CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 113/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FANUCCI MASSIMO GINO, Presidente e Relatore
MODENA MARCO, Giudice
VISCONTI GIUSEPPE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 702/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p. A. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica 3 Medio Valdarno - 06432250485
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV. PAGAMENTO n. 320250002251200 CONTR. CONSORTI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 13/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/ come in atti.
Resistente/ come in atti.
Sul ricorso iscritto al n. R.G. 702/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.A. (Ricorrente_1), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti nella persona del suo legale rappresentante Dott. Rappresentante_1, C.F.
CF_Rappresentante_1, con sede legale in Roma, Indirizzo_1, C.F. P.IVA_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, dipendente di Ricorrente_1 S.p.A., iscritta al
Registro dei Difensori Tributari, sezione IV – ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. g), del d.lgs.546/1992, nata a Cosenza (CS), in [...], C.F. CF_Difensore_1, giusta procura speciale allegata (all. 1), con elezione di domicilio, ai fini del presente atto, presso la sede legale di Indirizzo_1
Indirizzo_1 Roma;
PEC: Email_1.
– ricorrente –
contro
Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in
Indirizzo_2, CAP: 50127, Firenze (FI), indirizzo pec: Email_2; nella persona del suo rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, avverso l'avviso di pagamento n. 320250002251200, la Dott.ssa Difensore_2 (CF_Difensore_2) in qualità di Capo sezione Giuridico legale, eleggendo domicilio presso la sede consortile in Firenze, Indirizzo_2
Indirizzo_2, (pec: Email_2).
– resistente –
avverso avvisi di pagamento per contributi consortili di bonifica – PDC 2020 e PDC 2025, relativi a terreni di sedime autostradale e pertinenze della A1 siti nel comprensorio del Medio Valdarno, come meglio identificati negli atti impugnati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di pagamento sopra indicati, deducendo in sintesi: (i) insussistenza del beneficio diretto e specifico dalle opere di bonifica in favore dei terreni di sedime autostradale, dotati di propri sistemi di raccolta e smaltimento delle acque;
(ii) erroneità del Piano di Classifica, del perimetro di contribuenza e dell'indice tecnico PDC 2020/2025, ritenuti inidonei a dimostrare il beneficio per i fondi infrastrutturali;
(iii) difetto di motivazione degli avvisi, limitati a richiami generici al Piano di Classifica;
(iv) illegittima integrazione postuma della motivazione mediante controdeduzioni, memoria tecnica 2025, nota prot. 2096/2020, Piano delle attività 2025, mappe storiche e di terza categoria idraulica, Convenzione
Ricorrente_1–MIT e ES in Conferenza Stato–Regioni.
Ricorrente_1 ha richiamato, a sostegno, la giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 7448/2019, 1341/2019,
11802/2013, 12025/2013, SS.UU. n. 8960/1996) e una precedente decisione della CGT Toscana
(All.4_CGTToscana-1.pdf), che in un diverso giudizio avrebbe parzialmente escluso il contributo per taluni terreni lungo il perimetro autostradale. Il Consorzio si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo che: (i) i fondi di Ricorrente_1 sono pacificamente inclusi nel perimetro di contribuenza e classificati con indice tecnico di beneficio positivo nel Piano di Classifica PDC 2020; (ii) le opere di difesa idraulica e di regimazione delle acque nel bacino interessato (come illustrate in particolare nella memoria tecnica 2025, nelle mappe PDC 2025, nel Piano delle attività 2025 e nella nota prot. 2096/2020) determinano un beneficio concreto anche per il sedime autostradale, in termini di riduzione del rischio idraulico e tutela dell'infrastruttura; (iii) gli avvisi sono motivabili per relationem al Piano di Classifica e agli atti generali, secondo i principi di Cassazione.
