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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/11/2025, n. 6113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6113 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 1891/2023 R.G., la Corte, con ordinanza depositata in data 16/06/2025, così disponeva:
“Rilevato che i entrambi i difensori costituiti hanno fatto istanza congiunta di differimento della trattazione della causa avendo nelle more del processo le parti raggiunto un accordo transattivo per conciliare la lite insorta ed avendo esigenza di formalizzare l'accoro transattivo .. Assegna alle parti in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., termine fino alle h. 9,30 del giorno 28.11.25, in prosieguo, per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Nelle note scritte, ritualmente depositate ai sensi della citata disposizione, le parti concordemente dichiaravano di avere raggiunto un accordo transattivo, definendo ogni questione oggetto del presente giudizio.
La Corte, esaminata la sopra riportata istanza e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, pronunciata ai sensi degli artt. 281 sexies, 350 bis c.p.c..
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: - dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1891/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1256/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 03/02/2023, non notificata,
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi, giusta procura come C.F._2
in atti, dall'Avv. Salvatore Maddalena (C.F. ); C.F._3
APPELLANTI
E
(P.I. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura come in atti, dall'Avv. Sergio
Cinque (C.F. ); C.F._4
APPELLATA
Oggetto: azione revocatoria ordinaria.
pag. 2/7 Conclusioni: nelle note depositate congiuntamente in data 27.11.2025, le parti concordemente chiedevano che: “ la Ecc.ma Corte di Appello di
Napoli voglia pronunciare sentenza di cessazione della materia del contendere con compensazione totale delle spese di causa e contestuale ordine al sig. Conservatore del Servizio di Pubblicità Immobiliare di
Napoli 1, Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio dell'Agenzia delle
Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare di NAPOLI 1, di cancellare, con esonero da ogni sua responsabilità, la trascrizione della domanda giudiziale pubblicata il 09.04.2021 al n. 10390 di Registro Generale e n.
7503 di Registro Particolare nonché la trascrizione della sentenza del
Tribunale di Napoli n. 1256/2023 pubblicata nei RR.II di Napoli 1° il
29.03.2024. al n. 9164. di Registro Generale e n. 848 di Registro
Particolare”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con sentenza n. 1256/2023, pubblicata in data 03/02/2023, il
Tribunale di Napoli, accogliendo la domanda proposta dalla
[...]
così decideva: “.. dichiara Controparte_1
l'inefficacia, ex art. 2901 cc, nei confronti dell'istante del seguente atto di disposizione effettuato da in favore di Parte_1 Parte_2
: atto di donazione delle quote di proprietà per notar
[...] Per_1
del 18-02-2019, rep. 2137 racc. 1641 avente ad oggetto gli immobili situati in Napoli, alla via Gian Lorenzo Bernini così distinti: a) appartamento civico 45 scala A int. 1 piano 1 in NCEU Napoli se.z AVV foglio 15 particella 95 sub 15; b) locale terraneo civico 45 piano T in
pag. 3/7 NCEU Napoli sez AVV foglio 15 particella 95 sub 71; c) locale terraneo civico 45 piano T in NCEU Napoli sez AVV foglio 15 particella 95 sub 57;
d) locale terraneo civico 45 piano T in NCEU Napoli sez. AVV foglio 15 particella 95 sub 58; e) locale terraneo civico 45 piano T in NCEU Napoli sez AVV foglio 15 particella 95 sub 72; f) locale negozio civico 43 piano T in NCEU Napoli sez AVV foglio 15 particella 95 sub 72; condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'istante, spese che liquida in complessive Euro 3.400,oo (di cui
Euro 2.800,oo per compensi di avvocato compreso 15% per spese generali ed Euro 600,oo per spese vive), oltre iva e cpa come per legge con attribuzione all'avv. Sergio Cinque;
ordina al competente Ufficio dei
RR.II. la trascrizione e/o annotazione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità”.
§ 2.
Avverso questa sentenza, e Parte_1 Parte_2
proponevano appello, mediante atto notificato in data 12/04/2023, sollecitandone l'integrale riforma.
Si costituiva l'appellata, resistendo al gravame.
La Corte, provvedendo all'esito della prima udienza sostituita dal deposito di note scritte, accordava alle parti i termini di cui all'art. 352
c.p.c. e fissava udienza per la rimessione della causa in decisione.
Le parti formulavano istanza congiunta di differimento dell'udienza, in attesa che venisse perfezionato l'accordo transattivo.
A tale fine, l'udienza era da ultimo differita al 28.11.2025 e sostituita dal deposito di note scritte come da ordinanza dinanzi richiamata.
pag. 4/7 In data 27.11.2025, il Consigliere relatore, dott. A. Quaranta, era collocato a riposo, ed il fascicolo assegnato, in sostituzione, alla relazione del Consigliere, dott. M. Sacchi.
