Ordinanza cautelare 25 marzo 2021
Sentenza 3 novembre 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 03/11/2021, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/11/2021
N. 01320/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00167/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 167 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele Luppi, Sara Barbesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
per l'annullamento
- del provvedimento, emesso dalla Questura di -OMISSIS- – prot. n. -OMISSIS- n.-OMISSIS-, in data 2 dicembre 2020 e notificato in data 22 dicembre 2020, di revoca del permesso di soggiorno per lungo periodo e contestuale diniego dell'istanza di rinnovo del titolo di soggiorno e dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 9 comma 9 D.Lgs. 286/98;
-degli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2021 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui il Questore di -OMISSIS- ha disposto la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo al medesimo rinnovato in data 19.10.2012, contestualmente negando il rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 9, comma 9, del D.Lgs n. 286/1998.
L’impugnato provvedimento risulta fondato sui seguenti presupposti e rilievi: -sentenza di condanna dal Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, divenuta irrevocabile il 25.1.2017, alla pena di -OMISSIS-, per il reato di -OMISSIS-; -lo straniero è entrato in Italia nel 1991, ha ottenuto permessi di soggiorno per lavoro subordinato e nel 2008 ha ottenuto la carta di soggiorno tempo indeterminato; -nel 2012 ha ottenuto l’aggiornamento del titolo con rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo al quale sono stati associati i due figli nati nel 1999 e nel 2002; -la moglie del ricorrente ha ottenuto il primo permesso di soggiorno nel 2001 a seguito di ricongiungimento familiare e nel 2008 ha ottenuto la carta di soggiorno per motivi familiari, titolo aggiornato nel 2012 con il rilascio di permesso di soggiorno per lungo periodo per motivi familiari; -nel 2018 entrambi i coniugi hanno richiesto l’aggiornamento del proprio titolo di soggiorno al fine di dissociare i figli e consentire loro il rilascio del titolo individuale, procedimento concluso positivamente in favore della moglie e di un figlio; --OMISSIS-posta in essere dal ricorrente ha vanificato tutto il suo percorso di integrazione nel tessuto socio-economico locale, evidenziando il suo disinteresse per le conseguenze di tale azione sulla propria famiglia, all’epoca composta da moglie e figli entrambi minori.
Il ricorrente, in sintesi, ha formulato le seguenti censure: 1) violazione dell’art. 9, commi 4, 7 e 9, del D.Lgs n. 286/1998 e dell’art. 21 bis della legge n. 241/1990, in quanto l’Amministrazione avrebbe fondato l’impugnata revoca esclusivamente sulla base della condanna subita e senza una valutazione dell’attualità della pericolosità sociale, avrebbe omesso di considerare la durata del soggiorno, l’inserimento familiare, sociale e lavorativo del ricorrente e non avrebbe valutato la condotta tenuta successivamente alla condanna; l’applicazione dell’automatismo espulsivo sarebbe irragionevole e contraddittorio e l’unico addebito penale (che consisterebbe in una mera leggerezza) dimostrerebbe la mancanza di pericolo attuale per la sicurezza pubblica; il ricorrente svolgerebbe una regolare attività lavorativa e lo stesso Tribunale di Sorveglianza si sarebbe pronunciato con prognosi favorevole rispetto ad un eventuale pericolo di recidiva, ritenuto inesistente già nel 2017; 2) mancata applicazione dell’art. 9, comma 9, in combinato disposto con gli artt. 28, 29, 30 e 19, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 286/1998, relativamente al rilascio di permesso di soggiorno di altro tipo, atteso che il ricorrente è soggetto non espellibile in quanto convivente con la figlia cittadina italiana; 3) eccesso di potere per omessa valutazione dell’inserimento sociale del ricorrente nella società italiana.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 137, assunta alla Camera di Consiglio del 24 marzo 2021, è stata parzialmente accolta la domanda cautelare, considerato che “appaiono suscettibili di favorevole considerazione le censure relative alla mancata adeguata valutazione dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno di altro tipo, come disposto dal comma 9 dell’art. 9 del D.Lgs n. 286/1998”.
