Versione
29 dicembre 1995
29 dicembre 1995
>
Versione
19 aprile 2017
19 aprile 2017
Art. 14. (Controlli) 1. Le amministrazioni provinciali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione della presente legge in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di piu' comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale, utilizzano le strutture delle agenzie regionali dell'ambiente di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 .
2. Il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:
a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
b) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attivita' svolte all'aperto;
c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6;
d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5.
((d-bis) dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni statali e regionali dettate in applicazione della presente legge.)) 3. Il personale incaricato dei controlli di cui al presente articolo ed il personale delle agenzie regionali dell'ambiente, nell'esercizio delle medesime funzioni di controllo e di vigilanza, puo' accedere agli impianti ed alle sedi di attivita' che costituiscono fonte di rumore, e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale e' munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ente o dall'agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non puo' essere opposto per evitare od ostacolare le attivita' di verifica o di controllo.
2. Il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:
a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
b) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attivita' svolte all'aperto;
c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6;
d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5.
((d-bis) dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni statali e regionali dettate in applicazione della presente legge.)) 3. Il personale incaricato dei controlli di cui al presente articolo ed il personale delle agenzie regionali dell'ambiente, nell'esercizio delle medesime funzioni di controllo e di vigilanza, puo' accedere agli impianti ed alle sedi di attivita' che costituiscono fonte di rumore, e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale e' munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ente o dall'agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non puo' essere opposto per evitare od ostacolare le attivita' di verifica o di controllo.
Commentari • 4
- 1. Come tutelarsi dagli schiamazzi notturni dalla strada: il Comune è responsabile e tenuto al risarcimento dei danniAvv. Prof. Gianluca Sicchiero · https://www.gianlucasicchiero.it/articoli-e-sentenze/ · 12 giugno 2023 · 7.5990305
[…] Secondo i ricorrenti tale obbligo per il Comune si trova nella legge: (anche) negli artt. 6 e 14 della legge n. 447/1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico), artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 (testo unico sugli enti locali), art. 15 della legge della regione Lombardia n. 13 del 2001 (sulla vigilanza e controllo dei Comuni in materia di inquinamento acustico) e artt. 26 e 28 del regolamento del Comune convenuto in materia di rispetto della quiete pubblica. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 47
- 1. TAR Napoli, sez. V, sentenza 08/01/2024, n. 193Provvedimento: […] Viene in decisione il ricorso con cui la nominata in epigrafe, proprietaria di un immobile sito in Torre del Greco ubicato al primo piano di un fabbricato in cui ha sede, al piano terra, l'esercizio commerciale controinteressato attivo nella ristorazione con somministrazione di cibi e bevande e con diffusione di musica e concerti, lamenta l'inerzia delle amministrazioni intimate (Comune di Torre del Greco ed Arpac, per quanto di competenza), ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., nell'attivazione dei poteri di controllo delle immissioni acustiche ai sensi dell'art. 14 della L. n. 447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), a suo dire intollerabili, generate dal predetto operatore commerciale, come documentate nella perizia di parte versata agli atti di causa.Leggi di più...
- art. 14 L. n. 447/1995·
- art. 31 e 117 c.p.a.·
- spese processuali·
- giurisdizione amministrativa·
- art. 2 L. n. 241/1990·
- commissario ad acta·
- interessi legittimi·
- tutela delle immissioni acustiche·
- silenzio inadempimento·
- onere della prova