Nelle note scritte depositate in data 27.11.2025, le parti rassegnavano le conclusioni innanzi testualmente riportate.
§ 3
Ciò premesso, sulla scorta di quanto concordemente richiesto dalle parti, deve ritenersi venuto meno l'interesse delle stesse ad una statuizione di merito, avendo le medesime definito la lite in via transattiva.
La declaratoria di cessata materia del contendere, che deve, per l'effetto, essere adottata, determina, non già l'inammissibilità dell'appello, bensì la rimozione della sentenza di primo grado, ormai priva di attualità, per avere le parti disciplinato, in via transattiva nell'esercizio della loro autonomia negoziale, il rapporto in origine controverso (cfr. Cass. civ. n. 19160 del 2007; n. 10553 del 2009; Sez.
U, Sentenza n. 8980 del 11/04/2018; Sez. 1, Ordinanza n. 26299 del
18/10/2018)
§ 4.
Rileva, da ultimo, il Collegio che le spese processuali di entrambi i gradi vadano integralmente compensate tra le parti, conformemente alla richiesta dalle medesime in tal senso formulata.
§ 5.
Deve, infine, ordinarsi al Conservatore del Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Napoli 1, Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio dell'Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare di pag. 5/7 NAPOLI 1, di cancellare, con esonero da ogni sua responsabilità, la trascrizione della domanda giudiziale e della sentenza n. 1256/2023 del Tribunale di Napoli.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
e , avverso la sentenza n. 1256/2023, Parte_1 Parte_2
pubblicata in data 03/02/2023, emessa dal Tribunale di Napoli, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
c) ordina al Conservatore del Servizio di Pubblicità Immobiliare di
Napoli 1, Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio dell'Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare di NAPOLI 1, di cancellare, con esonero da ogni sua responsabilità, la trascrizione della domanda giudiziale pubblicata il 09.04.2021 al n. 10390 di Registro Generale e n. 7503 di Registro Particolare nonché la trascrizione della sentenza del Tribunale di Napoli n.
1256/2023 pubblicata nei RR.II di Napoli 1° il 29.03.2024. al n.
9164 di Registro Generale e n. 848 di Registro Particolare.
Così deciso nella camera di consiglio del 28.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Massimiliano Sacchi) (dr. Alessandro Cocchiara)
pag. 6/7 pag. 7/7
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 1891/2023 R.G., la Corte, con ordinanza depositata in data 16/06/2025, così disponeva:
“Rilevato che i entrambi i difensori costituiti hanno fatto istanza congiunta di differimento della trattazione della causa avendo nelle more del processo le parti raggiunto un accordo transattivo per conciliare la lite insorta ed avendo esigenza di formalizzare l'accoro transattivo .. Assegna alle parti in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., termine fino alle h. 9,30 del giorno 28.11.25, in prosieguo, per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Nelle note scritte, ritualmente depositate ai sensi della citata disposizione, le parti concordemente dichiaravano di avere raggiunto un accordo transattivo, definendo ogni questione oggetto del presente giudizio.
La Corte, esaminata la sopra riportata istanza e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, pronunciata ai sensi degli artt. 281 sexies, 350 bis c.p.c..
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: - dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1891/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1256/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 03/02/2023, non notificata,
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi, giusta procura come C.F._2
in atti, dall'Avv. Salvatore Maddalena (C.F. ); C.F._3
APPELLANTI
E
(P.I. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura come in atti, dall'Avv. Sergio
Cinque (C.F. ); C.F._4
APPELLATA
Oggetto: azione revocatoria ordinaria.
pag. 2/7 Conclusioni: nelle note depositate congiuntamente in data 27.11.2025, le parti concordemente chiedevano che: “ la Ecc.ma Corte di Appello di
Napoli voglia pronunciare sentenza di cessazione della materia del contendere con compensazione totale delle spese di causa e contestuale ordine al sig. Conservatore del Servizio di Pubblicità Immobiliare di
Napoli 1, Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio dell'Agenzia delle
Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare di NAPOLI 1, di cancellare, con esonero da ogni sua responsabilità, la trascrizione della domanda giudiziale pubblicata il 09.04.2021 al n. 10390 di Registro Generale e n.