All'udienza del 13.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.1. Giurisdizione e presupposto del contributo di bonifica
La giurisdizione appartiene alle Corti di giustizia tributaria ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 546/1992, trattandosi di contributi di bonifica dovuti da proprietari di fondi inclusi nel perimetro consortile, secondo i principi consolidati della Cassazione (tra cui SS.UU. n. 8960/1996) e della dottrina richiamata.
È pacifico che il presupposto del contributo è il beneficio diretto e specifico (anche potenziale ma concreto) che le opere e l'attività del Consorzio arrecano al fondo, beneficio che può riguardare anche aree industriali o infrastrutturali, ove esse traggano utilità dalla difesa idraulica e dalla regimazione delle acque (Cass. nn. 11802/2013, 12025/2013, 7448/2019, 1341/2019).
3.2. Onere della prova ex art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992.
La nuova regola applicabile in tema di onere probatorio è quella risultante dall'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs.
546/1992: l'ente impositore deve provare in giudizio i presupposti dell'atto; il giudice annulla solo se la prova manca, è contraddittoria o insufficiente. Tale disposizione non deroga al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., né esclude le presunzioni legali, ma richiede una prova concreta e circostanziata.
Nel caso di specie, il Consorzio ha prodotto: Piano di Classifica PDC 2020, relazione generale UNIFI-
DICEA, perimetro di contribuenza, indice tecnico e tabelle di riparto, memoria tecnica 2025, nota prot.
2096/2020, Piano delle attività 2025, mappe storiche, mappa con le terze categorie idrauliche, mappa degli interventi PDC 2025, nonché documentazione sulle intese e convenzioni con altre amministrazioni.
Da tali elementi emerge che i terreni di Ricorrente_1: (i) ricadono in un sottobacino servito da opere di bonifica e difesa idraulica gestite dal Consorzio;
(ii) traggono un beneficio di protezione idraulica e di stabilità del sedime, rilevante ai fini del valore e della funzionalità dell'infrastruttura.
Ricorrente_1, pur richiamando la propria rete interna di smaltimento delle acque, non ha fornito prova specifica idonea a escludere che, in assenza delle opere consortili sul reticolo circostante, il rischio idraulico per i terreni autostradali sarebbe irrilevante. Le sue contestazioni restano, quindi, generiche rispetto al quadro tecnico complessivo offerto dal Consorzio.
Ne deriva che la prova del beneficio fondiario in favore dei terreni di Ricorrente_1 deve ritenersi adeguatamente raggiunta;
non ricorre il caso di prova mancante, contraddittoria o insufficiente che imporrebbe l'annullamento degli atti ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis.
3.3. Motivazione degli avvisi e motivazione per relationem
Gli atti impositivi devono essere motivati in modo da consentire al contribuente di comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa;
è ammessa la motivazione per relationem ad altri atti, purché conosciuti o conoscibili, secondo la giurisprudenza di legittimità in materia (profili sintetizzati nella dottrina citata).
Gli avvisi impugnati: (i) indicano dati catastali, anno di riferimento e importo;
(ii) riportano classe/indice tecnico;
(iii) richiamano espressamente Piano di Classifica PDC 2020, perimetro di contribuenza e indice tecnico. Ciò consente alla contribuente di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal Consorzio e di svolgere piena difesa, come dimostra il contenuto del ricorso.
Le controdeduzioni, la memoria tecnica 2025 e la nota prot. 2096/2020 non modificano i presupposti originari né introducono nuove ragioni impositive, ma sviluppano in giudizio la prova delle ragioni già espresse per relationem. Non si configura, pertanto, un'inammissibile integrazione postuma della motivazione, ma un legittimo approfondimento difensivo.
3.4. Cassazione, CGT Toscana e CGT Chieti
I principi espressi da Cass. SS.UU. n. 8960/1996 e da Cass. nn. 11802/2013, 12025/2013, 7448/2019,
1341/2019 – in ordine alla necessità del beneficio, alla funzione del Piano di Classifica e al ruolo delle presunzioni – sono pienamente condivisi da questa Corte e qui applicati.