In vista dell’udienza di discussione parte ricorrente ha depositato, in data 20.9.2021, memoria difensiva con cui ha ribadito le proprie argomentazioni e ha depositato documentazione in ordine alla cittadinanza italiana della propria figlia e all’attività lavorativa prestata.
Alla Pubblica Udienza del 22 settembre 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione, coma da verbale di causa.
Premessa la tardività, in relazione all’art. 73 del CPA, della memoria difensiva, con allegata documentazione, prodotta dalla parte ricorrente, si rileva che il ricorso è parzialmente fondato, nei soli limiti e termini di seguito precisati.
Sono infondati e vanno respinti il primo e il terzo motivo di ricorso, che essendo connessi possono essere trattati unitamente.
La fattispecie di cui si discute è regolata dall’art. 9, comma 7, lett. c), del D.Lgs n. 286/1998, il quale dispone che “ il permesso di soggiorno di cui al comma 1 (ovvero il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) è revocato (...) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4 ”; il suddetto comma 4, prevede che “ Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero ”.
Dunque, dal combinato disposto delle norme citate si evince che la revoca del permesso di soggiorno UE trova idoneo fondamento nel giudizio di pericolosità sociale formulato dall’Amministrazione nei confronti dello straniero, quale può desumersi dalle situazioni pregiudizievoli menzionate a titolo esemplificativo dalla norma, in un contesto valutativo che tenga adeguatamente conto della complessiva personalità dell’interessato e della sua condotta di vita, anche in termini di “inserimento sociale, familiare e lavorativo”.
Ebbene, ritiene il Collegio che l’Amministrazione abbia correttamente esercitato il potere discrezionale ad essa attribuito dall’art. 9, commi 4 e 7, del D.Lgs n. 286/1998.
In linea generale e preliminare, va ricordato che, in relazione al titolo di soggiorno ordinario, i reati di cui all’art. 73 del d.P.R. 309/90 –inerenti -OMISSIS-– integrano idonei presupposti atti a giustificare la revoca ovvero il diniego di rinnovo del titolo di soggiorno (ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 12 luglio 2016, n. 3090; id., 3 maggio 2016, n. 1709; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 28 settembre 2018, n. 722; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 6 settembre 2018, n. 835 ), in considerazione del grave disvalore che il legislatore attribuisce ai reati in questione ai fini della tutela della sicurezza pubblica, ed in relazione ai quali si prescinde dalla entità della condanna riportata (che nel caso in esame è, comunque, assai rilevante) e da eventuali riconoscimenti di attenuanti.
Peraltro, proprio sulla base di plurime pronunce del Consiglio di Stato ( ex multis sez. III, 2 marzo 2015, n. 1024 e n. 1027) – è stato precisato che “in definitiva, per i reati inerenti -OMISSIS-il giudizio di pericolosità sociale e di minaccia per l’ordine pubblico è presunto dal legislatore, in considerazione della gravità dei delitti stessi in relazione al particolare allarme sociale che provocano nella comunità nazionale” ( TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 7 novembre 2019, n. 966 ).
Orbene, nel caso in esame, sulla base di una condanna di rilevante entità in materia di -OMISSIS- l’Amministrazione ha effettuato una valutazione complessiva della situazione personale del ricorrente, prendendo in considerazione sia la situazione familiare – evidenziando la specifica situazione dei componenti il nucleo familiare – che quella lavorativa e di integrazione sociale, precisando che tali aspetti non hanno impedito al ricorrente di mantenere una condotta gravemente antisociale, anche in considerazione delle caratteristiche concrete e specifiche che hanno connotato il reato dal medesimo commesso e che sono state ben rappresentate nel provvedimento di revoca gravato (basti pensare -OMISSIS-).