7503 di Registro Particolare nonché la trascrizione della sentenza del
Tribunale di Napoli n. 1256/2023 pubblicata nei RR.II di Napoli 1° il
29.03.2024. al n. 9164. di Registro Generale e n. 848 di Registro
Particolare”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con sentenza n. 1256/2023, pubblicata in data 03/02/2023, il
Tribunale di Napoli, accogliendo la domanda proposta dalla
[...]
così decideva: “.. dichiara Controparte_1
l'inefficacia, ex art. 2901 cc, nei confronti dell'istante del seguente atto di disposizione effettuato da in favore di Parte_1 Parte_2
: atto di donazione delle quote di proprietà per notar
[...] Per_1
del 18-02-2019, rep. 2137 racc. 1641 avente ad oggetto gli immobili situati in Napoli, alla via Gian Lorenzo Bernini così distinti: a) appartamento civico 45 scala A int. 1 piano 1 in NCEU Napoli se.z AVV foglio 15 particella 95 sub 15; b) locale terraneo civico 45 piano T in
pag. 3/7 NCEU Napoli sez AVV foglio 15 particella 95 sub 71; c) locale terraneo civico 45 piano T in NCEU Napoli sez AVV foglio 15 particella 95 sub 57;
d) locale terraneo civico 45 piano T in NCEU Napoli sez. AVV foglio 15 particella 95 sub 58; e) locale terraneo civico 45 piano T in NCEU Napoli sez AVV foglio 15 particella 95 sub 72; f) locale negozio civico 43 piano T in NCEU Napoli sez AVV foglio 15 particella 95 sub 72; condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'istante, spese che liquida in complessive Euro 3.400,oo (di cui
Euro 2.800,oo per compensi di avvocato compreso 15% per spese generali ed Euro 600,oo per spese vive), oltre iva e cpa come per legge con attribuzione all'avv. Sergio Cinque;
ordina al competente Ufficio dei
RR.II. la trascrizione e/o annotazione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità”.
§ 2.
Avverso questa sentenza, e Parte_1 Parte_2
proponevano appello, mediante atto notificato in data 12/04/2023, sollecitandone l'integrale riforma.
Si costituiva l'appellata, resistendo al gravame.
La Corte, provvedendo all'esito della prima udienza sostituita dal deposito di note scritte, accordava alle parti i termini di cui all'art. 352
c.p.c. e fissava udienza per la rimessione della causa in decisione.
Le parti formulavano istanza congiunta di differimento dell'udienza, in attesa che venisse perfezionato l'accordo transattivo.
A tale fine, l'udienza era da ultimo differita al 28.11.2025 e sostituita dal deposito di note scritte come da ordinanza dinanzi richiamata.
pag. 4/7 In data 27.11.2025, il Consigliere relatore, dott. A. Quaranta, era collocato a riposo, ed il fascicolo assegnato, in sostituzione, alla relazione del Consigliere, dott. M. Sacchi.
Nelle note scritte depositate in data 27.11.2025, le parti rassegnavano le conclusioni innanzi testualmente riportate.
§ 3
Ciò premesso, sulla scorta di quanto concordemente richiesto dalle parti, deve ritenersi venuto meno l'interesse delle stesse ad una statuizione di merito, avendo le medesime definito la lite in via transattiva.
La declaratoria di cessata materia del contendere, che deve, per l'effetto, essere adottata, determina, non già l'inammissibilità dell'appello, bensì la rimozione della sentenza di primo grado, ormai priva di attualità, per avere le parti disciplinato, in via transattiva nell'esercizio della loro autonomia negoziale, il rapporto in origine controverso (cfr. Cass. civ. n. 19160 del 2007; n. 10553 del 2009; Sez.
U, Sentenza n. 8980 del 11/04/2018; Sez. 1, Ordinanza n. 26299 del
18/10/2018)
§ 4.
Rileva, da ultimo, il Collegio che le spese processuali di entrambi i gradi vadano integralmente compensate tra le parti, conformemente alla richiesta dalle medesime in tal senso formulata.
§ 5.
Deve, infine, ordinarsi al Conservatore del Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Napoli 1, Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio dell'Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare di pag. 5/7 NAPOLI 1, di cancellare, con esonero da ogni sua responsabilità, la trascrizione della domanda giudiziale e della sentenza n. 1256/2023 del Tribunale di Napoli.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
e , avverso la sentenza n. 1256/2023, Parte_1 Parte_2
pubblicata in data 03/02/2023, emessa dal Tribunale di Napoli, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
c) ordina al Conservatore del Servizio di Pubblicità Immobiliare di
Napoli 1, Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio dell'Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare di NAPOLI 1, di cancellare, con esonero da ogni sua responsabilità, la trascrizione della domanda giudiziale pubblicata il 09.04.2021 al n. 10390 di Registro Generale e n. 7503 di Registro Particolare nonché la trascrizione della sentenza del Tribunale di Napoli n.
1256/2023 pubblicata nei RR.II di Napoli 1° il 29.03.2024. al n.
9164 di Registro Generale e n. 848 di Registro Particolare.
Così deciso nella camera di consiglio del 28.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Massimiliano Sacchi) (dr. Alessandro Cocchiara)
pag. 6/7 pag. 7/7