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Sentenza 5 gennaio 2024
Sentenza 5 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/01/2024, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2024 |
Testo completo
R.G. N. 332/2022
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Luigi PERINA Presidente
Annalisa MULTARI Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
nato il [...] a [...] c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Antonio Rosario Bongarzone
e dall'avv. Paolo Zinzi, con cui elettivamente C.F._2 C.F._3
domiciliano come in indirizzo telematico pec:
Email_1 Email_2
Parte appellante
Contro
(C.F. )- Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di Venezia, C.F. , presso cui per legge è domiciliato, in Piazza P.IVA_2
San Marco n. 63 – ex Palazzo Reale, indicandosi altresì la disponibilità a ricevere le comunicazioni processuali presso l'indirizzo PEC: Email_3
Parti appellate
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 486/2021 del Tribunale di Vicenza –sezione lavoro
IN PUNTO: punteggio per servizio militare
Conclusioni
Per parte appellante: “ In via principale
in riforma della decisione impugnata accogliere la domanda avanzata in primo grado dal ricorrente
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, del doppio grado di giudizio da distarsi in
favore dei procuratori antistatari.”
Per parte appellata: “Si chiede dunque che l'appello venga respinto perché infondato.
Spese di secondo grado rifuse.”
Svolgimento del processo
1.Con la sopra indicata sentenza il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di i ottenere il punteggio di punti sei per il servizio militare dichiarato nella domanda Parte_1
presentata ai fini del collocamento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale
ATA per il triennio scolastico 2021 -2024.
Il primo giudice, richiamando precedenti pronunce del medesimo Tribunale, ha ritenuto che
Con
“Le disposizioni del DM 50/2021, a cui il i è attenuto – il fatto è incontestato – nella redazione
delle graduatorie ed in specie nel determinare il punteggio spettante al ricorrente, appaiono infatti
compatibili sia con il quadro legislativo vigente sia con i principi costituzionali richiamati dal
ricorrente”, ovverosia l'art. 52 Cost., l'art. 2050 d.lgs. 66/2010, l'art. 485 d.lgs. 297/94.
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello sulla base di Parte_1
un unico motivo di appello.
2.1. Con l'unico motivo di appello l'appellante ha contestato l'erroneità della sentenza in quanto il giudice non ha ritenuto illegittima la diversificazione, operata dal DM 55/2021, ai fini dell'attribuzione dei punteggi per l'inserimento nelle graduatorie di cui si discorre, a seconda del fatto che il servizio militare sia prestato in costanza di rapporto di lavoro con l'Amministrazione scolastica o meno.
2 3. Il si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'appello, difendendo la correttezza della sentenza impugnata.
4. All'udienza del 7.12.2023 le parti hanno discusso la causa e concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il Collegio ritiene, invero, che l'unico motivo di appello (illegittimità della diversificazione del punteggio attribuito al servizio militare in costanza o meno di rapporto di lavoro con l'Amministrazione ) è infondato e deve essere rigettato per le seguenti dirimenti ragioni CP_2
che assorbono ogni altra questione.
5.1. Ebbene, la formazione delle graduatorie per cui è causa è pacificamente regolata dal
D.M. n. 50/2021. Ai sensi dell'allegato A del D.M. n. 50/2021, sez. “Avvertenze”, lett. A, pag. 17:
“a) soltanto il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in
costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica, e,
in quanto tali, assoggettati al regime dell'attribuzione del punteggio di punti 6 per anno;
b) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza
di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni
statali.”.
5.2. E' pacifico che il abbia attribuito al il punteggio per il servizio CP_1 Parte_1
militare in corretta applicazione del citato D.M. in quanto, trattandosi di servizio militare prestato non in costanza di rapporto di lavoro con l'Amministrazione scolastica, il servizio militare è stato equiparato al servizio prestato presso altre Amministrazioni dello Stato e non al servizio effettivo
(quale ATA) alle dipendenze del . Controparte_1
5.3. La questione controversa tra le parti è la legittimità di tale differenziazione, ovvero se tale differenziazione sia coerente o in contrasto con le fonti primarie in materia.
5.4. Ed invero, l'art. 52 Cost. prevede che “….Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e
modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino …”.
L'art. 485 (rubricato “Personale docente”) del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione di cui al d.lgs. 297/94 (collocato nella sezione IV “Riconoscimento del servizio
3 agli effetti della carriera.”), al comma 7 prevede: “7. Il periodo di servizio militare di leva o per
richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
Infine, l'art. 2050 d.lgs. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare) rubricato “Valutazione del
servizio militare come titolo nei concorsi pubblici” prevede che “
1. I periodi di effettivo servizio
militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio
che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti
pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche
amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva
o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Non è controverso tra le parti l'orientamento giurisprudenziale che, ai fini dell'applicazione del citato art. 2050, assimila la procedura di formazione delle graduatorie per cui è causa ai “concorsi pubblici”.
5.5. Da tale complesso normativo si evince, in primis, che l'espletamento del servizio militare non deve pregiudicare, sotto il profilo lavorativo, il soggetto che lo svolge (art. 52 Cost.).
Coerentemente con tale principio costituzionale, l'art. 485 cit., comma 7, come detto collocato in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, prevede che il servizio militare sia valido “a tutti gli effetti”.