Quanto alla precedente decisione della CGT Toscana (All.4 al. Ric. CGT Toscana), che in un diverso giudizio ha disposto un accoglimento parziale per alcuni terreni lungo il perimetro dell'autostrada, questa
Corte si dissocia da tale soluzione, ritenendo che: (i) il giudizio sul beneficio è fortemente caso-specifico;
(ii) nel presente procedimento, l'evoluzione del PDC 2025, della memoria tecnica 2025 e delle mappe degli interventi offre un quadro istruttorio più completo, dal quale emerge un beneficio effettivo anche per i tratti di sedime qui in discussione;
(iii) non ricorrono elementi tecnici tali da giustificare una esclusione parziale sul modello del precedente richiamato.
Si pone, inoltre, in linea con la CGT Chieti, sent. n. 80/2/2025, l'affermazione per cui il beneficio può derivare anche da opere non immediatamente adiacenti al fondo, purché collocate nel medesimo bacino e funzionalmente collegate alla sua protezione.
3.5. Conclusioni in diritto e sulle spese
Dalle considerazioni che precedono risulta:
○ accertata la sussistenza del beneficio diretto e specifico per i terreni di Ricorrente_1, in termini di difesa idraulica e tutela dell'infrastruttura autostradale, sulla base del Piano di Classifica PDC 2020/2025 e della documentazione tecnica consortile;
○ esclusa la mancanza o insufficienza della prova della pretesa ex art. 7, comma 5-bis, D.Lgs.
546/1992;
○ ritenuta sufficiente la motivazione degli avvisi, anche per relationem, senza integrazioni postume illegittime.
Il ricorso va dunque rigettato.
Quanto alle spese, la complessità tecnico-giuridica della materia, l'evoluzione normativa (in particolare la recente introduzione dell'art. 7, comma 5-bis) e l'esistenza di precedenti di merito non univoci (tra cui la citata CGT Toscana) integrano giusti motivi per disporne l'integrale compensazione.
Pertanto,
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze rigetta il ricorso. Spese di lite compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FANUCCI MASSIMO GINO, Presidente e Relatore
MODENA MARCO, Giudice
VISCONTI GIUSEPPE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 702/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p. A. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica 3 Medio Valdarno - 06432250485
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV. PAGAMENTO n. 320250002251200 CONTR. CONSORTI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 13/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/ come in atti.
Resistente/ come in atti.
Sul ricorso iscritto al n. R.G. 702/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.A. (Ricorrente_1), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti nella persona del suo legale rappresentante Dott. Rappresentante_1, C.F.
CF_Rappresentante_1, con sede legale in Roma, Indirizzo_1, C.F. P.IVA_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, dipendente di Ricorrente_1 S.p.A., iscritta al
Registro dei Difensori Tributari, sezione IV – ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. g), del d.lgs.546/1992, nata a Cosenza (CS), in [...], C.F. CF_Difensore_1, giusta procura speciale allegata (all. 1), con elezione di domicilio, ai fini del presente atto, presso la sede legale di Indirizzo_1
Indirizzo_1 Roma;
PEC: Email_1.
– ricorrente –
contro
Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in
Indirizzo_2, CAP: 50127, Firenze (FI), indirizzo pec: Email_2; nella persona del suo rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, avverso l'avviso di pagamento n. 320250002251200, la Dott.ssa Difensore_2 (CF_Difensore_2) in qualità di Capo sezione Giuridico legale, eleggendo domicilio presso la sede consortile in Firenze, Indirizzo_2
Indirizzo_2, (pec: Email_2).
