Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 20/04/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi Presidente rel.
2) dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
3) dott.ssa Francesca Di Donato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 935/2023 R.G., avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio promosso da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Samo Sanzin, Parte_1
che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Enrico CP_1
Agostinis, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE nonchè
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENIENTE
Sulle seguenti conclusioni delle parti
Conclusioni del ricorrente:
Si chiede che, a modifica delle condizioni di divorzio, così come previste nel provvedimento del Tribunale di Gorizia in data 24.03.2022, venga:
- dato atto dell'autosufficienza economica del figlio con conseguente revoca Per_1
del contributo al mantenimento;
1
- immutate le altre condizioni di cui alla sentenza di divorzio
Conclusioni della resistente
a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza dd. 24.03.2022 n.
106/2022 del Tribunale di Gorizia:
Nel merito, anche in via riconvenzionale: accogliersi, sulla base di quanto ut supra esposto, le due avverse richieste di modifica delle condizioni affermate dalla sentenza di divorzio avanzate da Parte_1
aumentarsi l'assegno di mantenimento previsto a favore di per la GL CP_1
minore , elevandolo ad € 800,00 mensili - od alla minor o maggior somma Persona_2
che sarà ritenuta di giustizia - con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT, fermo l'obbligo di adempiervi in via anticipata al 5 di ogni mese, oltre all' 80% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Gorizia, immutate le altre condizioni di cui alla sentenza di divorzio;
in caso di opposizione e/o contestazione, spese e compensi rifusi, con l'aumento del
30% tenuto conto che gli atti depositati dallo scrivente difensore sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 comma 1 bis, D.M.
155/2014 e successive modifiche;
Conclusioni del P.M:
Visto, per presa visione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato in data 10/11/2023 il signor esponeva che: Parte_1
- in data 24.03.2022 veniva pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato nell'anno 1996;
- la sentenza disponeva, tra l'altro, l'affidamento condiviso dei figli minori ( e Per_1
), con collocamento presso la madre e l'assegnazione a quest'ultima dell'alloggio Per_2 coniugale ubicato in VO d'Isonzo, di proprietà del sig. nonché la Pt_1
corresponsione di un assegno di mantenimento di 300 euro cadauno;
- da allora la situazione è radicalmente cambiata, in quanto:
a) il figlio è diventato maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Per_1
2 essendo stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la ditta
TOMSIC s.r.l. con una retribuzione mensile di 1.398 euro;
b) la sig.ra non abita più nella casa coniugale già dall'inizio d'estate, essendosi CP_1
trasferita a Mariano del Friuli (GO), in via Zorutti 2, ove risiede stabilmente;
- nonostante la modifica oggettiva dei presupposti e delle condizioni previste nella sentenza di divorzio, la sig.ra non aveva avvisato di detta circostanza il sig. CP_1
rifiutandosi di lasciare la villetta, pur avendo fatto capire che non sarebbe più Pt_1
tornata a VO, in quanto si era già trasferita altrove con la GL . Per_2
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio con l'adeguamento alla situazione di fatto esistente, chiedendo in particolare la revoca dell'assegno di mantenimento mensile a favore del figlio nonché la revoca Per_1 dell'assegnazione della casa coniugale a favore della , ferme le altre condizioni CP_1
di cui alla sentenza di divorzio.
Si costituiva in giudizio la NO , mettendo preliminarmente in luce la florida CP_1
condizione economica e patrimoniale dell'ex marito, proprietario e controllante della
Tomsic s.r.l., di cui è socio al 50% e Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Tanto premesso, la resistente non si opponeva in primo luogo alla richiesta di revoca del contributo al mantenimento del figlio divenuto economicamente Per_1 autosufficiente a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato presso la società del padre, dove già è occupato figlio primogenito della coppia. CP_2
Quanto alla situazione abitativa, la resistente, pur contestando le affermazioni di controparte, si dichiarava disponibile ad accettare la revoca dell'assegnazione ed a rilasciare la villa, per trasferirsi nel più congruo alloggio in Mariano del Friuli con la GL , alla luce delle troppe spese derivanti dalla gestione ordinaria della villa Per_2
unifamiliare di VO d'Isonzo, adatta ad un nucleo familiare di più persone.