Proprio l’intrapreso percorso di integrazione sociale e lavorativa avrebbe dovuto indurre il ricorrente dall’astenersi dal compiere reati di così rilevante allarme sociale, circostanza ben evidenziata nel provvedimento impugnato dall’Amministrazione che ha precisato che il coinvolgimento del ricorrente “ nel-OMISSIS-ha di fatto vanificato tutto il suo percorso di integrazione nel tessuto socio-economico locale ed ha evidenziato come si sia disinteressato delle conseguenze che le sue azioni avrebbero avuto sulla propria famiglia composta, già all’epoca, dalla coniuge e da due figli, all’epoca entrambi minorenni ”.
Dunque, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, il provvedimento di revoca del titolo di soggiorno non ha trovato fondamento, in via automatica, unicamente sul precedente penale –che, giova ribadire, è comunque di estrema gravità -, atteso che l’Amministrazione, nell’effettuare il giudizio di pericolosità sociale del ricorrente, ha valutato la complessiva situazione del medesimo, sia sotto il profilo lavorativo che familiare, sia in relazione al periodo di permanenza sul territorio nazionale, ritenendo dimostrato, nell’ambito di un giudizio discrezionale non inficiato da profili di illogicità e/o irragionevolezza, il mancato inserimento sociale e la spiccata pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, oltre ad una dimostrata incapacità di adeguarsi alla regole della convivenza civile.
La circostanza che il provvedimento impugnato non faccia menzione del fatto che –come affermato in ricorso - il Tribunale di Sorveglianza si sarebbe pronunciato con prognosi favorevole rispetto ad un eventuale pericolo di recidiva, ritenuto inesistente già nel 2017, non muta i termini della questione e non assume rilievo in questa sede in quanto all’Amministrazione spetta, comunque, un autonomo potere discrezionale in ordine alla valutazione della pericolosità sociale dell’interessato, valutazione che, come detto, non appare, nel caso in esame, inficiata da profili di irragionevolezza e illogicità.
In conclusione, le censure di cui al primo e terzo motivo, inerenti alla revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sono infondate e vanno respinte.
Va, invece, accolta la doglianza –articolata nel secondo motivo –relativa al mancato rilascio di un permesso di soggiorno di altro tipo, ai sensi dell’art. 9, comma 9, del D.Lgs n. 286/1998.
Giova ricordare che l’art. 9 del D.Lgs n. 286/1998, dopo aver individuato, al comma 7, le ipotesi di revoca del titolo di soggiorno, dispone, al successivo comma 9, che “ Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico .”; il successivo comma 10 individua i casi in cui può essere disposta l’espulsione “ a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato; b) nei casi di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; c) quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sempre che sia stata applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all’articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55 ”.
Va, però, aggiunto che il comma 2 dell’art. 19 del medesimo D. Lgs. n. 286/1998 stabilisce che “ Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall’articolo 13, comma 1, nei confronti: (….); c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana; (….) ”.
Ebbene, il ricorrente ha affermato –fornendo elementi di prova –di essere convivente con la propria figlia, cittadina italiana, circostanza che, ove confermata, precluderebbe, in mancanza di altre circostanze rilevanti, di disporre la sua espulsione, con conseguente integrazione dell’ipotesi contemplata dal richiamato comma 9 dell’art. 9.
Sotto tale profilo, pertanto, le censure di parte ricorrente sono fondate e vanno accolte, con conseguente annullamento del provvedimento gravato nella parte in cui, dopo aver disposto la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ha negato il rilascio di un permesso di soggiorno di altro tipo, dovendo l’Amministrazione, in sede di riesercizio del potere, rivalutare, alla luce della normativa sopra richiamata, l’eventuale rilascio al ricorrente di un permesso di soggiorno di altro tipo, secondo il disposto di cui al comma 9 dell’art. 9 del D.Lgs n. 286/1998.
In conclusione, il ricorso è fondato limitatamente al profilo sopra precisato, e per il resto è infondato e va respinto.
Le spese di causa, giusta la reciproca parziale soccombenza, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo accoglie, come da motivazione, con conseguente parziale annullamento del provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.