– resistente –
avverso avvisi di pagamento per contributi consortili di bonifica – PDC 2020 e PDC 2025, relativi a terreni di sedime autostradale e pertinenze della A1 siti nel comprensorio del Medio Valdarno, come meglio identificati negli atti impugnati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di pagamento sopra indicati, deducendo in sintesi: (i) insussistenza del beneficio diretto e specifico dalle opere di bonifica in favore dei terreni di sedime autostradale, dotati di propri sistemi di raccolta e smaltimento delle acque;
(ii) erroneità del Piano di Classifica, del perimetro di contribuenza e dell'indice tecnico PDC 2020/2025, ritenuti inidonei a dimostrare il beneficio per i fondi infrastrutturali;
(iii) difetto di motivazione degli avvisi, limitati a richiami generici al Piano di Classifica;
(iv) illegittima integrazione postuma della motivazione mediante controdeduzioni, memoria tecnica 2025, nota prot. 2096/2020, Piano delle attività 2025, mappe storiche e di terza categoria idraulica, Convenzione
Ricorrente_1–MIT e ES in Conferenza Stato–Regioni.
Ricorrente_1 ha richiamato, a sostegno, la giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 7448/2019, 1341/2019,
11802/2013, 12025/2013, SS.UU. n. 8960/1996) e una precedente decisione della CGT Toscana
(All.4_CGTToscana-1.pdf), che in un diverso giudizio avrebbe parzialmente escluso il contributo per taluni terreni lungo il perimetro autostradale. Il Consorzio si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo che: (i) i fondi di Ricorrente_1 sono pacificamente inclusi nel perimetro di contribuenza e classificati con indice tecnico di beneficio positivo nel Piano di Classifica PDC 2020; (ii) le opere di difesa idraulica e di regimazione delle acque nel bacino interessato (come illustrate in particolare nella memoria tecnica 2025, nelle mappe PDC 2025, nel Piano delle attività 2025 e nella nota prot. 2096/2020) determinano un beneficio concreto anche per il sedime autostradale, in termini di riduzione del rischio idraulico e tutela dell'infrastruttura; (iii) gli avvisi sono motivabili per relationem al Piano di Classifica e agli atti generali, secondo i principi di Cassazione.
All'udienza del 13.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.1. Giurisdizione e presupposto del contributo di bonifica
La giurisdizione appartiene alle Corti di giustizia tributaria ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 546/1992, trattandosi di contributi di bonifica dovuti da proprietari di fondi inclusi nel perimetro consortile, secondo i principi consolidati della Cassazione (tra cui SS.UU. n. 8960/1996) e della dottrina richiamata.
È pacifico che il presupposto del contributo è il beneficio diretto e specifico (anche potenziale ma concreto) che le opere e l'attività del Consorzio arrecano al fondo, beneficio che può riguardare anche aree industriali o infrastrutturali, ove esse traggano utilità dalla difesa idraulica e dalla regimazione delle acque (Cass. nn. 11802/2013, 12025/2013, 7448/2019, 1341/2019).
3.2. Onere della prova ex art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992.
La nuova regola applicabile in tema di onere probatorio è quella risultante dall'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs.
546/1992: l'ente impositore deve provare in giudizio i presupposti dell'atto; il giudice annulla solo se la prova manca, è contraddittoria o insufficiente. Tale disposizione non deroga al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., né esclude le presunzioni legali, ma richiede una prova concreta e circostanziata.
Nel caso di specie, il Consorzio ha prodotto: Piano di Classifica PDC 2020, relazione generale UNIFI-
DICEA, perimetro di contribuenza, indice tecnico e tabelle di riparto, memoria tecnica 2025, nota prot.
2096/2020, Piano delle attività 2025, mappe storiche, mappa con le terze categorie idrauliche, mappa degli interventi PDC 2025, nonché documentazione sulle intese e convenzioni con altre amministrazioni.
Da tali elementi emerge che i terreni di Ricorrente_1: (i) ricadono in un sottobacino servito da opere di bonifica e difesa idraulica gestite dal Consorzio;
(ii) traggono un beneficio di protezione idraulica e di stabilità del sedime, rilevante ai fini del valore e della funzionalità dell'infrastruttura.
