Articolo 807 del Codice di procedura civile
Articolo 806Articolo 808
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21 aprile 1942
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17 aprile 1994
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2 marzo 2006
Art. 807.
((Compromesso).)) ((Il compromesso deve, a pena di nullita', essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia.

La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volonta' delle parti e' espressa per telegrafo, telescrivente, telefacsimile o messaggio telematico nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi.))
Entrata in vigore il 2 marzo 2006
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