Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 21/02/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
232/2020
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di URBINO
ll Giudice Onorario Dott. Laura Trebbi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.232 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020 ,
vertente
TRA
con l'avv.TANUCCI CONSUELO Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
E
) con l'avv.MERCURI WALTER CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: - Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell' CP_2
in ordine alla produzione del sinistro in oggetto;
- Condannare, per l'effetto, al risarcimento di tutti i danni subito dal Sig. CP_1
patrimoniali e non patrimoniali, in occasione del sinistro del 9 agosto 2016 per Parte_1 complessivi € 12.772,30 – comprensivi del danno biologico, morale e patrimoniale, ovvero nella somma diversa, minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dal fatto al saldo.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
e compenso professionale, oltre alle spese generali, C.a.p. ed Iva come per legge;
-in via subordinata di merito: accertare e dichiarare che l'attore ha concorso a determinare il sinistro per cui è causa e, per l'effetto, ridurre la richiesta risarcitoria avanzata nei confronti dell'Ente convenuto ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c.; in questo caso con compensazione delle spese e competenze del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
Sono poste a carico di parte * le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento.
L'attore riferisce che in data 9 agosto 2016, alle ore 11 circa, transitava con la propria bicicletta da corsa lungo la strada statale sita in zona Lamoli, frazione di Borgo Pace,
Via Ca' Pezzolo e che mentre percorreva una discesa si imbatteva improvvisamente in una buca non segnalata, presente nella carreggiata, che provocava, con l'urto allo pneumatico anteriore, un immediato scoppio dello stesso, facendolo cadere a terra.
A seguito della caduta veniva trasportato, tramite ambulanza, al Pronto Soccorso
dell'Ospedale di Urbino riportando “trauma policontusivo con distrazione del rachide,
lussazione A-C sinistra con frattura della 5a costa omolaterale ed escoriazioni
multiple” e, in seguito, veniva sottoposto a visite specialistiche di controllo nonché a terapie mirate.
Citava così in giudizio il proprietario della strada, , chiedendo il CP_1
risarcimento dei danni materiali alle cose nonché dei danni alla persona. in via CP_1
stragiudiziale negava la responsabilità del sinistro.
Costituitasi in giudizio la convenuta contestava il fatto storico, affermando che l'attore ha omesso di dare una descrizione precisa della presunta “insidia e trabocchetto”, facendo semplicemente e genericamente riferimento ad una buca. Allo stesso modo nega ogni spiegazione in ordine alla dinamica della caduta, o l'esatta progressione chilometrica. Afferma che qualora il difetto di manutenzione, pur imputabile alla P.A.
non generi una situazione di pericolo con tali caratteristiche, il danneggiato non può
ottenere il risarcimento del danno e che il principio di autoresponsabilità imporrebbe che l'utente non può utilizzare indiscriminatamente il demanio stradale, facendo affidamento in una assoluta assenza di pericoli, ma deve adottare particolare attenzione al fine di salvaguardare l'incolumità propria e altrui. Di conseguenza accolla il verificarsi del danno, nonostante l'evitabilità del pericolo, esclusivamente all'imprudenza dell'utente.
Al momento del sinistro vi erano presenti molti testimoni, tutti ciclisti facenti parte del gruppo del che hanno reso le proprie dichiarazioni in corso di causa, Pt_1
confermando il luogo ove è avvenuto il sinistro e la dinamica dello stesso.
In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia si è espressa la
Suprema Corte a Sezioni Unite con ordinanza 30 giugno 2022, n. 20943: L'art. 2051
c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa
cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da
qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la
prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla
pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri
di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art.
2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della
cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto
causale tra quella e l'evento dannoso.
Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da
imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della
regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza
o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo
dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di
cui il custode deve rispondere.
Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato
dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del
danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del
grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art.
1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di
ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e
superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele
normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve
considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel
dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento
interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso
comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza
ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Con specifico riferimento al tema della rilevanza, all'interno della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., degli obblighi di diligenza incombenti in capo al custode e del loro rilievo ai fini dell'esonero della responsabilità, deve ritenersi che, una volta che il
danneggiato abbia prospettato e provato il nesso causale tra cosa custodita ed evento
dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della
sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Dalla documentazione e dalle risultanze istruttorie risulta che il danneggiato ha provato il nesso eziologico tra il bene in custodia e l'evento mentre altrettanto non è avvenuto da parte del custode che avrebbe dovuto provare il caso fortuito.
I testi hanno tutti confermato che la velocità con la quale il gruppo, e quindi anche il percorreva la strada era moderata anche perché erano appena ripartiti dopo Pt_1
aver fatto una sosta per bere, tutti hanno riconosciuto e identificato la buca posta sulla strada che avrebbe fatto scoppiare il pneumatico della bici. Le prove testimoniali hanno inoltre confermato l'insussistenza di ogni tipologia di segnaletica ad indicazione del pericolo, né parte convenuta ha provato il contrario, non avendo valenza alcuna il documento depositato raffigurante un cartello stradale di pericolo “strada dissestata” che
è una mera allegazione di figura scaricata da web.
Veniva nominato quale CTU il dott il quale quantificava il danno Persona_1
biologico in 4,5 punti e una invalidità ITP al 75% gg. 30 (trenta), ITP al 50% gg. 15
(quindici), ITP al 25% gg. 15 (quindici). Inoltre “Si ritiene che gli esiti permanenti non
abbiano influenza negativa sulla vita di relazione del periziando.
Il danno di carattere estetico, nella fattispecie consistente nell'alterazione dei profili
anatomici della spalla è da ritenersi compreso nel danno biologico.
Gli esiti permanenti non incidono sulla capacità di lavoro specifica del periziando né
hanno reso e/o rendono il lavoro esercitato usurante.
Le attività lavorative esercitate erano del tutto compatibili con l'invalidità, ciò anche tenendo conto della personalità, dell'età.
Le spese mediche sostenute e in atti sono congrue ed eziologicamente riferibili al sinistro;
constano in € 405,00: di cui per la Relazione Dott.ssa in fattura 11602 Per_2
/LP/N 11-04-19 E. 305,00; per la visita dott.ssa in fattura 5063/LP/N del 15-02- Per_2
19 in E. 100, 00.”
I danni materiali alle cose (bicicletta) non sono stati provati, avendo l'attore depositato unicamente un preventivo della Green Bike. In mancanza di fattura per avvenuta riparazione detta voce non potrà essere riconosciuta.
La domanda è fondata e va accolta limitatamente alla richiesta di risarcimento di danno alla persona. Le spese di lite seguono la soccombenza così come quelle di CTU
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino, così provvede:
❖ Accoglie la domanda di e condanna al pagamento dei Parte_1 CP_1
danni occorsi all'attore a causa del sinistro che vengono liquidati in euro 4.800,00 per danno biologico ed euro 1.864,00 per IT, nonché euro 405,00 per spese mediche documentate, con interessi e rivalutazione dalla data della domanda al saldo.
❖ Condanna al pagamento delle spese legali in favore dell'attore che liquida CP_1
in euro 2.500,00 oltre spese generali, accessori di legge, spese anticipate per CU e bolli
❖ Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte soccombente.
Così deciso in Urbino il 21/02/2025
IL GIUDICE ON
(Dr.ssa Laura Trebbi )