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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/11/2024, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
N. 102/2024 R.G.
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Tribunale di Termini Imerese, sezione Civile, nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 102 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Bagheria, Via D. Quattrociocchi n. 122, presso lo studio dell'avv.
Gaetana Naro che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Bagheria, via Baiardi n.44, presso lo studio dell'avv. Nadia Riccobono che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE
oggetto: divorzio giudiziale conclusioni: come da verbale del 06.11.2024
n. 102/2024 r.g.a.c. Pag. 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente, premetteva: - che in data 19.01.2015 in
Bagheria contraeva matrimonio con matrimonio trascritto agli atti dello stato Controparte_1
civile del Comune di Bagheria al n. 1, Parte I, Serie, Anno 2015, Ufficio 1; - che dall'unione matrimoniale nasceva, , nata a [...] il [...]; - che successivamente veniva Persona_1
pronunciata la separazione personale dei coniugi con omologa del Tribunale di Termini Imerese.
Ciò premesso, adiva il Tribunale per sentire pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con , secondo le condizioni ivi riportate in ricorso, coincidenti con quanto Controparte_1
già disposto in sede di separazione.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva che si associava alla Controparte_1
domanda di scioglimento del matrimonio, manifestando la volontà di confermare le condizioni di cui alla separazione omologata dal Tribunale di Termini Imerese nel procedimento n. 2022/2017 RG.
Effettuato all'udienza del 06.11.2024 il tentativo di conciliazione, alla menzionata udienza venivano confermate le statuizioni già disposte in sede di separazione e i difensori, considerato che le rispettive richieste formulate in ricorso e in memoria di costituzione coincidevano, precisavano le conclusioni congiuntamente secondo quanto riportato in atti.
*****
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
La separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione.
I coniugi non risultano essersi, altresì, riconciliati “medio tempore”, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione
In merito alle ulteriori domande oggetto di giudizio le parti hanno concluso chiedendo al
Tribunale adito di:
- disporre l'affidamento della figlia minore , nata a [...] [...], Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso il domicilio materno, in Bagheria, Via Giangrasso n. 48;
4 - disporre che il padre potrà incontrare la figlia liberamente, previo accordo con la madre, tenendo conto degli impegni scolastici e ludici della minore;
in caso di disaccordo disporre che il n. 102/2024 r.g.a.c. Pag. 2 padre potrà tenere con se la figlia per due pomeriggi a settimana, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 17,00 alle ore 20,00; a settimane alterne, dalle 17,00 alle 20,00 del sabato;
per le festività natalizie, dal 24 al 26 dicembre, per le festività di Capodanno dal 30 dicembre al 2 gennaio, per le festività
Pasquali dal venerdì santo al lunedì di ciascun anno, con ciascuno dei genitori ad anni alterni;
nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori ad anni alterni, nel mese di luglio o agosto;
5- disporre l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento della figlia minore con Per_1 il versamento della somma mensile di € 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
6- disporre l'obbligo per il padre di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie documentate necessarie per la minore.
Ebbene, ritiene il Tribunale che le conclusioni congiunte formulate dalle parti possono essere integralmente recepite così come sopra indicate, in quanto non contrarie a norme imperative né all'interesse della prole.
Quanto alle spese di giudizio, ritiene il Tribunale che tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella controversia civile in esame:
a) pronuncia alle condizioni riportate in motivazione lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Bagheria (PA) il 19.01.2015 Parte_1 Controparte_1 iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Bagheria (PA), dell'anno
2015, atto n. 1, parte I;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bagheria per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 26.11.2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Andrea Quintavalle Dott. Giuseppe Rini
n. 102/2024 r.g.a.c. Pag. 3
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Tribunale di Termini Imerese, sezione Civile, nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 102 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Bagheria, Via D. Quattrociocchi n. 122, presso lo studio dell'avv.
Gaetana Naro che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Bagheria, via Baiardi n.44, presso lo studio dell'avv. Nadia Riccobono che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE
oggetto: divorzio giudiziale conclusioni: come da verbale del 06.11.2024
n. 102/2024 r.g.a.c. Pag. 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente, premetteva: - che in data 19.01.2015 in
Bagheria contraeva matrimonio con matrimonio trascritto agli atti dello stato Controparte_1
civile del Comune di Bagheria al n. 1, Parte I, Serie, Anno 2015, Ufficio 1; - che dall'unione matrimoniale nasceva, , nata a [...] il [...]; - che successivamente veniva Persona_1
pronunciata la separazione personale dei coniugi con omologa del Tribunale di Termini Imerese.
Ciò premesso, adiva il Tribunale per sentire pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con , secondo le condizioni ivi riportate in ricorso, coincidenti con quanto Controparte_1
già disposto in sede di separazione.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva che si associava alla Controparte_1
domanda di scioglimento del matrimonio, manifestando la volontà di confermare le condizioni di cui alla separazione omologata dal Tribunale di Termini Imerese nel procedimento n. 2022/2017 RG.
Effettuato all'udienza del 06.11.2024 il tentativo di conciliazione, alla menzionata udienza venivano confermate le statuizioni già disposte in sede di separazione e i difensori, considerato che le rispettive richieste formulate in ricorso e in memoria di costituzione coincidevano, precisavano le conclusioni congiuntamente secondo quanto riportato in atti.
*****
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
La separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione.
I coniugi non risultano essersi, altresì, riconciliati “medio tempore”, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione
In merito alle ulteriori domande oggetto di giudizio le parti hanno concluso chiedendo al
Tribunale adito di:
- disporre l'affidamento della figlia minore , nata a [...] [...], Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso il domicilio materno, in Bagheria, Via Giangrasso n. 48;
4 - disporre che il padre potrà incontrare la figlia liberamente, previo accordo con la madre, tenendo conto degli impegni scolastici e ludici della minore;
in caso di disaccordo disporre che il n. 102/2024 r.g.a.c. Pag. 2 padre potrà tenere con se la figlia per due pomeriggi a settimana, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 17,00 alle ore 20,00; a settimane alterne, dalle 17,00 alle 20,00 del sabato;
per le festività natalizie, dal 24 al 26 dicembre, per le festività di Capodanno dal 30 dicembre al 2 gennaio, per le festività
Pasquali dal venerdì santo al lunedì di ciascun anno, con ciascuno dei genitori ad anni alterni;
nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori ad anni alterni, nel mese di luglio o agosto;
5- disporre l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento della figlia minore con Per_1 il versamento della somma mensile di € 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
6- disporre l'obbligo per il padre di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie documentate necessarie per la minore.
Ebbene, ritiene il Tribunale che le conclusioni congiunte formulate dalle parti possono essere integralmente recepite così come sopra indicate, in quanto non contrarie a norme imperative né all'interesse della prole.
Quanto alle spese di giudizio, ritiene il Tribunale che tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella controversia civile in esame:
a) pronuncia alle condizioni riportate in motivazione lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Bagheria (PA) il 19.01.2015 Parte_1 Controparte_1 iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Bagheria (PA), dell'anno
2015, atto n. 1, parte I;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bagheria per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 26.11.2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Andrea Quintavalle Dott. Giuseppe Rini
n. 102/2024 r.g.a.c. Pag. 3