Trattasi di disposizione il cui ambito soggettivo di efficacia riguarda i soggetti già assunti nei ruoli dell'Amministrazione scolastica, come emerge sia sul piano letterale che sul piano della collocazione sistematica. In tale ambito (personale docente di ruolo), la disposizione prevede che il servizio militare sia “valido a tutti gli effetti”, ovverosia (in una interpretazione costituzionalmente orientata ex art. 52 Cost.) che il servizio militare sia equiparato al servizio prestato nell'Amministrazione scolastica, “a tutti gli effetti” in cui venga in rilievo il servizio prestato presso l'Amministrazione medesima.
Deve ritenersi, in definitiva, che la disposizione faccia riferimento al servizio militare prestato in costanza di rapporto di lavoro con l'Amministrazione scolastica, al fine di non pregiudicare, agli effetti della carriera, il docente che deve sospendere la prestazione lavorativa alle dipendenze
4 dell'Amministrazione scolastica rispetto al docente che continua a prestare servizio alle dipendenze dell'Amministrazione medesima.
Si tratta di una ipotesi specifica, nell'ambito dell'Amministrazione scolastica e per il personale docente di ruolo, del principio generalizzato dal citato art. 2050, comma 2, che, con riferimento ai concorsi relativi a tutte le pubbliche amministrazioni, equipara il servizio militare al servizio prestato
“in pendenza di rapporto di lavoro”: anche tale comma, dunque, con riferimento al servizio prestato in tutte le pubbliche amministrazioni, equipara la situazione di chi sospende il servizio di lavoro alle dipendenze di una determinata amministrazione per prestare il servizio militare e chi continua a prestare servizio alle dipendenze dell'amministrazione medesima.
Viceversa, con riferimento a chi presta servizio militare prima dell'assunzione nell'Amministrazione scolastica, l'applicazione del principio costituzionale non impone pari tutela rispetto a chi debba sospendere l'attività lavorativa in corso. Ed invero, la situazione di chi presta il servizio militare non avendo ancora un impiego presso l'Amministrazione scolastica non è una situazione equiparabile a quella di chi è già assunto dall'Amministrazione medesima.
Con riferimento a chi presta servizio militare prima dell'assunzione nell'Amministrazione
scolastica, l'applicazione del principio costituzionale impone di evitare un pregiudizio, nelle procedure di assunzione, rispetto a chi, anziché prestare il servizio militare, presta un'attività
lavorativa presso altra PA che comunque attribuisce punteggi nell'ambito delle procedure medesime.
In tale prospettiva il citato art. 2050, comma 1, prevede, per l'appunto, che “
1. I periodi di
effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo
stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi
civili presso enti pubblici.”.
La giurisprudenza richiamata dal lavoratore attiene a casi in cui è stato dichiarato illegittimo un DM (precedente al DM 50/21) il quale, tout court, non attribuiva punteggi al servizio militare prestato prima dell'immissione in ruolo nell'Amministrazione scolastica (v. ex multis Cass.
41894/2021 che ha riguardato il DM 44/11) in contrasto con il citato art. 2050, comma 1. Tuttavia,
tale orientamento giurisprudenziale non ha affermato che al servizio militare deve essere attribuito
5 il medesimo punteggio del servizio prestato presso l'Amministrazione scolastica ma solo che al servizio militare va attribuito lo stesso punteggio attribuito “per i servizi prestati negli impieghi civili
presso enti pubblici”.
Trattasi, del resto, di differenziazione ragionevole, in quanto il servizio militare non può
essere titolo di accesso preferenziale all'insegnamento rispetto al servizio prestato in altre PA,
poiché, al pari del servizio prestato nelle altre amministrazioni, non attribuisce alcuna specifica competenza in materia scolastica. Sarebbe, dunque, irragionevole proprio quanto richiesto dal lavoratore, ovverosia attribuire al servizio militare, in sede di procedure per l'accesso all'Amministrazione scolastica, lo stesso punteggio che nei concorsi è attribuito al servizio effettivamente prestato da parte di chi già lavora alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica.
Come detto, nell'ambito del personale già assunto presso l'Amministrazione Scolastica,
attribuire al servizio militare il punteggio del servizio effettivamente prestato risponde all'esigenza di non penalizzare, agli effetti della carriera, chi sospende il lavoro che già sta prestando (e per cui è
già stato valutato sul piano dell'idoneità/presupposti per l'accesso) per adempiere al servizio militare e chi continua a prestare l'attività lavorativa senza soluzione di continuità (situazione che si porrebbe in contrasto con l'art. 52 Cost.).
In senso favorevole alla legittimità della differenziazione di punteggio per cui è causa, v.
Consiglio di Stato n.11602/20221. Non constano, alla data di decisione della presente causa,
precedenti della giurisprudenza di legittimità in termini (con specifico riferimento al DM 50/2021).
6. In definitiva, per quanto precede, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
7. Quanto alle spese di lite del presente grado, esse devono essere compensate in considerazione della novità della questione, sulla quale non consta si sia espressa la giurisprudenza di legittimità.
8.
Considerato che
l'appello è stato integralmente rigettato ed è stato depositato dopo il
31.01.13 - data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012),
che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 - deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa le spese di lite del grado;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 7.12.2023
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Luigi Perina
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione. Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare
(ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate.
Infatti tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d. lgs. n° 66 del2010”. 6