Ricorrente_1, pur richiamando la propria rete interna di smaltimento delle acque, non ha fornito prova specifica idonea a escludere che, in assenza delle opere consortili sul reticolo circostante, il rischio idraulico per i terreni autostradali sarebbe irrilevante. Le sue contestazioni restano, quindi, generiche rispetto al quadro tecnico complessivo offerto dal Consorzio.
Ne deriva che la prova del beneficio fondiario in favore dei terreni di Ricorrente_1 deve ritenersi adeguatamente raggiunta;
non ricorre il caso di prova mancante, contraddittoria o insufficiente che imporrebbe l'annullamento degli atti ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis.
3.3. Motivazione degli avvisi e motivazione per relationem
Gli atti impositivi devono essere motivati in modo da consentire al contribuente di comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa;
è ammessa la motivazione per relationem ad altri atti, purché conosciuti o conoscibili, secondo la giurisprudenza di legittimità in materia (profili sintetizzati nella dottrina citata).
Gli avvisi impugnati: (i) indicano dati catastali, anno di riferimento e importo;
(ii) riportano classe/indice tecnico;
(iii) richiamano espressamente Piano di Classifica PDC 2020, perimetro di contribuenza e indice tecnico. Ciò consente alla contribuente di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal Consorzio e di svolgere piena difesa, come dimostra il contenuto del ricorso.
Le controdeduzioni, la memoria tecnica 2025 e la nota prot. 2096/2020 non modificano i presupposti originari né introducono nuove ragioni impositive, ma sviluppano in giudizio la prova delle ragioni già espresse per relationem. Non si configura, pertanto, un'inammissibile integrazione postuma della motivazione, ma un legittimo approfondimento difensivo.
3.4. Cassazione, CGT Toscana e CGT Chieti
I principi espressi da Cass. SS.UU. n. 8960/1996 e da Cass. nn. 11802/2013, 12025/2013, 7448/2019,
1341/2019 – in ordine alla necessità del beneficio, alla funzione del Piano di Classifica e al ruolo delle presunzioni – sono pienamente condivisi da questa Corte e qui applicati.
Quanto alla precedente decisione della CGT Toscana (All.4 al. Ric. CGT Toscana), che in un diverso giudizio ha disposto un accoglimento parziale per alcuni terreni lungo il perimetro dell'autostrada, questa
Corte si dissocia da tale soluzione, ritenendo che: (i) il giudizio sul beneficio è fortemente caso-specifico;
(ii) nel presente procedimento, l'evoluzione del PDC 2025, della memoria tecnica 2025 e delle mappe degli interventi offre un quadro istruttorio più completo, dal quale emerge un beneficio effettivo anche per i tratti di sedime qui in discussione;
(iii) non ricorrono elementi tecnici tali da giustificare una esclusione parziale sul modello del precedente richiamato.
Si pone, inoltre, in linea con la CGT Chieti, sent. n. 80/2/2025, l'affermazione per cui il beneficio può derivare anche da opere non immediatamente adiacenti al fondo, purché collocate nel medesimo bacino e funzionalmente collegate alla sua protezione.
3.5. Conclusioni in diritto e sulle spese
Dalle considerazioni che precedono risulta:
○ accertata la sussistenza del beneficio diretto e specifico per i terreni di Ricorrente_1, in termini di difesa idraulica e tutela dell'infrastruttura autostradale, sulla base del Piano di Classifica PDC 2020/2025 e della documentazione tecnica consortile;
○ esclusa la mancanza o insufficienza della prova della pretesa ex art. 7, comma 5-bis, D.Lgs.
546/1992;
○ ritenuta sufficiente la motivazione degli avvisi, anche per relationem, senza integrazioni postume illegittime.
Il ricorso va dunque rigettato.
Quanto alle spese, la complessità tecnico-giuridica della materia, l'evoluzione normativa (in particolare la recente introduzione dell'art. 7, comma 5-bis) e l'esistenza di precedenti di merito non univoci (tra cui la citata CGT Toscana) integrano giusti motivi per disporne l'integrale compensazione.
Pertanto,
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze rigetta il ricorso. Spese di lite compensate.