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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 17/09/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca GELSO Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di modifica delle condizioni di divorzio iscritta al R.G. 859 / 2025 proposta in via congiunta da
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...] (CF: Parte_1
) e , nato a [...] il [...], ivi residente in [...] Parte_2
) rappresentati e difesi in virtù di procura in atti, dall'Avv. C.F._2
Roberta Sacco (C.F.: ) presso i l cui studio in Civitavecchia L. go Plebiscito n. 23 C.F._3 sono elettivamente d Email_1
Visto il ricorso, visti gli accordi visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
MODIFICA, con effetto retroattivo dal giugno 2020, le condizioni della separazione per mutuo consenso tra i Sig.ri e , rassegnate con il ricorso iscritto al numero RG Parte_1 Parte_2 2906/07 pronunciate in data 15/02/08 dinanzi al Presidente e omologate dal Tribunale di Civitavecchia in data 11/04/08 ed in particolare il punto 3, 4 e 5) del ricorso di separazione personale per mutuo consenso come segue:
1)La Sig.ra rinuncia, dal mese di giugno 2020 compreso, al diritto di percepire l'assegno Parte_1 mensile a titolo di contributo per il mantenimento da parte del padre in favore del figlio;
Per_1
2)Il Sig. dal mese di giugno 2020 compreso, entro il giorno 5 d mese, Parte_2 corrisponderà a titolo di mantenimento per la moglie , una somma pari ad € 720,00. Detta Parte_1 somma verrà incrementata da una ulteriore somma p corrispondenza dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno;
3)Le parti riconoscono piena ed immediata efficacia alle condizioni come sopra modificate e già inserite nel negozio giuridico di modifica delle condizioni della loro separazione personale per mutuo consenso avendo dichiarato di aver regolamentato e quietanzato ogni e qualsivoglia rapporto economico e patrimoniale e non, comunque, inerente e conseguente al loro matrimonio e di non avere nulla a pretendere reciprocamente per nessuna ragione, causa e/o titolo, nulla escluso. Spese compensate. Civitavecchia 16.9.2025
Il Presidente est. dott.ssa Roberta Nardone