In via riconvenzionale, la resistente chiedeva, invece, l'aumento a € 800,00 mensili dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre per la GL minore Per_2
oltre al rimborso dell'80% delle spese straordinarie, in considerazione delle
[...]
accresciute esigenze della minore, del peggioramento delle condizioni economiche della madre (oggi disoccupata) e, di contro, della floridissima situazione economica del padre, socio al 50% e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Tomsic S.r.l., da cui
3 percepisce cospicui compensi quale amministratore.
II) All'udienza di comparizione il Giudice sentiva preliminarmente le parti sui fatti di causa;
le parti rilevavano trattarsi di una questione patrimoniale, che veniva esaminata nei dettagli, e non ritenevano utile l'ascolto della minore;
il Giudice, all'esito, provvedeva a formulare una proposta conciliativa e concedeva un rinvio per la valutazione della medesima.
All'udienza del 26/03/2024 le parti davano atto che il tentativo di conciliazione non aveva sortito esito positivo e non insistevano sulle prove proposte.
Il G.I., rilevato che la causa era matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava alla precisazione delle conclusioni, che le parti precisavano come da rispettivi atti introduttivi;
il Giudice ordinava la discussione orale della causa e, su istanza delle parti, fissava a tal fine nuova udienza.
Alla successiva udienza le parti procedevano alla discussione, richiamandosi ai propri atti e chiedendo l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Il Giudice, udita la discussione della causa, visto l'473 bis 22. ultimo comma c.p.c., tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
III) Rileva il Tribunale che il quadro fattuale posto alla base della presente decisione, descritto nei rispettivi atti introduttivi richiamati al punto I), appare sufficientemente delineato e non risulta oggetto di significative contestazioni tra le parti.
In particolare, vanno senz'altro accolte le richieste formulate dal nell'atto Pt_1
introduttivo.
Va in primo luogo disposta la revoca del contributo al mantenimento per il figlio in quanto entrambe le parti hanno dato atto che il giovane, assunto con Per_1
contratto a tempo indeterminato presso la società Tomsic s.r.l., riconducibile al padre, è divenuto economicamente autosufficiente.
Quanto alla revoca dell'assegnazione a favore della sig.ra dell'alloggio già CP_1 coniugale, ubicato in VO d'Isonzo in via I Maggio n. 35/A, la resistente non si è opposta a tale conclusione, sulla base delle considerazioni ampiamente illustrate nella memoria di costituzione (manifesta sproporzione della villa di VO d'Isonzo, non più coerente con i bisogni della famiglia, ed il cui uso è non più sostenibile rispetto alle
4 esigenze e possibilità della resistente).
IV) L'unico aspetto controverso rimane, quindi, quello relativo all'aumento dell'assegno per il contributo al mantenimento della GL minore , richiesto in via Per_2
riconvenzionale dalla resistente (e contestato dal . Pt_1
L'aumento è stato richiesto dalla madre sulla base di plurime circostanze che, ad un attento esame, risultano tutte obiettivamente sussistenti:
a) sotto un primo profilo, vanno considerate le accresciute esigenze di vita della minore, che ora frequenta la scuola media, e non più le scuole elementari, e segue attività extrascolastiche, tra cui in particolare un corso di danza;
b) in secondo luogo, la condizione economica della madre risulta modificata in peggio rispetto ai tempi del divorzio, risultando oggi la sig.ra disoccupata (doc. n. 9), CP_1
mentre nel 2020/2021 era dipendente subordinata;
la , proprietaria come al tempo CP_1
del divorzio di due beni immobili di non rilevante valore (derivanti da eredità), risulta titolare di una polizza vita dal valore significativamente inferiore rispetto a quello degli investimenti esistenti al tempo della separazione e del successivo divorzio (il che appare facilmente spiegabile con l'attuale condizione di disoccupazione);
c) d'altro canto, la condizione economica del padre risulta particolarmente florida, in quanto già all'epoca della separazione venivano riconosciute dal attività Pt_1
finanziarie e bancarie per diverse centinaia di migliaia di Euro (cfr. documento 5, verbale di separazione); la condizione economica del sig. socio al 50% e Pt_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione della Tomsic s.r.l., risulta particolarmente positiva, andando ad analizzare i paramentri della Società (numero di dipendenti, fatturato e capacità di generare margini operativi) e come si ricava altresì dal dato relativo ai compensi attributi agli amministratori (il ed il di lui fratello, cfr. doc. Pt_1
n. 2 res.).
