Articolo 241 del Codice dei contratti pubblici (in vigore fino al 18 aprile 2016)
Articolo 243Articolo 237 bis
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Art. 241.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 ((64)) --------------- AGGIORNAMENTO (64)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 ottobre - 25 novembre 2016, n. 250 (in G.U. 1ª s.s. 30/11/2016, n. 48), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma 5, nel testo modificato dall' art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53 "nella parte in cui stabilisce che il presidente del collegio arbitrale e' scelto «comunque tra coloro che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico. La nomina del presidente del collegio effettuata in violazione del presente articolo determina la nullita' del lodo ai sensi dell' articolo 829, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile »".
Entrata in vigore il 1 dicembre 2016
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