legale, continuativo e decennale richiesto dalla norma sopra riportata sussiste tutte le volte in cui il soggetto straniero interessato alla prestazione abbia un titolo legale per permanere sul territorio nazionale per la durata di dieci anni, rilasciato in un'unica soluzione oppure prorogato per tale periodo senza soluzione di continuità. Ne discende che detto requisito non viene meno, come invece ritenuto dal , in caso di allontanamenti più o meno lunghi, CP_1 sempre che permanga il titolo legale che permetta il rientro” (Trib. di Pesaro n. 113/2017). La Cassazione ha precisato che la prova della residenza di fatto può essere di tipo presuntivo, nel senso che la parte interessata può dare dimostrazione del requisito fornendo vari elementi indiziari dai quali è possibile desumere la sussistenza di un forte legame con lo Stato italiano (ad esempio, certificazione di residenza, estratto conto previdenziale etc.), con la conseguenza che l'allontanamento per alcuni periodi dal territorio nazionale, anche della durata di alcuni mesi, in presenza degli elementi prima richiamati, non fa venir meno il requisito di legge. Il soggiorno legale, per almeno dieci anni, nel territorio nazionale, “si sostanzia in un radicamento territoriale che non si identifica con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza sul territorio nazionale” (Cass. n. 16989/2019; Corte appello Ancona sez. lav., 09/05/2019, n.79). Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 'qualsiasi discrimine tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti, nel territorio di uno Stato, sarebbe in contrasto con il principio di non discriminazione', sancito dall'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (cfr. sentenza del 29.07.24 dalla Corte di Giustizia dell'UE). Orbene, nella fattispecie posta al vaglio di questo Tribunale, è emerso dall'attento scrutinio della documentazione prodotta dalla ricorrente (cfr. certificato storico di residenza, permessi di soggiorno e passaporto regolarmente rinnovato, estratto conto previdenziale e documentazione medica) la permanenza anagrafica legale sul territorio italiano dal 2011 al 2022. Inoltre, la contestazione posta alla base del diniego da parte dell secondo CP_1 cui la ricorrente dal 2017 al 2019 non avrebbe soggiornato in Italia è risultata smentita dalla documentazione medica attestante che ella si trovava in Italia anche nel periodo contestato. La contumacia della parte resistente rafforza il convincimento di questo Tribunale di accogliere la domanda di parte ricorrente, tenuto conto del mancato assolvimento, da parte dell'Ente previdenziale, dell'onere probatorio sulla stessa gravante. Appare, dunque, soddisfatto il requisito del soggiorno stabile e continuativo per almeno dieci anni alla data della presentazione della domanda amministrativa. Ne consegue che risulta provato e incontestato il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale dalla data della domanda amministrativa (26.03.2021) e l' deve essere condannata a pagare alla ricorrente tutte le CP_1 somme conseguentemente dovute, oltre accessori di legge.
Pag. 2 di 3 Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo secondo parametri sensibili alla decisione su base documentale e agli importi di astratto riferimento, da calcolarsi nelle sedi opportune, accedono al criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del lavoro dott. Emanuele Rocco, definitivamente pronunciando, così provvede: a) accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di di percepire l'assegno sociale a far data Parte_1 dalla domanda amm b) condanna l' a corrispondere alla ricorrente gli importi spettanti a tale CP_1 titolo, al netto di quanto già erogato, oltre accessori come per Legge;
c) condanna l' resistente al pagamento delle spese di lite che si CP_2 liquidano, con one in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, in complessivi euro 1.500,00 dovuti per compenso professionale, oltre I.V.A. e CPA come per Legge e rimborso forfettario nella misura del 15%. Torre Annunziata, 28/5/2025
Il Giudice Del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
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