A queste considerazioni va aggiunto che, per l'effetto della presente pronuncia, il padre rientrerà nella piena disponibilità della villa sita in VO (di sua integrale proprietà e dal significativo valore locativo), che potrà essere utilizzata direttamente ovvero locata.
Da ultimo, va considerato che il viene pure sgravato dall'impegno relativo Pt_1
all'assegno di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, già erogato per il figlio ormai divenuto indipendente. Per_1
5 V) In sintesi, ad avviso del Collegio ricorrono nel caso di specie quei "giustificati motivi" sopravvenuti, previsti dall'articolo 473-bis.29 c.p.c., per poter procedere ad una revisione delle condizioni di divorzio, per l'intervento di nuove circostanze modificative della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa.
Tenendo conto di tutte le circostanze indicate al punto che precede, comparate la attuale condizione economica della madre e la assai positiva condizione economica e patrimoniale del padre, il contributo al mantenimento della GL minore può essere quantificato nell'importo di € 500,00 mensili, al quale si deve aggiungere il 70% delle spese straordinarie, essendo corretto consentire alla minore quelle condizioni di vita adeguate al livello del nucleo familiare, che possono essere garantite principalmente dal reddito paterno;
tali misure devono essere fatte decorrere dalla data della domanda
(gennaio 2024), ai sensi dell'art. 473-bis. 22 c.p.c..
VI) Le spese del giudizio possono essere compensate per una metà, considerando la non opposizione della resistente rispetto alle richieste di modifica delle condizioni di divorzio proposte dal vanno poste a carico del padre, secondo l'ordinario Pt_1
criterio della soccombenza, per l'altra metà, in relazione alla domanda riconvenzionale di aumento dell'assegno di mantenimento in favore della GL minore . Per_2
Esse vengono liquidate come da dispositivo, limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, con una riduzione del 20% rispetto ai valori medi per assenza di specifiche questioni di fatto e diritto e tenuto conto della natura della causa ed un aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis, D.M. 155/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1) revoca, a decorrere dalla data della domanda, il contributo al mantenimento ordinario e straordinario del figlio disposto a carico del padre nella Per_1 Parte_1
sentenza di divorzio;
2) revoca, a decorrere dalla data della domanda, l'assegnazione a favore della NO
dell'alloggio già coniugale ubicato in VO d'Isonzo in Via 1° Maggio n. CP_1
35/A;
6 3) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, aumenta ad euro 500,00 mensili, oltre a rivalutazione annuale secondo l'indice Istat, a decorrere dalla data della domanda (gennaio 2024), l'assegno di mantenimento a favore della madre per la GL minore fermo l'obbligo di adempiere in via anticipata entro il giorno 5 Persona_2
di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Gorizia;
4) immutate le altre condizioni di cui alla sentenza di divorzio;
5) condanna il ricorrente alla rifusione in favore della resistente di una metà Pt_1
delle spese del presente procedimento, liquidate - per la frazione - in complessivi euro
1.766,50 oltre al contributo spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, disponendo la compensazione tra le parti dell'ulteriore quota di un/mezzo.
Così deciso in Gorizia, 12/12/2024
Il Presidente est.
dott. Riccardo Merluzzi
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